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Comitato economico e sociale europeo

ECO/445

Pacchetto sulla riforma del regime IVA (II)

PARERE 

Comitato economico e sociale europeo


Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE 

per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto
[COM(2018) 20 final - 2018/0005(CNS)]

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE

relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda

il regime speciale per le piccole imprese
[COM(2018) 21 final - 2018/0006 (CNS)]

Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE)

n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione

amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto
[COM(2017) 706 final - 2017/0248 (CNS)]

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE

relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione

all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima
[COM(2017) 783 final - 2017/0349 (CNS)]

Relatore: Petru Sorin DANDEA

Consultazione

Consiglio dell'Unione europea, 15/12/2017, 09/01/2018, 05/02/2018

Base giuridica

Articolo 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

26/03/2018

Adozione in sessione plenaria

23/05/2018

Sessione plenaria n.

535

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

198/5/10



1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta della Commissione e raccomanda agli Stati membri la sua rapida adozione e attuazione, tenuto conto che l'eccessiva frammentazione del regime IVA a livello del mercato interno genera ostacoli ingiustificati allo sviluppo delle piccole imprese.

1.2Il CESE condivide l'obiettivo della Commissione secondo cui le misure contenute nel pacchetto in esame devono essere a vantaggio del consumatore finale. Il CESE, tuttavia, ritiene che le aliquote ridotte e le esenzioni applicate a norma dell'articolo 98, paragrafi (1) e (2) della proposta di direttiva 2018/0005 (CNS) vadano applicate principalmente con l'obiettivo di perseguire, in modo coerente, una finalità di interesse generale. A volte, tale finalità (ad esempio, nel caso dei servizi socio-assistenziali ed educativi) è perseguita da enti intermedi, che non sono i consumatori finali. Inoltre, il CESE ritiene che il regime debba essere applicabile, attraverso un innalzamento delle soglie, non solo alle microimprese, ma anche alle PMI.

1.3Il CESE concorda con la proposta della Commissione di istituire un "elenco negativo" dei prodotti e servizi per i quali non vengono applicate le aliquote ridotte previste nella proposta di direttiva, ma richiama l'attenzione sul fatto che tale elenco non dovrebbe indebitamente pregiudicare la libertà degli Stati membri di stabilire aliquote ridotte per determinati prodotti di interesse generale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare aliquote ridotte ai prodotti già soggetti ad aliquote ridotte sulla base delle attuali deroghe previste nella vigente direttiva 2006/112/CE.

1.4La Commissione ritiene che il regime di aliquote ridotte non debba essere applicato ai beni e ai servizi che costituiscono dei fattori produttivi intermedi. Secondo il CESE tale impostazione crea difficoltà interpretative, ad esempio nella gestione dei servizi complessi, specialmente in rapporto ai servizi forniti dalle reti di imprese, dai raggruppamenti e dai consorzi. Difatti, può prestarsi ad interpretazioni ambigue quando un servizio fornito da un'impresa appartenente a un gruppo è fatturato alla società madre che poi, a sua volta, lo fattura all'impresa che ha realizzato il servizio. Se in questo passaggio non è applicata la stessa aliquota agevolata, viene generato un incremento di costi che, alla fine, si ripercuote sull'utente finale, seppure in modo indiretto.

1.5Il CESE desidera sottolineare che gli ambiziosi obiettivi fissati dalla Commissione nel pacchetto legislativo all'esame potranno essere raggiunti solo se gli Stati membri compiranno quanto necessario per adottare il regime definitivo dell'IVA in un lasso di tempo ragionevole.

1.6Il CESE è d'accordo con la proposta della Commissione di permettere agli Stati membri di applicare due aliquote ridotte pari ad almeno il 5 %, nonché un'altra aliquota ridotta inferiore al 5 %, e ritiene che tali aliquote vadano applicate a determinate classi di prodotti e servizi, come già fanno alcuni Stati membri. Il CESE esorta gli Stati membri a mantenere le aliquote ridotte che sono attualmente applicate a talune classi di prodotti o servizi di interesse generale. Secondo il CESE, inoltre, gli Stati membri dovrebbero proporre un elenco di beni e servizi ai quali possono essere applicate aliquote ridotte, allo scopo di sostenere l'accesso delle PMI al mercato interno. Dovrebbe essere preso in considerazione lo svolgimento di un'analisi approfondita sulla possibilità di applicare aliquote IVA più elevate sui beni di lusso.

