Comunicazione della Commissione

Documento di orientamento per il

regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Oggetto e ambito di applicazione del presente documento di orientamento della Commissione

Il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio( 1 ) (di seguito "regolamento") è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applicherà a partire dal 12 agosto 2026.

A seguito della sua adozione, e nel contesto del pacchetto omnibus ambientale della Commissione e degli sforzi di semplificazione di più ampio respiro, la Commissione ha ricevuto un numero significativo di domande dai portatori di interessi, comprese autorità di Stati membri, in merito all'interpretazione di determinate disposizioni del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Con l'intento di sostenere l'attuazione efficace e tempestiva da parte degli operatori economici e degli Stati membri, la Commissione si è adoperata al massimo per rispondere alle domande formulate, fare chiarezza e offrire certezza del diritto il più rapidamente possibile.

A tal fine, la Commissione pubblica il presente documento di orientamento per interpretare determinate disposizioni del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo di facilitare la sua applicazione uniforme in tutta l'Unione. Gli orientamenti sono integrati da una serie di domande frequenti elaborate nell'ambito del dialogo in corso tra la Commissione e i portatori di interessi.

Il presente documento si basa sulla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione, secondo la quale ai fini dell'interpretazione occorre tener conto non soltanto della formulazione di una disposizione, ma anche del suo contesto e degli obiettivi che persegue l'atto giuridico in cui detta disposizione si colloca( 2 ).

Il presente documento di orientamento non sostituisce né integra né modifica le disposizioni del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che sono le uniche a stabilire gli obblighi giuridici applicabili. Non dovrebbe inoltre essere considerato isolatamente bensì essere letto in combinato disposto con la legislazione pertinente e non costituisce un riferimento indipendente.

Tenuto conto degli ulteriori contributi dei portatori di interessi e dell'esperienza pratica acquisita in relazione all'applicazione delle norme, il presente documento di orientamento e le domande frequenti che lo accompagnano possono essere aggiornati, laddove necessario.

Tuttavia l'interpretazione vincolante della legislazione dell'UE resta una competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ulteriori dettagli saranno proposti attraverso diverse misure di esecuzione, quali atti di esecuzione, atti delegati, richieste di normazione e orientamenti, che la Commissione proporrà nei prossimi 2-3 anni. In tale contesto, è opportuno rilevare che la Commissione non intende dare priorità all'atto di esecuzione che stabilisce una metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi mediante etichettatura digitale.



Indice

1. Definizione di imballaggio

2. Definizione di fabbricante di imballaggi

3. Definizione di produttore di imballaggi

4. Definizione di importatore e status di "succursale"

5. Applicazione delle restrizioni relative alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari ed esaurimento delle scorte

6. Data di applicazione dell'obbligo di garantire la riciclabilità dell'imballaggio

7. Esenzioni dagli obiettivi per il contenuto riciclato

8. Flessibilità per gli Stati membri di imporre imballaggi compostabili e presunzione di conformità

9. Definizione dei termini "permeabile" e "morbido dopo l'uso" nel contesto degli imballaggi compostabili

10. Riduzione al minimo degli imballaggi

11. Rapporto tra gli obblighi di riduzione al minimo degli imballaggi di cui all'articolo 10 e la proporzione di spazio vuoto di cui all'articolo 24

12. Imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11

13. Ambito di applicazione dell'etichettatura armonizzata degli imballaggi

14. Etichettatura degli imballaggi per il trasporto riutilizzabili esistenti

15. Obblighi di comunicazione in capo ai gestori di rifiuti

16. Relazione tra la direttiva sulla plastica monouso e il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per quanto riguarda i divieti di imballaggio

17. Ambito di applicazione dei divieti di imballaggio di cui all'articolo 25 e all'allegato V, punti da 1 a 4, per quanto concerne il contenuto di plastica

18. Obiettivi di riutilizzo degli imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti

19. Obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto nel contesto del commercio internazionale

20. Operatore economico responsabile degli obiettivi di riutilizzo relativi agli imballaggi per il trasporto

21. Esenzioni dagli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto progettati su misura

22. Definizione di "messa a disposizione" nel contesto del rispetto degli obiettivi di riutilizzo per le bevande

23. Obiettivi di riutilizzo per le bevande nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering

24. Esenzioni nazionali dagli obiettivi di riutilizzo

25. Flessibilità a disposizione degli Stati membri nell'istituzione di misure nazionali

26. Flessibilità per gli Stati membri nella fissazione di obiettivi di riciclaggio supplementari

27. Flessibilità per gli Stati membri di fissare obiettivi di riutilizzo supplementari o più ambiziosi

28. Esenzioni nazionali dai sistemi di deposito cauzionale e restituzione

29. Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione esistenti

30. Accettazione da parte dei rivenditori al dettaglio di contenitori per bevande oggetto di deposito cauzionale

31. Trattamento alla fine del ciclo di vita degli imballaggi oggetto di raccolta differenziata progettati per il riciclaggio

32. Tasso di raccolta differenziata degli imballaggi soggetti a deposito cauzionale nel 2026 e obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione entro il 2029

33. Obiettivo di raccolta del 90 % degli Stati membri per le bottiglie di plastica monouso per bevande e le lattine di metallo monouso per bevande e contributo dei sistemi regionali di deposito cauzionale e restituzione



1.Definizione di imballaggio

Disposizioni giuridiche

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), definisce un "imballaggio" come un "articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione, compresi:

(a)articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne una parte integrante e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto stesso;

(b)componente ed elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a), in esso integrato;

(c)elemento accessorio di un articolo di cui alla lettera a) appeso direttamente al prodotto o ad esso congiunto che svolge una funzione di imballaggio senza essere una parte integrante del prodotto e destinato ad essere utilizzato, consumato o smaltito insieme ad esso;

(d)articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come "imballaggio di servizio";

(e)articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato che svolge una funzione di imballaggio;

(f)bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto;

(g)unità monodose non permeabile destinata a un sistema per la preparazione di tè, caffè o altre bevande, destinata ad essere utilizzata in una macchina e utilizzata e smaltita insieme al prodotto".

L'allegato I del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio fornisce un elenco indicativo degli articoli considerati imballaggi e di quelli che non lo sono. Per quanto riguarda i vasi da fiori e i vasi da piante, compresi i vassoi per semi, l'allegato I opera una distinzione tra:

"Articoli considerati imballaggio [...] Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, da usare solo per la vendita e il trasporto

[...]

Articoli che non sono imballaggio Vasi da fiori e piante, compresi vassoi per semi, utilizzati nel quadro di relazioni tra imprese nelle varie fasi di produzione oppure destinati a essere venduti con la pianta".



Interpretazione della Commissione

La qualificazione di un articolo come imballaggio deve essere valutata sulla base della definizione di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1). L'allegato I è puramente indicativo e, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea( 3 ) ai sensi della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, applicata per analogia, l'inclusione di un articolo nel solo allegato I non è sufficiente per classificarlo come imballaggio. È inoltre necessario verificare se l'articolo soddisfa la definizione di imballaggio, in particolare se è destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere, proteggere un prodotto, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione, senza essere parte integrante di tale prodotto, e se è destinato a essere utilizzato, consumato o smaltito insieme al prodotto, o se costituisce un componente integrato o un elemento accessorio che svolge una funzione di imballaggio.

Ad esempio, se una tazza per bevande è venduta vuota in un supermercato ai consumatori per loro uso privato, non è considerata un imballaggio. Al contrario, se il supermercato riempie le tazze con un prodotto (ad esempio caffè) in una stazione di ricarica, esse si configurano come imballaggi, più specificamente imballaggi "di servizio".

I contenitori per candele scaldavivande o lumini per tombe o altri contenitori per candele, quali bicchieri e ciotole in ceramica riempiti, non costituiscono imballaggi, in quanto non rientrano nella definizione di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), e i "lumini per tombe (contenitori per candele)" sono elencati tra gli esempi di articoli che non sono imballaggio nell'allegato I del regolamento.

