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SOC/712

Iniziativa volta ad ampliare l'elenco dei reati dell'UE per includervi
tutte le forme di reati generati dall'odio e di incitamento all'odio

PARERE
Sezione Occupazione, affari sociali e cittadinanza
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio -

Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati
riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio[COM(2021) 777 final]

E-mail di contatto

SOC@eesc.europa.eu

Amministratore

Jean-Marie ROGUE

Data del documento

06/05/2022

Relatore: Cristian PÎRVULESCU

Correlatrice: Milena ANGELOVA

Consultazione

Commissione europea, 1/3/2022

Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali e cittadinanza

Adozione in sezione

03/05/2022

Adozione in sessione plenaria

DD/MM/YYYY

Sessione plenaria n.

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

…/…/…



1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1Il CESE è profondamente preoccupato per l'evoluzione dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio in Europa nell'ultimo decennio. Numerosi studi e consultazioni riferiscono di un forte aumento degli episodi di questo tipo e di un numero crescente di individui e gruppi esposti ad attacchi basati sull'odio. Nel suo lavoro, anche la società civile organizzata in Europa è testimone dell'aumento di queste tendenze: le organizzazioni stesse sono prese di mira e si trovano di fronte a una crescente esigenza di assistere e proteggere gli individui e le comunità minacciate.

1.2Il CESE sostiene l'iniziativa della Commissione e incoraggia il Consiglio e il Parlamento a collaborare pienamente nella difesa dei valori fondamentali dell'UE. Il CESE ritiene che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio costituiscano sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE. Una decisione del Consiglio di definirli come tali permetterà la successiva fissazione di regole minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in tali sfere di criminalità.

1.3Più specificamente, sulla base degli elementi disponibili, il CESE ritiene che vi sia un'evoluzione significativa e preoccupante dei reati basati sull'odio, che vi sia una chiara dimensione transfrontaliera a livello di fattori trainanti, di facilitatori e di impatto e che questo tipo di reati non possa essere efficacemente prevenuto e combattuto in assenza di un'azione legislativa e istituzionale a livello dell'UE.

1.4Insieme alla Corte europea dei diritti dell'uomo, il CESE ritiene che, qualora gli atti che costituiscono reati gravi siano diretti contro l'integrità fisica o mentale di una persona, solo meccanismi efficienti di diritto penale possano garantire una protezione adeguata e fungere da fattore deterrente.

1.5L'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio devono essere combattuti indipendentemente dal contesto in cui l'espressione o l'azione ha luogo, vale a dire a prescindere che si verifichino sul lavoro, nel corso di manifestazioni pubbliche, nell'ambito di attività del tempo libero, di servizi privati o pubblici, ecc. Si possono prendere in considerazione azioni più mirate nelle situazioni in cui gli incidenti basati sull'odio sono più probabili. Un obiettivo più generale, perseguito attraverso vari mezzi e strumenti, sarebbe quello di rendere gli spazi pubblici in Europa liberi dall'incitamento all'odio e dai reati generati dall'odio.

1.6Il CESE chiede che la Commissione presti attenzione ed esplori anche gli effetti diretti e indiretti dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio sulle condizioni per l'imprenditorialità e l'occupazione, nonché le loro implicazioni per lo sviluppo economico e sociale.

1.7Si dovrebbe altresì prestare un'attenzione specifica alla consapevolezza e alle competenze delle persone che svolgono professioni con un ruolo essenziale nella lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, ad esempio insegnanti, giornalisti e personale delle forze dell'ordine. Per questi ultimi, sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri dell'UE, l'informazione e la formazione dovrebbero essere obbligatorie e far parte di una strategia globale volta a rafforzare le capacità delle istituzioni coinvolte.

1.8Dovrebbe essere adeguatamente garantito l'accesso delle vittime alle informazioni e alle misure speciali di protezione fornite alle vittime più vulnerabili della criminalità, ai sensi della direttiva sui diritti delle vittime.

