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Comitato economico e sociale europeo

SOC/608

Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio
di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione)

PARERE

Comitato economico e sociale europeo

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (rifusione) - 
Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo
del 19-20 settembre 2018 
[COM(2018) 634 final – 2018/0329 COD]

Relatore: José Antonio MORENO DÍAZ

Correlatrice: Vladimíra DRBALOVÁ

Consultazione

Commissione 24/10/2018

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

18/12/2018

Adozione in sessione plenaria

23/01/2019

Sessione plenaria n.

540

Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)

169/2/6



1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1Il CESE prende atto delle argomentazioni della Commissione a favore di una rifusione della direttiva sui rimpatri 1 , ma riafferma la propria convinzione secondo cui è essenziale che l'UE disponga di una politica e di una legislazione comuni in materia tanto di migrazione legale quanto di protezione internazionale e asilo 2 .

1.2Il CESE esprime preoccupazione per la disparità dei criteri di gestione della migrazione adottati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei migranti irregolari, che genera incertezza giuridica e disparità di trattamento.

1.3Il CESE ritiene che la Commissione avrebbe dovuto avviare un processo di comunicazione e consultazione con i governi e con la società civile, tenendo conto delle nuove circostanze venutesi a creare, come già avvenuto in precedenza con il Libro verde 3 .

1.4Il CESE ritiene che la Commissione avrebbe dovuto fornire i dati (o almeno le sue stime) relativi al livello di applicazione della direttiva 2008/115/CE sui rimpatri, alla sua applicabilità, all'intensità del monitoraggio della sua efficacia, alle principali difficoltà incontrate durante il suo periodo di validità e al rispetto da parte dei singoli Stati membri.

1.5La Commissione dovrebbe esercitare un minimo di autocritica o almeno condurre un'analisi per spiegare il basso tasso di rimpatri realizzato dagli Stati membri, specificandone in dettaglio le cause e i soggetti responsabili. Se gli Stati membri non hanno applicato la direttiva, né rispettato la raccomandazione del 2017 4 destinata a rendere più efficaci i rimpatri, dovrebbe essere effettuata una valutazione d'impatto. Tale studio dovrebbe comprendere una valutazione delle modalità con cui gli Stati membri hanno provveduto alla definizione di programmi operativi al fine di fornire assistenza e consulenza in materia di rimpatri, nonché un confronto del rapporto costi-benefici tra i rimpatri volontari e quelli forzati.

1.6Il CESE è consapevole del fatto che determinati discorsi politici sui flussi migratori, da parte dell'estrema destra e dei movimenti nazionalisti, incoraggiano atteggiamenti xenofobi e intolleranti. Il CESE ritiene che una politica comune globale dell'UE in materia di migrazione costituirebbe il miglior argomento per placare i timori dei cittadini europei.

1.7In linea con quanto già affermato dal CESE in altri pareri 5 , occorre adottare un discorso diverso sulla migrazione, che favorisca una visione normale di questo fenomeno quale fattore sociale ed economico comune e renda possibile l'azione della pedagogia sociale in questo settore.

1.8D'altro canto, il CESE può sostenere le conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018, in cui si afferma che una condizione preliminare per il buon funzionamento della politica dell'UE è un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i nostri principi e i valori, e che questi sforzi dovrebbero essere proseguiti per evitare catastrofi umanitarie 6 .

1.9I dati forniti dal Consiglio europeo (18 ottobre 2018) 7 indicano che il numero degli ingressi irregolari nell'UE è diminuito del 95 %. I dati dell'OIM del settembre 2018 8 mostrano inoltre che, entro quella data, 83 067 persone sono arrivate nell'UE via mare e 1 987 persone sono morte.