1.7Il Comitato desidera richiamare l'attenzione degli Stati membri su alcuni aspetti importanti del regime IVA applicato alle organizzazioni e associazioni attive nel campo dell'assistenza alle persone svantaggiate. Nella maggior parte dei casi, queste non sono in grado di recuperare importi considerevoli a causa dell'IVA, un fatto che limita notevolmente la loro capacità di prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi svantaggiati. È per questo motivo che il Comitato raccomanda alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri di esentare queste organizzazioni dal regime IVA. Inoltre, secondo il CESE gli avvocati che svolgono la loro attività professionale a titolo volontario e gratuito o a spese dello Stato non dovrebbero essere assoggettati al regime IVA, a condizione che tale attività non generi introiti (se non esigui) per tali avvocati.

1.8Il CESE raccomanda agli Stati membri di assegnare le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie alle autorità preposte alla lotta contro il fenomeno delle infrazioni al regime dell'IVA, al fine di assicurare che le disposizioni del regolamento siano correttamente attuate, come proposto dalla Commissione. Analogamente, ritiene opportuno che gli Stati membri esaminino la possibilità di utilizzare meglio le tecnologie digitali per combattere le frodi in materia di IVA, oltre che per promuovere il rispetto volontario attraverso una maggiore trasparenza della normativa europea nel settore dell'IVA.

2.La proposta della Commissione europea

2.1Nell'aprile del 2016 la Commissione europea ha pubblicato un piano d'azione 1  sulla modernizzazione del regime europeo dell'IVA. Il dispositivo che la Commissione propone si articola in tre proposte di direttiva 2  e una proposta di regolamento 3 che portano avanti l'attuazione del piano.

2.2L'obiettivo delle tre proposte di direttiva è modificare la direttiva del Consiglio 2006/112/CE relativa al regime comune d'imposta sul valore aggiunto. I cambiamenti proposti riguardano il regime specifico per le piccole imprese, le aliquote minime dell'IVA e il rispetto dell'aliquota normale minima.

2.3Le norme dell'UE in materia di IVA risalgono a oltre vent'anni fa e si basano sul principio del paese d'origine. La Commissione desidera modernizzare tali norme al fine di istituire, per gli scambi transfrontalieri di beni tra imprese, un regime definitivo dell'IVA che dovrebbe essere basato sulla tassazione nello Stato membro di destinazione.

2.4La proposta della Commissione mira a stabilire la parità di trattamento tra gli Stati membri, introducendo un'unica aliquota ridotta senza soglia minima e altre due aliquote ridotte pari almeno al 5 %. La Commissione propone inoltre di mantenere l'aliquota normale dell'IVA a un livello minimo del 15 %.

2.5Per la Commissione il regime di aliquote ridotte non si dovrebbe applicare ai beni e ai servizi che, negli scambi intracomunitari, costituiscono dei fattori produttivi intermedi. Inoltre le disposizioni contenute nel pacchetto di misure all'esame devono andare a beneficio del consumatore finale.

2.6La proposta di regolamento intende modificare il regolamento (UE) n. 904/2010, che contiene misure volte a rafforzare la cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto. Fra le principali modifiche proposte figurano: gli scambi d'informazioni senza preventiva richiesta, gli audit congiunti, le procedure di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, il potenziamento di Eurofisc tramite una capacità di analisi congiunta dei rischi e la possibilità sia di coordinare le indagini che di cooperare con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), con Europol - per la comunicazione dei casi gravi di frode - e con la Procura europea (EPPO), l'aggiornamento delle condizioni che disciplinano lo scambio d'informazioni e la condivisione tra le autorità fiscali delle informazioni sui regimi doganali 42 e 63 e sull'immatricolazione dei veicoli 4 .

3.Osservazioni generali e particolari

3.1Considerate l'eccessiva frammentazione del regime dell'IVA a livello degli Stati membri e la sua inefficacia per quanto concerne le eventuali frodi, e tenendo conto anche degli ostacoli che tale regime crea alle piccole imprese in rapporto alle operazioni commerciali o d'investimento, il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione e raccomanda agli Stati membri di adottarla e attuarla rapidamente.

3.2La Commissione ritiene che il regime di aliquote ridotte non debba essere applicato ai beni e ai servizi che costituiscono dei fattori produttivi intermedi. Tuttavia questa impostazione crea difficoltà interpretative, ad esempio nella gestione dei servizi complessi, specialmente in rapporto ai servizi forniti dalle reti d'imprese, dai raggruppamenti e dai consorzi. Difatti, può prestarsi ad interpretazioni ambigue quando un servizio fornito da un'impresa appartenente a un gruppo è fatturato alla società madre che poi, a sua volta, lo fattura all'impresa che ha realizzato il servizio. Se in questo passaggio non è applicata la stessa aliquota agevolata, viene generato un incremento di costi che, alla fine, si ripercuote sull'utente finale, seppure in modo indiretto.

