Comitato economico e sociale europeo
INT/864
Omologazione in relazione al recesso del Regno Unito
PARERE
Comitato economico e sociale europeo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
che integra la legislazione dell'UE in materia di omologazione
in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione
[COM(2018) 397 final – 2018/0220 (COD)]
Relatore: Séamus BOLAND
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Consultazione
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Parlamento europeo, 02/07/2018
Consiglio, 03/07/2018
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Base giuridica
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Articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
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Sezione competente
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Mercato unico, produzione e consumo
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Adozione in sezione
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04/09/2018
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Adozione in sessione plenaria
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19/09/2018
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Sessione plenaria n.
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537
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Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)
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198/0/7
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1.Conclusioni
1.1Il CESE accoglie favorevolmente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che è stata presentata dalla Commissione europea per integrare la legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione.
1.2Il CESE ritiene che la proposta sia incentrata sulle misure concrete necessarie per affrontare le reali conseguenze, sia per l'industria della fabbricazione e distribuzione di veicoli che per i consumatori, derivanti dagli inevitabili cambiamenti giuridici nella certificazione dell'omologazione rilasciata dalle autorità britanniche sulla base della legislazione dell'UE.
1.3In tale contesto, il CESE reputa che la proposta in esame debba fungere da modello per molti altri accordi di natura simile che si renderanno necessari per effetto del recesso del Regno Unito.
1.4Il CESE raccomanda che nell'accordo sulla proposta in esame venga riconosciuta la necessità di prevedere un arco di tempo ragionevole prima di dare piena attuazione al nuovo sistema. Nel complesso, il termine del 29 marzo è veramente troppo limitativo e dovrebbe essere esteso di comune accordo tra il Regno Unito e l'UE.
1.5Il CESE accetta il fatto che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, le autorità britanniche incaricate dell'omologazione non potranno più certificare i veicoli ai sensi della legislazione dell'Unione, per cui i produttori con sede nel Regno Unito dovranno ottenere l'omologazione da un'autorità competente che abbia sede in uno dei 27 Stati membri dell'UE. Poiché il governo del Regno Unito ritiene che la sua autorità di omologazione debba essere riconosciuta come tale a livello internazionale, il CESE raccomanda di chiarire questo punto per evitare qualsiasi confusione.
1.6Il CESE rileva che la proposta in esame sarà attuata secondo i criteri fissati nell'accordo di recesso negoziato a livello generale e, di conseguenza, raccomanda che essa non venga snaturata in alcun modo.
1.7Il CESE osserva che, all'interno dell'UE, potranno rendersi necessari cambiamenti e modifiche delle direttive per effetto di nuove tecnologie, nuove informazioni e così via. Il Comitato raccomanda pertanto di prevedere la necessaria flessibilità nel quadro degli accordi pertinenti affinché sia possibile condurre gli opportuni negoziati.
1.8Il CESE raccomanda che tutti gli accordi commerciali globali, come anche quello relativo al recesso dall'UE, tengano conto del fatto che nell'UE e nel Regno Unito esiste un mercato di enormi proporzioni, e tutti gli accordi dovrebbero assicurare che questo mercato non subisca conseguenze negative.
1.9Il CESE raccomanda vivamente che i sistemi d'informazione e i servizi di formazione e consulenza del caso siano dotati delle risorse opportune, e siano a disposizione in modo trasparente di tutte le parti del settore, compresi i consumatori e i soggetti interessati in campo ambientale.
1.10Il CESE, pur riconoscendo che la proposta in esame non riguarda i "diritti fondamentali", ricorda che i diritti dei consumatori saranno sempre al centro delle preoccupazioni e raccomanda pertanto che se ne tenga conto in fase di attuazione.
2.Contesto generale
2.1Il 23 giugno 2016, a seguito di un referendum sull'appartenenza all'UE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha deciso di uscire dall'Unione europea. Questa decisione riguarda anche Gibilterra.
2.2Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea. L'attivazione dell'articolo 50 ha dato avvio al negoziato per il recesso dall'UE, volto a gestire in modo efficace le nuove complesse disposizioni giuridiche.