1.9Anche le organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali, svolgono un ruolo essenziale nella lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, da un lato come "guardiani" della società e dall'altro come promotori del modo di agire basato sui valori nelle loro attività. Dovrebbero essere protette e sostenute nel loro ruolo di rendere luoghi, comunità, gruppi, organizzazioni e media protetti dall'odio e dalla discriminazione, anche attraverso la promozione di codici di condotta volontari e la condivisione di buone pratiche. Sono necessari più finanziamenti per mobilitare le loro capacità e competenze in questo senso.

1.10Dovrebbe essere sottolineata l'importanza di interazioni online sicure. Lo sviluppo delle piattaforme dei social media e dei forum online ha creato uno spazio in cui alcuni credono di poter agire impunemente. Vi è un bisogno urgente di lavorare con i regolatori nazionali e le piattaforme dei social media per assicurare che l'odio online sia rapidamente identificato, eliminato ed investigato.

2.Osservazioni generali

2.1Il CESE riconosce che la protezione della dignità, dei diritti fondamentali e dell'uguaglianza è parte integrante del disegno dell'UE e dei regimi democratici degli Stati membri. La democrazia, e la stessa UE, non sono possibili se le persone vivono nella paura e nella vergogna, se vengono molestate o attaccate mentre conducono la propria vita, lavorano, studiano o partecipano alla vita sociale e politica. Con la diffusione dei social media, l'odio e la stigmatizzazione stanno prendendo piede più facilmente e più rapidamente e il rischio per i bambini e i giovani è in costante crescita. Non vi è altra scelta che prevenire e combattere con forza e attivamente la diffusione dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio.

2.2Nel contesto dell'aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, un atto per il quale il CESE esprime la più forte e piena condanna, si registra un aumento della disinformazione e della diffusione dell'incitamento all'odio in Europa. Non si tratta di una novità, e i membri dell'UE sono diventati più consapevoli e resilienti di fronte a tale fenomeno. La Federazione russa cerca in tutti i modi di creare confusione, diffondere propaganda e delegittimare il sostegno alla democrazia e ai diritti umani. Prevenire e combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio rappresenta pertanto una responsabilità esistenziale dell'UE e degli Stati membri.

2.3Per combattere efficacemente l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, è indispensabile disporre di una base comune. Le società europee sono interconnesse e la libertà di circolazione crea una sfera sociale e pubblica sempre più integrata. Gli Stati membri dispongono degli strumenti principali per combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, ma è poco probabile che riescano in questa impresa senza un impegno, una collaborazione e una sinergia chiari, basati sull'esistenza di adeguati strumenti legislativi dell'UE e di definizioni, opportunità e approcci coordinati di apprendimento e trasferimento delle politiche. Tutti gli sforzi a tal fine dovrebbero rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE.

2.4Il CESE ha dichiarato, in molte occasioni, che l'UE e gli Stati membri devono agire con più decisione per proteggere i diritti fondamentali e combattere tutta la gamma di comportamenti discriminatori e basati sull'odio. A tale proposito, raccomanda alla Commissione di allineare la proposta ad altri documenti politici fondamentali come la nuova strategia per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali, "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025", le strategie per l'uguaglianza di genere e LGBTIQ, il quadro strategico per i Rom, la strategia dell'UE sulla lotta contro l'antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica, la strategia per i diritti delle persone con disabilità e la strategia sui diritti delle vittime.

2.5La proposta della Commissione presenta un quadro ampio delle caratteristiche che gli individui e i gruppi esposti all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio potrebbero condividere: razza, etnia, lingua, religione, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, caratteristiche sessuali o qualsiasi altra caratteristica fondamentale, o una combinazione di tali caratteristiche. Dovremmo aggiungere anche qualsiasi ragione ideologica e politica, nonché altre convinzioni e valori legati alla coscienza individuale. Il CESE ritiene che i rischi e le minacce debbano essere mappati e affrontati anche in relazione al loro contesto sociale e culturale. Grazie a ricerche esistenti e nuove, si potrebbero individuare le situazioni in cui più comunemente si verificano episodi di incitamento all'odio e vengono commessi reati generati dall'odio.

