SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 NOVEMBRE 1981. - INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CONCORRENZA - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI INIZIARE UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 86 DEL TRATTATO CEE E DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI. - CAUSA 60/81.
raccolta della giurisprudenza 1981 pagina 02639
edizione speciale svedese pagina 00225
edizione speciale finlandese pagina 00231
edizione speciale spagnola pagina 00715
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - ATTI IMPUGNABILI - NOZIONE - ATTI CHE PRODUCONO EFFETTI GIURIDICI OBBLIGATORI - ATTI PREPARATORI - ESCLUSIONE
( TRATTATO CEE , ARTT . 173 E 189 )
2 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - ATTI IMPUGNABILI - NOZIONE - AVVIO DI UN PROCEDIMENTO PER ACCERTARE LA TRASGRESSIONE DELLE NORME SULLA CONCORRENZA - COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI - ESCLUSIONE
( TRATTATO CEE , ART . 173 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 3 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 99/63 , ART . 2 )
3 . CONCORRENZA - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI - EFFETTI - DIFFERENZA RISPETTO ALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL ' ART . 15 , N . 6 , DEL REGOLAMENTO N . 17
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 , ART . 15 , N . 6 ; REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE N . 99/63 , ART . 2 )
1 . PER STABILIRE SE DEI PROVVEDIMENTI SIANO DEGLI ATTI AI SENSI DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO CEE , SI DEVE AVER RIGUARDO ALLA LORO SOSTANZA , MENTRE LA FORMA IN CUI SONO STATI ADOTTATI E IN LINEA DI PRINCIPIO IRRILEVANTE A QUESTO PROPOSITO .
SONO ATTI O PROVVEDIMENTI CHE POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI UN RICORSO D ' ANNULLAMENTO QUELLI CHE PRODUCONO EFFETTI GIURIDICI OBBLIGATORI IDONEI AD INCIDERE SUGLI INTERESSI DI CHI LI IMPU GNA , MODIFICANDO IN MISURA RILEVANTE LA SITUAZIONE GIURIDICA DI QUESTO .
GLI ATTI DI NATURA PURAMENTE PREPARATORIA NON POSSONO IN QUANTO TALI COSTITUIRE OGGETTO DI UN RICORSO DI ANNULLAMENTO .
2 . NE L ' AVVIO DEL PROCEDIMENTO INTESO AD ACCERTARE LA TRASGRESSIONE DELLE NORME COMUNITARIE SULLA CONCORRENZA , NE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI POSSONO ESSERE CONSIDERATI , PER LA LORO NATURA E PER I LORO EFFETTI GIURIDICI , COME DECISIONI AI SENSI DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO CEE CONTRO LE QUALI SIA ESPERIBILE UN ' AZIONE DI ANNULLAMENTO . NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO QUALE E CONFIGURATO DAI REGOLAMENTI N . 17 E N . 99/63 , ESSI COSTITUISCONO ATTI DI PROCEDURA , PREPARATORI RISPETTO ALLA DECISIONE CHE NE COSTITUISCE LO SBOCCO ULTIMO .
3 . LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI NON FA NASCERE , PER L ' IMPRESA DESTINATARIA , L ' OBBLIGO DI MODIFICARE O DI RICONSIDERARE LE PROPRIE PRATICHE COMMERCIALI , NE HA L ' EFFETTO DI PRIVARLA NELLA PROTE ZIONE CONTRO EVENTUALI AMMENDE DI CUI ESSA FRUISSE IN PRECEDENZA , COME AVVIENE NEL CASO DELLA COMUNICAZIONE CON LA QUALE LA COMMISSIONE INFORMA L ' IMPRESA , IN BASE ALL ' ART . 15 , N . 6 , DEL REGOLAMENTO N . 17 , DEI RISULTATI DELL ' ESAME PROVVISORIO DI UN ACCORDO DA QUESTA NOTIFICATO . CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI POSSA AVERE L ' EFFETTO DI RENDERE NOTO ALL ' IMPRESA CHE ESSA E ESPOSTA AL CONCRETO RISCHIO DI VEDERSI INFLIGGERE UN ' AMMENDA DA PARTE DELLA COMMISSIONE , COSTITUISCE UNA SEMPLICE CONSEGUENZA DI FATTO , NON GIA UN EFFETTO GIURIDICO CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI SIA DESTINATA A PRODURRE .
