Comitato economico e sociale europeo
            
            
            
               SOC/580
            
            
               Autorità europea del lavoro
            
            
            
            
               PARERE
               
               Comitato economico e sociale europeo 
               
               
                  
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro
               
               [COM(2018)131 final – 2018/0064 (COD)]
            
            
            
               Relatore: Carlos Manuel TRINDADE (PT-II)
            
            
            
            
               
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                        Consultazione
                      
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                        Consiglio, 06/04/2018
                      
                     
                        Parlamento europeo, 16/04/2018
                      
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                        Base giuridica
                      
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                        articoli 46, 91, paragrafo1, e 304 del TFUE
                      
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                        Organo competente
                      
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                        Sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza 
                      
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                        Adozione in sezione
                      
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                        19/07/2018
                      
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                        Adozione in sessione plenaria
                      
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                        20/09/2018
                      
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                        Sessione plenaria n.
                      
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                        Esito della votazione
                            (favorevoli/contrari/astenuti)
                      
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                        189/16/29
                      
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               1.Conclusioni e raccomandazioni
            
            
            
               1.1La situazione del mercato del lavoro transfrontaliero presenta considerevoli problemi per le imprese, per i lavoratori e per gli Stati membri, in particolare la concorrenza sleale, il dumping sociale, nonché illegalità e frodi di diversi tipi sul piano fiscale e della sicurezza sociale. Inoltre, l'insufficiente informazione per le imprese e i lavoratori, la scarsa cooperazione tra gli Stati membri e la limitata capacità della maggior parte degli ispettorati del lavoro hanno acutizzato i problemi e i conflitti esistenti. Sebbene alcune misure siano state adottate, le istituzioni dell'UE, il Presidente della Commissione, il CESE, le parti sociali e le organizzazioni della società civile si sono pronunciati sulla necessità di fare di più e meglio per superare questa situazione.
            
            
            
               1.2La proposta di regolamento della Commissione volta a istituire un'Autorità europea del lavoro, se adeguatamente attuata, costituisce costituisce un passo importante nella giusta direzione per il miglioramento della mobilità transfrontaliera, il rispetto della legislazione europea e nazionale, per la promozione della cooperazione tra le autorità del mercato del lavoro nazionali e il miglioramento dell'accesso a informazioni adeguate e aggiornate, la lotta alle illegalità e il rafforzamento del mercato interno, a condizione che l'Autorità rispetti le competenze nazionali ed europee e che gli Stati membri cooperino e diano il loro sostegno.
            
          
         
            
            
               1.3Questa iniziativa della Commissione tesa a contribuire alla risoluzione dei problemi di mobilità transfrontaliera ha l'appoggio del CESE. Il CESE osserva che la Commissione propone un regolamento inteso a istituire un'Autorità europea del lavoro e sottolinea che la cooperazione strutturata tra gli Stati membri poggia su una base equilibrata, allo scopo di cercare soluzioni innovative e con un valore aggiunto a beneficio di imprese, lavoratori, autorità e ispettorati nazionali del lavoro, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
            
            
            
               1.4In linea generale, il CESE è d'accordo con gli sforzi della Commissione volti a migliorare la cooperazione transfrontaliera e a evitare pratiche illegali. Nello specifico, il CESE presenta i punti d'intesa (cfr. 4.1), formula osservazioni (cfr. 4.2.) e avanza alcune proposte (cfr. punto 4.3) che si augura saranno prese in considerazione per migliorare l'efficacia dell'azione dell'Autorità.
            
            
            
               1.5Il CESE raccomanda alla Commissione grande attenzione al momento di procedere all'integrazione dei vari organismi nell'Autorità europea del lavoro, in modo che si faccia buon uso dell'esperienza e del know-how maturati e in modo da garantire che non vi sia sovrapposizione con altri strumenti e strutture, al fine in ultima analisi, di far sì che l'azione dell'Autorità europea del lavoro sia più efficace. L'indipendenza dell'Autorità europea del lavoro deve essere garantita assegnandole risorse proprie perché possa assolvere la sua missione.                          Il CESE mette tuttavia in guardia contro una possibile scarsità delle risorse a disposizione dell'Autorità, una situazione che potrebbe comprometterne l'efficacia. Pertanto, prendendo atto di tali preoccupazioni e di alcune preoccupazioni che sono state espresse sull'efficacia rispetto ai costi dell'Autorità europea del lavoro, è importante garantire che le sue risorse siano gestite correttamente.
            