2.3Una volta concluso il negoziato, è previsto che a decorrere dal 30 marzo 2019 il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'UE e diventerà un paese terzo, a meno che l'accordo in materia non proponga una nuova data di decorrenza.
2.4È riconosciuto che il recesso dall'UE renderà necessario risolvere numerose questioni pratiche connesse alla regolamentazione europea sui beni e i servizi. In particolare, le autorità incaricate dell'omologazione che hanno sede nel Regno Unito non avranno più la funzione di autorità di regolamentazione dell'UE a partire dalla data del recesso e ciò, a sua volta, avrà delle conseguenze sulla regolamentazione attuale e futura dei beni, compresi quelli già omologati.
2.5Andrebbe tuttavia osservato che la posizione esatta del Regno Unito in rapporto alle autorità britanniche di omologazione sarà oggetto dell'accordo globale che è in corso di negoziazione.
2.6Tra le numerose implicazioni vanno ricordate le perturbazioni per le varie catene di approvvigionamento dei prodotti, che sono calibrate per consegnare le merci in modo efficiente sotto il profilo dei costi e tempestivamente in tutti gli Stati membri, tra cui la Gran Bretagna.
2.7La proposta tiene inoltre pienamente conto della necessità di mantenere tutti gli standard di qualità e di assicurare che le norme relative all'ambiente e ai consumatori non vengano snaturate.
2.8La proposta in esame potrebbe facilmente servire da modello per altri accordi simili e, in tale contesto, è essenziale che riceva il sostegno di tutte le parti interessate e del pubblico in generale.
2.9Nel testo della proposta si afferma che quest'ultima non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali. Il CESE fa tuttavia notare che le modifiche nei quadri normativi che disciplinano le merci avranno sempre delle implicazioni per i consumatori.
2.10Il presente parere verte sulla situazione relativa al sistema di omologazione per i motori, per i veicoli adibiti al trasporto di merci, nonché per i motori destinati a macchine non mobili.
3.Sintesi della proposta della Commissione
3.1La proposta della Commissione è incentrata sul quadro legislativo dell'UE che disciplina il sistema di omologazione applicato a un certo numero di prodotti, sistema che non sarà più di applicazione nel Regno Unito quando il paese cesserà di essere uno Stato membro dell'Unione.
3.2In particolare, e fatte salve le eventuali disposizioni transitorie contenute nell'accordo di recesso, la proposta della Commissione elenca gli atti legislativi che saranno interessati dal recesso, ossia:
-la direttiva 2007/46/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (che sarà sostituita da un regolamento applicabile a partire dal 1º settembre 2020);
-il regolamento (UE) n. 168/2013, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;
-il regolamento (UE) n. 167/2013, relativo all'omologazione dei veicoli agricoli e forestali, e
-il regolamento (UE) 2016/1628, relativo all'omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali.
3.3La proposta chiarisce inoltre che l'attuale autorità britannica di omologazione non potrà più operare come autorità di omologazione ai sensi della legislazione dell'UE. Pertanto, per mantenere la conformità alla legislazione dell'UE e conservare l'accesso ai mercati europei, i produttori che hanno ottenuto l'omologazione nel Regno Unito dovranno ottenere una nuova omologazione da una delle autorità di omologazione dell'UE-27. Questo riguarda anche i prodotti già in produzione.
3.4Sebbene esistano notevoli implicazioni per il futuro ruolo dell'autorità britannica di omologazione, si nutrono gravi preoccupazioni circa il futuro dell'industria automobilistica nel Regno Unito e, specularmente, all'interno dell'UE. Queste preoccupazioni riguardano principalmente l'incertezza giuridica in rapporto alle omologazioni nel Regno Unito e lo snaturamento di uno dei principi fondamentali del regolamento, ossia quello di mantenere la coerenza normativa in tutta l'Unione europea.