NELLA CAUSA 60/81 ,
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION , ARMONK , NEW YORK 10504 ( STATI UNITI D ' AMERICA ), CON GLI AVVOCATI JEREMY LEVER , QUEEN ' S COUNSEL , DEL FORO INGLESE E GALLESE , DAVID EDWARD , QUEEN ' S COUNSEL , DEL FORO SCOZZESE , JOHN SWIFT , CHRISTOPHER BELLAMY E NICHOLAS FORWOOD , BARRISTERS DEL FORO INGLESE E GALLESE , E ANDREW SOUNDY , SOLLICITOR DELLO STUDIO ASHURST , MORRIS , CRISP & CO ., PATROCINANTE DINANZI ALLA SUPREME COURT D ' INGHILTERRA E DEL GALLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM SA , 8 , BOULEVARD ROYAL ,
RICORRENTE ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO JOHN TEMPLE LANG E DAL SIG . GOTZ ZUR HAUSEN , MEMBRO DELL ' UFFICIO LEGALE , IN QUALITA DI AGENTE , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DELLO STESSO UFFICIO LEGALE , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
E
MEMOREX SA , CHAUSSEE DE LA HULPE , 178 , B-1170 BRUXELLES , CON GLI AVVOCATI IVO VAN BAEL E JEAN-FRANCOIS BELLIS , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO GLI AVVOCATI ELVINGER E HOSS , 15 , COTE D ' EICH ,
INTERVENIENTE ,
CAUSA AVENTE AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI INIZIARE UN PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONCORRENZA E DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI ,
1 CON ATTO REGISTRATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE IL 18 MARZO 1981 , LA DITTA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ( IBM ), CON SEDE IN ARMONK , NEW YORK , STATI UNITI D ' AMERICA , HA PROPOSTO , IN FORZA DELL ' ART . 173 , N . 2 , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO VOLTO ALL ' ANNULLAMENTO DELL ' ATTO O DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE - DI CUI ESSA E STATA INFORMATA CON LETTERA 19 DICEMBRE 1980 - CON I QUALI ERA STATO AVVIATO CONTRO DI ESSA UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 6 FEBBRAIO 1962 , N . 17 , PRIMO REGOLAMENTO D ' APPLICAZIONE DEGLI ARTT . 85 E 86 DEL TRATTATO ( GU PAG . 205 ), E LE ERA STATA NOTIFICATA UNA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI , O ALL ' ANNULLAMENTO DELLA STESSA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI .
2 LA LETTERA DI CUI TRATTASI , A FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE DELLA CONCORRENZA DELLA COMMISSIONE , ERA STATA INVIATA ALLA IBM AL TERMINE DI UN ' INDAGINE COMPIUTA DAI SERVIZI DI QUESTA ISTITUZIONE , DURATA PARECCHI ANNI , SU CERTE PRATICHE COMMERCIALI DELLA IBM E DELLE SOCIETA DA QUESTA CONTROLLATE , PER STABILIRE SE ESSE COSTITUISSERO O MENO ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO IN QUESTIONE AI SENSI DELL ' ART . 86 DEL TRATTATO CEE . CON QUESTA LETTERA , LA IBM VENIVA INFORMATA DEL FATTO CHE LA COMMISSIONE AVEVA AVVIATO CONTRO DI ESSA UN PROCEDIMENTO AI SENSI DELL ' ART . 3 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 E AVEVA L ' INTENZIONE DI ADOTTARE UNA DECISIONE A PROPOSITO DELLE INFRAZIONI DELL ' ART . 86 . LA IBM RICEVEVA , CON LA STESSA LETTERA , LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI AI SENSI DELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 25 LUGLIO 1963 , N . 99 , RELATIVO ALLE AUDIZIONI PREVISTE DALL ' ART . 19 , NN . 1 E 2 , DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 17 ( GU PAG . 2269 ). IL DIRETTORE GENERALE DELLA CONCORRENZA INVITAVA LA RICORRENTE A RISPONDERE PER ISCRITTO ENTRO UN DETERMINATO TERMINE , PRECISANDO CHE ESSA AVREBBE AVUTO IN SEGUITO LA POSSIBILITA DI ESPRIMERE ORALMENTE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA NEL CORSO DI UN ' AUDIZIONE .
