IT

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

PARERE

Sezione Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")

[COM(2024) 132 final - 2024/0068 (COD)]

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini

[COM(2024) 133 final]

E-mail di contatto

soc@eesc.europa.eu

Amministratrice

Sabrina BORG

Data del documento

28/6/2024

Relatrice: Nicoletta MERLO

Consiglieri

Emanuele DAGNINO (per la relatrice)

Robert PLUMMER (per il I gruppo)

Procedura legislativa

EU Law Tracker

Consultazione

Commissione europea, 29/5/2024

Base giuridica

Articoli 166, paragrafo 4, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Documenti della Commissione europea

COM(2024) 132 final - 2024/0068 (COD)

COM(2024) 133 final

Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) pertinenti

OSS 4 - Istruzione di qualità

OSS 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

Sezione competente

Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Adozione in sezione

25/6/2024

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

59/21/8

Adozione in sessione plenaria

D/M/YYYY

Sessione plenaria n.

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

…/…/…



1.RACCOMANDAZIONI

Riguardo alla proposta di direttiva in esame, il Comitato economico e sociale europeo (CESE):

1.1sottolinea che gli apprendistati e i tirocini sono due pratiche di lavoro distinte, che, pur comportando entrambe apprendimento e formazione, non vanno confuse tra loro. Occorrerebbe pertanto sopprimere il riferimento del considerando 17 alla sovrapposizione tra queste due pratiche;

1.2raccomanda che le definizioni di cui all'articolo 2 non implichino alcun obbligo per gli Stati membri di classificare i tirocini come rapporto di lavoro qualora, in base alla normativa vigente negli Stati membri, tale pratica lavorativa non rientri nella definizione di "tirocinante" stabilita dalla direttiva;

1.3propone che, al fine di garantire una migliore tutela degli interessi dei tirocinanti e al tempo stesso preservare l'autonomia delle parti sociali per quanto riguarda la disciplina (ad esempio attraverso contratti collettivi) delle condizioni di tirocinio nel libero mercato, la direttiva contenga, all'articolo 3, un elenco delle condizioni di lavoro inderogabili;

1.4sottolinea che è importante che gli Stati membri forniscano alle autorità competenti incaricate dei controlli e delle ispezioni di cui all'articolo 4 risorse umane e finanziarie sufficienti e riconoscano formalmente l'importante funzione che le parti sociali possono svolgere nelle attività di controllo, monitoraggio e applicazione, tenendo conto delle pratiche vigenti a livello nazionale;

1.5suggerisce, al fine di rendere l'articolo 5 più chiaro e coerente, e fatta salva la valutazione circa l'esistenza o meno di un rapporto di lavoro con il tirocinante secondo le prassi nazionali e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, che gli elementi elencati in tale articolo, come modificato dalla proposta in esame, siano considerati indicativi dell'esistenza di un rapporto di lavoro regolare.

Riguardo alla proposta di raccomandazione del Consiglio in esame, il CESE:

1.6raccomanda, al fine di garantire standard elevati e un quadro di base comune in tutti gli Stati membri, di definire, per ciascun tipo di tirocinio, criteri minimi di qualità validi in tutta l'UE, nonché di includere un elenco esemplificativo di ragioni oggettive che, senza pregiudizio delle impostazioni esistenti a livello nazionale, giustifichino una deroga rispetto a tali criteri;

1.7considera fondamentale rilevare dati e raccogliere e condividere esempi di buone pratiche nazionali per ciascun tipo di tirocinio a livello di Unione europea, nell'ambito del processo di riesame e attuazione della normativa;

1.8sottolinea l'importanza di una retribuzione equa, che tenga conto anche dei possibili costi di partecipazione all'attività di formazione e delle correlate necessità di base, al fine di garantire a tutti parità di accesso all'esperienza di tirocinio;

1.9chiede che, in entrambe le proposte, dove figurano riferimenti ai rappresentanti dei lavoratori vengano menzionati i rappresentanti sindacali; invita a introdurre disposizioni per garantire che essi possano sempre agire a tutela dei tirocinanti, anche se il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro.

2.NOTE ESPLICATIVE

Il CESE fa osservare che i tirocini sono anzitutto un'esperienza di formazione e apprendimento volta a sviluppare abilità e competenze (specie quelle dei giovani) migliorando l'occupabilità e le prospettive professionali e contribuendo alla formazione di una mentalità imprenditoriale.

Il CESE condivide l'obiettivo di migliorare in tutta l'UE la qualità dei tirocini (in particolare per quanto riguarda i contenuti di apprendimento e formazione e le condizioni di lavoro) onde agevolare la transizione dall'istruzione, dalla disoccupazione o dall'inattività, e di garantire che i tirocini siano autentici e non utilizzati per camuffare rapporti di lavoro.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")

Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.1

2.1Possibili sovrapposizioni tra tirocini e apprendistati (considerando 17): la proposta suggerisce che l'ambito di applicazione della direttiva sui tirocini potrebbe estendersi a determinati aspetti della raccomandazione relativa ad apprendistati efficaci e di qualità. Il CESE sottolinea tuttavia che gli apprendistati e i tirocini sono due pratiche di lavoro distinte, con obiettivi e regolamentazioni differenti negli Stati membri, e in quanto tali non dovrebbero essere confuse tra loro. I principi contenuti nella raccomandazione del Consiglio relativa ad apprendistati efficaci e di qualità affrontano in misura sufficiente gli aspetti relativi alla qualità e all'efficacia di tale pratica di lavoro. Pertanto, bisognerebbe espungere dal progetto di direttiva il riferimento a una sovrapposizione tra le due pratiche.

Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.2

2.2Definizioni (articolo 2) e ambito di applicazione soggettivo: l'ambito di applicazione della direttiva è determinato mediante le definizioni di "tirocinante" e di "tirocinio". La prima si basa sia sulla definizione nazionale di "lavoratore subordinato", sia sulla definizione adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. La definizione di "tirocinio" appare più ampia, include ogni tipo di tirocinio, senza riferimenti al tipo di contratto o di rapporto di lavoro, e si limita a menzionare una pratica lavorativa comprendente una componente significativa di formazione. Mentre il concetto di "tirocinio" predomina nella sezione dedicata ai rapporti di lavoro regolari camuffati, la sezione sull'applicazione delle condizioni di lavoro si basa sul concetto di "tirocinante". Servirebbe maggiore chiarezza sul modo in cui i due concetti interagiscono in relazione alle diverse disposizioni.

Inoltre, tenendo conto del fatto che molti Stati membri considerano i tirocini come realmente al di fuori del contesto occupazionale e li regolamentano di conseguenza, andrebbe chiarito, almeno nei considerando, che la direttiva non impegna gli Stati membri a modificare i loro modelli normativi adottando quello occupazionale. Dato che la direttiva mira principalmente a porre fine al ricorso ai tirocini per dissimulare dei rapporti di lavoro, gli Stati membri che adottano tali modelli dovrebbero essere invitati a rispettare la raccomandazione, ad adeguare la loro regolamentazione per valutare meglio quando un rapporto di lavoro è dissimulato, e a promuovere l'applicazione dei diritti del "tirocinante camuffato".

Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.3

2.3Principio di non discriminazione (articolo 3): considerato che, ai fini della direttiva, il tirocinante è un lavoratore impegnato in un'esperienza di apprendimento, e che, di conseguenza, la sua situazione può essere distinta da quella dei lavoratori qualificati e specializzati, sarebbe opportuno indicare una serie di ragioni oggettive che giustifichino una deroga al principio di non discriminazione. Tuttavia, al fine di precisare meglio i limiti di tali deroghe, il CESE propone di inserire un elenco delle condizioni di lavoro che dovrebbero essere considerate inderogabili.

Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.4

2.4Misure per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (articolo 4): controlli ed ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti svolgono un ruolo cruciale nel contrasto dei rapporti di lavoro regolari falsamente qualificati come tirocini. A questo proposito, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a sostenere tali autorità con risorse umane e finanziarie sufficienti, specificamente adattate alle esigenze del contesto nazionale, per consentire loro di svolgere questo compito essenziale. Il CESE sottolinea che, ove ciò sia pertinente in funzione della legislazione e delle prassi nazionali, le parti sociali possono svolgere, a fianco delle autorità competenti, un ruolo importante negli sforzi di controllo, monitoraggio e applicazione delle norme.

Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.5

2.5Valutazione dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (articolo 5): questo articolo elenca una serie di elementi da considerare nella valutazione di un presunto tirocinio. La formulazione dell'articolo è vaga riguardo ai tipi di meccanismi che istituisce e, in particolare, ai ruoli che svolgono i diversi elementi. Il CESE ritiene che la disposizione debba essere riformulata per specificare che il verificarsi di uno o più degli elementi elencati è indicativo di un rapporto di lavoro regolare, fatta salva la valutazione dell'esistenza o meno di un rapporto di lavoro con il tirocinante secondo la prassi nazionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Il considerando 26 dovrebbe essere modificato di conseguenza. Occorrerebbe inoltre includere, tra gli elementi da considerare (articolo 5, paragrafo 1, lettera a)), anche l'assenza di un tutor; analogamente, le informazioni che il datore di lavoro deve fornire (articolo 5, paragrafo 2) dovrebbero riguardare anche l'esistenza o meno di tale figura. Infine, andrebbero specificate meglio le condizioni che legittimano la durata eccessiva di un tirocinio o la ripetizione di un tirocinio presso lo stesso datore di lavoro (articolo 5, paragrafo 3, lettera a)), e andrebbe accordata la facoltà di derogare a tali condizioni qualora le condizioni nazionali esistenti lo giustifichino.

Osservazioni aggiuntive

2.6Procedure per conto dei tirocinanti o a loro sostegno (articolo 8): in base a questo articolo, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedure per conto o a sostegno dei tirocinanti. Da un lato, l'uso del termine "tirocinante" rischia di impedire ai rappresentanti dei lavoratori di intervenire a sostegno di coloro che lavorano in posizioni ingannevolmente presentate come tirocini, qualora non abbiano un contratto di lavoro (cfr. articolo 2, lettera b). D'altro lato, in molti casi i tirocinanti preferiscono non esercitare i loro diritti per timore di perdere una futura opportunità di impiego. Subordinare l'azione dei rappresentanti dei lavoratori al consenso esplicito del tirocinante o dei tirocinanti limita fortemente lo spazio di intervento sindacale e non tiene conto del fatto che l'assunzione di lavoratori in tirocini di facciata ha un impatto sulle condizioni di lavoro degli altri lavoratori dell'impresa, su altri candidati a posti di lavoro e sulla concorrenza tra imprese. La lotta contro i rapporti di lavoro camuffati da tirocini persegue obiettivi più ampi e ha implicazioni che vanno al di là del singolo tirocinio. La disposizione potrebbe essere strutturata in modo da garantire che, almeno nei contesti nazionali in cui i sindacati agiscono senza la necessità del consenso del lavoratore interessato, per tutelare l'interesse collettivo da essi perseguito, i rappresentanti sindacali dei lavoratori possano agire anche senza il consenso dei tirocinanti.

