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TEN/707

Accesso universale a un alloggio dignitoso, sostenibile

ed economicamente accessibile sul lungo periodo

PARERE

Comitato economico e sociale europeo


Accesso universale a un alloggio dignitoso, sostenibile ed economicamente accessibile

sul lungo periodo
(parere d'iniziativa)

Relatore: Raymond HENCKS

Correlatore: András EDELÉNYI

Decisione dell'Assemblea plenaria

20/02/2020

Base giuridica

Articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento interno

Parere d'iniziativa

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione

Adozione in sezione

03/09/2020

Adozione in sessione plenaria

16/09/2020

Sessione plenaria n.

554

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

216/1/3



1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1La crisi sanitaria, economica e sociale provocata dalla pandemia di Covid-19 ha messo in luce la gravità della crisi degli alloggi economicamente accessibili con cui gli Stati membri devono confrontarsi ormai da anni 1 , in particolare per quanto riguarda le persone senza fissa dimora, i nuclei familiari che vivono in situazioni di sovraffollamento, gli abitanti dei quartieri popolari e i lavoratori stagionali e immigrati, vittime di condizioni abitative che hanno inciso direttamente sul tasso d'infezione della popolazione. Benché la politica abitativa rimanga di competenza degli Stati membri, la carenza di alloggi dignitosi ed economicamente accessibili nell'Unione europea (UE) esige un piano d'azione europeo in materia di alloggi che comprenda un insieme (coerente e comprensibile per i cittadini europei) di misure intese ad aiutare gli Stati membri, le regioni e le città europee a rilanciare in maniera sostenibile l'offerta di alloggi di edilizia sociale ed economicamente accessibili e a lottare in modo efficace contro la deprivazione abitativa.

1.2L'UE deve innanzitutto sancire un vero e proprio diritto universale all'alloggio, adottando con procedura legislativa ordinaria un regolamento settoriale che stabilisca i principi e fissi le condizioni per fornire, realizzare e finanziare alloggi economicamente accessibili e dignitosi, conformemente all'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE).

1.3In tale contesto, il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva l'iniziativa della Commissione volta a stabilire un nesso tra il pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo. Nel campo della politica abitativa, tale iniziativa dovrebbe tradursi in un seguito più efficace della riforma dell'edilizia abitativa sociale e dell'accessibilità, anche dal punto di vista economico, degli alloggi, come pure dell'efficacia delle indennità di alloggio. Il CESE insiste affinché i rappresentanti della società civile organizzata vengano consultati prima dell'adozione delle raccomandazioni per paese del semestre europeo in materia di politica abitativa; raccomanda altresì di concedere un margine di manovra più ampio per gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture sociali e di escludere tali investimenti dal calcolo del disavanzo pubblico.

1.4L'istituzione di un "fondo europeo per gli investimenti in alloggi economicamente accessibili, dignitosi e adeguati", destinato alla realizzazione e alla manutenzione di alloggi a costi contenuti, permetterebbe all'Unione europea di rendere le proprie azioni e politiche più chiaramente leggibili e coerenti agli occhi dei cittadini europei, in particolare nell'ottica del futuro piano del Green Deal per l'edilizia e del futuro piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali.

1.5Sulla base della relazione che gli Stati membri dovranno presentare nel 2020 al comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in merito alle misure di potenziale sopravvalutazione dei prezzi degli immobili e alle azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni del CERS, oppure delle motivazioni da fornire per giustificare l'assenza di interventi in materia, è essenziale individuare quanto prima le vulnerabilità che potrebbero dare luogo a crisi finanziarie, economiche e sociali, e reagire di conseguenza.