3 RITENENDO CHE GLI ATTI COMUNICATILE CON LETTERA 19 DICEMBRE 1980 FOSSERO INFICIATI DA VARI VIZI , LA IBM AVEVA CHIESTO ALLA COMMISSIONE DI REVOCARE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI , PONENDO FINE AL PROCEDIMENTO . POICHE LA COMMISSIONE RIFIUTAVA DI ACCEDERE ALLA RICHIESTE DELL ' IBM , QUESTA HA PRESENTATO IL PRESENTE RICORSO , CHIEDENDO L ' ANNULLAMENTO DEGLI ATTI CONTROVERSI .
4 A SOSTEGNO DELLA PROPRIA DOMANDA , L ' IBM DEDUCE CHE GLI ATTI IMPUGNATI NON RISPETTANO LE ESIGENZE MINIME STABILITE PER GLI ATTI DI QUESTO TIPO E CHE ESSI NON METTONO LA IBM IN CONDIZIONE DI DIFENDERSI , A CAUSA DEI VIZI CHE INFICIANO LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI , DELL ' INSUFFICIENZA DEL TERMINE IMPARTITO E DELLA RISERVA , FORMULATA DALLA COMMISSIONE , DI CONTESTARE IN SEGUITO NUOVI ADDEBITI . LA IBM SOSTIENE POI CHE GLI ATTI IMPUGNATI COSTITUISCONO ESERCIZIO ILLEGITTIMO DEI POTERI DELLA COMMISSIONE , IN QUANTO NON SONO STATI ADOTTATI COLLEGIALMENTE DA TUTTI I MEMBRI DI QUESTA , BENCHE NON SUSSISTESSE - NE POTESSE SUSSISTERE , SE NON ALTRO IN ASSENZA DI UNA REGOLARE COMUNICAZIONE O NOTIFICAZIONE - UNA VALIDA DELEGA DI POTERI . LA IBM ARGOMENTA INFINE CHE GLI ATTI IMPUGNATI VIOLANO IL PRINCIPIO DI ' CORTESIA ' E DI NON INGERENZA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE , PRINCIPIO CHE LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO RISPETTARE NELL ' ADOTTARE GLI ATTI IMPUGNATI , GIACCHE IL COMPORTAMENTO CRITICATO DELLA IBM SI COLLOCA ESSENZIALMENTE AL DI FUORI DELLA COMUNITA , ED IN PARTICOLARE NEGLI STATI UNITI D ' AMERICA , DOVE ESSO E STATO DEL PARI FATTO OGGETTO DI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI .
5 LA COMMISSIONE , CON L ' INTERVENTO ADESIVO DELLA DITTA MEMOREX SA , HA OPPOSTO AL RICORSO L ' ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA AI SENSI DELL ' ART . 91 , PAR 1 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA . LA CORTE HA DECISO DI STATUIRE SU TALE ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA SENZA ESAMINARE IL MERITO .
6 A SOSTEGNO DELL ' ECCEZIONE , LA COMMISSIONE E L ' INTERVENIENTE MEMOREX SA DEDUCONO CHE GLI ATTI IMPUGNATI FANNO PARTE DI UN PROCEDIMENTO , ESPRIMONO UN PUNTO DI VISTA DELLA COMMISSIONE CHE PUO VENIRE DA QUESTA MODIFICATO , ED HANNO CARATTERE PREPARATORIO RISPETTO ALLA DECISIONE DEFINITIVA CHE LA COMMISSIONE DOVRA ADOTTARE AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO , E NON COSTITUISCONO PERTANTO DECISIONI IMPUGNABILI IN FORZA DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO CEE .
7 LA IBM ARGOMENTA CHE L ' AVVIO DI UNA PROCEDURA E LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI SONO DECISIONI AI SENSI DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO CEE PER LA LORO NATURA GIURIDICA E PER LE CONSEGUENZE CHE ESSI PRODUCONO , E SONO PERTANTO IMPUGNABILI .
8 AI SENSI DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO , E ESPERIBILE L ' AZIONE D ' ANNULLAMENTO CONTRO GLI ATTI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE CHE NON SIANO RACCOMANDAZIONI O PARERI . TALE AZIONE MIRA , CONFORMEMENTE ALL ' ART . 164 , A GARANTIRE IL RISPETTO DEL DIRITTO NELL ' INTERPRETAZIONE E NELL ' APPLICAZIONE DEL TRATTATO , COSICCHE SAREBBE IN CONTRASTO CON TALE SCOPO INTERPRETARE RESTRITTIVAMENTE LA CONDIZIONI DI RICEVIBILITA DEL RICORSO LIMITANDO LA SUA PORTATA ALLE SOLE CATEGORIE DI ATTI A CUI SI RIFERISCE L ' ART . 189 .
