TEN/793
Riforma del mercato dell'energia elettrica
PARERE
Sezione Trasporti, energia, infrastrutture e società dell'informazione
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i
regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE)
2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione
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COM(2023) 148 final - 2023/0077 (COD)
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E-mail di contatto
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TEN@eesc.europa.eu
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Amministratrice
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Agota BAZSIK
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Data del documento
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23/05/2023
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Relatore: Jan DIRX
Correlatore: Christophe QUAREZ
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Consultazione
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Commissione europea, 14/03/2023
Consiglio dell'Unione europea, 31/03/2023
Parlamento europeo, 29/03/2023
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Base giuridica
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Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Sezione competente
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Trasporti, energia, infrastrutture e società dell'informazione
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Adozione in sezione
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16/05/2023
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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57/0/2
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Adozione in sessione plenaria
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DD/MM/YYYY
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Sessione plenaria n.
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…
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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…/…/…
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1.Raccomandazioni politiche
1.1L'energia, comprese le infrastrutture per il suo trasporto e la sua distribuzione, non può essere trattata come una merce qualsiasi, ma costituisce un elemento essenziale del nostro sistema economico e sociale, e quindi una componente centrale della fornitura di servizi pubblici. L'approvvigionamento energetico è pertanto classificato come servizio di interesse generale. Bisogna quindi creare per l'energia futura condizioni quadro normative che garantiscano sia un approvvigionamento energetico rispettoso dell'ambiente, economicamente accessibile e affidabile, sia il diritto all'energia. Ciò significa anche che l'assetto del mercato dell'energia deve tenere conto dei requisiti connessi alla decarbonizzazione. Il CESE ritiene che, per assicurare l'accessibilità economica dell'approvvigionamento energetico di base, il nuovo assetto del mercato debba garantire una fornitura energetica di base a prezzi regolamentati.
1.2Il CESE ritiene che la Commissione, nella sua proposta di riforma del mercato dell'energia elettrica, avrebbe dovuto compiere qualche passo in più per adattare l'assetto del mercato alla nuova situazione, che richiede una gestione simultanea di tre obiettivi: la sostenibilità, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento. La nuova realtà sarà inoltre basata sulle energie rinnovabili, con un ruolo crescente per i prosumatori e altri piccoli partecipanti al mercato, in aggiunta ai grandi produttori.
1.3Un sistema che tenga conto di tali cambiamenti può funzionare solo se l'ordine di merito è abolito e sostituito da un modello in cui i prezzi dell'energia elettrica sono basati sui rispettivi costi di produzione. Tale modello deve tenere conto dei costi medi nella determinazione dei prezzi.
1.4Nel contesto di una riforma del mercato dell'energia elettrica, la liberalizzazione deve essere valutata in modo critico in termini di sostenibilità, accessibilità economica e sicurezza dell'approvvigionamento. Inoltre, non va dimenticato che la crisi attuale dimostra che i mercati dell'energia liberalizzati non sono in grado di soddisfare tali esigenze e non creano sufficienti incentivi e sicurezza degli investimenti per le energie rinnovabili. Per di più, il conseguimento dei suddetti tre obiettivi (sostenibilità, accessibilità economica e sicurezza dell'approvvigionamento) costituirà per lungo tempo una responsabilità dei settori pubblici, perché il mercato non li combinerà e non li realizzerà in modo spontaneo.
1.5Pertanto il CESE opta per un modello ibrido, in cui le forze di mercato e la gestione orientata agli obiettivi conducono insieme a un funzionamento ottimale del mercato nel quadro degli obiettivi stabiliti. Questo modello è incentrato su un "servizio E" istituito dallo Stato, che acquista l'energia elettrica dai produttori e la vende ai fornitori delle utenze domestiche, alle piccole e medie imprese, alle comunità energetiche dei cittadini e ai grandi consumatori e, dove ciò sia appropriato e possibile, ad altri paesi, facendo riferimento ai tre obiettivi di cui sopra come quadro per il processo decisionale. Sulla base di gare d'appalto, tale servizio stipulerebbe con i produttori di energia elettrica contratti a lungo termine di vario tipo, ad esempio accordi per l'acquisto di energia elettrica, contratti per differenza e commesse a margine garantito.
1.6Il Comitato sostiene con forza la proposta della Commissione di conferire potere ai consumatori istituendo il diritto di condividere direttamente le energie rinnovabili. Ciò richiede, tra l'altro, che tutte le informazioni pertinenti siano chiare e accessibili ai consumatori, affinché questi ultimi possano svolgere un ruolo indipendente nel mercato dell'energia elettrica, in quanto utenti e produttori. Il CESE ritiene inoltre che il mercato debba essere organizzato in modo da consentire ai consumatori che producono anche la propria energia elettrica (prosumatori) o ad altri piccoli partecipanti al mercato di beneficiare il più possibile dell'energia elettrica che producono, anche se la immettono nella rete. Un esempio di come ciò possa essere organizzato in un altro modo, più equo per i piccoli produttori, è una "banca dell'energia elettrica".