3.5La proposta mira ad affrontare tali questioni attraverso la temporanea modifica delle norme esistenti, in modo che i costruttori interessati possono rivolgersi a una qualsiasi delle autorità di omologazione dell'UE-27 con il minimo disagio. In sostanza, la proposta:
-consente espressamente ai costruttori interessati di rivolgersi a un'autorità di omologazione dell'UE-27 per ottenere nuove omologazioni per tipi di prodotti esistenti;
-evita che le prove su cui si basano le omologazioni rilasciate nel Regno Unito debbano essere ripetute a causa del fatto che il servizio tecnico non è stato designato e notificato da un'autorità di omologazione dell'UE-27;
-dispone che tali omologazioni possano essere rilasciate se sono soddisfatti i requisiti per i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti invece di quelli per i nuovi tipi;
-contribuisce a individuare nuove autorità di omologazione per i prodotti già immessi nel mercato prima del recesso, onde evitare che non vi sia alcuna autorità competente ad eseguire controlli della conformità in servizio o a disporre eventualmente un successivo richiamo.
3.6La proposta della Commissione riconosce la necessità di proteggere i consumatori per quel che concerne la sicurezza dei veicoli e la conformità ai requisiti ambientali.
3.7La proposta chiarisce che il lavoro delle autorità di omologazione non si esaurisce con la produzione o con l'immissione sul mercato di un veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, ma si estende per diversi anni dopo l'immissione sul mercato di tali prodotti.
4.Osservazioni
4.1I costruttori di automobili necessitano di nuovi certificati non solo per i nuovi modelli, che vengono immessi sul mercato all'incirca ogni sette anni, ma anche per le modifiche di rilievo apportate nella progettazione o ai motori, e tali modifiche possono essere introdotte con una frequenza maggiore. Questo fatto accresce chiaramente l'urgenza di assicurare, dopo il recesso del Regno Unito dall'UE, un regolare riallineamento dei meccanismi normativi richiesti per la produzione.
4.2Il Regno Unito esporta nel resto d'Europa circa il 56 % dei veicoli che produce, mentre soltanto il 7 % circa delle esportazioni di automobili da paesi del continente europeo è destinato al Regno Unito. Tuttavia, i dati che misurano il funzionamento del mercato in rapporto alla fornitura di pezzi di ricambio indicherebbero la necessità di un insieme più complesso di disposizioni che richiederebbero un regime normativo uniforme.
4.3Il CESE osserva che gli effetti della proposta in esame, anche se è stata pubblicata, non possono essere valutati a causa dell'enorme incertezza che pesa sui negoziati in corso tra l'UE e il Regno Unito.
4.4Il CESE ritiene che la proposta sia più adatta in caso di esito positivo dei negoziati per un accordo tra la Gran Bretagna e l'UE, sulla cui base raggiungere un'intesa sufficiente ad attuare misure che permettano lo svolgimento, in qualche forma, di scambi commerciali nel quadro di un'unione doganale e/o di un mercato unico.
4.5Il CESE concorda con la seguente dichiarazione, pubblicata dalla Camera dei comuni (quinta relazione della sessione 2017-2019, dal titolo The impact of Brexit on the automotive sector - "L'impatto della Brexit sul settore automobilistico"): "È difficile immaginare come per i grandi costruttori multinazionali, che rappresentano l'elemento di gran lunga preponderante del settore automobilistico nel Regno Unito, possa essere sensato sul piano economico basare la produzione nel Regno Unito in caso di uscita senza accordi o di uno scenario di dazi doganali in base all'OMC". Pertanto, qualora non si giunga ad alcun accordo, la proposta dovrà essere riveduta per garantire che sia abbastanza solida rispetto a uno scenario di questo tipo.
4.6L'esatta situazione per quanto riguarda il ruolo futuro dell'autorità di omologazione britannica non è stata ancora concordata tra il Regno Unito e l'Unione europea. Il CESE ritiene che la soluzione di tale questione sia essenziale per la riuscita del nuovo regime normativo.