9 PER STABILIRE SE I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SIANO ATTI AI SENSI DELL ' ART . 173 OCCORRE , PERTANTO , TENER CONTO DELLA LORO SOSTANZA . SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , COSTITUISCONO ATTI O DECISIONI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI UN ' AZIONE DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL ' ART . 173 I PROVVEDIMENTI DESTINATI A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI OBBLIGATORI IDONEI AD INCIDERE SUGLI INTERESSI DI CHI LI IMPUGNA , MODIFICANDO IN MISURA RILEVANTE LA SITUAZIONE GIURIDICA DI QUESTO . INVECE , LA FORMA IN CUI TALI ATTI O DECISIONI SONO ADOTTATI E , IN LINEA DI MASSIMA , IRRILEVANTE AI FINI DELLA POSSIBILITA DI IMPUGNARLI CON UN ' AZIONE DI ANNULLAMENTO .
10 RISULTA DA QUESTA STESSA GIURISPRUDENZA CHE , IN LINEA DI PRINCIPIO , QUANTO SI TRATTI DI ATTI O DI DECISIONI LA CUI ELABORAZIONE HA LUOGO IN VARIE FASI , E IN PARTICOLARE AL TERMINE DI UN PROCEDIMENTO INTERNO , COSTITUISCONO ATTI IMPUGNABILI SOLAMENTE QUEI PROVVEDIMENTI CHE STABILISCONO IN MODO DEFINITIVO LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE O DEL CONSIGLIO AL TERMINE DI TALE PROCEDURA , CON ESCLUSIONE DEI PROVVEDIMENTI PROVVISORI DESTINATI A PREPARARE LA DECISIONE FINALE .
11 LA SITUAZIONE SAREBBE DIFFERENTE SOLAMENTE SE GLI ATTI O LE DECISIONI ADOTTATI NEL CORSO DELLA FASE PREPARATORIA NON SOLO POSSEDESSERO LE CARATTERISTICHE GIURIDICHE DESCRITTE IN PRECEDENZA , MA COSTITUISSERO ANCHE IL MOMENTO CONCLUSIVO DI UN PROCEDIMENTO SPECIALE , DISTINTO DA QUELLO ATTRAVERSO IL QUALE LA COMMISSIONE O IL CONSIGLIO PERVENGONO AD ADOTTARE LA DECISIONE NEL MERITO .
12 OCCORRE D ' ALTRONDE OSSERVARE CHE , BENCHE IL PROVVEDIMENTO AVENTE NATURA MERAMENTE PREPARATORIA NON SIA IMPUGNABILE IN QUANTO TALE CON UN ' AZIONE DI ANNULLAMENTO , I SUOI EVENTUALI VIZI POSSONO ESSERE FATTI VALERE NEL RICORSO DIRETTO CONTRO L ' ATTO DEFINITIVO , DELLA CUI ELABORAZIONE L ' ATTO COSTITUISCE UN MOMENTO PREPARATORIO .
13 GLI EFFETTI E LA NATURA GIURIDICA DELLA DECISIONE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL REGOLAMENTO N . 17 E DI INVIARE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI AI SENSI DELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 99/63 VANNO VALUTATI ALLA LUCE DELLA FUNZIONE DI TALI ATTI NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA COMMISSIONE IN MATERIA DI CONCORRENZA , LE CUI MODALITA SONO STATE DEFINITE CON I REGOLAMENTI SUMMENZIONATI .
14 QUESTO PROCEDIMENTO E STATO CONCEPITO AL FINE DI PERMETTERE ALLE IMPRESE INTERESSATE DI FAR CONOSCERE IL LORO PUNTO DI VISTA E DI INFORMARE LA COMMISSIONE QUANTO PIU COMPIUTAMENTE POSSIBILE PRIMA CHE ESSA ADOTTI UNA DECISIONE CHE POSSA INCIDERE SUGLI INTERESSI DELLE IMPRESE . ESSO E INTESO A PORRE IN ESSERE , A FAVORE DI QUESTE , DELLE GARANZIE DI PROCEDURA , NONCHE A SANCIRE IL LORO DIRITTO DI ESSERE SENTITE DALLA COMMISSIONE , COME RISULTA DALL ' UNDICESIMO PUNTO DELLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 17 .