2.7Protezione da trattamento e conseguenze sfavorevoli (articolo 9): questo articolo va considerato applicabile quando nei sistemi giuridici dello Stato membro non vi siano tutele, applicabili ai tirocinanti in quanto lavoratori, che garantiscano un livello adeguato di protezione su questo punto.

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.6

2.8La proposta mira a coprire tutti i diversi tipi di tirocini, ma non tiene adeguatamente conto delle differenze che intercorrono tra essi e delle loro diverse applicazioni negli Stati membri. Il CESE invita a definire criteri qualitativi minimi validi in tutta l'UE per ciascun tipo di tirocinio, onde garantire standard elevati e un quadro di base comune in tutti gli Stati membri.

2.9Obiettivo e ambito d'applicazione (punto 2): l'ambito di applicazione della raccomandazione è molto ampio. Benché le disposizioni siano piuttosto flessibili, la proposta considera la diversa natura dei tirocini solo per quanto riguarda i tirocinanti in un rapporto di lavoro. Altri elementi di differenziazione sono presi in considerazione solo nei considerando (è il caso, ad esempio, della durata, menzionata nei considerando da 24 a 26). Si potrebbe dedicare maggiore attenzione alla questione al fine di fornire agli Stati membri degli orientamenti sull'applicazione in differenti situazioni dei principi e delle misure stabiliti.

2.10Deroghe per ragioni oggettive: alcune delle misure raccomandate potrebbero essere derogabili per ragioni oggettive: durata ragionevole, tirocini consecutivi e precedenti esperienze professionali. Questa clausola generale potrebbe essere oggetto di interpretazioni differenti negli Stati membri, ragion per cui potrebbe essere opportuno includere un elenco indicativo di motivi giustificativi, fatte salve le impostazioni nazionali esistenti.

Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.7

2.11Alla luce della natura eterogenea dello strumento, dei diversi ambiti di applicazione che esso può avere e delle sue diverse applicazioni negli Stati membri, il CESE ritiene fondamentale che, nell'ambito del processo di riesame e attuazione, a livello di Unione europea siano rilevati dati e raccolti e condivisi esempi di buone pratiche nazionali per ciascun tipo di tirocinio, e in particolare per i tirocini nel libero mercato.

Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.8

2.12Equa retribuzione (punto 6): in risposta alle richieste provenienti da alcuni settori di vietare i tirocini non retribuiti, la Commissione ha raccomandato che i tirocini siano retribuiti in modo equo tenendo conto di elementi quali le mansioni e le responsabilità del tirocinante, l'intensità del suo lavoro e il peso della componente di apprendimento e formazione. A tale riguardo, e fatta eccezione per i casi in cui il tirocinio è considerato un rapporto di lavoro (che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva proposta), potrebbe anche essere opportuno utilizzare il termine "compensazione" anziché "retribuzione" e collegare tale sostegno ai possibili costi sostenuti dal tirocinante per partecipare al tirocinio e alle relative esigenze di base (ad esempio viaggio, vitto, alloggio ecc.) e fornire tale sostegno sotto forma di indennità di partecipazione. Si potrebbero prendere in considerazione eventuali differenziazioni nella compensazione in funzione dei diversi tipi di tirocinio. Si tratta di un approccio equilibrato, che riconosce che un tirocinio è inquadrato nel contesto dell'esperienza lavorativa, con una forte componente di formazione, e che i compiti svolti non sono gli stessi e non sono allo stesso livello di quelli svolti dai dipendenti regolari, ma al tempo stesso garantisce a tutti parità di accesso alle opportunità di tirocinio.

Argomentazioni a sostegno della raccomandazione 1.9

2.13Canali per denunciare pratiche scorrette (punto 15): i canali per denunciare pratiche scorrette dovrebbero essere a disposizione sia dei tirocinanti che dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori, conformemente alle disposizioni e alle prassi nazionali.

2.14Ruolo dei rappresentanti dei lavoratori (punto 33): si rinvia alle osservazioni già formulate (al punto 2.6 di questo parere) in materia di consenso dei tirocinanti.

Osservazioni aggiuntive

2.15Ruolo dei servizi per l'impiego e di altri soggetti che erogano servizi di orientamento professionale (punto 20): ove tali soggetti siano coinvolti in attività di promozione di tirocini, il loro ruolo potrebbe essere esteso alla valutazione della qualità dell'opportunità di tirocinio, attraverso l'analisi degli annunci di posto vacante e l'informazione sulle pubblicazioni, specie quando il finanziamento sia a carico di bilanci pubblici (ad esempio a titolo della Garanzia per i giovani).

