PARERE

Comitato economico e sociale europeo

Carta europea della disabilità e contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

[COM(2023) 512 final - 2023/0311 (COD)]

SOC/785

Relatore generale: Ioannis VARDAKASTANIS

IT

Consultazione

Consiglio, 28/09/2023

Parlamento europeo, 19/10/2023

Base giuridica

Articoli 91 e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Adozione in sessione plenaria

14/12/2023

Sessione plenaria n.

583

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

203/0/1

1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta della Commissione di istituire una carta europea della disabilità e un contrassegno europeo di parcheggio, che costituiscono un primo passo verso la libera circolazione delle persone con disabilità nell'UE, come raccomandato dal CESE nel suo parere SOC/765 del 27/04/2023 1 .

1.2Il CESE accoglie inoltre con favore la proposta distinta della Commissione COM(2023) 698 (final) 2 che estende l'ambito di applicazione della direttiva ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Questa proposta è necessaria per garantire che le persone che ne hanno bisogno abbiano accesso alla carta europea della disabilità e al contrassegno europeo di parcheggio.

1.3Il CESE raccomanda di estendere l'ambito di applicazione della proposta per consentire l'uso della carta della disabilità al fine di ottenere un accesso temporaneo alle prestazioni legate alle politiche sociali pubbliche e/o ai sistemi nazionali di sicurezza sociale quando una persona con disabilità si è trasferita in uno Stato membro per motivi di studio o di lavoro, almeno durante il processo di rivalutazione e certificazione della disabilità. Questo provvedimento è necessario perché, quando una persona si trasferisce da uno Stato membro a un altro, perde i suoi diritti alle prestazioni legate alla disabilità al momento di attraversare la frontiera. Nel frattempo, le procedure di rivalutazione della disabilità nel nuovo Stato membro possono durare oltre un anno e, in questo periodo di transizione, la persona rimane priva di riconoscimento o di sostegno (articolo 2, paragrafo 2).

1.4Il CESE chiede inoltre che la direttiva indichi chiaramente che la carta di disabilità è gratuita e volontaria. La carta non dovrebbe essere rilasciata direttamente a meno che la persona non ne abbia fatto richiesta o che la carta non sia integrata, ad esempio, nella carta nazionale di disabilità rilasciata a seguito della valutazione della disabilità a livello nazionale. Essa deve inoltre essere gratuita per evitare che i costi costituiscano un ulteriore ostacolo alla richiesta della stessa.

1.5Inoltre, non dovrebbe mai sussistere l'obbligo di presentare la carta come prova della disabilità per i servizi erogati nel quadro di altre normative dell'UE, come il diritto all'assistenza negli aeroporti a norma del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo 3 . Rendere obbligatoria la presentazione di una carta per l'esercizio di tali diritti potrebbe essere stigmatizzante e, per di più, escludere le persone che non sono titolari di una carta di disabilità dall'assistenza di cui hanno bisogno negli aeroporti.

1.6Il CESE raccomanda che il contrassegno europeo di parcheggio sia associato a una banca dati distinta, disponibile in tutte le lingue dell'UE, che fornisca informazioni sulle norme, le condizioni e gli spazi in materia di parcheggi attualmente esistenti a livello locale, regionale o nazionale. Gli Stati membri sostengono inoltre le autorità nazionali e le incoraggiano a caricare e aggiornare le informazioni pertinenti per gli utenti (articolo 7).

1.7Inoltre, il contrassegno europeo di parcheggio deve recare la dicitura "Contrassegno europeo di parcheggio" in Braille utilizzando le dimensioni del codice Marburg, come già avviene per la carta europea di disabilità. Questo consentirà agli utenti non vedenti e con disabilità visive di distinguere e riconoscere le carte più facilmente (allegato II).

1.8Il CESE propone che la legislazione sulla carta europea della disabilità preveda un sito web dell'UE pienamente accessibile, con una versione di facile lettura disponibile in tutte le lingue dell'UE, compresa la lingua dei segni, che fornisca informazioni pratiche per ogni paese. Essa deve includere informazioni sulle condizioni, le norme, le prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o il ritiro della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché informazioni sui servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 9.

1.9Il CESE chiede che il testo preveda anche l'obbligo per l'UE di coordinare campagne di sensibilizzazione, a livello sia nazionale che dell'UE, in tutte le lingue dell'Unione, che siano rivolte al grande pubblico, ai potenziali utenti delle carte e ai prestatori di servizi (articolo 9).

1.10Il CESE raccomanda alla Commissione di garantire che siano messi a disposizione degli Stati membri finanziamenti adeguati per coprire i costi delle procedure amministrative, il rilascio fisico della carta, la fornitura di informazioni, la campagna di sensibilizzazione e altri costi correlati, al fine di facilitare il recepimento e l'attuazione. La Commissione dovrebbe tenere conto di tali aspetti al momento di elaborare il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) (articolo 9).

1.11Il CESE sottolinea l'importanza di integrare il lancio della carta europea della disabilità con misure, a livello sia europeo che nazionale, volte a migliorare l'accessibilità generale degli ambienti edificati, dei trasporti, dei servizi e delle merci, conformemente alla direttiva (UE) 2019/882 4 , alla direttiva (UE) 2016/2102 5 , ai regolamenti sull'accessibilità dei trasporti 6 e alle relative norme di accessibilità.