15 E QUESTO IL MOTIVO PER CUI , CONFORMEMENTE ALL ' ART . 19 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 17 , E ONDE GARANTIRE IL RISPETTO DEI DIRITTI DELLA DIFESA , E NECESSARIO ATTRIBUIRE ALL ' IMPRESA INTERESSATA IL DIRITTO DI FORMULARE DELLE OSSERVAZIONI , AL TERMINE DELL ' ISTRUTTORIA , SU TUTTI GLI ADDEBITI CHE LA COMMISSIONE INTENDE CONTESTARLE E , QUINDI , FORNIRLE TALI INFORMAZIONI CON IL DOCUMENTO INDICATO NELL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 99/63 . SEMPRE PER QUESTO MOTIVO , ONDE ELIMINARE EVENTUALI DUBBI QUANTO ALLA POSIZIONE DELL ' IMPRESA IN QUESTIONE NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO , L ' AVVIO DI QUESTO E CHIARAMENTE INDIVIDUATO , A NORMA DELLE DISPOSIZIONI SOPRA CITATE , DA UN ATTO CHE ESPRIME L ' INTENZIONE DI ADOTTARE UNA DECISIONE .
16 A DIMOSTRAZIONE DELLA RICEVIBILITA DEL RICORSO , LA IBM INVOCA VARI EFFETTI DELL ' AVVIO DEL PROCEDIMENTO E DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI .
17 TALUNI DI QUESTI EFFETTI NON VANNO OLTRE QUELLI CONSUETI DAGLI ATTI FACENTI PARTE DI UN PROCEDIMENTO E NON INCIDONO , SALVO CHE DAL PUNTO DI VISTA PROCEDURALE , SULLA POSIZIONE GIURIDICA DELL ' IMPRESA INTERESSATA . QUESTO E IL CASO , IN PARTICOLARE , DELL ' INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE , CHE CONSEGUE TANTO ALL ' AVVIO DEL PROCEDIMENTO QUANTO ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 26 NOVEMBRE 1974 , N . 2988 , RELATIVO ALLA PRESCRIZIONE IN MATERIA DI AZIONI E DI ESECUZIONE NEL SETTORE DEL DIRITTO DEI TRASPORTI E DELLA CONCORRENZA DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ( GU N . L 319 , PAG . 1 ). LO STESSO DICASI DEL FATTO CHE TALI ATTI SONO TAPPE CHE LA COMMISSIONE DEVE NECESSARIAMENTE PERCORRERE , IN BASE AL REGOLAMENTO N . 17 , PER POTER PERVENIRE AD INFLIGGERE , ALL ' IMPRESA INTERESSATA , UN ' AMMENDA O UNA PENALITA DI MORA , E DEL FATTO CHE TALI ATTI CREANO PER L ' IMPRESA L ' ONERE DI DIFENDERSI NELL ' AMBITO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA .
18 ALTRI EFFETTI INDICATI DALLA IBM NON RECANO PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DELL ' IMPRESA . E QUESTO IL CASO DELL ' EFFETTO , PROPRIO DELL ' AVVIO DI UN PROCEDIMENTO , AI SENSI DELL ' ART . 9 , PAR 3 , DEL REGOLAMENTO N . 17 , DI FARE VENIRE MENO LA COMPETENZA DELLE AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI - EFFETTO CHE , D ' ALTRONDE , NON HA POTUTO VERIFICARSI NEL CASO DI SPECIE , IN QUANTO NON E STATO PROMOSSO ALCUN PROCEDIMENTO NAZIONALE - E GRAZIE AL QUALE L ' IMPRESA NON E PIU ESPOSTA AD EVENTUALI AZIONI PARALLELE DA PARTE DELLE AUTORITA DEGLI STATI MEMBRI . LO STESSO DICASI DELL ' EFFETTO - ATTRIBUITO ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI - DI CRISTALLIZZARE LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE , VALE A DIRE , IN SOSTANZA , DI IMPEDIRE A QUESTA , CONFORMEMENTE ALL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 99/63 , DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA PROPRIA DECISIONE , IN ASSENZA DI UNA NUOVA COMUNICAZIONE , ADDEBITI DIVERSI DA QUELLI SUI QUALI L ' IMPRESA , CONTRO CUI LA DECISIONE E DIRETTA , HA AVUTO MODO DI MANIFESTARE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA , SENZA PER ALTRO IMPEDIRE ALLA COMMISSIONE DI RINUNZIARE A DETERMINATI ADDEBITI , MODIFICANDO COSI LA PROPRIA POSIZIONE IN SENSO FAVOREVOLE ALL ' IMPRESA .