            
            
               1.6Tra le varie proposte presentate, il CESE richiama specialmente l'attenzione su quella relativa al coinvolgimento delle parti sociali (cfr. 4.3.3). Le soluzioni per il problema della mobilità transfrontaliera potranno essere trovate con maggiore facilità nel quadro di un coinvolgimento più attivo delle parti sociali a livello europeo, nazionale e settoriale, e questo è l'obiettivo della proposta che il CESE presenta in appresso. Il CESE propone che il gruppo dei portatori di interessi dell'Autorità europea del lavoro sia trasformato in un consiglio consultivo dell'Autorità e che, all'interno di tale organismo, venga rafforzata la presenza delle parti sociali.
            
            
            
               2.Contesto
            
            
            
               2.1Negli ultimi anni è stato osservato un aumento molto significativo della mobilità lavorativa: tra il 2010 e il 2017 il numero di cittadini che vivevano o lavoravano in uno Stato membro diverso da quello in cui erano nati è passato da 8 a 17 milioni, mentre il numero di lavoratori distaccati è aumentato del 68 % a partire dal 2010, arrivando a 2,3 milioni nel 2016. Vi sono inoltre più di 2 milioni di lavoratori del settore dei trasporti su strada che ogni giorno attraversano i confini interni dell'Unione per portare a destinazione merci o passeggeri.
            
            
            
               2.2Un aspetto importante della realtà sociale europea è legato all'incidenza della povertà, che non è diminuita in modo significativo e che colpisce il 23,5 % della popolazione dell'Unione europea. Tra le persone colpite figurano lavoratori inattivi scoraggiati, cittadini con disabilità, immigrati di paesi terzi, Rom e senzatetto. Parte di queste persone vive in uno Stato membro diverso da quello di origine e per loro si potranno trovare più facilmente delle soluzioni se i mercati del lavoro transfrontalieri funzioneranno in modo più efficiente, dato che si presenteranno maggiori opportunità di lavoro. 
            
            
            
               2.3Le istituzioni europee hanno espresso il loro punto di vista sulla questione della mobilità lavorativa. La Commissione afferma che "permangono tuttavia preoccupazioni per quanto riguarda il rispetto e l'applicazione efficace ed efficiente della normativa dell'UE: il rischio è di compromettere l'equità del mercato interno e la fiducia in esso. In particolare, sono state espresse preoccupazioni in relazione alla vulnerabilità dei lavoratori mobili, che sono esposti ad abusi o al rischio di vedere negati i loro diritti, e alla difficoltà per le imprese di operare in un contesto imprenditoriale incerto o poco chiaro e non equo. Il Parlamento europeo ha sottolineato "la necessità di rafforzare i controlli degli Stati membri e il coordinamento tra di loro, anche intensificando lo scambio di informazioni tra gli ispettorati del lavoro, e di sostenere attivamente l'esercizio dei diritti di libera circolazione". Quanto al Consiglio, ha evidenziato "la necessità di migliorare la cooperazione amministrativa, l'assistenza e lo scambio di informazioni nel contesto della lotta alle frodi relative al distacco dei lavoratori, sottolineando l'importanza (per i prestatori di servizi e i lavoratori) della chiarezza e della trasparenza delle informazioni".
            
            
            
               2.4Il discorso sullo stato dell'Unione pronunciato dal Presidente Jean-Claude Juncker il 13 settembre 2017 riassume bene la posizione delle istituzioni europee: "Dobbiamo fare in modo che all'applicazione equa, semplice ed efficace di tutte le norme dell'UE sulla mobilità dei lavoratori provveda un organo europeo di ispezione e controllo.  È assurdo avere un'autorità bancaria che sovrintende alle norme bancarie, ma non un'autorità del lavoro comune, garante dell'equità nel nostro mercato unico".
            
            
            
               2.5Anche lo stesso CESE ha già elaborato vari pareri su questo tema.
            
