REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 15.12.2022
relativo alla concessione di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione per l'anno 2023 ad alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia 2 , in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 3 ("accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia") e il protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") 4 , modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001, del 23 novembre 2001, che modifica i protocolli n. 2 e n. 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati e altri prodotti agricoli 5 , fissano il regime di scambi tra l'Unione e il Regno di Norvegia per taluni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati.
(2)Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio pari a zero alle acque con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, classificate con il codice NC 2202 90 10.
(3)Il 1º gennaio 2017 il codice NC 2202 90 è stato sostituito dai codici NC 2202 91 00 e 2202 99[, i quali sono stati sostituiti dal codice NC 2202 10 00]. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti di cui al codice NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99.
(4)L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea ed il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia 6 ("accordo in forma di scambio di lettere") sospende temporaneamente il regime di franchigia applicato in base al protocollo n. 2 alle merci di cui ai codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 (altre bevande non alcoliche con aggiunta di zucchero) [sostituiti dal codice NC 2202 10 00], ex 2202 91 00 ed ex 2202 99. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni in franchigia doganale di tali merci originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano tale contingente esente da dazi sono soggette a dazio.
(5)L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive inoltre che i prodotti in questione godano di un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione, se il contingente tariffario non è stato esaurito entro il 31 ottobre dell'anno precedente.
(6)Dai dati forniti alla Commissione risulta che al 31 ottobre 2022 il contingente annuale per il 2022 per i prodotti in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2154 7 della Commissione, non era stato esaurito. È pertanto opportuno concedere ai prodotti in questione un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
(7)Per l'anno 2023 non è pertanto opportuno applicare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicato in virtù del protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 alle merci originarie della Norvegia che figurano nell'allegato è concesso un accesso illimitato in franchigia doganale all'Unione.