1.7Il Comitato invita la Commissione a includere nel pacchetto riguardante l'idrogeno e i gas a basso tenore di carbonio – in aggiunta alla richiesta di accelerare lo sviluppo dei gas verdi – un regolamento sull'assetto del mercato del gas naturale. In tal modo, un mercato unico integrato e sicuro del gas naturale a livello dell'UE accelererebbe l'elettrificazione del sistema energetico, garantendo una maggiore equità dei prezzi e più sicurezza per i consumatori.
1.8Per conseguire un livello elevato di integrazione dei sistemi di energia rinnovabile e accelerare la transizione verso un sistema decarbonizzato, non basteranno lo stoccaggio e la produzione in proprio di energia elettrica. Servono mercati della flessibilità che, nel migliore dei casi, segnalino anche la situazione della rete. Nel predisporre questi mercati della flessibilità è opportuno distinguere tra i livelli di tensione.
1.9Dato che la riforma richiederà del tempo per essere pienamente efficace, il CESE raccomanda che, fino a quando essa non sarà del tutto operativa, venga mantenuto in vigore il meccanismo del tetto ai proventi inframarginali. Il relativo gettito dovrebbe essere destinato ai più vulnerabili, con la possibilità di abbassare i prezzi sulla base dei recenti sviluppi dei prezzi all'ingrosso.
1.10Il Comitato esorta la Commissione a monitorare gli effetti di questa proposta di riforma del mercato dell'energia elettrica. Ciò è importante perché il mercato dell'energia elettrica si trova al centro di un cambiamento di paradigma che è lungi dall'essere completo e richiederà di sicuro ulteriori adeguamenti nei prossimi anni, ma è importante anche perché per l'attuale proposta della Commissione non è stata preparata alcuna valutazione d'impatto, cosa che accresce l'incertezza circa gli effetti di questa riforma.
2.Motivazione delle raccomandazioni politiche
Aspetti generali
2.1Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) chiede da tempo una riforma del mercato dell'energia elettrica dell'UE. La ragione di tale richiesta è che, in pratica, i rischi cui è esposto il mercato dell'energia elettrica dell'UE vengono principalmente trasferiti ai consumatori, una conclusione tratta anche dalla Corte dei conti europea nella Relazione speciale sull'integrazione del mercato interno dell'energia elettrica.
2.2Gli aumenti dei prezzi energetici degli anni 2021 e 2022 hanno subito un'accelerazione dopo che la Russia ha iniziato la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina; la guerra ha inciso sui prezzi dei combustibili fossili, specie del gas, e i conseguenti aumenti sono stati trasferiti ai consumatori finali seguendo l'ordine di merito. Ciò ha chiarito che l'attuale struttura del mercato dell'energia elettrica non è in grado di garantire che i prezzi dell'energia elettrica rimangano gestibili per i consumatori e le imprese.
2.3È poi importante capire che c'è una ragione economica fondamentale per riprogettare il mercato dell'energia elettrica: i costi marginali dei sistemi basati sulle energie rinnovabili sono pari a zero. È evidente che un sistema di mercato con un meccanismo di prezzo in cui i costi marginali dell'ultima centrale elettrica fissano il prezzo di compensazione non funzionerà nel futuro settore dell'energia elettrica dominato da sistemi basati sulle energie rinnovabili (o su un altro sistema ad elevata intensità di spesa in conto capitale). Come regime di remunerazione per tutti i produttori di energia rinnovabile serve pertanto un contratto per differenza (CfD) in cui il prezzo di riferimento sia stabilito in base ai costi livellati dell'energia (o ai costi medi).
2.4I costi marginali delle energie rinnovabili costituiscono la ragione fondamentale del contratto per differenza. Contrariamente a quanto suggerisce la Commissione, il contratto per differenza stabilizzerà i prezzi solo in parte, o addirittura per nulla. Sarà così fintanto che il contratto per differenza coprirà solo l'energia elettrica prodotta e non prodotti più complessi, come una combinazione di produzione, stoccaggio e gestione della domanda di energia da fonti rinnovabili. Ciò si deve al fatto che nei periodi in cui la produzione di energia da fonti rinnovabili è bassa occorre acquistare energia residua, e i relativi costi possono diventare molto elevati. La Commissione ignora questo effetto e promette ai consumatori finali cose che in fin dei conti non saranno pienamente realizzabili.
2.5Il CESE fa osservare che l'energia, comprese le infrastrutture per il trasporto e la distribuzione, non è una merce come un'altra, bensì un elemento essenziale del nostro sistema economico e sociale, e quindi una componente centrale della fornitura di servizi pubblici. L'approvvigionamento energetico è pertanto classificato come servizio di interesse generale. Bisogna quindi creare per l'energia futura condizioni quadro normative che garantiscano sia un approvvigionamento energetico rispettoso dell'ambiente, accessibile e affidabile, sia il diritto all'energia. Ciò significa anche che l'assetto del mercato dell'energia deve tenere conto dei requisiti connessi alla decarbonizzazione. Il CESE ritiene che, per assicurare l'accessibilità economica dell'approvvigionamento energetico di base, il nuovo assetto del mercato debba garantire un approvvigionamento energetico di base a prezzi regolamentati. Il rimborso dei costi ai fornitori di energia dovrebbe basarsi su prove di tali costi. In cambio, i fornitori di energia devono essere tenuti a fornire in via permanente una determinata quota di energia per l'approvvigionamento di base.