1.6La Commissione europea dovrà procedere con sollecitudine a una revisione della decisione sui servizi di interesse economico generale (SIEG) concernente la fascia di popolazione destinataria degli alloggi di edilizia abitativa sociale, precisando che la politica dell'edilizia abitativa non può limitarsi unicamente ad aiutare le persone sull'orlo del rischio di povertà, ma deve garantire un alloggio dignitoso, sostenibile ed economicamente accessibile sul lungo periodo a tutti i cittadini, soprattutto alle persone senza fissa dimora, alle giovani coppie, alle famiglie monoparentali o numerose, ai lavoratori dipendenti e, più in generale, alle classi medie, vittime della crisi europea degli alloggi. In quest'ottica, la Commissione dovrebbe proporre una definizione comune del concetto di costo eccessivo dell'alloggio, una metodologia armonizzata per la valutazione delle spese eccessive di alloggio, una regolamentazione normativa contro la tendenza, dettata da fini speculativi, a mantenere sfitti alloggi vuoti e a non utilizzare terreni edificabili, nonché una disciplina delle pratiche di conversione di abitazioni economicamente accessibili in alloggi turistici per locazioni di breve durata.

1.7Il CESE chiede infine alla Commissione di tenere ogni anno un vertice europeo sugli alloggi economicamente accessibili, cui partecipino tutte le parti interessate, al fine di esaminare l'attuazione e il seguito dato al piano d'azione europeo in materia per mezzo di una relazione annuale sullo stato dell'edilizia abitativa nell'UE.

2.Osservazioni generali

2.1Benché l'accesso all'assistenza abitativa sia sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, e l'accesso ad alloggi di edilizia abitativa sociale o a un'assistenza abitativa di qualità figuri nel pilastro europeo dei diritti sociali, i testi dell'UE non riconoscono veramente il diritto a un alloggio dignitoso, nella misura in cui tale diritto non assume un carattere effettivamente operativo. Ne è prova il forte aumento delle persone senza fissa dimora o in situazione abitativa precaria, nonché dei nuclei familiari che devono sostenere costi eccessivi per l'alloggio. In pratica, il cittadino europeo non gode di un vero e proprio diritto di disporre di un alloggio dignitoso ed economicamente accessibile. Tale diritto si limita a un'assistenza abitativa, a un alloggio di edilizia sociale o a un alloggio di emergenza temporaneo, quando la persona sia considerata in stato di bisogno ai sensi della legislazione e della prassi degli Stati membri, e con riserva della disponibilità di un alloggio adeguato.

2.2Le forze di mercato dell'edilizia residenziale non sono in grado di soddisfare tutte le esigenze abitative. L'incremento costante dei prezzi del settore ha determinato in tutta Europa un aumento delle disuguaglianze. Ciò significa che un numero crescente di famiglie deve sacrificare oltre il 40 % del proprio bilancio per l'alloggio, il che equivale a un costo eccessivo. L'11 % dei cittadini europei si trova in una situazione in cui oltre il 40 % del reddito personale (al netto dell'indennità abitativa) viene destinato alle spese di alloggio, mentre un cittadino su venti abita in un alloggio sovraffollato privo dei servizi di prima necessità 2 .

2.3Le strutture economiche e demografiche, come pure i livelli dei prezzi, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Inoltre, esiste un notevole divario di prezzo tra le capitali, le città secondarie e il resto del territorio.

2.4I mercati immobiliari di numerose metropoli europee, grandi città e regioni periurbane dell'UE sono caratterizzati da una forte crescita della domanda, legata alla mobilità dei nuclei familiari in cerca di occupazione, a fronte di un'offerta di alloggi limitata dalla scarsità dei terreni, dai costi crescenti di costruzione e di densificazione, nonché dalle pratiche speculative degli investitori. Il suolo è una risorsa rara, il cui uso è legato a una crescente concorrenza tra diverse finalità di utilizzo: edilizia abitativa, infrastrutture pubbliche, agricoltura, silvicoltura, sfruttamento commerciale o industriale, trasporti, biodiversità, terreni di irrigazione, attività ricreative ecc., tanto che il prezzo dei terreni costituisce spesso il fattore economicamente meno accessibile dell'alloggio. Il rincaro degli alloggi residenziali metropolitani e periurbani si traduce in un aumento dell'esclusione dagli alloggi, della deprivazione e della precarietà abitativa, e si estende ormai ai giovani, alle famiglie monoparentali o numerose, ai lavoratori dipendenti e, più in generale, alle classi medie, categorie espulse dalle metropoli europee per via dei costi eccessivi degli alloggi e costrette a trasferirsi nelle zone rurali.

