SOC/804
Lotta contro l'abuso sessuale dei minori
PARERE
Sezione Occupazione, affari sociali e cittadinanza
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)
[COM(2024) 60 final - 2024/0035 (COD)]
Relatore: Christian BÄUMLER
Correlatrice: Diana INDJOVA
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Consigliere
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Ivan KARAGYOZOV (per la correlatrice, I gruppo)
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Consultazione
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Consiglio, 24/4/2024
Commissione europea, 27/3/2024
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Base giuridica
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Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Sezione competente
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Occupazione, affari sociali e cittadinanza
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Adozione in sezione
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25/6/2024
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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69/0/0
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Adozione in sessione plenaria
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D/M/YYYY
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Sessione plenaria n.
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…
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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…/…/…
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1.Conclusioni e raccomandazioni
1.1Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene la strategia presentata dalla Commissione europea volta a combattere efficacemente l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, il cui obiettivo è configurare come reato tutte le forme di tali atti, comprese quelle rese possibili o agevolate dallo sviluppo tecnologico.
1.2Il CESE sostiene l'obbligo a carico degli Stati membri previsto nella proposta, di istituire autorità nazionali per coordinare la prevenzione e la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e chiede l'istituzione, in ciascuno Stato membro, di un'autorità centrale per il coordinamento nazionale e internazionale e la formazione delle autorità di polizia.
1.3Il CESE chiede norme minime comuni sulla definizione dei reati e sull'entità delle sanzioni.
1.4Il CESE sostiene la proposta di ampliare la definizione del termine "immagine" per contrastare efficacemente l'uso improprio dell'intelligenza artificiale nella creazione di ambienti di realtà virtuale.
1.5Il CESE chiede che il ricorso a "manuali per pedofili" e l'adescamento diretto ad avviare abusi sui minori vengano configurati come reati in tutti gli Stati membri.
1.6Il CESE è favorevole all'azione penale contro le strutture del dark web che rendono possibili o agevolano l'abuso e lo sfruttamento sessuale.
1.7Il CESE sostiene la proposta di aumentare le sanzioni minime e di prorogare i termini di prescrizione in modo che possano prendere corso solo dopo il raggiungimento della maggiore età della vittima.
1.8Il CESE è favorevole alle valutazioni obbligatorie dei rischi e agli interventi ad esse connessi per prevenire il rischio di recidiva.
1.9Il CESE accoglie con favore l'obbligo di segnalazione proposto in caso di abuso sessuale e l'obbligo di fornire informazioni al personale delle istituzioni e delle organizzazioni a contatto con i minori.
1.10Il CESE condivide la proposta di rafforzare la posizione delle vittime di abusi sessuali e di sfruttamento dei minori, anche migliorando la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni. I trattamenti per le vittime devono essere offerti gratuitamente.
1.11Il CESE ritiene opportuno che i genitori, gli educatori, gli insegnanti e il personale delle organizzazioni per la tutela dei minori che entrano in contatto con materiale pedopornografico nello svolgimento dei loro compiti specifici siano esentati dall'azione penale. Le autorità di contrasto e le persone a contatto con i minori devono ricevere una formazione continua che li metta in condizione di svolgere i loro compiti.
1.12Il CESE auspica inoltre che lo scambio internazionale di dati relativi all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori sia disciplinato in modo specifico e che le possibilità di conservazione dei dati siano ampliate in tutti gli Stati membri con lo sviluppo di un Centro di ricerca dell'UE.
1.13Il CESE chiede che l'UE sostenga attraverso gruppi di esperti l'attuazione tempestiva e completa della strategia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
1.14Il CESE chiede che la società civile venga coinvolta nella lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, come pure nella prevenzione e nel sostegno alle vittime.
1.15Il CESE pone l'accento sul gruppo particolarmente vulnerabile dei minori con disabilità, che possono diventare facilmente vittime di abuso e sfruttamento sessuale e di reati informatici. Il rischio è più elevato per i minori con disabilità mentali, comprese le disabilità intellettuali e psicosociali, e per i minori a rischio ospitati in istituzioni sociali. Il CESE chiede una stretta rete di monitoraggio e un sistema di allarme di emergenza per contrastare tali rischi.