2.6Dai recenti sviluppi nel mercato dell'energia elettrica emerge chiaramente l'importanza di trovare un nuovo e adeguato equilibrio tra presenza pubblica e presenza privata su tale mercato. Il Comitato ha esaminato approfonditamente la questione nel parere TEN/771 sul tema Investimenti pubblici nelle infrastrutture energetiche come parte della soluzione ai problemi climatici (cfr. nota 1). Al tempo stesso, il CESE è fermamente convinto che servano urgentemente riforme del mercato dell'energia elettrica per conseguire i suddetti obiettivi di sostenibilità, accessibilità economica e sicurezza dell'approvvigionamento.
2.7Il 14 marzo 2023 la Commissione ha presentato una proposta legislativa volta a "riformare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'UE per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e l'eliminazione graduale del gas, ridurre la dipendenza delle bollette dalla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, tutelare meglio i consumatori dalle future impennate dei prezzi e dalla manipolazione potenziale del mercato e rendere l'industria dell'UE pulita e più competitiva".
2.8Il CESE accoglie con favore tale proposta, che costituisce un opportuno primo passo nella direzione del sistema energetico di domani, il quale dovrebbe essere decarbonizzato, basato su fonti di energia rinnovabili e prive di carbonio, e incentrato sui consumatori. Le informazioni pertinenti per i consumatori devono essere chiare e accessibili, affinché essi possano svolgere un ruolo indipendente nel mercato dell'energia elettrica, in quanto utenti e produttori.
2.9Il Comitato esorta la Commissione a monitorare gli effetti di questa proposta di riforma del mercato dell'energia elettrica. Ciò è importante perché il mercato dell'energia elettrica si trova al centro di un cambiamento di paradigma che è lungi dall'essere completo e richiederà di sicuro ulteriori adeguamenti nei prossimi anni, ma è importante anche perché per l'attuale proposta della Commissione non è stata preparata alcuna valutazione d'impatto, cosa che accresce l'incertezza circa gli effetti di questa riforma.
2.10La proposta di riforma del mercato dell'energia elettrica prevede l'introduzione di un servizio e di prodotti livellatori delle punte di carico, ossia che consentono ai partecipanti al mercato di ridurre il consumo di elettricità nelle ore di picco determinate dal gestore del sistema di trasmissione. A norma dell'articolo 7 bis, i contratti relativi ai prodotti livellatori non possono essere conclusi più di due giorni prima della loro attivazione e il periodo contrattuale non può essere superiore a un giorno. Un periodo così breve appare opportuno per prevenire gli abusi, soprattutto da parte dei grandi consumatori, ma potrebbe impedire a molti consumatori (e aggregatori indipendenti) di fornire tali prodotti. Il Comitato chiede pertanto alla Commissione di valutare quali condizioni possano giustificare un'estensione del periodo contrattuale.
2.11Il Comitato ritiene inoltre che la Commissione abbia presentato alcune proposte valide per l'adeguamento del mercato dell'energia elettrica, ma a suo giudizio essa avrebbe dovuto compiere qualche passo in più per adattare l'assetto del mercato alla nuova situazione, che richiede una gestione simultanea di tre obiettivi: la sostenibilità, l'accessibilità economica e la sicurezza dell'approvvigionamento. Tale situazione sarà inoltre basata sulle energie rinnovabili e, stando alla promessa della Commissione, riserverà un ruolo crescente ai prosumatori e ai piccoli partecipanti al mercato, in aggiunta ai grandi produttori. Tuttavia, la proposta della Commissione non tiene sufficientemente conto di tale aspetto, ed è per questo motivo che il Comitato desidera integrarla presentando altre due proposte che si inserirebbero nella proposta legislativa.
2.12Un sistema che tenga conto di tali cambiamenti può funzionare solo se l'ordine di merito è abolito e sostituito da un modello in cui i prezzi dell'energia elettrica sono basati sui rispettivi costi di produzione. Tale modello deve tenere conto dei costi medi nella determinazione dei prezzi.
Un servizio statale
2.13A partire dal 1996 l'UE si è impegnata in una liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. Tuttavia, nel contesto di una riforma del mercato dell'energia elettrica, la liberalizzazione deve essere valutata in modo critico in termini di sostenibilità, accessibilità economica e sicurezza dell'approvvigionamento. Occorre tener conto degli sviluppi passati e futuri del mercato dell'energia elettrica, comprese le notevoli trasformazioni degli impianti di produzione, con prezzi di costo molto diversi. Inoltre, per un lungo periodo il conseguimento dei suddetti tre obiettivi costituirà una responsabilità dei settori pubblici, perché il mercato non li conseguirà congiuntamente in modo spontaneo.
