RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Un obiettivo chiave del piano d'azione della Commissione europea (nel seguito "Commissione") sul finanziamento della crescita sostenibile 1 consiste nel riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili e nell'assicurare la trasparenza del mercato. Al fine di conseguire tale obiettivo, la Commissione ha auspicato la creazione di un sistema di classificazione delle attività sostenibili, ossia di una tassonomia dell'UE.

Il regolamento (UE) 2020/852 (nel seguito "regolamento sulla tassonomia") 2 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 giugno 2020 ed è entrato in vigore il 12 luglio 2020. Esso mira a definire le attività ecosostenibili 3 . Il regolamento sulla tassonomia è un atto legislativo importante per rendere possibili e aumentare gli investimenti sostenibili e quindi attuare il Green Deal europeo 4 , nonché un'economia al servizio delle persone; inoltre assicura una transizione giusta che crea occupazione e non lascia nessuno indietro. In particolare, fornendo alle imprese, agli investitori e ai responsabili delle politiche definizioni in merito a quali attività economiche possono essere considerate ecosostenibili, ci si aspetta che contribuisca a spostare gli investimenti dove sono più necessari. L'attuale pandemia di COVID-19 ha rafforzato la necessità di rendere l'economia, le imprese e le società dell'UE, in particolare i sistemi sanitari, più resistenti ai rischi climatici e ambientali. Il regolamento sulla tassonomia può essere uno strumento prezioso per contribuire a incanalare i finanziamenti verso la ripresa verde. Può altresì servire come strumento per indirizzare le imprese e gli investitori nella transizione verso la sostenibilità.

Il regolamento sulla tassonomia si applica ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari, alle imprese finanziarie e non finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/95/UE (la direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, direttiva NFRD") 5 . Si applica anche agli Stati membri e all'UE nel contesto dell'introduzione di obblighi a livello nazionale e di UE in capo ai partecipanti ai mercati finanziari o agli emittenti riguardanti la commercializzazione di prodotti finanziari o obbligazioni societarie con il marchio "ecosostenibili".

Il regolamento sulla tassonomia individua le attività economiche ecosostenibili sulla base di criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati della Commissione adottati a norma del presente regolamento 6 . Il primo atto delegato riguardante i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche con un contributo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici (nel seguito "atto delegato relativo agli aspetti climatici") è stato adottato il 4 giugno 2021 7 . Un altro atto delegato riguardante i criteri di vaglio tecnico per i rimanenti quattro obiettivi ambientali (nel seguito "atto delegato relativo agli aspetti ambientali") sarà elaborato e adottato in seguito.

L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia prevede che talune imprese di grandi dimensioni che sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario ai sensi della direttiva NFRD (nel seguito "imprese") debbano comunicare informazioni al pubblico su come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili come definite nella legislazione sulla tassonomia dell'UE. La revisione della direttiva NFRD da parte della direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità 8 porterebbe ad un aumento del numero di imprese soggette all'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia 9 . L'articolo 8, paragrafo 2, specifica gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) relativi al fatturato, alle spese in conto capitale (CapEx) e alle spese operative (OpEx) che le imprese non finanziarie devono comunicare, ma non specifica indicatori equivalenti per le imprese finanziarie, principalmente banche di grandi dimensioni, gestori di attività finanziarie, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione. L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulla tassonomia impone alla Commissione di adottare entro il 1° giugno 2021 un atto delegato destinato a specificare ulteriormente il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che devono essere comunicate dalle imprese non finanziarie e finanziarie (nel seguito "atto delegato").

L'atto delegato specifica gli obblighi di informativa ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia. Le regole stabilite nell'atto delegato consentono alle imprese di tradurre i criteri di vaglio tecnico dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici (e del futuro atto delegato relativo agli aspetti ambientali) in indicatori quantitativi di prestazione economica (KPI) che saranno resi pubblici (ad esempio la percentuale di attività economiche ecosostenibili nell'ambito del fatturato di un'impresa o delle spese in conto capitale).

Tale informativa aiuterà gli investitori e il pubblico a comprendere l'orientamento delle imprese verso la sostenibilità attraverso la pubblicazione annuale dei loro indicatori fondamentali di prestazione associati alle attività economiche ecosostenibili. L'atto delegato aumenterà pertanto la trasparenza nel mercato e contribuirà a prevenire il greenwashing informando gli investitori in merito alle prestazioni ambientali delle imprese.

Le grandi imprese finanziarie e non finanziarie possono utilizzare le informazioni comunicate per progettare prodotti finanziari verdi credibili quali i green bond o i fondi di investimento green e, attraverso la comunicazione al pubblico a norma dell'atto delegato, incanalare la domanda degli investitori verso progetti sostenibili. Gli attori del mercato che non sono soggetti all'applicazione della direttiva NFRD, come le piccole e medie imprese (PMI), possono comunicare alcuni o tutti gli indicatori fondamentali di prestazione su base volontaria. La trasparenza del mercato attraverso la pubblicazione della percentuale del loro fatturato o dei loro investimenti allineata al regolamento sulla tassonomia dovrebbe aiutare le imprese a raccogliere finanziamenti per attività sostenibili.

La direttiva NFRD, come riveduta dalla direttiva sulla comunicazione societaria sulla sostenibilità, il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (ossia il regolamento (UE) 2019/2088) 10 e le informative richieste dal regolamento sulla tassonomia di cui all'atto delegato sono gli elementi centrali del regime di comunicazione in materia di sostenibilità che sostiene la strategia dell'UE per la finanza sostenibile.

Ai sensi del regolamento sulla tassonomia, i partecipanti ai mercati finanziari soggetti all'applicazione del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e le imprese soggette all'applicazione della direttiva NFRD sono tenuti entrambi a comunicare tra l'altro la misura in cui i loro prodotti o le loro attività sono ecosostenibili. Il regolamento sulla tassonomia e il presente atto delegato integrano pertanto la direttiva NFRD e il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari fornendo un punto di riferimento comune per la comunicazione del grado di allineamento alle attività sostenibili di cui al regolamento sulla tassonomia. Il presente atto delegato è stato elaborato in parallelo e dovrebbe essere coerente con le norme tecniche di regolamentazione in materia di informativa elaborate nel quadro del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari nonché con le norme in materia di comunicazione non finanziaria previste dalla direttiva NFRD.

La comunicazione relativa alla tassonomia stabilita nel presente atto delegato serve come base per varie iniziative future e in corso nel contesto della finanza sostenibile. Le attività di comunicazione a norma del presente atto delegato faciliteranno lo sviluppo di norme a livello di Unione per prodotti finanziari ecosostenibili nonché la creazione di "marchi" che riconoscono la conformità a tali norme. In particolare le imminenti proposte della Commissione in merito alla norma europea per i green bond (EU GBS) e sul marchio di qualità ecologica UE (EU ecolabel) per i prodotti finanziari prevedono l'uso del regolamento sulla tassonomia. Le attività di informativa relative alla tassonomia creeranno pertanto un intero ecosistema di strumenti di finanza sostenibile, compresi le norme, i marchi e l'accesso a un insieme coerente e pertinente di dati sulla sostenibilità, necessari per incanalare il capitale verso gli investimenti necessari ai fini del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità dell'UE.

La Commissione può decidere di rivedere l'atto delegato dopo un periodo di tempo adeguato per assicurare che rifletta:

ulteriori sviluppi relativi ai criteri di vaglio tecnico di cui all'articolo 19 del regolamento sulla tassonomia, comprese eventuali revisioni di detto regolamento;

le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 11, paragrafi 4 e 5, del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari per quanto concerne i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento sulla tassonomia;

la revisione della direttiva NFRD; e

i principi contabili di cui al regolamento (CE) n. 1126/2008.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 28 luglio 2020 la Commissione ha pubblicato una valutazione d'impatto iniziale per una consultazione svoltasi su un periodo di sei settimane 11 . Complessivamente i rispondenti sono stati 78, di cui il 53,9 % era costituito da associazioni di imprese, il 26,9 % da imprese/organizzazioni imprenditoriali, il 9 % da organizzazioni non governative e il 6,4 % da cittadini UE.

Dal riscontro complessivo ricevuto dalla Commissione è emerso che il presente atto delegato è considerato un'iniziativa utile che potrebbe contribuire a fare in modo che il capitale sia destinato ad attività economiche ecosostenibili. Numerosi rispondenti hanno espresso un interesse particolare per il livello di dettaglio che le future informative saranno tenute a prevedere.

Le imprese non finanziarie consultate hanno ritenuto che i tre elementi da comunicare di cui al regolamento sulla tassonomia siano adeguati. Le imprese finanziarie hanno sottolineato che i criteri dovrebbero essere coerenti, comparabili e accessibili al pubblico.

Numerosi rispondenti hanno rilevato la necessità di evitare oneri amministrativi e costi legati alla raccolta di dati, in particolare per le PMI. Numerosi hanno menzionato altresì la sfida di raccogliere dati di conformità rispetto alla tassonomia all'interno di imprese e gruppi e di attribuire tali dati a specifiche linee di attività.

Taluni hanno espresso il parere secondo il quale le imprese di dimensioni maggiori e i partner finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD possono comunque chiedere alle PMI che non rientrano in tale ambito di applicazione di fornire alcune informazioni relative alla tassonomia al fine di consentire ai primi di rispettare pienamente gli obblighi di informativa ai sensi del presente atto delegato.

Diverse risposte hanno fatto riferimento all'importanza di garantire la coerenza degli obblighi di informativa nei vari atti giuridici, in particolare nella direttiva NFRD, nel regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e nel regolamento sulla tassonomia. I partecipanti al mercato hanno espresso altresì alcune preoccupazioni circa i tempi stretti per l'applicazione del presente atto delegato e si sono espressi per un'entrata in vigore graduale. Alcuni hanno altresì formulato domande in merito al contesto internazionale e a come effettuare comunicazioni su attività globali in relazione al regolamento sulla tassonomia.

In vista della preparazione dell'atto delegato, il 15 settembre 2020 la Commissione ha rivolto alle autorità europee di vigilanza (AEV) un invito a presentare pareri 12 . In particolare ha invitato tali autorità a studiare il contenuto e la presentazione degli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti e a stabilire quale metodologia dovrebbe essere utilizzata dalle diverse imprese finanziarie soggette alla loro competenza per l'informativa in merito al loro grado di allineamento alla tassonomia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia. In particolare la Commissione ha chiesto alle AEV di considerare come i tre indicatori fondamentali di prestazione per le imprese non finanziarie inclusi nell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulla tassonomia potrebbero essere ulteriormente specificati nonché di determinare le metodologie più adeguate da utilizzare. A questo proposito le AEV sono state invitate a garantire la coerenza nella consulenza richiesta e nei progetti di norme tecniche ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Originariamente la Commissione aveva previsto una valutazione d'impatto che accompagnasse il presente atto delegato. Ciò ha portato alla pubblicazione di una valutazione d'impatto iniziale. A seguito di una riunione con il comitato per il controllo normativo in occasione della quale è stato discusso l'invito a presentare pareri, è stata concessa una deroga alla valutazione d'impatto, a condizione che l'atto delegato sia accompagnato da un documento analitico sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione. Tale approccio è stato considerato più adeguato, dato che il contenuto dell'atto delegato si basa in gran parte sul parere delle AEV che hanno avviato consultazioni dei portatori di interessi pertinenti ed effettuato valutazioni costi/benefici 13 .

Le AEV hanno formulato il loro parere il 25 febbraio e il 1° marzo, dopo un'adeguata consultazione pubblica dei portatori di interessi e la valutazione dell'impatto dell'atto delegato. Sintesi del feedback pubblico sono disponibili nelle relazioni presentate dalle AEV alla Commissione 14 , 15 , 16 .

Il contenuto dell'atto delegato elaborato dalla Commissione segue in larga misura il parere delle AEV. Il progetto di atto delegato è stato pubblicato nel portale "Legiferare meglio" per un periodo di tre settimane, dal 7 maggio al 2 giugno 2021, per raccogliere osservazioni. In totale, 162 portatori di interessi hanno fornito un feedback. Il 12 maggio 2021 il progetto di atto delegato è stato discusso anche con la piattaforma sulla finanza sostenibile. Il 28 aprile e il 3 giugno 2021 è stato inoltre presentato e discusso con il gruppo di esperti degli Stati membri e con gli osservatori del Parlamento europeo. La Commissione ha inoltre chiesto un ulteriore feedback alle AEV.

Il feedback ha confermato il sostegno generale all'atto delegato, pur evidenziando alcune preoccupazioni. Le imprese non finanziarie hanno accolto con favore il periodo transitorio di un anno previsto per la comunicazione delle informazioni, ma diverse hanno espresso preoccupazioni circa la proporzionalità di alcune delle informazioni richieste. Le imprese finanziarie hanno ampiamente sostenuto la comunicazione delle informazioni ad esse applicabili, ma diverse hanno nuovamente commentato in merito alla necessità e alla proporzionalità di alcuni degli obblighi di informazione (ad esempio i coefficienti per le attività non creditizie delle banche). Molti hanno accolto con favore l'introduzione graduale delle informazioni riguardanti le esposizioni e gli investimenti sovrani e non NFRD (comprese le PMI), ma parecchi sono favorevoli ad abbreviare il periodo di introduzione graduale. Mentre una serie di rispondenti si sono espressi a favore dell'inclusione volontaria delle esposizioni verso le PMI o di loro specifiche parti, altre hanno espresso preoccupazione per la capacità di raccogliere tali dati, per la creazione di indebiti oneri amministrativi per le PMI e per la loro incapacità di fornire tali dati e hanno favorito l'esclusione delle esposizioni verso le PMI dal numeratore e dal denominatore. Un gran numero di rispondenti hanno inoltre raccomandato di non escludere dal numeratore del coefficiente di attivi verdi (green asset ratio, "GAR") delle banche le informazioni affidabili sull'allineamento alla tassonomia altrimenti ottenute sulle esposizioni verso imprese non UE e sugli strumenti di utilizzo dei proventi riguardanti soggetti sovrani durante il periodo di introduzione graduale.

Sulla base del feedback, sono stati apportati alcuni adeguamenti all'atto delegato, che sono riepilogati nell'allegato III del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il presente atto, unitamente a una sintesi più dettagliata del feedback.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato si basa sull'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento sulla tassonomia.