Per quanto concerne le pellicole adesive utilizzate nei processi di produzione di merci, tali pellicole possono essere considerate imballaggio o meno a seconda della loro funzione. Le pellicole adesive per processi possono essere progettate per consentire o facilitare la trasformazione di materie prime o intermedie in prodotti semilavorati o finali, attraverso processi di fabbricazione. Se rimangono sui prodotti semilavorati fino alla loro trasformazione e/o al loro assemblaggio in prodotti semilavorati o prodotti finali successivi, e fungono da fattori abilitanti del ciclo di fabbricazione e rispondono a esigenze tecniche distinte di tali processi, tali pellicole non costituiscono imballaggi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1).

I sacchetti antipolvere per calzature e indumenti sono considerati imballaggi se sono destinati a essere utilizzati per contenere, proteggere prodotti, consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un utilizzatore finale. Non vi è alcuna esenzione per gli imballaggi in materia tessile rispetto alla definizione generale di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), ma gli imballaggi per la vendita in tessuto( 4 ) sono esentati dalle prescrizioni in materia di riciclabilità (articolo 6, paragrafo 11, lettera g)). I sacchetti antipolvere per calzature e gli imballaggi per indumenti possono essere considerati imballaggi se soddisfano la definizione normativa di imballaggio. Ciò dipenderà dalla loro funzione, ossia dal fatto che siano utilizzati per contenere o proteggere indumenti o calzature durante la loro manipolazione, consegna o presentazione, e dall'uso previsto, ossia dal fatto che siano stati o meno immessi sul mercato da un operatore economico nel contesto della fornitura di un prodotto. Tali articoli non sono considerati imballaggi quando costituiscono parte integrante del prodotto (sono ossia parte del prodotto e necessari per il suo uso intrinseco, non soltanto per fini di protezione o manipolazione) oppure se non sono immessi sul mercato per l'uso come imballaggi, ossia se sono venduti separatamente dal consumatore o forniti a titolo gratuito in un contesto non commerciale.

I vasi da fiori e piante, compresi i vassoi per semi, sono considerati imballaggi se sono destinati all'uso per la vendita o il trasporto; sono inclusi i vasi e i vassoi in cui la pianta è stata coltivata nell'ultima fase e in cui è venduta all'utilizzatore finale. Di contro, i vasi e i vassoi utilizzati dagli operatori del settore (quali vivaisti e coltivatori) nel contesto del loro ciclo di produzione non sono imballaggi, in quanto sono meri elementi che consentono il ciclo di fabbricazione. Ciò vale fatta eccezione per l'ultimo vaso o vassoio destinato a essere venduto all'utilizzatore finale insieme alla pianta. Sebbene le espressioni associate a "imballaggio" e "non imballaggio" che compaiono nell'allegato I includono l'elemento della vendita, nella pratica fiori e piante non sono trapiantati in vasi separati per il "trasporto" o la "vendita" per fini di commercializzazione. Gli stessi vasi in cui le piante sono state coltivate sono utilizzati anche per il trasporto e la vendita. La classificazione di tali vasi deve pertanto seguire la definizione generale di imballaggio e considerare la funzione e l'uso previsto, anziché basarsi semplicemente sulla formulazione indicativa di cui all'allegato I. Sebbene la definizione di imballaggio comprenda anche articoli utilizzati nei rapporti tra imprese, i vasi da fiori che consentono semplicemente il processo di produzione, quali i vasi da coltivazione di dimensioni maggiori (ad esempio quelli di diametro superiore a 10 cm) utilizzati durante l'intero ciclo di coltivazione, non dovrebbero essere considerati imballaggi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1).

Le siringhe e le sacche per somministrazione per via endovenosa (IV) non rientrano nella definizione di imballaggio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), anche quando sono immesse sul mercato preriempite con medicinali o soluzione salina. Sebbene possano contenere fisicamente una sostanza, le siringhe e le sacche per somministrazione per via endovenosa non sono immesse sul mercato semplicemente per contenere, proteggere, trasportare o presentare un prodotto. Sono piuttosto progettate, fabbricate e regolamentate come dispositivi di somministrazione integrale che consentono la somministrazione sicura, sterile e accurata di fluidi o medicinali a pazienti. Se fornite preriempite, le siringhe o le sacche per somministrazione per via endovenosa costituiscono parte integrante del medicinale o del prodotto medico stesso e di conseguenza il prodotto non può svolgere la sua funzione prevista in modo indipendente dal dispositivo. In tale contesto, una siringa o una sacca per somministrazione per via endovenosa non è un componente dell'imballaggio che viene scartato per accedere al suo contenuto, quanto piuttosto una parte funzionale del prodotto immesso sul mercato.

2.Definizione di fabbricante di imballaggi 

Disposizioni giuridiche

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, per "fabbricante" si intende "la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:

a)

fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per "fabbricante" si intende tale persona fisica o giuridica;

b)

se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con "fabbricante" si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio".

Interpretazione della Commissione

Un fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati. Non si tratta necessariamente della persona fisica o giuridica che produce fisicamente l'imballaggio. Occorre prendere in considerazione due elementi: 1) il ruolo nella progettazione o fabbricazione dell'imballaggio; e 2) il marchio commerciale o la marcatura. Se l'imballaggio o il prodotto imballato reca un determinato nome o marchio commerciale, si può presumere che il titolare di tale nome o marchio sia il "fabbricante" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 13), lettera a), in quanto avrà un potere decisivo nei rapporti contrattuali con i suoi fornitori e sarà pertanto in grado di determinare anche le caratteristiche dell'imballaggio.

Dalla formulazione della definizione di fabbricante si desume che vi è sempre un solo fabbricante in una catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Per quanto concerne gli imballaggi per la vendita (fatta eccezione per gli imballaggi di servizio( 5 )) o gli imballaggi multipli( 6 ), di norma il fabbricante è l'operatore economico che applica le fasi finali di trasformazione (ad esempio taglio, riempimento, sigillatura) agli imballaggi forniti dai trasformatori (ossia dai fornitori) e li riempie con il proprio prodotto per poi immettere l'imballaggio o il prodotto imballato sul mercato dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, punti da 5) a 6)). In altre parole, per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli, il fabbricante sarà di norma il soggetto che si occupa del riempimento, che spesso è anche il titolare del marchio del prodotto.

Per quanto concerne gli imballaggi per il trasporto( 7 ), gli imballaggi di servizio (nella loro forma finale) e gli imballaggi per produzione primaria( 8 ), il fabbricante sarà di norma l'impresa che fabbrica gli imballaggi per il trasporto o di servizio, fatto salvo il caso in cui tali imballaggi siano chiaramente contrassegnati dall'utilizzatore di tali imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale (articolo 3, paragrafo 1, punto 1), lettera d), e punto 7)). In questo caso, l'utilizzatore è il fabbricante.

Alle condizioni di cui all'articolo 21, gli importatori e i distributori possono essere considerati fabbricanti ai fini del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Ciò si verifica quando immettono sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modificano imballaggi già immessi sul mercato in un modo che potrebbe incidere sulla conformità alle pertinenti prescrizioni di detto regolamento.

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, "[i] fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabiliti negli articoli da 5 a 12 o a norma degli stessi." La procedura di valutazione della conformità (articolo 38) può essere eseguita dal fabbricante o da un terzo per suo conto (ad esempio un laboratorio o un sistema di certificazione), conformemente all'articolo 15, paragrafo 2. La dichiarazione di conformità UE (articolo 39) deve essere redatta dal fabbricante, sulla base delle informazioni e della documentazione presentate dai fornitori a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, o da un rappresentante autorizzato nominato dal fabbricante mediante mandato scritto a norma dell'articolo 17. Ciò significa che il fabbricante è l'unico operatore economico che si assume la responsabilità giuridica della conformità dell'imballaggio alle prescrizioni in materia di sostenibilità e di etichettatura, indipendentemente da chi possa aver effettivamente redatto la dichiarazione di conformità UE o parti della stessa.