1.10Il CESE ritiene che una politica di rimpatrio efficace costituisca una parte integrante della politica globale dell'Unione in materia di migrazione e asilo; tale politica, tuttavia, non esiste, e la Commissione dovrebbe agire in modo coerente ed equilibrato, evitando una visione basata esclusivamente sull'attività di contrasto e sulla sicurezza tale da criminalizzare il fenomeno della migrazione.

1.11Il CESE ritiene necessario che venga effettuato uno studio comparativo (basato su dati e visite in loco) dei centri di permanenza temporanea dell'UE, della loro situazione e del rispetto dei diritti umani al loro interno.

1.12Il CESE accoglie con favore gli sforzi della Commissione tesi ad accelerare le decisioni in materia di rimpatrio e a vincolarle con quelle di rigetto di domande di asilo e di cessazione del soggiorno regolare, nonché ad accelerare e rendere più efficiente la procedura di rimpatrio in generale. Nondimeno, si dovrebbe valutare se i termini proposti siano realistici ed esaminare gli ostacoli che possono impedirne il rispetto.

1.13Nel contempo, il CESE ritiene che un'efficace politica di rimpatrio passi attraverso un processo di collaborazione efficace con i paesi terzi e l'adozione e l'attuazione di accordi di riammissione; invita la Commissione a raddoppiare gli sforzi e gli Stati membri a fare pieno uso di tali meccanismi.

1.14Il CESE ritiene inoltre necessario menzionare le buone pratiche applicate da alcuni paesi dell'UE per impedire il protrarsi di situazioni di soggiorno irregolare di cittadini stranieri, quali la concessione di un permesso di soggiorno in circostanze eccezionali di radicamento sociale, lavorativo o familiare in Spagna ("arraigo") o il cosiddetto "Duldung" in Germania.

2.Contesto e proposta della Commissione

2.1Fin dal 1999 l'UE sta cercando di elaborare un approccio globale alla migrazione che comprenda l'armonizzazione delle condizioni di rimpatrio, i diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti, la predisposizione di misure legali per prevenire l'immigrazione irregolare e lo sviluppo di una cooperazione pratica in questo settore. La direttiva sui rimpatri (2008/115/CE) mirava a stabilire un'efficace politica di espulsione e di rimpatrio sulla base di norme comuni; tuttavia la relazione sulla sua attuazione, pubblicata nel 2014, ha mostrato scarsi progressi in termini di aumento del tasso effettivo di rimpatri raggiunto dall'UE: 2014 - 36,3 %, 2015 - 36,8 %, 2016 - 45,8 %, 2017 - 36,6 %. Neppure la raccomandazione della Commissione del 2017, che includeva un pacchetto di misure che gli Stati membri dovevano adottare per approfittare pienamente della flessibilità prevista dalla direttiva, ha apportato miglioramenti 9 .

2.2Senza cambiare la portata della direttiva o incidere sulla protezione dei diritti dei migranti garantiti attualmente, anche per quanto riguarda l'interesse superiore del minore, la vita familiare e le condizioni di salute, nonché il principio di non-refoulement, la rifusione in esame dovrebbe rendere più efficace il processo di rimpatrio, tramite:

·una maggiore coerenza e sinergie con le procedure di asilo;

·una nuova procedura di frontiera;

·procedure e regole chiare contro gli abusi;

·raccomandazioni volte a promuovere rimpatri volontari efficaci;

·norme chiare sul trattenimento.

3.Osservazioni generali

3.1Il CESE esprime preoccupazione per la disparità dei criteri di gestione della migrazione adottati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei migranti irregolari, che genera incertezza giuridica e disparità di trattamento.

3.2Il CESE richiama le raccomandazioni formulate nel proprio parere in merito alla comunicazione della Commissione del 2002 su una politica comunitaria di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente, in quanto ritiene che esse non siano state accolte, o lo siano state solo in parte, nelle diverse misure legislative e politiche adottate da allora a livello di UE, in particolare per quanto riguarda i diritti dei migranti irregolari, la regolarizzazione, il rimpatrio forzato, il ricorso giurisdizionale, il diritto all'unità familiare, il trattenimento e la necessità di una vera politica comune in materia di migrazione legale 10 .

