PARERE

Comitato economico e sociale europeo

Revisione della direttiva relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

_____________

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della

direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera
[COM(2023)
 272 final - 2023/172 (COD)]

TEN/819

Relatrice: Tanja BUZEK

IT

Consultazione

Parlamento europeo, 10/07/2023

Consiglio dell'Unione europea, 18/07/2023

Base giuridica

Articoli 100, paragrafo 2, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture e società dell'informazione

Adozione in sezione

06/09/2023

Adozione in sessione plenaria

20/09/2023

Sessione plenaria n.

581

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

218/0/5

1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di rivedere la direttiva 2009/21/CE al fine di garantire che trasporti marittimi di qualità elevata e competitivi operino con bandiere di uno Stato membro dell'UE in modo uniforme e che gli Stati membri rispettino i loro obblighi in quanto Stati di bandiera.

1.2Il CESE sottolinea l'importanza di garantire chiarezza e coerenza tra i regolamenti dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e il pertinente quadro legislativo dell'UE, con particolare attenzione alla normativa sul controllo da parte dello Stato di approdo e alla proposta di aggiornamento della direttiva 2009/18/CE per migliorare la sicurezza marittima e la protezione dell'ambiente marino, di cui è stata altresì proposta una revisione.

1.3Il CESE sottolinea l'importanza di mettere a punto un sistema di gestione della qualità (QMS) per garantire che le procedure siano rispettate sistematicamente.

1.4Il CESE accoglierebbe con grande favore il coinvolgimento e il contributo sostanziali delle parti sociali, oltre che di altri pertinenti portatori di interessi del settore marittimo, mediante la loro partecipazione al gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera che verrà istituito.

1.5Il CESE ritiene che la revisione della direttiva sugli obblighi dello Stato di bandiera debba garantire che gli Stati di bandiera diano piena attuazione ai diritti dei marittimi a bordo delle loro navi. La vera sfida consiste nel garantire un forte controllo da parte dello Stato di bandiera, nonché da parte dello Stato di approdo in relazione agli obblighi della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, che va di pari passo con l'assistenza tecnica e la formazione fornite dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), dall'Università marittima mondiale (WMU), dal Centro internazionale di formazione dell'OIL, dall'Istituto di diritto marittimo internazionale, ecc.

1.6Il CESE propone che gli Stati di bandiera dell'UE siano maggiormente coinvolti nelle raccomandazioni dello studio della Commissione sugli aspetti sociali nel settore del trasporto marittimo (pubblicato nel 2020) 1 , anche per giungere a un approccio comune nell'attuazione e nell'applicazione della CLM 2006.

1.7Il CESE raccomanda in particolare che la formazione fornita dall'EMSA alle autorità degli Stati di bandiera dell'UE sia proseguita, rafforzata ed estesa in modo più dettagliato agli aspetti connessi alla CLM 2006. Secondo il CESE, l'Agenzia potrebbe svolgere un ruolo importante nel sostenere la formazione sia dei funzionari delle amministrazioni dello Stato membro di bandiera che degli ispettori dello Stato membro di approdo incaricati del controllo, al fine di assicurare la realizzazione di ispezioni mirate in rapporto a questo aspetto specifico, oltre che nel quadro più generale dei compiti istituzionali in materia di formazione 2 .

1.8Il CESE ritiene che la nuova proposta dovrebbe incoraggiare gli Stati di bandiera europei a rafforzare il loro livello di controllo. L'Unione europea dovrebbe assumere un ruolo guida contro le bandiere di comodo, dando prova di un livello di eccellenza per quanto riguarda gli obblighi e i controlli relativi alle proprie navi. Il carattere globale intrinseco del settore sottolinea l'importanza di un approccio neutrale in materia di bandiera e di un contesto normativo favorevole, che è un presupposto indispensabile per creare condizioni di parità ed evitare pratiche indesiderate.

1.9Il CESE deplora che si sia persa l'opportunità di assumere un ruolo di avanguardia, andando al di là degli obblighi minimi a livello internazionale, e di creare uno spazio marittimo europeo che assicuri trasporti marittimi più competitivi e sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale, nonché dotati di norme chiare e trasparenti. Il CESE chiede alla Commissione di valutare ulteriori iniziative dell'UE in questa direzione.

1.10Il CESE invita la Commissione ad adottare atti di esecuzione per garantire un adeguato monitoraggio degli organismi riconosciuti. Ritiene che l'efficacia del sistema attuale possa essere messa in discussione a causa del coinvolgimento e del duplice ruolo delle società di classificazione. Le bandiere degli Stati membri dell'UE delegano sempre più le loro responsabilità di sorveglianza agli organismi riconosciuti e questo porta a chiedersi se gli Stati di bandiera stiano adempiendo ai loro obblighi.

