Sistema "Eurodac"

Il presente regolamento mira a un sistema per il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e di alcune categorie di immigranti clandestini. Tale sistema agevolerà l'applicazione del regolamento di Dublino II che permette di determinare quale paese dell’Unione europea (UE) sia competente per l'esame di una domanda d'asilo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino.

SINTESI

Il sistema Eurodac permette ai paesi dell’Unione europea (UE) di aiutare a identificare i richiedenti asilo e le persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell’Unione. Confrontando le impronte, i paesi dell’UE possono verificare se un richiedente asilo o un cittadino straniero, che si trova illegalmente sul suo territorio, ha già presentato una domanda in un altro paese dell’UE o se un richiedente asilo è entrato irregolarmente nel territorio dell'Unione.

La struttura comporta un'unità centrale gestita dalla Commissione europea, una base centrale automatizzata di dati sulle impronte digitali, e i mezzi elettronici di trasmissione tra i paesi dell’UE e la base di dati centrale.

Oltre alle impronte digitali, i dati trasmessi dai paesi dell’UE includono:

Le impronte sono rilevate per le persone di età non inferiore a 14 anni e vengono inviate all’unità centrale tramite punti nazionali di accesso.

Per i richiedenti asilo, i dati sono conservati per dieci anni, salvo se l'interessato ottiene la cittadinanza di uno dei paesi dell’UE; in tal caso i dati che lo riguardano devono essere immediatamente cancellati non appena ottenuta la cittadinanza. Per i cittadini stranieri fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i dati sono conservati per due anni a decorrere dalla data alla quale le impronte digitali sono state rilevate. Essi vengono invece cancellati immediatamente, prima dello scadere dei due anni, se lo straniero:

Per i cittadini stranieri che si trovano illegalmente sul territorio di un paese dell’UE, è possibile un confronto delle impronte con quelle contenute nella base di dati centrale per verificare se l'interessato abbia precedentemente presentato una domanda d'asilo in un altro paese dell’UE. Queste impronte, una volta trasmesse per il confronto, non vengono più conservate in Eurodac.

Per quanto riguarda la protezione dei dati a carattere personale, i paesi dell’UE che inviano dati a Eurodac devono garantire che le impronte siano rilevate nel rispetto della legalità e che, sempre nel rispetto della legalità, avvengano tutte le operazioni relative al trattamento, la trasmissione, la conservazione o la cancellazione dei dati stessi. La Commissione verifica la corretta applicazione del presente regolamento da parte dell’unità centrale e adotta tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dell’unità centrale. Oltre a ciò, essa deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate.

Le attività di trattamento dei dati dei paesi dell’UE vengono monitorate da autorità nazionali di controllo, mentre quelle della Commissione vengono monitorate dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Oltre ai paesi dell’UE, il presente regolamento viene applicato dai paesi che (sulla base di accordi internazionali) applicano il regolamento "Dublino II", vale a dire l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento n. 2725/2000

15.12.2000

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GU L 316 del 15.12.2000

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 407/2002 del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino [Gazzetta ufficiale L 62 del 5.3.2002]. A norma dell’articolo 22 del regolamento Eurodac, il Consiglio ha adottato talune disposizioni dirette a garantire la trasmissione e il confronto delle impronte digitali nonché la definizione dei compiti dell’unità centrale. L'unità centrale definisce i requisiti tecnici per la trasmissione delle impronte digitali per via elettronica. Un numero di riferimento rende possibile l'attribuzione univoca delle impronte a una persona e al paese dell’UE che trasmette i dati. Il numero si compone di una o più lettere e di un codice. Per un efficace confronto delle impronte digitali, i paesi dell’UE assicurano una trasmissione di qualità adeguata.

In linea di massima l’unità centrale effettua i confronti, seguendo l'ordine di arrivo delle richieste,entro 24 ore (salvo casi urgenti).

Accordi

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera [Gazzetta ufficiale L 53 del 27.2.2008]. Attraverso questo accordo le disposizioni dei regolamenti di Dublino e di Eurodac, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, si applicano alla Svizzera nell'ambito delle sue relazioni con i paesi dell’UE. L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2008 e stabilisce i diritti e i doveri della Svizzera e dei paesi dell’UE relativamente a questi regolamenti. L'accordo può essere sospeso o revocato qualora gli obblighi non vengano rispettati. Un comitato misto, composto dai rappresentanti della Svizzera e dei paesi dell’UE, ha il compito di esaminare l'attuazione e l'applicazione pratica delle disposizioni dell'acquis Dublino/Eurodac. La corrispondenza allegata all'accordo prevede che le riunioni dei comitati misti fra, da un lato, l’UE, l'Islanda e la Norvegia (v. sotto), e, dall'altro lato, fra l’UE e la Svizzera, saranno organizzate congiuntamente.

Decisione 2006/188/CE del Consiglio, del 21 febbraio 2006 , relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca, che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo e del regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio che istituisce l’ Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino [Gazzetta ufficiale L 66 del 8.3.2006].

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia [Gazzetta ufficiale L 93 del 3.4.2001].

Relazioni

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 2 agosto 2010 – Relazione annuale al Parlamento europeo e al Cnsiglio sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2009 [COM(2010) 415 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. Questa settima relazione annuale sull’unità centrale Eurodac presenta i dati relativi al 2009 sulla gestione e sulle prestazioni del sistema e valuta i risultati conseguiti da Eurodac, la sua efficacia in termini economici e la qualità del servizio.

Per quanto riguarda la gestione di Eurodac, è in corso un potenziamento del sistema alla luce del crescente aumento dei dati da gestire, del normale invecchiamento della piattaforma tecnica e delle imprevedibili evoluzioni del volume delle operazioni.

La relazione fornisce nel suo allegato statistiche sulle domande di asilo (categoria 1), sulle persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell’Unione (categoria 2) e sulle persone fermate perché illegalmente soggiornanti sul territorio di un paese dell’UE (categoria 3). Se le operazioni riguardanti la categoria 1 e 3 hanno mantenuto la tendenza al rialzo degli anni precedenti, le operazioni della categoria 2 sono drasticamente diminuite.

In generale, l’unità centrale ha continuato a fornire risultati soddisfacenti in termini di rapidità, risultati, sicurezza e rapporto costo-efficacia, tuttavia continua a destare preoccupazione la persistenza dei ritardi nella trasmissione dei dati.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 25 settembre 2009 – Relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2008 [COM(2009) 494 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 26 gennaio 2009 – Relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2007 [COM(2009) 13 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Documento di lavoro dei servizi della Commissione dell’11 settembre 2007 – Relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sull’attività dell’unità centrale EURODAC nel 2006 [SEC(2007) 1184 def. – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 6 giugno 2007, sulla valutazione del sistema di Dublino [COM(2007) 299 def. – Gazzetta ufficiale C 191 del 17.8.2007]. La Commissione ritiene che siano stati complessivamente raggiunti gli obiettivi del sistema di Dublino (regolamento Dublino II e regolamento Eurodac). Essa aggiunge che vi sono ancora alcuni problemi a livello dell'applicazione pratica, nonché a livello dell'efficacia del sistema. A tale proposito la Commissione propone di modificare entrambi i regolamenti.

Documento di lavoro della Commissione – Terza relazione annuale sulle attività dell'unità centrale di Eurodac [SEC(2006) 1170 – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Documento di lavoro della Commissione – Seconda relazione annuale sulle attività dell'unità centrale di Eurodac [SEC(2005) 839 – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Documento di lavoro della Commissione – Prima relazione annuale sulle attività dell'unità centrale di Eurodac [SEC(2004) 557 – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 11.08.2010