Ciò determina a sua volta un aumento, in varia misura, dei costi dell'alloggio nelle zone rurali, che comporta, tra l'altro, una segregazione sociale, la comparsa di aree esclusivamente residenziali (quartieri o città dormitorio), una maggiore mobilità, l'alterazione del paesaggio, l'artificializzazione dei suoli nonché un aumento delle infrastrutture e dei costi per la collettività.

2.5Gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per definire, organizzare e finanziare i loro servizi sociali di interesse generale, compresi gli alloggi. Tuttavia, tale competenza non li esonera dall'obbligo di rispettare i valori dell'Unione (dignità umana, uguaglianza, non discriminazione, diritti umani ecc.) e le norme unionali in materia di alloggi, tra cui in particolare il protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale allegato al TFUE, che invita gli Stati membri a garantire un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, parità di trattamento e la promozione di un accesso universale e dei diritti degli utenti. La Commissione, in quanto custode dei Trattati, svolge pertanto un ruolo importante ed è chiamata a intervenire ogniqualvolta gli Stati membri non rispettino i loro obblighi.

Tuttavia, nel quadro normativo in materia di aiuti di Stato, la Commissione riduce radicalmente le competenze degli Stati membri allorché stabilisce che l'edilizia abitativa sociale dev'essere riservata esclusivamente ai nuclei familiari più indigenti, mentre la crisi degli alloggi interessa una fascia di popolazione assai più vasta. Analogamente, un'autorità pubblica può vendere terreni edificabili nell'ambito di un programma per la creazione di alloggi economicamente accessibili soltanto al prezzo di mercato, e solo dopo che tale prezzo sia stato determinato mediante una procedura complessa.

2.6D'altro canto, la forte contrazione degli investimenti pubblici nell'edilizia abitativa sociale ed economicamente accessibile effettuati dagli Stati membri, contrazione dovuta al fatto che le banche commerciali non finanziano più tali investimenti, alla crisi economica e di bilancio e al patto di stabilità e crescita, non ha consentito di soddisfare la crescita della domanda con un'offerta di alloggi complementare a quella del mercato, tanto più se si considera la tendenza, in atto in alcuni Stati membri, ad una diffusa privatizzazione degli alloggi sociali esistenti.

2.7Le piattaforme Internet hanno alimentato questa tensione sui mercati locali degli alloggi attraverso una concentrazione della domanda legata alle migrazioni internazionali e allo sviluppo di piattaforme globali di alloggi turistici, che nelle metropoli più attraenti ha portato a ritirare dal mercato delle abitazioni economicamente accessibili riconvertendo l'offerta abitativa in alloggi per locazioni di breve durata. A questo si aggiungono anche le strategie di società internazionali di capitali (fondi pensione, compagnie di assicurazione, fondi di private equity ecc.) che, dato il livello molto basso dei rendimenti finanziari (tassi di interesse, dividendi ecc.), effettuano investimenti massicci in beni immobili, facendo ulteriormente aumentare i prezzi.

2.8Nelle sue raccomandazioni del 31 ottobre 2016 3 il comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) rammenta che le crisi finanziarie del passato hanno dimostrato che dinamiche insostenibili nei mercati immobiliari possono avere gravi ripercussioni sulla stabilità del sistema finanziario e dell'economia in generale. Nel 2019 il CERS aveva già rivolto a nove Stati membri una "segnalazione sulle vulnerabilità a medio termine nel settore degli immobili residenziali".

2.9La pandemia di Covid-19 ha paralizzato il mercato immobiliare. All'indomani della crisi sanitaria, vi è il rischio che essa produca gravi conseguenze nel settore dell'edilizia residenziale. Dal lato dell'offerta, gli aiuti ai nuclei familiari e gli investimenti nell'edilizia abitativa sociale da parte delle autorità e degli organismi pubblici rischiano di subire tagli consistenti a seguito delle spese economiche e sociali effettuate per lottare contro gli effetti della pandemia, con pesanti ripercussioni sui futuri bilanci pubblici. Dal lato della domanda, il numero di nuclei familiari che non disporranno più del reddito necessario per procurarsi un alloggio sul mercato immobiliare aumenterà proporzionalmente alla crescente diffusione della disoccupazione e della precarietà.