3.3La Commissione propone che, in futuro, il regime dell'IVA si basi sul principio del paese di destinazione. Il CESE ritiene che tale approccio debba rappresentare un passo importante sulla via del regime europeo definitivo dell'IVA, e invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare questo processo e a chiarire la definizione di vari beni e servizi.

3.4La Commissione propone di mantenere al 15 % il livello minimo dell'aliquota normale dell'IVA. Il CESE desidera richiamare l'attenzione sul fatto che, per la maggior parte degli Stati membri dell'UE, il gettito dell'IVA rappresenta una delle principali fonti di entrate del bilancio statale e, pertanto, appoggia la proposta della Commissione.

3.5La maggior parte degli Stati membri applica aliquote IVA ridotte per i prodotti alimentari, i medicinali o i libri, nonché per alcuni servizi essenziali, come quelli di cura e assistenza sociale. Il CESE è d'accordo con la proposta della Commissione di permettere agli Stati membri di applicare due aliquote ridotte pari ad almeno il 5 %, nonché un'altra aliquota ridotta inferiore al 5 %, e ritiene che tali aliquote vadano applicate a determinate classi di prodotti e servizi, come già fanno alcuni Stati membri. L'utilizzo di queste aliquote ridotte accresce le necessità di informazione delle PMI che operano anche al di fuori del mercato nazionale. Dovrebbe essere preso in considerazione lo svolgimento di un'analisi approfondita sulla possibilità di applicare aliquote IVA più elevate sui beni di lusso.

3.6La Commissione fa notare che nell'ambito del nuovo regime, fondato sul principio del paese di destinazione, potrebbero verificarsi delle distorsioni di concorrenza per determinati servizi o prodotti. Per risolvere questa situazione, la Commissione propone di stabilire, sulla base della classificazione statistica dei prodotti e servizi, un "elenco negativo" a cui applicare l'aliquota normale dell'IVA. Il CESE concorda con la proposta della Commissione e sottolinea che gli Stati membri hanno l'obbligo di seguire l'elenco, ma richiama l'attenzione su quanto sia importante che tale elenco, una volta deciso, non pregiudichi indebitamente la libertà degli Stati membri di stabilire aliquote ridotte per determinati prodotti di interesse generale. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter continuare ad applicare aliquote ridotte ai prodotti già soggetti ad aliquote ridotte sulla base delle attuali deroghe previste nella vigente direttiva 2006/112/CE. L'elenco negativo proposto dalla Commissione europea (allegato III bis) dovrebbe pertanto tener conto delle norme ormai consolidatesi negli Stati membri. In ogni caso, andrebbe chiarito che l'aliquota IVA ridotta può essere mantenuta per la prestazione di servizi ad alta intensità di lavoro, in particolare da parte delle PMI.

3.7Considerando che il nuovo regime dell'IVA, proposto dalla Commissione e applicabile alle piccole imprese, è concepito per venire in loro aiuto, in quanto permette loro di sfruttare le opportunità offerte dal mercato unico, il CESE è del parere che le soglie proposte all'art. 284, paragrafo 1, e all'art. 284, paragrafo 2, lettera a) debbano essere maggiormente correlate al volume d'affari definito all'articolo 280 bis, paragrafo 1. In altre parole, benché la proposta della Commissione fissi a 85 000 euro la soglia del fatturato annuale entro cui le microimprese possono beneficiare delle esenzioni previste dalla proposta di direttiva, la soglia per il volume di cessioni transfrontaliere è di 100 000 euro, il che significa che il regime proposto è applicabile soprattutto alle microimprese. Il CESE ritiene che le soglie debbano essere fissate in modo che il nuovo regime sia applicabile a tutte le PMI. È inoltre auspicabile che le misure destinate alle PMI possano essere estese alle imprese dell'economia sociale, in particolare quando queste prestano servizi socio-assistenziali ed educativi. Il CESE ritiene inoltre che siano necessarie misure supplementari che permettano alle PMI di trarre beneficio dalla riduzione degli oneri amministrativi, dato che quest'ultima, in base al regime proposto dalla Commissione, si applica solo alle microimprese.

3.8Il CESE ritiene che, per favorire l'accesso delle PMI al mercato interno dell'UE, gli Stati membri debbano compilare un elenco di beni e servizi ai quali si applicano le aliquote ridotte dell'IVA. L'elenco dovrebbe essere disponibile per il settore delle imprese a livello centrale.