1.16Il CESE è favorevole a un sistema unico per un meccanismo di monitoraggio efficace, che consenta di condividere le buone pratiche al fine di tutelare e proteggere i minori, e in cui tutte le risorse e gli sforzi in materia di formazione siano nelle condizioni migliori per gestire le segnalazioni di abusi e sfruttamento sessuali sui minori. Le organizzazioni della società civile devono essere educate e incoraggiate a mettere in atto pratiche di salvaguardia per proteggere i minori loro affidati da attività rischiose, che accrescono la loro vulnerabilità allo sfruttamento sessuale.
2.Contesto della proposta
2.1La Decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile è stata adottata nel 2004. La Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ha sostituito la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio ai fini della prevenzione dell'abuso sessuale dei minori per quanto riguarda la responsabilità penale in caso di accesso deliberato a materiale pedopornografico mediante tecnologie dell'informazione o della comunicazione. Nel 2016 la Commissione europea ha presentato due relazioni per valutare in che misura gli Stati membri dell'UE avessero adottato nuove misure per conformarsi alla direttiva, e ha poi presentato la strategia dell'UE per il 2020.
2.2Nel luglio 2020 la Commissione europea ha presentato una strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori, che ha definito otto iniziative per garantire la piena attuazione e, se necessario, l'ulteriore sviluppo del quadro giuridico per combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Al tempo stesso, il documento mirava a rafforzare le autorità di contrasto e a promuovere gli sforzi delle varie parti interessate per quanto riguarda la prevenzione, le indagini e l'assistenza alle vittime e ai sopravvissuti.
2.3In particolare, la strategia ha riconosciuto la necessità di valutare se l'attuale quadro di diritto penale dell'UE, e specialmente la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, sia ancora adatto allo scopo alla luce dei mutamenti sociali e tecnologici dell'ultimo decennio. La direttiva stabilisce norme minime volte a prevenire e combattere queste forme di criminalità particolarmente gravi nei confronti di vittime minorenni che, in quanto tali, hanno diritto a una protezione e a un'assistenza speciale. Essa prevede norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dello sfruttamento sessuale dei minori, nonché norme minime in materia di efficacia delle indagini e dell'azione penale, assistenza e sostegno alle vittime e prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.
2.4Nel 2022 la Commissione ha svolto una valutazione dell'attuazione della direttiva, comprese eventuali lacune legislative, migliori pratiche e azioni prioritarie a livello dell'UE. Lo studio ha mostrato che vi erano margini di miglioramento del testo, evidenziando l'ambiguità di talune definizioni contenute nella direttiva e le difficoltà connesse alle indagini e all'azione penale nei confronti degli autori di reati. Ha sollevato preoccupazioni in merito alla crescita esponenziale della condivisione online di materiale pedopornografico e alle crescenti possibilità per gli autori di occultare la propria identità, in particolare online, sfuggendo in tal modo alle indagini e all'azione penale. In sintesi, dallo studio è emerso che la crescente presenza dei minori online e i più recenti sviluppi tecnologici rappresentano entrambi una sfida per le attività di contrasto e creano nel contempo nuove possibilità, non interamente contemplate dalla direttiva attuale, di perpetrare abusi.
3.Osservazioni generali
3.1Il CESE sostiene l'obiettivo della proposta di garantire che tutte le forme di abuso e sfruttamento sessuale di minori, comprese quelle rese possibili o agevolate dagli sviluppi tecnologici, siano configurate come reati.
3.2Accoglie con favore l'obiettivo della proposta di garantire che le norme nazionali in materia di indagini e azioni penali prevedano una lotta efficace contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori alla luce dei più recenti sviluppi tecnologici.
3.3Il CESE sostiene l'obiettivo di migliorare la prevenzione e l'assistenza alle vittime di sfruttamento e abuso sessuale, come previsto nella proposta. Il CESE ritiene che per il successo di questa strategia sia fondamentale il coinvolgimento della società civile.
