SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 OTTOBRE 1977. - ALBERT RUCKDESCHEL ET CO. E HANSA-LAGERHAUS STROEH ET CO. CONTRO HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ST. ANNEN ; DIAMALT AG CONTRO HAUPTZOLLAMT ITZEHOE. - (DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTE DAL FINANZGERICHT DI AMBURGO). - QUELLMEHL. - CAUSE RIUNITE 117/76 E 16/77.
raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 01753
edizione speciale greca pagina 00531
edizione speciale portoghese pagina 00619
edizione speciale spagnola pagina 00471
edizione speciale svedese pagina 00421
edizione speciale finlandese pagina 00449
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMUNITA - DIVIETO - NOZIONE
( TRATTATO CEE , ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA )
2 . AGRICOLTURA - ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI - CEREALI - RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE - QUELLMEHL E AMIDO DI GRANOTURCO - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO - INAMMISSIBILITA - ILLEGITTIMITA
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 120/67 , ART . 11 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1125/74 , ART . 5 )
3 . ILLEGITTIMITA - CONSEGUENZE - OBBLIGO DELLE ISTITUZIONI
1 . L ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA DEL TRATTATO NON CONTEMPLA IN MODO CERTO I RAPPORTI FRA DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI NEL CAMPO DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI . CIO NON TOGLIE CHE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO DALLA NORMA SUMMENZIONATA VA INTERPRETATO TENENDO CONTO DEL FATTO CH ' ESSO E SOLO L ' ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA CHE FA PARTE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO . QUESTO PRINCIPIO IMPONE DI NON TRATTARE IN MODO DIVERSO SITUAZIONI ANALOGHE , SALVOCHE UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .
2 . L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 13 GIUGNO 1967 , N . 120 , NELLA VERSIONE VIGENTE DAL 1* AGOSTO 1974 , PER EFFETTO DELLA MODIFICA APPORTATA DALL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 29 APRILE 1974 , N . 1125 E RIPRODOTTA NEI REGOLAMENTI SUCCESSIVI , E INCOMPATIBILE CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA , IN QUANTO IMPLICA UNA DISPARITA DI TRATTAMENTO , TRA IL QUELLMEHL E L ' AMIDO RIGONFIATO , PER QUEL CHE RIGUARDA LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE PER IL GRANTURCO IMPIEGATO NELLA FABBRICAZIONE DEI DUE PRODOTTI IN QUESTIONE .
3 . NELLA SITUAZIONE PARTICOLARE DELLA FATTISPECIE , QUESTA CONSTATAZIONE DI ILLEGITTIMITA NON SFOCIA PERO INESORABILMENTE IN UNA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA DI UNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1125/74 . L ' ILLEGITTIMITA DELL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1125/74 NON PUO VENIR CANCELLATA PER IL SOLO FATTO CHE LA CORTE , NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , DICHIARI L ' INVALIDITA , TOTALE O PARZIALE , DELLA DISPOSIZIONE LITIGIOSA . LA SITUAZIONE GIURIDICA SORTA PER EFFETTO DELL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1125/74 E INCOMPATIBILE CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E SPETTA ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE COMPETENTI FARE IL NECESSARIO PER OVVIARE A TALE SITUAZIONE .
NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 117/76 E 16/77 ,
AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL FINANZGERICHT DI AMBURGO NELLE CAUSE DINANZI AD ESSO PENDENTI TRA ( CAUSA 117/76 )
ZWECKGEMEINSCHAFT ( CONSORZIO ) TRA
1 . ALBERT RUCKDESCHEL & CO ., KULBACH ( GERMANIA )
2 . HANSA-LAGERHAUS STROH & CO ., AMBURGO
E HAUPTZOLLAMT ( UFFICIO DOGANALE PRINCIPALE ) HAMBURG-ST . ANNEN
E ( CAUSA 16/77 ) TRA
DIAMALT AG , MONACO
E HAUPTZOLLAMT ITZEHOE ,
DOMANDE VERTENTI SULLA VALIDITA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 13 GIUGNO 1967 , N . 120 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI ( GU 19 . 6 . 1967 , PAG . 2269 ), MODIFICATO IN ULTIMA SEDE DAL REGOLAMENTO N . 665/75 DEL 4 MARZO 1975 ( GU N . L 72 , PAG . 14 ) E DELL ' ART . 1 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 22 LUGLIO 1975 , N . 1955 RELATIVO ALLE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE NEL SETTORE DEI CEREALI E DEL RISO ( GU N . L 200 , PAG . 1 ) O , EVENTUALMENTE , DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 2727 , DEL 29 OTTOBRE 1975 , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI ( GU N . L 281 , PAG . 1 ) IN QUANTO DETTE NORME NON PREVEDONO UNA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE PER IL GRANTURCO UTILIZZATO PER LA FABBRICAZIONE DEL QUELLMEHL D ' IMPORTO PARI A QUELLO DELLA RESTITUZIONE CONCESSA PER LA TRASFORMAZIONE IN AMIDO DELLO STESSO PRODOTTO ,
1 CON ORDINANZE DATATE 8 NOVEMBRE 1976 E , RISPETTIVAMENTE , 18 GENNAIO 1977 , PERVENUTE IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 1976 E IL 31 GENNAIO 1977 , IL FINANZGERICHT DI AMBURGO HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI RELATIVE ALLA VALIDITA DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI COMUNITARI IN MATERIA DI RESTITUZIONI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DERIVATI DAL GRANTURCO .
2 POICHE LE QUESTIONI SOLLEVATE NELLE DUE CAUSE SONO IDENTICHE ED HANNO ESSENZIALMENTE LO STESSO OGGETTO , E OPPORTUNO RIUNIRE LE CAUSE AI FINI DELLA SENTENZA .
3 CON UNA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE , IN SOSTANZA , SE L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 DEL CONSIGLIO , RELATIVO ALL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI , NELLA VERSIONE ADOTTATA IN SEGUITO , SIA NULLO IN QUANTO NON CONTEMPLA UNA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE , PER IL GRANTURCO DESTINATO ALLA FABBRICAZIONE DI QUELLMEHL , DEL MEDESIMO IMPORTO DI QUELLA STABILITA RELATIVAMENTE ALLA TRASFORMAZIONE DEL SUDDETTO PRODOTTO IN AMIDO ;
CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE , IN CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DEL PUNTO CHE PRECEDE , I FABBRICANTI DI QUELLMEHL POSSANO FAR VALERE DIRETTAMENTE UN DIRITTO ALLA STESSA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE SPETTANTE AI PRODUTTORI DI AMIDO RIGONFIATO OPPURE A TAL FINE OCCORRA UN ATTO DEL CONSIGLIO .
4 LE QUESTIONI SONO INSORTE NELL ' AMBITO DI PROCEDIMENTI VERTENTI SUL VERSAMENTO DELLA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE PER IL QUELLMEHL , PROMOSSI NEI CONFRONTI DELLE AUTORITA NAZIONALI COMPETENTI DA PRODUTTORI DI QUESTA MERCE I QUALI SOSTENGONO CHE LE DISPOSIZIONI CHE HANNO ABOLITO DETTA RESTITUZIONE , PUR MANTENENDO IN VIGORE LA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE PER L ' AMIDO , RAPPRESENTANO UNA DISCRIMINAZIONE IN SPREGIO DELL ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA , DEL TRATTATO .