Tuttavia, se l'impresa che fa progettare o fabbricare l'imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale è una microimpresa e l'impresa che fornisce l'imballaggio è situata nello stesso Stato membro, allora il fornitore dell'imballaggio è il fabbricante (articolo 3, paragrafo 1, punto 13), lettera b)). Ciò vale indipendentemente dal fatto che l'ultima impresa sia anch'essa una microimpresa. Ad esempio, se il fabbricante di un contenitore di imballaggio è una microimpresa, ma il fabbricante del prodotto imballato non lo è, l'esenzione non si applica. Se il fabbricante di un contenitore di imballaggio non è una microimpresa, mentre lo è il fabbricante di un prodotto imballato, si applica l'esenzione ed è il fabbricante del contenitore che dovrebbe essere considerato il "fabbricante" ai fini del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Secondo la raccomandazione 2003/361/CE( 9 ), una società è una microimpresa se occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR. Un affiliato può essere considerato una microimpresa se l'affiliante non detiene, direttamente o indirettamente, una quota pari o superiore al 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto e non esercita un controllo o un'influenza decisiva. In caso contrario, le soglie pertinenti devono essere calcolate aggiungendo i dati corrispondenti dell'affiliante, come previsto dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della raccomandazione 2003/361/CE.

Se l'imballaggio non reca una denominazione commerciale o un marchio, il "fabbricante" potrebbe essere il fornitore (ossia la persona che fabbrica effettivamente l'imballaggio) o la persona che immette i prodotti imballati sul mercato. Il criterio decisivo risiede nell'individuare il soggetto che effettua l'ordine e decide in merito alle specifiche di progettazione dell'imballaggio in questione.

L'approccio sopra illustrato si applica anche agli imballaggi riutilizzabili. Il criterio decisivo consiste nell'individuare la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale. Tuttavia è utile chiarire ulteriormente questo aspetto inserendolo nel contesto di sistemi di riutilizzo.

Quando gli imballaggi sono progettati in base a prescrizioni specifiche dei fabbricanti del prodotto imballato e recano il loro marchio commerciale, questi ultimi (ossia gli utilizzatori) sono il "fabbricante" degli imballaggi riutilizzabili. Ciò vale in particolare per i sistemi di riutilizzo a circuito aperto( 10 ).

Tuttavia, se un'impresa che ha progettato e fabbricato imballaggi riutilizzabili con il proprio nome e marchio commerciale è una microimpresa e l'impresa che fabbrica gli imballaggi si trova nello stesso Stato membro, quest'ultima è il fabbricante. Ciò vale indipendentemente dal fatto che l'ultima impresa sia anch'essa una microimpresa.

Se gli imballaggi riutilizzabili sono progettati in base a prescrizioni specifiche di un gestore di un sistema di riutilizzo e recano il suo marchio commerciale, detto gestore è il "fabbricante". Ciò vale in particolare per i sistemi di riutilizzo a circuito chiuso( 11 ). Se gli imballaggi riutilizzabili non recano un marchio commerciale specifico, il fabbricante dell'imballaggio è il "fabbricante", fatto salvo il caso in cui l'utilizzatore (ossia il gestore del sistema di riutilizzo) possa essere identificato come il soggetto che ha ordinato tali imballaggi e la loro progettazione specifica.

3.Definizione di produttore di imballaggi

Disposizioni giuridiche

Il considerando 122 recita: "Il presente regolamento mira a definire chiaramente il principio "un produttore per unità di imballaggio", che si tratti di imballaggi vuoti o di imballaggi contenenti prodotti. Come regola generale, il produttore dovrebbe essere l'operatore economico che, in qualità di fabbricante, importatore o distributore stabilito in uno Stato membro, mette a disposizione prodotti imballati dal territorio di tale Stato membro e su quello stesso territorio. Ciò comprende qualsiasi offerta di distribuzione, consumo o utilizzo che potrebbe dar luogo a una fornitura effettiva. Pertanto, nel caso in cui un'impresa acquisti un prodotto imballato da un altro Stato membro diverso da quello in cui è situata o da un paese terzo e fornisca tale prodotto imballato nello Stato membro in cui è situata, tale impresa dovrebbe essere considerata il produttore, essendo la prima impresa che mette a disposizione il prodotto imballato sul territorio di tale Stato membro. Per quanto riguarda le piattaforme online, l'offerta iniziale di un prodotto dovrebbe essere considerata come messa a disposizione nel senso della definizione di produttore. Tuttavia, per ridurre al minimo gli oneri amministrativi superflui per le piccole imprese che riempiono imballaggi per il trasporto, imballaggi per produzione primaria o imballaggi di servizio nel punto vendita, sia che si tratti di imballaggi monouso o riutilizzabili, il produttore dovrebbe essere il fabbricante, il distributore o l'importatore di tali imballaggi che li mette a disposizione per la prima volta dal territorio dello Stato membro, in quanto tale operatore economico si trova nella posizione migliore per adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore."

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), definisce il "produttore" come "il fabbricante, l'importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:

a)

il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure

b)

il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure

c)

il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure

d)

il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla [...] lettera c); oppure

e)

il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale, a meno che un'altra persona non sia il produttore come definito alle lettere a), b), c) o d)".

Interpretazione della Commissione

I produttori e i fabbricanti sono definiti ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per finalità diverse. Il produttore è responsabile del pagamento dei costi di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio nel rispettivo Stato membro (articolo 45, paragrafo 1). A tal fine, un produttore deve iscriversi al registro e trasmettere informazioni alle autorità nazionali competenti secondo quanto previsto all'articolo 44 oltre che pagare il contributo per la responsabilità estesa del produttore nello Stato membro in cui si prevede che l'imballaggio diventi un rifiuto. Se i contributi sono pagati in uno Stato membro e successivamente un distributore mette l'imballaggio a disposizione per la prima volta sul territorio di un altro Stato membro, le somme devono essere rimborsate. Il fabbricante, di contro, deve garantire che l'imballaggio sia conforme alle prescrizioni in materia di sostenibilità e di etichettatura di cui agli articoli da 5 a 12, come specificato all'articolo 15, paragrafo 1, prima che sia messo a disposizione sul mercato dell'Unione per la prima volta. Vi è un solo fabbricante in tutta l'UE (cfr. sezione 3).

Panoramica dei ruoli diversi di fabbricanti e produttori nel contesto del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Fabbricante

Produttore

Definizione

Fabbricanti di imballaggi o di prodotti imballati. In base a quanto precede, non si tratta della persona che fabbrica l'imballaggio, bensì della persona che "ordina e decide in merito alle specifiche di progettazione dell'imballaggio".

Esenzione per i proprietari di marchi se si tratta di microimprese e la persona che fornisce l'imballaggio si trova nello stesso Stato membro.

Qualsiasi fabbricante, importatore o distributore che metta a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati nello Stato membro in cui detto soggetto è presente o li metta direttamente a disposizione di utilizzatori finali in un altro Stato membro.

Quantitativo

Un operatore economico a livello di UE.

L'operatore economico che mette a disposizione imballaggi per la prima volta sul territorio dello Stato membro in cui si prevede che l'imballaggio diventi un rifiuto.

Funzione

Garantisce la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni in materia di sostenibilità e di etichettatura.

Finanzia la gestione dei rifiuti nello Stato membro in cui si prevede che gli imballaggi diventino rifiuti.

Un "produttore" è l'impresa ammissibile nella catena di distribuzione e di approvvigionamento che è responsabile dell'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore in uno Stato membro (articolo 45).

Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio mira a definire chiaramente un produttore per ciascun imballaggio, indipendentemente dal fatto che si tratti di imballaggi vuoti, quali quelli per il trasporto e i servizi, o di situazioni in cui gli imballaggi sono messi a disposizione sul mercato contenenti prodotti, come nel caso degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi multipli.

Al fine di determinare in quale Stato membro si applicano gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, è necessario verificare il luogo in cui l'imballaggio è messo a disposizione per la prima volta sul territorio di uno Stato membro. Nella pratica, si tratta solitamente del luogo in cui l'imballaggio è riempito.

La definizione di produttore mira a identificare l'operatore economico responsabile del rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, indipendentemente dal fatto che si tratti del fabbricante, dell'importatore o del distributore, nello Stato membro in cui il prodotto imballato è messo a disposizione per il consumo e in cui si prevede pertanto che diventi un rifiuto. Di conseguenza, fabbricante e produttore potrebbero non coincidere sempre e l'operatore economico che funge da produttore dell'imballaggio dipenderà: 1) dal tipo di imballaggio messo a disposizione sul mercato; 2) dal fatto che si trovi o meno nello stesso Stato membro in cui è fabbricato; e 3) dal fatto che il prodotto imballato sia venduto all'utilizzatore finale o sia soggetto a ulteriore distribuzione.