2.14Il CESE ritiene che sarebbe meglio optare per una combinazione efficace di liberalizzazione e regolamentazione, al fine di coniugare i vantaggi di un mercato liberalizzato con l'auspicato orientamento da parte degli Stati; in tal modo gli obiettivi sarebbero garantiti.
2.15Come già sottolineato nel parere del CESE TEN/771, il Comitato è convinto che occorra dedicare particolare attenzione alla definizione dell'ampliamento delle reti come interesse pubblico prioritario, all'integrazione della protezione del clima come obiettivo normativo e, in generale, a un più efficace sincronismo nella pianificazione delle energie da fonti rinnovabili e della rete dell'energia elettrica. In tale ambito sono assolutamente necessarie disposizioni specifiche di diritto europeo.
2.16Pertanto il modello di mercato dell'energia elettrica riformato che il CESE delinea qui si basa sul principio di liberalizzarlo ove possibile e regolamentarlo ove necessario. Si tratterebbe di un modello ibrido, in cui le forze di mercato e la gestione orientata agli obiettivi conducono insieme a un funzionamento ottimale del mercato nel quadro degli obiettivi stabiliti.
2.17Detto modello, già possibile in base alle disposizioni vigenti, dovrebbe creare un "servizio E" istituito dallo Stato, che acquista l'energia elettrica dai produttori e la vende ai fornitori delle utenze domestiche, alle piccole e medie imprese, alle comunità energetiche dei cittadini e ai grandi consumatori e, dove ciò sia appropriato e possibile, ad altri paesi, facendo riferimento ai tre obiettivi di cui sopra come quadro per il processo decisionale. Sulla base di gare d'appalto, tale servizio stipulerebbe con i produttori di energia elettrica contratti a lungo termine di vario tipo, ad esempio accordi per l'acquisto di energia elettrica, contratti per differenza e commesse a margine garantito. I contratti per differenza, concepiti come strumenti per promuovere nuovi investimenti nella produzione di energia elettrica a partire da sistemi di energia rinnovabile, non devono impedire al produttore di impegnarsi per ottimizzare la propria produzione di energia elettrica. Per un'asta dei contratti per differenza è necessario definire una soglia (prezzo minimo) e un massimale (prezzo massimo), basati su un quadro di riferimento dinamico, a sua volta riferito ai costi totali livellati della produzione di energia (LCOE) delle tecnologie in questione (solare, eolico e altro). Gli Stati membri devono quindi essere tenuti a fissare remunerazioni minime e massime in modo che i produttori di energia elettrica siano incentivati ad ottimizzare la loro produzione. Per la fornitura elettrica marginale (ad esempio da gas rinnovabili o da batterie) si dovrebbero applicare disposizioni speciali.
2.18Date le possibilità di produzione disponibili, e in linea con i tre obiettivi di cui sopra, il servizio può stipulare contratti con vari tipi di aziende produttrici. I contratti a lungo termine conclusi dal servizio assicurano agli utenti finali un prezzo accettabile, garantito dallo Stato, e ai produttori la sicurezza degli investimenti.
2.19Il servizio vende quindi l'energia elettrica acquistata alle imprese di distribuzione, ai grandi utenti e ad altri partecipanti al mercato. Anche a tal fine possono essere conclusi vari tipi di contratti, determinati in parte dalle aspettative dei partecipanti. Per evitare profitti eccessivi sono fissati dei massimali dei prezzi di rivendita.
Banca dell'energia elettrica
2.20Il Comitato sostiene con forza l'approccio descritto dalla Commissione nell'Unione europea dell'energia, volto a responsabilizzare i consumatori e a porli al centro della politica, tra l'altro creando il diritto di condividere direttamente l'energia rinnovabile. Si compiace quindi del fatto che la Commissione abbia previsto nella proposta che i consumatori potranno vendere ai vicini l'eccedenza di elettricità solare prodotta sui loro tetti. Il CESE ritiene inoltre che il mercato debba essere organizzato in modo da consentire ai consumatori che producono anche la propria energia elettrica (prosumatori e comunità dell'energia rinnovabile) o ad altri piccoli partecipanti al mercato o produttori di beneficiare il più possibile dell'energia elettrica prodotta, anche se la immettono nella rete. Un esempio di come ciò possa essere organizzato in un altro modo, più equo per i piccoli produttori, è la "banca dell'energia elettrica", un modello che può essere ulteriormente studiato ed elaborato.