3.3L'intenzione annunciata della rifusione (migliorare l'efficacia delle procedure di rimpatrio, accelerarne il trattamento e collegarle direttamente con le decisioni di rigetto di domande di asilo e di cessazione del soggiorno regolare) può solo essere valutata positivamente; gli Stati membri hanno il diritto di rimpatriare i migranti irregolari, purché esistano sistemi di asilo equi ed efficienti che rispettino pienamente il principio di non-refoulement. Tuttavia, in relazione agli obiettivi dichiarati delle modifiche proposte, il CESE è preoccupato per l'impatto che esse potranno avere. Il CESE si interroga sull'efficacia di tali cambiamenti e teme che possano tradursi unicamente in un irrigidimento, in senso repressivo, della situazione. Non bisogna mettere da parte il principio fondamentale che sta alla base della priorità dei rimpatri volontari, sancito dalla direttiva originaria 2008/115/CE, per sostituirlo soltanto con politiche repressive.

3.4La proposta deve essere valutata anche dal punto di vista della fattibilità dei suoi obiettivi, in particolare se essa deve continuare a essere compatibile con i diritti umani. L'obiettivo dell'espulsione generale di tutti gli stranieri che risiedono irregolarmente nell'Unione come unico modo per ripristinarne la legalità è semplicemente irrealizzabile, alla luce dell'esperienza degli ultimi anni nonché del costo umano sproporzionato e degli eccessivi oneri economici e di altro tipo che comporterebbe.

3.5Negli ultimi dieci anni non vi sono stati nessuna attuazione, controllo e valutazione efficaci di una politica di rimpatrio che, peraltro, non è ancora efficacemente integrata in una politica globale e comune dell'UE in materia di migrazione.

3.6Nella proposta, la Commissione avrebbe dovuto spiegare il motivo per cui gli Stati membri non hanno applicato correttamente la direttiva 2008/115/CE, né hanno seguito le raccomandazioni del 2017, che includevano linee guida per l'applicazione della direttiva e invitavano gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per rimuovere gli ostacoli giuridici e pratici ai rimpatri.

3.7Inoltre, nel contesto della crescente incertezza sociale, sarebbe opportuno cercare di pubblicare e interpretare in modo responsabile dati reali sulla migrazione irregolare nell'UE per evitare di alimentare la retorica xenofoba e razzista che promuove posizioni di estrema destra.

4.Osservazioni particolari

4.1Alla luce degli sviluppi intervenuti dopo il 2008, la Commissione considera la modifica della direttiva uno strumento per realizzare gli obiettivi legittimi di ripristino della legalità e di attuazione più efficace dei rimpatri. Tuttavia, esistono molti altri mezzi più efficaci e meno onerosi per raggiungere lo stesso scopo (ad esempio, i rimpatri volontari, le regolarizzazioni individuali, ecc.). Il CESE ritiene che un'efficace politica di rimpatrio costituisca parte integrante di una politica globale dell'Unione in materia di migrazione e asilo; tuttavia, l'assenza di una politica di questo tipo dovrebbe indurre la Commissione ad adottare un atteggiamento autocritico, coerente ed equilibrato, che non si limiti a una visione basata esclusivamente sull'attività di contrasto e sulla sicurezza tale da criminalizzare il fenomeno della migrazione 11 .

4.2Nel parere precedente il CESE ricordava "alla Commissione di aver già segnalato in vari pareri la necessità di varare iniziative di regolarizzazione" 12 . Tuttavia, la legislazione europea prevede delle misure che consentono di porre termine allo status di migrante irregolare in modo ragionevole e costruttivo.