19 LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI NON FA NASCERE , PER L ' IMPRESA INTERESSATA , L ' OBBLIGO DI MODIFICARE O DI RICONSIDERARE LE PROPRIE PRATICHE COMMERCIALI , NE HA L ' EFFETTO DI PRIVARLA DELLA PROTEZIONE CONTRO EVENTUALI AMMENDE , DI CUI ESSA FRUISSE IN PRECEDENZA , COME AVVIENE NEL CASO DELLA COMUNICAZIONE CON LA QUALE LA COMMISSIONE INFORMA L ' IMPRESA , IN BASE ALL ' ART . 15 , N . 6 , DEL REGOLAMENTO N . 17 , DEI RISULTATI DELL ' ESAME PROVVISORIO DI UN ACCORDO DA QUESTA NOTIFICATO . CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI POSSA AVERE L ' EFFETTO DI RENDERE NOTO ALL ' IMPRESA CHE ESSA E ESPOSTA AL CONCRETO RISCHIO DI VEDERSI INFLIGGERE UN ' AMMENDA DA PARTE DELLA COMMISSIONE COSTITUISCE UNA SEMPLICE CONSEGUENZA DI FATTO , NON GIA UN EFFETTO GIURIDICO CHE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI E DESTINATA A PRODURRE .
20 IL RICORSO DI ANNULLAMENTO DIRETTO CONTRO L ' INIZIO DI UN PROCEDIMENTO E CONTRO LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI POTREBBE COSTRINGERE LA CORTE A PRONUNZIARSI SU QUESTIONI SULLE QUALI LA COMMISSIONE NON HA ANCORA AVUTO MODO DI ESPRIMERSI , E ANTICIPARE , DI CONSEGUENZA , L ' ESAME DEL MERITO , CONFONDENDO IN TAL MODO LE VARIE FASI DEI DUE PROCEDIMENTI , AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO . ESSO RISULTA PERTANTO INCOMPATIBILE CON I PRINCIPI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE FRA LA COMMISSIONE E LA CORTE ED AI MEZZI DI RICORSO , CONTEMPLATI DAL TRATTATO , OLTRE CHE CON LE ESIGENZE DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA E CON IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DINANZI ALLA COMMISSIONE .
21 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE NE L ' AVVIO DEL PROCEDIMENTO , NE LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI , POSSONO ESSERE CONSIDERATI , PER LA LORO NATURA E PER I LORO EFFETTI GIURIDICI , COME DELLE DECISIONI AI SENSI DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO CEE , CONTRO LE QUALI SIA ESPERIBILE UN ' AZIONE DI ANNULLAMENTO . NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO QUALE ESSO E CONFIGURATO DAI REGOLAMENTI N . 17 E N . 99/63 , ESSI COSTITUISCONO ATTI DI PROCEDURA , PREPARATORI RISPETTO ALLA DECISIONE CHE NE COSTITUISCE LO SBOCCO ULTIMO .
22 A SOSTEGNO DELLA RICEVIBILITA DEL RICORSO , LA IBM HA ANCORA RICHIAMATO LE CIRCOSTANZE PARTICOLARI DEL CASO DI SPECIE , NONCHE LA NATURA E LE IMPLICAZIONI DEI MEZZI DA ESSA INVOCATI QUANTO AL MERITO , ASSUMENDO CHE , NEL CASO DI SPECIE , UN RICORSO GIURISDIZIONALE PRECOCE DOVREBBE ESSERE POSSIBILE SIA IN FORZA DEI PRINCIPI IN MATERIA DEL DIRITTO INTERNAZIONALE , SIA IN FORZA DEI PRINCIPI GENERALI DERIVANTI DAI DIRITTI DEGLI STATI MEMBRI . IL PRESENTE RICORSO MIREREBBE INFATTI A FAR ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E STATO RADICALMENTE VIZIATO FIN DAL PRINCIPIO SIA DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO COMUNITARIO , SIA DA QUELLO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE , E IN PARTICOLARE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPETENZA AD AVVIARE PROCEDIMENTI DI QUESTO GENERE . PROTRARRE IN UN QUALCHE MODO TALE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO NON SAREBBE AMMISSIBILE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO , E LA POSSIBILITA DI OTTENERE IN SEGUITO L ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE FINALE NON SAREBBE SUFFICIENTE A GARANTIRE ALLA IBM UN ' EFFICACE TUTELA GIURISDIZIONALE .