2.21La banca dell'energia elettrica potrebbe operare come segue: un utente ha sul tetto di casa dei pannelli solari che nelle giornate di sole producono più elettricità di quanta ne consuma l'utente nelle stesse giornate. Attraverso la rete l'utente conferisce questa energia elettrica in eccesso all'impresa di distribuzione con la quale ha stipulato un contratto. L'impresa può verificare attraverso il contatore intelligente dell'utente la quantità di energia elettrica che esso ha conferito, e accreditarne una parte (possibilmente tra il 70 e il 90 % in funzione della quantità conferita, gli utenti che conferiscono di meno hanno diritto a una quota maggiore) sul conto in kWh dell'utente. L'accreditamento è parziale per tre motivi: primo, per finanziare i servizi dell'impresa, secondo, perché l'impresa deve tenere conto delle possibili differenze di prezzo tra il momento in cui l'utente fornisce l'energia elettrica e il momento in cui esso vuole acquistarne, e terzo, perché nel sistema andrebbero incorporati incentivi ad accrescere la capacità di stoccaggio (anche solo mediante un piccolo generatore) rendendo così più resiliente l'intera rete dell'energia elettrica. Ad esempio, l'utente ha conferito 100 kWh e la banca dell'energia elettrica accredita quindi 80 kWh sul suo conto. Avviene poi che l'utente debba procurarsi energia elettrica presso il fornitore, ad esempio per il consumo domestico, o per ricaricare la batteria dell'automobile in una stazione di ricarica usando una carta di ricarica del fornitore di energia elettrica. Se per esempio il fabbisogno dell'utente è di 200 kWh, i primi 80 kWh saranno addebitati sul suo conto e non daranno luogo a un pagamento. I rimanenti 120 kWh acquistati saranno addebitati al prezzo stabilito dal contratto con la società elettrica.
2.22I servizi della banca dell'energia elettrica saranno quindi pagati dall'utente non in euro bensì in kWh. Ovviamente il prezzo dell'energia elettrica che l'utente acquista dalla rete comprende i normali costi esterni, quali canoni di rete, supplementi, prelievi e tasse.
L'esigenza di gas verde, flessibilità e sicurezza dell'approvvigionamento
2.23Finora l'UE ha deciso di fare affidamento sul gas naturale liquefatto (GNL) per sostituire il gas russo. Si tratta però di una soluzione a breve termine, in quanto ha un impatto ambientale (ad esempio nel caso del gas di scisto statunitense spedito in Europa), un impatto economico (la molecola è più costosa di quella del gas russo) e un impatto geopolitico (l'UE potrebbe finire per dipendere da altri partner che non sono democratici e/o ledono i diritti umani). Due misure sono pertanto fondamentali. In primo luogo, ridurre la marginalità del gas. Continuerà ad essere necessario ricorrere a centrali a gas come sistema intermedio di riserva flessibile, e si dovrà quindi realizzare una rapida transizione verso il gas verde, ad esempio alcune forme di biogas e idrogeno verde. La riforma dovrebbe inoltre cercare di individuare i modi e i mezzi per attuare tale transizione, con obiettivi obbligatori nelle ore di punta.
2.24In base ai diversi scenari elaborati dalla Commissione, il gas naturale continuerà a svolgere un ruolo importante nel garantire a breve termine la fornitura di energia termica al sistema produttivo dell'UE. Affinché si possa sostituire il gas naturale al più presto occorre che aumenti la capacità di produzione di biogas e che diminuisca il costo dell'idrogeno verde. Il Comitato invita la Commissione a includere nel pacchetto riguardante l'idrogeno e i gas a basso tenore di carbonio – in aggiunta alla richiesta di accelerare lo sviluppo dei gas verdi – un regolamento sull'assetto del mercato del gas naturale. In tal modo, un mercato unico del gas naturale integrato e sicuro a livello dell'UE accelererebbe l'elettrificazione del sistema energetico garantendo una maggiore equità dei prezzi e maggiore sicurezza per i cittadini europei e migliorando il coordinamento per sostenere una rinuncia quanto più possibile rapida all'uso del gas naturale.
2.25Secondo lo scenario di modellizzazione della Commissione europea, nel 2030 l'energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe rappresentare circa il 70 % della generazione di energia elettrica nell'UE. Per conseguire un livello così elevato di integrazione dei sistemi di energia rinnovabile e accelerare la transizione verso un sistema decarbonizzato, sarà necessario garantire che il mercato a breve termine sia più efficiente, migliorare lo stoccaggio mediante un accesso agevolato ai finanziamenti e alle autorizzazioni e incoraggiare i consumatori a utilizzare l'energia elettrica da essi stessi prodotta. Tuttavia, lo stoccaggio e la generazione di energia elettrica propria non saranno sufficienti, ed è improbabile che il mercato a breve termine offra una soluzione efficace. Servono mercati della flessibilità che, nel migliore dei casi, segnalino anche la situazione della rete. La riforma dovrebbe inoltre evitare qualsiasi rischio di frammentazione, monitorando attentamente l'attuazione delle misure recentemente adottate.
2.26Nel predisporre questi mercati della flessibilità è opportuno distinguere tra i livelli di tensione. A livello di alta e media tensione sono necessarie opzioni di flessibilità su larga scala, come grandi impianti di stoccaggio, e un'opzione potrebbe consistere nell'autorizzare e obbligare il gestore della rete a integrarli come risorse proprie. A livello di bassa tensione, il compito consiste piuttosto nell'aggregare piccole opzioni di flessibilità offerte dai prosumatori, ad esempio le famiglie con un proprio impianto fotovoltaico, un piccolo impianto di stoccaggio e una pompa di calore. Le piattaforme digitali gestite da un gestore di rete o da altri operatori del mercato potrebbero diventare uno strumento importante per commercializzare la flessibilità come fornitura di servizi di sistema e per la loro integrazione nel sistema elettrico.