3.PROPOSTE DI EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")

Emendamento 1

collegato alle raccomandazioni 1.1 e 1.2

Considerando 17

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CESE

(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza gli apprendistati possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Nonostante la definizione di tirocinante prevista nella presente direttiva, gli Stati membri che non considerano i tirocini come un rapporto di lavoro e li regolamentano di conseguenza non sono tenuti a trasformare i loro modelli normativi in modelli occupazionali. In tali casi, la presente direttiva dovrebbe essere applicata dagli Stati membri per valutare meglio quando un rapporto di lavoro è camuffato e per promuovere l'applicazione dei diritti del "tirocinante camuffato".

Motivazione

Si vedano i punti 2.1 e 2.2 del parere.

Emendamento 2

collegato alla raccomandazione 1.4

Articolo 4

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CESE

Articolo 4
Misure per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini

Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 4
Misure per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini

Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Le parti sociali, ove ciò sia pertinente in funzione della legislazione nazionale e della prassi, possono svolgere un ruolo importante negli sforzi di controllo, monitoraggio e applicazione delle norme.

Motivazione

Si veda il punto 2.4 del parere.

Emendamento 3

collegato alla raccomandazione 1.5

Articolo 5

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CESE

Articolo 5
Valutazione dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini

1.    Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

a)    l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio;

b)    la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;

c)    livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

d)    il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;

e)    una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;

f)    un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.

2.    Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il datore di lavoro fornisce a tali autorità le informazioni seguenti:

a)    il numero dei tirocini e dei rapporti di lavoro regolari;

b)    la durata dei tirocini;

c)    le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;

d)    le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;

e)    gli avvisi di posti vacanti per tirocini.

3.    Al fine di agevolare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a)    definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;

b)    impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.

Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.

Articolo 5
Valutazione dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini

1.    Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze è considerato indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro regolare:

a)    l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio e l'assenza di un tutor;

b)    la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;

c)    livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

d)    il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;

e)    una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;

f)    un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.

2.    Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il datore di lavoro fornisce a tali autorità, qualora queste non possano accedervi direttamente, le informazioni seguenti:

a)il numero dei tirocini e dei rapporti di lavoro regolari;

b)la durata dei tirocini;

c)le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;

d)le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;

e)la presenza di un supervisore;

f)gli avvisi di posti vacanti per tirocini.

3.    Al fine di agevolare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a)    definiscono un termine temporale massimo per un tirocinio e indicano le circostanze eccezionali che giustificano la sua ripetizione o estensione presso lo stesso datore di lavoro;

b)    impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.

Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.

Motivazione

Si veda il punto 2.5 del parere.

Proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Emendamento 4

collegato alla raccomandazione 1.8

Punto 6

Modificare come segue:

Testo proposto dalla Commissione europea

Emendamento del CESE

6. garantire che i tirocinanti siano retribuiti in modo equo, tenendo conto di elementi quali le mansioni e le responsabilità del tirocinante, l'intensità del suo lavoro e il peso della componente di apprendimento e formazione;

6. garantire che i tirocinanti siano compensati in modo equo, tenendo conto di elementi quali le mansioni e le responsabilità del tirocinante, l'intensità del suo lavoro e il peso della componente di apprendimento e formazione, nonché gli eventuali costi cui il tirocinante fa fronte per partecipare al tirocinio e per le correlate necessità di base (spese di viaggio, vitto, alloggio ecc.);

Motivazione

Si veda il punto 2.12 del parere.

Bruxelles, 25 giugno 2024

La presidente della sezione Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Cinzia DEL RIO

*    *    *

NB:    Segue allegato.



ALLEGATO al PARERE
della

sezione Occupazione, affari sociali e cittadinanza

I seguenti emendamenti sono stati respinti dall'Assemblea ma hanno ottenuto un numero di voti favorevoli pari ad almeno un quarto dei voti espressi (articolo 60, paragrafo 2, del Regolamento interno):

EMENDAMENTO 7

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 2

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

Il CESE fa osservare che i tirocini sono anzitutto un'esperienza di formazione e apprendimento volta a sviluppare abilità e competenze (specie quelle dei giovani) migliorando l'occupabilità e le prospettive professionali e contribuendo alla formazione di una mentalità imprenditoriale.

Il CESE condivide l'obiettivo di migliorare in tutta l'UE la qualità dei tirocini (in particolare per quanto riguarda i contenuti di apprendimento e formazione e le condizioni di lavoro) onde agevolare la transizione dall'istruzione, dalla disoccupazione o dall'inattività, e di garantire che i tirocini siano autentici e non utilizzati per camuffare rapporti di lavoro.

Il CESE fa osservare che i tirocini sono anzitutto un'esperienza di formazione e apprendimento volta a sviluppare abilità e competenze (specie quelle dei giovani) migliorando l'occupabilità e le prospettive professionali e contribuendo alla formazione di una mentalità imprenditoriale.