2.Contesto del parere

2.1Il 1o giugno 2023 la Commissione ha pubblicato la sua proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (COM(2023) 272 final). Essa fa parte del pacchetto di misure sulla sicurezza marittima proposto dalla Commissione al fine di favorire trasporti marittimi puliti e moderni 3 .

2.2La proposta riguarda una modifica dell'attuale direttiva del 2009 ed è pienamente coerente con la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e con la direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti. Tutte e tre le direttive vengono modificate contemporaneamente.

2.3La proposta legislativa in esame fa parte di una serie di proposte di revisione presentate dalla Commissione per "garantire un traffico e un trasporto marittimi efficienti, sostenibili e sicuri nelle acque dell'Unione e al di là di esse, a beneficio dei cittadini, delle comunità costiere, dell'ambiente marino e della salute degli oceani dell'UE".

2.4Tra gli obiettivi specifici della revisione figurano:

·l'aggiornamento della direttiva e il suo allineamento alle norme internazionali per fornire una coerenza e una chiarezza giuridica maggiori, in particolare per quanto riguarda il codice per l'applicazione degli strumenti IMO (codice III);

·la garanzia di adeguate ispezioni delle navi di bandiera e il monitoraggio della sorveglianza degli organismi riconosciuti che operano per conto dello Stato di bandiera;

·la garanzia di una maggiore diffusione delle soluzioni digitali mediante l'uso e la condivisione di certificati elettronici interoperabili con le banche dati ospitate dall'EMSA, abbandonando i complessi sistemi di certificazione cartacei per le amministrazioni e per le navi;

·la garanzia di un approccio armonizzato per quanto riguarda la comprensione, la comunicazione e la misurazione dei risultati delle flotte degli Stati di bandiera e dell'adempimento degli obblighi dei medesimi.

3.Osservazioni generali

3.1Il CESE condivide la valutazione della Commissione secondo cui la pandemia di COVID-19 ha rappresentato un severo monito del fatto che il trasporto marittimo – e in particolare i lavoratori di questo settore – svolgono un ruolo fondamentale. È necessario che politiche rinnovate dell'UE sostengano questa industria e i suoi lavoratori e che tengano conto dell'importanza di un settore che assicura il 75 % degli scambi commerciali tra l'UE e i paesi terzi, con i trasporti marittimi a livello globale che rendono possibile fino al 90 % del commercio mondiale. Il settore marittimo, pur avendo dimostrato una notevole resilienza durante la pandemia, ha tuttavia messo in luce sfide rilevanti dovute all'interruzione delle catene di approvvigionamento nel commercio mondiale e a un'inaccettabile crisi, legata ai cambi di equipaggio, che ha bloccato mezzo milione di marittimi a bordo delle loro navi.

3.2Le nuove realtà geopolitiche innescate dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina comportano un'ulteriore minaccia di rilievo per la sicurezza marittima del traffico internazionale e dei lavoratori 4 . Il settore marittimo, che è posto di fronte sia a sfide che a opportunità ed è soggetto alle varie transizioni in corso, deve guidare la decarbonizzazione e la digitalizzazione delle relative industrie, garantendo una transizione giusta e tenendo presente che bisogna favorire la competitività.

3.3Il CESE accoglie con favore l'aggiornamento della direttiva sugli obblighi dello Stato di bandiera e il suo allineamento alle norme internazionali per fornire una coerenza e una chiarezza giuridica maggiori, in particolare per quanto riguarda il codice III. L'integrazione nella legislazione dell'UE delle parti del codice III relative allo Stato di bandiera era necessaria per renderlo esecutivo a norma dell'ordinamento giuridico dell'UE, in quanto l'IMO non dispone di alcun potere esecutivo.

3.4Il CESE ritiene che la proposta in esame rappresenti un ulteriore passo avanti importante per migliorare la sicurezza e la sostenibilità marittime e per garantire un trasporto marittimo di qualità elevata e competitivo operante sotto la bandiera di uno Stato membro dell'UE in modo uniforme, nonché per assicurare che gli Stati membri rispettino i loro obblighi in quanto Stati di bandiera.

3.5Il CESE deplora tuttavia che si sia persa l'opportunità di assumere un ruolo di avanguardia, andando al di là degli obblighi minimi a livello internazionale, e di creare uno spazio marittimo europeo che assicuri trasporti marittimi più competitivi e sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale, nonché dotati di norme chiare e trasparenti, in modo da rappresentare un buon esempio di servizi di trasporto marittimo di alta qualità che altri paesi dovrebbero imitare.