L'articolo 1 fornisce un elenco limitato di definizioni necessarie per la formulazione delle norme del regolamento.

L'articolo 2 specifica il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese non finanziarie dovrebbero comunicare ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sulla tassonomia.

L'articolo 3 specifica il contenuto e la presentazione delle informazioni che i gestori di attività finanziarie dovrebbero comunicare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia.

L'articolo 4 specifica il contenuto e la presentazione delle informazioni che gli enti creditizi dovrebbero comunicare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia.

L'articolo 5 specifica il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese di investimento dovrebbero comunicare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia.

L'articolo 6 specifica il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comunicare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulla tassonomia.

L'articolo 7 fissa norme comuni per le attività di informativa delle imprese finanziarie per quanto concerne la portata dell'informativa e il calcolo degli indicatori fondamentali di prestazione per quanto riguarda le loro esposizioni nei confronti di imprese non finanziarie che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva NFRD e non sono tenute a comunicare informazioni ai sensi dell'atto delegato.

L'articolo 8 fissa norme comuni per le attività di informativa delle imprese non finanziarie e finanziarie per quanto riguarda la collocazione dell'informativa, le informazioni comparative e la valuta di calcolo degli indicatori fondamentali di prestazione.

L'articolo 9 prevede il riesame dell'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne il trattamento, da parte delle imprese finanziarie, delle esposizioni sovrane e delle esposizioni nei confronti di imprese non soggette alla direttiva NFRD negli indicatori fondamentali di prestazione.

L'articolo 10 specifica le date di entrata in vigore e di applicazione dell'atto delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 6.7.2021

che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 17 , in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 impone alle imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 18  di comunicare come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili. L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 impone alle imprese non finanziarie di comunicare informazioni sulla quota del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative ("indicatori fondamentali di prestazione" o "KPI") delle loro attività relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili. Tale disposizione non specifica tuttavia gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie, ossia enti creditizi, gestori di attività finanziarie, imprese di investimento e imprese di assicurazione e di riassicurazione. Di conseguenza è necessario integrare l'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 per specificare gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese finanziarie e specificare ulteriormente il contenuto e la presentazione delle informazioni che tutte le imprese devono comunicare nonché la metodologia da rispettare per tale informativa.

(2)È necessario assicurare un'applicazione uniforme degli obblighi di informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 da parte delle imprese non finanziarie soggette agli articoli 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE. È pertanto opportuno stabilire norme per specificare ulteriormente il contenuto e la presentazione delle informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, nonché la metodologia per conformarsi a tali norme. Al fine di consentire agli investitori e al pubblico di valutare correttamente la quota di attività economiche ecosostenibili (attività allineate alla tassonomia) delle imprese non finanziarie, tali imprese dovrebbero essere obbligate a comunicare quali delle loro attività economiche sono allineate alla tassonomia. Inoltre è necessario indicare a quali obiettivi ambientali tali attività contribuiscono in modo sostanziale. Le imprese non finanziarie dovrebbero pertanto fornire anche una scomposizione negli indicatori fondamentali di prestazione della quota di attività allineate alla tassonomia in base a ciascun obiettivo ambientale a cui tali attività contribuiscono in modo sostanziale.

(3)Il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative sono irrilevanti per valutare la sostenibilità ambientale delle attività finanziarie, compresi i prestiti, gli investimenti e le assicurazioni. I tre indicatori fondamentali di prestazione per le imprese non finanziarie di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 non sono pertanto adeguati per dimostrare in che misura le attività economiche delle imprese finanziarie sono allineate alla tassonomia. È pertanto necessario fornire indicatori fondamentali di prestazione specifici per le imprese finanziarie e metodologie di calcolo per tali indicatori. Per favorire la comprensione di tali indicatori da parte dei mercati, le informazioni relative ad essi dovrebbero essere accompagnate da informazioni qualitative che consentano alle imprese finanziarie di spiegare la loro determinazione.

(4)Gli investitori e il pubblico dovrebbero essere in grado di valutare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia perseguite dalle imprese beneficiarie degli investimenti. I gestori di attività finanziarie dovrebbero pertanto indicare la quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli investimenti da essi gestiti derivanti dalle loro attività di gestione di portafogli sia collettivi che individuali. Tale quota di investimenti allineati alla tassonomia dovrebbe essere data dalla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti risultante dai loro rispettivi indicatori fondamentali di prestazione, dato che tali indicatori riflettono le prestazioni ambientali delle predette imprese.

(5)L'attività principale degli enti creditizi è fornire finanziamenti e investire nell'economia reale. Le esposizioni degli enti creditizi verso le imprese che finanziano o nelle quali investono figurano come attivi nello stato patrimoniale degli enti creditizi. Il principale indicatore fondamentale di prestazione per gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbe essere il coefficiente di attivi verdi (green asset ratio, GAR), che indica la quota di esposizioni relative ad attività allineate alla tassonomia rispetto agli attivi totali di tali enti creditizi. Il GAR dovrebbe riferirsi all'attività principale di prestito e di investimento degli enti creditizi, compresi i prestiti, gli anticipi e i titoli di debito, e alle loro partecipazioni azionarie, in modo da riflettere in che misura tali enti finanziano attività allineate alla tassonomia.

(6)Gli enti creditizi svolgono anche altri servizi e attività commerciali oltre a fornire finanziamenti. Tali attività generano ricavi relativi a commissioni e compensi. È necessario consentire agli investitori e al pubblico di valutare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia perseguite dai destinatari di tali servizi. Gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto comunicare anche quale quota dei loro ricavi relativi a commissioni e compensi deriva da servizi e attività commerciali associati ad attività economiche allineate alla tassonomia dei loro clienti.

(7)Gli enti creditizi possono gestire attivi sottostanti o fornire garanzie finanziarie, che portano ad esposizioni fuori bilancio. Al fine di consentire agli investitori e al pubblico di valutare la quota delle attività allineate alla tassonomia perseguite dagli enti creditizi, per tali esposizioni fuori bilancio gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero comunicare la quota di attività allineate alla tassonomia negli attivi sottostanti che gestiscono o nelle obbligazioni di cui garantiscono l'adempimento.

(8)Oltre all'informativa in merito al loro portafoglio bancario, gli enti creditizi soggetti agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero altresì comunicare separatamente la composizione complessiva dei loro attivi totali, compreso il portafoglio di negoziazione, nonché eventuali tendenze e limiti in termini di rischi climatici e ambientali. Gli enti creditizi con un'attività di negoziazione significativa dovrebbero essere soggetti ad obblighi di informativa più granulari per il loro portafoglio di negoziazione.

(9)È importante fornire agli investitori e al pubblico una panoramica completa degli investimenti che un'impresa di investimento soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE ha effettuato in attività allineate alla tassonomia. Gli indicatori fondamentali di prestazione per tali imprese di investimento dovrebbero pertanto riguardare tanto la loro negoziazione per conto proprio che quella per conto dei clienti. La comunicazione dell'indicatore fondamentale di prestazione per la negoziazione per conto proprio dovrebbe riflettere quale quota degli attivi totali è composta da attivi relativi ad attività allineate alla tassonomia. Tale indicatore dovrebbe concentrarsi sugli investimenti delle imprese di investimento, compresi i titoli di debito e gli strumenti rappresentativi del capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti. L'indicatore fondamentale di prestazione per la sostenibilità ambientale dei servizi e delle attività delle imprese di investimento per conto di tutti i loro clienti dovrebbe essere basato sui ricavi sotto forma di commissioni, compensi e altri benefici monetari che le imprese di investimento ricavano dai servizi e dalle attività di investimento forniti ai loro clienti.

(10)Gli indicatori fondamentali di prestazione per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono soggette agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE dovrebbero rilevare le loro attività di sottoscrizione e la loro politica di investimento non vita che fanno parte del loro modello aziendale per dimostrare in che misura tali attività sono allineate alla tassonomia. Un indicatore fondamentale di prestazione dovrebbe riguardare la politica di investimento di tali imprese di assicurazione e di riassicurazione per i fondi raccolti dalle loro attività di sottoscrizione e dovrebbe indicare la quota di attivi investiti in attività allineate alla tassonomia nell'ambito degli attivi complessivi. Un secondo indicatore dovrebbe riferirsi alle attività di sottoscrizione stesse e indicare quale quota delle attività complessive di sottoscrizione non vita è composta da attività di sottoscrizione non vita che riguardano l'adattamento ai cambiamenti climatici e che sono svolte in conformità all'atto delegato relativo agli aspetti climatici 19 .

(11)Le imprese finanziarie soggette agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE non dovrebbero tenere conto dell'esposizione verso imprese non finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, o degli investimenti in tali imprese, nel calcolo del numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione. L'inclusione di tali esposizioni nel numeratore può essere presa in considerazione al momento del riesame del presente atto delegato, che sarà accompagnato da una valutazione d'impatto. Tali imprese non finanziarie possono tuttavia decidere di comunicare volontariamente i loro indicatori fondamentali di prestazione, per avere accesso a finanziamenti ecosostenibili nel contesto di sistemi di etichettatura ecologica specifici e di prodotti finanziari ecosostenibili oppure nel contesto della loro strategia aziendale globale basata sulla sostenibilità ambientale.

(12)In considerazione dell'entrata in vigore e dell'applicazione dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici entro la fine del 2021 e delle difficoltà rilevanti per valutare la conformità delle attività economiche nel 2022 ai criteri di vaglio tecnico stabiliti in tale regolamento delegato per il precedente esercizio, l'applicazione del presente regolamento nel 2022 dovrebbe limitarsi a determinati elementi e alla comunicazione di informazioni qualitative, mentre le restanti disposizioni iniziano ad applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2023 per le imprese non finanziarie e dal 1º gennaio 2024 per le imprese finanziarie. Inoltre gli indicatori fondamentali di prestazione degli enti creditizi relativi al loro portafoglio di negoziazione e alle commissioni e ai compensi per altri servizi e attività commerciali diversi dalla fornitura di finanziamenti dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2026.

(13)A causa dell'attuale mancanza di un'adeguata metodologia di calcolo, le esposizioni verso le amministrazioni centrali, le banche centrali e gli emittenti sovranazionali dovrebbero essere escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione. Le imprese finanziarie possono, su base volontaria, fornire informazioni in relazione alle esposizioni verso obbligazioni allineate alla tassonomia e titoli di debito allineati alla tassonomia emessi da amministrazioni centrali, banche centrali o emittenti sovranazionali. Entro il 30 giugno 2024 dovrebbe aver luogo un riesame che valuti la possibilità di includere tali esposizioni negli indicatori fondamentali di prestazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)"obiettivo ambientale": uno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852;

(2)"attività economica allineata alla tassonomia": un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;

(3)"attività economica di transizione": un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

(4)"attività economica abilitante": un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852;

(5)"attività economica ammissibile alla tassonomia": un'attività economica descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, indipendentemente dal fatto che tale attività economica soddisfi uno o tutti i criteri di vaglio tecnico stabiliti in tali atti delegati;

(6)"attività economica non ammissibile alla tassonomia": un'attività economica non descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

(7)"gestore di attività finanziarie": un'impresa cui si applicano gli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che è uno dei seguenti soggetti:

(a)un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 ;

(b)una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ;

(c)una società di investimento autorizzata conformemente agli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2009/65/CE e che non ha designato per la propria gestione una società di gestione autorizzata conformemente agli articoli 6, 7 e 8 di tale direttiva;

(8)"impresa finanziaria": un'impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE che è un gestore di attività finanziarie, un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 , un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 23 o un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

(9)"impresa non finanziaria": un'impresa soggetta agli obblighi di informativa di cui agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e che non è un'impresa finanziaria ai sensi del punto 8;

(10)"attività di assicurazione o di riassicurazione allineata alla tassonomia": un'attività di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa i criteri di cui alle sezioni 10.1 e 10.2 dell'allegato II dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici 24 .

Articolo 2
Informativa per le imprese non finanziarie

1.Le imprese non finanziarie comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato nell'allegato I del presente regolamento.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3
Informativa per i gestori di attività finanziarie

1.I gestori di attività finanziarie comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati III e XI del presente regolamento.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 4
Informativa per gli enti creditizi

1.Gli enti creditizi comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati V e XI del presente regolamento.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 5
Informativa per le imprese di investimento

1.Le imprese di investimento comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati VII e XI del presente regolamento.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando il modello di cui all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 6
Informativa per le imprese di assicurazione e di riassicurazione

1.Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 come specificato negli allegati IX e XI del presente regolamento.

2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate in formato tabellare utilizzando i modelli di cui all'allegato X del presente regolamento.

Articolo 7
Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie

1.Le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali sono escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

2.I derivati sono esclusi dal numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

3.Le esposizioni verso imprese non soggette all'obbligo di pubblicare informazioni non finanziarie ai sensi dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE sono escluse dal numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

4.Fatto salvo il paragrafo 1, le obbligazioni ecosostenibili o i titoli di debito destinati a finanziare attività specificate emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti sono inclusi nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione fino a concorrenza del valore totale delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.

Le esposizioni il cui scopo non è finanziare attività specificate sono incluse nel numeratore ponderate in base all'indicatore fondamentale di prestazione (KPI) relativo al fatturato e al KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx) dell'emittente secondo la metodologia di cui agli allegati III, V, VII e IX.

Se un'impresa beneficiaria degli investimenti ha emesso le obbligazioni ecosostenibili o i titoli di debito destinati a finanziare attività specificate, le imprese finanziarie scontano di conseguenza il KPI dell'impresa beneficiaria per evitare doppi conteggi.

5.In caso di modifica dei criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, i prestiti a destinazione specifica e gli strumenti di cui al paragrafo 4 detenuti da imprese finanziarie che finanziano attività economiche o attivi allineati alla tassonomia, in assenza di allineamento delle attività economiche o degli attivi finanziati ai criteri di vaglio tecnico modificati, sono segnalati come tali a norma del presente regolamento fino a cinque anni dopo la data di applicazione degli atti delegati che modificano tali criteri di vaglio tecnico.

