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PARERE |
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Comitato economico e sociale europeo |
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Pacchetto omnibus sulle sostanze chimiche |
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie [COM(2025) 526 final - 2025/526(COD)] e Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1272/2008, (CE) n. 1223/2009 e (UE) 2019/1009 per quanto riguarda la semplificazione di alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici [COM(2025) 531 final - 2025/531(COD)] |
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NAT/964 |
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Relatore generale: John COMER |
IT
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Consigliere |
Frank ALLEN |
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Procedura legislativa |
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Consultazione |
Commissione europea, 8/7/2025 |
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Base giuridica |
Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea |
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Documenti della Commissione europea |
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Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) pertinenti |
OSS 9 - Imprese, innovazione e infrastrutture |
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Sezione competente |
Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente |
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Adozione in sessione plenaria |
23/10/2025 |
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Sessione plenaria n. |
600 |
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Esito della votazione
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224/1/11 |
1.RACCOMANDAZIONI
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE):
1.1accoglie con favore il sesto pacchetto omnibus di semplificazione, che introduce una serie di modifiche mirate ai regolamenti dell'UE sui prodotti chimici, i prodotti cosmetici e i fertilizzanti allo scopo di ridurre gli oneri di conformità, fare maggiore chiarezza e sostenere l'innovazione senza compromettere la sicurezza. Il CESE approva l'orientamento generale delle proposte della Commissione europea e plaude al loro obiettivo di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, esortando nel contempo a perseguire tale ambizione tenendo pienamente conto dell'approccio "One Health" 1 ;
1.2sottolinea che per un consumatore è importante poter contattare rapidamente un fornitore nelle situazioni in cui è necessario stabilire un contatto diretto. Il contatto (recapito) telefonico è il mezzo migliore in questi casi e facilita lo scambio delle informazioni necessarie, mentre il contatto digitale non sempre è utile per ottenere adeguatamente tali informazioni;
1.3osserva che alcuni siti web possono presentare un certo grado di complessità e risultare di difficile consultazione. I fornitori devono garantire che siano facilmente accessibili e fornire un contatto digitale di facile uso;
1.4sottolinea che l'aggiornamento delle etichette senza indebito ritardo in caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela — modifica che comporta l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più rigorosa che richiede nuove informazioni supplementari sull'etichetta — è una misura troppo generica e piuttosto insoddisfacente in termini di protezione della salute pubblica e dell'ambiente. È necessario stabilire una scadenza per l'aggiornamento delle etichette. Se è vero che il termine di sei mesi fissato in precedenza è troppo breve, occorre nondimeno stabilire un termine di 12 mesi per l'aggiornamento delle etichette. Se si ha la necessità di prorogare tale scadenza, è necessario fornire alla Commissione prove adeguate per motivare la richiesta di proroga;
1.5ricorda che un'etichettatura di buona qualità è un elemento importante per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente. Occorre stabilire alcune norme per garantire che le etichette siano facilmente leggibili e svolgano la funzione per cui sono state pensate. Le etichette dovrebbero essere stampate in rosso o nero su fondo bianco per garantirne la leggibilità. In casi eccezionali può essere necessario introdurre lievi variazioni a questa indicazione, ma il requisito di base è che un'etichetta deve essere facilmente leggibile e il testo deve essere composto di parole chiare e leggibili con spaziature adeguate;
1.6raccomanda di consentire una deroga per le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (o "sostanze CMR" = Carcinogenic, Mutagenic and Reprotoxic) le cui indicazioni di pericolo si riferiscono alle vie di esposizione per via orale o per inalazione, salvo nei casi in cui si possa dimostrare che i bambini e altri gruppi vulnerabili sono particolarmente a rischio;