5.Sfide
5.1Il CESE accoglie con favore gli obiettivi della proposta, in particolare, l'intenzione di ridurre i costi per l'industria in termini di ritardi alla frontiera e di oneri burocratici superflui, assicurando al tempo stesso l'applicazione degli standard più elevati. Il CESE ritiene tuttavia che il conseguimento di questi obiettivi costituisca una sfida enorme, tenuto conto del fatto che adesso occorre concepire un sistema di regolamentazione del tutto nuovo.
5.2Il CESE rileva inoltre che il nuovo regime causerà inevitabilmente un aumento dei costi, soprattutto perché il Regno Unito diventerà un paese terzo e, come avviene con i paesi terzi, saranno necessariamente introdotte disposizioni differenti.
5.3Le materie oggetto di una regolamentazione dell'UE (come l'ambiente, i diritti dei consumatori, la qualità dei prodotti e così via) sono spesso soggette a modifiche o innovazioni legislative a livello UE e sono disciplinate da direttive. Secondo il CESE, sia l'UE che il Regno Unito dovranno assicurare che l'accordo sul regime di regolamentazione sia sufficientemente flessibile per gestire questa situazione, in modo da generare le minori perturbazioni possibili.
5.4All'interno dell'UE il processo di fabbricazione e distribuzione dei veicoli si è sviluppato in modo altamente integrato. Le catene di approvvigionamento esistenti e funzionanti sono numerose, complesse ed efficienti e, secondo le previsioni di tutti gli esperti e del CESE stesso, cambieranno notevolmente per effetto del recesso del Regno Unito dall'UE. Il CESE ritiene inoltre che le perturbazioni che ne seguiranno ridurranno l'efficienza di tali sistemi.
5.5Visto il numero elevato di veicoli fabbricati in Gran Bretagna ed esportati nell'UE, il CESE esprime particolare preoccupazione per il fatto che l'eventuale esclusione del Regno Unito da questo mercato si ripercuoterà negativamente sulla competitività generale, con la conseguenza di un aumento dei costi per tutti i settori dell'economia, oltre che per i consumatori. Pertanto, la proposta della Commissione, che raccomanda la protezione di tutti questi interessi, deve assicurare che venga preso un impegno permanente in questo senso, e che tale impegno trovi corrispondenza negli accordi futuri.
5.6La complessità delle modifiche proposte renderà necessario che le due parti si adoperino concretamente per fornire informazioni complete e programmi di formazione per l'industria, nonché per ciascuna delle autorità di omologazione. Questo rappresenta una sfida notevole in termini di risorse e richiederà parecchio tempo. I vincoli di tempo saranno particolarmente impegnativi, alla luce del calendario attualmente previsto per il recesso del Regno Unito così come stabilito dall'articolo 50.
5.7Tenuto conto del tempo che sta richiedendo la negoziazione dell'accordo e dei tempi necessari per conformarsi ai vari sistemi, il CESE ritiene che sia necessario un periodo di transizione dopo la fine del marzo 2019, data del recesso del Regno Unito.
5.8Dato che un risultato positivo sarebbe la prosecuzione dell'attuale sistema che disciplina il flusso commerciale dei veicoli e dei relativi prodotti tra il Regno Unito e l'UE, il CESE ritiene che i veicoli fabbricati nel Regno Unito debbano continuare a essere conformi alla regolamentazione dell'UE. Occorre pertanto far notare che (a meno che il Regno Unito non sia in qualche modo associato all'UE tramite un'unione doganale o il mercato unico, o entrambi) sarà molto difficile gestire la proposta in esame.
5.9Secondo il CESE, il nuovo status del Regno Unito quale paese terzo comporterà costantemente delle sfide per il regime normativo che disciplina i veicoli, le macchine mobili e quelle non mobili. Pertanto, l'incapacità ad affrontare rapidamente questi problemi obbligherà alla fine i costruttori a modificare la natura della loro catena di approvvigionamento, e questo potrebbe pregiudicare la continuità della disponibilità dei prodotti, oltre a incidere sui costi per i consumatori.
Bruxelles, 19 settembre 2018
Luca JAHIER
Presidente del Comitato economico e sociale europeo
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