          
         
            
            
               2.6Negli ultimi anni, per promuovere una mobilità equa dei lavoratori, la sua concreta attuazione e il relativo controllo, sono state adottate varie iniziative e proposte che, tuttavia, sono ancora insufficienti.
            
            
            
               2.7La situazione attuale, caratterizzata da abusi e pratiche illegali in alcuni Stati membri, non è estranea al populismo e ha alimentato i sentimenti antieuropei e il crescente protezionismo che negli ultimi anni si sono diffusi in molti Stati membri.
            
            
            
               2.8Da queste osservazioni risulta chiaro che i diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non sono rispettati, in particolare gli articoli 15, 16, 21, 29, 31, 34, 35 e 45.
            
            
            
               2.9Inoltre, il riconoscimento di questa realtà ha costituito una delle argomentazioni principali a favore dell'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali che si articola in "pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, e protezione e inclusione sociali".
            
            
            
               2.10Queste osservazioni delle istituzioni dell'UE sono in linea con gli ammonimenti e gli avvertimenti che le parti sociali europee, i sindacati e le imprese, oltre a varie autorità nazionali, hanno formulato nel corso degli anni, chiedendo politiche che trovino una soluzione per questo fenomeno.
            
            
            
               2.11Vengono riconosciute le differenze significative esistenti tra gli Stati membri in termini di attribuzioni e risorse degli ispettorati del lavoro; in molti casi, l'organico degli ispettori è inferiore a quello raccomandato dall'OIL. D'altro canto, la diminuzione dei mezzi assegnati all'ispettorato del lavoro, le difficoltà linguistiche e i differenti livelli di digitalizzazione hanno messo in evidenza la scarsa conoscenza di quel che avviene a livello di mobilità lavorativa transfrontaliera, rendendo quindi necessarie attività a livello dell'UE e un'assistenza agli Stati membri per ovviare a tali carenze e consentire loro di essere più efficienti e proattivi nel cooperare e nell'aderire volontariamente a iniziative congiunte.
            
            
            
               2.12I risultati delle consultazioni pubbliche in Internet e quelli delle consultazioni interne mostrano che esistono lacune, in particolare per quanto concerne l'inadeguatezza del sostegno e dell'orientamento per i lavoratori e le imprese in situazioni transfrontaliere, nonché per quanto riguarda l'incompletezza e la dispersione delle informazioni a disposizione del pubblico in merito ai suoi diritti e obblighi, il livello insufficiente di cooperazione e coordinamento tra le autorità pubbliche nazionali, nonché l'inefficace applicazione e attuazione delle norme. Le consultazioni mirate hanno prodotto risultati non univoci. La maggior parte dei soggetti appoggia l'istituzione di una nuova autorità con il compito di migliorare la cooperazione tra le autorità nazionali grazie all'agevolazione dello scambio di informazioni e di buone pratiche. Allo stesso tempo, sottolineano che la nuova Autorità dovrà rispettare pienamente le competenze nazionali previste dai Trattati e non dovrà imporre obblighi informativi addizionali. Sono state mosse anche delle critiche circa le possibili duplicazioni delle strutture amministrative esistenti.
            
            
            
               3.Osservazioni generali
            
            
            
               3.1Il CESE sostiene gli sforzi della Commissione volti a combattere le illegalità e le frodi nella mobilità transfrontaliera. A tal fine, la creazione di un'Autorità europea del lavoro s'inserisce nella scia degli orientamenti politici del luglio 2014 per la costruzione di un'Europa più sociale.
            
            
            
               3.2Il CESE appoggia il punto di vista della Commissione in merito alla necessità di una cooperazione efficace tra le autorità nazionali e di un'azione amministrativa concertata, per gestire un mercato del lavoro di respiro sempre più europeo e per fornire, possibilmente attraverso l'Autorità europea del lavoro, con un mandato chiaro e nel rispetto della sussidiarietà e della proporzionalità, una risposta equa, semplice ed efficace alle sfide importanti che riguardano la mobilità transfrontaliera.
            
