ECO/546
Cooperazione amministrativa in materia di accise - registri elettronici
PARERE
Comitato economico e sociale europeo
Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per
quanto concerne il contenuto dei registri elettronici
[COM(2021) 28 final – 2021/0015 (CNS)]
Relatore: Szilárd PODRUZSIK
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Consultazione
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Consiglio dell'Unione europea, 05/02/2021
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Base giuridica
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Articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Sezione competente
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Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale
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Adozione in sezione
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13/04/2021
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Adozione in sessione plenaria
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27/04/2021
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Sessione plenaria n.
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560
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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230/0/6
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1.Conclusioni e raccomandazioni
1.1Come ha già sottolineato in passato, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è del tutto favorevole a un costante aggiornamento delle norme per consentire un livello adeguato di cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali degli Stati membri. Inoltre, il CESE approva la volontà della Commissione europea e degli Stati membri di utilizzare al meglio l'informatica e sistemi tecnologicamente avanzati per migliorare la riscossione delle imposte e lottare contro le frodi.
1.2Il CESE sostiene pienamente la proposta della Commissione, nella misura in cui comporta una serie di adeguamenti tecnici della legislazione in vigore sui registri nazionali delle accise, adeguamenti resi necessari dalla recente approvazione della direttiva (UE) 2020/262.
1.3Il CESE rammenta tutta l'importanza di organizzare e gestire i registri nazionali delle accise, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle informazioni inserite e trattate in tali registri. Il trattamento di questi dati non dovrebbe andare al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri, conformemente al principio di proporzionalità elaborato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
1.4Dal momento che è divenuto necessario adattare tali registri nazionali in seguito all'approvazione della direttiva (UE) 2020/262, in cui vengono fornite le definizioni di "speditore certificato" e di "destinatario certificato", nonché quelle di "speditore certificato o destinatario certificato che invia o riceve prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente", il CESE raccomanda alla Commissione di garantire un livello sufficiente di armonizzazione nell'interpretazione e nell'applicazione di questi concetti, al fine di assicurare l'omogeneità dei dati inseriti nei registri nazionali.
1.5Il CESE invita gli Stati membri a valutare e monitorare attentamente i costi di attuazione durante il processo di adattamento innescato dalla proposta della Commissione. Tuttavia, qualora tale processo di adattamento evidenziasse la necessità di sostenere costi aggiuntivi per tutelare pienamente il diritto alla riservatezza delle imprese e dei cittadini europei, si dovrebbero realizzare rapidamente ulteriori e adeguati investimenti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della sicurezza informatica dei registri.
2.La proposta della Commissione
2.1La proposta della Commissione in esame modifica il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, che stabilisce la base giuridica della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici nazionali.
2.2La proposta è stata resa necessaria dalla recente approvazione della direttiva (UE) 2020/262, e segnatamente dal suo capo V. In particolare, l'articolo 35, paragrafo 8, della direttiva stabilisce che "[p]er uno speditore certificato, o un destinatario certificato, che invia, o riceve, prodotti sottoposti ad accisa solo occasionalmente, la certificazione di cui all'articolo 3, punti 12) e 13), è limitata a una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, a un unico destinatario o speditore e a un determinato periodo di tempo".
2.3Alla luce di tale disposizione, la proposta della Commissione definisce le informazioni da inserire nei registri tenuti dagli Stati membri per quanto riguarda gli speditori certificati e i destinatari certificati che movimentano prodotti solo occasionalmente.
2.4L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio impone agli Stati membri l'obbligo generale di gestire i registri elettronici relativi alle autorizzazioni degli operatori economici e dei depositi che movimentano prodotti soggetti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa, nonché alle autorizzazioni degli operatori economici che movimentano merci già immesse sul mercato per il consumo, ossia le autorizzazioni degli speditori certificati e dei destinatari certificati.
2.5Al fine di consentire il corretto funzionamento del sistema informatizzato garantendo la registrazione di dati completi, aggiornati e accurati, la proposta della Commissione in esame mira ad ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, stabilendo quali siano i dati da inserire nei registri nazionali degli operatori economici che movimentano prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente.
2.6Più precisamente, tali informazioni – sia per gli speditori certificati che per i destinatari certificati – riguardano la quantità di merci, l'identità dell'operatore economico alla conclusione della movimentazione dei prodotti e la durata della certificazione temporanea.