6.Le imprese finanziarie forniscono una scomposizione nel numeratore, ove applicabile, e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione per:

(a)esposizioni verso imprese non finanziarie e investimenti in dette imprese;

(b)esposizioni verso imprese finanziarie e investimenti in dette imprese;

(c)esposizioni verso imprese non finanziarie stabilite nell'Unione non soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e investimenti in dette imprese;

(d)esposizioni verso imprese finanziarie stabilite nell'Unione non soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE di cui al paragrafo 2, e investimenti in dette imprese;

(e)esposizioni verso imprese non finanziarie stabilite in paesi terzi non soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e investimenti in dette imprese;

(f)esposizioni verso imprese finanziarie stabilite in paesi terzi non soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE, e investimenti in dette imprese;

(g)esposizioni e investimenti in derivati;

(h)altre esposizioni e investimenti.

7.Le imprese finanziarie possono utilizzare stime per valutare l'allineamento alla tassonomia delle loro esposizioni verso imprese di cui al paragrafo 6, lettere e) ed f), se sono in grado di dimostrare la conformità a tutti i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, lettera b), di tale regolamento.

Le imprese finanziarie formalizzano, documentano e rendono pubblica la metodologia su cui si basano tali stime, compresi l'approccio e la metodologia di ricerca, le principali ipotesi e i principi di precauzione utilizzati.

Le imprese finanziarie comunicano:

(a)la quota di esposizioni allineate alla tassonomia in base alle stime separatamente dai loro indicatori fondamentali di prestazione comunicati a norma del presente regolamento;

(b)le misure adottate e il periodo di tempo necessario per dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852.

Articolo 8
Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie e non finanziarie 

1.Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie includono tutte le informazioni supplementari che accompagnano gli indicatori fondamentali di prestazione di cui agli allegati I, III, V, VII e XI nelle stesse parti della dichiarazione di carattere non finanziario che contiene tali indicatori oppure forniscono riferimenti incrociati alle parti delle dichiarazioni di carattere non finanziario che contengono tali indicatori.

2.Le informazioni comunicate a norma del presente regolamento riguardano l'esercizio relativo al precedente anno di calendario rispetto alla data di pubblicazione.

3.Le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie forniscono nella dichiarazione di carattere non finanziario gli indicatori fondamentali di prestazione relativi al precedente esercizio.

Ai fini del presente paragrafo, il primo esercizio riguarda l'anno 2023.

4.Nella loro informativa le imprese finanziarie e le imprese non finanziarie utilizzano la stessa valuta utilizzata nei loro bilanci.

Le imprese finanziarie utilizzano i dati più recenti disponibili e gli indicatori fondamentali di prestazione delle loro controparti per calcolare i propri indicatori fondamentali di prestazione.

5.Gli indicatori fondamentali di prestazione riguardano soltanto gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai cambiamenti climatici fino a dodici mesi dopo la data di applicazione dei regolamenti delegati che contengono i criteri di vaglio tecnico per gli altri obiettivi ambientali e che sono stati adottati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852.

Articolo 9
Riesame

1.Entro il 30 giugno 2024 la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento. La Commissione valuta in particolare la necessità di ulteriori modifiche per quanto concerne l'inclusione di:

(a)esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali nel numeratore e nel denominatore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie;

(b)esposizioni verso imprese che non pubblicano una dichiarazione di carattere non finanziario a norma dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE nel numeratore degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie.

2.Il riesame per le esposizioni verso PMI sarà accompagnato da una valutazione d'impatto che valuterà l'onere amministrativo, l'accesso ai finanziamenti e gli impatti potenziali sulle PMI di una possibile estensione destinata a includere le esposizioni verso PMI che non sono soggette al presente regolamento delegato o forniscono tali informazioni volontariamente.

3.Le esposizioni verso imprese che non pubblicano informazioni di carattere non finanziario a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 ma che forniscono volontariamente informazioni equivalenti, e gli investimenti in dette imprese, possono essere inclusi nei numeratori degli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie a decorrere dal 1º gennaio 2025, previa valutazione positiva di cui al paragrafo 2.

Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione

1.Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 le imprese non finanziarie comunicano soltanto la quota delle attività economiche ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia nell'ambito del loro fatturato, delle loro spese in conto capitale e delle loro spese operative totali e le informazioni qualitative di cui alla sezione 1.2. dell'allegato I pertinenti per l'informativa in questione.

2.Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, le imprese finanziarie comunicano soltanto:

(a)la quota delle esposizioni in attività economiche non ammissibili alla tassonomia e ammissibili alla tassonomia nell'ambito dei loro attivi totali;

(b)la quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, nell'ambito dei loro attivi totali;

(c)la quota delle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, nell'ambito dei loro attivi totali;

(d)le informazioni qualitative di cui all'allegato XI.

Gli enti creditizi comunicano altresì la quota del loro portafoglio di negoziazione e dei prestiti interbancari on demand nell'ambito dei loro attivi totali.

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano altresì la quota di attività economiche di assicurazione non vita ammissibili alla tassonomia e non ammissibili alla tassonomia.

3.Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese non finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati I e II del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1° gennaio 2023.

4.Gli indicatori fondamentali di prestazione delle imprese finanziarie, comprese le informazioni di accompagnamento da comunicare a norma degli allegati III, V, VII, IX e XI del presente regolamento, sono comunicati a partire dal 1° gennaio 2024.

Le sezioni 1.2.3. e 1.2.4. dell'allegato V si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.7.2021

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018) 97 final), dell'8 marzo 2018.
(2)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(3)    Articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(4)    La strategia di crescita sostenibile dell'Europa e la traduzione degli impegni dell'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.
(5)    Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1).
(6)    Articolo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2020/852.
(7)    Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale (C(2021)2800 final).
(8)    Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità (COM(2021) 189 final).
(9)    Nella sua proposta di riesame della direttiva NFRD adottata il 21 aprile, la Commissione ha proposto di estendere l'ambito di applicazione per le imprese tenute a pubblicare informazioni non finanziarie, in particolare al fine di includere le PMI quotate.
(10)    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(11)    La valutazione d'impatto iniziale disponibile su: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12440-Finanza-sostenibile-obbligo-per-alcune-imprese-di-pubblicare-informazioni-non-finanziarie_it .
(12)    L'invito a presentare pareri è disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/200915-sustainable-finance-taxonomy-call-for-advice_en.pdf .
(13)    Ciò è in linea con l'iniziativa sul legiferare meglio (strumento 9) secondo la quale quando un organo o organismo dell'Unione è incaricato della concezione di politiche e della relativa analisi non è necessario effettuare una valutazione d'impatto se la proposta della Commissione non si discosta in maniera sostanziale dalle raccomandazioni formulate dall'organo o organismo e se i servizi della Commissione ritengono qualitativamente adeguata la valutazione da questo effettuata.
(14)    Il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) è disponibile all'indirizzo: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma30-379-471_final_report_-_advice_on_article_8_of_the_taxonomy_regulation.pdf .
(15)    Il parere dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) è disponibile all'indirizzo: https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/advice/eiopa-21-184-sustainability-non-financial-reporting-advice-art8-taxonomy-regulation.pdf .
(16)    Il parere dell'Autorità bancaria europea (ABE) è disponibile all'indirizzo: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Missions%20and%20tasks/Call%20for%20Advice/2021/CfA%20on%20KPIs%20and%20methodology%20for%20disclosures%20under%20Article%208%20of%20the%20Taxonomy%20Regulation/963616/Report%20-%20Advice%20to%20COM_Disclosure%20Article%208%20Taxonomy.pdf .
(17)    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(18)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(19)    Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale, (C(2021)2800 final).
(20)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).
(21)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(22)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(23)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(24)    Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se l'attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale, (C(2021)2800 final).

ALLEGATO I - Indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese non finanziarie

1.CONTENUTO DEI KPI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI DALLE IMPRESE NON FINANZIARIE

1.1.Specifiche dei KPI

1.1.1.KPI relativo al fatturato

La quota del fatturato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come la parte dei ricavi netti ottenuti da prodotti o servizi, anche immateriali, associati ad attività economiche allineate alla tassonomia (numeratore), divisa per i ricavi netti (denominatore) ai sensi dell'articolo 2, punto 5, della direttiva 2013/34/UE. Il fatturato deve comprendere i ricavi rilevati conformemente al principio contabile internazionale (IAS) n. 1, punto 82, lettera a), adottato con regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione 1 .

Dal numeratore del KPI di cui al primo comma deve essere esclusa la parte di ricavi netti ottenuta da prodotti e servizi associati ad attività economiche adattate ai cambiamenti climatici in linea con l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/852 e conformemente all'allegato II del regolamento delegato della Commissione 2 ("atto delegato sul clima"), fatto salvo il caso in cui tali attività:

(a)siano considerate attività abilitanti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852; oppure

(b)siano esse stesse allineate alla tassonomia.

1.1.2.KPI relativo alle spese in conto capitale (CapEx)

La quota delle spese in conto capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.2.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.2.1.

1.1.2.1.Denominatore

Il denominatore deve comprendere gli incrementi agli attivi materiali e immateriali durante l'esercizio considerati prima dell'ammortamento, della svalutazione e di qualsiasi rivalutazione, compresi quelli derivanti da rideterminazioni e riduzioni di valore, per l'esercizio in questione, ed escluse le variazioni del fair value (valore equo). Il denominatore deve comprendere anche gli incrementi agli attivi materiali e immateriali derivanti da aggregazioni aziendali.

Per le imprese non finanziarie che applicano i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS, International Financial Reporting Standards) adottati con regolamento (CE) n. 1126/2008, le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati sulla base di:

(a)IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari", punto 73, lettera e), sottopunti i) e iii);

(b)IAS 38 "Attività immateriali", punto 118, lettera e), sottopunto i);

(c)IAS 40 "Investimenti immobiliari", punto 76, lettere a) e b) (per il modello del fair value);

(d)IAS 40 "Investimenti immobiliari", punto 79, lettera d), sottopunti i) e ii) (per il modello del costo);

(e)IAS 41 "Agricoltura", punto 50, lettere b) ed e);

(f)IFRS 16 "Leasing", punto 53, lettera h).

Per le imprese non finanziarie che applicano i principi contabili nazionali generalmente accettati (GAAP), le spese in conto capitale devono comprendere i costi contabilizzati secondo i GAAP applicabili che corrispondono ai costi inclusi nelle spese in conto capitale dalle imprese non finanziarie che applicano gli IFRS.

I leasing che non determinano la rilevazione di un diritto di utilizzo sull'attivo non devono essere conteggiati come spese in conto capitale.

1.1.2.2.Numeratore

Il numeratore corrisponde alla parte di spese in conto capitale incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:

(a)sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia; o

(b)fanno parte di un piano volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia ("piano CapEx") alle condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2; o

(c)sono relative all'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineate alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, in particolare le attività elencate all'allegato I, punti da 7.3 a 7.6, dell'atto delegato sul clima, nonché altre attività economiche elencate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.

Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.2.2 deve soddisfare le condizioni seguenti:

(a)il piano mira a espandere le attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa o a migliorare le attività economiche ammissibili alla tassonomia per allinearle ad essa entro un termine di cinque anni;

(b) il piano è pubblicato a livello aggregato per attività economica ed è approvato, direttamente o per delega, dall'organo di amministrazione dell'impresa non finanziaria.

Se i pertinenti criteri di vaglio tecnico sono modificati prima del completamento del piano CapEx, l'impresa non finanziaria deve aggiornare tale piano entro due anni onde garantire che, al momento del suo completamento, le attività economiche di cui alla lettera a) siano allineate ai criteri di vaglio tecnico modificati, oppure deve rideterminare il numeratore del KPI relativo alle spese in conto capitale. Il termine di cui alla lettera a) ricomincia nel momento in cui il piano è aggiornato. Detto termine può superare i cinque anni soltanto se un termine più lungo è obiettivamente giustificato dalle caratteristiche specifiche dell'attività economica e dell'aggiornamento in questione, fino a un massimo di 10 anni. La giustificazione deve figurare nel piano CapEx e nelle informazioni contestuali precisate al punto 1.2.3 del presente allegato.

Se il piano CapEx non soddisfa le condizioni di cui al secondo comma del presente punto 1.1.2.2, occorre rideterminare il KPI relativo alle spese in conto capitale pubblicato in precedenza.

Il numeratore deve altresì includere la parte delle spese in conto capitale per l'adattamento delle attività economiche ai cambiamenti climatici in conformità all'allegato II dell'atto delegato sul clima. Il numeratore deve fornire una scomposizione della parte di spese in conto capitale assegnata al contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

1.1.3.KPI relativo alle spese operative (OpEx)

La quota delle spese operative di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2020/852 va calcolata come il numeratore definito al punto 1.1.3.2 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.1.3.1.

1.1.3.1.Denominatore

Il denominatore deve comprendere i costi diretti non capitalizzati legati a ricerca e sviluppo, misure di ristrutturazione di edifici, locazione a breve termine, manutenzione e riparazione nonché a qualsiasi altra spesa diretta connessa alla manutenzione quotidiana di immobili, impianti e macchinari, a opera dell'impresa o di terzi cui sono esternalizzate tali mansioni, necessaria per garantire il funzionamento continuo ed efficace di tali attivi.

Le imprese non finanziarie che applicano i GAAP nazionali e non capitalizzano attivi consistenti nel diritto di utilizzo devono includere nelle spese operative i costi di leasing, in aggiunta a quelli elencati nel primo comma del punto 1.1.3.1 del presente allegato.

1.1.3.2.Numeratore

Il numeratore corrisponde alla parte di spese operative incluse nel denominatore che soddisfano una delle condizioni seguenti:

(a)sono relative ad attivi o processi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le esigenze formative e altre esigenze di adattamento delle risorse umane, nonché ai costi diretti non capitalizzati di ricerca e sviluppo; o

(b)fanno parte del piano CapEx volto ad espandere le attività economiche allineate alla tassonomia o a consentire alle attività economiche ad essa ammissibili di allinearsi alla tassonomia entro un termine predefinito, come stabilito al secondo comma del presente punto 1.1.3.2; o

(c)sono relative all'acquisto di prodotti derivanti da attività economiche allineata alla tassonomia e a singole misure che consentono alle attività obiettivo di raggiungere basse emissioni di carbonio o di conseguire riduzioni dei gas a effetto serra, nonché a singole misure di ristrutturazione di edifici individuate negli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, purché tali misure siano attuate e rese operative entro 18 mesi.

Il piano CapEx di cui al primo comma del presente punto 1.1.3.2 deve soddisfare le condizioni specificate al punto 1.1.2.2 del presente allegato.