2.10Il piano del Green Deal per l'edilizia e il pilastro europeo dei diritti sociali devono costituire l'occasione, nel rispetto delle politiche e delle prassi degli Stati membri, per rendere concrete e comprensibili le politiche dell'UE in materia di alloggi, in particolare invitando tutte le sue istituzioni finanziarie (BCE, BEI, FEI) e il dispositivo InvestEU a rilanciare gli investimenti pubblici e ad accrescere in misura sostanziale i prestiti agevolati a lungo termine, come pure le garanzie agli investitori e al settore dell'edilizia, a beneficio del consumatore finale.

3.Costi eccessivi degli alloggi

3.1È indubbio che molte famiglie devono far fronte ad un costo eccessivo per l'alloggio, che costituisce la principale spesa per consumi e un onere eccessivo, a detrimento di altri bisogni essenziali. Ciò espone numerosi cittadini europei a un rischio elevato di indebitamento eccessivo, declassamento sociale o esclusione 4 .

3.2A livello UE non vi è un accordo unanime sulla definizione di costo eccessivo degli alloggi e delle sue componenti. Eurostat considera che una spesa per l'alloggio superiore al 40 % del reddito disponibile costituisca un costo eccessivo, mentre in vari documenti della Commissione questa percentuale è fissata a un terzo del reddito disponibile. Inoltre, la crisi sanitaria costringe i nuclei familiari con scarse risorse ad attingere ai propri risparmi al momento di pagare l'affitto, circostanza che li espone ancor più al rischio di indebitamento eccessivo.

3.3Anche in seno all'UE, poi, la definizione di costo eccessivo dell'alloggio è costantemente oggetto di discussioni metodologiche: non tutti gli istituti nazionali di statistica utilizzano gli stessi metodi di valutazione. Nell'elaborazione di orientamenti comuni è indispensabile tenere conto delle realtà socioeconomiche.

3.4Il costo eccessivo degli alloggi non costituisce più un problema soltanto per la fascia di popolazione più indigente, che si trova sull'orlo del rischio di povertà, ma anche per le persone il cui reddito, troppo elevato per ottenere un alloggio sociale, non è sufficiente per consentire loro di trovare un'abitazione alle condizioni del mercato privato. Per costoro un alloggio dignitoso in città o in una zona periferica vicina al luogo di lavoro è divenuto in molti casi economicamente inaccessibile. Queste persone si trovano relegate in zone lontane dal loro luogo di lavoro, e quindi, sebbene possano approfittare di costi abitativi più bassi nelle zone al di fuori delle grandi agglomerazioni, devono far fronte ad altre spese, a problemi di mobilità, a imperativi ecologici e ad altri vincoli supplementari. L'espulsione delle classi medie dai centri cittadini comporta squilibri funzionali, poiché aumenta la domanda di alloggi, provoca il rincaro degli affitti e un aumento dell'inquinamento, legato agli spostamenti di andata e ritorno tra il domicilio e il luogo di lavoro.

3.5Le politiche abitative degli Stati membri non possono quindi limitarsi all'obiettivo di aiutare le persone vulnerabili ad avere un "tetto sopra la testa", ma devono fare in modo che l'alloggio sia adeguato alla situazione della famiglia e promuovere la qualità dell'ambiente abitativo, in particolare migliorando quello esistente, ossia garantire un alloggio dignitoso ed economicamente accessibile a tutti i cittadini laddove si manifestino bisogni di natura sia quantitativa che qualitativa.

4.L'edilizia abitativa sociale

4.1Non esiste un modello europeo di edilizia abitativa sociale, data la diversità degli approcci e delle concezioni prevalenti negli Stati membri. Nella maggior parte di essi si osservano tuttavia tendenze comuni: decentramento a favore degli enti regionali e locali, riorientamento verso le popolazioni più fragili, riduzione degli investimenti pubblici nell'offerta di alloggi di edilizia sociale e valorizzazione del parco esistente tramite la vendita di alloggi di edilizia sociale in affitto, in alcuni casi poiché i proprietari di tali alloggi non sono più in grado di garantire né la messa in conformità con le norme né le ristrutturazioni.