5 LA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE PER IL QUELLMEHL OTTENUTO DAL GRANTURCO , CHE IN GERMANIA VIENE CORRISPOSTA DAL 1930 , E STATA INTRODOTTA NELL ' AMBITO DELL ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DEI CEREALI , IN UN PRIMO TEMPO COME FACOLTATIVA DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 21 OTTOBRE 1964 , N . 142 ( GU 27 . 10 . 1964 , PAG . 2673 ) E POI COME OBBLIGATORIA DALL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 13 GIUGNO 1967 ( GU 19 . 6 . 1967 , PAG . 2269 );
QUESTO REGIME ERA IDENTICO A QUELLO ISTITUITO DAGLI STESSI REGOLAMENTI PER LA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE DI AMIDO ; GLI IMPORTI DELLE RESTITUZIONI ERANO PURE GLI STESSI PER ENTRAMBI I PRODOTTI ;
MENTRE LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DI AMIDO SONO STATE MOTIVATE CON LA NECESSITA DI MANTENERNE IL PREZZO AD UN LIVELLO CONCORRENZIALE RISPETTO AI PREZZI DEI PRODOTTI DI SOSTITUZIONE DERIVATI IN PARTICOLARE DAL PETROLIO , LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE DEL QUELLMEHL SONO STATE MOTIVATE CON LA POSSIBILITA DI SOSTITUZIONE TRA AMIDO E QUELLMEHL , COME SI DESUME IN PARTICOLARE DAL DECIMO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 120/67 ;
6 QUESTA SITUAZIONE E MUTATA SOLO CON IL 1* AGOSTO 1974 , ALLORCHE E ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 29 APRILE 1974 , N . 1125 , ( GU N . L 128 DEL 10 . 5 . 1974 , PAG . 12 ), IN FORZA DEL QUALE L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 E STATO SOSTITUITO DA UNA NUOVA VERSIONE CHE CONTEMPLAVA RESTITUZIONI PER LA PRODUZIONE DI AMIDO , MA NON PER QUELLA DI QUELLMEHL ;
PER GIUSTIFICARE L ' ABOLIZIONE DELLA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE DI QUELLMEHL , NELLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1125/74 SI DICHIARAVA CHE L ' ESPERIENZA FATTA AVEVA CONSENTITO DI CONSTATARE CHE LA POSSIBILITA DI SOSTITUIRE IL QUELLMEHL CON L ' AMIDO IN CERTI IMPIEGHI DETERMINATI NEL SETTORE ALIMENTARE ERA ' ECONOMICAMENTE DEBOLE E PERSINO INESISTENTE ' .
7 L ' ART . 40 , N . 3 , 2* COMMA DEL TRATTATO DISPONE CHE L ' ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI ' DEVE ESCLUDERE QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI O CONSUMATORI DELLA COMUNITA ' ;
QUESTA NORMA , BENCHE VIETI INDISCUTIBILMENTE QUALSIASI DISCRIMINAZIONE FRA PRODUTTORI DELLO STESSO PRODOTTO , NON CONTEMPLA ALTRETTANTO INEQUIVOCABILMENTE I RAPPORTI FRA DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI O COMMERCIALI NEL CAMPO DEI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI ;
CIO NON TOGLIE CHE IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE ENUNCIATO DALLA NORMA SUMMENZIONATA E SOLO L ' ESPRESSIONE SPECIFICA DEL PRINCIPIO GENERALE DI UGUAGLIANZA CHE FA PARTE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO COMUNITARIO ;
QUESTO PRINCIPIO IMPONE DI NON TRATTARE IN MODO DIVERSO SITUAZIONI ANALOGHE , SALVOCHE UNA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .
8 SI DEVE PERCIO STABILIRE SE QUELLMEHL E AMIDO SI TROVINO IN SITUAZIONI ANALOGHE , NEL SENSO CHE L ' AMIDO POSSA SOSTITUIRSI AL QUELLMEHL NELL ' IMPIEGO SPECIFICO E TRADIZIONALE DI QUEST ' ULTIMO PRODOTTO ;
A QUESTO PROPOSITO SI DEVE ANZITUTTO OSSERVARE CHE LA DISCIPLINA COMUNITARIA SI E FONDATA , FINO AL 1974 , SULLA CONSTATAZIONE CHE LA RESTITUZIONE ERA POSSIBILE ;
LE ATTRICI NELLE CAUSE PRINCIPALI , DA UN LATO , ED IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE , DALL ' ALTRO , SONO PERO DISCORDI CIRCA LA PERSISTENZA DI TALE SITUAZIONE ;
LE ATTRICI NELLE CAUSE PRINCIPALI SOSTENGONO CHE LE POSSIBILITA DI SOSTITUZIONE SONO RIMASTE INVARIATE , IL CHE AVREBBE COMPORTATO CHE , DOPO LA SOPPRESSIONE DELLA RESTITUZIONE PER IL QUELLMEHL , VI E STATO UN CALO NELLE VENDITE , A FAVORE DELL ' AMIDO ;
IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE , DAL CANTO LORO , PUR DANDO AMPI RAGGUAGLI SULLA FABBRICAZIONE E SULLA VENDITA DEI PRODOTTI IN QUESTIONE , NON HANNO FORNITO DATI TECNICI ED ECONOMICI TALI DA FAR MODIFICARE NOTEVOLMENTE IL GIUDIZIO SULLA SITUAZIONE PREESISTENTE ;
NON E DUNQUE STATO PROVATO CHE , SOTTO IL PROFILO DEL REGIME COMUNITARIO DELLE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE , I DUE PRODOTTI ABBIANO CESSATO DI TROVARSI IN SITUAZIONI ANALOGHE ;
ENTRAMBI QUINDI VANNO CONSIDERATI ALLA STESSA STREGUA , SALVOCHE LA DIVERSITA DI TRATTAMENTO SIA OBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATA .
9 QUANTO A QUEST ' ULTIMO PUNTO , CONSIGLIO E COMMISSIONE SOSTENGONO CHE LA SOPPRESSIONE DELLA RESTITUZIONE PER IL QUELLMEHL E GIUSTIFICATA DAL FATTO CHE NOTEVOLI QUANTITATIVI DI QUELLMEHL SONO STATI DISTRATTI DAL SETTORE DELL ' ALIMENTAZIONE UMANA , CHE NE COSTITUIVA LA DESTINAZIONE SPECIFICA , PER ESSER VENDUTI COME MANGIME ;
QUESTA RAGIONE , LA CUI ESATTEZZA PERALTRO E CONTESTATA DALLE ATTRICI NELLE CAUSE PRINCIPALI , PUR SE E MENZIONATA NELL ' ESPOSTO UNITO ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E POI APPROVATA COME REGOLAMENTO N . 1125/74 , NON COMPARE TUTTAVIA NELLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO STESSO ;
LA COMMISSIONE , CHE LA CORTE IN CORSO DI CAUSA AVEVA INVITATO A PRODURRE DATI A COMPROVA DELL ' IMPIEGO DEL QUELLMEHL NEL SETTORE DEI MANGIMI , NON HA POTUTO OTTEMPERARE ALL ' INVITO ;
PUR SUPPONENDO CHE QUESTO IMPIEGO POTESSE ESSERE REALMENTE COMPROVATO - E CHE L ' AMIDO SOVVENZIONATO SIA STATO IMPIEGATO IN MODO ANALOGO - , IL FATTO NON POTEVA GIUSTIFICARE LA SOPPRESSIONE DELLA RESTITUZIONE SE NON RELATIVAMENTE AI QUANTITATIVI COSI IMPIEGATI , MA NON ANCHE PER LE PARTITE DEL PRODOTTO IMPIEGATE PER L ' ALIMENTAZIONE UMANA .
10 TENUTO CONTO PRINCIPALMENTE DEL LUNGO PERIODO NEL QUALE I DUE PRODOTTI HANNO FRUITO DELLA PARITA DI TRATTAMENTO PER QUEL CHE RIGUARDA LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE , NON E STATA DIMOSTRATA L ' ESISTENZA DI CIRCOSTANZE OBIETTIVE CHE POTESSERO GIUSTIFICARE IL MUTAMENTO DEL REGIME PRECEDENTE , OPERATO DAL REGOLAMENTO N . 1125/74 , CON CUI SI PONEVA FINE A DETTA PARITA ;
SI DEVE PERCIO CONCLUDERE CHE LA SOPPRESSIONE DELLA RESTITUZIONE PER IL QUELLMEHL , DECRETATA DAL REGOLAMENTO N . 1125/74 , UNITAMENTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA RESTITUZIONE PER L ' AMIDO DI GRANTURCO , EQUIVALE AD UN DISCONOSCIMENTO DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA .
11 NELLA SITUAZIONE PARTICOLARE DELLA FATTISPECIE , QUESTA CONSTATAZIONE DI ILLEGITTIMITA NON SFOCIA PERO INESORABILMENTE IN UNA DICHIARAZIONE DI INVALIDITA DI UNA DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO N . 1125/74 ;
12 E OPPORTUNO RICORDARE , ANZITUTTO , CHE LA MODIFICA DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 , AD OPERA DELL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1125/74 , HA ASSUNTO LA FORMA NON GIA DELL ' ABOLIZIONE DELLA PARTE DELLA NORMA RIGUARDANTE IL QUELLMEHL , BENSI DELLA SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA NORMA CON UNA NUOVA , NELLA QUALE NON SI FA MENZIONE DI DETTO PRODOTTO ;
L ' ILLEGITTIMITA DELLA NORMA DERIVA QUINDI DA UN ' OMISSIONE ANZICHE DA UNA DELLE SUE DISPOSIZIONI ;
13 TUTTAVIA DETTA ILLEGITTIMITA NON PUO VENIR CANCELLATA PER IL SOLO FATTO CHE LA CORTE , NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO , DICHIARI L ' INVALIDITA , TOTALE O PARZIALE , DELLA DISPOSIZIONE LITIGIOSA ;
E INVECE D ' UOPO CONSTATARE CHE LA SITUAZIONE GIURIDICA SORTA PER EFFETTO DELL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO N . 1125/74 CHE SOSTITUISCE AL VECCHIO TESTO UNA NUOVA VERSIONE DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 120/67 , E INCOMPATIBILE CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E SPETTA ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE COMPETENTI FARE IL NECESSARIO PER OVVIARE A TALE SITUAZIONE ;
UNA SOLUZIONE DI QUESTO GENERE DELLA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE E TANTO PIU OPPORTUNA IN QUANTO VI SONO MOLTEPLICI POSSIBILITA DI RIPRISTINARE LA PARITA DI TRATTAMENTO TRA I DUE PRODOTTI IN QUESTIONE E DI RISARCIRE IL DANNO EVENTUALMENTE ARRECATO AGLI INTERESSATI E SPETTA ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRARIA COMUNE VALUTARE I FATTORI ECONOMICI E POLITICI IN BASE AI QUALI SI OPERERA LA SCELTA .
SULLE SPESE
14 LE SPESE SOSTENUTE DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE ;
NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLE CAUSE PRINCIPALI , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE DI MERITO , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE ;
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE ,
PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI AD ESSA SOTTOPOSTE DAL FINANZGERICHT DI AMBURGO CON ORDINANZE 8 NOVEMBRE 1976 E 18 GENNAIO 1977 , DICHIARA :
1* L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 13 GIUGNO 1967 , N . 120 , NELLA VERSIONE VIGENTE DAL 1* AGOSTO 1974 PER EFFETTO DELLA MODIFICA APPORTATA DALL ' ART . 5 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 29 APRILE 1974 , N . 1125 E RIPRODOTTA NEI REGOLAMENTI SUCCESSIVI , E INCOMPATIBILE CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA , IN QUANTO IMPLICA UNA DISPARITA DI TRATTAMENTO , TRA IL QUELLMEHL E L ' AMIDO RIGONFIATO , PER QUEL CHE RIGUARDA LE RESTITUZIONI ALLA PRODUZIONE PER IL GRANTURCO IMPIEGATO NELLA FABBRICAZIONE DEI DUE PRODOTTI IN QUESTIONE .
2* SPETTA ALLE ISTITUZIONI COMPETENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRARIA COMUNE FARE IL NECESSARIO PER OVVIARE A TALE SITUAZIONE .