3.6Il CESE sottolinea l'importanza di un approccio coerente nel modificare contemporaneamente le direttive relative agli obblighi dello Stato di bandiera, al controllo da parte dello Stato di approdo e alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo. Le proposte devono garantire la coerenza reciproca e qualsiasi proposta di modifica riguardante una di esse deve tenere conto delle altre due direttive e del più ampio contesto normativo internazionale.

3.7Il CESE accoglie con favore la disposizione relativa all'istituzione di un gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera, conformemente alle disposizioni del nuovo articolo 9 bis, incaricato di discutere le questioni relative allo Stato di bandiera e di agevolare lo scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri, gli esperti e gli ispettori dello Stato di bandiera. Tuttavia, il CESE accoglierebbe con grande favore un contributo sostanziale delle parti sociali, oltre che di altri pertinenti portatori di interessi del settore marittimo, attraverso la loro partecipazione a questo gruppo.

 

3.8Il CESE accoglie con favore la disposizione che prevede l'introduzione di documenti elettronici che devono essere registrati, conservati, comunicati e condivisi, nonché interoperabili con le banche dati ospitate dall'EMSA, abbandonando i sistemi di certificazione cartacei per passare a una maggiore efficienza.

3.9Il CESE ritiene che qualsiasi revisione della direttiva sugli obblighi dello Stato di bandiera debba garantire che gli Stati di bandiera attuino pienamente i diritti dei marittimi a bordo delle loro navi e sottolinea l'importanza di applicare la direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini del rispetto e dell'applicazione della CLM 2006 e la direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo settoriale tra le parti sociali concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla CLM 2006.

3.10Il CESE ritiene che la nuova proposta dovrebbe incoraggiare gli Stati di bandiera europei a rafforzare il loro livello di controllo. L'Unione europea dovrebbe assumere un ruolo guida contro le bandiere di comodo dimostrando un livello di eccellenza in termini di obblighi e di controlli sulle sue navi.

3.11Il settore marittimo è caratterizzato da una concorrenza internazionale, con notevoli differenze normative tra gli Stati di bandiera che hanno esacerbato pratiche indesiderate come il cambiamento di bandiera delle navi. Il carattere globale intrinseco del settore sottolinea l'importanza di un approccio neutrale in materia di bandiera e di un contesto normativo favorevole, che è una condizione preliminare per creare condizioni di parità ed evitare pratiche indesiderate.

3.12Il CESE ritiene che sia giunto il momento di prevenire la concorrenza sleale da parte di alcune imprese e di alcuni Stati di bandiera. Dovrebbe esistere un "legame autentico" tra il proprietario effettivo di una nave e la bandiera battuta dalla nave stessa, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, precedente nota 1, articolo 91, par. 1). In molti casi, i registri stessi non sono nemmeno gestiti dal paese di bandiera e ciò rende più difficile per i sindacati, le parti interessate del settore e il pubblico assicurarsi che gli armatori rispondano delle loro azioni.

3.13La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione per garantire che le amministrazioni operino con risorse sufficienti e per garantire un adeguato monitoraggio degli organismi riconosciuti. Il CESE ritiene che l'efficacia del sistema attuale possa essere messa in discussione a causa del coinvolgimento e del duplice ruolo delle società di classificazione.

3.14L'acquis dell'UE sulla sicurezza marittima consente a uno Stato di bandiera di delegare le attività tecniche a società di classificazione affinché effettuino per conto dello stesso le visite di controllo obbligatorie necessarie per verificare l'idoneità della nave allo scopo. Una società di classificazione che agisce in questo modo diventa un organismo riconosciuto. Lo Stato di bandiera può anche consentire all'organismo riconosciuto di rilasciare certificati per conto dello Stato di bandiera. Di conseguenza, le autorità di bandiera degli Stati membri dell'UE delegano sempre più spesso le loro responsabilità di controllo agli organismi riconosciuti. Ciò si traduce in un graduale trasferimento di conoscenze ed esperienze dalle amministrazioni pubbliche agli enti privati.

3.15Le società di classificazione e gli organismi riconosciuti sono enti privati che perseguono scopi di lucro ma che svolgono funzioni pubbliche. Se da un lato le società di classificazione e gli organismi riconosciuti sono responsabili della verifica della sicurezza e della pulizia delle navi, dall'altro possono anche essere influenzati da singoli individui per garantire un trattamento più indulgente, in quanto controlli rigorosi possono comportare costi più elevati e il fermo delle navi. Ciò porta a chiedersi se gli Stati di bandiera stiano adempiendo ai loro obblighi e se questo duplice ruolo delle società di classificazione sia l'approccio corretto.