4.2Nell'Unione europea l'edilizia sociale o l'alloggio a costo contenuto rappresenta la materializzazione del diritto all'alloggio, inteso a garantire a tutti coloro che ne hanno bisogno l'accesso a un alloggio dignitoso a un canone di locazione/prezzo economicamente accessibile, rispettando così gli obblighi che incombono agli Stati membri e all'UE a seguito di tutta una serie di convenzioni, dichiarazioni, carte e trattati sottoscritti a livello sia europeo che internazionale.

4.3Nella sua concezione di edilizia abitativa sociale, la Commissione, nelle decisioni da essa adottate in qualità di autorità europea della concorrenza, è molto restrittiva 5 : dispone infatti che gli alloggi di edilizia sociale che beneficiano dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato devono essere riservati esclusivamente "a cittadini svantaggiati o a gruppi sociali più svantaggiati che non sono in grado di trovare un alloggio a condizioni di mercato a causa di limiti a livello di solvibilità". Questa definizione restrittiva di edilizia abitativa sociale non corrisponde più all'entità dell'attuale crisi europea degli alloggi e agli obblighi di servizio pubblico imposti dagli Stati membri ai locatori degli alloggi sociali, che vanno da "la casa innanzitutto" (housing first) per le persone senza fissa dimora ad alloggi economicamente accessibili o intermedi per le classi medie nelle metropoli europee.

4.4In una comunicazione del 2006 6 la Commissione ha classificato l'edilizia abitativa sociale tra i servizi sociali d'interesse generale cui si applica il principio di sussidiarietà e riguardo ai quali gli Stati membri godono (in linea di principio) di un ampio potere discrezionale nel definirli, organizzarli e finanziarli.

4.5Nell'esercizio di tale libertà, tuttavia, gli Stati membri devono tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo la quale quasi tutti i servizi prestati in ambito sociale (ad eccezione dei sistemi di sicurezza sociale basati sulla solidarietà) sono considerati attività economiche.

4.6Di conseguenza, in assenza di un quadro giuridico specifico per l'edilizia abitativa sociale, a tale settore si applicano le disposizioni dell'UE dedicate ai servizi di interesse economico generale, e in particolare l'articolo 14 del TFUE e il protocollo n. 26 allegato al Trattato di Lisbona.

4.7Ne consegue che l'Unione e gli Stati membri, nei limiti delle rispettive competenze e dell'ambito di applicazione dei Trattati, devono provvedere affinché la messa a disposizione di alloggi sociali funzioni sulla base di principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.

4.8Gli operatori del settore dell'edilizia residenziale sociale possono accedere a importanti strumenti di finanziamento europei per cofinanziare la costruzione o la ristrutturazione termica di alloggi sociali e di alloggi adattati a favore di comunità emarginate, in particolare per mezzo di fondi europei 7 , della BEI e della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, oltre che mediante il piano Juncker 2 di investimenti strategici, il fondo di investimento da istituire nel quadro del Green Deal europeo e lo strumento dell'UE per la ripresa "Next Generation EU", e segnatamente del Fondo per una transizione giusta, di REACT-EU e di InvestEU.

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) concedono dei prestiti a lungo termine intesi a sostenere gli operatori del settore dell'edilizia abitativa sociale, i partenariati pubblico-privato, le strutture di aggregazione, le banche intermediarie e le società di progettazione. In alcuni casi, l'assunzione di rischi più elevati necessita di un aiuto a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Sarebbe pertanto opportuno che questi investimenti a lungo termine in infrastrutture sociali fossero resi più comprensibili per i cittadini europei.

4.9Anche il progetto del piano del Green Deal per l'edilizia, con il suo obiettivo di una "ondata di ristrutturazioni termiche" di edifici, e in particolare dell'edilizia abitativa sociale e privata, dovrà assumere la forma di un fondo per gli investimenti specifico e di un sostegno alla formazione di filiere locali di ristrutturazione termica, che creano occupazione a livello locale e producono economie di scala, sull'esempio del progetto "EnergieSprong" cofinanziato dall'UE.