          
         
            
            
               3.3Il CESE appoggia il punto di vista della Commissione secondo cui "la mobilità transfrontaliera dei lavoratori nell'UE costituisce un beneficio per gli individui, per le economie e per le società nel loro complesso" e tali benefici "dipendono da regole chiare ed eque in tema di mobilità transfrontaliera dei lavoratori e di coordinamento della sicurezza sociale e dalla loro effettiva applicazione".
            
            
            
               3.4Il CESE dopo aver esaminato la proposta della Commissione per verificarne il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dell'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sulla razionalizzazione delle agenzie europee decentrate, del principio "legiferare meglio", nonché della relazione tra l'iniziativa proposta e la piattaforma sul lavoro sommerso, ritiene che essa sia conforme a tali requisiti.
            
            
            
               3.5Secondo il CESE, tra le varie ipotesi considerate, la scelta della Commissione, vale a dire una soluzione operativa consistente nell'istituzione di una nuova agenzia che si basa sulla cooperazione tra gli Stati membri e fa leva sulle strutture esistenti, è adeguata e fornisce una risposta, nel contesto attuale, alle necessità esistenti. Il Comitato condivide inoltre il punto di vista della Commissione secondo cui la forma scelta per attuare l'Autorità europea del lavoro (ossia un regolamento, se verrà adottato) potrebbe assicurare una maggiore certezza del diritto ed è pertanto la più adeguata.
            
            
            
               3.6Secondo il CESE, la creazione dell'Autorità europea del lavoro, con la cooperazione e l'appoggio di tutti gli Stati membri, permetterebbe di colmare le considerevoli lacune sinora individuate. Il CESE sottolinea che l'Autorità europea del lavoro dovrà incentrare la sua attenzione sul miglioramento della mobilità dei lavoratori, sull'applicazione delle regole, sulla lotta alle illegalità e sul rafforzamento del mercato interno attraverso il potenziamento della cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri. Quanto più l'Autorità europea del lavoro si concentrerà sulla sua missione, senza perdere di vista i suoi obiettivi, tanto più riuscirà a evitare eventuali travisamenti o interpretazioni negative della sua pertinenza.
            
            
            
               3.7Il CESE sostiene in linea generale la proposta di regolamento della Commissione, vale a dire, gli obiettivi (art. 2), i compiti (art. 5), le informazioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori (art. 6), l'accesso ai servizi per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori (art. 7), la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri (art. 8) e la cooperazione in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro (art. 14). Vengono così definiti i compiti dell'Autorità europea del lavoro, che potrà quindi contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti lavorativi e sociali su un piano di parità nel paese ospitante, la lotta contro il dumping sociale, una sana concorrenza tra le imprese e la lotta alla frode nella mobilità transfrontaliera, problemi questi che gli Stati membri non possono risolvere da soli.
            
            
            
               3.8Il CESE ritiene che tali obiettivi e compiti possano dissipare i dubbi legittimi sollevati in merito alle funzioni effettive e al ruolo dell'Autorità europea del lavoro.
            
            
            
               3.9Secondo il CESE, esistono tutti i presupposti perché l'Autorità europea del lavoro svolga un'azione positiva, nella misura in cui contribuirà a fornire agli Stati membri e alle parti sociali un sostegno operativo e tecnico efficace per combattere le illegalità, gli abusi e le frodi nell'ambito della mobilità dei lavoratori. Il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei cittadini alla parità di trattamento, all'accesso alle opportunità di occupazione e alla sicurezza sociale sarà assicurato mediante la fornitura di informazioni e servizi pertinenti ai lavoratori e ai datori di lavoro, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, la realizzazione di ispezioni congiunte e concertate, nonché la collaborazione in caso di controversie e perturbazioni del mercato del lavoro con ripercussioni al di là delle frontiere, come le ristrutturazioni aziendali che interessano più Stati membri.
            
            
            
               3.10Il CESE auspica che l'Autorità europea del lavoro rappresenti una fonte di ispirazione e incoraggiamento per il potenziamento della capacità delle autorità nazionali, in particolare per quel che concerne gli ispettorati del lavoro e il relativo personale, oltre che per la fornitura di informazioni e consulenza tese ad aiutare le imprese e i lavoratori a conoscere le regole applicabili in situazioni transfrontaliere.
            