3.4Accoglie con favore le misure volte a rafforzare la posizione delle vittime di abusi sessuali su minori e delle persone che hanno subito tali reati, migliorando le loro possibilità di ottenere un risarcimento. La proposta estende tali diritti al risarcimento, includendo i danni causati dalla diffusione online di materiale pedopornografico.
3.5Il CESE è favorevole a un migliore coordinamento della prevenzione e del contrasto degli abusi sessuali sui minori in tutti gli Stati membri e a livello nazionale, come proposto dalla Commissione europea. Sostiene la proposta relativa all'obbligo per gli Stati membri di istituire autorità nazionali incaricate di tale coordinamento. In ciascuno Stato membro deve essere presente un'autorità che funga da punto di contatto a livello nazionale per la cooperazione e il coordinamento internazionali. La società civile deve essere coinvolta nel coordinamento di tali misure.
3.6Il CESE sottolinea che la proposta sviluppa ulteriormente le disposizioni esistenti della direttiva alla luce della strategia dell'UE del 2020 per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori e integra il quadro normativo per i servizi digitali.
3.7Il CESE mette in rilievo il fatto che la proposta integra altre iniziative dell'UE che affrontano, direttamente o indirettamente, aspetti delle sfide derivanti dalla lotta ai reati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori. La proposta dovrebbe avvalersi del quadro generale dell'UE per la protezione dei diritti delle vittime di tutti i reati, compresa la strategia dell'UE sui diritti delle vittime e la proposta di revisione della direttiva sui diritti delle vittime. È essenziale che la suddetta direttiva sia orizzontale e si applichi a tutte le vittime. Come indicato nel parere SOC/780, è importante fornire un'assistenza completa in materia di diritti delle vittime e servizi che affrontino la diversità delle vittime. La proposta contiene inoltre disposizioni specifiche che rafforzano i diritti dei gruppi emarginati.
3.8Il CESE sottolinea che i reati di abuso sessuale hanno acquisito un carattere ancor più transfrontaliero negli ultimi 10 anni. Il ricorso alle tecnologie online che rendono possibile e amplificano l'impatto di tali reati a livello transfrontaliero è aumentato. È necessaria una formazione continua sia dei funzionari delle autorità di contrasto che di tutti coloro che si occupano di minori. Tali servizi devono essere disponibili anche per i genitori.
3.9Il CESE mette in rilievo che il perseguimento efficace degli autori dei reati e la garanzia della protezione delle vittime in tutta l'UE richiedono norme minime comuni sulla definizione dei reati e sulla severità delle relative sanzioni. Occorre in particolare adattare a livello dell'UE le definizioni dei reati per combattere efficacemente l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
3.10Il CESE sostiene la proposta di ampliare la definizione del termine "immagine" per contrastare efficacemente l'uso improprio dell'intelligenza artificiale nella creazione di ambienti di realtà virtuale. La proposta tiene correttamente conto del fatto che l'accesso a materiale pedopornografico è spesso il primo passo verso la perpetrazione concreta dell'abuso.
3.11Il CESE sostiene il chiarimento contenuto nella proposta secondo cui l'adescamento volto a commettere abusi online su minori deve essere considerato reato in tutti gli Stati membri.
3.12Il CESE è favorevole alla configurazione come reato del ricorso ai "manuali per pedofili". Non possono essere tollerati manuali che descrivono come individuare dei minori per commettere abusi su di essi, e come evitare di essere perseguiti per questi reati.
3.13Il CESE sostiene la proposta di contrastare il ruolo svolto dal dark web nella creazione di comunità di criminali finalizzate all'abuso e allo sfruttamento sessuale e nella diffusione di materiale pedopornografico. Rendere possibile la perpetrazione di tali atti attraverso strutture online dev'essere configurato come un reato.
3.14Approva la proposta di inasprire le sanzioni minime per l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. In tale contesto occorre far sì che i genitori, gli educatori, gli insegnanti e il personale delle organizzazioni per la tutela dei minori non siano presi di mira dalle autorità di contrasto quando entrano in contatto con la pedopornografia nell'ambito dei loro compiti specifici.