4.10A livello degli Stati membri esiste tutta una serie di strumenti atti a promuovere un ambiente abitativo sostenibile, tra l'altro mediante la costruzione di alloggi a costo ridotto o la concessione di aiuti individuali che contribuiscono alla costituzione del capitale di avvio necessario per ottenere un mutuo immobiliare, oppure servono a diminuirne la rata mensile di rimborso, aiutano i nuclei familiari più svantaggiati a pagare l'affitto di un alloggio adeguato e dignitoso, o incoraggiano la ristrutturazione energetica sostenibile degli edifici residenziali e lo sfruttamento delle energie rinnovabili. A livello di Stati membri, tuttavia, le politiche fiscali o di incentivo non sono coordinate e non sempre favoriscono l'eterogeneità sociale dell'ambiente abitativo. Inoltre, ogni Stato membro dovrebbe mettere a disposizione un servizio indipendente che fornisca quante più informazioni e consigli possibili su qualsiasi tipo di questione riguardante gli aiuti per l'alloggio destinati ai singoli individui e gli aiuti di Stato per i promotori di progetti pubblici e privati nel quadro della costruzione di complessi abitativi sovvenzionati.

4.11Tutti questi aiuti e iniziative non bastano tuttavia a rimediare alla carenza di alloggi dignitosi ed economicamente accessibili. Ecco perché, a giudizio del CESE, la Commissione dovrebbe proporre un piano d'azione europeo in materia di alloggi dignitosi ed economicamente accessibili, nel quadro dell'attuazione del principio n. 19 del pilastro europeo dei diritti sociali e del futuro piano del Green Deal per l'edilizia.

5.Un piano d'azione europeo in materia di alloggi dignitosi ed economicamente accessibili: un investimento a lungo termine per un'Europa più vicina ai cittadini e ai territori

5.1Benché la politica abitativa rimanga di competenza degli Stati membri, la carenza di alloggi adeguati cui l'UE deve fare fronte esige un piano d'azione europeo in materia di alloggi dignitosi ed economicamente accessibili, comprendente un insieme coerente e comprensibile di misure volte ad aiutare gli Stati membri, le regioni e le città europee a rilanciare in maniera sostenibile l'offerta di alloggi sociali economicamente accessibili sui mercati immobiliari locali interessati, migliorandone al tempo stesso le prestazioni energetiche.

5.2A livello europeo non esiste una definizione universale di un vero e proprio diritto all'alloggio, nella misura in cui ogni persona o famiglia che attraversi difficoltà particolari ha diritto soltanto ad un aiuto della collettività per accedere a un alloggio dignitoso o conservarlo. Inoltre, in assenza di un'offerta di alloggi adeguata, il diritto all'alloggio, benché opponibile, rimane teorico. Il CESE chiede pertanto che venga sancito un vero e proprio diritto all'alloggio nel diritto dell'Unione europea.

5.3La Commissione deve far sì che a tale diritto si accompagni una politica proattiva di sostegno agli investimenti a lungo termine necessari per la programmazione pubblica di un'offerta di alloggi di edilizia sociale economicamente accessibili, nella quale l'eterogeneità sociale e standard minimi di qualità costituiscano la regola generale. Il CESE chiede che il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea adottino con procedura ordinaria un regolamento settoriale che stabilisca i principi e fissi le condizioni per fornire, realizzare e finanziare alloggi economicamente accessibili, conformemente all'articolo 14 del TFUE.

5.4La Commissione dovrà procedere a una revisione della decisione sui servizi di interesse economico generale concernente la fascia di popolazione beneficiaria del diritto a un alloggio sociale, precisando che la politica dell'edilizia abitativa non può limitarsi unicamente ad aiutare le persone sull'orlo del rischio di povertà, ma deve garantire un alloggio dignitoso ed economicamente accessibile nel lungo periodo a tutti i cittadini, comprese le persone senza fissa dimora e le vittime della carenza europea di alloggi adeguati. Inoltre, occorre stabilire disposizioni volte a regolare la tendenza, dettata da fini speculativi, a mantenere vuoti gli alloggi e a non utilizzare i terreni edificabili, nonché a regolamentare la pratica degli alloggi sfitti, dissociando la proprietà dell'alloggio dal suo utilizzo, il quale rientra nel bene comune e nell'interesse generale e dev'essere assoggettabile a una disciplina specifica che lo renda accessibile.