Il CESE condivide l'obiettivo di migliorare in tutta l'UE la qualità dei tirocini (in particolare per quanto riguarda i contenuti di apprendimento e formazione e le condizioni di lavoro) onde agevolare la transizione dall'istruzione, dalla disoccupazione o dall'inattività, e di garantire che i tirocini siano autentici e non utilizzati per camuffare rapporti di lavoro. Ciò richiede un quadro giuridico coerente e semplificato che non crei un mosaico di norme per i diversi gruppi di persone nei rapporti di lavoro. A tal fine occorrerebbe utilizzare gli strumenti disponibili a livello nazionale e dell'UE, tenendo nel giusto conto le realtà nazionali nel campo dell'istruzione e della formazione e i sistemi di relazioni industriali, nonché il ruolo delle parti sociali in tali sistemi, in tutti gli Stati membri. Il CESE sottolinea inoltre che i tirocini richiedono da parte delle imprese e degli imprenditori un notevole investimento di tempo e di risorse da dedicare alla formazione dei tirocinanti.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

33

Voti contrari:

46

Astensioni:

2

EMENDAMENTO 8

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 2.3

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

Principio di non discriminazione (art. 3): considerato che, ai fini della direttiva, il tirocinante è un lavoratore impegnato in un'esperienza di apprendimento, e che, di conseguenza, la sua situazione può essere distinta da quella dei lavoratori qualificati e specializzati, sarebbe opportuno indicare una serie di ragioni oggettive che giustifichino una deroga al principio di non discriminazione. Tuttavia, al fine di precisare meglio i limiti di tali deroghe, il CESE propone di inserire un elenco delle condizioni di lavoro che dovrebbero essere considerate inderogabili.

Principio di non discriminazione (art. 3): considerato che, ai fini della direttiva proposta, il tirocinante è un lavoratore impegnato in un'esperienza di apprendimento, e che, di conseguenza, la sua situazione può essere distinta da quella dei lavoratori qualificati e specializzati, sarebbe opportuno indicare una serie di ragioni oggettive che giustifichino una deroga al principio di non discriminazione. Questo può essere considerato un approccio equo, che tutela gli interessi dei tirocinanti, pur riconoscendo al contempo che un tirocinio è innanzitutto un'esperienza di apprendimento e, pertanto, che un tirocinante dovrebbe essere distinto da un lavoratore qualificato e competente. È inoltre importante rispettare l'autonomia delle parti sociali per quanto riguarda la regolamentazione delle condizioni dei tirocini sul libero mercato, ad esempio attraverso contratti collettivi.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

33

Voti contrari:

51

Astensioni:

1

EMENDAMENTO 9

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 2.4

Inserire un nuovo punto

Da inserire dopo l'attuale punto, a un livello più basso

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

Per migliorare l'attuale progetto di direttiva appare cruciale includere una disposizione specifica sul ruolo delle parti sociali. In linea con le diverse realtà della contrattazione collettiva in Europa, il progetto di direttiva dovrebbe consentire alle parti sociali di stabilire congiuntamente le condizioni di lavoro per i tirocinanti, compresa la possibilità di derogare al principio della parità di trattamento per ragioni oggettive, legate alla natura distinta dei tirocini rispetto ai rapporti di lavoro nel libero mercato.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

33

Voti contrari:

51

Astensioni:

1

EMENDAMENTO 10

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 2.5

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

Valutazione dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (articolo 5): questo articolo elenca una serie di elementi da considerare nella valutazione di un presunto tirocinio. La formulazione dell'articolo è vaga riguardo ai tipi di meccanismi che istituisce e, in particolare, ai ruoli che svolgono i diversi elementi. Il CESE ritiene che la disposizione debba essere riformulata per specificare che il verificarsi di uno o più degli elementi elencati è indicativo di un rapporto di lavoro regolare, fatta salva la valutazione dell'esistenza o meno di un rapporto di lavoro con il tirocinante secondo la prassi nazionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Il considerando 26 dovrebbe essere modificato di conseguenza. Occorrerebbe inoltre includere, tra gli elementi da considerare (articolo 5, paragrafo 1, lettera a)), anche l'assenza di un tutor; analogamente, le informazioni che il datore di lavoro deve fornire (articolo 5, paragrafo 2) dovrebbero riguardare anche l'esistenza o meno di tale figura. Infine, andrebbero specificate meglio le condizioni che legittimano la durata eccessiva di un tirocinio o la ripetizione di un tirocinio presso lo stesso datore di lavoro (articolo 5, paragrafo 3, lettera a)), e andrebbe accordata la facoltà di derogare a tali condizioni qualora le condizioni nazionali esistenti lo giustifichino.

Valutazione dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini (articolo 5): questo articolo elenca una serie di elementi da considerare nella valutazione di un presunto tirocinio. Ciò non dovrebbe pregiudicare la valutazione dell'esistenza o meno di un rapporto di lavoro con il tirocinante secondo la prassi nazionale e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Avere una comprensione comune indicativa di ciò che costituisce un uso improprio dei tirocini è utile per contribuire a garantire che tutti gli attori pertinenti, specie i datori di lavoro, i tirocinanti e le autorità di regolamentazione, dispongano di una serie obiettiva di criteri in base ai quali valutare lo svolgimento di un tirocinio. Ciò avrebbe anche il vantaggio di evitare le opinioni e le percezioni soggettive che possono distorcere la realtà, apportando così una prospettiva maggiormente basata su dati concreti nelle future discussioni sulla qualità dei tirocini. Dovrebbe esserci spazio sufficiente per la valutazione globale di tutti i fattori pertinenti da parte delle autorità nazionali competenti. Occorrerebbe inoltre includere, tra gli elementi da considerare (articolo 5, paragrafo 1, lettera a)), anche l'assenza di un tutor; analogamente, le informazioni che il datore di lavoro deve fornire (articolo 5, paragrafo 2) dovrebbero riguardare anche l'esistenza o meno di tale figura. Infine, andrebbero specificate meglio le condizioni che legittimano la durata eccessiva di un tirocinio o la ripetizione di un tirocinio presso lo stesso datore di lavoro (articolo 5, paragrafo 3, lettera a)), e andrebbe accordata la facoltà di derogare a tali condizioni qualora le condizioni nazionali esistenti lo giustifichino.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

