RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La presente direttiva fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione in materia di sviluppo sostenibile. Crea le basi di un quadro dell'UE che pone al centro del sistema finanziario le considerazioni in materia di sostenibilità al fine di agevolare la trasformazione dell'economia europea in un sistema più verde, più resiliente e circolare in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo 1 .

In seguito alla conclusione dell'accordo di Parigi del 2016 sui cambiamenti climatici e all'adozione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), nel Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile 2 la Commissione ha annunciato l'intenzione di definire l'integrazione della sostenibilità nei cosiddetti doveri fiduciari previsti dalla legislazione settoriale. La comunicazione sul Green Deal europeo conferma la necessità di segnali a lungo termine che portino ad indirizzare flussi finanziari e di capitale verso investimenti verdi e ad evitare attivi non recuperabili. La presente direttiva delegata contribuirà al conseguimento di questo obiettivo specifico.

La direttiva 2010/43/UE della Commissione 3 attua la direttiva 2009/65/CE 4 precisando, tra l'altro, i requisiti organizzativi, l'individuazione dei tipi di conflitti di interesse, le regole di condotta e la gestione del rischio per le società di gestione di OICVM. La presente direttiva modifica la direttiva 2010/43/UE della Commissione, specificando i requisiti per le società di gestione per quanto riguarda l'integrazione dei rischi e delle questioni relative alla sostenibilità.

La presente direttiva si basa su una relazione finale sulla consulenza tecnica 5 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). La consulenza tecnica conclude che sono necessari ulteriori chiarimenti in merito all'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nella direttiva 2010/43/UE e individua disposizioni specifiche al riguardo.

La presente direttiva chiarisce l'attuale obbligo degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di integrare i rischi di sostenibilità. Il chiarimento non introduce una graduatoria tra i diversi rischi. La presente direttiva chiarisce alcune implicazioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, in particolare laddove le società di gestione di OICVM pubblicano informazioni riguardo alla considerazione degli effetti negativi sulla sostenibilità.

La presente direttiva e gli altri atti delegati settoriali che adattano le regole sui doveri fiduciari e sulla verifica di adeguatezza rafforzano ulteriormente il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 6 , il regolamento sugli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento 7 e il regolamento sulla tassonomia dell'UE per le attività sostenibili 8 . Tali norme integrano considerazioni di sostenibilità nei processi di investimento, consulenza e informativa in modo coerente in tutti i settori. Esse pongono considerazioni ambientali, sociali e di governance (sostenibilità) al centro del sistema finanziario per contribuire a trasformare l'economia europea in un sistema più verde, a basse emissioni di carbonio, più resiliente, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il 24 luglio 2018 la Commissione ha chiesto all'ESMA di fornire una consulenza tecnica su eventuali modifiche degli atti delegati da adottare a norma della direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e dei fattori di sostenibilità.

L'ESMA ha pubblicato la relazione finale relativa alla consulenza tecnica destinata alla Commissione in data 30 aprile 2019. La consulenza ha tenuto conto delle opinioni espresse dai portatori di interessi nel corso della consultazione pubblica svoltasi tra il 19 dicembre 2018 e il 19 febbraio 2019 e comprende un'analisi costi/benefici. In aggiunta, il 4 febbraio 2019 l'ESMA ha svolto un'audizione pubblica aperta al fine di raccogliere ulteriori osservazioni. È stato altresì consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati dell'ESMA.

Il 22 novembre 2019 i servizi della Commissione hanno avviato la consultazione degli Stati membri; è stato debitamente consultato anche il gruppo di esperti del Comitato europeo dei valori mobiliari.

In linea con i principi per legiferare meglio, il progetto di proposta è stato pubblicato per consultazione dall'8 giugno 2020 al 6 luglio 2020. Alla luce del feedback ricevuto, sono state introdotte ulteriori modifiche nel testo della relazione.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica della presente direttiva è costituita dall'articolo 12, paragrafo 3, dall'articolo 14, paragrafo 2, e dall'articolo 51, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE.

La presente direttiva riguarda le seguenti modifiche della direttiva 2010/43/UE:

l'articolo 1, punto 1, contiene la definizione di "rischio di sostenibilità" allineata alla definizione di cui all'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088.

L'articolo 1, punto 2, integra all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2010/43/UE, riguardante gli obblighi generali in materia di procedure e di organizzazione, l'obbligo per le società di gestione di tenere conto dei rischi di sostenibilità.

L'articolo 1, punto 3, impone alle società di gestione di dotarsi delle risorse e delle competenze necessarie per un'efficace integrazione dei rischi di sostenibilità, modificando l'articolo 5 della direttiva 2010/43/UE.

L'articolo 1, punto 4, stabilisce che le imprese di investimento integrano i rischi di sostenibilità, tenuto conto del principio di proporzionalità.