I costi di ricerca e sviluppo già contabilizzati nel KPI relativo alle spese in conto capitale non devono essere conteggiati come spese operative.

Il numeratore deve altresì includere la parte di spese operative destinata all'adattamento delle attività economiche ai cambiamenti climatici in conformità all'allegato II dell'atto delegato sul clima. Il numeratore deve fornire una scomposizione della parte di spese operative assegnata al contributo sostanziale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Se le spese operative non sono rilevanti per il modello aziendale dell'impresa non finanziaria, essa deve:

(a)essere esentata dal calcolo del numeratore del KPI relativo alle spese operative conformemente al punto 1.1.3.2 e comunicare un numeratore pari a zero;

(b)comunicare il valore totale del denominatore relativo alle spese operative calcolato conformemente al punto 1.1.3.1;

(c)spiegare perché le spese operative non sono rilevanti per il suo modello aziendale.

1.2.Specifiche dell'informativa a corredo dei KPI di imprese non finanziarie

Le imprese non finanziarie devono pubblicare le seguenti informazioni a corredo dei KPI pertinenti.

1.2.1.Principi contabili

Le imprese non finanziarie devono spiegare:

(a)le modalità di determinazione del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative nonché le modalità della loro assegnazione al numeratore;

(b)la base sulla quale sono stati calcolati il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative, comprese eventuali valutazioni ai fini dell'assegnazione dei ricavi o delle spese alle diverse attività economiche.

Per il fatturato e le spese in conto capitale, le imprese non finanziarie devono includere nella dichiarazione di carattere non finanziario i riferimenti alle relative voci di bilancio.

Se le modalità di calcolo sono cambiate rispetto al precedente esercizio, le imprese non finanziarie devono spiegare perché tali variazioni consentono di ottenere informazioni più affidabili e pertinenti, e devono fornire dati comparativi rideterminati.

Le imprese non finanziarie devono comunicare eventuali variazioni rilevanti verificatesi durante l'esercizio in relazione all'attuazione dei piani CapEx pubblicati conformemente al punto 1.1.2 del presente allegato. Esse devono comunicare quanto segue:

(a)le variazioni rilevanti del piano CapEx e le ragioni alla base di tali variazioni;

(b)l'impatto delle variazioni sulle possibilità di allineare alla tassonomia le attività economiche dell'impresa e sul periodo di tempo in cui si prevede che ciò avvenga;

(c)la rideterminazione dei KPI relativi alle spese in conto capitale e alle spese operative per ciascun anno di riferimento passato oggetto del piano, laddove le variazioni del piano abbiano avuto un impatto su tali indicatori.

1.2.2.Valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852

1.2.2.1.Informazioni sulla valutazione della conformità al regolamento (UE) 2020/852

Le imprese non finanziarie devono:

(a)descrivere la natura delle loro attività economiche ammissibili e allineate alla tassonomia, facendo riferimento agli atti delegati adottati in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852;

(b)spiegare come hanno valutato la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 e ai criteri di vaglio tecnico associati che figurano negli atti delegati di cui alla lettera a);

(c)spiegare come hanno evitato doppi conteggi al numeratore dei KPI al momento di assegnare il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative alle varie attività economiche.

1.2.2.2.Contributo al conseguimento di più obiettivi

Quando un'attività economica contribuisce a diversi obiettivi ambientali, le imprese non finanziarie devono:

(a)dimostrare la conformità ai criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, in particolare ai criteri di vaglio tecnico relativi a diversi obiettivi ambientali;

(b)comunicare che il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative derivanti da tale attività contribuiscono a diversi obiettivi ambientali;

(c)conteggiare soltanto una volta il fatturato dell'attività al numeratore dei KPI di cui al punto 1.1 del presente allegato, onde evitare doppi conteggi.

1.2.2.3.Disaggregazione dei KPI

Quando i KPI di un'attività economica devono essere disaggregati, in particolare quando gli impianti di produzione sono utilizzati in maniera integrata, le imprese non finanziarie devono garantire che:

(a)la disaggregazione sia basata su criteri adeguati al processo di produzione impiegato e ne rifletta le specificità tecniche;

(b)i KPI siano corredati da informazioni adeguate riguardo alla base della disaggregazione.

1.2.3.Informazioni contestuali

Le imprese non finanziarie devono spiegare i dati di ciascun KPI e le ragioni di eventuali variazioni durante l'esercizio.

Esse possono pubblicare KPI supplementari, basati su fatturato, spese in conto capitale e spese operative, che includono investimenti nel capitale di joint venture, ai sensi dell'IFRS 11 o dello IAS 28, su base pro rata corrispondente alla loro quota di capitale della joint venture.

1.2.3.1.Informazioni contestuali sul KPI relativo al fatturato

Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:

(a)una scomposizione quantitativa del numeratore al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l'esercizio, quali i ricavi provenienti da contratti con i clienti, leasing o altre fonti di reddito;

(b)informazioni sugli importi connessi ad attività economiche allineate alla tassonomia condotte per il consumo interno della stessa impresa non finanziaria;

(c)una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo al fatturato durante l'esercizio.

Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo al fatturato adeguato in modo da evitare il doppio conteggio.

1.2.3.2.Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese in conto capitale

Le imprese non finanziarie devono fornire una scomposizione quantitativa a livello aggregato per attività economica degli importi inclusi nel numeratore e una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese in conto capitale durante l'esercizio. Nella scomposizione devono figurare tutte le informazioni seguenti:

(a)un'aggregazione degli incrementi a immobili, impianti e macchinari, ad attivi immateriali generati internamente, anche in un'aggregazione aziendale, o acquisiti, ad investimenti immobiliari acquisiti o rilevati nel valore contabile e, ove applicabile, agli attivi consistenti nel diritto di utilizzo capitalizzati;

(b)un'aggregazione degli incrementi riconducibili ad acquisizioni avvenute tramite aggregazioni aziendali;

(c)un'aggregazione delle spese sostenute in relazione ad attività economiche allineate alla tassonomia e delle spese sostenute nel contesto di un piano CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato.

Le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx di cui al punto 1.1.2 del presente allegato, in particolare:

(a)gli obiettivi ambientali perseguiti;

(b)le attività economiche interessate;

(c)le attività di ricerca, sviluppo e innovazione interessate, se del caso;

(d)il periodo di tempo nel quale si prevede che avvenga l'ampliamento di ciascuna attività economica allineata alla tassonomia o l'allineamento alla tassonomia di ciascuna attività economica, includendo, se il periodo di allineamento previsto supera i cinque anni, una motivazione oggettiva della sua maggiore durata, basata sulle caratteristiche specifiche dell'attività economica e del miglioramento in questione;

(e)il totale delle spese in conto capitale che si prevede di sostenere durante l'esercizio e durante il periodo contemplato dai piani CapEx.

Le imprese non finanziarie che hanno emesso obbligazioni ecosostenibili o titoli di debito il cui scopo è finanziare attività specificate allineate alla tassonomia devono comunicare anche il KPI relativo alle spese in conto capitale adeguato in funzione delle spese in conto capitale allineate alla tassonomia finanziate da detti titoli di debito o obbligazioni.

1.2.3.3.Informazioni contestuali sul KPI relativo alle spese operative

Le imprese non finanziarie devono fornire tutte le informazioni che seguono:

(a)una scomposizione quantitativa del numeratore (spese operative determinate in conformità al punto 1.1.3.2 del presente allegato) al fine di illustrare i principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l'esercizio;

(b)una spiegazione qualitativa dei principali fattori di variazione del KPI relativo alle spese operative durante l'esercizio;

(c)una spiegazione delle altre spese connesse alla manutenzione quotidiana degli elementi di immobili, impianti e macchinari incluse nel calcolo delle spese operative, tanto al numeratore quanto al denominatore.

Se le spese operative fanno parte di un piano CapEx di cui ai punti 1.1.2.2 e 1.1.3.2 del presente allegato, le imprese non finanziarie devono comunicare le informazioni chiave in merito a ciascuno dei loro piani CapEx in linea con le prescrizioni del punto 1.2.3.2 del presente allegato.

2.METODOLOGIA PER LA COMUNICAZIONE DEI KPI CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATI DALLE IMPRESE NON FINANZIARIE

Ai fini dell'informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852 si applicano le seguenti prescrizioni:

(a)le imprese non finanziarie devono identificare ciascuna attività economica, compreso un sottoinsieme di attività economiche di transizione e abilitanti;

(b)le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI per ciascuna attività economica, così come i KPI complessivi per tutte le attività economiche a livello di impresa o di gruppo;

(c)le imprese non finanziarie devono comunicare i KPI di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 del presente allegato per ciascun obiettivo ambientale, così come i KPI complessivi per tutti gli obiettivi ambientali a livello di impresa o di gruppo, evitando il doppio conteggio;

(d)le imprese non finanziarie devono individuare la quota di attività economiche allineate alla tassonomia e la quota di attività economiche ammissibili alla tassonomia che non soddisfano i criteri di vaglio tecnico. Nel caso delle attività economiche ammissibili alla tassonomia, le imprese non finanziarie devono individuare la quota dell'attività che è allineata alla tassonomia;

(e)le imprese non finanziarie devono individuare le attività economiche non ammissibili alla tassonomia e indicare al denominatore del KPI relativo al fatturato la quota di tali attività economiche a livello di impresa o di gruppo;

(f)i KPI devono essere forniti a livello di singola impresa, laddove quest'ultima rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l'impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.

ALLEGATO II - Modelli per gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese non finanziarie

Modello – Quota del fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia - informativa relativa all'anno N

 

 

 

 

Criteri per il contributo sostanziale

Criteri per

"non arrecare un danno significativo"

Attività economiche (1)

Codice/i (2)

Fatturato assoluto (3)

Quota del fatturato (4)

Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)

Adattamento ai cambiamenti climatici (6)

Acque e risorse marine (7)

Economia circolare (8)

Inquinamento (9)

Biodiversità ed ecosistemi (10)

Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)

Adattamento ai cambiamenti climatici (12)

Acque e risorse marine (13)

Economia circolare (14)

Inquinamento (15)

Biodiversità ed ecosistemi (16)

Garanzie minime di salvaguardia (17)

Quota di fatturato allineato alla tassonomia, anno N (18)

Quota di fatturato allineato alla tassonomia, anno N-1 (19)

Categoria (attività abilitante o) (20)

Categoria

(attività di transizione)

(21)

 

 

Valuta

%

%

%

%

%

%

%

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

Percentuale

Percentuale

A

T

A. ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

 

 

 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Attività ecosostenibili
(allineate alla tassonomia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1 3

 

%

%

%

%

%

%

S

S

S

S

S

S

%

 

A

Attività 2

 

 

%

%

%

%

%

%

%

S

S

S

S

S

S

%

 

Fatturato delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)

 

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A.2 Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1

 

 

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

S

S

S

S

S

S

S

0 %

 

T

Attività 3

 

 

%

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

S

S

N

S

S

S

S

0 %

 

Fatturato delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (A.1 + A.2)

 

 

%

%

0 %

%

0 %

0 %

0 %

%

%

B. ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

Fatturato delle attività non ammissibili alla tassonomia (B)

 

 

%

Totale (A + B)

 

 

%

La colonna 21 dovrebbe essere compilata per le attività di transizione che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per le attività elencate nella sezione A.2 le imprese non finanziarie possono compilare su base volontaria le colonne da 5 a 17.

Modello – Quota delle spese in conto capitale derivanti da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia - informativa relativa all'anno N

 

 

 

 

Criteri per il contributo sostanziale

Criteri per

"non arrecare un danno significativo"

Attività economiche (1)

Codice/i (2)

Spese in conto capitale assolute (3)

Quota di spese in conto capitale (4)

Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)

Adattamento ai cambiamenti climatici (6)

Acque e risorse marine (7)

Economia circolare (8)

Inquinamento (9)

Biodiversità ed ecosistemi (10)

Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)

Adattamento ai cambiamenti climatici (12)

Acque e risorse marine (13)

Economia circolare (14)

Inquinamento (15)

Biodiversità ed ecosistemi (16)

Garanzie minime di salvaguardia (17)

Quota di spese in conto capitale allineate alla tassonomia, anno N (18)

Quota di spese in conto capitale allineate alla tassonomia, anno N-1 (19)

Categoria (attività abilitante) (20)

Categoria

(attività di transizione)

(21)

 

 

Valuta

%

%

%

%

%

%

%

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

Percentuale

Percentuale

A

T

A. ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Attività ecosostenibili
(allineate alla tassonomia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1 4

 

%

%

%

%

%

%

%

S

S

S

S

S

S

S

%

 

A

Attività 2

 

 

%

%

%

%

%

%

%

S

S

S

S

S

S

S

%

 

Spese in conto capitale delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)

 

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A.2 Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1

 

 

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

S

S

S

S

S

S

S

0 %

 

T

Attività 3

 

 

%

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

S

S

N

S

S

S

S

0 %

 

Spese in conto capitale delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (A.1 + A.2)

 

 

%

%

0 %

%

0 %

0 %

0 %

%

%

B. ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

Fatturato delle attività non ammissibili alla tassonomia (B)

 

 

%

Totale (A + B)

 

 

%

Per le attività elencate nella sezione A.2 le imprese non finanziarie possono compilare su base volontaria le colonne da 5 a 17.