2.6L'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio possono prendere di mira gli imprenditori o il personale di un'impresa, ad esempio i dipendenti che servono i clienti. Ciò ha un impatto dannoso sia sugli individui che sull'impresa in questione. L'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio possono inoltre avere un impatto negativo indiretto sul contesto economico e commerciale generale, aumentando l'incertezza, l'instabilità e i conflitti.

2.7Il CESE ritiene che vi sia un grande bisogno di sensibilizzazione ed educazione per comprendere gli impatti e la gravità dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio e per identificarli e combatterli nella vita quotidiana. Ciò vale per le persone di tutte le età: bambini, giovani e adulti. Le attività di sensibilizzazione e di educazione, con tutto quello che comportano in termini di materiali informativi, formazione, prodotti, dovrebbero svolgersi in formati accessibili.

2.8Si dovrebbe altresì prestare un'attenzione specifica alla consapevolezza e alle competenze delle persone che svolgono professioni in prima linea nella lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio. Ad esempio, agli insegnanti spetta un ruolo importante nell'educazione comportamentale dei bambini in età scolare. I giornalisti svolgono un ruolo unico dal punto di vista della libertà di espressione. Il personale delle forze dell'ordine, la polizia, i procuratori, i giudici e i funzionari pubblici svolgono un ruolo centrale nel trattare i casi e nello sviluppare un quadro giuridico preventivo e altre misure.

2.9I politici hanno la responsabilità centrale del sistema generale dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali. La loro responsabilità inizia nel momento in cui chiedono il sostegno dei cittadini, e purtroppo alcuni politici e partiti lo fanno diffondendo la paura e prendendo di mira minoranze e gruppi sociali specifici. Questo tipo di mobilitazione elettorale è pericoloso e deve essere contrastato. Con effetti ancora più gravi, mentre ricoprono cariche pubbliche, alcuni politici potrebbero essere tentati di utilizzare strumenti istituzionali e giuridici per promuovere la discriminazione o evitare di combatterla. Il CESE esorta tutti i leader e i partiti politici ad agire in modo responsabile, nel quadro e nello spirito di una democrazia inclusiva.

2.10A questo proposito, anche alcuni leader di partiti politici o persino capi di governo, che dovrebbero garantire che gli scambi nello spazio pubblico si mantengano civili, si sono permessi di insultare e attaccare verbalmente dei giornalisti, rischiando di provocare violenze nei loro confronti. Il CESE esorta i leader politici e i partiti a rispettare i giornalisti e le organizzazioni dei media e fa riferimento al riconoscimento solenne della gravità di tale questione da parte dei quattro relatori speciali internazionali sulla libertà di espressione.

2.11Anche le organizzazioni della società civile, comprese le parti sociali, svolgono un ruolo essenziale nella lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, da un lato come "guardiani" della società e dall'altro come promotori del modo di agire basato sui valori nelle loro attività. I codici di condotta volontari e la condivisione delle buone pratiche dovrebbero essere incoraggiati e promossi.

2.12Il CESE sottolinea l'importante ruolo degli enti locali e regionali nella prevenzione e nella lotta contro i reati generati dall'odio. Questi enti sono i più vicini alle comunità e sono in grado di monitorare se tali rischi e incidenti possano diventare realtà. Possono inoltre sfruttare il potere della solidarietà e dell'empatia, attraverso programmi di comunità e di istruzione, con il sostegno dei governi centrali, delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali.

2.13Spetta agli Stati creare un contesto favorevole per il diritto alla libertà di espressione, all'uguaglianza e alla non discriminazione. Gli Stati possono adottare misure politiche positive per contrastare la discriminazione, al fine di affrontare le cause profonde all'origine dell'odio.

3.Osservazioni particolari

3.1I fatti e gli argomenti esposti nella comunicazione della Commissione sembrano validi nel valutare che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio soddisfano i criteri stabiliti per i reati riconosciuti dall'UE, compresa la loro gravità, portata ed evoluzione, nonché la loro dimensione transfrontaliera.