3.9Il CESE accoglie con favore le semplificazioni proposte dalla Commissione per quel che concerne gli obblighi delle imprese in materia di registrazione e comunicazione, e ritiene che questo le aiuterà a svilupparsi più rapidamente e agevolerà il loro accesso al mercato unico.

3.10Il CESE quindi, pur condividendo l'orientamento della Commissione in merito all'obiettivo per cui le disposizioni contenute nel pacchetto di misure all'esame devono andare a beneficio del consumatore finale, ritiene che le aliquote ridotte e le esenzioni applicate a norma dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 98 della proposta di direttiva 2018/0005 (CNS) vadano applicate principalmente con l'obiettivo di perseguire, in modo coerente, una finalità di interesse generale. A volte, tale finalità (ad esempio, nel caso dei servizi socio-assistenziali ed educativi) è perseguita da enti intermedi, che non sono i consumatori finali. Inoltre, allo scopo di facilitare l'accesso di tutti alla difesa legale, è importante prevedere un'aliquota IVA ridotta per i servizi di difesa legale offerti dagli avvocati alle categorie svantaggiate.

3.11Il CESE riconosce che le regolamentazioni comprese nel secondo pacchetto non abbracciano in maniera esaustiva il settore dell'IVA. Tuttavia, il Comitato desidera richiamare l'attenzione degli Stati membri su alcuni aspetti importanti del regime IVA applicato alle organizzazioni e associazioni attive nel campo dell'assistenza alle persone svantaggiate. Nella maggior parte dei casi, queste non sono in grado di recuperare importi considerevoli a causa dell'IVA, un fatto che limita notevolmente la loro capacità di prestare assistenza alle persone appartenenti a gruppi svantaggiati.

3.12La Commissione propone il 2022 come data limite per il recepimento della direttiva. Il CESE raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di prendere in considerazione un termine più breve per l'attuazione, dato che con il nuovo regime l'attività delle piccole imprese verrà agevolata ed esse beneficeranno di maggiori opportunità nell'ambito del mercato unico. Il CESE propone alla Commissione di lanciare, in collaborazione con gli Stati membri, una vasta campagna informativa sui mezzi d'informazione tesa a promuovere il nuovo regime IVA e i suoi requisiti.

3.13Visto che nel 2015 il totale delle perdite subite dagli Stati membri in materia di riscossione dell'IVA ammontava a 152 miliardi di euro, il CESE accoglie con favore le misure avanzate dalla Commissione nella sua proposta di regolamento sulla cooperazione amministrativa. Dal momento che l'OLAF e la Procura europea saranno associati ad Eurofisc nelle indagini sulle frodi dell'IVA nelle operazioni transfrontaliere, la capacità di individuare le frodi a livello di Stati membri ne risulterà migliorata.

3.14Il CESE raccomanda agli Stati membri di assegnare le risorse umane, finanziarie e logistiche necessarie alle autorità preposte alla lotta contro il fenomeno delle infrazioni al regime dell'IVA, al fine di assicurare che le disposizioni del regolamento siano correttamente attuate, come proposto dalla Commissione. Analogamente, ritiene opportuno che gli Stati membri esaminino la possibilità di utilizzare meglio le tecnologie digitali per combattere le frodi in materia di IVA e migliorare il rispetto volontario.

3.15Il CESE rinnova la propria proposta relativa alla creazione di un consesso 5 appropriato che permetta non solo lo scambio di buone pratiche in materia di riscossione delle entrate e l'individuazione delle possibilità per rafforzare le capacità amministrative degli Stati membri nella lotta contro le frodi IVA nel settore delle operazioni transfrontaliere, ma anche un migliore funzionamento del mercato interno. La Commissione dovrebbe provvedere a istituire tale consesso.

3.16Il CESE desidera sottolineare che gli ambiziosi obiettivi fissati dalla Commissione nel pacchetto legislativo all'esame potranno essere raggiunti solo se gli Stati membri compiranno quanto necessario per adottare il regime definitivo dell'IVA in un lasso di tempo ragionevole.

Bruxelles, 23 maggio 2018

Luca JAHIER

Presidente del Comitato economico e sociale europeo

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(1)    COM(2016) 148 final - Piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA - Il momento delle scelte.
(2)    COM(2017) 783 final – Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'obbligo di rispettare un'aliquota normale minima.
(3)    COM (2017) 706 final - Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di imposta sul valore aggiunto.
(4)      Per maggiori informazioni si rimanda a: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0069  e http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-11-47_it.htm .
(5)    Cfr. il parere del CESE sul tema Pacchetto di riforma dell'IVA (I).