Modello – Quota delle spese operative derivanti da prodotti o servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia - informativa relativa all'anno N

 

 

 

 

Criteri per il contributo sostanziale

Criteri per

"non arrecare un danno significativo"

Attività economiche (1)

Codice/i (2)

Spese operative assolute (3)

Quota di spese operative (4)

Mitigazione dei cambiamenti climatici (5)

Adattamento ai cambiamenti climatici (6)

Acque e risorse marine (7)

Economia circolare (8)

Inquinamento (9)

Biodiversità ed ecosistemi (10)

Mitigazione dei cambiamenti climatici (11)

Adattamento ai cambiamenti climatici (12)

Acque e risorse marine (13)

Economia circolare (14)

Inquinamento (15)

Biodiversità ed ecosistemi (16)

Garanzie minime di salvaguardia (17)

Quota di spese operative allineate alla tassonomia, anno N (18)

Quota di spese operative allineate alla tassonomia, anno N-1 (19)

Categoria (attività abilitante) (20)

Categoria

(attività di transizione)

(21)

 

 

Valuta

%

%

%

%

%

%

%

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

Percentuale

Percentuale

A

T

A. ATTIVITÀ AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1. Attività ecosostenibili
(allineate alla tassonomia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1 5

 

%

%

%

%

%

%

%

S

S

S

S

S

S

S

%

 

A

Attività 2

 

 

%

%

%

%

%

%

%

S

S

S

S

S

S

S

%

 

Spese operative delle attività ecosostenibili (allineate alla tassonomia) (A.1)

 

 

%

%

%

%

%

%

%

 

 

 

 

 

 

 

%

 

A.2 Attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 1

 

 

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

S

S

S

S

S

S

S

0 %

 

T

Attività 3

 

 

%

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

S

S

N

S

S

S

S

0 %

 

Spese operative delle attività ammissibili alla tassonomia ma non ecosostenibili (attività non allineate alla tassonomia) (A.2)

 

 

%

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale (A.1 + A.2)

 

 

%

%

0 %

%

0 %

0 %

0 %

%

%

B. ATTIVITÀ NON AMMISSIBILI ALLA TASSONOMIA

Fatturato delle attività non ammissibili alla tassonomia (B)

 

 

%

Totale (A + B)

 

 

%

Per le attività elencate nella sezione A.2 le imprese non finanziarie possono compilare su base volontaria le colonne da 5 a 17.

ALLEGATO III - Indicatore fondamentale di prestazione (KPI) dei gestori di attività finanziarie

1.CONTENUTO DEL KPI CHE DEVE ESSERE COMUNICATO DAI GESTORI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Il KPI va calcolato come il numeratore definito al punto 1.1 del presente allegato diviso per il denominatore definito al punto 1.2.

1.1.Numeratore

Il numeratore deve consistere in una media ponderata del valore degli investimenti nelle attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti. Tale media ponderata deve basarsi sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti, misurata attraverso i seguenti elementi:

(a)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa non finanziaria, il KPI relativo al fatturato e quello relativo alle spese in conto capitale, risultanti dal calcolo dei KPI di tale impresa in conformità agli allegati I e II;

(b)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un gestore di attività finanziarie, il KPI basato sul fatturato e quello basato sulle spese in conto capitale, risultanti dal calcolo dei KPI di tale impresa in conformità agli allegati III e IV;

(c)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un ente creditizio, il coefficiente di attivi verdi (GAR, green asset ratio) basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale, risultante dal calcolo del GAR di tale impresa in conformità agli allegati V e VI;

(d)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di investimento, gli investimenti e i ricavi risultanti dal calcolo del KPI basato sul fatturato e del KPI basato sulle spese in conto capitale di tale impresa in conformità agli allegati VII e VIII, in funzione della quota di servizi e attività legati alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio sul reddito dell'impresa di investimento;

(e)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni risultanti dal calcolo del KPI relativo agli investimenti basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale, combinato, se del caso, al KPI relativo alle sottoscrizioni dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione non vita beneficiaria degli investimenti, in conformità agli allegati IX e X.

Ai fini della comunicazione della quota di investimenti in attività economiche allineate alla tassonomia, il calcolo deve consentire la compensazione secondo il metodo di calcolo delle posizioni corte nette di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

In deroga al primo comma del presente punto 1.1, i titoli di debito il cui scopo è finanziare attività o progetti specificati e le obbligazioni ecosostenibili emessi da un'impresa beneficiaria di investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino al valore delle attività economiche allineate alla tassonomia finanziate dai proventi di tali obbligazioni e titoli di debito, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.

1.2.Denominatore

Il denominatore deve consistere nel valore di tutte le attività finanziarie gestite, senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, risultante dalle attività di gestione collettiva e individuale dei portafogli dei gestori di attività finanziarie.

I gestori di attività finanziarie devono comunicare un KPI basato sui KPI relativi al fatturato delle imprese beneficiarie degli investimenti, nonché un KPI basato sui KPI relativi alle spese in conto capitale di dette imprese.

2.Metodologia per la preparazione e la comunicazione del KPI che i gestori di attività finanziarie devono comunicare

Ai fini dell'informativa di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852, i gestori di attività finanziarie devono:

(a)comunicare i KPI per ogni obiettivo ambientale e per le attività economiche allineate alla tassonomia aggregate a livello di impresa o gruppo pertinente;

(b)individuare un sottoinsieme di attività economiche di transizione e abilitanti e comunicare i KPI per le attività economiche aggregate a livello di impresa o di gruppo;

(c)fornire una scomposizione del numeratore e del denominatore per tipo di investimento;

(d)comunicare i KPI in relazione alle attività economiche ammissibili alla tassonomia aggregate;

(e)comunicare la quota di attività economiche non ammissibili alla tassonomia tra le attività finanziarie gestite;

(f)comunicare la quota, sul totale degli investimenti, degli investimenti nelle esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento;

(g)fornire i KPI a livello di singolo gestore di attività finanziarie, laddove l'impresa rediga soltanto dichiarazioni di carattere non finanziario individuali, oppure a livello di gruppo, laddove l'impresa rediga dichiarazioni di carattere non finanziario consolidate.

ALLEGATO IV - Modello per l'indicatore fondamentale di prestazione (KPI) dei gestori di attività finanziarie

Modello standard per l'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (gestori di attività finanziarie)

Valore medio ponderato di tutti gli investimenti diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI, con le seguenti ponderazioni per gli investimenti nell'impresa:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore medio ponderato di tutti gli investimenti diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, con le seguenti ponderazioni per gli investimenti nell'impresa:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Percentuale di attivi coperti dal KPI rispetto al totale degli investimenti (totale attività finanziarie gestite). A esclusione degli investimenti in entità sovrane. Tasso di copertura: %

Valore monetario degli attivi coperti dal KPI. A esclusione degli investimenti in entità sovrane.

Copertura: [importo monetario]

Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del denominatore del KPI

Percentuale di derivati rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore dei derivati in importi monetari:

[importo monetario]

Quota di esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie dell'UE non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

per le imprese finanziarie:

Valore delle esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie dell'UE non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie: [importo monetario]

per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie di paesi terzi non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

per le imprese finanziarie:

Valore delle esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie di paesi terzi non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie: [importo monetario]

per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

per le imprese finanziarie:

Valore delle esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie: [importo monetario]

per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di esposizioni verso altre controparti rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore delle esposizioni verso altre controparti:

[importo monetario]

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche non ammissibili alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche non ammissibili alla tassonomia:

[importo monetario]

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia: 

[importo monetario]

Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del numeratore del KPI

Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

per le imprese finanziarie:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

per le imprese finanziarie:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale

Attività allineate alla tassonomia:

(1)Mitigazione dei cambiamenti climatici

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(2)Adattamento ai cambiamenti climatici

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(3)Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(4)Transizione verso un'economia circolare

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(5)Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(6)Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

ALLEGATO V - Indicatori fondamentali di prestazione (KPI) degli enti creditizi

1.CONTENUTO DEI KPI CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI DAGLI ENTI CREDITIZI

1.1.Ambito dei KPI

1.1.1.Consolidamento

Gli enti creditizi devono comunicare i KPI pertinenti sulla base dell'ambito del proprio consolidamento prudenziale determinato conformemente al titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

1.1.2.Totale degli attivi coperti

Il calcolo del coefficiente di attivi verdi (GAR, green asset ratio) per le esposizioni in bilancio deve coprire le seguenti categorie contabili di attività finanziarie, compresi prestiti e anticipi, titoli di debito, partecipazioni e garanzie reali recuperate:

(a)attività finanziarie al costo ammortizzato;

(b)attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;

(c)investimenti in controllate;

(d)joint venture e società collegate;

(e)attività finanziarie designate al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

(f)garanzie immobiliari ottenute dagli enti creditizi mediante presa di possesso in cambio della cancellazione di debiti.

Le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento devono essere escluse dalla copertura del GAR.

Gli attivi che seguono devono essere esclusi dal numeratore del GAR:

(a)attività finanziarie possedute per negoziazione;

(b)prestiti interbancari a vista;

(c)esposizioni verso imprese che non sono tenute a pubblicare informazioni di carattere non finanziario in applicazione dell'articolo 19 bis o 29 bis della direttiva 2013/34/UE.

Il calcolo dei KPI per le esposizioni fuori bilancio deve tener conto delle garanzie finanziarie concesse dall'ente creditizio e delle attività finanziarie gestite per conto di imprese non finanziarie che beneficiano di garanzie o di investimenti. Altre esposizioni fuori bilancio come gli impegni devono essere escluse da tale calcolo.

1.2.Contenuto dei KPI e metodologia di definizione

1.2.1.Coefficiente di attivi verdi (GAR)

Il GAR indica il rapporto tra gli attivi dell'ente creditizio che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia o sono investiti in tali attività e il totale degli attivi coperti conformemente al punto 1.1.2 del presente allegato.

Esso deve basarsi sulle esposizioni e sullo stato patrimoniale corrispondenti all'ambito del consolidamento prudenziale ai sensi del titolo II, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le tipologie di attivi e i portafogli contabili specificati al punto 1.1.2 del presente allegato, ivi comprese le informazioni sugli stock e sui flussi, sulle attività di transizione e abilitanti e sui finanziamenti specializzati e generici.

Gli enti creditizi devono comunicare tutte le informazioni seguenti:

(a)il GAR aggregato per gli attivi in bilancio coperti;

(b)la scomposizione per obiettivo ambientale e per tipo di controparte.

La definizione dei KPI deve basarsi sui seguenti elementi:

(a)il numeratore, che deve coprire i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito, le partecipazioni e le garanzie reali recuperate che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia sulla base del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti;

(b)il denominatore, che deve coprire il totale dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito, delle partecipazioni e delle garanzie reali recuperate, nonché tutti gli altri attivi in bilancio coperti.

Oltre al GAR, gli enti creditizi devono comunicare la percentuale dei loro attivi totali che è esclusa dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e al punto 1.1.2 del presente allegato.

1.2.1.1.GAR per esposizioni verso imprese non finanziarie

Gli enti creditizi devono comunicare il GAR per lo stock di prestiti, titoli di debito e partecipazioni e per il flusso di nuovi prestiti. Tali enti devono attenersi ai seguenti passaggi per calcolare il GAR per ciascun obiettivo ambientale.

Obiettivi ambientali

Primo passaggio

Secondo passaggio

GAR

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e il totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici

Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici e il totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale delle imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio

Di cui: attività abilitanti Di cui: attività abilitanti Di cui: attività di transizione Di cui: attività di transizione

Stock e flusso

Adattamento ai cambiamenti climatici

Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici e il totale di prestiti/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti

Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici e prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche in settori coperti dalla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici

Rapporto tra prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per l'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici e il totale di prestiti e anticipi/titoli di debito/strumenti rappresentativi di capitale di imprese non finanziarie e di tutti gli altri attivi in bilancio coperti 

Di cui: attività abilitanti Di cui: attività abilitanti

Di cui: attività di adattamento Di cui: attività di transizione

Stock e flusso

Altre attività ambientali

Una volta definiti i criteri di vaglio tecnico, bisognerà comunicare gli stessi rapporti per ciascuno degli altri quattro obiettivi ambientali, ossia: uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; transizione verso un'economia circolare; prevenzione e riduzione dell'inquinamento; protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

1.2.1.1.1.1.i) GAR per attività di prestito a imprese non finanziarie e partecipazioni in imprese non finanziarie per prestiti e anticipi ("GAR prestiti e anticipi")

Ai fini del calcolo del GAR per questo tipo di esposizioni, gli enti creditizi devono utilizzare e comunicare i seguenti elementi:

(1)(a)    totale dei prestiti e degli anticipi a imprese non finanziarie, compresi prestiti e anticipi rilevati nelle categorie contabili di cui al punto 1.2 del presente allegato, vale a dire il valore contabile lordo di:

i)    prestiti e anticipi al costo ammortizzato e al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo;

ii)    prestiti e anticipi non posseduti per la negoziazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

(1)(b)    prestiti e anticipi a imprese non finanziarie che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente il valore contabile lordo dei prestiti e degli anticipi nelle pertinenti categorie contabili verso imprese che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia pertinenti per ciascun obiettivo ambientale (se disponibili indicare i codici della nomenclatura delle attività economiche – NACE a livello 4);

(1)(c)    prestiti e anticipi a imprese non finanziarie che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente tutti i prestiti e gli anticipi che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, inclusi i sottoinsiemi di attività economiche di transizione e abilitanti.

L'importo di (1)(c) deve essere calcolato usando la formula (1)(c) = (1)(c)(1) + (1)(c)(2), dove:

(1)(c)(1)    rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui si conosce l'impiego dei proventi, compresi finanziamenti specializzati – prestiti per il finanziamento di progetti di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione 7 ;

(1)(c)(2)    rappresenta i prestiti e gli anticipi di cui non si conosce l'impiego dei proventi (prestiti generici).

Ai fini di (1)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni da finanziamento di progetti verso le imprese non finanziarie, in proporzione al contributo che il progetto finanziato apporta al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dalla controparte in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

Ai fini di (1)(c)(2) gli enti creditizi devono basarsi sul KPI relativo alle spese in conto capitale e sul KPI relativo al fatturato che la controparte è tenuta a comunicare per ciascun obiettivo ambientale in applicazione del presente regolamento. L'ammontare dei prestiti e degli anticipi a imprese non finanziarie deve essere dato dalla somma del valore contabile lordo di tutti i prestiti e gli anticipi a imprese non finanziarie dei quali non si conosce l'impiego dei proventi, ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione e attività abilitanti per ciascuna controparte.

Per questo tipo di esposizioni gli enti creditizi devono calcolare i KPI come segue:

primo passaggio = (1)(b)/(1)(a);

secondo passaggio = (1)(c)/(1)(b). Gli enti creditizi devono indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti;

GAR prestiti e anticipi (per ciascun obiettivo ambientale) = (1)(c)/(1)(a). Gli enti creditizi devono comunicare il GAR basato sul KPI relativo al fatturato e indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti e di transizione.

I KPI devono essere comunicati:

(a)in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi alla data di riferimento dell'informativa;

(b)in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei nuovi prestiti e anticipi durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

(c)con una scomposizione separata per attività abilitanti e attività di transizione e adattamento, nonché per finanziamenti specializzati.