2.27Le tariffe dinamiche, compresi i canoni di rete dinamici, possono costituire un forte incentivo per i consumatori finali ad agire in modo favorevole al sistema. Ciò richiede tuttavia un'infrastruttura digitale, poiché le tariffe dinamiche dovrebbero tenere conto dello status di rete. Inoltre nelle tariffe di rete dovrebbe essere incentivata la generazione vicina al consumo, come possibile approccio per limitare l'espansione della rete.
Povertà energetica
2.28Poiché l'obiettivo della riforma era quello di proteggere i consumatori dalla volatilità del mercato all'ingrosso, il CESE accoglie con favore la proposta che protegge il consumatore finale (fornitore di ultima istanza; non disconnessione dei consumatori bisognosi ecc.). Tuttavia, il CESE osserva che l'applicazione di un tetto ai proventi inframarginali non è stata prorogata. Dato che la riforma richiederà del tempo per essere pienamente efficace, il CESE raccomanda che, fino a quando essa non sarà pienamente operativa, tale meccanismo venga mantenuto in vigore. Il relativo gettito dovrebbe essere destinato ai più vulnerabili (come le persone in condizioni di povertà energetica e le PMI), con la possibilità di abbassare i prezzi alla luce dei recenti sviluppi dei prezzi all'ingrosso.
2.29Il CESE ritiene che, per assicurare l'accessibilità economica dell'approvvigionamento energetico di base, il nuovo assetto del mercato debba garantire un consumo energetico di base a prezzi regolamentati. I costi sostenuti dai fornitori di energia dovrebbero essere rimborsati sulla base di prove che li documentino. In cambio, i fornitori di energia devono essere tenuti a fornire in via permanente una determinata quota di energia per l'approvvigionamento di base.
3.Emendamenti alla proposta legislativa
3.1Regolamento (UE) 2019/943
Emendamento 1
Inserire il seguente nuovo considerando dopo il considerando 21:
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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Sin dal 1996 l'UE è impegnata a liberalizzare il mercato dell'energia elettrica, un processo avviato con la direttiva 96/92/CE, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. Tuttavia, nel contesto della riforma del mercato dell'energia elettrica, tale liberalizzazione dovrebbe essere considerata dal punto di vista della sostenibilità, dell'accessibilità economica e della sicurezza dell'approvvigionamento. Occorre tenere conto degli sviluppi passati e futuri del mercato dell'energia elettrica, comprese le notevoli trasformazioni degli impianti di produzione, con prezzi di costo molto diversi. Per conseguire i summenzionati obiettivi, gli Stati membri devono fornire un quadro normativo adeguato, comprendente requisiti di legge per le imprese del settore energetico. Tali requisiti non dovranno essere discriminatori. Un modo per realizzare quanto sopra è un "servizio E", istituito dallo Stato, che acquista energia elettrica dai produttori e la vende ai distributori e ai grandi consumatori; i tre obiettivi summenzionati fungerebbero quindi da quadro di riferimento per il processo decisionale. Il servizio in questione concluderebbe, sulla base di gare d'appalto, contratti a lungo termine con i produttori di energia elettrica, ad esempio accordi per l'acquisto di energia elettrica e contratti bidirezionali per differenza. Tale modello è già attuabile in base alla legislazione vigente.
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Motivazione
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Cfr. capitolo 2, punti da 2.18 a 2.21.
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Emendamento 2
Inserire il seguente nuovo considerando dopo il considerando 50:
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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Il diritto di condividere l'energia elettrica darebbe ai consumatori e ad altri piccoli partecipanti al mercato un importante incentivo a investire nella produzione in proprio di energia elettrica. Un ulteriore incentivo consisterà nell'organizzare il mercato in modo che i consumatori che producono la propria energia elettrica (prosumatori) o altri piccoli partecipanti al mercato possano trarre il massimo profitto dall'energia elettrica che producono, anche se in un primo tempo la conferiscono alla rete. Le società elettriche di diversi Stati membri dispongono già di sistemi che rendono possibile quanto sopra.
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Motivazione
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Cfr. capitolo 2, punti da 2.22 a 2.24.
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Emendamento 3
Articolo 1, inserire la seguente, nuova lettera (a):
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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(a) garantire che l'energia non sia una merce come un'altra, bensì un pilastro fondamentale del nostro sistema economico e sociale. L'approvvigionamento energetico è pertanto classificato come servizio di interesse generale. Il compito principale del settore energetico è garantire un approvvigionamento energetico sicuro, a prezzi accessibili e sostenibile.
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Motivazione
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Cfr. capitolo 2, punto 2.5 e successivi.
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Emendamento 4
Articolo 1, inserire la seguente, nuova lettera (b):
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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(b) creare un sistema in cui i prezzi al consumo dell'energia elettrica debbano riflettere i costi di produzione effettivi (più un margine di profitto adeguato). Ciò significa che il prezzo all'ingrosso deve corrispondere ai costi medi di tutti i tipi di produzione di energia elettrica e non al prezzo massimo, come avviene attualmente. Per garantire una remunerazione adeguata dei produttori di energia elettrica, la sicurezza degli investimenti e l'espansione delle energie rinnovabili, occorre fissare i prezzi in funzione della tecnologia.