Se gli imballaggi o i prodotti imballati sono esportati al di fuori dell'UE, dove si prevede che diventino rifiuti, gli obblighi estesi del produttore ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non si applicheranno più al produttore.

Gli imballaggi fanno spesso parte di una lunga catena di approvvigionamento e distribuzione nel contesto della quale sono messi a disposizione più volte. Indipendentemente dal fatto che l'imballaggio sia ulteriormente messo a disposizione nello stesso Stato membro o dalle dimensioni dell'operatore economico, il produttore è l'operatore economico che mette a disposizione l'imballaggio per la prima volta nello Stato membro in questione. La messa a disposizione sul mercato comprende qualsiasi offerta di distribuzione, consumo o uso che potrebbe comportare la fornitura effettiva di imballaggi o prodotti imballati. Nel caso delle vendite online, l'offerta di un prodotto direttamente a un utilizzatore finale è considerata come messa a disposizione sul mercato nello Stato membro dell'utilizzatore finale in questione.



Di seguito è riportato un diagramma che mostra come identificare il produttore nell'UE.

Al fine di identificare i produttori di imballaggi per il trasporto è necessario prendere in considerazione la definizione di produttore e i fattori seguenti:

1)l'articolo è pronto a svolgere una funzione di imballaggio? Gli imballaggi per il trasporto sono spesso costituiti da più componenti o elementi accessori, che di per sé non svolgono una funzione di imballaggio. Di conseguenza, se un imballaggio è pronto a svolgere una funzione di imballaggio soltanto dopo l'aggiunta di altri componenti, l'assemblatore sarà il fabbricante e il primo produttore potenziale;

2)chi è il fabbricante di imballaggi per il trasporto? Contrariamente agli imballaggi per la vendita e agli imballaggi multipli, è necessario identificare un produttore di imballaggi per il trasporto per gli imballaggi vuoti, dato che spesso è l'imballaggio vuoto a essere messo a disposizione sul mercato per la prima volta. Tuttavia, se l'imballaggio per il trasporto reca un nome o un marchio commerciale, il produttore è di norma il soggetto che riempie l'imballaggio. Se l'imballaggio per il trasporto non è identificabile in modo univoco, il fabbricante effettivo dell'imballaggio sarà di norma il produttore (per ulteriori dettagli cfr. punto 3 relativo alla definizione di fabbricante);

3)in quale Stato membro e a disposizione di chi è messo l'imballaggio? Se l'imballaggio per il trasporto è messo a disposizione per la prima volta in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede il fabbricante dell'imballaggio, quest'ultimo sarà il produttore soltanto se il destinatario è l'utilizzatore finale del prodotto imballato. Negli altri casi, il destinatario sarà il produttore.

A titolo di esempio, l'impresa A produce grandi scatole di cartone prive di nome o marchio commerciale in uno Stato membro. L'impresa A vende le scatole di cartone vuote all'impresa B nello stesso Stato membro. Nel contesto di questa transazione, l'impresa A è il produttore. Tuttavia, qualora la scatola di cartone recasse il nome o il marchio commerciale dell'impresa B, quest'ultima diventerebbe il produttore in tale Stato membro. Se però l'impresa B vendesse le scatole di cartone riempite all'impresa C in un altro Stato membro, il produttore sarebbe l'impresa C nell'altro Stato membro. Infine, se le scatole di cartone venissero esportate in un paese terzo, non vi sarebbe alcun produttore in nessuno Stato membro, in quanto non si prevede che le scatole diventino rifiuti nell'UE.

Per quanto concerne gli imballaggi per la vendita, il produttore è l'operatore economico che riempie l'imballaggio e lo mette a disposizione per la prima volta sul territorio di uno Stato membro. A titolo esemplificativo, l'impresa D riempie di frutta un contenitore e vende la frutta imballata a un supermercato nello stesso Stato membro. In questo caso l'impresa D sarà considerata il produttore in tale Stato membro dato che mette a disposizione l'imballaggio per la prima volta e si prevede che l'imballaggio diventi un rifiuto in tale Stato membro. Tuttavia, se l'impresa D vende frutta imballata a un supermercato in un altro Stato membro, il supermercato di tale Stato membro sarà il produttore, in quanto metterà la frutta imballata a disposizione sul mercato per la prima volta sul proprio territorio, dove gli imballaggi diventeranno rifiuti.

Nella situazione descritta all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), lettera d), il produttore coincide con il fabbricante, l'importatore o il distributore che mette i prodotti imballati direttamente a disposizione degli utilizzatori finali per la prima volta sul territorio di un altro Stato membro. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 23), un "utilizzatore finale" è la persona fisica o giuridica residente nell'UE, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utilizzatore finale professionale e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto. A titolo di ulteriore esempio, riprendendo il caso di cui sopra, qualora l'impresa D disponesse di un negozio online nell'ambito del quale vende frutta imballata a un utilizzatore finale in un altro Stato membro, l'impresa D sarebbe il produttore e dovrebbe adempiere gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore nell'altro Stato membro.

Il fattore determinante consisterà quindi nel fatto che l'utilizzatore finale professionale impieghi o meno il prodotto nella sua produzione e non lo metta quindi ulteriormente a disposizione nella forma in cui gli è stato fornito. Le imprese del settore della logistica che ricevono merci imballate importate da paesi terzi e svolgono attività di movimentazione, quali il disimballaggio o il reimballaggio in quantità inferiori prima di inviare il prodotto imballato, non devono essere considerate utilizzatori finali. Esse fungono piuttosto da produttore degli imballaggi per il trasporto se il prodotto viene riconfezionato, anche se non sono proprietarie dei prodotti imballati.

4.Definizione di importatore e status di "succursale" 

Disposizione giuridica

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 17) definisce un "importatore" come "la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio originario di un paese terzo".

Interpretazione della Commissione

La definizione di "importatore" si basa sull'articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2019/1020( 12 ) e dovrebbe essere interpretata in linea con gli orientamenti interpretativi generali forniti nella guida blu( 13 ). Da tale definizione risulta che devono essere soddisfatte due condizioni cumulative: a) essere stabilito nell'UE; e b) immettere sul mercato imballaggi o prodotti imballati originari di paesi terzi.

Il concetto di essere "stabilito" deve essere interpretato come avente un indirizzo registrato in uno Stato membro al fine di assicurare la giurisdizione per l'applicazione delle norme e la vigilanza del mercato, nonché garantire che vi sia una parte responsabile all'interno dell'Unione in materia di conformità, tracciabilità e azioni correttive.

Nella maggior parte dei casi, una succursale non è un'entità giuridica distinta e, dato che opera solo sotto l'identità dell'impresa madre, non assume diritti o obblighi in modo indipendente. I contratti conclusi da una succursale sono quindi giuridicamente vincolanti per l'impresa madre.

Ai sensi della normativa fiscale dell'UE e nazionale, una succursale è in genere trattata come una stabile organizzazione( 14 ) per fini fiscali. Tuttavia il fatto di avere obblighi fiscali e la registrazione fiscale non conferisce una personalità giuridica distinta e non modifica lo status delle succursali ai fini del rispetto delle normative. Diverse sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea( 15 ) confermano che una stabile organizzazione non equivale a una costituzione di società.

Dato che una succursale è priva di personalità giuridica distinta, non può essere considerata un importatore ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il requisito di essere "stabilita" fa riferimento a una persona fisica o giuridica costituita nell'UE e non semplicemente a una succursale. Una succursale può diventare un'entità giuridica distinta (ossia una controllata) quando è costituita a norma del diritto di uno Stato membro, ha personalità giuridica, diritti e obblighi propri e può possedere beni, agire in giudizio ed essere convenuta in giudizio in modo indipendente.

Di conseguenza un fabbricante di un paese terzo avente soltanto una succursale nell'UE deve costituire una controllata nell'UE oppure nominare un rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 19), se così richiesto dallo Stato membro sul cui territorio mette a disposizione per la prima volta gli imballaggi o i prodotti imballati.

Lo stesso ragionamento si applica alla questione se una succursale di una persona fisica o giuridica di un paese terzo possa o meno essere un "distributore" quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 18).

Gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore previsti dal regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio si applicano ai "produttori" (fabbricanti, importatori o distributori) che mettono a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati sul territorio di uno Stato membro (cfr. punto 4 del presente documento). Il regolamento non estende esplicitamente gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore ai soggetti che sono soltanto registrati ai fini dell'IVA o che hanno una stabile organizzazione priva di personalità giuridica. Sostenere che la sola registrazione ai fini dell'IVA equivalga a uno "stabilimento" ai fini degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore sarebbe in conflitto con la definizione armonizzata di importatore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 17). Gli Stati membri non possono imporre prescrizioni aggiuntive che compromettano l'armonizzazione della nozione di produttore e importatore ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.


5.Applicazione delle restrizioni relative alle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari ed esaurimento delle scorte

Disposizioni giuridiche

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 13, definisce un "fabbricante" come "una persona fisica o giuridica che faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale [...]".

L'articolo 3, paragrafo 1, punto10), definisce l'"immissione sul mercato" come "la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell'Unione". L'articolo 3, paragrafo 1, punto 11), definisce la "messa a disposizione sul territorio dello Stato membro" come "la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l'uso a titolo oneroso o gratuito".

L'articolo 5, paragrafo 5, recita: "A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l'immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell'Unione:

a)

25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);

b)

250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione); nonché

c)

50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l'importatore o l'utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 9), 11) e 13), del regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all'importatore, definito, rispettivamente, all'articolo 3, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all'allegato VII del presente regolamento."

Interpretazione della Commissione

Gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari sono gli imballaggi destinati a venire a contatto con prodotti alimentari o che sono già a contatto con prodotti alimentari e che erano destinati a tale finalità, conformemente all'ambito di applicazione della legislazione dell'UE in materia di generi alimentari.

Le autorità di vigilanza di cui al regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, sulla base del regolamento (UE) 2019/1020 sulle norme in materia di vigilanza del mercato, sono competenti a verificare il rispetto dei limiti relativi alle PFAS.

Esistono svariati protocolli e metodologie per sottoporre a prova la presenza di PFAS in diverse matrici, ma non esiste una metodologia armonizzata per le PFAS negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari a livello di UE. In tale contesto, si raccomanda il seguente approccio graduale, basato su capacità analitiche all'avanguardia e su una meta-analisi delle prove concernenti le PFAS delle matrici pertinenti, al fine di far rispettare i limiti relativi alle PFAS a decorrere dalla loro data di applicazione, ossia dal 12 agosto 2026:

1.quantificazione del fluoro totale (fase 1): se il fluoro totale è inferiore a 50 mg/kg( 16 ), il campione potrebbe essere considerato conforme;

2.se il fluoro totale è superiore a 50 mg/kg, si possono utilizzare metodi quali la pirolisi GC/MS per confermare se il fluoro è organico (PFAS) o inorganico nella fase 2. Se il fluoro organico è inferiore a 50 mg/kg, il campione potrebbe essere considerato conforme;

3.si raccomanda l'analisi diretta dei precursori ossidabili totali al fine di verificare il rispetto del limite di concentrazione pari a 25 μg/kg( 17 ) e 250 μg/kg nella fase 3. 

Sulla base delle prove attualmente a disposizione della Commissione, tutti i campioni conformi alla prova 1 sono conformi anche alle prove 2 e 3.

Ciò non pregiudica l'applicazione del regolamento (UE) 2017/625 ai controlli effettuati per verificare il rispetto delle norme relative ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, comprese le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 

Per quanto concerne gli imballaggi contenenti PFAS prodotti prima del 12 agosto 2026, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non prevede un periodo transitorio per l'esaurimento delle scorte. Gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari immessi sul mercato dopo il 12 agosto 2026 devono pertanto rispettare i limiti relativi alle PFAS ivi stabiliti, mentre gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati. Non vi sono eccezioni per quanto concerne gli imballaggi contenenti materiale riciclato.

In generale gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli a contatto con i prodotti alimentari sono immessi sul mercato quando sono riempiti, nella misura in cui le fasi finali della trasformazione, quali i processi di sigillatura, possono incidere sulla conformità dell'imballaggio, mentre gli imballaggi per il trasporto e gli imballaggi di servizio sono immessi sul mercato vuoti.

In linea con la guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti( 18 ), l'immissione sul mercato avviene quando vi è un'offerta o un accordo tra parti riguardante "il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto di proprietà", che può avvenire "a titolo oneroso o gratuito" una volta completata la fase di fabbricazione del prodotto. Di conseguenza un fabbricante potrebbe immettere sul mercato imballaggi, vuoti o riempiti, a contatto con i prodotti alimentari mediante un mero trasferimento del possesso legale. Per gli imballaggi o i prodotti imballati importati, la marcatura temporale pertinente è l'"immissione in libera pratica" al termine del regime doganale.

6.Data di applicazione dell'obbligo di garantire la riciclabilità dell'imballaggio

Disposizioni giuridiche

Articolo 6, paragrafo 1: "Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili."

Articolo 6, paragrafo 2: "Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle condizioni seguenti:

a)

è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie, conformemente al paragrafo 4; e

b)

quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata a norma dell'articolo 48, paragrafi 1 e 5, cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su scala, in base alla metodologia stabilita conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.

Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 sono considerati conformi alla condizione di cui alla lettera a) del primo comma del presente paragrafo.

Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 sono considerati conformi a entrambe le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo.

La lettera a) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, primo comma, se posteriore.

La lettera b) del primo comma del presente paragrafo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2035 o, per quanto riguarda la prescrizione relativa al riciclato su scala, dal 1o gennaio 2035 o da cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5, se posteriore."

Interpretazione della Commissione

L'articolo 6, paragrafo 1, prevede che tutti gli imballaggi immessi sul mercato siano riciclabili senza fissare un termine specifico per l'applicazione di tale disposizione, il che significa che essa si applica a decorrere dal 12 agosto 2026.

L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), "si applica a decorrere dal 1o gennaio 2030 o da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4, primo comma, se posteriore". A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, tale atto delegato, che armonizzerà pienamente le prescrizioni in materia di progettazione per il riciclaggio e la relativa metodologia di valutazione, dovrebbe essere adottato dalla Commissione entro il 1º gennaio 2028.

L'articolo 6, paragrafo 1, è simile a un requisito essenziale di cui all'allegato II, punto 3, lettera a), della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (di seguito "direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"), relativo agli imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio di materiali, ma non è identico. Ad esempio, sebbene contenga "requisiti essenziali" in materia di composizione e progettazione degli imballaggi, la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non ha creato un obbligo uniforme in materia di documentazione tecnica legato a criteri di riciclabilità armonizzati. Inoltre la formulazione del requisito essenziale relativo agli "imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale" (allegato II, punto 3, lettera a), della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) era vaga e difficile da applicare a livello giuridico. È pertanto opportuno comprendere che, fino alla data di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio relativo alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio, i fabbricanti devono rispettare solo le prescrizioni in conformità della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e delle relative norme armonizzate (ad esempio la norma EN 13430:2004 "Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali"( 19 )).

A decorrere dall'adozione dell'atto delegato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, i fabbricanti disporranno di 24 mesi per conformarsi alle prescrizioni di progettazione per il riciclaggio e garantire che siano immessi sul mercato soltanto imballaggi riciclabili ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Qualora tale atto delegato entri in vigore dopo il 1º gennaio 2028, le prescrizioni si applicheranno 24 mesi dopo tale data.

I fabbricanti non sono tenuti a effettuare la procedura di valutazione della conformità a norma dell'articolo 38 e dell'allegato VII del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per quanto riguarda la riciclabilità fino all'entrata in vigore dell'atto delegato o degli atti delegati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento.

7.Esenzioni dagli obiettivi per il contenuto riciclato 

Disposizioni giuridiche

Considerando 50: "I materiali a contatto con i prodotti alimentari e contenenti plastica riciclata devono rispettare le prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, che comprende prescrizioni in materia di tecnologie di riciclaggio. Per quanto riguarda gli imballaggi di plastica, ad eccezione di quelli realizzati in polietilene tereftalato (PET), è opportuno riesaminare, con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione dei relativi obblighi in materia di contenuto riciclato, la disponibilità di tecnologie di riciclaggio adeguate per tali imballaggi di plastica, anche in considerazione dello stato di autorizzazione ai sensi delle pertinenti norme dell'Unione, e l'effettiva capacità installata di tali tecnologie. Sulla base di tale valutazione, potrebbe essere necessario prevedere deroghe agli obblighi in materia di contenuto riciclato per determinati imballaggi di plastica sensibili al contatto o modificare la lista delle eccezioni di cui al presente regolamento. A tal fine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE."