4.3Esempi di misure di questo tipo figurano agli articoli 6 (Decisione di rimpatrio) e 7 (Partenza volontaria) della direttiva 2008/115/CE, che tuttavia sono state prese in considerazione e utilizzate molto raramente dagli Stati, principalmente nel caso di persone che si tenta di rimpatriare senza successo. Alla luce di quanto precede, il CESE appoggia la raccomandazione della Commissione del 2017 sull'istituzione di programmi operativi per il rimpatrio volontario assistito.

4.4Inoltre il CESE osserva che le norme vigenti per l'espulsione di cittadini europei e dei loro familiari per ragioni di ordine pubblico e pubblica sicurezza 13 non vengono applicate ai migranti irregolari. Si fa qui riferimento alla possibilità di chiedere l'annullamento di una decisione di espulsione a causa di un cambiamento della situazione verificatosi dopo un ragionevole periodo di tempo, compreso l'obbligo di non eseguire la decisione senza rivedere le sue circostanze, se sono trascorsi due anni dalla decisione stessa. Non sembra appropriato che l'approccio adottato per i cittadini dell'UE (ossia, decisione di espulsione soltanto nei casi in cui l'interessato costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza) non possa essere applicato a coloro la cui unica mancanza riguarda i documenti se le loro circostanze sono cambiate in modo sostanziale.

4.5Al fine di proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini di paesi terzi che siano stati oggetto di procedimenti amministrativi, è assolutamente necessario garantire meccanismi e garanzie reali per le procedure di rimpatrio che vadano oltre la semplice possibilità di presentare ricorso contro la decisione. È essenziale che questa possibilità venga realizzata in modo efficace con un'adeguata assistenza legale, designando automaticamente, per ogni procedura, avvocati appositamente formati, specializzati nella materia, che articoleranno, caso per caso, gli elementi di difesa.

4.6La politica volta a perseguire le persone che soggiornano irregolarmente deve essere accompagnata da un divieto fermo e assoluto di identificare le persone sulla base della loro appartenenza etnica e/o religiosa. L'attuale allentamento di questo divieto fa dell'Europa un territorio in cui le minoranze razziali rischiano di essere intollerabilmente oggetto di sospetti e controlli delle autorità. Illuminante è il caso in riferimento al quale il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, il 31 luglio 2009 14 , ha condannato la Spagna per aver trattenuto una cittadina spagnola soltanto per il fatto di essere nera, sospettandola per questo di essere una migrante irregolare.

4.7Il CESE ritiene necessario effettuare uno studio comparativo (basato su dati e visite in loco) dei centri di permanenza temporanea dell'UE, delle loro condizioni e del rispetto dei diritti umani.

4.8Il CESE propone inoltre che la Commissione esamini in qualsiasi momento le formule utilizzate dagli Stati membri per l'istituzione di programmi operativi che forniscano una migliore assistenza e un sostegno più efficace in materia di rimpatri, compreso il sostegno alla reintegrazione nei paesi terzi di rimpatrio, programmi che avrebbero dovuto iniziare ad attuare già nel 2017. Lo studio dovrebbe comprendere un confronto del rapporto costi-benefici tra i rimpatri volontari e quelli forzati.

4.9Il CESE desidera menzionare le buone pratiche applicate da alcuni paesi dell'UE per impedire il protrarsi di situazioni di soggiorno irregolare di migranti, come nel caso dell'"arraigo" in Spagna o del "Duldung" in Germania, che concedono eccezionalmente, a determinati cittadini stranieri soggiornanti irregolarmente sul loro territorio da lungo tempo, un permesso di soggiorno regolare in base a criteri specifici individuali e selettivi.

5.Analisi delle proposte di modifica

5.1La formulazione della direttiva introduce chiaramente nove modifiche specifiche, sulle quali il CESE esprime il proprio parere.