3.2La comunicazione descrive correttamente la gravità dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio, sulla base del fatto che sono contrari ai valori comuni e ai diritti fondamentali dell'UE e a causa del danno che arrecano agli individui, alle comunità e alla società in generale. I valori dell'UE danno vita ad una società aperta, che è importante per le persone, le imprese e le organizzazioni. L'uguaglianza è profondamente radicata nei valori dell'UE e la parità di opportunità pone le basi per il progresso sociale. La diversità e il pluralismo ne sono parte integrante. L'uguaglianza agisce come fonte di innovazione e genera un valore aggiunto economico.

3.3Considerando i crescenti sforzi degli Stati membri per affrontare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio nel loro diritto penale, nonché la necessità di evitare la frammentazione tra gli Stati membri e di migliorare la parità di condizioni in tutta l'UE, un quadro penale comune dell'UE sembra una soluzione ragionevole per affrontare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, nel rispetto dei sistemi giuridici nazionali e dell'articolo 2 del Trattato.

3.4Allo stesso tempo bisogna rispettare le competenze dell'UE nel campo del diritto penale, che permettono di fissare norme minime tramite direttive che devono essere recepite nella legislazione nazionale.

3.5Il CESE ritiene pertinente considerare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio come una sfera di criminalità che ha una "sostanza" comune, basata sull'odio motivato da pregiudizi che prende di mira persone o gruppi. Ciò porta all'esigenza di considerare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio in modo olistico e di evitare un approccio a compartimenti stagni alle diverse forme o bersagli dell'odio, soprattutto per quanto riguarda le differenze tra gli Stati membri. Chiede altresì di considerare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio in relazione ai valori e ai diritti fondamentali dell'UE nel loro insieme. Inoltre, chiede di identificare i collegamenti tra l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, da un lato, e i reati già riconosciuti dall'UE, dall'altro. In questo contesto, la condivisione delle informazioni tra le forze dell'ordine e i governi dovrebbe essere intensificata.

3.6Il CESE attende con impazienza lo sviluppo di una definizione di incitamento all'odio e di reato generato dall'odio come prossimo passo, ed è disposto a contribuire alla consultazione interistituzionale. Tale definizione è fondamentale per la certezza del diritto, ma anche per la tutela dei diritti fondamentali e per assicurare una solida comunicazione generale. La decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale offre un punto di partenza pertinente per mettere a punto una definizione che possa essere applicata in tale contesto più ampio, ricorrendo anche alle definizioni utilizzate dal Consiglio d'Europa.

3.7Le definizioni di incitamento all'odio e di reati generati dall'odio dovrebbero coprire tutte le caratteristiche protette pertinenti basate sui diritti fondamentali dell'UE, tra cui sesso/genere, origine razziale o etnica, religione o credo, disabilità, età e orientamento sessuale, ma anche le convinzioni ideologiche e legate alla coscienza individuale. Anche se le caratteristiche protette differiscono l'una dall'altra, la definizione dovrebbe affrontarle sulla base degli stessi principi. Si dovrebbe inoltre evitare un approccio frammentario a varie minoranze e gruppi e usare invece espressioni generali applicabili all'intero spettro della caratteristica protetta in questione. Inoltre, la definizione dovrebbe essere abbastanza inclusiva da rispondere a nuovi tipi di fenomeni sociali che potrebbero emergere nel tempo.

3.8Le definizioni dovrebbero coprire qualsiasi forma di azione ed espressione, orale o scritta, indipendentemente dal contesto in cui ha luogo, ossia sul lavoro, nel corso di manifestazioni pubbliche, nell'accesso a servizi privati o pubblici ecc. Dovrebbero altresì coprire sia le espressioni online che quelle offline.

3.9Pur se le definizioni dovrebbero essere complete, tuttavia non possono essere al riparo da ogni ambiguità, e dovrebbero essere sempre valutate tramite elementi di prova collocati nel contesto pertinente al momento dell'attuazione. Un orientamento comune sui fattori da prendere in considerazione potrebbe essere un modo per migliorare l'attuazione uniforme delle definizioni e delle regole.

3.10È importante anche assicurarsi che le definizioni e le regole non siano controproducenti rispetto al loro scopo. Ad esempio, non si dovrebbero stigmatizzare parole tradizionalmente usate in modo neutro. Ciò è anche legato all'obiettivo di sviluppare regole comuni per proteggere qualsiasi gruppo, piuttosto che rivolgersi in particolare ad alcuni gruppi.

3.11Nel definire l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, come pure le rispettive sanzioni, è importante chiarire la loro relazione con i diritti fondamentali nel loro insieme. Questo aspetto è particolarmente pertinente per quanto riguarda la libertà di espressione e di informazione, comprese le condizioni che giustificano la limitazione della libertà di espressione degli individui e dei media. Di conseguenza, potrebbe essere necessario un chiarimento anche per quanto riguarda altri diritti fondamentali.

3.12Sebbene l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio possano essere considerati come una sfera di criminalità a sé stante, essi presentano anche alcune sovrapposizioni con reati già riconosciuti dall'UE, che tuttavia non coprono tutti i tipi di incitamento all'odio e di reati generati dall'odio, a causa delle varie forme e dei diversi contenuti di tale sfera di criminalità. Ciò è ben illustrato anche dalla "piramide dell'odio", che parte dal discorso motivato da pregiudizi e degenera, attraverso la discriminazione, fino alla violenza fisica e persino al terrorismo.

3.13Come dichiarato nella comunicazione, affrontare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio non è solo una questione di sostanza ma anche di procedura. Bisogna quindi prestare la dovuta attenzione alle questioni relative all'accesso alle informazioni, alla giustizia e ai mezzi di ricorso. Anche se l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono riconosciuti e regolamentati a livello nazionale, esistono molte lacune nell'attuazione/denuncia/indagine. Se non vengono denunciati e adeguatamente investigati come reati basati sui pregiudizi, i dati sulla prevalenza di tali reati negli Stati membri a livello europeo sono inaffidabili.

3.14Includere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio nell'elenco dei reati riconosciuti dall'UE è essenziale in termini di protezione dei diritti delle vittime. Se i motivi degli episodi di odio non sono riconosciuti, ad esempio la disabilità, allora le norme della direttiva UE sui diritti delle vittime (che copre le vittime di reati) non sarebbero necessariamente applicabili. Di fronte al numero crescente di episodi, si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla protezione delle vittime. Pertanto, dovrebbe essere adeguatamente garantito l'accesso delle vittime alle informazioni e alle misure speciali di protezione fornite alle vittime più vulnerabili della criminalità, ai sensi della direttiva sui diritti delle vittime.

3.15Come nel caso della decisione quadro, recepita nel diritto nazionale da tutti gli Stati membri per considerare reato l'incitamento all'odio, si osserva che non tutti i paesi avanzano allo stesso ritmo. Il recepimento e l'applicazione non sono stati sempre corretti o completi, il che ha costretto la Commissione ad avviare procedure di infrazione contro alcuni Stati membri. Questo è uno scenario che potrebbe ripetersi. È necessaria una maggiore cooperazione con i governi, i parlamenti e gli attori della società civile degli Stati membri per assicurare la collaborazione e l'impegno.

3.16Dovrebbe essere sottolineata l'importanza di interazioni online sicure. Lo sviluppo delle piattaforme dei social media e dei forum online ha creato uno spazio in cui alcuni credono di poter agire impunemente. Come mostrato in vari rapporti di ricerca, esiste un legame diretto tra l'incitamento all'odio online e la proliferazione offline di comportamenti basati sull'odio. Vi è un bisogno urgente di lavorare con i regolatori nazionali e le piattaforme dei social media per assicurare che l'odio online sia rapidamente identificato, eliminato e investigato.

Bruxelles, 3 maggio 2022

Aurel Laurenţiu PLOSCEANU
Presidente della sezione Occupazione, affari sociali e cittadinanza

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