23 AI FINI DELLA PRESENTE CAUSA , NON OCCORRE PRONUNZIARSI SULLA QUESTIONE SE , IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI , QUANDO SI TRATTA DI PROVVEDIMENTI SPROVVISTI ANCHE DELLA PIU VAGA APPARENZA DI REGOLARITA , UN RICORSO GIURISDIZIONALE PRECOCE , QUALE QUELLO IPOTIZZATO DALLA IBM , POSSA ESSERE CONSIDERATO COMPATIBILIE CON IL SISTEMA DI MEZZI DI RICORSO CONTEMPLATO DAL TRATTATO , GIACCHE LE CIRCOSTANZE ADDOTTE DALLA RICORRENTE NELLA FATTISPECIE NON SONO COMUNQUE ATTE A FAR RITENERE RICEVIBILE UN RICORSO DI QUESTO TIPO .
24 D ' ALTRONDE , NEL CASO DI SPECIE NON E NECESSARIO , PER GARANTIRE ALLA IBM UN ' EFFICACE TUTELA GIURISDIZIONALE , CHE GLI ATTI IMPUGNATI POSSANO ESSERE FIN D ' ORA OGGETTO DI UN RICORSO . SE , AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED IN SEGUITO ALL ' ESAME DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLA IBM NELL ' AMBITO DI TALE PROCEDIMENTO , LA COMMISSIONE DOVESSE ADOTTARE UNA DECISIONE ATTA A RECARE PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DELLA IBM , TALE DECISIONE POTRA FARE OGGETTO , IN FORZA DELL ' ART . 173 DEL TRATTATO CEE , DI UN RICORSO GIURISDIZIONALE , NELL ' AMBITO DEL QUALE LA IBM POTRA FAR VALERE TUTTI I MEZZI UTILI . SPETTERA ALLORA ALLA CORTE LO STABILIRE SE NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBIANO AVUTO LUOGO DELLE IRREGOLARITA , E SE QUESTE SIANO ATTE A INFICIARE LE LEGITTIMITA DELLA DECISIONE ADOTTATA DALLA COMMISSIONE IN ESITO AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .
25 IL RICORSO VA PERTANTO DICHIARATO IRRICEVIBILE .
SULLE SPESE
26 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE SE NE E STATA FATTA DOMANDA . LA IBM E RIMASTA SOCCOMBENTE NELLA SUA AZIONE ; LE SPESE VANNO PERCIO POSTE A SUO CARICO , IVI COMPRESE QUELLE DELLA DITTA MEMOREX SA , INTERVENIENTE . LA CONDANNA ALLE SPESE DOVRA RIFERIRSI , OLTRE CHE ALLE SPESE DEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE , A QUELLE AFFERENTI ALLA DOMANDA , PROPOSTA DALLA IBM , INTESA AD OTTENERE PROVVEDIMENTI D ' URGENZA - SPESE RISERVATE COLL ' ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 7 LUGLIO 1981 - E , RISPETTIVAMENTE , A QUELLA , PROPOSTA DALLA STESSA IMPRESA , INTESA AD OTTENERE TALUNE PRECISAZIONI E LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL ' AVVIO , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO , RICHIESTA DIVENUTA PRIVA DI OGGETTO IN SEGUITO AL MANCATO ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRINCIPALE .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* IL RICORSO E IRRICEVIBILE .
2*LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE , IVI COMPRESE QUELLE DELLA DITTA MEMOREX SA , INTERVENIENTE , E QUELLE OCCASIONATE DALLE DOMANDE PROPOSTE DALLA IBM E INTESE AD OTTENERE PROVVEDIMENTI D ' URGENZA E , RISPETTIVAMENTE , LA COMUNICAZIONE DI TALUNE PRECISAZIONI E LA TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALL ' AVVIO , DA PARTE DELLA COMMISSIONE , DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .