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REX/532

Catene di approvvigionamento sostenibili e lavoro dignitoso
nel commercio internazionale (parere esplorativo)

PARERE

Sezione Relazioni esterne

Catene di approvvigionamento sostenibili e lavoro dignitoso nel commercio internazionale

(parere esplorativo)

E-mail di contatto

rex@eesc.europa.eu

Amministratrice

Delphine GALON

Data del documento

18/08/2020

Relatrice: Tanja BUZEK (DE-II)

Decisione dell'Assemblea plenaria

20/02/2020

Base giuridica

Art. 32, par. 1, del Regolamento interno

Parere esplorativo

Sezione competente

Relazioni esterne

Adozione in sezione

24/07/2020

Adozione in sessione plenaria

DD/MM/YYYY

Sessione plenaria n.

554

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)



1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1Le catene globali di approvvigionamento sono fondamentali per le attività economiche in tutto il mondo e per il commercio globale con imprese che operano sempre di più a livello transfrontaliero. Le imprese multinazionali ne sono i principali motori e le piccole e medie imprese (PMI) ne costituiscono un elemento importante. Esse sono "complesse, diverse e frammentarie" con tutte le opportunità e i rischi che ne derivano. Agli aspetti positivi in termini di crescita economica, creazione di posti di lavoro e imprenditorialità si contrappongono le evidenti implicazioni negative per le condizioni di lavoro e la sostenibilità in alcune catene di approvvigionamento 1 .

1.2La crisi della Covid-19 ha messo a nudo una preoccupante fragilità, assieme ai significativi rischi relativi a catene di approvvigionamento caratterizzate da forte frammentazione e da scarsissima diversificazione. Essa ha evidenziato la vulnerabilità dei lavoratori, ponendo in risalto le violazioni dei diritti umani e gli effetti negativi in ambito sociale, sanitario e della sicurezza associati alle attività delle imprese nelle odierne catene di approvvigionamento nel mondo.

1.3La pandemia di Covid-19 ci insegna che le catene globali di approvvigionamento devono diventare più resilienti, diversificate e responsabili. Il commercio dovrà assolvere una funzione essenziale nel promuovere una ripresa economica sostenibile che consenta alle imprese di ricostruire e riorganizzare le proprie catene del valore, ora interrotte. Tuttavia, servono strumenti più efficaci per realizzare un programma per il commercio, le imprese e gli investimenti responsabile dal punto di vista sociale e ambientale.

1.4Il CESE invita l'UE a raccogliere più dati sulle catene di approvvigionamento vulnerabili, in particolare per quanto riguarda il rischio di perturbazioni dell'attività economica e l'individuazione delle violazioni dei diritti umani. Sottolinea inoltre l'urgenza di analizzare come le norme internazionali sul lavoro affrontano le carenze delle catene globali di approvvigionamento in termini di garanzia di un lavoro dignitoso e di colmare le lacune individuate in materia di governance.

1.5Una seconda lezione da trarre riguarda gli investimenti "strategici" ed "effettivi" nella sostenibilità. Devono essere intraprese azioni ambiziose per assicurare che le catene globali di approvvigionamento contribuiscano a un modello economico e sociale più equo, fondato sulla sostenibilità e il lavoro dignitoso. Le azioni devono essere conformi ai principi internazionali ed europei, segnatamente l'accordo di Parigi, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il Green Deal europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali. Devono essere gli elementi cruciali delle risposte alla Covid-19 a livello globale, europeo e nazionale.

1.6I diritti umani, la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese hanno assunto un'importanza maggiore per la comunità imprenditoriale. Molte imprese attuano attivamente i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (PGNU) e altri strumenti pertinenti supportati dai governi, in particolare le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) destinate alle imprese multinazionali e la dichiarazione sulle imprese multinazionali dell'OIL. Queste misure volontarie hanno condotto ad alcuni cambiamenti comportamentali positivi in materia di rispetto dei diritti umani nelle attività imprenditoriali, ma sono necessari ulteriori miglioramenti.

1.7È essenziale che l'UE e gli Stati membri agiscano coerentemente a livello nazionale, europeo e internazionale, coordinando le iniziative e colmando le lacune individuate. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) invita la Commissione europea a elaborare un piano d'azione europeo per i diritti umani, il lavoro dignitoso e la sostenibilità nelle catene globali di approvvigionamento, di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio, e fondato sul dialogo sociale e un approccio multipartecipativo.

1.8Il piano d'azione deve essere ambizioso, globale e trasversale per rispondere in modo efficace alle realtà delle catene globali di approvvigionamento. Gli obiettivi principali dovrebbero essere promuovere una condotta responsabile delle imprese, assicurare il rispetto dei diritti umani e degli obiettivi sociali e ambientali dell'UE nelle attività imprenditoriali e nelle relative catene di approvvigionamento, sostenere le aziende e le PMI nell'adozione di un approccio volto a una condotta responsabile e assicurare parità di condizioni per le imprese.

1.9In quanto quadro generale per le iniziative strategiche e legislative, il piano d'azione dovrebbe riconoscere i ruoli essenziali, differenti e complementari, dei diversi attori in tale ambito, segnatamente le istituzioni europee, gli Stati membri, gli organi internazionali, le imprese, le parti sociali e i portatori di interesse.

1.10I piani d'azione nazionali dovrebbero attuare i suoi obiettivi e contribuire a raggiungere gli standard minimi di attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

1.11Il conseguimento di progressi multilaterali prende talvolta le mosse da un'azione unilaterale ambiziosa. A giudizio del CESE, l'UE è nella posizione migliore per assumere un ruolo guida sulla dovuta diligenza, in particolare in considerazione della leadership globale delle imprese europee. Invitando l'UE e gli Stati membri a realizzare strumenti internazionali più efficaci e vincolanti, il Comitato riafferma il proprio sostegno a favore di un trattato vincolante delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani 2 e chiede una convenzione dell'OIL sul lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento 3 .

1.12Il CESE elogia la Commissione europea per aver dato seguito al suo invito in merito a una legislazione europea sulla dovuta diligenza 4 quale elemento cruciale del piano d'azione. Al fine di assicurare la parità di condizioni per le imprese europee, un'iniziativa legislativa transettoriale vincolante sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani e sulla condotta responsabile delle imprese dovrebbe riguardare tutte le imprese stabilite o operanti nell'UE, nonché il settore pubblico, e rispondere alle esigenze specifiche e ai vincoli delle PMI.

1.13Sarà essenziale imporre alle imprese di mettere in atto meccanismi efficaci di dovuta diligenza quale approccio preventivo, ma anche assicurare misure correttive efficaci e l'accesso alla giustizia e garantire un'applicazione efficace, anche attraverso il monitoraggio pubblico, controlli e sanzioni. Il CESE dedicherà un parere a parte 5 agli aspetti specifici, compresa la responsabilità societaria.

1.14I lavoratori e i sindacati devono essere parte della soluzione. Il dovere di diligenza dovrebbe esplicitamente riguardare i diritti dei sindacati e dei lavoratori, in particolare il diritto alla contrattazione e all'azione collettive, a condizioni di lavoro e retribuzioni eque, all'informazione e consultazione e alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Questi diritti umani fondamentali costituiscono un elemento essenziale del lavoro dignitoso.

1.15Il dialogo sociale transettoriale e settoriale a livello europeo e il dialogo sociale a livello nazionale dovrebbero contribuire alla sua attuazione, anche attraverso iniziative e progetti comuni, orientamenti, lo sviluppo delle capacità, accordi, il sostegno alle imprese per l'assunzione di obblighi di dovuta diligenza e ai sindacati impegnati nelle discussioni e nei negoziati con la dirigenza.

1.16Affinché l'approccio globale e coerente possa dare frutti, il piano d'azione dovrebbe anche configurare una revisione ambiziosa della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario in modo da includere tutte le imprese, rispondere alle esigenze specifiche e ai vincoli delle PMI e includere indicatori essenziali di prestazione e obiettivi specifici. Dovrebbero essere previste misure legislative sugli obblighi, per i consigli di amministrazione a livello dell'UE, di agire nell'interesse di tutti i portatori di interesse, e per far sì che le attività dell'azienda contribuiscano al conseguimento di obiettivi sociali e ambientali.

1.17Nel quadro del nuovo strumento per la ripresa Next Generation EU e di altri finanziamenti dell'Unione, il CESE suggerisce di subordinare condizionalità e incentivi specifici al rispetto dei diritti umani, al lavoro dignitoso e agli obiettivi in materia di sostenibilità delle attività delle imprese e delle catene di approvvigionamento.

1.18Gli Stati membri dovrebbero assicurare la piena attuazione e applicazione della clausola sociale nelle direttive sugli appalti pubblici. Le nuove proposte della Commissione europea dovrebbero assicurare che le procedure per gli appalti pubblici sostengano efficacemente e promuovano la dovuta diligenza in materia di diritti umani e la condotta responsabile delle imprese nelle attività d'affari e nelle loro catene di approvvigionamento, compreso il lavoro dignitoso.

1.19Il piano d'azione dovrebbe altresì includere misure non legislative, comprese iniziative tese a sensibilizzare i consumatori, gli investitori e altri portatori di interesse, incentivi per le imprese responsabili che vanno oltre gli obblighi giuridici e un sostegno specifico alle PMI affinché introducano politiche in materia di dovuta diligenza.

1.20Gli aspetti di natura commerciale degli obiettivi del piano d'azione dovrebbero essere rispecchiati nel riesame della nuova strategia commerciale dell'UE. Gli accordi sul commercio e gli investimenti internazionali possono rafforzare e garantire un'attuazione più omogenea delle norme da parte degli investitori e dei governi. Agli investitori stranieri dovrebbe essere richiesto di conformarsi al dovere di diligenza prima di poter trarre vantaggio da un accordo internazionale di investimento. Gli accordi di libero scambio devono promuovere le pratiche migliori su come includere i criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici, e non limitarne in alcun modo l'applicazione.

1.21Il nuovo responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali deve avere a disposizione strumenti più efficaci per l'applicazione degli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile (CSS). Un rinnovato comitato di esperti dovrebbe essere in grado di far scattare un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra Stati, sulla base di trattati stipulati tra i paesi, con possibilità di irrogare sanzioni anche pecuniarie, e di prevedere misure correttive per la parte lesa 6 . Un segretariato indipendente del lavoro e un sistema di reclami collettivi dovrebbero integrare l'applicazione dei capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile. 7 Occorre potenziare decisamente l'impatto delle raccomandazioni dei gruppi consultivi interni riguardo alle violazioni che toccano il commercio e lo sviluppo sostenibile. Nuovi approcci rispetto alle controversie di lavoro dovrebbero considerare mezzi di ricorso nei confronti delle imprese inadempienti ed esaminare un sistema basato sulle misure antidumping dell'Unione, da applicare al dumping sociale.

1.22L'effetto leva per assicurarsi le ratifiche delle convenzioni dell'OIL è maggiore durante i negoziati per gli accordi e prima della loro conclusione, ciò dovrebbe pertanto comportare risultati concreti nell'accordo stipulato. La clausola sugli "elementi essenziali" dovrebbe essere estesa alle convenzioni fondamentali e aggiornate dell'OIL ratificate da tutti gli Stati membri dell'UE, e l'OIL dovrebbe essere coinvolta nel controllo dell'attuazione delle proprie convenzioni negli accordi di libero scambio 8 . Il CESE suggerisce di collegare le riduzioni tariffarie all'effettiva attuazione delle disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

2.Contesto

2.1La presidenza tedesca dell'UE ha chiesto al CESE di presentare, nel presente parere esplorativo, una serie di iniziative tese a migliorare la sostenibilità e ad assicurare il rispetto dei diritti umani e il lavoro dignitoso nelle catene globali di approvvigionamento. La presidenza ha fornito un elenco dettagliato di questioni secondo le linee seguenti:

·come strutturare e attuare un piano d'azione europeo volto a dare seguito a una strategia globale e ambiziosa per il lavoro dignitoso nelle catene globali di approvvigionamento, in particolare esaminando il ruolo del dialogo sociale e della società civile e il relativo sostegno;

·quali dovrebbero essere gli elementi principali di un regolamento europeo sulla dovuta diligenza e come rafforzare l'accesso a misure correttive efficaci in caso di violazioni dei diritti umani nelle catene globali di approvvigionamento;

·come creare condizioni di parità per le imprese europee, considerando le sfide che devono affrontare e i benefici, e come contribuire alla resilienza delle catene globali di approvvigionamento a crisi come la pandemia di Covid-19;

·come contribuire all'attuazione comune degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, anche attraverso norme minime nei piani d'azione nazionali degli Stati membri;

·come rafforzare, attraverso la politica commerciale, la promozione del lavoro dignitoso in catene di approvvigionamento sostenibili, individuando in particolare modi per assicurare una migliore applicazione dei capitoli sulla sostenibilità negli accordi di libero scambio.

2.2Il CESE ha già offerto numerosi contributi in tal senso. Nel 2016, ha invitato la Commissione europea ad adottare "una strategia globale e ambiziosa al fine di promuovere con tutte le sue politiche interne (accesso agli appalti pubblici dell'UE, etichettatura ecc.) ed esterne (commercio, sviluppo, politica di vicinato ecc.) il lavoro dignitoso" nelle catene globali di approvvigionamento. Ha raccomandato di "comprendere misure sia legislative che non legislative, migliori prassi, incentivi finanziari, accesso alla formazione, e sviluppo delle capacità per il dialogo sociale e i sindacati" 9 .

2.3Nel 2018, il CESE ha esortato la Commissione europea "ad essere più ambiziosa nel suo approccio, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento dell'effettiva applicabilità degli impegni contenuti nei capitoli CSS" 10 e ha sottolineato l'urgenza di ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL prima della conclusione di un accordo commerciale. Per quanto riguarda il rafforzamento delle disposizioni sul lavoro, ha raccomandato di valutare l'istituzione di un segretariato indipendente del lavoro e di un sistema di reclami collettivi.

2.4Nel 2019, il CESE ha esortato le istituzioni europee a sostenere il processo per la conclusione di un trattato vincolante delle Nazioni Unite e a partecipare ai relativi negoziati, concordando sui contenuti necessari di un trattato vincolante 11 .

2.5La commissione giuridica del Parlamento europeo ha di recente chiesto al CESE un parere sul dovere di diligenza e la responsabilità delle imprese 12 . Il Parlamento europeo ha invitato in diverse risoluzioni a elaborare una legislazione vincolante in materia di dovere di diligenza e altre iniziative volte ad assicurare il rispetto dei diritti umani nelle attività imprenditoriali e nelle catene globali di approvvigionamento.

2.6Il Consiglio dell'Unione europea ha sottolineato l'importanza di un accesso effettivo alla giustizia per le vittime di abusi dei diritti umani nell'attuazione del dovere di diligenza, riconoscendo che il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese è indispensabile "per lo sviluppo sostenibile e il conseguimento degli SDG" 13 . Esso ha concluso che "un'attività imprenditoriale svolta in modo responsabile può, in ultima analisi, creare un vantaggio concorrenziale" 14 .

2.7A seguito della presentazione dello studio della direzione generale della Giustizia e dei consumatori (DG JUST), nell'aprile 2020, il commissario europeo Didier Reynders si è impegnato a presentare un'iniziativa giuridica transettoriale vincolante sul dovere di diligenza in materia di diritti umani e sulla condotta responsabile delle imprese, riguardante le catene di approvvigionamento delle imprese, responsabilità e sanzioni, e basata su una definizione globale dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori e dei sindacati 15 .

3.Catene globali di approvvigionamento: status quo e l'impatto della crisi della Covid-19

3.1Le operazioni svolte nell'ambito delle catene globali di approvvigionamento hanno un ruolo fondamentale nelle attività economiche in tutto il mondo e nel commercio globale. Le imprese multinazionali e le loro catene di approvvigionamento occupano centinaia di milioni di lavoratori e queste reti costituiscono fino all'80 % del commercio globale 16 . Secondo i dati dell'OIL del 2013, 453 milioni di posti di lavoro, ossia oltre un quinto del totale, erano associati alle catene globali di approvvigionamento, con un aumento del 53 % rispetto al decennio precedente 17 . La tecnologia digitale, la governance ambientale e sociale e le tendenze in materia di sostenibilità avranno effetti molteplici nel quadro del "decennio di trasformazione" incombente per la produzione internazionale 18 .

3.2Le catene globali di approvvigionamento sono "complesse, diverse e frammentarie" e talune imprese multinazionali hanno oltre 100 000 fornitori diretti. Tali catene presentano sia opportunità che rischi. Esse hanno contribuito alla crescita economica, alla creazione di posti di lavoro e all'imprenditorialità e possono promuovere una transizione dall'economia informale a quella formale 19 , auspicabile nei paesi in via di sviluppo. Poiché un crescente volume del commercio e degli investimenti a livello mondiale avviene tramite le catene globali di approvvigionamento, nonché l'esternalizzazione e il coordinamento transfrontaliero della produzione globale da parte di aziende di riferimento, le attività delle imprese hanno impatti sociali rilevanti 20 .

3.3La lunghezza delle catene di approvvigionamento e la durata delle relazioni con i fornitori costituiscono scelte imprenditoriali dalle diverse sfaccettature, basate sulle relazioni economiche più interessanti, la vicinanza ai mercati dei consumatori, la logistica, le competenze ecc. Tuttavia, l'esternalizzazione sistematica è anche un sottoprodotto della concorrenza e di fattori economici di un modello imprenditoriale in cui le catene globali di approvvigionamento si organizzano fin troppo spesso sulla base del minimo costo. Inoltre, questa ricerca dell'efficienza in termini di costo del lavoro per le imprese non si traduce necessariamente in vantaggi per le economie, i lavoratori, i portatori di interesse e la società nel suo insieme.

3.4Il quadro attuale sulle attività imprenditoriali e i diritti umani è costituito per lo più da strumenti non vincolanti. Violazioni dei diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori e i diritti sindacali, continuano a verificarsi nel quadro delle attività delle imprese, anche multinazionali, delle loro catene di approvvigionamento e di subappalti. Stabilirne gli effetti negativi è peraltro difficile. Il diritto dell'Unione prevede già quadri specifici sulla responsabilità per le catene di subappalti, e tali quadri sono stati ad esempio introdotti per gli appalti pubblici, il distacco dei lavoratori e la legislazione sulla migrazione.

3.5La crisi della Covid-19 ha messo a nudo una preoccupante fragilità, assieme ai significativi rischi relativi alla forte frammentazione e alla scarsissima diversificazione delle catene di approvvigionamento e ha evidenziato la vulnerabilità dei lavoratori che ne assicurano l'operatività. Gli sconvolgimenti su larga scala hanno evidenziato la necessità di rafforzare l'affidabilità e la resilienza delle catene globali di approvvigionamento, in particolare nelle regioni e nei settori più importanti, sia nel mercato interno dell'UE che nei confronti dei governi di paesi terzi.

3.6Il CESE suggerisce di raccogliere o elaborare più dati sulle catene di approvvigionamento vulnerabili, sia in relazione al rischio di perturbazioni dell'attività economica che di individuazione delle violazioni dei diritti umani. La relazione annuale sull'attuazione degli accordi di libero scambio potrebbe fungere da piattaforma per la fornitura periodica di informazioni.

3.7Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha fatto riferimento alla pandemia di Covid-19 come un'emergenza di salute pubblica, che si è trasformata in una crisi economica e sociale e in una crisi umanitaria che sta rapidamente diventando una crisi dei diritti umani 21 . La società civile ha messo a nudo l'incapacità dei governi di tutelare i propri cittadini e l'incapacità di molte imprese di rispettare i diritti umani conformemente ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. I lavoratori sono regolarmente costretti a lavorare senza dispositivi adeguati che li proteggano dall'infezione, non usufruiscono del congedo per malattia retribuito se si ammalano o sono costretti all'autoisolamento e vengono licenziati senza preavviso o indennità 22 . Sono stati fra l'altro evidenziati rischi associati al lavoro forzato in imprese che operano nelle catene di approvvigionamento per la produzione di guanti e altri dispositivi di protezione personale acquistati in Europa e negli Stati Uniti 23 .

3.8Il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ha riconosciuto, in un'importante dichiarazione, la necessità di intraprendere un percorso sostenibile incentrato sulle persone nella lotta alla Covid-19. Quest'ultima non deve portare a norme meno rigorose o essere addirittura usata come pretesto da parte dei governi per ignorare gli impegni internazionali in materia di diritti umani. Il compimento di progressi reali nell'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani ci consentirà di prepararci meglio per la prossima crisi, non da ultimo quando l'attenzione collettiva sarà rivolta ai cambiamenti climatici e ad altre sfide per i diritti umani derivanti dalle ingiustizie e dalle crescenti disuguaglianze 24 .

3.9Il CESE ha esortato a basare il rilancio dei flussi commerciali sull'assunzione di solidi impegni riguardo alle norme sociali e in materia di lavoro, e alla loro effettiva applicazione. La perturbazione dei processi di approvvigionamento e produzione ha dimostrato l'importanza di disporre di misure sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro applicate correttamente, nonché di mantenere i lavoratori in condizioni di sicurezza e in salute per poter fornire al mondo beni e servizi. La ratifica, l'attuazione e l'applicazione delle più importanti convenzioni dell'OIL in materia di libertà di associazione e contrattazione collettiva rappresentano un'essenziale via di accesso a condizioni di lavoro sane e dignitose, unitamente a tutte le convenzioni fondamentali e aggiornate dell'OIL 25 .

4.Punto di partenza: principali strumenti internazionali e definizioni esistenti

4.1Esistono diversi strumenti internazionali riguardanti le catene transnazionali di approvvigionamento. Essi forniscono le definizioni di condotta responsabile delle imprese, i meccanismi di dovuta diligenza e gli obblighi delle imprese relativamente alle catene di approvvigionamento, nonché i ruoli, gli obblighi e gli impegni assunti dagli Stati per assicurare il rispetto dei diritti umani, nonché prevenzione, controlli, misure correttive e sanzioni efficaci.

4.2I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) costituiscono il fulcro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'organizzazione delle catene globali di approvvigionamento e il ruolo del settore privato sono fondamentali per promuovere e conseguire i suoi obiettivi e finalità, compresi una crescita economica sostenibile e un'occupazione produttiva (obiettivo 8), costruire industrie inclusive e sostenibili (obiettivo 9), ridurre le disuguaglianze (obiettivo 10), garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo (obiettivo 12) e rafforzare i partenariati per lo sviluppo sostenibile (obiettivo 17). Gli obiettivi di sviluppo sostenibile 9 e 12 si concentrano in modo specifico sulle catene di approvvigionamento mentre l'obiettivo 17 riguarda la condotta delle imprese.

4.3I principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011 sottolineano la responsabilità degli Stati di proteggere i diritti umani da ogni forma di violazione nel proprio territorio e di introdurre e applicare misure volte ad assicurare che le imprese rispettino i diritti umani in tutte le loro attività. Le imprese sono tenute a prevenire le violazioni dei diritti umani anche nelle loro catene di approvvigionamento e nelle loro relazioni commerciali, e ad applicare un processo di dovuta diligenza relativa ai diritti umani per individuare, prevenire, mitigare e rendere conto di come affrontano il loro impatto sui diritti umani, nonché a consentire di porre rimedio agli eventuali impatti negativi sui diritti umani da esse causati o ai quali contribuiscono. I principi sottolineano il ruolo degli appalti pubblici per la promozione del rispetto dei diritti umani e la possibilità di disimpegno responsabile quale ultima risorsa come chiave per la gestione delle catene di approvvigionamento.

4.4Diversi strumenti e iniziative dell'OIL riguardano le catene di approvvigionamento e il lavoro dignitoso, anche in relazione alle responsabilità degli Stati membri e delle imprese. Il concetto di lavoro dignitoso dell'OIL include quattro obiettivi strategici:

·promuovere la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo delle competenze e mezzi sostenibili di sussistenza;

·garantire i diritti sul lavoro, specie ai lavoratori svantaggiati e indigenti;

·estendere la protezione sociale destinata a uomini e donne in modo da fornire compensazioni adeguate in caso di perdita o di riduzione del reddito, nonché accesso a un'assistenza medica adeguata;

·promuovere il dialogo sociale attraverso il coinvolgimento di organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro solide e indipendenti.

4.5La risoluzione dell'OIL del 2016 sul lavoro dignitoso nelle catene globali di approvvigionamento affronta il ruolo dei governi nel richiedere che le imprese attuino i processi di dovuta diligenza nelle loro catene di approvvigionamento, nel garantire il rispetto dei diritti umani e nel promuovere condotta responsabile da parte delle imprese, anche attraverso le politiche in materia di appalti pubblici.

4.6Sulla base dei principi guida delle Nazioni unite su imprese e diritti umani e del relativo processo di dovuta diligenza, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale chiarisce che in tale processo si dovrebbe tenere conto del ruolo centrale della libertà di associazione e della contrattazione collettiva, nonché delle relazioni industriali e del dialogo sociale come processo continuo.

4.7Aventi valore vincolante per i paesi membri dell'OCSE, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali forniscono orientamenti dettagliati per una condotta responsabile delle imprese e raccomandano di mettere in atto la dovuta diligenza basata sul rischio e di istituire punti di contatto nazionali allo scopo di promuovere la conformità alle linee guida, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e la gestione dei ricorsi in caso di violazioni. Il CESE aveva in precedenza invitato gli Stati membri a garantire che i punti di contatto nazionali (PCN) siano "indipendenti e strutturati in modo da coinvolgere le parti sociali in quanto membri di PCN stessi o dei relativi comitati di sorveglianza. È opportuno che detti punti di contatto dispongano di personale adeguatamente formato e in numero adeguato, nonché di finanziamenti sufficienti" 26 .

5.Realizzare la parità di condizioni per le imprese europee

5.1Molte imprese sono impegnate e coinvolte in iniziative individuali che hanno favorito un cambiamento di condotta in termini di rispetto dei diritti umani nelle proprie attività imprenditoriali. Tra le iniziative settoriali figurano amfori, Together for Sustainability, Chemie³ e Bettercoal. Le imprese europee godono di una buona reputazione all'esterno dell'Europa per quanto riguarda il loro impegno e i contributi offerti allo sviluppo sostenibile mediante la loro presenza locale. Tali misure volontarie non hanno tuttavia condotto al cambiamento comportamentale integrale necessario 27 .

5.2Un recente studio 28 della DG JUST presenta un'analisi efficace ed esaustiva dello status quo, in cui soltanto poco più di un terzo degli intervistati ha menzionato gli impegni di dovuta diligenza in materia di diritti umani e di impatti ambientali, la maggioranza dei quali solo per i fornitori del primo livello. Esso sottolinea l'esigenza di una legislazione europea intersettoriale vincolante sulla dovuta diligenza in materia di diritti umani e sulla condotta responsabile delle imprese. L'attuale crisi ha rafforzato il sostegno a favore dell'azione.

5.3Considerate le loro importanti esperienze nell'attuazione di politiche in materia di dovuta diligenza efficaci e ambiziose, spesso basate su accordi conclusi con i sindacati, le imprese europee trarrebbero in effetti vantaggio da condizioni di parità e da una concorrenza equa, fondata su norme minime comuni applicabili anche a imprese stabilite in paesi terzi e attive nell'UE. La buona reputazione del "marchio UE" a livello imprenditoriale si basa anche sul suo ambiente normativo costituito da norme rigorose.

5.4Esistono diverse leggi europee relative alla gestione delle catene di approvvigionamento, al rispetto dei diritti umani e al lavoro dignitoso, in particolare la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario 2014/95/UE , riguardante la rendicontazione, da parte delle imprese di interesse pubblico di grandi dimensioni, dei rischi e degli impatti delle loro attività, nonché delle loro eventuali politiche per ridurli, compresi i processi di dovuta diligenza. Per quanto concerne i settori specifici, il regolamento 995/2010/UE sul legno e il regolamento 2017/821/UE sui minerali originari di zone di conflitto hanno stabilito requisiti di dovuta diligenza per le catene di approvvigionamento delle imprese.

5.5Anche diverse leggi nazionali hanno di recente introdotto il dovere di diligenza, in particolare la legge francese sull'obbligo aziendale di vigilanza 29 . Essa fornisce un ambizioso quadro giuridico nazionale che impone alle grandi imprese di definire, pubblicare e attuare un piano di vigilanza per identificare e prevenire le violazioni dei diritti umani e gli impatti ambientali negativi nelle loro attività, nelle attività delle imprese che controllano direttamente o indirettamente e nelle attività dei subappaltatori e fornitori con cui intrattengono relazioni commerciali consolidate. Include un quadro in materia di responsabilità che prevede che le imprese siano tenute a rispondere se le violazioni degli obblighi di dovuta diligenza causano danno o violazioni dei diritti umani.

5.6L'attuale quadro giuridico frammentario influisce negativamente sulle imprese che devono rispettare diversi insiemi di norme. Esse risentono della concorrenza sleale, dell'incertezza del diritto e dei costi amministrativi che dovrebbero essere evitati. Un numero sempre maggiore di imprese e investitori chiedono pertanto l'adozione di strumenti obbligatori in materia di dovere di diligenza 30 .

5.7Inoltre, lo status quo non ricompensa le imprese responsabili, a causa della mancanza di requisiti minimi comuni, di processi confrontabili, di incentivi adeguati da parte delle autorità pubbliche, di applicazione effettiva delle norme vigenti e di consapevolezza tra gli investitori, i portatori di interesse e i consumatori.

6.Un piano d'azione europeo sui diritti umani e il lavoro dignitoso nelle catene globali di approvvigionamento

6.1Elaborazione di un quadro normativo efficace

6.1.1Il lavoro dignitoso, il rispetto dei diritti umani e la sostenibilità nelle catene globali del valore e di approvvigionamento sono tra le principali priorità del programma politico delle istituzioni globali, europee e nazionali, e assumono sempre più importanza anche per la comunità imprenditoriale. È tuttavia richiesto un quadro normativo più efficace e coerente per conseguire tali obiettivi e per promuovere gli obiettivi sociali e ambientali globali e dell'Unione, la concorrenza leale tra gli operatori economici e per sostenere le attività economiche europee.

6.1.2Partendo dalle iniziative già intraprese da molte imprese europee e confermando la loro leadership globale in tale ambito, è essenziale elaborare una strategia ambiziosa, globale e trasversale che consenta di creare una sinergia efficace tra le iniziative e di colmare le lacune individuate. "Le misure volontarie e quelle vincolanti non si escludono a vicenda, ma devono invece completarsi" 31 .

6.1.3Un piano d'azione europeo dovrebbe essere concepito come un quadro generale per le iniziative legislative e non legislative sui diritti umani, il lavoro dignitoso e la sostenibilità nelle attività e nelle catene di approvvigionamento delle imprese. Esso deve riconoscere i ruoli essenziali, differenti e complementari, dei diversi attori in tale ambito, segnatamente le istituzioni europee, gli Stati membri, gli organi internazionali, le imprese, le parti sociali e i portatori di interesse. Affinché abbia successo, tutti gli attori devono essere pienamente coinvolti nel conseguimento degli obiettivi del piano d'azione che dovrebbe essere elaborato sulla base del dialogo sociale e di un approccio multipartecipativo.

6.1.4Gli obiettivi principali dovrebbero essere promuovere una condotta responsabile delle imprese, garantire il rispetto dei diritti umani e degli obiettivi sociali e ambientali dell'UE nelle attività imprenditoriali e nelle relative catene di approvvigionamento, sostenere le aziende e le PMI nell'adozione di un approccio volto a una condotta responsabile e assicurare parità di condizioni per le imprese. Un approccio preventivo basato sul dovere di diligenza obbligatorio dovrebbe ridurre le violazioni dei diritti umani. Una serie di norme vincolanti per tutte le imprese consentirebbe anche di mettere in atto processi confrontabili per i consumatori.

6.1.5Un'ampia definizione dovrebbe coprire i diritti umani, inclusi i diritti dei lavoratori e dei sindacati e basarsi su una serie di strumenti internazionali 32 , in particolare le convenzioni dell'OIL. I diritti includono, fra l'altro, la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione e all'azione collettive, i diritti all'informazione, consultazione e partecipazione, a condizioni di lavoro dignitose, alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro, a una retribuzione equa e alla copertura previdenziale. Nella lotta al lavoro minorile e al lavoro forzato, l'approccio di zero tolleranza del lavoro minorile della Commissione europea dev'essere seguito da azioni efficaci e ambiziose. Il piano d'azione dovrebbe inoltre riguardare un approccio più ampio alla condotta responsabile delle imprese, comprendente in particolare gli impatti sociali e ambientali, il governo societario, la lotta alla corruzione, una politica fiscale equa e la trasparenza fiscale. Per muovere passi concreti verso catene di approvvigionamento sostenibili, è importante attuare misure concrete a livello locale e le imprese devono valutare la legislazione e gli accordi locali nel momento in cui operano al di fuori dell'UE. Riconoscendo l'importanza dell'applicazione delle norme in materia di lavoro da parte delle autorità pubbliche, anche attraverso le ispezioni, i governi a livello nazionale e locale devono svolgere appieno il loro ruolo 33 .

6.1.6Il coordinamento tra l'UE e le autorità nazionali è essenziale. I piani d'azione nazionali, da elaborare di concerto con le parti sociali nazionali e la società civile, dovrebbero essere strettamente collegati ai piani d'azione nazionali per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e riconoscere il ruolo delle linee guida dell'OCSE e dei punti di contatto nazionali (PCN), che dovrebbero essere "indipendenti e strutturati in modo da coinvolgere le parti sociali in quanto membri di PCN stessi o dei relativi comitati di sorveglianza. È opportuno che detti punti di contatto dispongano di personale adeguatamente formato e in numero adeguato, nonché di finanziamenti sufficienti" 34 . Il piano d'azione europeo potrebbe altresì includere norme minime in diversi ambiti al fine di assicurare l'effettiva e piena attuazione dei pertinenti strumenti internazionali a livello nazionale. A livello di Commissione europea, è necessario assicurare la coerenza e il coordinamento tra i diversi ambiti di intervento e le direzioni generali responsabili, in particolare Giustizia, Finanze, Commercio o Occupazione, e il SEAE.

6.2Elaborazione di una legislazione europea vincolante in materia di dovere di diligenza

6.2.1Il CESE si compiace del fatto che la Commissione europea segua la sua raccomandazione 35  di proporre una normativa europea in questo ambito e invita ad adottare un piano d'azione europeo che includa innanzi tutto un'iniziativa legislativa intersettoriale vincolante sul dovere di diligenza in materia di diritti umani e su una condotta responsabile delle imprese, tenendo conto dei risultati dello studio commissionato dalla DG JUST e in linea con l'impegno assunto dal commissario europeo Reynders.

6.2.2Onde evitare una concorrenza sleale e una disparità di condizioni, la normativa dovrebbe riguardare tutte le imprese stabilite o attive nell'UE e le loro attività, compreso l'insieme delle loro catene di approvvigionamento e di subappalto, nonché il settore pubblico, e rispondere alle esigenze specifiche e ai vincoli delle PMI. In questo modo sarebbe in linea con l'approccio dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani che prevede l'inclusione di tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore, dal contesto operativo, dalla proprietà e dalla struttura 36 . Le imprese dovrebbero osservare norme rigorose in termini di condotta responsabile, che coprano i diritti umani, gli impatti ambientali e sociali, il governo societario, la lotta alla corruzione e una fiscalità equa.

6.2.3Sulla base delle principali azioni relative ai processi di dovuta diligenza individuate dai pertinenti strumenti delle Nazioni Unite, dell'OIL e dell'OCSE, le imprese dovrebbero essere tenute a tracciare e valutare gli impatti avversi effettivi e potenziali, agire in risposta ai risultati ottenuti (interrompere le operazioni che causano gli impatti negativi), elaborare e attuare un piano in materia di dovere di diligenza per prevenire qualunque possibile rischio e la comparsa di effetti negativi, istituire un meccanismo di allerta precoce, verificare e monitorare in modo efficace e trasparente l'attuazione dei piani di dovuta diligenza e riferire in merito ad essa. Il processo di dovuta diligenza attraverso cui assolvono alle loro responsabilità dovrebbe essere proporzionato alla gravità dei possibili impatti e al loro contesto operativo.

6.2.4Lo strumento giuridico dovrebbe basarsi su un approccio preventivo ma assicurare al contempo misure correttive efficaci e l'accesso alla giustizia per le vittime e i loro rappresentanti, compresi i sindacati e i difensori dei diritti umani. Il controllo pubblico degli obblighi delle imprese e delle conseguenze giuridiche qualora non siano rispettati è essenziale. Gli aspetti specifici, compresa la responsabilità societaria, saranno oggetto di uno specifico parere del CESE 37 . Tuttavia, qualunque iniziativa dell'UE in questo ambito non dovrebbe pregiudicare o limitare i meccanismi di responsabilità in solido o altri quadri di responsabilità a livello internazionale, europeo o nazionale.

6.3Il ruolo fondamentale delle parti sociali e della società civile

6.3.1Il dialogo sociale dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nel dovere di diligenza e nella condotta responsabile delle imprese, assicurando il rispetto dei diritti umani nelle attività delle imprese e nelle catene di approvvigionamento e di subappalto. Qualunque piano d'azione e iniziativa legislativa dovrebbe basarsi sul suo valore e su quello della contrattazione collettiva e garantire il rispetto dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori. Tali elementi non sono purtroppo inclusi nello studio della DG JUST.

6.3.2Le imprese e i sindacati possono negoziare, al livello pertinente, accordi per definire l'applicazione concreta degli obblighi previsti dalla direttiva. Ciò sottolinea le buone prassi e il contributo positivo di diversi accordi stipulati sui processi di dovuta diligenza. I rappresentanti dei lavoratori dovrebbero inoltre essere informati e consultati per la definizione del piano di dovere di diligenza e la sua attuazione.

6.3.3Il dialogo sociale intersettoriale e settoriale europeo dovrebbe contribuire a realizzare miglioramenti in questi ambiti, includendo iniziative comuni e progetti, orientamenti, lo sviluppo delle capacità e accordi.

6.3.4Le precedenti esperienze hanno dimostrato che le iniziative basate sul dialogo sociale possono contribuire a importanti progressi in materia di lavoro dignitoso nelle catene globali di approvvigionamento. L'accordo sulla prevenzione degli incendi e la sicurezza degli edifici in Bangladesh è stato firmato nel maggio 2013 quale accordo giuridicamente vincolante tra oltre duecento marchi di abbigliamento e venditori al dettaglio, per lo più europei, e due sindacati globali, ossia IndustriALL e UNI Global Union, nonché da diversi sindacati locali e testimoni firmatari.

6.3.5Il piano d'azione dovrebbe comprendere anche misure per sensibilizzare i consumatori e gli investitori sull'importanza degli impatti sociali e ambientali delle imprese, promuovere strumenti che consentano di confrontare le prestazioni delle imprese e individuare meglio quelle che perseguono strategie efficaci di condotta d'impresa responsabile. Tutte le iniziative dovrebbero basarsi sulla partecipazione dei portatori di interesse, incluse le parti sociali e le ONG, che possono fungere da moltiplicatori d'informazione e contribuire alla sensibilizzazione in merito ai comportamenti positivi e negativi.

6.4Le misure complementari al piano d'azione europeo

6.4.1Revisione della direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario. Sostegno a un'ambiziosa revisione per includere tutte le imprese nell'ambito soggettivo d'applicazione che risponda anche alle esigenze specifiche e ai vincoli delle PMI. Il campo d'applicazione materiale dovrebbe essere meglio definito, in modo che la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario sia esaustiva, confrontabile ed efficace. Considerando che la comunicazione costituisce un elemento essenziale nel meccanismo del dovere di diligenza, essa dovrebbe essere coerente con la rispettiva iniziativa giuridica e includere specifici indicatori essenziali di prestazione e obiettivi (ad esempio sulla base dell'accordo di Parigi e degli OSS) e basarsi sui Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e su altri strumenti internazionali pertinenti.

6.4.2Obblighi dei consigli di amministrazione, governo societario sostenibile e diritto societario. Sostenere misure legislative sugli obblighi dei direttori a livello dell'UE di agire nell'interesse di tutti i portatori di interesse delle imprese e per far sì che le attività dell'azienda contribuiscano al conseguimento di obiettivi sociali e ambientali. Identificare inoltre altre misure legislative e non legislative atte a promuovere un governo societario e un diritto societario più sostenibili, lungimiranti e orientati al futuro.

6.4.3Finanziamenti e sostegno pubblici. Proposta di condizionalità specifiche e incentivi positivi subordinati al rispetto dei diritti umani, agli obiettivi in materia di lavoro dignitoso e sostenibilità nelle attività delle imprese e nelle catene di approvvigionamento per avere accesso ai finanziamenti e agli strumenti di sostegno pubblici ed europei, in particolare nel contesto dei piani nazionali ed europei di ripresa economica nel contesto della Covid-19.

6.4.4Appalti pubblici. Assicurazione della piena attuazione e applicazione della clausola sociale nelle direttive sugli appalti pubblici da parte degli Stati membri e presentazione di proposte per procedure relative agli appalti pubblici che sostengano e promuovano efficacemente i diritti umani, il dovere di diligenza e la condotta responsabile delle imprese nelle proprie attività e nelle catene di approvvigionamento, compreso il lavoro dignitoso. Tale obiettivo potrebbe essere realizzato, fra l'altro, mediante una revisione delle direttive sugli appalti pubblici, lo sviluppo delle capacità delle amministrazioni aggiudicatrici e lo scambio di migliori pratiche, ivi compresa la loro promozione mediante gli accordi di libero scambio.

6.4.5Incentivi. Proposta di iniziative volte a offrire sostegno alle imprese in modo che vadano oltre gli obblighi giuridici relativi alla condotta responsabile della loro attività e agli impatti sociali e ambientali positivi. Esempi in tal senso potrebbero essere il sostegno volto all'elaborazione di politiche e strumenti specifici, la promozione di reti di imprese sostenibili, lo sviluppo delle capacità per le iniziative delle parti sociali.

6.4.6Sinergia con il programma per il commercio internazionale e gli investimenti. Agli investitori stranieri dovrebbe essere richiesto di conformarsi al dovere di diligenza prima di poter godere della copertura di un accordo internazionale di investimento. Analogamente, le parti di un accordo di libero scambio dovrebbero garantire che le imprese stabilite sul proprio territorio assolvano agli obblighi di dovuta diligenza. Il Canada, ad esempio, ha migliorato la sua strategia in materia di responsabilità sociale delle imprese concentrandosi sul comportamento delle società canadesi all'estero e ha creato un organo consultivo multipartecipativo. Nell'aprile 2019 è stato nominato il primo mediatore canadese per l'impresa responsabile, incaricato di esaminare e riferire pubblicamente le presunte violazioni dei diritti umani derivanti dalle attività all'estero delle società canadesi nei settori minerario, petrolifero e del gas e dell'abbigliamento, nonché di formulare raccomandazioni relative alle misure commerciali per le imprese 38 .

6.4.7Il piano d'azione dovrebbe rivolgere l'attenzione a un'ampia gamma di elementi, in particolare la trasparenza fiscale, anche mediante la rendicontazione paese per paese, un comportamento fiscale equo, la finanza sostenibile e obblighi per gli investitori. Il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto e il regolamento sul legno potrebbero essere esaminati nell'ottica dell'esigenza di rivederli o rafforzarli.

7.Il contributo del commercio al lavoro dignitoso e all'effettiva applicazione

7.1Il commercio costituisce un importante elemento trasversale nell'attuazione degli obiettivi del piano d'azione europeo, in quanto crea un legame tra quest'ultimo e i paesi terzi e a livello multilaterale. Il riesame della nuova strategia commerciale dell'UE deve tenerne urgentemente conto. L'UE possiede la più vasta rete commerciale al mondo e ciò conferisce agli accordi commerciali bilaterali un effetto leva particolarmente importante, che deve essere sfruttato in modo efficace prima della conclusione di tali accordi e durante la loro attuazione e applicazione.

7.2I negoziati UE-Vietnam hanno evidenziato i progressi che l'UE può compiere nel miglioramento delle condizioni di lavoro se si impegna con un paese partner. Tuttavia, a distanza di anni dalla conclusione di accordi di libero scambio, assistiamo ancora a una mancanza di progressi per quanto concerne gli impegni CSS in taluni paesi partner, in particolare in riferimento alla pluriennale controversia sui diritti dei lavoratori tra UE e Corea relativa alla mancata ratifica delle convenzioni fondamentali e aggiornate dell'OIL. Ciò dimostra che l'effetto leva per assicurarsi la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL è maggiore durante i negoziati e prima della conclusione degli accordi, e si dovrebbe pertanto concretizzare nella stipula dell'accordo.

7.3Il commercio non è un fattore trainante della politica climatica ma può offrire un contributo cruciale. Fare dell'accordo di Parigi un "elemento essenziale" di tutti i futuri accordi commerciali globali, con conseguente sospensione degli accordi in caso di non conformità, costituisce un'evoluzione positiva da estendere in modo da includere le convenzioni fondamentali e aggiornate dell'OIL ratificate da tutti gli Stati membri dell'UE. In quanto organismo riconosciuto a livello internazionale, l'OIL dovrebbe partecipare al monitoraggio dell'attuazione delle convenzioni OIL nell'ambito degli accordi di libero scambio 39 .

7.4Il CESE ha raccomandato in precedenza di includere una clausola specifica volta a promuovere gli OSS in tutti i futuri mandati riguardanti i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile, e di riformare l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) per definire norme atte ad assicurare che i paesi rispettino e attuino gli OSS. L'UE e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi a tal fine ed esercitare la loro influenza in tutte le varie strutture delle commissioni dell'OMC, in particolare per quanto riguarda i nuovi settori quali il commercio e il lavoro dignitoso.

7.5I capitoli CSS rappresentano un elemento sempre più importante in tutti gli accordi di libero scambio di nuova generazione dell'UE, ma la loro effettiva applicazione e applicabilità devono adesso diventare un aspetto centrale per la realizzazione degli impegni, non da ultimo per assicurare parità di condizioni per le imprese europee all'estero. Occorre potenziare decisamente l'impatto delle raccomandazioni dei gruppi consultivi interni rispetto alle violazioni che toccano il commercio e lo sviluppo sostenibile.

7.6Il CESE esorta altresì la Commissione europea a valutare nuovi approcci per la risoluzione delle controversie in materia di lavoro che consentano a un comitato internazionale ad hoc per la risoluzione delle controversie di imporre misure correttive nei confronti di soggetti inadempienti. Una procedura rapida è già in uso per le misure antidumping dell'Unione e potrebbe essere estesa al dumping sociale. In linea con il documento informale dei Paesi Bassi e della Francia 40 , il CESE suggerisce in generale che l'attuazione efficace delle disposizioni CSS sia collegata alla graduale attuazione della riduzione tariffaria.

7.7Il CESE chiede di riformare l'attuale meccanismo dei gruppi di esperti sul CSS, in modo tale che gli avvocati specializzati in diritto commerciale, ma anche gli esperti di lavoro, clima o diritti umani, possano trattare le denunce sulla base delle disposizioni contenute nei capitoli sul commercio e sullo sviluppo sostenibile. L'accertamento di infrazioni da parte dei gruppi di esperti dovrebbe far scattare un meccanismo per la risoluzione delle controversie tra Stati, sulla base di trattati stipulati tra i paesi, con possibilità di irrogare sanzioni anche pecuniarie, e di prevedere misure correttive per la parte lesa 41 . A tale proposito, il CESE ha anche suggerito l'istituzione di un segretariato indipendente del lavoro e di un sistema di reclami collettivi 42 .

7.8Il nuovo responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali deve indicare la strada da seguire per l'applicazione degli impegni "in particolare quelli relativi ai capitoli su commercio e sviluppo sostenibile e alle questioni di ordine sociale e ambientale che si pongono in relazione ad altri capitoli degli accordi commerciali e di investimento" e deve avviare "indagini tempestive in modo efficace, sostenuto da risorse adeguate e con un chiaro ruolo per le parti interessate riconosciute per quanto riguarda la presentazione di reclami e la partecipazione ad eventuali audizioni pubbliche successive" 43 .

7.9Le imprese svolgono un ruolo importante assicurando il rispetto dei diritti del lavoro e sociali, sostenendo e attuando le leggi a tutela dei diritti dei lavoratori e mediante norme sul lavoro dignitoso concordate con i sindacati sia nelle loro attività dirette che nelle catene di approvvigionamento. Il CESE ha invitato la Commissione europea a elaborare clausole sulla responsabilità sociale delle imprese che comprendano impegni concreti e siano conformi agli strumenti delle Nazioni Unite e dell'OCSE 44 . In questo modo gli accordi commerciali sosterrebbero un corretto comportamento imprenditoriale e impedirebbero il dumping sociale e l'indebolimento delle norme sociali.

7.10Gli accordi sul commercio e gli investimenti internazionali hanno un cruciale effetto leva nell'assicurare un'attuazione più omogenea di tali norme da parte degli investitori e dei governi. Una recente relazione dell'OCSE 45 elenca numerose iniziative in atto o in fase di studio a livello nazionale e regionale. La presenza di vari regolamenti costituisce una sfida poiché taluni approcci sono orizzontali, mentre altri riguardano aspetti specifici. Gli effetti sulle imprese sono diversi in virtù di differenti soglie e ambiti di applicazione. Persino i paesi OCSE hanno norme diverse in termini di rendicontazione. È evidente l'esigenza di assicurare parità di condizioni: una convergenza verso l'alto tra tutte le norme applicabili garantirebbe la certezza del diritto e una concorrenza leale per tutti.

8.Colmare le lacune in termini di governance: l'importanza della leadership globale dell'UE

8.1Una norma europea in materia di dovuta diligenza rappresenta un passo indispensabile per assicurare il rispetto e l'applicazione dei diritti umani e il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento. Essa contribuirebbe all'attuazione dei principi guida su imprese e diritti umani, della dichiarazione tripartita dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE. Andrebbe inoltre a integrare l'iniziativa nazionale adottata per conseguire gli OSS, in particolare per quanto riguarda l'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato.

8.2Contribuirebbe altresì alla creazione di catene di approvvigionamento più affidabili, sostenibili e ben gestite, aumentando in tal modo la resilienza e l'efficacia gestionale in tempo di crisi. Si tratterebbe di un aspetto di particolare importanza per quanto riguarda, ad esempio, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

8.3Le azioni europee devono essere accompagnate da un miglioramento del quadro normativo internazionale per assicurare la coerenza globale della strategia. Il conseguimento di progressi multilaterali prende talvolta le mosse da un'azione unilaterale ambiziosa. A giudizio del CESE, l'UE è nella posizione migliore per assumere un ruolo guida sulla dovuta diligenza, in particolare in relazione alla leadership globale delle imprese europee.

8.4Il CESE invita l'UE e gli Stati membri a compiere un reale progresso verso l'adozione di strumenti vincolanti e più efficaci a livello internazionale, accompagnati da nuove iniziative tese a promuovere l'attuazione effettiva degli strumenti e dei quadri esistenti. Tali iniziative devono includere il sostegno a un trattato vincolante delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani 46  e devono chiedere l'istituzione di una convenzione dell'OIL sul lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento 47 , in linea con la discussione tenutasi in occasione della Conferenza internazionale del lavoro del 2016, e basarsi sulle convenzioni fondamentali e aggiornate dell'OIL e sulla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti sul luogo di lavoro. Il CESE ritiene urgente analizzare come le norme internazionali sul lavoro affrontano le carenze in termini di garanzia di un lavoro dignitoso e colmare le eventuali lacune individuate.

Bruxelles, 24 luglio 2020

Dilyana SLAVOVA

Presidente della sezione Relazioni esterne

(1)    OIL, Decent Work in Global Supply Chains (Il lavoro dignitoso nelle catene globali di approvvigionamento), Relazione IV, 2016.
(2)     GU C 97 del 24.3.2020, pag. 9 .
(3)       GU C 303 del 19.8.2016, pag. 17 .
(4)     GU C 47 dell'11.2.2020 .
(5)    INT/911, previsto per settembre 2020.
(6)      Cfr. nota 3.
(7)     GU C 227 del 28.6.2018, pag. 27 .
(8)    REX/525, previsto per luglio 2020.
(9)      Cfr. nota 3.
(10)      Cfr. nota 7.
(11)      Cfr. nota 2.
(12)    INT/911.
(13)    Conclusioni del Consiglio ( 10254/16 ) del 20 giugno 2016 su imprese e diritti umani.
(14)    Conclusioni del Consiglio ( 8833/16 ) del 12 maggio 2016 sull'UE e le catene globali del valore responsabili.
(15)     Discorso del commissario Reynders durante il webinar sul dovere di diligenza organizzato dal gruppo di lavoro sulla condotta responsabile delle imprese del Parlamento europeo il 29 aprile 2020.
(16)    UNCTAD, World Investment Report (Relazione sugli investimenti a livello mondiale), 2013.
(17)    Cfr. relazione dell'OIL World Employment and Social Outlook  (WESO) ("Occupazione mondiale e prospettive sociali") del 2015.
(18)      UNCTAD, World Investment Report (Relazione sugli investimenti a livello mondiale), 2020.
(19)    OIL, Decent Work in Global Supply Chains (Il lavoro dignitoso nelle catene globali di approvvigionamento), Relazione IV, 2016.
(20)      Cfr. nota 3.
(21)    António Guterres, COVID-19 and Human Rights We are all in this together (COVID-19 e diritti umani: un problema che ci riguarda tutti), aprile 2020.
(22)     What are the avenues for corporate liability for COVID-19-related human rights abuses? (Quali sono le vie per la responsabilità societaria nel contesto degli abusi dei diritti umani associati alla Covid-19?), Business & Human Rights Resource Centre, 16 giugno 2020.
(23)     Malaysia medical glove manufacturers see surge in orders due to covid-19 amid forced labour concerns (Impennata degli ordinativi per i produttori di guanti chirurgici della Malesia a causa della Covid-19, e preoccupazione per il ricorso al lavoro forzato), Business & Human Rights Resource Centre.
(24)    Dichiarazione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, Ensuring that business respects human rights during the COVID-19 crisis and beyond: The relevance of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Far sì che le imprese rispettino i diritti umani durante la crisi della Covid-19 e oltre: l'importanza dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani).
(25)    REX/525, previsto per luglio 2020.
(26)      Cfr. nota 7.
(27)     Discorso del commissario Reynders .
(28)     Study on due diligence requirements through the supply chain (Studio sui requisiti di dovuta diligenza nelle catene di approvvigionamento), 2020.
(29)    Legge francese 2017-399 del 27 marzo 2017 sulla dovuta diligenza delle imprese madri e delle imprese appaltatrici.
(30)    Cfr. Call of investors representing USD 1.3 trillion e List of public business statements & endorsements , entrambi di Business & Human Rights Resource Centre, 2019.
(31)      Cfr. nota 4.
(32)    Comprese la Carta internazionale dei diritti dell'uomo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta sociale europea. Dovrebbe inoltre fare riferimento ai Trattati dell'UE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli strumenti e legislazioni nazionali in materia di diritti umani.
(33)      Cfr. nota 7.
(34)      Cfr. nota 7.
(35)      Cfr. nota 4.
(36)    Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, punto 14.
(37)    INT/911
(38)      Cfr. nota 4.
(39)    REX/525.
(40)     Non-paper from the Netherlands and France on trade, social economic effects and sustainable development (Documento informale dei Paesi Bassi e della Francia sugli effetti sociali ed economici del commercio e sullo sviluppo sostenibile), maggio 2020.
(41)    REX/529 - Un'emergenza per il periodo successivo alla crisi della COVID-19: la concezione di una nuova matrice multilaterale, luglio 2020.
(42)      Cfr. nota 7.
(43)      Cfr. nota 7.
(44)      Cfr. nota 7.
(45)     Relazione OCSE , 2020.
(46)      Cfr. nota 2.
(47)      Cfr. nota 3.