L'articolo 7, paragrafo 5, recita: "I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a) agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al regolamento (CE) n. 1935/2004;

b) a qualsiasi parte di plastica che rappresenti meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio."

Articolo 7, paragrafo 12: "Entro il 1o gennaio 2028 la Commissione valuta la necessità di deroghe alle percentuali minime di contenuto riciclato di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), per specifici imballaggi di plastica, o di revisione dell'elenco di eccezioni di cui al paragrafo 4 per specifici imballaggi di plastica.

Sulla base di tale valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, qualora tecnologie di riciclaggio adeguate per riciclare gli imballaggi di plastica non siano autorizzate a norma delle pertinenti norme dell'Unione o non sufficientemente disponibili nella pratica, tenendo conto di eventuali prescrizioni in materia di sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli imballaggi di plastica sensibili al contatto, compresi gli imballaggi per prodotti alimentari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 64 per modificare il presente regolamento al fine di:

prevedere deroghe all'ambito di applicazione, alla tempistica o al livello della percentuale minima di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), del presente articolo, per specifici imballaggi di plastica; nonché

se del caso, modificare l'elenco delle eccezioni e di cui al paragrafo 4."

Interpretazione della Commissione

L'articolo 7, paragrafo 5, stabilisce esenzioni specifiche dall'obbligo in materia di contenuto riciclato. L'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a) fa riferimento agli imballaggi di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari nel caso in cui la quantità di contenuto riciclato comporti una minaccia per la salute umana e causi la non conformità dei prodotti imballati al regolamento (CE) n. 1935/2004( 20 ). L'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), riguarda le parti di plastica che rappresentano meno del 5 % del peso totale dell'intera unità di imballaggio. La nozione di "parti di plastica" dovrebbe essere interpretata in linea con la definizione di imballaggio composito di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24), del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Entrambe le esenzioni si applicano direttamente e pertanto non devono essere concesse specificamente dalla Commissione o dalle autorità nazionali competenti. Affinché si applichino, il fabbricante deve dimostrare il rispetto delle prescrizioni relative alle esenzioni nella documentazione tecnica, fornendo prove documentate (ad esempio in merito all'assenza di tecnologie di riciclaggio autorizzate).

Per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, lettera a), la documentazione tecnica deve specificare il polimero utilizzato per ciascuna parte di plastica che rappresenta almeno il 5 % del peso totale dell'unità di imballaggio. Deve confermare che, tenuto conto dell'uso previsto dell'imballaggio e dell'obiettivo,

-"[l]'allegato I del regolamento (UE) 2022/1616 non elenca una tecnologia di riciclaggio adeguata per tale polimero"; e che

-"non è disponibile alcuna tecnologia di riciclaggio su scala industriale che consenta di fabbricare tale polimero conformemente ai processi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento".

Infine, entro il 1º gennaio 2028, la Commissione valuterà la necessità di concedere ulteriori esenzioni dagli obblighi relativi al contenuto riciclato per gli imballaggi di plastica o di rivedere le esenzioni esistenti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

8.Flessibilità per gli Stati membri di imporre imballaggi compostabili e presunzione di conformità

Disposizioni giuridiche

Considerando 53: "Il flusso dei rifiuti organici è spesso contaminato dalla plastica convenzionale e i flussi di riciclaggio dei materiali sono spesso contaminati dalle plastiche compostabili. Questa contaminazione incrociata comporta uno spreco di risorse, genera materie prime secondarie di qualità inferiore e dovrebbe essere evitata alla fonte. Alla luce di tale preoccupazione, per gli imballaggi compostabili gli Stati membri dovrebbero specificare l'opzione appropriata per la gestione dei rifiuti sul loro territorio. Dato che la corretta modalità di smaltimento degli imballaggi di plastica compostabile è sempre più spesso fonte di confusione per i consumatori, è giustificato e necessario stabilire norme chiare e comuni sull'uso di tali imballaggi, rendendolo obbligatorio solo quando comporta chiari vantaggi per l'ambiente o per la salute umana. Ciò vale in particolare quando l'uso di imballaggi compostabili contribuisce alla raccolta o allo smaltimento dei rifiuti organici, ad esempio per i prodotti in cui la separazione tra contenuto e imballaggio è particolarmente complessa, come le bustine di tè."

Considerando 54: "Per alcune applicazioni di imballaggio costituite da polimeri di plastiche biodegradabili, è dimostrabile il vantaggio per l'ambiente dell'uso di imballaggi compostabili, che entrano negli impianti di compostaggio, tra cui quelli di digestione anaerobica in condizioni controllate. Inoltre, se uno Stato membro applica l'articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/98/CE e in tale Stato membro sono disponibili adeguati sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti, esso dovrebbe godere di un grado di flessibilità nel decidere se consentire, la messa a disposizione per la prima volta sul loro territorio di imballaggi compostabili per le unità monodose destinate a sistemi per la preparazione di tè o caffè o altre bevande, se costituite da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero e la messa a disposizione per la prima volta sul loro territorio di altri imballaggi la cui compostabilità era stata imposta da tali Stati membri prima della data di applicazione del presente regolamento. Per evitare la confusione dei consumatori in merito al corretto percorso di smaltimento e considerando i benefici ambientali della circolarità del carbonio, tutti gli altri imballaggi dovrebbero essere destinati al riciclaggio dei materiali e la loro progettazione dovrebbe garantire che ciò non incida sulla riciclabilità di altri flussi di rifiuti."

Considerando 56: "Come descritto nel "Quadro strategico dell'UE sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili", illustrato nella comunicazione della Commissione del 30 novembre 2022, il rispetto delle norme per il compostaggio industriale non implica la decomposizione anche nell'ambito del compostaggio domestico. Nel compostaggio industriale le condizioni richieste sono temperature elevate e un elevato tasso di umidità. Nel compostaggio domestico effettuato da soggetti privati, anche in comunità, le condizioni effettive dipendono in larga misura dalle condizioni climatiche locali e dalle pratiche dei consumatori. Di conseguenza, nel compostaggio domestico la biodegradazione rischia di essere più lenta rispetto al compostaggio industriale o di essere incompleta. In particolare, il compostaggio domestico per gli imballaggi di plastica dovrebbe essere preso in considerazione solo per applicazioni specifiche e nel contesto di specifiche condizioni locali sotto la supervisione delle autorità competenti."

Articolo 9, paragrafo 2: "In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, qualora gli Stati membri consentano che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità siano raccolti insieme ai rifiuti organici a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE e ove siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture per il trattamento dei rifiuti organici adeguati per garantire che gli imballaggi compostabili entrino nel flusso di gestione dei rifiuti organici, gli Stati membri possono imporre che gli imballaggi seguenti siano messi a disposizione per la prima volta sul loro mercato solo se compostabili:

a) gli imballaggi di cui all'articolo 3, punto 1), lettera g), costituiti da materiale diverso dal metallo, le borse di plastica in materiale ultraleggero e le borse di plastica in materiale leggero;

b) gli imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a) per i quali gli Stati membri hanno già introdotto l'obbligo di compostabilità anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento."

Interpretazione della Commissione

Gli Stati membri possono decidere se imballaggi supplementari rispetto ai formati di imballaggio che figurano all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), debbano essere compostabili sul loro territorio fino al 12 agosto 2026. Essi possono decidere soltanto che tali formati di imballaggio compostabili supplementari siano compostabili a livello industriale. Gli Stati membri dovrebbero comunicare chiaramente agli operatori economici e al pubblico in generale, nonché alla Commissione europea, le norme nazionali che impongono la compostabilità di ulteriori articoli di imballaggio, al fine di evitare qualsiasi confusione. Si consiglia agli Stati membri di stilare elenchi espliciti di tali articoli e di renderli pubblici in modo da garantire che gli operatori economici possano rispettare le relative prescrizioni in materia di etichettatura e di compostabilità.