33

Voti contrari:

52

Astensioni:

1

EMENDAMENTO 11

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 2.6

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

Procedure per conto dei tirocinanti o a loro sostegno (articolo 8): in base a questo articolo, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedure per conto o a sostegno dei tirocinanti. Da un lato, l'uso del termine "tirocinante" rischia di impedire ai rappresentanti dei lavoratori di intervenire a sostegno di coloro che lavorano in posizioni ingannevolmente presentate come tirocini, qualora non abbiano un contratto di lavoro (cfr. articolo 2, lettera b). D'altro lato, in molti casi i tirocinanti preferiscono non esercitare i loro diritti per timore di perdere una futura opportunità di impiego. Subordinare l'azione dei rappresentanti dei lavoratori al consenso esplicito del tirocinante o dei tirocinanti limita fortemente lo spazio di intervento sindacale e non tiene conto del fatto che l'assunzione di lavoratori in tirocini di facciata ha un impatto sulle condizioni di lavoro degli altri lavoratori dell'impresa, su altri candidati a posti di lavoro e sulla concorrenza tra imprese. La lotta contro i rapporti di lavoro camuffati da tirocini persegue obiettivi più ampi e ha implicazioni che vanno al di là del singolo tirocinio. La disposizione potrebbe essere strutturata in modo da garantire che, almeno nei contesti nazionali in cui i sindacati agiscono senza la necessità del consenso del lavoratore interessato, per tutelare l'interesse collettivo da essi perseguito, i rappresentanti sindacali dei lavoratori possano agire anche senza il consenso dei tirocinanti.

Procedure per conto dei tirocinanti o a loro sostegno (articolo 8): in base a questo articolo, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedure per conto o a sostegno dei tirocinanti. Come indicato nella proposta di direttiva, è essenziale che i tirocinanti diano la loro approvazione prima che i rappresentanti dei lavoratori si impegnino per loro conto. Tuttavia, tale disposizione potrebbe essere strutturata in modo da garantire che, nei contesti nazionali in cui le disposizioni/le pratiche nazionali consentono ai sindacati di agire senza la necessità del consenso del lavoratore interessato, per tutelare l'interesse collettivo da essi perseguito, i rappresentanti sindacali dei lavoratori possano agire anche senza il consenso dei tirocinanti.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

32

Voti contrari:

55

Astensioni:

2

EMENDAMENTO 12

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 2.8

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

La proposta mira a coprire tutti i diversi tipi di tirocini, ma non tiene adeguatamente conto delle differenze che intercorrono tra essi e delle loro diverse applicazioni negli Stati membri. Il CESE invita a definire criteri qualitativi minimi validi in tutta l'UE per ciascun tipo di tirocinio, onde garantire standard elevati e un quadro di base comune in tutti gli Stati membri.

La proposta mira a coprire tutti i diversi tipi di tirocini, ma non tiene adeguatamente conto delle differenze che intercorrono tra essi e delle loro diverse applicazioni negli Stati membri. Il CESE ricorda che i principi di qualità della raccomandazione del 2014 sul quadro di qualità per i tirocini sono stati considerati validi, prende atto dei principi di qualità indicati nella proposta di raccomandazione del Consiglio e raccomanda che essi siano applicati fatti salvi gli approcci nazionali esistenti.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

31

Voti contrari:

52

Astensioni:

2

EMENDAMENTO 13

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 2.9

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

Obiettivo e ambito d'applicazione (punto 2): l'ambito di applicazione della raccomandazione è molto ampio. Benché le disposizioni siano piuttosto flessibili, la proposta considera la diversa natura dei tirocini solo per quanto riguarda i tirocinanti in un rapporto di lavoro. Altri elementi di differenziazione sono presi in considerazione solo nei considerando (è il caso, ad esempio, della durata, menzionata nei considerando da 24 a 26). Si potrebbe dedicare maggiore attenzione alla questione al fine di fornire agli Stati membri degli orientamenti sull'applicazione in differenti situazioni dei principi e delle misure stabiliti.

