Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 dicembre 2015 –

Kyocera Mita Europe / Commissione

(causa C‑553/14 P) ( 1 )

«Impugnazione — Unione doganale e tariffa doganale comune — Regolamento (UE) n. 861/2010 — Ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Svincolo delle merci e comunicazione dell’importo dei dazi — Utilizzo di procedure semplificate o di procedimenti informatici»

1. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione — Nozione — Determinazione con riferimento all’oggetto del ricorso (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punto 45)

2. 

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti regolamentari che comportano misure di esecuzione — Nozione — Regolamento n. 861/2010 recante modifica dell’allegato I del regolamento n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune — Inclusione — Ricorsi giurisdizionali disponibili contro tali atti — Esistenza di mezzi di ricorso interni contro misure di esecuzione (Art. 19, § 1, TUE; art. 263, comma 4, TFUE; regolamento della Commissione n. 861/2010, allegato) (v. punti 47‑55, 61‑64)

3. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Insufficienza di motivazione — Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita — Ammissibilità — Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1) (v. punti 78, 79)

4. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam — Motivo inoperante — Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE) (v. punto 88)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Kyocera Mita Europe NV è condannata alle spese.


( 1 )   GU C 46 del 9.2.2015.