1.12Infine, il CESE sottolinea l'importanza che le istituzioni dell'UE mantengano una stretta collaborazione con le persone con disabilità e con le loro organizzazioni rappresentative a livello dell'UE, nonché a livello nazionale, regionale e locale, nell'elaborazione, nell'esecuzione e nella successiva valutazione della carta europea della disabilità. Le organizzazioni delle persone con disabilità devono essere coinvolte in modo significativo, il che implica fornire loro le risorse e le informazioni necessarie in formati accessibili per consentire una partecipazione concreta (articoli 11 e 12).

2.Osservazioni generali

2.1Occorre innanzitutto rilevare che la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità non risolveranno tutti i problemi della libera circolazione di queste persone. In sostanza, la carta della disabilità garantirà il riconoscimento reciproco della disabilità alle persone considerate in relazione a tutti i servizi, le strutture e le attività pertinenti per soggiorni brevi in uno Stato membro diverso da quello di residenza. Essa non tiene conto di un ostacolo significativo alla libera circolazione delle persone con disabilità, vale a dire la mancanza di protezione sociale che ostacola il trasferimento permanente in un altro Stato membro. La proposta della Commissione costituisce pertanto un primo passo nella giusta direzione, ma non realizza appieno l'obiettivo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone con disabilità.

2.2Il CESE accoglie tuttavia con favore la proposta della Commissione e il fatto di essere basata sul principio del riconoscimento reciproco della condizione di disabilità tra gli Stati membri, al fine di agevolare la libera circolazione delle persone con disabilità nell'UE. Il principio garantisce che le persone con disabilità che si recano in visita in uno Stato membro abbiano accesso agli stessi vantaggi dei titolari di una carta nazionale.

2.3Il principio garantirà inoltre che le persone con disabilità invisibili possano viaggiare e circolare più liberamente nell'UE senza dover spiegare le specificità delle loro disabilità o giustificare la richiesta di condizioni speciali o trattamenti preferenziali.

2.4È altresì incoraggiante osservare che la proposta assume la forma di una direttiva, che è un atto legislativo vincolante e garantirà il recepimento nel diritto nazionale.

2.5Si assicura che la direttiva abbia un campo di applicazione ampio grazie all'inclusione di qualsiasi servizio disponibile per i titolari di una carta di disabilità nazionale anziché di un elenco limitato di servizi, come nel caso del progetto pilota della Commissione. Nei successivi negoziati interistituzionali tale ambito di applicazione dovrebbe essere ampliato o quanto meno mantenuto (cfr. il punto 1.3).

2.6Il CESE accoglie inoltre con favore il fatto che la carta europea della disabilità e il contrassegno di parcheggio rimarranno distinti, pur essendo oggetto della medesima proposta.

2.7Inoltre, la carta europea della disabilità deve rispettare la vita privata del titolare e non deve presentare informazioni dettagliate sul tipo o "grado" di disabilità. Essa deve essere pienamente in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 7 e proteggere le informazioni personali dell'utente, dato che l'uso di questo documento che consente di accedere a servizi e benefici protegge la persona dall'obbligo di mostrare o comunicare dati personali, in particolare la valutazione della disabilità e le informazioni personali sulla salute.

2.8La carta europea della disabilità può inoltre integrare le carte nazionali di disabilità o sostituirle completamente, a seconda di quanto auspicato dagli Stati membri.

2.9La carta europea della disabilità rafforzerà la collaborazione tra le diverse autorità nazionali e le agenzie governative per sensibilizzare la popolazione in merito alle questioni relative alla disabilità. Inoltre, faciliterà la prestazione di servizi alle persone con disabilità provenienti da Stati membri che non dispongono di una carta nazionale di disabilità, dato che la carta può essere utilizzata anche a livello nazionale come prova della disabilità.

3.Osservazioni particolari

3.1Il CESE è consapevole del fatto che la proposta della Commissione sulla carta di disabilità nella sua forma attuale potrebbe creare casi di "discriminazione al contrario" a causa della mancanza di armonizzazione nella valutazione della disabilità e nei criteri per la distribuzione della carta. Potrebbe, ad esempio, verificarsi che due persone con la stessa disabilità provenienti da due Stati membri differenti ricevano un trattamento diverso quando si recano in visita in un terzo Stato membro. Una delle due potrebbe aver ricevuto la carta di disabilità e l'altra no, in base ai criteri nazionali di valutazione e distribuzione. Tuttavia, il problema non è determinato dalla proposta stessa, bensì dal principio del riconoscimento reciproco della condizione di disabilità, che presenta dei limiti.

3.2Attualmente questa limitazione non significa che i modelli di valutazione della disabilità adottati dagli Stati membri debbano essere gli stessi, bensì che gli Stati membri saranno tenuti a migliorare i sistemi attuali, che sono basati principalmente su un approccio medico, affinché risultino maggiormente in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). La proposta ha inoltre sensibilizzato in merito ai potenziali vantaggi di un approccio a livello dell'UE alle procedure di valutazione della disabilità per facilitare il riconoscimento della necessità di una maggiore libertà di circolazione.

3.3Lo stesso vale anche per la portabilità delle prestazioni di sicurezza sociale. Sebbene la Commissione europea le escluda esplicitamente dalla sua proposta, il CESE raccomanda di essere leggermente più flessibili nei casi specifici di trasferimento per motivi di lavoro o studio. Nel lungo periodo la questione dovrà essere affrontata in modo più concreto, poiché la mancanza di portabilità delle prestazioni legate alla disabilità costituisce tuttora uno dei principali ostacoli alla libera circolazione e non sarà risolta dalla carta di disabilità o dal contrassegno di parcheggio. Questo punto deve essere affrontato nella revisione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale 8 oppure in una proposta legislativa distinta.

Bruxelles, 14 dicembre 2023

Oliver RÖPKE

Presidente del Comitato economico e sociale europeo

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