            
            
               3.11Il CESE richiama l'attenzione sull'importanza delle nuove forme di lavoro derivanti dalle innovazioni tecnologiche e digitali nelle imprese e nel mercato del lavoro, che hanno naturalmente delle ripercussioni sulle situazioni di mobilità transfrontaliera. L'Autorità europea del lavoro dovrà quindi tenere conto di questa nuova realtà.
            
            
            
               3.12Il CESE auspica che le potenziali sinergie derivanti sia dalla concentrazione di esperienze, capacità e compiti che dalla cooperazione prevista nel quadro dell'Autorità europea del lavoro si rivelino efficaci, evitando duplicazioni e mancanza di chiarezza, visto che:
            
          
         
            
            
               3.12.1l'Autorità europea del lavoro ingloberà varie strutture esistenti, in particolare la rete europea di servizi per l'impiego (EURES), il comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori, il comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, la commissione tecnica, la commissione di controllo dei conti, il comitato di conciliazione della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e la piattaforma per contrastare il lavoro sommerso;
            
            
            
               3.12.2coopererà con le agenzie europee esistenti nel settore del lavoro, Cedefop, ETF, EU-OSHA, Eurofound, la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori.
            
            
            
               3.12.3Il CESE, tuttavia, auspica e si attende che questa integrazione e cooperazione rafforzata costituiscano un reale passo avanti in termini di efficacia, e che le buone pratiche e le attività condotte nei vari settori non ne risentano. Il CESE prende atto degli esempi positivi registrati nei paesi del Benelux, di quelli rappresentati dalla piattaforma contro il lavoro sommerso e dalla creazione di una carta d'identità europea nel settore dell'edilizia, esperienze che dovranno essere salvaguardate e replicate per quanto possibile. Con le capacità a disposizione andranno inoltre lanciate altre iniziative innovative dello stesso tipo. Un esempio di questo tipo di iniziative è la creazione del numero di sicurezza sociale europeo, da attuare dopo l'aggiornamento in corso del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e la conclusione dei lavori per il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI).
            
            
            
               3.13Il CESE evidenzia l'importanza del coinvolgimento delle parti sociali, che è previsto nel quadro del funzionamento e della governance dell'Autorità europea del lavoro (art. 24). Il CESE sottolinea tuttavia che le modalità previste per tale partecipazione sono chiaramente insufficienti. Il CESE auspica che le condizioni effettive di questa partecipazione siano tali da apportare un reale valore aggiunto alla soluzione dei problemi concreti riguardanti la mobilità dei lavoratori.
            
            
            
               3.14Secondo il CESE, l'Autorità europea del lavoro deve rispettare il principio di sussidiarietà e non potrà interferire con il funzionamento dei mercati del lavoro degli Stati membri, in particolare con i loro sistemi di relazioni industriali e di contrattazione collettiva (a tutti i livelli), l'autonomia delle parti sociali e gli ispettorati del lavoro.
            
            
            
               4.Osservazioni particolari
            
            
            
               4.1
                     Il CESE constata e appoggia quanto segue:
            
            
            
               4.14.1la promozione di ispezioni congiunte e concertate con le autorità nazionali ogniqualvolta si verifichino casi di mancata conformità, frode o abuso, fatto salvo il rispetto della legislazione degli Stati membri interessati. Queste ispezioni dovranno essere realizzate su base volontaria, per rispettare le competenze degli Stati membri. Ciononostante, si richiama l'attenzione sul fatto che l'eventuale mancata partecipazione di uno Stato membro - che dovrà essere sempre motivata - può compromettere l'efficacia dell'azione dell'Autorità europea del lavoro.
            
            
            
               4.14.2Il fatto che l'Autorità europea del lavoro non ha il potere di iniziativa per la realizzazione di ispezioni congiunte e concertate, che sono di competenza delle autorità nazionali, ma può proporre agli Stati membri di realizzarle quando rilevi casi di inosservanza giuridica, abusi o frodi a livello transfrontaliero.
            
            
            
               4.14.3L'Autorità europea del lavoro deve assumersi la responsabilità del portale europeo della mobilità professionale, in interazione con lo sportello digitale unico, nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno (IMI) e del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI).
            