3.15Sostiene inoltre la proposta della Commissione europea di sottoporre gli autori di reati sessuali a una valutazione dei rischi e di inserirli in programmi di intervento al fine di prevenire la recidiva. Occorrerebbe agevolare l'accesso ai programmi di intervento su base volontaria.
3.16Il CESE si compiace del fatto che la proposta preveda interventi volti a ridurre il rischio che gli autori dei reati in questione abbiano accesso ai minori attraverso il lavoro o le attività di volontariato. Le istituzioni o le organizzazioni nelle quali esiste uno stretto contatto con i minori devono cercare informazioni sulle persone che desiderano essere coinvolte nei loro ambiti di attività. Gli Stati membri devono essere tenuti a fornire tali informazioni.
3.17Il CESE appoggia l'idea espressa nella proposta, di far sì che la prescrizione dei reati di abuso e sfruttamento sessuale non inizi a decorrere prima che la vittima abbia raggiunto la maggiore età. I termini di prescrizione minimi proposti sono necessari per consentire alle vittime di chiedere giustizia. Tali vittime spesso non sono in grado di denunciare questi reati per anni.
3.18Il CESE sostiene la proposta di introdurre un obbligo di segnalazione degli indicatori relativi agli abusi sessuali sui minori. Tale obbligo di segnalazione garantisce la certezza del diritto, in particolare per gli educatori e i prestatori di assistenza sanitaria.
3.19Il CESE sottolinea che le autorità di contrasto dell'UE necessitano della cooperazione del National Center for Missing and Exploited Children (Centro nazionale per i minori scomparsi e sfruttati - NCMEC) degli Stati Uniti per il perseguimento degli abusi e dello sfruttamento sessuale online. Il CESE chiede la creazione di istituzioni e strumenti analoghi nell'UE per l'individuazione di materiale raffigurante abusi sessuali online da usare come elemento di prova e sottolinea la necessità di una base giuridica concreta per i trasferimenti di dati dagli Stati Uniti all'UE.
3.20Il CESE è convinto che la rapida e piena attuazione della strategia dell'UE sia fondamentale per combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. L'UE deve pertanto deve seguire, attraverso gruppi di esperti, l'attuazione della strategia negli Stati membri.
4.Osservazioni particolari
4.1Tutti gli strumenti a livello dell'Unione europea devono essere usati per tutelare la dignità umana e l'interesse superiore del minore, valori fondamentali che tutti gli Stati membri devono promuovere senza discriminazioni. Gli strumenti giuridici si applicano a questioni importanti riguardanti la protezione dei minori contro gli abusi sessuali: misure di protezione e di assistenza delle vittime minori e delle loro famiglie, creazione di programmi di intervento, regole procedurali comuni in materia di indagine e individuazione degli autori di reati e di azione penale nei loro confronti, trattamento degli autori di reati sessuali, creazione di una banca dati che consenta la registrazione e la conservazione di dati sugli autori di reati, misure di cooperazione internazionale per la prevenzione e il contrasto dei reati, istituzione di un meccanismo di monitoraggio sulle modalità con cui le disposizioni sono applicate da altri organismi statali. Non esiste attualmente a livello dell'Unione europea un quadro legislativo omogeneo cui gli Stati membri possano fare riferimento nella lotta contro le diverse forme di sfruttamento e abuso sessuale dei minori.
4.2L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori possono avvenire nella pratica in vari modi, sia offline, sotto forma di atti sessuali che coinvolgono un minore o inducendo un minore ad atti di prostituzione, sia nel contesto online, dove gli autori di reati utilizzano strategie diverse, sempre più spesso tramite Internet. Le forme di abuso e sfruttamento sessuale sono pertanto estremamente diversificate; comportano una vasta gamma di modalità pratiche, che hanno un impatto sulla salute fisica e mentale dei minori.