5.2È necessario stabilire criteri obiettivi a livello di Unione per determinare l'esistenza o meno di un rischio di fuga, compresi i movimenti secondari non autorizzati. Per impedire interpretazioni divergenti o inefficaci, l'articolo 6 della proposta stabilisce un elenco comune di criteri obiettivi per determinare se vi sia un rischio di fuga nell'ambito di una valutazione globale delle circostanze specifiche del caso individuale. L'elenco dei criteri è troppo ampio e va al di là della raccomandazione del 2017. Di conseguenza, sebbene la direttiva preveda due procedure di rimpatrio, una delle quali urgente, straordinaria, che esclude la possibilità di lasciare volontariamente il territorio e soggetta a ulteriori oneri, e l'altra garantista, che offre l'opzione di ottemperare volontariamente, nella pratica alla maggior parte dei migranti irregolari verrà applicata quella a cui, in teoria, si dovrebbe ricorrere in via eccezionale.

 

5.2.1Solo un numero limitato dei criteri obiettivi proposti all'articolo 6, derivati dalla raccomandazione della Commissione del 2017 e corrispondenti nel testo modificato ai criteri di cui alle lettere f), h) e k), servono a definire il rischio di fuga. Anche la lettera j) può essere considerata un criterio adeguato conformemente all'articolo 7 sull'obbligo di cooperare.

a)La mancanza di documenti può essere, nella maggior parte dei casi, rettificata su richiesta al momento dell'avvio della procedura amministrativa e, in caso di non ottemperanza, questo criterio può essere trasferito alla lettera f).

b)Questo obiettivo fa sì che l'onere della prova incomba al migrante (che dovrà dimostrare un domicilio effettivo) eliminando una garanzia giuridica di base. Le difficoltà generali connesse alla dimora e gli ostacoli che molti comuni pongono agli stranieri in generale, e a quelli che soggiornano in modo irregolare in particolare, comportano che questo punto abbia un'ampiezza eccessiva.

c)Se si vuole impedire che TUTTI i migranti irregolari possano essere accusati di rischio di fuga, rendendo la procedura di garanzia completamente marginale, tale rischio non può essere stabilito sulla base di parametri come questo. Dopotutto, chiunque sia privato del diritto al lavoro viene ovviamente privato anche delle risorse economiche, e la maggior parte dei migranti irregolari soffrirà pertanto di una mancanza di risorse finanziarie.

d)Data la politica di chiusura delle frontiere attuata dagli Stati membri, molti migranti irregolari (e anche legali) risulteranno entrati illegalmente nel territorio degli Stati membri.

e)Lo spostamento di un migrante irregolare da uno Stato membro all'altro è per definizione non autorizzato, ma non costituisce necessariamente un motivo per dichiarare l'esistenza di un rischio di fuga.

g)    Decisione di rimpatrio emanata da un altro Stato membro nei confronti del cittadino interessato. L'inclusione di questa possibilità risulta incomprensibile, dal momento che la direttiva stessa stabilisce l'esecuzione diretta di questa decisione da parte dell'altro Stato.

i)    Inosservanza dell'obbligo di recarsi nel territorio di un altro Stato membro che abbia rilasciato un permesso di soggiorno valido. In questi casi, l'avvio della procedura di espulsione verso il paese di origine senza la possibilità di lasciare volontariamente il territorio è del tutto sproporzionata. È opportuno invece attuare determinate misure forzate di trasferimento verso l'altro Stato membro, ma non l'espulsione nel paese di origine, e tanto meno con una procedura d'urgenza.

5.3Prima di analizzare gli articoli 7 e 8 e altri articoli della proposta, occorre chiarire quanto segue: l'intera formulazione della modifica proposta dimostra chiaramente un'ignoranza della natura giuridica della decisione di rimpatrio, che, una volta chiarita, costituirà la base per mettere completamente in discussione il paragrafo 3, così come rispecchiato nel nuovo articolo 8 della direttiva. La decisione di rimpatrio è una decisione esecutiva di uno Stato che ha un impatto diretto sui diritti e gli interessi personali di un essere umano. Inoltre, questa decisione si basa in una certa misura, direttamente o indirettamente, sull'adempimento di obblighi o su determinati comportamenti di cui tale persona è accusata, e merita pertanto una procedura appropriata per verificare se tali accuse sono fondate, che in questi casi avrà certamente un carattere indipendente. In sintesi, l'espulsione è una sanzione, una pena o una punizione di natura amministrativa, non penale, pur essendo governata dagli stessi principi costituzionali e principi relativi ai diritti fondamentali del diritto penale.