1.2.1.1.1.2.ii) GAR per titoli di debito di imprese non finanziarie ("GAR titoli di debito")

Ai fini del calcolo del GAR per questo tipo di esposizioni, gli enti creditizi devono calcolare e comunicare i seguenti elementi:

(2)(a)    totale dei titoli di debito di imprese non finanziarie, segnatamente il valore contabile lordo dei titoli di debito al costo ammortizzato e al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, e dei titoli di debito non posseduti per la negoziazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio;

(2)(b)    titoli di debito di imprese non finanziarie che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale, segnatamente il valore contabile lordo dei titoli di debito nelle pertinenti categorie contabili verso imprese che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia (se disponibili indicare i codici NACE a livello 4);

(2)(c)    titoli di debito degli enti pertinenti che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, segnatamente tutti i titoli di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia, comprese le attività di transizione e abilitanti.

L'importo di (2)(c) deve essere calcolato usando la formula seguente:

(2)(c) = (2)(c)(1) + (2)(c)(2), dove:

(2)(c)(1) rappresenta i titoli di debito di cui si conosce l'impiego dei proventi;

(2)(c)(2) rappresenta i titoli di debito di cui non si conosce l'impiego dei proventi.

Ai fini di (2)(c)(1) gli enti creditizi devono prendere in considerazione quanto segue.

(2)(c)(1)(a): gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo totale delle esposizioni verso obbligazioni ecosostenibili emesse conformemente alla legislazione dell'Unione. Le emissioni attuali di obbligazioni designate come obbligazioni verdi dagli emittenti, i cui proventi devono essere investiti in attività economiche ammissibili alla tassonomia, vanno valutate in base al livello di allineamento alla tassonomia delle attività economiche, in conformità al regolamento (UE) 2020/852, o dei progetti finanziati, sulla base di informazioni specifiche fornite dall'emittente per ciascuna emissione. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'obbligazione verde può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente;

(2)(c)(1)(b): gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo dei titoli di debito investiti in esposizioni da finanziamento di progetti, nella misura in cui le attività del progetto finanziato sono attività economiche allineate alla tassonomia. La valutazione deve poggiare sulle informazioni specifiche fornite dall'emittente per l'emissione in questione. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati può essere pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente. Gli enti creditizi devono garantire trasparenza quanto al tipo di attività economica finanziata.

Ai fini di (2)(c)(2) gli enti creditizi devono basarsi sul KPI relativo al fatturato e sul KPI relativo alle spese in conto capitale che la controparte è tenuta a comunicare in applicazione dell'articolo 2 del presente regolamento. L'ammontare dei titoli di debito di imprese non finanziarie deve essere dato dalla somma del valore contabile lordo di tutti i titoli di debito di cui non si conosce l'impiego dei proventi, ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione e attività abilitanti per ciascuna controparte.

Per questo tipo di esposizioni gli enti creditizi devono calcolare i KPI proposti secondo la formula seguente:

primo passaggio = (2)(b)/(2)(a);

secondo passaggio = (2)(c)/(2)(b). Gli enti creditizi devono indicare separatamente, se del caso, la parte del KPI che fa riferimento ad attività abilitanti e di transizione;

GAR titoli di debito = (2)(c)/(2)(a) sulla base del KPI relativo al fatturato; (2)(c)/(2)(a) sulla base del KPI relativo alle spese in conto capitale.

I KPI devono essere comunicati:

(a)in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale dei titoli di debito alla data di riferimento dell'informativa;

(b)in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo dei nuovi titoli di debito durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

(c)con una scomposizione separata per attività abilitanti e di transizione, nonché per finanziamenti specializzati.

1.2.1.1.1.3.iii) GAR per le partecipazioni degli enti creditizi in imprese non finanziarie ("GAR partecipazioni")

1.2.1.1.1.4.Gli enti creditizi devono calcolare e comunicare:

(a)il rapporto tra le partecipazioni in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia e il totale delle partecipazioni in imprese non finanziarie.

Il numeratore deve includere il valore contabile lordo delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, che comprendono le attività finanziarie al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, le attività finanziarie non possedute per la negoziazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e gli investimenti in controllate, joint venture e collegate, di imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, che comprendono le attività finanziarie al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, le attività finanziarie non possedute per la negoziazione al fair value rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio e gli investimenti in controllate, joint venture e collegate, di imprese non finanziarie;

(b)il rapporto tra le partecipazioni in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche allineate alla tassonomia e le partecipazioni in imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia.

Il numeratore corrisponde al valore contabile lordo delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, sulla base del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale per le attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa non finanziaria cui appartengono gli strumenti rappresentativi di capitale.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, sulla base del KPI relativo al fatturato delle imprese non finanziarie che svolgono attività economiche ammissibili alla tassonomia;

(c)GAR partecipazioni = rapporto tra le partecipazioni in imprese non finanziarie che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia e il totale delle partecipazioni in imprese non finanziarie.

Il numeratore deve corrispondere al valore contabile lordo delle partecipazioni non possedute per la negoziazione, ponderato in funzione del KPI relativo al fatturato e del KPI relativo alle spese in conto capitale per le attività economiche allineate alla tassonomia comunicate dall'impresa non finanziaria cui appartengono gli strumenti rappresentativi di capitale.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale delle partecipazioni non possedute per la negoziazione in imprese non finanziarie.

I rapporti devono essere comunicati:

(a)in termini di stock, sulla base del valore contabile lordo totale delle partecipazioni alla data di riferimento dell'informativa;

(b)in termini di flusso, sulla base del valore contabile lordo delle partecipazioni durante l'anno antecedente la data di riferimento dell'informativa;

(c)con una scomposizione separata per attività abilitanti e di transizione.

1.2.1.1.1.5.iv) GAR relativo al totale dei finanziamenti a imprese non finanziarie (prestiti più partecipazioni)

I tre rapporti comunicati per ciascun obiettivo ambientale devono essere calcolati sulla base del KPI relativo al fatturato e, per i titoli di debito e le partecipazioni, sulla base del KPI relativo al fatturato e di quello relativo alle spese in conto capitale degli attivi sottostanti, a livello aggregato, per tutti gli strumenti di finanziamento di imprese non finanziarie iscritti in bilancio, partecipazioni comprese.

Il numeratore e il denominatore dei rapporti devono comprendere il valore contabile lordo dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito e delle partecipazioni pertinenti in ciascun caso.

1.2.1.2.GAR per attività di prestito a imprese finanziarie e partecipazioni in imprese finanziarie

Il GAR per attività di prestito a imprese finanziarie e partecipazioni in imprese finanziarie deve essere calcolato come il rapporto tra i prestiti e gli anticipi, i titoli di debito e le partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia per ciascun obiettivo ambientale e il totale dei prestiti e degli anticipi, dei titoli di debito e delle partecipazioni di imprese finanziarie.

Questo GAR deve contenere informazioni sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, con una scomposizione per attività abilitanti. Per la mitigazione dei cambiamenti climatici, il GAR deve altresì contenere informazioni sulle attività di transizione e di adattamento. Per le attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento agli stessi e ad altri obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono anche fornire informazioni sullo stock e sul flusso.

Il numeratore del GAR per le imprese finanziarie deve essere calcolato sulla base dei KPI delle controparti calcolati conformemente al presente regolamento. L'ammontare di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione a imprese finanziarie da prendere in considerazione nel numeratore del GAR deve essere dato dalla somma del loro valore contabile lordo ponderata in funzione della quota di attività economiche allineate alla tassonomia, con una scomposizione per attività di transizione, di adattamento e abilitanti per ciascuna controparte.

Se la controparte è un altro ente creditizio, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale utilizzati devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili, ponderato in funzione del "GAR complessivo della controparte come definito nella sezione", ossia il valore contabile lordo moltiplicato per il "GAR complessivo" della controparte.

Se la controparte è un'impresa di investimento, i KPI devono essere calcolati come segue, sulla base della quota di servizi nel reddito dell'impresa di investimento:

(a)per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio conformemente all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 8 , il valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e partecipazioni deve essere ponderato in funzione del GAR basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale comunicato dalle imprese di investimento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per "il rapporto tra il valore degli attivi (titoli di debito, strumenti rappresentativi di capitale, disponibilità liquide equivalenti e derivati) investiti in attività economiche allineate alla tassonomia e il valore totale degli attivi investiti";

(b)per le imprese di investimento diverse da quelle che negoziano per conto proprio conformemente all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, il valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e partecipazioni deve essere ponderato in funzione del KPI basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale relativo ai ricavi (compensi, commissioni e altri benefici monetari) comunicato dalle imprese di investimento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per "il rapporto tra commissioni, compensi e altri benefici monetari derivanti da servizi e attività riguardanti attività economiche allineate alla tassonomia e il totale delle commissioni, dei compensi e degli altri benefici monetari derivanti da tutti i servizi e da tutte le attività".

Se la controparte è un gestore di attività finanziarie, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale devono consistere nel valore contabile lordo di titoli di debito, prestiti e anticipi e partecipazioni, ponderato in funzione del rapporto relativo agli investimenti della controparte in attività economiche allineate alla tassonomia, come precisato agli allegati III e IV del presente regolamento, vale a dire che il valore contabile lordo va moltiplicato per il rapporto relativo agli investimenti totali del gestore di attività finanziarie.

Se le imprese beneficiarie degli investimenti sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, devono essere assunti come parametro di riferimento gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni risultanti dal calcolo del KPI relativo agli investimenti basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale o del KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese beneficiarie degli investimenti, conformemente agli allegati XI e X del presente regolamento.

Il denominatore deve consistere nel valore contabile lordo totale di prestiti e anticipi, titoli di debito e partecipazioni dei pertinenti portafogli contabili in relazione a imprese finanziarie.

1.2.1.3.GAR per le esposizioni al dettaglio

Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso prestiti su immobili residenziali o prestiti per la ristrutturazione di abitazioni è calcolato come rapporto tra i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni che sono allineati alla tassonomia secondo i criteri di vaglio tecnico per gli edifici, segnatamente per la ristrutturazione, l'acquisto e la proprietà in conformità all'allegato I, punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, dell'atto delegato sul clima, e il totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali o concessi ai fini della ristrutturazione di abitazioni. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, nonché sullo stock e sul flusso. Esso si applica esclusivamente agli investimenti pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il GAR per le esposizioni al dettaglio verso credito al consumo per l'acquisto di autovetture deve corrispondere alla quota di prestiti che finanziano autovetture conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati all'allegato I, punto 6.5, dell'atto delegato sul clima. Questo GAR deve includere informazioni sulle attività di transizione, sullo stock di prestiti (soltanto per quelli concessi dopo il [data di applicazione del presente regolamento]) e sul flusso di prestiti. Esso si applica esclusivamente agli investimenti pertinenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

I KPI relativi alle esposizioni al dettaglio che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia sono di applicazione soltanto per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

1.2.1.3.1.1.i) Prestiti su immobili residenziali

L'informativa sul KPI degli enti creditizi deve coprire il portafoglio di prestiti al dettaglio, in particolare il portafoglio di prestiti ipotecari. Le informazioni relative a tale KPI devono tenere conto della conformità ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici fissati all'allegato I, punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, dell'atto delegato sul clima.

Il KPI per il portafoglio di prestiti su immobili residenziali degli enti creditizi deve essere espresso come rapporto tra i prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali che contribuiscono all'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici come previsto all'allegato I, punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7, dell'atto delegato sul clima e il totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi prestiti durante il periodo di riferimento dell'informativa.

Il numeratore del rapporto deve includere il valore contabile lordo dei prestiti su immobili residenziali conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima.

Nel numeratore del rapporto gli enti creditizi devono prendere in considerazione anche i prestiti concessi per la ristrutturazione di edifici o abitazioni in conformità ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici di cui all'allegato I, punti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, dell'atto delegato sul clima.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale dei prestiti alle famiglie garantiti da immobili residenziali più il valore contabile lordo totale dei prestiti alle famiglie per la ristrutturazione di abitazioni, evitando il doppio conteggio nel caso in cui questi ultimi siano prestiti garantiti.

1.2.1.3.1.2.ii) Clienti al dettaglio – Credito al consumo per l'acquisto di autovetture

Gli enti creditizi devono comunicare un KPI per i prestiti concessi alle famiglie per l'acquisto di un veicolo a motore (autovettura). Il KPI deve consistere nella quota di prestiti associati ad autovetture che soddisfano i criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 6.5, dell'atto delegato sul clima.

Gli enti creditizi devono prendere in considerazione i prestiti di questo tipo concessi a partire dalla data di applicazione degli obblighi di informativa, tanto per il KPI relativo allo stock quanto per quello relativo ai nuovi prestiti. Non occorre tenere conto dell'aggiornamento dello stock di prestiti concessi prima della data di applicazione.

1.2.1.4.GAR per prestiti e anticipi che finanziano l'edilizia residenziale pubblica e altri finanziamenti specializzati alle autorità pubbliche

Gli enti creditizi il cui modello aziendale è basato in larga misura sul finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica devono comunicare un KPI relativo al grado di conformità degli edifici dei quali finanziano l'acquisto ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima. Tale GAR deve essere stimato e comunicato dall'ente creditizio sotto forma di rapporto tra i prestiti ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica conforme ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima e il totale dei prestiti ai comuni che finanziano edilizia residenziale pubblica. Gli enti creditizi devono includere informazioni sullo stock e sul flusso.

Il metodo di calcolo del numeratore e del denominatore deve essere lo stesso usato per i prestiti su immobili residenziali.

Per il finanziamento di attività e attivi diversi dall'edilizia residenziale pubblica, gli enti creditizi devono prendere in considerazione il valore contabile lordo delle esposizioni da finanziamento di progetti verso l'autorità pubblica, in proporzione al contributo che il progetto finanziato apporta al finanziamento di un'attività economica allineata alla tassonomia. La valutazione del rispetto di tale prescrizione deve poggiare sulle informazioni fornite dall'autorità pubblica in merito al progetto o alle attività cui saranno destinati i proventi. Gli enti creditizi devono precisare il tipo di attività economica finanziata. Non è consentito il doppio conteggio. Se un'esposizione da finanziamenti specializzati è pertinente per due obiettivi ambientali, gli enti creditizi devono assegnarla all'obiettivo più pertinente.