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Motivazione
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Cfr. capitolo 2, punto 2.13.
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Emendamento 5
Articolo 19 ter, paragrafo 3, inserire la seguente, nuova lettera (c):
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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3. (c) in ciascuno Stato membro sono fissati prezzi massimi, specifici per tecnologia, per i "contratti bidirezionali per differenza". I prezzi massimi si basano sui costi di funzionamento di un impianto all'avanguardia ed efficiente sotto il profilo dei costi. I costi comprendono l'ammortamento e un adeguato rendimento del capitale proprio e del capitale di debito per l'investimento.
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Motivazione
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Cfr. capitolo 2, punto 2.19.
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Emendamento 6
Articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera (c), modificare come segue:
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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(c) il prodotto livellatore delle punte di carico è acquistato mediante una procedura di gara competitiva, con selezione basata sul costo più basso che permette di soddisfare i criteri tecnici e ambientali predefiniti;
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(c) il prodotto livellatore delle punte di carico è acquistato mediante una procedura di gara competitiva, con selezione basata sul costo più basso che permette di soddisfare i criteri tecnici e ambientali predefiniti, le offerte competitive possono basarsi sia su prezzi fissi che su prezzi variabili;
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Motivazione
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Cfr. capitolo 2, punto 2.11.
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Emendamento 7
Articolo 19 ter, paragrafo 3, inserire la seguente, nuova lettera (c):
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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(c) gli Stati membri definiscono la remunerazione minima e massima dei contratti bidirezionali per differenza, che devono riflettere i costi di produzione effettivi specifici per tecnologia, in modo che i produttori di energia siano incoraggiati a ottimizzare la loro produzione. Il prezzo di esercizio dei contratti bidirezionali è determinato dagli Stati membri tenendo conto del costo livellato dell'energia applicato alla specifica tecnologia di avanguardia oggetto del contratto. I costi comprendono l'ammortamento e un adeguato rendimento del capitale proprio e del capitale di debito per l'investimento.
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Motivazione
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Cfr. capitolo 2, punto 2.19.
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3.2Direttiva (UE) 2019/944
Emendamento 8
Articolo 4, modificare come segue:
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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Gli Stati membri assicurano che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo e che a tal fine abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali.
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Gli Stati membri assicurano che i prezzi al consumo dell'energia elettrica riflettano i costi di produzione effettivi (più un adeguato margine di profitto) e che tutti i clienti siano liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di loro scelta. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti siano liberi di avere più di un contratto di fornitura di energia elettrica allo stesso tempo e che a tal fine abbiano il diritto di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione coperti dal punto di connessione unico per i loro locali.
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Motivazione
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Cfr. capitolo 2, punto 2.9.
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Emendamento 9
Articolo 11, paragrafo 1, modificare come segue:
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti a tempo determinato, a prezzo fisso e con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e che tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a tempo determinato e a prezzo fisso, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.
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Gli Stati membri provvedono affinché il quadro normativo nazionale consenta ai fornitori di offrire contratti a tempo determinato, a prezzo fisso e con prezzo dinamico dell'energia elettrica. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali dotati di un contatore intelligente possano concludere, su richiesta, un contratto con prezzo dinamico dell'energia elettrica e che tutti i clienti finali possano concludere, su richiesta, un contratto di fornitura di energia elettrica a un prezzo fisso economicamente accessibile e a tempo determinato, della durata di almeno un anno, con almeno un fornitore e con qualsiasi fornitore che abbia più di 200 000 clienti finali.
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Motivazione
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Cfr. capitolo 2, punto 2.9.
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Emendamento 10
Articolo 27 bis, paragrafo 1, modificare come segue:
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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Gli Stati membri designano fornitori di ultima istanza almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono designati mediante una procedura equa, aperta, trasparente e non discriminatoria.
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Gli Stati membri designano fornitori di ultima istanza almeno per i clienti civili. I fornitori di ultima istanza sono designati mediante una procedura equa, aperta, trasparente e non discriminatoria. Tutti i fornitori di energia devono essere disponibili come fornitori di ultima istanza in funzione della loro quota di mercato.
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Motivazione
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È giusto che tutti i fornitori di energia possano essere designati come fornitori di ultima istanza.
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Emendamento 11
Articolo 27 bis, paragrafo 2, modificare come segue:
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza non perdono i loro diritti di cliente, in particolare i diritti di cui agli articoli 4, 10, 11, 12, 14, 18 e 26.
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I clienti finali trasferiti a fornitori di ultima istanza non perdono i loro diritti di cliente, in particolare i diritti di cui agli articoli 4, 10, 11, 12, 14, 18 e 26. Le condizioni contrattuali di un fornitore di ultima istanza non devono essere discriminatorie o dissuasive. Le condizioni contrattuali devono riflettere i costi di produzione effettivi (con un margine di profitto appropriato).
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Motivazione
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Le aggiunte proposte sono considerate necessarie per garantire un trattamento equo dei clienti.