4.3L'uso di Internet e delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni è diventato motivo di preoccupazione a livello mondiale, non solo per quanto riguarda i minori, ma anche per gli autori di reati, dato l'aumento dei casi di abuso sessuale. La protezione online e offline dei minori è seriamente minacciata, e diviene pertanto una priorità dell'UE. L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori online e offline rappresentano uno dei reati più gravi, dato che possono causare traumi irrimediabili in termini di conseguenze fisiche, mentali e sociali a lungo termine.
4.4Le forme di abuso e sfruttamento sessuale sono pertanto estremamente diversificate; comportano una vasta gamma di modalità pratiche, che hanno un impatto sulla salute fisica e mentale dei minori. I fattori di rischio per la sicurezza online e offline sono l'isolamento sociale, la mancanza di sostegno tra pari e da parte di un tutore, l'aumento del tempo online, l'ansia, lo stress e la disabilità.
4.5Mentre lo sfruttamento sessuale online può colpire qualsiasi minore in qualsiasi luogo, altre forme di sfruttamento sessuale sembrano caratterizzare categorie di minori e di giovani resi vulnerabili dalle loro condizioni di vita, come il fatto di essere ospitati in strutture di accoglienza, di "sparire" o di fuggire da casa o da un centro di assistenza, di soffrire di una disabilità mentale o fisica, di avere una storia di abusi sessuali o di abbandono, nonché l'abuso di alcol o di droghe, il disimpegno scolastico, un basso livello di autostima, il fatto di essere stati diretti da coetanei verso uomini più anziani interessati allo sfruttamento.
4.6L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori possono verificarsi anche nelle famiglie di appartenenza, il che crea gravi difficoltà alle autorità di contrasto, in quanto le famiglie hanno il diritto di rifiutare la testimonianza nei procedimenti penali. Un sistema di allarme di emergenza potrebbe rafforzare la prevenzione e facilitare il perseguimento dei reati.
4.7Vi sono forti indicazioni di un aumento del numero di casi di abuso sessuale su minori, in particolare in relazione al materiale accessibile e distribuito sul web di superficie e nelle reti peer-to-peer, ma anche in relazione alle attività sui forum del dark web.
4.8L'abuso sessuale su minori nella criminalità informatica è considerato ad alto rischio di individuazione di reati. I minori, in particolare quelli con disabilità, sono uno dei gruppi sociali più minacciati, a causa della loro insufficiente esperienza sociale, dei loro elevati livelli di attività comunicativa e dell'ampia disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).
4.9I fattori che determinano gli abusi sessuali su minori sono sociali e tecnologici. L'aumento della pedopornografia dipende da varie condizioni, un rapido sviluppo tecnologico, l'anonimato offerto dal ciberspazio e il basso costo delle risorse consumate. Si tratta di fattori globali (mega-ambiente), macroambientali (principalmente caratteristici del livello nazionale del macroambiente) e microambientali, ossia caratteristici dei soggetti specifici i cui diritti sono violati.
4.10La pedopornografia virtuale si riferisce a immagini generate da computer (CGI), disegni, dipinti e vignette che ritraggono una rappresentazione sessuale di minori. Va osservato che la "pedopornografia virtuale" e le "pseudo-fotografie", ossia immagini manomesse, non sono la stessa cosa.
4.11La rimozione alla fonte dei contenuti pedopornografici è spesso impossibile se il materiale originale non si trova nei paesi dell'UE, ed è essenziale adottare misure proattive per rimuovere tali contenuti e mettere sotto controllo i responsabili della realizzazione, della distribuzione e dello scaricamento di immagini di abusi sessuali su minori.
4.12I minori in strutture residenziali e i minori con disabilità sono soggetti al rischio più elevato di sfruttamento sessuale. I minori con disabilità, in particolare mentali, comprese le disabilità intellettive e psicosociali, possono avere una comprensione limitata dei segnali sociali e dell'interazione sociale, ed essere quindi più vulnerabili all'adescamento e allo sfruttamento sessuale. Per contrastare questi rischi è necessaria una stretta rete di controllo.
Bruxelles, 25 giugno 2024
La presidente della sezione Occupazione, affari sociali e cittadinanza
Cinzia DEL RIO