L'articolo 1, punto 5, garantisce che l'alta dirigenza della società di gestione sia responsabile dell'integrazione dei rischi di sostenibilità.

L'articolo 1, punto 6, stabilisce che l'individuazione dei conflitti di interesse deve comprendere anche i tipi di conflitti che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità.

L'articolo 1, punto 7, riguarda la presa in considerazione dei rischi di sostenibilità, in termini qualitativi o quantitativi, negli obblighi di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2010/43/UE. Se le società di gestione o, se del caso, le società di investimento considerano i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, anche gli obblighi di dovuta diligenza devono tenerne debitamente conto.

L'articolo 1, punto 8, chiarisce che la politica di gestione dei rischi di cui all'articolo 38 della direttiva 2010/43/UE deve anche considerare le esposizioni degli OICVM ai rischi di sostenibilità.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE

del 21.4.2021

che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) 9 , in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 51, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. Nel 2016 l'Unione ha concluso l'accordo di Parigi 10 . L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi fissa l'obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo 11 nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3)A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile 12 definendo un'ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d'azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d'impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 13 , ha evidenziato la necessità di chiarire che le società di gestione debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti degli investitori. Le società di gestione dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. La direttiva 2010/43/UE della Commissione 14 non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire che le procedure interne e le modalità organizzative siano attuate correttamente e rispettate, è necessario chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni delle società di gestione riflettono i rischi di sostenibilità e che per analizzare tali rischi sono necessarie capacità e conoscenze tecniche.

(4)Per evitare una disparità di condizioni tra le società di gestione e le società di investimento che non hanno designato una società di gestione e per evitare la frammentazione, l'incoerenza e l'imprevedibilità nel funzionamento del mercato interno che ne deriverebbero, le norme relative all'integrazione dei rischi di sostenibilità dovrebbero applicarsi anche alle società di investimento, tenuto conto del principio di proporzionalità.

(5)Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi degli OICVM, le società di gestione dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Tra di essi rientrano i conflitti di interesse derivanti dalla remunerazione o dalle operazioni personali dei membri del personale interessati, quelli che potrebbero dar luogo a greenwashing, vendite improprie o travisamento di strategie di investimento e quelli tra diversi OICVM gestiti dalla stessa società di gestione.

(6)A norma del regolamento (UE) 2019/2088 le società di gestione o le società di investimento che, per obbligo o per scelta, prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono tenute a comunicare le loro politiche di dovuta diligenza riguardanti tali effetti. Al fine di garantire la coerenza tra il regolamento (UE) 2019/2088 e la direttiva 2010/43/UE, tale obbligo dovrebbe riflettersi nella direttiva 2010/43/UE.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2010/43/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2010/43/UE

La direttiva 2010/43/UE è così modificata:

(1)all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti 11 e 12:

"11)    «rischio di sostenibilità»: il rischio di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

12)    «fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

_________________________________________________________________________

*    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).";

(2)all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati membri assicurano che le società di gestione tengano conto dei rischi di sostenibilità nell'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.";

(3)all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5.    Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri assicurano che le società di gestione si dotino delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un'efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.";

(4)è inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Obbligo per le società di investimento di integrare i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM

Gli Stati membri assicurano che le società di investimento integrino i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività delle società stesse.";

(5)all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera g):

"g)    sia responsabile dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a f).";

(6)all'articolo 17 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.    Gli Stati membri assicurano che le società di gestione, quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi degli OICVM, includano i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni.";

(7)all'articolo 23 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

"5.    Gli Stati membri prescrivono alle società di gestione di tenere conto dei rischi di sostenibilità nell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.    Gli Stati membri assicurano che, nel conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le società di gestione o, se del caso, le società di investimento tengano conto degli effetti negativi principali delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088.";

(8)all'articolo 38, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La politica di gestione dei rischi include tutte le procedure necessarie per permettere alla società di gestione di valutare, per ogni OICVM che gestisce, l'esposizione dell'OICVM ai rischi di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l'esposizione dell'OICVM a qualsiasi altro rischio, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni OICVM gestito."

Articolo 2

Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il [OP: inserire una data – ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: inserire una data – primo giorno del dodicesimo mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21.4.2021

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final)
(2)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile" (COM(2018) 097 final)
(3)    Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42).
(4)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(5)    Relazione finale - consulenza tecnica dell'ESMA alla Commissione europea sull'integrazione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nella direttiva OICVM e nella direttiva GEFIA (ESMA34-45-688).
(6)    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).
(7)    Regolamento (UE) 2019/2089 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica, gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 17).
(8)    Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (non ancora pubblicato).
(9)    GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(10)    Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).
(11)    COM(2019) 640 final.
(12)    COM(2018) 97 final.
(13)    SWD(2018) 264 final.
(14)    Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42).