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Emendamento 12
Articolo 66 bis, modificare come segue:
Sostituire i paragrafi da 1 a 4 con quanto segue:
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Testo proposto dalla Commissione europea
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Emendamento
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1.
La Commissione può, mediante decisione, dichiarare una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)
prezzi molto elevati sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica, pari ad almeno due volte e mezzo il prezzo medio nei cinque anni precedenti e destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno sei mesi;
(b)
forti rincari dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica pari ad almeno il 70 % e destinati, secondo le previsioni, a rimanere per almeno sei mesi; e
(c)
ripercussioni negative sull'economia nel suo complesso provocate dagli aumenti dei prezzi dell'energia elettrica.
2.
Nella decisione con cui dichiara una crisi dei prezzi dell'energia elettrica a livello regionale o dell'Unione, la Commissione specifica il periodo di validità di tale decisione, che può durare fino a un anno.
3.
Se la Commissione ha adottato una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata di validità di tale decisione, attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica alle piccole e medie imprese. Tali interventi pubblici:
(a)
sono limitati al massimo al 70 % del consumo del beneficiario nello stesso periodo dell'anno precedente e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;
(b)
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 7;
(c)
se del caso, soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4.
4.
Se la Commissione ha adottato una decisione a norma del paragrafo 1, gli Stati membri possono, per la durata di validità di tale decisione, in deroga all'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), stabilire in via eccezionale e temporanea un prezzo per la fornitura di energia elettrica a livello sottocosto nell'attuare interventi pubblici mirati di fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, o del paragrafo 3 del presente articolo, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)
il prezzo fissato per le famiglie si applica al massimo all'80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;
(b)
non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;
(c)
i fornitori ricevono una compensazione per le forniture a livello sottocosto; e
(d)
tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base.
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1. Ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
prezzi molto elevati nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica;
un prezzo medio di almeno 100 EUR per megawattora per due mesi consecutivi.
2. Per la durata della condizione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono stabilire in via eccezionale e temporanea un prezzo per la fornitura di energia elettrica inferiore ai costi, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
(a)
il prezzo fissato per le famiglie si applica al massimo all'80 % del consumo mediano delle famiglie e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;
(b)
il prezzo non deve superare i 10 cent per kilowattora;
(c)
non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;
(c)
se i fornitori sono in grado di dimostrare di rifornire sottocosto, ricevono una compensazione;
(d)
tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte per un prezzo di fornitura dell'energia elettrica che sia inferiore ai costi sulla stessa base.
3. La compensazione di cui al paragrafo 2, lettera c), deve essere finanziata con le entrate derivanti dal massimale sui proventi del mercato per la produzione di energia elettrica mediante tecnologie inframarginali.
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Motivazione
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Gli attuali prezzi dell'energia hanno dimostrato che, in caso di corrispondenti distorsioni del mercato, sono necessarie misure per garantire la fornitura di base di energia alle famiglie, ma anche alle imprese commerciali. Tuttavia, il meccanismo proposto dalla Commissione all'articolo 66 bis è complicato e inefficace. Allo stesso tempo è del tutto escluso il cofinanziamento della misura.
Proponiamo un meccanismo semplice ma efficace, sul modello della Stromkostenzuschussgesetz (legge sul sostegno per il pagamento delle bollette elettriche) austriaca. Tale meccanismo potrebbe entrare in vigore automaticamente e dovrebbe essere finanziato mediante un prelievo sui proventi straordinari.
-Il prezzo netto dell'energia elettrica per la fornitura di una quantità di base non può superare 10 eurocent netti per kWh.
-Se il prezzo medio di scambio dell'energia elettrica per due mesi consecutivi è superiore a 100 EUR per MWh, i fornitori che devono offrire un prezzo inferiore ai costi effettivi di acquisto hanno diritto a una compensazione per i loro costi differenziali.
-I fornitori di energia devono dimostrare tali costi.
-Questo tetto ai prezzi è finanziato riducendo i proventi in eccesso nel settore della produzione inframarginale.
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Allegato 1: servizio E statale - posizione nel mercato
Allegato 2: vantaggi di un servizio E statale centrale
·Acquista a prezzi diversi a seconda della fonte di approvvigionamento
-Consente ai partecipanti al mercato di partecipare alle gare d'appalto e fornisce certezza sul mercato
·Vende a prezzi fissi a lungo termine
-Avvantaggia sia il mercato che i consumatori
·Garantisce la sicurezza dell'approvvigionamento sulla base di un mix energetico adeguato
-Prende in considerazione e orienta l'approvvigionamento internazionale di combustibili
-Garantisce che possa essere soddisfatta una domanda di energia destinata a raddoppiare o a triplicarsi a causa dell'elettrificazione
-Finanzia, introduce e gestisce nuove tecnologie nel contesto della crescita, attuale e prevista, verso la sostenibilità
·Lascia il controllo allo Stato e garantisce la libertà di mercato
Bruxelles, 16 maggio 2023
Baiba MILTOVIČA
Presidente della sezione Trasporti, energia, infrastrutture e società dell'informazione
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