1.2.1.5.Altre esposizioni in bilancio – Garanzie immobiliari recuperate

Gli enti creditizi devono rendere noto il KPI relativo al grado di conformità del proprio portafoglio di garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate e possedute per la vendita ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima per quanto riguarda l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. Tale indicatore deve consistere nel rapporto tra le garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate conformi ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima e il totale delle garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi attivi durante il periodo di riferimento dell'informativa.

Il numeratore del rapporto deve includere il valore contabile lordo delle garanzie immobiliari commerciali e residenziali recuperate conformi ai criteri di vaglio tecnico per gli edifici di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima.

Il denominatore deve includere il valore contabile lordo totale delle garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita dall'ente creditizio.

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sullo stock di prestiti alla data di riferimento dell'informativa, nonché sui flussi di nuovi prestiti durante il periodo di riferimento dell'informativa.

1.2.1.6.GAR complessivo

Gli enti creditizi devono comunicare informazioni sul GAR complessivo. Esso deve riflettere il valore cumulativo dei KPI basati sulle esposizioni, includendo al denominatore il totale degli attivi in bilancio senza le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e sommando nel numeratore complessivo i numeratori dei KPI basati sulle esposizioni ecosostenibili:

(a)GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

(b)GAR complessivo per le attività di finanziamento rivolte a imprese non finanziarie, per tutti gli obiettivi ambientali;

(c)GAR per le esposizioni immobiliari residenziali, compresi i prestiti per la ristrutturazione di abitazioni, per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(d)GAR per i prestiti al dettaglio per l'acquisto di autovetture, per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(e)GAR per i prestiti a pubbliche amministrazioni locali per il finanziamento dell'edilizia abitativa e altri finanziamenti specializzati;

(f)GAR per le garanzie immobiliari residenziali e commerciali recuperate e possedute per la vendita.

Insieme al GAR complessivo gli enti creditizi devono comunicare anche la percentuale di attivi esclusi dal numeratore del GAR conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento e al punto 1.1.2 del presente allegato.

1.2.2.KPI per le esposizioni fuori bilancio

Gli enti creditizi devono comunicare un rapporto complementare sul livello di associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia delle esposizioni fuori bilancio che essi gestiscono e che orientano o contribuiscono a orientare i flussi di capitale verso attività economiche la cui sostenibilità ambientale può essere valutata conformemente al regolamento (UE) 2020/852:

(a)garanzie finanziarie a sostegno di prestiti e anticipi e altri strumenti di debito verso imprese; e

(b)attività finanziarie gestite.

1.2.2.1.Coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese finanziarie e non finanziarie (KPI relativo alle garanzie finanziarie)

Il coefficiente verde per le garanzie finanziarie alle imprese corrisponde al rapporto tra le garanzie finanziarie a sostegno di strumenti di debito che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia e l'insieme delle garanzie finanziarie a sostegno di titoli di debito di imprese. Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici, deve indicare la parte di attività abilitanti e la parte di attività di adattamento.

Il metodo di calcolo del KPI relativo alle garanzie finanziarie deve essere lo stesso illustrato per i KPI relativi a prestiti e anticipi e/o a titoli di debito verso imprese, applicato però ai prestiti e agli anticipi/ai titoli di debito sottostanti garantiti dall'ente creditizio.

1.2.2.2.Coefficiente verde per le attività finanziarie gestite (KPI relativo alle attività finanziarie gestite)

Il coefficiente verde per le attività finanziarie gestite deve consistere nel rapporto tra le attività finanziarie gestite (strumenti di debito e strumenti rappresentativi di capitale) di imprese che finanziano attività economiche allineate alla tassonomia e il totale delle attività finanziarie gestite (strumenti di debito e strumenti rappresentativi di capitale). Deve includere informazioni sullo stock e sul flusso. Per quanto concerne la mitigazione dei cambiamenti climatici, deve indicare anche la parte di attività abilitanti e la parte di attività di transizione. Per quanto concerne l'adattamento ai cambiamenti climatici, deve indicare la parte di attività abilitanti e la parte di attività di adattamento.

Il metodo di calcolo del KPI relativo alle attività finanziarie gestite deve essere lo stesso illustrato all'allegato III del presente regolamento per i gestori di attività finanziarie.

1.2.3.KPI relativi a servizi diversi dal prestito – Commissioni e compensi (KPI relativo a commissioni e compensi)

Il KPI per i ricavi da commissioni e compensi legati a servizi associati ad attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese è definito come il rapporto tra i ricavi dell'ente creditizio da commissioni e compensi addebitati alle imprese, derivanti da prodotti o servizi diversi dal prestito e associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, e il totale dei ricavi da commissioni e compensi addebitati alle imprese e derivanti da prodotti o servizi diversi dal prestito.

Gli enti creditizi devono rendere noti i ricavi da commissioni e compensi legati alla fornitura di servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie, compresi i seguenti servizi (secondo quanto comunicato dagli enti seguendo il modello 22.1 "Ricavi e costi relativi a commissioni e compensi per attività" di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014):

(a)emissione di titoli di terzi o altri servizi ad essi connessi;

(b)ricevimento, trasmissione ed esecuzione per conto di clienti di ordini di acquisto o vendita di titoli;

(c)consulenza alle imprese per fusioni e acquisizioni;

(d)servizi finanziari per l'impresa inerenti alla consulenza sui mercati dei capitali per clienti aziendali o di altro tipo;

(e)commissioni di private banking;

(f)servizi di compensazione e regolamento;

(g)custodia e altri servizi correlati;

(h)servizi di pagamento;

(i)ricavi da commissioni e compensi per la distribuzione ai clienti attuali dell'ente di prodotti emessi da soggetti esterni al gruppo prudenziale;

(j)attività di gestione del prestito;

(k)servizi di cambio e operazioni internazionali.

Il numeratore del KPI deve comprendere i ricavi da commissioni e compensi, ai sensi dell'allegato V, punto 284, del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, per la fornitura alle imprese di servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie e associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Essi devono essere stimati ponderando i ricavi da commissioni e compensi addebitati a ciascuna controparte in funzione della quota di fatturato e spese in conto capitale associata alle attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente, secondo quanto da essa comunicato conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852. Nel caso delle imprese finanziarie, il coefficiente da applicare per la controparte deve essere lo stesso dei KPI relativi a tali imprese.

Il denominatore deve corrispondere all'importo totale dei ricavi da commissioni e compensi addebitati alle imprese per prodotti o servizi diversi dal prestito e dalla gestione di attività finanziarie.

1.2.4.Altre informazioni inerenti al GAR: GAR per il portafoglio di negoziazione

Il portafoglio di negoziazione deve essere escluso dal denominatore e dalla copertura del GAR complessivo.

Gli enti creditizi devono spiegare la politica di investimento applicata al proprio portafoglio di negoziazione, la relativa composizione globale ed eventuali tendenze in termini di settori predominanti e associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia. Devono altresì spiegare i potenziali limiti in termini di rischi climatici e ambientali e di livello di associazione ad attività economiche allineate alla tassonomia, nonché le modalità di gestione dei rischi ambientali che possono incidere sul valore del portafoglio.

Se un portafoglio di negoziazione svolge un ruolo importante nel modello aziendale di un ente creditizio, in particolare quando quest'ultimo non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l'ente deve comunicare informazioni quantitative e KPI che illustrino in che misura negozia in attivi ecosostenibili e in che misura contribuisce a promuoverne la negoziazione.

Gli enti creditizi devono comunicare le seguenti informazioni:

(a)il volume totale di strumenti allineati alla tassonomia negoziati durante il periodo di riferimento dell'informativa, segnatamente la somma degli acquisti e delle vendite di titoli ecosostenibili in termini assoluti;

(b)il volume totale di titoli negoziati durante il periodo di riferimento dell'informativa, segnatamente la somma degli acquisti totali e delle vendite totali di titoli in termini assoluti.

La somma degli acquisti e delle vendite di titoli ecosostenibili in termini assoluti deve essere inclusa al numeratore del GAR specifico per il portafoglio di negoziazione dell'ente creditizio. La somma degli acquisti totali e delle vendite totali di titoli in termini assoluti deve essere inclusa al denominatore del GAR per il portafoglio di negoziazione.

La parte del numeratore del GAR per il portafoglio di negoziazione deve essere stimata ponderando il valore contabile lordo dei titoli di debito e degli strumenti rappresentativi di capitale acquistati e/o venduti da ciascuna controparte in funzione della quota di fatturato e di spese in conto capitale associata alle attività economiche allineate alla tassonomia dell'impresa che contribuiscono all'obiettivo ambientale pertinente, secondo quanto da essa comunicato conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 e al presente regolamento. Nel caso delle imprese finanziarie, il coefficiente da applicare per la controparte deve essere lo stesso dei KPI pertinenti relativi a tale controparte.

(1)    Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(2)    Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del [...], che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (C(2021) 2800/3).
(3)    L'attività 1 è ammissibile alla tassonomia nella sua interezza, ma soltanto una quota della stessa è allineata alla tassonomia. Di conseguenza l'attività 1 può essere inserita tanto nella sezione A.1 quanto nella sezione A.2. Tuttavia soltanto la quota che figura nella sezione A.1 può essere conteggiata come allineata alla tassonomia nel KPI relativo al fatturato dell'impresa non finanziaria.
(4)    L'attività 1 è ammissibile alla tassonomia nella sua interezza, ma soltanto una quota della stessa è allineata alla tassonomia. Di conseguenza l'attività 1 può essere inserita tanto nella sezione A.1 quanto nella sezione A.2. Tuttavia soltanto la quota che figura nella sezione A.1 può essere conteggiata come allineata alla tassonomia nel KPI relativo alle spese in conto capitale dell'impresa non finanziaria.
(5)    L'attività 1 è ammissibile alla tassonomia nella sua interezza, ma soltanto una quota della stessa è allineata alla tassonomia. Di conseguenza l'attività 1 può essere inserita tanto nella sezione A.1 quanto nella sezione A.2. Tuttavia soltanto la quota che figura nella sezione A.1 può essere conteggiata come allineata alla tassonomia nel KPI relativo alle spese in conto capitale dell'impresa non finanziaria.
(6)    Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
(7)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).
(8)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

ALLEGATO VII Indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese di investimento

CONTENUTO DEGLI INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI) CHE DEVONO ESSERE COMUNICATI DALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

1.AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI INDICATORI FONDAMENTALI DI PRESTAZIONE (KPI)

La comunicazione dei KPI e la relativa metodologia devono riguardare ed essere concepiti separatamente per tutti i seguenti servizi elencati nell'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE:

(a)attività di negoziazione per conto proprio delle imprese di investimento, indipendentemente dal fatto che le imprese di investimento siano principal trader o che negozino per conto dei loro clienti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 3, della direttiva 2014/65/UE;

(b)servizi e attività di investimento delle imprese di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio di cui all'allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE, ad eccezione del punto 3 di tale sezione.

I servizi accessori elencati nell'allegato I, sezione B, della direttiva 2014/65/UE devono essere esclusi dall'ambito dell'informativa.

I servizi e le attività di investimento che devono essere coperti dagli obblighi di informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 e del presente regolamento comprendono quanto segue:

(a)ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;

(b)esecuzione di ordini per conto dei clienti;

(c)negoziazione per conto proprio;

(d)gestione di portafogli;

(e)consulenza in materia di investimenti;

(f)assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

(g)collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

(h)gestione di sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);

(i)gestione di sistemi organizzati di negoziazione (OTF).

2.Imprese di investimento che negoziano per conto proprio

Le imprese di investimento che negoziano per conto proprio devono comunicare i KPI sottoriportati.

2.1.KPI relativi ai loro attivi sotto forma di:

quota di attivi associati alle attività economiche ammissibili alla tassonomia nell'ambito degli attivi totali;

quota di attivi associati alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito degli attivi associati alle attività economiche ammissibili alla tassonomia; e

quota di attivi associati alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito degli attivi totali (GAR).

Per il calcolo dei KPI, si deve considerare quanto segue.

2.2.Imprese beneficiarie degli investimenti considerate

Le imprese beneficiarie degli investimenti considerate devono comprendere imprese non finanziarie, imprese non finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE, imprese finanziarie e imprese finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE.

Per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE, le imprese di investimento devono utilizzare i KPI che le imprese beneficiarie degli investimenti devono comunicare ai sensi del presente regolamento. Per le imprese beneficiarie degli investimenti che non sono soggette alla direttiva 2014/95/UE, si applica l'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.

2.3.Strumenti di investimento considerati – attivi

Per gli strumenti di investimento, il calcolo dei KPI deve considerare i titoli di debito, gli strumenti rappresentativi di capitale, le disponibilità liquide verso imprese beneficiarie degli investimenti e tutti gli altri attivi.

2.4.Metodo di calcolo

Per quanto concerne il calcolo del GAR per i servizi e le attività delle imprese di investimento che negoziano per conto proprio, le imprese di investimento devono basarsi sul KPI relativo al fatturato e sul KPI relativo alle spese in conto capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti per ciascun obiettivo ambientale.

Il numeratore è costituito dal valore degli investimenti ponderato per la quota delle attività economiche allineate alla tassonomia con una scomposizione per le attività di transizione e abilitanti dell'impresa beneficiaria degli investimenti, ossia per la quota del fatturato e delle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria degli investimenti associata alle attività economiche allineate alla tassonomia.

La media ponderata del valore degli investimenti si basa sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti misurata come segue:

(a)per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie, i KPI relativi a fatturato e spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati I e II;

(b)per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono gestori di attività finanziarie, i KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati III e IV;

(c)per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono enti creditizi, il coefficiente di attivi verdi basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale risultante dal calcolo del predetto coefficiente dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati V e VI;

(d)per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese di investimento, gli investimenti e i ricavi, come risultanti dal calcolo dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria in conformità agli allegati VII e VIII in funzione della quota di servizi e attività legata alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio nell'ambito del reddito dell'impresa di investimento;

(e)per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni, quali risultanti dal calcolo dei KPI sugli investimenti basati sul fatturato o sulle spese in conto capitale oppure combinati, ove applicabile, con il KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non vita beneficiarie, conformemente agli allegati IX e X.