          
         
            
            
               4.14.4L'Autorità europea del lavoro deve riconoscere e valorizzare l'autonomia della contrattazione collettiva e delle parti sociali, in particolare l'importanza della loro attiva partecipazione alla realizzazione dei suoi obiettivi.
            
            
            
               4.14.5È importante che l'Autorità europea del lavoro fornisca sostegno, specialmente in campo informativo e tecnico, ai sindacati e alle imprese e anche in caso di controversie transfrontaliere in materia di lavoro, riconoscendo in tal modo il ruolo fondamentale che essi svolgono per il rispetto della legislazione.
            
            
            
               4.14.6Bisogna chiarire il ruolo di mediazione che l'Autorità europea del lavoro può svolgere nei conflitti di competenza tra autorità nazionali, in particolare nel quadro delle controversie in materia di sicurezza sociale.
            
            
            
               4.14.7I funzionari nazionali di collegamento, che rappresentano l'anello di congiunzione con gli Stati membri, conferiranno certamente una maggiore efficacia all'Autorità europea del lavoro. Andranno tuttavia chiarite le loro relazioni funzionali con gli Stati membri di origine, non solo con l'amministrazione di appartenenza ma anche con le parti sociali nazionali;
            
            
            
               4.14.8L'indipendenza dell'Autorità europea del lavoro deve essere garantita assegnandole risorse proprie perché possa assolvere la sua missione. Il CESE mette tuttavia in guardia contro una possibile scarsità delle risorse a disposizione dell'Autorità, una situazione che potrebbe comprometterne l'efficacia. Vi sono inoltre preoccupazioni sull'efficacia rispetto ai costi dell'Autorità europea del lavoro ed è pertanto importante garantire che le sue risorse siano gestite correttamente.
            
            
            
               4.1Tenuto conto delle funzioni attribuite all'Autorità europea del lavoro, il CESE formula le seguenti osservazioni:
            
            
            
               4.1.1Le controversie tra le amministrazioni nazionali riguardanti la mobilità lavorativa e il coordinamento della sicurezza sociale potranno essere risolte attraverso la mediazione dell'Autorità europea del lavoro su richiesta delle autorità nazionali degli Stati membri, e in accordo con esse.
            
            
            
               4.1.2La possibilità di tale mediazione non potrà pregiudicare la possibilità di ricorso di una qualsiasi delle parti in causa alle giurisdizioni competenti.
            
            
            
               4.1.3È necessario chiarire le interazioni e la cooperazione tra l'Autorità europea del lavoro e le agenzie e gli altri organismi dell'UE competenti in materia di diritto del lavoro, oltre che di rispetto e applicazione della legislazione.
            
            
            
               4.1.4L'istituzione dell'Autorità europea del lavoro non deve comportare un aumento dei costi amministrativi già a carico delle imprese e dei lavoratori.
            
          
         
            
            
               4.2Tenuto conto della necessità di conseguire gli obiettivi sottesi alla creazione dell'Autorità europea del lavoro, propone che la proposta di regolamento della Commissione europea preveda quanto segue.
            
            
            
               4.2.1L'obbligo degli Stati membri di cooperare con l'Autorità europea del lavoro, offrendo informazioni e assistenza e fornendo accesso alle banche dati nazionali per quanto concerne la normativa, la sicurezza sociale e la fiscalità va affermato in modo più esplicito. Andrà inoltre chiarito in che modo saranno ripartiti i costi tra i vari Stati membri, in particolare per quel che riguarda le ispezioni congiunte.
            
            
            
               4.2.2L'attività dell'Autorità europea del lavoro dovrà contribuire a combattere le frodi, attraverso una stretta collaborazione, ove pertinente, con Europol ed Eurojust.
            