2.7L'obiettivo della modifica proposta non è quello di definire una nuova cerchia di titolari di autorizzazioni per le accise, bensì di collegare le spedizioni in libera circolazione nel territorio di uno Stato membro in primo luogo ai concetti già consolidati di "deposito fiscale", "destinatario registrato" e "speditore registrato", associandole ai nuovi status di "speditore certificato" e/o di "destinatario certificato". Pertanto, la modifica amplia e affina i dati già registrati nella banca dati ufficiale.
2.8La base giuridica della proposta è l'articolo 113 del TFUE, il quale sancisce che "[i]l Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza".
2.9La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE e si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.
3.Osservazioni generali e particolari
3.1Come ha già sottolineato in precedenti pareri, il CESE è del tutto favorevole a un costante aggiornamento delle norme per consentire un livello adeguato di cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri volta a garantire la riscossione integrale delle imposte e una lotta efficace contro le frodi in materia di accise.
3.2Inoltre, il CESE approva la volontà della Commissione europea e degli Stati membri di utilizzare al meglio l'informatica e sistemi tecnologicamente avanzati per migliorare la riscossione delle imposte e lottare contro le frodi.
3.3Il CESE sostiene quindi pienamente la proposta della Commissione in esame, nella misura in cui comporta una serie di adeguamenti tecnici della legislazione in vigore sui registri nazionali delle accise, adeguamenti resi necessari dalla recente approvazione della direttiva (UE) 2020/262.
3.4Il CESE ritiene utile disporre di una banca dati completa, che consenta la verifica delle informazioni oggetto della proposta in esame nel sistema SEED (System for Exchange of Excise Data = sistema per lo scambio di dati relativi alle accise). Questo consentirà una maggiore uniformità, efficienza e trasparenza del controllo delle spedizioni soggette ad accisa e della corretta osservanza di tutti gli oneri fiscali in termini di accise.
3.5La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, dato che il contenuto e il funzionamento dei registri nazionali relativi alle informazioni sugli speditori registrati e sui destinatari registrati che operano occasionalmente dovrebbero essere armonizzati mediante l'adozione di norme europee. L'obiettivo di regolamentazione perseguito dalla Commissione può essere meglio realizzato attraverso tali norme a livello UE che non attraverso una serie di approcci distinti a livello di Stati membri. A tale riguardo, la scelta di adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 113 del TFUE sembra appropriata.
3.6La proposta è inoltre in conformità con i principi di proporzionalità elaborati alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e sanciti dal Trattato. In effetti, il contenuto della proposta non va al di là di quanto è necessario per conseguire l'obiettivo di regolamentazione perseguito dalla Commissione, e non incide indebitamente sugli interessi delle imprese private.
3.7In altre parole, la proposta comporta un aumento accettabile degli adempimenti amministrativi per le autorità fiscali nazionali, che è giustificato dal risultato finale di rendere il sistema di controlli effettuati attraverso i registri più completo, più efficiente e più trasparente.
3.8Il CESE rammenta tutta l'importanza di organizzare e gestire i registri nazionali delle accise nel rispetto dei diritti fondamentali, e in particolare del diritto alla riservatezza delle informazioni inserite e trattate in tali registri. Il trattamento di questi dati non dovrebbe andare al di là di quanto è necessario e proporzionato per tutelare i legittimi interessi fiscali degli Stati membri, conformemente al principio di proporzionalità.
3.9Dal momento che è divenuto necessario adattare tali registri nazionali in seguito all'approvazione della direttiva (UE) 2020/262, in cui vengono fornite le definizioni di "speditore certificato" e di "destinatario certificato" (articolo 3), nonché quelle di "speditore certificato o destinatario certificato che invia o riceve prodotti soggetti ad accisa solo occasionalmente" (articolo 35), il CESE raccomanda alla Commissione di garantire un livello sufficiente di armonizzazione nell'interpretazione e nell'applicazione di questi concetti, al fine di assicurare l'omogeneità dei dati inseriti nei registri utilizzati a livello nazionale.
3.10Il CESE osserva che la proposta non avrà alcuna incidenza sul bilancio dell'UE ma, al tempo stesso, invita gli Stati membri a valutare e monitorare attentamente i costi di attuazione nel corso del processo di adattamento. Tuttavia, se lo si ritiene necessario, si dovrebbero realizzare ulteriori e adeguati investimenti nel campo delle tecnologie dell'informazione qualora tale processo di adattamento evidenziasse la necessità di sostenere costi aggiuntivi per tutelare pienamente il diritto alla riservatezza delle imprese e dei cittadini europei.
Bruxelles, 27 aprile 2021
Christa SCHWENG
Presidente del Comitato economico e sociale europeo
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