5.5Analogamente, la Commissione dovrebbe proporre una definizione comune di alloggio economicamente accessibile e di costo eccessivo dell'alloggio, nonché una metodologia armonizzata per la valutazione delle spese di alloggio eccessive.

5.6Sulla base della relazione che gli Stati membri dovranno presentare nel 2020 al comitato europeo per il rischio sistemico in merito alle misure di potenziale sopravvalutazione dei prezzi degli immobili e alle azioni intraprese in seguito alle raccomandazioni del CERS, oppure delle motivazioni da fornire per giustificare l'assenza di interventi in materia, è essenziale individuare quanto prima le vulnerabilità che potrebbero provocare crisi finanziarie. Il CESE prevede che tale relazione dovrà essere emendata nel 2021 da un'altra, che la integrerà indicando le eventuali conseguenze dovute alla crisi della Covid-19.

5.7Il CESE approva, in tale contesto, l'iniziativa della Commissione volta a stabilire un nesso tra il pilastro europeo dei diritti sociali e il semestre europeo. Nel campo della politica abitativa, tale iniziativa dovrebbe tradursi in un seguito più efficace della riforma dell'edilizia abitativa sociale e dell'accessibilità, anche dal punto di vista economico, degli alloggi, nonché dell'efficacia delle indennità di alloggio. Il CESE insiste però affinché i rappresentanti della società civile organizzata vengano consultati prima dell'adozione delle raccomandazioni per paese del semestre europeo in materia di politica abitativa.

5.8La proposta di revisione della politica europea di coesione per il periodo 2021-2027, in corso di discussione in seno al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo, mira a incrementare il bilancio dell'edilizia abitativa sociale, portandolo da 2,2 a 4 miliardi di EUR. Il CESE raccomanda di concedere un margine di manovra più ampio per gli investimenti a lungo termine nelle infrastrutture sociali e di escludere tali investimenti dal calcolo del disavanzo pubblico. L'UE non può, da un lato, esortare gli Stati membri a garantire il livello richiesto di reinvestimento nelle infrastrutture sociali e, dall'altro, fissare un massimale per questi investimenti a norma del patto di stabilità e di crescita.

5.9L'istituzione di un "fondo europeo per gli investimenti in alloggi economicamente accessibili", destinato alla realizzazione e alla manutenzione degli alloggi, permetterebbe all'Unione europea di rendere le proprie azioni e politiche più chiaramente leggibili e coerenti agli occhi dei cittadini europei, in particolare nell'ottica del futuro piano del Green Deal per l'edilizia e del futuro piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali.

5.10Il CESE chiede alla Commissione di tenere ogni anno un vertice europeo sugli alloggi economicamente accessibili, cui partecipino tutte le parti interessate, al fine di esaminare l'attuazione e il seguito dato al piano d'azione europeo in materia per mezzo di una relazione annuale sullo stato dell'edilizia abitativa nell'UE.

5.11Il CESE reputa infine che l'"edilizia abitativa sociale" sia spesso oggetto di pregiudizi, a meno che non sia inserita in una missione di interesse generale di mescolanza, diversità e inclusione sociali, e tiene a ricordare il contributo che gli investimenti nell'edilizia abitativa sociale apportano allo sviluppo dell'occupazione e alla transizione ecologica.

Bruxelles, 16 settembre 2020

Luca JAHIER
Presidente del Comitato economico e sociale europeo

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(1)    Cfr. la relazione di Housing Europe "State of Housing in the EU 2019" (Situazione dell'edilizia abitativa nell'UE 2019).
(2)    Eurostat (housing cost (costo degli alloggi)/marzo 2017).
(3)      CERS/2016/14.
(4)      Eurostat (housing cost (costo degli alloggi)/marzo 2017).
(5)       Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
(6)      COM(2006) 177 final "Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d'interesse generale nell'Unione europea".
(7)      FESR, FSE, Interreg.