Sebbene il regolamento consenta la compostabilità a livello domestico per un numero limitato di imballaggi di plastica elencati all'articolo 9, paragrafo 1, rispecchiando situazioni in cui gli Stati membri attuano il compostaggio domestico come una delle opzioni di gestione dei rifiuti organici, il compostaggio domestico dovrebbe essere preso in considerazione soltanto nel contesto di specifiche condizioni locali e attuato sotto la supervisione delle autorità pertinenti. Gli Stati membri dovrebbero comunicare chiaramente agli operatori economici e al pubblico in generale, nonché alla Commissione europea, le norme nazionali che impongono la compostabilità a livello domestico, al fine di evitare qualsiasi confusione. Si consiglia agli Stati membri di stilare elenchi espliciti di tali articoli e di renderli pubblici in modo da garantire che gli operatori economici possano rispettare le relative prescrizioni in materia di etichettatura e di compostabilità.

Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio consente agli Stati membri di imporre la compostabilità a livello domestico prima dell'adozione delle norme armonizzate pertinenti o anche in loro assenza.

Per quanto concerne la presunzione di conformità degli imballaggi compostabili a livello domestico, le norme nazionali esistenti in materia di compostabilità domestica e i sistemi di certificazione esistenti possono essere utilizzati dai fabbricanti per dimostrare la conformità all'articolo 9, ma tali certificazioni non creano una presunzione di conformità rispetto alla prescrizione in materia di compostabilità.

Entro il 12 febbraio 2026 la Commissione chiederà agli organismi europei di normazione di creare una nuova norma a livello di UE sulla compostabilità domestica, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

La norma esistente EN 13432 sul compostaggio industriale( 21 ) può essere utilizzata come orientamento fino all'adozione della nuova norma. Tuttavia la presunzione di conformità alle nuove norme armonizzate sugli imballaggi compostabili sarà nuovamente possibile soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di una nuova decisione che elenca le norme armonizzate pertinenti, come richiesto dalla Commissione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6.

9.Definizione dei termini "permeabile" e "morbido dopo l'uso" nel contesto degli imballaggi compostabili

Disposizioni giuridiche

L'articolo 3, paragrafo 1, recita: "Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

[...]

f) bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabili o unità monodose che è morbida dopo l'uso e che contiene tè, caffè o altre bevande e che è destinata ad essere utilizzata e smaltita insieme al prodotto".

Interpretazione della Commissione

L'articolo 9, paragrafo 1, è una disposizione neutra dal punto di vista dei materiali e potrebbe fare riferimento a bustine permeabili per tè, caffè o altre bevande o a unità monodose morbide dopo l'uso costituite da qualsiasi materiale, comprese le unità monodose a base di carta. Pertanto, a norma dell'articolo 9, tali imballaggi devono essere progettati per il compostaggio entro il 12 febbraio 2028.

10.Riduzione al minimo degli imballaggi

Disposizioni giuridiche

Considerando 60: "[...] Sebbene la commercializzazione e l'accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero rientrare tra i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell'imballaggio. [...]."

Articolo 10, paragrafo 1: "Entro il 1o gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provvede affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito."

Articolo 10, paragrafo 2: "Il fabbricante o l'importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all'allegato IV [...], salvo se: [...]."

L'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), prevede due esenzioni, ossia:

(a)il modello dell'imballaggio è protetto da un disegno o modello comunitario a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, o da disegni o modelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come anche da accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, oppure la cui forma è un marchio che rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, compresi marchi registrati ai sensi di accordi internazionali che hanno effetto in uno degli Stati membri, i disegni e modelli e ai marchi sono protetti prima dell'11 febbraio 2025; e l'applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo inciderebbe sulla progettazione dell'imballaggio in un modo tale da alterarne la novità o il carattere individuale, o inciderebbe sul marchio in un modo tale che il marchio non sia più in grado di contraddistinguere il prodotto recante il marchio da quelli di altre imprese; o

(b)il prodotto imballato o la bevanda appartiene a indicazioni geografiche protette a norma di atti legislativi dell'Unione, compresi il regolamento (UE) n. 1308/2013 per il vino, il regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose, o il regolamento (UE) 2023/2411 per i prodotti artigianali e industriali, o rientra nei regimi di qualità di cui al regolamento (UE) 2024/1143.

Articolo 10, paragrafo 3: "Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di preparare o aggiornare, se del caso, norme armonizzate che stabiliscano la metodologia per il calcolo e la misurazione della conformità alle prescrizioni relative alla riduzione al minimo degli imballaggi di cui al presente regolamento. Per i tipi e i formati di imballaggio più comuni, tali norme dovrebbero specificare i limiti massimi adeguati di peso e volume e, se del caso, lo spessore del materiale e lo spazio vuoto massimo."

Allegato IV, parte A, punto 4: "Funzionalità dell'imballaggio: la progettazione degli imballaggi ne garantisce la funzionalità tenendo conto della finalità del prodotto e delle particolarità connesse all'occasione in cui è venduto, ad esempio vendite a scopo di regalo oppure in occasione di eventi stagionali."

Interpretazione della Commissione

Gli obblighi di riduzione al minimo degli imballaggi aiutano gli Stati membri a conseguire i loro obiettivi generali di riduzione dei rifiuti di imballaggio in modo armonizzato e riducono la necessità di ricorrere a misure nazionali divergenti per rispettare l'obiettivo di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 43.

Dette prescrizioni non sono nuove, ma esistevano già nell'ambito della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio come requisiti essenziali con una relativa norma armonizzata sulla metodologia di conformità (EN 13428:2004)( 22 ). Mentre gli elementi per la valutazione della riduzione al minimo degli imballaggi sono stati spostati dalla norma armonizzata al regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'"accettazione dei consumatori" e la "commercializzazione" sono stati eliminati come motivi ("criteri di prestazione") che giustificano un peso e un volume aggiuntivi dell'imballaggio. Di contro, altri motivi, quali la riciclabilità, il contenuto riciclato o il riutilizzo, sono stati aggiunti come criteri nuovi.

Al fine di attuare questa modifica, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio incarica la Commissione di chiedere al CEN di aggiornare la norma esistente entro il 12 febbraio 2027. Oltre alla metodologia di valutazione aggiornata, la norma aggiornata stabilirà i limiti massimi di peso e volume adeguati per i tipi e i formati di imballaggio più comuni.

La normazione aiuterà l'industria a dimostrare il rispetto delle disposizioni che prescrivono di ridurre al minimo gli imballaggi, dato che la conformità rispetto a una norma armonizzata crea una presunzione di conformità in relazione alla prescrizione in materia di sostenibilità. Gli Stati membri dovranno accettare tali imballaggi conformi e consentirne la messa a disposizione sul proprio mercato senza la possibilità di stabilire prescrizioni nazionali diverse o supplementari.

A norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), le prescrizioni vigenti in materia di riduzione al minimo degli imballaggi e le relative norme di conformità rimarranno in vigore fino alla fine del 2029. Dopodiché si applicheranno i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 10 (a decorrere dal 1º gennaio 2030), mentre la norma armonizzata EN 13428:2004 esistente potrà comunque essere utilizzata come guida, ma soltanto fino a quando non sarà disponibile una norma nuova o aggiornata.

L'industria avrà l'opportunità di contribuire allo sviluppo di nuove norme attraverso i suoi esperti nel contesto del regolare processo di normazione. Nell'ambito di tale processo si terrà debitamente conto di questioni quali la "forma" e la funzionalità dell'imballaggio.

11.Rapporto tra gli obblighi di riduzione al minimo degli imballaggi di cui all'articolo 10 e la proporzione di spazio vuoto di cui all'articolo 24

Disposizioni giuridiche

Articolo 10, paragrafo 1: "Entro il 1o gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provvede affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito."

Articolo 10, paragrafo 2: "Il fabbricante o l'importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione di cui all'allegato IV del presente regolamento e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari, salvo se: [...]."

Articolo 24, paragrafo 1: "Entro il 1o gennaio 2030 o 3anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 2, se posteriore, gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50 %."

Interpretazione della Commissione

La proporzione di spazio vuoto di cui all'articolo 24 si applica agli imballaggi multipli, agli imballaggi per il trasporto e agli imballaggi per il commercio elettronico e deve essere rispettata dalla persona fisica o giuridica che utilizza o riempie tali imballaggi. La Commissione stabilirà la metodologia per il calcolo della proporzione di spazio vuoto in un atto di esecuzione che sarà adottato prima del 12 febbraio 2028.