4.Osservazioni particolari

4.1L'affaticamento dei marittimi e il deterioramento delle condizioni di lavoro e di vita a bordo sono direttamente collegati ai rischi per la sicurezza. La presenza a bordo di marittimi esausti sul piano mentale e fisico aumenta non solo il rischio di errori umani, ma mette in pericolo la vita delle persone e la sicurezza delle navi in mare, nonché l'ambiente marino e costiero.

4.2Una recente relazione dell'Università marittima mondiale (WMU) fondata dall'IMO 5 ha dimostrato che esiste una cultura di "aggiustamento" sistematico delle ore di lavoro e di riposo registrate e che è imperativo procedere a una verifica sistematica dei registri e impartire una formazione adeguata agli ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo affinché conducano ispezioni mirate in questi ambiti cruciali. Gli Stati di bandiera dovrebbero altresì riesaminare gli orientamenti forniti ai loro controllori e ai soggetti autorizzati ad agire per loro conto, al fine di includervi una verifica sistematica dell'esattezza dei registri.

4.3A questo proposito, il CESE auspica che gli Stati di bandiera dell'UE e l'EMSA tengano maggiormente conto delle raccomandazioni formulate nello studio della Commissione del 2020 sugli aspetti sociali nel settore del trasporto marittimo, in particolare:

·pervenire a un approccio comune nell'attuazione e nell'applicazione della CLM 2006 aumentando i livelli di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità dello Stato di approdo e dello Stato di bandiera dell'UE. Tale raccomandazione potrebbe essere seguita realizzando le seguenti azioni:

opubblicazione di un documento di orientamento da parte dell'EMSA che fornisca delle indicazioni su come interpretare le disposizioni vaghe o ambigue della CLM 2006. Ciò permetterebbe anche di stilare un elenco dei problemi più frequentemente rilevati nel corso delle ispezioni delle navi battenti una determinata bandiera effettuate dallo Stato di approdo, nonché di offrire spiegazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e ai certificati specifici di ciascuno Stato di bandiera;

orafforzamento della formazione impartita dall'EMSA alle amministrazioni e ai funzionari dello Stato di bandiera, nonché agli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo dell'UE, garantendo che tale formazione copra gli aspetti relativi alla CLM 2006 in modo sufficientemente dettagliato. È importante concentrarsi sulle inosservanze della CLM 2006 che risultano più gravi, quali il mancato pagamento delle retribuzioni, le questioni di sicurezza sociale e altre mancanze sufficienti a giustificare il fermo di una nave. Inoltre, le sessioni di formazione potrebbero comprendere delle attività che incoraggino le discussioni tra le autorità dello Stato di bandiera dell'UE al fine di migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni e buone pratiche.

Bruxelles, 20 settembre 2023

Oliver RÖPKE

Presidente del Comitato economico e sociale europeo

_____________

(1)    Commissione europea, Direzione generale della Mobilità e dei trasporti. Study on social aspects within the maritime transport sector: final report [Studio sugli aspetti sociali del settore del trasporto marittimo: relazione finale], Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2832/49520 .
(2)    Il parere del CESE sul tema Agenzia europea per la sicurezza marittima (TEN/810) si occupa più specificamente delle attività dell'Agenzia.
(3)    I pareri del CESE sul pacchetto di misure per la sicurezza marittima comprendono il parere TEN/809 sul tema Revisione della direttiva relativa all'inquinamento provocato dalle navi, il parere TEN/810 sul tema Agenzia europea per la sicurezza marittima, il parere TEN/817 sul tema Revisione della direttiva relativa alle inchieste sugli incidenti marittimi, il parere TEN/818 sul tema Revisione della direttiva sul controllo da parte dello Stato di approdo e il parere TEN/819 sul tema Revisione della direttiva relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.
(4)    Il parere del CESE REX/576 contiene le raccomandazioni sulla nuova strategia per la sicurezza marittima dell'UE.
(5)    Università marittima mondiale (2020), A culture of adjustment, evaluating the implementation of the current maritime regulatory framework on rest and work hours (EVREST) [Una cultura dell'adeguamento, valutazione dell'attuazione dell'attuale quadro normativo marittimo in materia di riposo e ore di lavoro (EVREST)], https://commons.wmu.se/lib_reports/66/ .