5.4Per quanto concerne l'articolo 7 (Obbligo di cooperare), il CESE prende atto del fatto che la Commissione presume che l'obbligo dei cittadini di paesi terzi di cooperare con le autorità competenti degli Stati membri in tutte le fasi della procedura di rimpatrio potrebbe contribuire al corretto funzionamento e all'efficacia di tali procedure. Va segnalato tuttavia che esso viola il diritto fondamentale a non fornire prove contro sé stessi. Gli obblighi stabiliti da questo articolo possono essere riassunti in un unico dovere di cooperare e collaborare con una procedura che va contro la persona interessata. L'articolo 8 (Decisione di rimpatrio) stabilisce attualmente l'obbligo per gli Stati membri di emettere la decisione di rimpatrio nei confronti del cittadino di paese terzo immediatamente dopo l'adozione della decisione di porre fine a un suo soggiorno regolare, ivi compresa una decisione di non concedergli lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria. Il CESE ritiene che detto articolo vada ampliato per includere la possibilità di offrire ai cittadini dei paesi terzi un'adeguata opportunità di adempiere all'obbligo di lasciare volontariamente il territorio o di cercare possibilità alternative di regolarizzare la loro situazione.

5.5L'articolo 9 (Partenza volontaria) prevede che debba essere concesso un periodo congruo di trenta giorni per la partenza volontaria, modificando la disposizione originaria che stabiliva un termine compreso tra sette e trenta giorni. Sebbene l'aver fissato il termine massimo a soli 30 giorni avesse già dato luogo a critiche, l'esistenza di un periodo minimo costituiva comunque una garanzia. L'abolizione di questo termine minimo consente agli Stati membri di non concedere alcun periodo per la partenza volontaria.

5.6La nuova misura introdotta all'articolo 13 consente agli Stati membri di imporre un divieto d'ingresso, che non corredi una decisione di rimpatrio, a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno irregolare nel territorio degli Stati membri sia stato scoperto in occasione di verifiche di frontiera svolte nel momento in cui l'interessato lasciava (volontariamente) l'UE. Il CESE ritiene che tale misura costituisca una sanzione imposta a una persona che in quel preciso momento sta rispettando la legge, ossia sta lasciando il territorio dell'UE e ponendo fine al suo soggiorno irregolare. D'altra parte, la misura può essere considerata come uno scudo protettivo contro futuri ingressi nello Stato membro interessato.

5.7L'articolo 14 (Gestione dei rimpatri) chiede ad ogni Stato membro di istituire, mettere in opera, mantenere e sviluppare un sistema nazionale di gestione dei rimpatri che tratti tutte le informazioni necessarie all'attuazione della direttiva. Sarà comunque obbligatorio garantire la compatibilità tecnica con il sistema centrale dell'UE. L'articolo prevede inoltre che gli Stati membri istituiscano programmi operativi volti a fornire assistenza alle persone interessate.

5.7.1A causa delle carenze del sistema d'informazione Schengen (SIS), sono necessarie misure per migliorare il coordinamento tra gli Stati. È più che certo che a tal fine sarebbe opportuna una regolamentazione esplicita a livello di direttiva, in quanto si tratta di questioni pratiche relative alla gestione.