            
            
               4.2.3L'articolo 24 del regolamento (dedicato al coinvolgimento delle parti sociali), viste le sue palesi lacune, deve essere modificato nella maniera seguente:
            
            
               I.è istituito un consiglio consultivo dell'Autorità europea del lavoro al posto del "gruppo dei portatori di interessi" indicato;
            
            
               II.oltre a quanto già disposto nel suddetto articolo, questo consiglio consultivo avrà il compito di esprimere un parere sul piano d'azione annuale e relativo al mandato, sulla relazione d'attività e sulla proposta del consiglio d'amministrazione in merito alla nomina del direttore esecutivo;
            
            
               III.il consiglio consultivo dovrà comporsi di 17 membri, di cui 12 in rappresentanza delle parti sociali europee (compresi i settori pertinenti dell'edilizia, dell'agricoltura e dei trasporti) e 3 in rappresentanza della Commissione, più il presidente del consiglio di amministrazione, che presiederà il consiglio consultivo, e il direttore esecutivo;
            
            
               IV.il consiglio consultivo si riunirà almeno tre volte l'anno.
            
            
            
               4.2.4L'Autorità europea del lavoro dovrà, con le informazioni fornite dagli Stati membri, creare una banca dati aggiornata sulle imprese che commettono illegalità a livello di mobilità transfrontaliera.
            
            
            
               4.2.5L'Autorità europea del lavoro dovrà occuparsi della creazione del numero di sicurezza sociale europeo, anche se il potere di iniziativa in questo campo spetta alla Commissione.
            
            
            
               4.2.6L'Autorità europea del lavoro dovrà elaborare una relazione annuale sulla mobilità transfrontaliera che comprenda una valutazione dei rischi e delle opportunità, in particolare nelle aree geografiche e/o nei settori più vulnerabili.
            
            
            
               Bruxelles, 20 settembre 2018
            
          
         
            
            
            
            
               Luca JAHIERPresidente del Comitato economico e sociale europeo
            
            
            
               N.B.:
                     Segue allegato.
            
            
            
               ALLEGATO
                  
al
                  
PARERE
                  
del Comitato economico e sociale europeo
            
            
            
               I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso del dibattito, ma hanno ottenuto almeno un quarto dei voti espressi (articolo 39, paragrafo 2, del Regolamento interno):
            
            
            
               Punto 1.1
            
            
            
               Modificare come segue:
            
            
            
               La situazione del mercato del lavoro transfrontaliero presenta considerevoli problemi per le imprese, per i lavoratori e per gli Stati membri, in particolare la concorrenza sleale, il dumping sociale, nonché illegalità e frodi di diversi tipi sul piano fiscale e della sicurezza sociale. Inoltre, l'insufficiente informazione per le imprese e i lavoratori, la scarsa cooperazione tra gli Stati membri e la limitata capacità della maggior parte degli ispettorati del lavoro hanno acutizzato i problemi e i conflitti esistenti. Sebbene alcune misure siano state adottate, le istituzioni dell'UE, il Presidente della Commissione, il CESE, le parti sociali e le organizzazioni della società civile si sono pronunciati sulla necessità di fare di più e meglio per superare questa situazione.
            
            
            
               Esito della votazione:
            
            
            
               Favorevoli: 
                     93
            
          
         
            
               Contrari: 
                     124
            
            
               Astensioni:
                     13
            
            
            
               Punto 3.7
            
            
            
               Modificare come segue:
            
            
            
               Il CESE sostiene in linea generale la proposta di regolamento della Commissione, vale a dire, gli obiettivi (art. 2), i compiti (art. 5), le informazioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori (art. 6), l'accesso ai servizi per la mobilità transfrontaliera dei lavoratori (art. 7), la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Stati membri (art. 8) e la cooperazione in caso di perturbazioni transfrontaliere del mercato del lavoro che interessano i lavoratori frontalieri (art. 14). Vengono così definiti i compiti dell'Autorità europea del lavoro, che potrà quindi contribuire ad assicurare il rispetto dei diritti lavorativi e sociali su un piano di parità nel paese ospitante, la lotta contro le pratiche illegali il dumping sociale, una sana concorrenza tra le imprese e la lotta alla frode nella mobilità transfrontaliera, problemi questi che gli Stati membri non possono risolvere da soli.
            
            
            
               Esito della votazione:
            
            
            
               Favorevoli: 
                     96
            
            
               Contrari: 
                     121
            
            
               Astensioni: 
                     11
            
            
               ____________