Per i titoli di debito emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti con l'obiettivo di finanziare attività o progetti specifici, oppure nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia emesso obbligazioni ecosostenibili, le imprese di investimento devono valutare tali titoli di debito in base al fatto che essi finanziano o meno attività o progetti economici allineati alla tassonomia, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria.

In deroga al secondo e terzo comma del presente punto 2.4, i titoli di debito destinati a finanziare attività o progetti specificati o le obbligazioni ecosostenibili emessi da un'impresa beneficiaria degli investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino a concorrenza del valore delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e di tali titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria.

Per il denominatore, gli attivi totali devono comprendere tutti gli attivi investiti dalle imprese di investimento per conto proprio.

3.Imprese di investimento che non negoziano per conto proprio

Le imprese di investimento che non negoziano per conto proprio devono comunicare i KPI sottoriportati.

3.1.KPI relativi a ricavi, compresi commissioni, compensi e altri benefici monetari sotto forma di:

quota dei ricavi da servizi e attività associata alle attività economiche ammissibili alla tassonomia nell'ambito del totale dei ricavi derivanti da servizi e attività di investimento;

quota dei ricavi da servizi e attività di investimento associata alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito dei ricavi derivanti da servizi e attività di investimento associati ad attività economiche ammissibili alla tassonomia; e

quota dei ricavi da servizi e attività di investimento associata alle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito dei ricavi totali derivanti da servizi e attività di investimento (GAR).

Per il calcolo dei KPI, si deve considerare quanto segue.

3.2.Clienti considerati

Le imprese di investimento devono considerare i clienti che ricevono servizi di investimento diversi dai servizi di negoziazione per conto proprio e dai servizi accessori che sono imprese non finanziarie e altre imprese non finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE, imprese finanziarie e altre imprese finanziarie non soggette agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2014/95/UE.

Per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono soggette alla direttiva 2014/95/UE, le imprese di investimento devono utilizzare i KPI che le imprese beneficiarie degli investimenti devono comunicare ai sensi del presente regolamento. Per le imprese beneficiarie degli investimenti che non sono soggette alla direttiva 2014/95/UE, si applica l'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento.

3.3.Metodo di calcolo

Per le attività delle imprese di investimento diverse dalla negoziazione per conto proprio, il numeratore è rappresentato dalla media ponderata dei ricavi (commissioni, compensi e altri benefici monetari) generati dall'impresa di investimento in relazione al valore aggregato delle attività economiche allineate alla tassonomia nell'ambito delle attività dei loro clienti. Si applica la metodologia di cui al punto 2.4 del presente allegato.

3.4.Altri elementi da prendere in considerazione

Le imprese di investimento devono indicare nei modelli gli obiettivi ambientali e la natura delle attività (abilitanti o di transizione).

Le informazioni devono essere comunicate dopo il netting di potenziali coperture e compensazioni, indipendentemente dallo strumento utilizzato conformemente all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2012/236 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

(1)

   Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).


ALLEGATO IX - Indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

1.KPI relativo agli investimenti

Il KPI relativo agli investimenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione deve presentare la media ponderata degli investimenti diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia. Il KPI deve essere indicato tanto in percentuale del "totale degli investimenti" quanto in unità monetarie assolute.

Per investimenti si intendono tutti gli investimenti diretti e indiretti, compresi quelli in organismi di investimento collettivo e partecipazioni, prestiti e ipoteche, immobili, impianti e macchinari, nonché, se del caso, attivi immateriali.

Nell'informativa aggiuntiva le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono distinguere la quota degli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti e la quota degli investimenti rimanenti. La copertura del coefficiente con riferimento al totale di bilancio deve essere indicata escludendo le esposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento.

L'informativa deve essere scomposta per obiettivo ambientale in termini percentuali e in unità monetarie, se disponibili.

La media ponderata del valore degli investimenti deve basarsi sulla quota di attività economiche allineate alla tassonomia delle imprese beneficiarie degli investimenti misurata attraverso i seguenti elementi:

(a)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa non finanziaria, i KPI relativi a fatturato e spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati I e II;

(b)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un gestore di attività finanziarie, il KPI basato sul fatturato e quello basato sulle spese in conto capitale risultanti dal calcolo dei KPI dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati III e IV;

(c)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un ente creditizio, il coefficiente di attivi verdi (GAR, green asset ratio) basato sul fatturato e sulle spese in conto capitale risultante dal calcolo del GAR dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati V e VI;

(d)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di investimento, gli investimenti e i ricavi, come risultanti dal calcolo dei KPI basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale dell'impresa beneficiaria degli investimenti in conformità agli allegati VII e VIII in funzione della quota di servizi e attività legata alla negoziazione per conto proprio e non per conto proprio rispetto al reddito dell'impresa di investimento;

(e)se l'impresa beneficiaria degli investimenti è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, gli investimenti, i premi lordi contabilizzati o, a seconda dei casi, il totale dei ricavi da assicurazioni, quali risultanti dal calcolo dei KPI relativi agli investimenti basati sul fatturato e sulle spese in conto capitale (ossia la quota degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, che sono diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia) combinati, se del caso, al KPI relativo alle sottoscrizioni delle imprese di assicurazione o di riassicurazione non vita beneficiarie degli investimenti, conformemente agli allegati XI e X.

In deroga al primo e al quarto comma del presente punto 1, i titoli di debito destinati a finanziare attività o progetti specificati o le obbligazioni ecosostenibili emesse dall'impresa beneficiaria degli investimenti devono essere inclusi nel numeratore fino al valore delle attività economiche allineate alla tassonomia che i proventi di tali obbligazioni e titoli di debito finanziano, sulla base delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria degli investimenti.

2.KPI relativo ad attività di sottoscrizione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione diverse dalle imprese di assicurazione vita devono calcolare il KPI relativo ad attività di sottoscrizione e presentare i ricavi da assicurazioni non vita o, se del caso, da riassicurazioni, derivanti da "premi lordi contabilizzati", corrispondenti alle attività di assicurazione o di riassicurazione allineate alla tassonomia conformemente all'allegato II, punti 10.1 e 10.2, dell'atto delegato sul clima. Il KPI deve essere rappresentato in termini percentuali rispetto a uno dei seguenti elementi, a seconda dei casi:

(a)totale dei premi lordi di assicurazione non vita contabilizzati;

(b)totale dei premi lordi di riassicurazione contabilizzati;

(c)totale dei ricavi di assicurazioni non vita;

(d)totale dei ricavi di riassicurazioni.

L'informativa deve essere scomposta per obiettivo ambientale in termini percentuali e in unità monetarie, se disponibili.

L'informativa integrativa deve spiegare in che misura le attività di sottoscrizione ecosostenibili sono cedute ad un'impresa di riassicurazione e in che misura le attività di sottoscrizione sostenibili rappresentano attività di riassicurazione accettate da altre imprese di assicurazione o di riassicurazione.

ALLEGATO X - Modello per gli indicatori fondamentali di prestazione (KPI) delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Modello - KPI relativo alle sottoscrizioni per le imprese di assicurazione e riassicurazione non vita

Non arrecare un danno significativo

Attività economiche (1)

Premi assoluti, anno t (3)

Quota di premi, anno t (4)

Quota di premi, anno t-1 (5)

Adattamento ai cambiamenti climatici (6)

Mitigazione dei cambiamenti climatici (7)

Acque e risorse marine (8)

Economia circolare (9)

Inquinamento (10)

Biodiversità ed ecosistemi (11)

Garanzie minime di salvaguardia (12)

Categoria (attività di transizione (T)) (13)

Categoria (attività di transizione (T)) (14)

 

Valuta

%

%

%

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

A

T

A.1. Sottoscrizioni assicurazione e riassicurazione non vita - attività allineate alla tassonomia (ecosostenibili)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A.1.1 Di cui riassicurate

A

A.1.2 Di cui derivanti dall'attività di riassicurazione

A

A.1.2.1 Di cui riassicurate (retrocessione)

A

A.2 Attività non incluse in A.1

 

-

Totale (A.1 + A.2)

-

I "premi" di cui alle colonne (3) e (4) devono essere indicati come premi lordi contabilizzati o, se del caso, come fatturato relativo ad attività di riassicurazione o assicurazione non vita.

Le informazioni di cui alla colonna (5) devono essere riportate nell'informativa nell'anno 2024 e seguenti.

La riassicurazione e l'assicurazione non vita possono essere allineate al regolamento (UE) 2020/852 soltanto come attività che consentono l'adattamento ai cambiamenti climatici. Le informazioni riportate nella colonna (5) sono quindi le stesse per tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione con attività non vita e/o di riassicurazione.    

Se l'attività di riassicurazione dell'impresa comprende prodotti che si applicano a livello di un portafoglio di prodotti di assicurazione diretta sottostanti e l'impresa valuta la conformità dell'attività ai criteri di vaglio tecnico e al criterio "non arrecare un danno significativo" per una quota di prodotti sottostanti dell'attività di riassicurazione a norma dell'allegato II, punto 10.2, paragrafo 2.3, dell'atto delegato sul clima ("approccio pro rata"), l'approccio pro rata dovrebbe essere applicato in modo coerente alle informazioni riportate in tutte le colonne della riga A.1.2.

Modello - Quota degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione diretti a finanziare o associati ad attività allineate alla tassonomia rispetto al totale degli investimenti

Valore medio ponderato di tutti gli investimenti dell'impresa di assicurazione o riassicurazione diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI, con le seguenti ponderazioni per gli investimenti nell'impresa:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore medio ponderato di tutti gli investimenti dell'impresa di assicurazione o riassicurazione diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia, con le seguenti ponderazioni per gli investimenti nell'impresa:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Percentuale di attivi coperti dal KPI rispetto al totale degli investimenti delle imprese di assicurazione o riassicurazione (totale attività finanziarie gestite). A esclusione degli investimenti in entità sovrane.

Coefficiente di copertura: %

Valore monetario degli attivi coperti dal KPI. A esclusione degli investimenti in entità sovrane.

Copertura: [importo monetario]

Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del denominatore del KPI

Percentuale di derivati rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI.

X %

Valore in importi monetari dei derivati.

[importo monetario]

Quota di esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie non soggette all'applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

per le imprese finanziarie:

Valore delle esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie non soggette all'applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie: [importo monetario]

per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie di paesi terzi non soggette all'applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

per le imprese finanziarie:

Valore delle esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie di paesi terzi non soggette all'applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie: [importo monetario]

per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette all'applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie: X %

per le imprese finanziarie: X %

Valore delle esposizioni verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette all'applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie: [importo monetario]

per le imprese finanziarie: [importo monetario]

Quota di esposizioni verso altre controparti rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore delle esposizioni verso altre controparti:

[importo monetario]

Quota degli investimenti dell'impresa di assicurazione o riassicurazione diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, che sono diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia: X %

Valore degli investimenti dell'impresa di assicurazione o riassicurazione diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, che sono diretti a finanziare o associati ad attività economiche allineate alla tassonomia: [importo monetario]

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche non ammissibili alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche non ammissibili alla tassonomia:

[importo monetario]

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia, ma non allineate alla tassonomia rispetto al valore di tutti gli attivi coperti dal KPI:

X %

Valore di tutti gli investimenti che finanziano attività economiche ammissibili alla tassonomia ma non allineate alla tassonomia:

[importo monetario]

Informazioni aggiuntive complementari: scomposizione del numeratore del KPI

Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette all'applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

per le imprese non finanziarie:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

per le imprese finanziarie:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso imprese finanziarie e non finanziarie soggette all'applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE:

per le imprese non finanziarie:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

per le imprese finanziarie:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Quota degli investimenti dell'impresa di assicurazione o riassicurazione diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, che sono diretti a finanziare o sono associati ad attività allineate alla tassonomia:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore degli investimenti dell'impresa di assicurazione o riassicurazione diversi dagli investimenti detenuti in relazione a contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, che sono diretti a finanziare o sono associati ad attività allineate alla tassonomia:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Quota di esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

sulla base del fatturato: %

sulla base delle spese in conto capitale: %

Valore delle esposizioni allineate alla tassonomia verso altre controparti rispetto al totale degli attivi coperti dal KPI:

sulla base del fatturato: [importo monetario]

sulla base delle spese in conto capitale: [importo monetario]

Scomposizione del numeratore del KPI per obiettivo ambientale

Attività allineate alla tassonomia – con riserva di una valutazione positiva in relazione al principio "non arrecare un danno significativo" e alle salvaguardie sociali:

(1)Mitigazione dei cambiamenti climatici

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(2)Adattamento ai cambiamenti climatici

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(3)Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(4)Transizione verso un'economia circolare

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(5)Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)

(6)Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Fatturato: %

Spese in conto capitale: %

Attività di transizione: A % (fatturato; spese in conto capitale)

Attività abilitanti: B % (fatturato; spese in conto capitale)



ALLEGATO XI - Informazioni qualitative per i gestori di attività finanziarie, gli enti creditizi, le imprese di investimento e le imprese di assicurazione e riassicurazione

L'informativa sui KPI quantitativi deve essere accompagnata dalle seguenti informazioni qualitative a sostegno delle spiegazioni fornite dalle imprese finanziarie e della comprensione di tali KPI da parte dei mercati:

informazioni contestuali a sostegno degli indicatori quantitativi, in particolare l'ambito degli attivi e delle attività coperto dai KPI, informazioni sulle fonti dei dati e sui loro limiti;

spiegazioni in merito alla natura e agli obiettivi delle attività economiche allineate alla tassonomia nonché all'evoluzione delle attività economiche allineate alla tassonomia nel tempo, a partire dal secondo anno di attuazione, distinguendo tra elementi connessi alle attività commerciali ed elementi connessi alla metodologia e ai dati;

descrizione della conformità al regolamento (UE) 2020/852 in relazione alla strategia aziendale dell'impresa finanziaria, ai processi di progettazione dei prodotti e all'impegno con clienti e controparti;

per gli enti creditizi che non sono tenuti a comunicare informazioni quantitative per le esposizioni da negoziazione, informazioni qualitative sull'allineamento dei portafogli di negoziazione al regolamento (UE) 2020/852, compresa la composizione complessiva, le tendenze osservate, gli obiettivi e la politica;

informazioni aggiuntive o complementari a sostegno delle strategie dell'impresa finanziaria e il peso del finanziamento di attività economiche allineate alla tassonomia nel contesto della loro attività globale.