5.7.2La proposta secondo la quale gli Stati membri istituiscono programmi volti a fornire assistenza logistica e finanziaria e assistenza materiale o in natura di altro tipo al fine di sostenere il rimpatrio volontario, compreso il sostegno alla reintegrazione, proviene dalla raccomandazione del 2017, e la Commissione deve sostenere, monitorare e valutare la loro creazione.

5.8L'articolo 16 riguarda esclusivamente il "solo caso in cui la presente proposta prevede l'obbligo di un effetto sospensivo automatico", vale a dire l'espulsione della persona la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta. Il CESE non è contrario a tale disposizione, tuttavia ritiene che vi siano altri casi in cui l'espulsione dovrebbe essere rinviata automaticamente al fine di rafforzare il quadro delle salvaguardie o garanzie. Questi includono:

·i casi in cui sono interessati, direttamente o indirettamente, dei minori;

·i casi in cui sono interessati, direttamente o indirettamente, familiari che sono cittadini di Stati membri dell'Unione e che non possono essere compresi nelle disposizioni della direttiva 2004/38/CE;

·i casi in cui è possibile dimostrare un rischio per la salute o l'integrità fisica dell'interessato;

·i casi di rimpatrio verso paesi considerati non sicuri, tra cui quelli che non rispettano i diritti umani.

5.9Per quanto riguarda il trattenimento e la fissazione di un periodo minimo di tre mesi come limite massimo, occorre notare che nella realtà è stato dimostrato che le misure e le procedure necessarie per l'espulsione in un paese terzo sono attuate entro un periodo inferiore a tre mesi oppure non portano praticamente a nulla neppure estendendo questa scadenza, tanto meno quando si ricorre a misure estreme come la privazione della libertà di una persona che non ha commesso alcun reato.

5.10Si ripete l'invito a cercare altre soluzioni, come il "Duldung" tedesco o l'"arraigo" spagnolo citati in precedenza, e si ritiene che per determinare se una persona possa essere espulsa o meno occorra un tempo molto inferiore a tre mesi. Il trattenimento o la detenzione preventiva è una misura precauzionale il cui scopo è quello di facilitare il rimpatrio forzato e prevenire la fuga, ma non deve essere consentito utilizzarla come forma occulta di reclusione o come punizione dell'immigrazione irregolare. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE vieta esplicitamente questa forma di reclusione 15 .

5.11La direttiva dovrebbe pertanto esigere che le strutture destinate a tale trattenimento non siano comparabili o peggiori degli istituti di reclusione, mediante una regolamentazione che impone che la sorveglianza di tali strutture da parte delle autorità di contrasto dello Stato non sia mai interna, ma solo esterna, mentre la sicurezza interna sarà affidata ad altri enti statali, e che in ciascuno Stato membro lo status giuridico dei diritti delle persone trattenute sia, da ogni punto di vista, allo stesso livello di quello dei detenuti o a un livello superiore.

5.12La modifica introdotta dal paragrafo 7 dell'articolo 22 è del tutto superflua in quanto la questione è già regolamentata nelle varie procedure di asilo degli Stati membri. In ogni caso, è sproporzionato prevedere la possibilità che una persona, che può essere trattenuta fino a quattro mesi in vista del rimpatrio a seguito del rifiuto della sua domanda di asilo, possa essere nuovamente sottoposta a questa procedura senza soluzione di continuità per un nuovo periodo di sei mesi allo stesso scopo, ovvero quello del suo rimpatrio.

5.13Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che l'efficacia della politica di rimpatrio dell'UE dipende anche dalla cooperazione dei paesi di origine. Sebbene l'UE abbia già compiuto alcuni progressi al riguardo, il CESE invita la Commissione a proseguire gli sforzi in quest'ambito e, nel contempo, a incoraggiare gli Stati membri a trarre il massimo beneficio dai risultati conseguiti e a fare pieno uso dei meccanismi introdotti.

Bruxelles, 23 gennaio 2019

Luca JAHIER 
Presidente del Comitato economico e sociale europeo