Obiettivo e ambito d'applicazione (punto 2): l'ambito di applicazione della raccomandazione è molto ampio e non dovrebbe comprendere i tirocini che si svolgono nell'ambito di corso formale di istruzione o di formazione. Benché le disposizioni siano piuttosto flessibili, la proposta considera la diversa natura dei tirocini solo per quanto riguarda i tirocinanti in un rapporto di lavoro. Altri elementi di differenziazione sono presi in considerazione solo nei considerando (è il caso, ad esempio, della durata, menzionata nei considerando da 24 a 26). Si potrebbe dedicare maggiore attenzione alla questione al fine di fornire agli Stati membri degli orientamenti sull'applicazione in differenti situazioni dei principi e delle misure stabiliti.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

30

Voti contrari:

54

Astensioni:

2

EMENDAMENTO 15

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

COM(2024) 132 final - 2024/0068 (COD)

Emendamento 1 del CESE

Considerando 17

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Testo proposto dalla Commissione europea

(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza gli apprendistati possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Progetto di parere

Emendamento

(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Nonostante la definizione di tirocinante prevista nella presente direttiva, gli Stati membri che non considerano i tirocini come un rapporto di lavoro e li regolamentano di conseguenza non sono tenuti a trasformare i loro modelli normativi in modelli occupazionali. In tali casi, la presente direttiva dovrebbe essere applicata dagli Stati membri per valutare meglio quando un rapporto di lavoro è camuffato e per promuovere l'applicazione dei diritti del "tirocinante camuffato".

(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Nonostante la definizione di tirocinante prevista nella presente direttiva, gli Stati membri che non considerano i tirocini come un rapporto di lavoro e li regolamentano di conseguenza non sono tenuti a trasformare i loro modelli normativi in modelli occupazionali. Nondimeno, la direttiva include un elenco di elementi indicativi che possono essere presi in considerazione dalle autorità competenti nell'effettuare una valutazione globale dell'eventuale uso improprio dei tirocini.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

30

Voti contrari:

54

Astensioni:

2

EMENDAMENTO 16

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

COM(2024) 132 final - 2024/0068 (COD)

Nuovo emendamento del CESE

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Testo proposto dalla Commissione europea

Articolo 3

Principio di non discriminazione

Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.

In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali.

Progetto di parere

Emendamento

Articolo 3

Principio di non discriminazione

Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità, di esperienza o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.

In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali.

Ciò non pregiudica l'autonomia delle parti sociali di stabilire congiuntamente le condizioni di lavoro per i tirocinanti, compresa la facoltà di derogare al principio della parità di trattamento per ragioni oggettive legate alla natura distinta dei tirocini nel libero mercato rispetto ai rapporti di lavoro.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

33

Voti contrari:

51

Astensioni:

1

EMENDAMENTO 17

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

COM(2024) 132 final - 2024/0068 (COD)

Emendamento 3 del CESE

Articolo 5

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Testo proposto dalla Commissione europea

Articolo 5
Valutazione dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini

1.    Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

a)    l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio;

b)    la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;

c)    livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

d)    il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;

e)    una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;

f)    un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.

2.    Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il datore di lavoro fornisce a tali autorità le informazioni seguenti:

a)    il numero dei tirocini e dei rapporti di lavoro regolari;

b)    la durata dei tirocini;

c)    le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;

d)    le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;

e)    gli avvisi di posti vacanti per tirocini.

3.    Al fine di agevolare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a)    definiscono un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro;

b)    impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.

Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.

Progetto di parere

Emendamento

Articolo 5
Valutazione dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini

1.    Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Il verificarsi di una o più delle seguenti circostanze è considerato indicativo dell'esistenza di un rapporto di lavoro regolare:

a)    l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio e l'assenza di un tutor;

b)    la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;

c)    livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

d)    il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;

e)    una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;

f)    un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.

2.    Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il datore di lavoro fornisce a tali autorità, qualora queste non possano accedervi direttamente, le informazioni seguenti:

a)    il numero dei tirocini e dei rapporti di lavoro regolari;

b)    la durata dei tirocini;

c)    le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;

(d)    le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;

e)    la presenza di un supervisore;

f)    gli avvisi di posti vacanti per tirocini.

3.    Al fine di agevolare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a)    definiscono un termine temporale massimo per un tirocinio e indicano le circostanze eccezionali che giustificano la sua ripetizione o estensione presso lo stesso datore di lavoro;

(b)    impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.

Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.

Articolo 5
Valutazione dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini

1.    Al fine di stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti:

a)    l'assenza di una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto tirocinio e l'assenza di un tutor;

b)    la durata eccessiva del presunto tirocinio o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona;

c)    livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro;

d)    il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata;

e)    una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro;

f)    un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto tirocinio.

2.    Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, su richiesta, il datore di lavoro fornisce a tali autorità, qualora queste non possano accedervi direttamente, le informazioni seguenti:

a)    il numero dei tirocini e dei rapporti di lavoro regolari;

b)    la durata dei tirocini;

c)    le condizioni di lavoro, comprese le compensazioni, le mansioni e le responsabilità dei presunti tirocinanti e dei dipendenti regolari in posizioni comparabili;

(d)    le descrizioni delle componenti di apprendimento e formazione dei tirocini;

e)    la presenza di un supervisore;

f)    gli avvisi di posti vacanti per tirocini.

3.    Al fine di agevolare la valutazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:

a)    definiscono un termine temporale indicativo per un tirocinio e indicano esempi delle circostanze che potrebbero giustificarne la ripetizione o estensione presso lo stesso datore di lavoro;

(b)    impongono ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la compensazione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione.

Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

32

Voti contrari:

51

Astensioni:

2

EMENDAMENTO 18

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

COM(2024) 133 final

Emendamento 4 del CESE

Nuovo punto 6

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Testo proposto dalla Commissione europea

6. garantire che i tirocinanti siano retribuiti in modo equo, tenendo conto di elementi quali le mansioni e le responsabilità del tirocinante, l'intensità del suo lavoro e il peso della componente di apprendimento e formazione;

Progetto di parere

Emendamento

6. garantire che i tirocinanti siano compensati in modo equo, tenendo conto di elementi quali le mansioni e le responsabilità del tirocinante, l'intensità del suo lavoro e il peso della componente di apprendimento e formazione, nonché gli eventuali costi cui il tirocinante fa fronte per partecipare al tirocinio e per le correlate necessità di base (spese di viaggio, vitto, alloggio ecc.);

6. garantire che i tirocinanti siano compensati in modo equo, tenendo conto di elementi quali le mansioni e le responsabilità del tirocinante, l'intensità del suo lavoro e il peso della componente di apprendimento e formazione;

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

31

Voti contrari:

55

Astensioni:

2

EMENDAMENTO 1

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 1.3

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

propone che, al fine di garantire una migliore tutela degli interessi dei tirocinanti e al tempo stesso preservare l'autonomia delle parti sociali per quanto riguarda la disciplina (ad esempio attraverso contratti collettivi) delle condizioni di tirocinio nel libero mercato, la direttiva contenga, all'articolo 3, un elenco delle condizioni di lavoro inderogabili;

propone che, come esempio di ragioni oggettive per la disparità di trattamento e al tempo stesso come riferimento per preservare l'autonomia delle parti sociali per quanto riguarda la disciplina (ad esempio attraverso contratti collettivi) delle condizioni di tirocinio nel libero mercato, la direttiva contenga, all'articolo 3, anche un riferimento al livello di esperienza;

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

33

Voti contrari:

51

Astensioni:

1

EMENDAMENTO 2

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 1.4

Inserire un nuovo punto

Da inserire dopo l'attuale punto, a un livello più basso

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

propone che, in linea con le diverse realtà della contrattazione collettiva in Europa, il progetto di direttiva consenta alle parti sociali di stabilire congiuntamente le condizioni di lavoro per i tirocinanti, compresa la possibilità di derogare al principio della parità di trattamento per ragioni oggettive, legate alla natura distinta dei tirocini nel libero mercato rispetto ai rapporti di lavoro.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

33

Voti contrari:

51

Astensioni:

1

EMENDAMENTO 3

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 1.5

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

suggerisce, al fine di rendere l'articolo 5 più chiaro e coerente, e fatta salva la valutazione circa l'esistenza o meno di un rapporto di lavoro con il tirocinante secondo le prassi nazionali e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, che gli elementi elencati in tale articolo, come modificato dalla proposta in esame, siano considerati indicativi dell'esistenza di un rapporto di lavoro regolare.

osserva, fatta salva la valutazione circa l'esistenza o meno di un rapporto di lavoro con il tirocinante secondo le prassi nazionali e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, che gli elementi elencati all'articolo 5 sono intesi come elementi indicativi di cui tenere conto nella valutazione dell'esistenza di un rapporto di lavoro regolare e sottolinea l'importanza di lasciare spazio alla valutazione globale di tutti i fattori pertinenti appropriati da parte delle autorità nazionali competenti. L'applicazione di questo articolo non dovrebbe comportare oneri amministrativi eccessivi.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

33

Voti contrari:

52

Astensioni:

1

EMENDAMENTO 4

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 1.6

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

raccomanda, al fine di garantire standard elevati e un quadro di base comune in tutti gli Stati membri, di definire, per ciascun tipo di tirocinio, criteri minimi di qualità validi in tutta l'UE, nonché di includere un elenco esemplificativo di ragioni oggettive che, senza pregiudizio delle impostazioni esistenti a livello nazionale, giustifichino una deroga rispetto a tali criteri;

ricorda che i principi di qualità della raccomandazione del 2014 sul quadro di qualità per i tirocini sono stati considerati validi, prende atto dei principi di qualità indicati nella proposta di raccomandazione del Consiglio e raccomanda che essi siano applicati senza pregiudizio delle impostazioni esistenti a livello nazionale;

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

31

Voti contrari:

52

Astensioni:

2

EMENDAMENTO 5

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 1.8

Modificare come segue:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

sottolinea l'importanza di una retribuzione equa, che tenga conto anche dei possibili costi di partecipazione all'attività di formazione e delle correlate necessità di base, al fine di garantire a tutti parità di accesso all'esperienza di tirocinio;

sottolinea l'importanza di una retribuzione equa al fine di garantire a tutti parità di accesso all'esperienza di tirocinio e osserva che la compensazione varia a seconda dei tipi di tirocinio e dei sistemi e delle prassi nazionali;

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

29

Voti contrari:

57

Astensioni:

3

EMENDAMENTO 6

SOC/805

Direttiva sui tirocini e quadro di qualità rafforzato per i tirocini

Punto 1.9

Sopprimere il punto:

Presentato da:

BLIJLEVENS René

DANISMAN Mira-Maria

MINCHEVA Mariya

POTTIER Jean-Michel

SCHWENG Christa

Progetto di parere

Emendamento

Chiede che, in entrambe le proposte, dove figurano riferimenti ai rappresentanti dei lavoratori vengano menzionati i rappresentanti sindacali; invita a introdurre disposizioni per garantire che essi possano sempre agire a tutela dei tirocinanti, anche se il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro.

Esito della votazione:

Voti favorevoli:

32

Voti contrari:

55

Astensioni:

2

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