Per gli imballaggi per la vendita, le prescrizioni in materia di riduzione al minimo dello spazio vuoto non sono collegate ad alcuna soglia predefinita e dovranno pertanto essere valutate sulla base della norma esistente EN 13428:2004( 23 ), che si applica fino al 1º gennaio 2030, e saranno aggiornate in linea con i criteri di prestazione aggiornati di cui all'allegato IV, parte A, e con le prescrizioni di cui all'articolo 10. La parte obbligata è il fabbricante che dovrà effettuare la valutazione della conformità e redigere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE dell'imballaggio.

12.Imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 11 

Disposizioni giuridiche

Articolo 11, paragrafo 1: "L'imballaggio immesso sul mercato a decorrere dall'11 febbraio 2025, è considerato riutilizzabile se soddisfa le condizioni seguenti:

a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato più volte;

b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;

c) soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;

d) può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l'ulteriore funzionamento e il riutilizzo;

e) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;

f) può essere ricondizionato conformemente all'allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;

g) consente l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;

h) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché

i) quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili di cui all'articolo 6."

Articolo 11, paragrafo 2: "Entro il 12 febbraio 2027, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 64 per integrare il presente regolamento stabilendo un numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, per i formati di imballaggio più frequentemente destinati al riutilizzo, tenendo conto di requisiti igienici e di altro tipo, quali la logistica."

Articolo 15, paragrafo 9: "In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, l'obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare gli imballaggi ritenuti non conformi alle prescrizioni applicabili stabilite negli articoli da 5 a 12 o norma degli stessi non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'11 febbraio 2025."

Interpretazioni della Commissione

L'articolo 11 stabilisce i criteri di riutilizzo applicabili a decorrere dall'11 febbraio 2025, data di entrata in vigore del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tuttavia detto regolamento si applica a decorrere dal 12 agosto 2026. Ciò significa che gli imballaggi riutilizzabili già immessi sul mercato dell'Unione prima della data di entrata in vigore del regolamento (11 febbraio 2025) non devono essere resi conformi a tali prescrizioni retroattivamente, come stabilito esplicitamente all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento.

Gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dopo l'11 febbraio 2025 dovranno essere conformi al regolamento. Tuttavia le autorità competenti potranno verificare la loro conformità a norma dell'articolo 11 e di altre disposizioni del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio soltanto dopo il 12 agosto 2026.

Le prescrizioni di cui all'articolo 11 sono sostanzialmente simili a quelle sugli imballaggi riutilizzabili contenute nella precedente direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e alla relativa norma armonizzata EN 13429:2004( 24 ) sul riutilizzo di imballaggi. Ciò significa che le prescrizioni sugli imballaggi riutilizzabili ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non sono completamente nuove.

13.Ambito di applicazione dell'etichettatura armonizzata degli imballaggi

Disposizioni giuridiche

Articolo 12, paragrafo 1: "A decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 6 o 7 del presente articolo, se posteriore, l'imballaggio immesso sul mercato è contrassegnato da un'etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che lo compongono al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L'etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità. [...]."

Interpretazione della Commissione

L'etichettatura degli imballaggi che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 è esaustiva e pienamente armonizzata, fatta eccezione per quanto concerne i sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Norme nazionali che aggiungono istruzioni in materia di cernita non sono consentite sulla base del principio del primato del diritto dell'UE. Gli Stati membri non saranno autorizzati a mantenere le etichette nazionali accanto a quelle armonizzate dell'UE dopo il 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che specifica le norme di etichettatura e i pittogrammi. Dato che gli operatori economici non possono adattarsi a un nuovo regime di etichettatura senza un periodo transitorio, le misure nazionali dovrebbero essere abrogate prima di tale data o adattate al fine di consentire tale transizione. Qualora le misure nazionali relative alle istruzioni in materia di cernita possano essere giudicate sproporzionate in considerazione del loro impatto sul mercato interno, tali misure dovrebbero essere abrogate quanto prima, indipendentemente dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni armonizzate dell'UE che devono essere adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 12, paragrafo 6.

La decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio( 25 ), crea un sistema di numerazione e abbreviazioni per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi, destinato principalmente ai gestori dei rifiuti per aiutarli a differenziare i rifiuti di imballaggio, e si applica fino al 12 agosto 2028. L'uso della decisione e del sistema di abbreviazioni da essa istituito è facoltativo per i fabbricanti, ma gli Stati membri sono tenuti a garantire che non sia utilizzato alcun altro sistema per identificare i materiali di imballaggio oltre a quello ivi definito. In altre parole, quando si utilizza un sistema di identificazione, quest'ultimo dev'essere quello definito nella decisione. Tuttavia l'uso delle abbreviazioni stabilite dalla decisione non sarà più consentito dopo il 12 agosto 2028. Ciò è dovuto al fatto che i progressi tecnologici nella separazione dei rifiuti dopo la raccolta stanno riducendo la necessità di tali marcature per i riciclatori e di garantire un'etichettatura armonizzata in tutto il mercato unico.

L'obiettivo delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 12, paragrafo 1, è migliorare la cernita dei rifiuti di imballaggio da parte dei consumatori. Esse non si applicano pertanto all'imballaggio di determinati prodotti, quali medicinali per uso umano o veterinario, dispositivi medici o dispositivi medico-diagnostici in vitro, che possono essere utilizzati solo da utilizzatori finali professionali nel contesto delle loro attività industriali o professionali. Il regolamento esclude espressamente da tale obbligo di etichettatura gli imballaggi per il trasporto, ad eccezione di quelli per il commercio elettronico, e quelli soggetti a un sistema di deposito cauzionale e restituzione. Le specifiche per le etichette per la cernita dei rifiuti saranno stabilite in un atto di esecuzione entro il 12 agosto 2026.

Per quanto concerne l'etichettatura degli imballaggi riutilizzabili di cui all'articolo 12, paragrafo 2, gli Stati membri non saranno autorizzati a mantenere le etichette nazionali accanto a quelle armonizzate dell'UE dopo il 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione che specifica le norme di etichettatura corrispondenti.

L'uso di etichette per la cernita dei rifiuti e di etichette per gli imballaggi riutilizzabili è obbligatorio.

Le etichette relative al contenuto riciclato e al contenuto a base biologica di cui all'articolo 12, paragrafo 4, saranno pienamente armonizzate a decorrere dal 12 agosto 2028 o 24 mesi dopo l'entrata in vigore del corrispondente atto di esecuzione, ma il loro uso è volontario. Ciò significa che gli operatori economici non sono tenuti a indicare il contenuto riciclato o il contenuto a base biologica sui loro imballaggi, ma qualora desiderino farlo, devono utilizzare le specifiche tecniche armonizzate dell'UE.

Per quanto concerne l'etichettatura degli imballaggi soggetti a sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che tali imballaggi siano contrassegnati da un'etichetta colorata armonizzata (articolo 12, paragrafo 1, quarto comma).

Sebbene non siano tenuti a utilizzare l'etichetta armonizzata a livello di UE per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione, gli Stati membri non possono vietare l'apposizione di tali etichette sul loro mercato per i prodotti imballati recanti etichette di sistemi di deposito cauzionale e restituzione che sono state apposte in altri Stati membri, e ciò vale tanto per i sistemi obbligatori di deposito cauzionale e restituzione quanto per quelli non obbligatori. Utilizzando l'etichetta armonizzata, gli Stati membri ridurranno il rischio di creare ostacoli al mercato interno attraverso le etichette nazionali di sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Nel definire le norme per le etichette nazionali di sistemi di deposito cauzionale e restituzione, si raccomanda agli Stati membri di tenere conto della comunicazione della Commissione "Imballaggi di bevande, sistemi di deposito cauzionale e libera circolazione delle merci" (2009/C 107/01)( 26 ).

Per le etichette per la responsabilità estesa del produttore( 27 ), il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio vieta le etichette fisiche e consente che tali informazioni o etichette siano fornite soltanto in formato digitale (articolo 12, paragrafo 9).

Per quanto riguarda la deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 11, per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2107/746 non contengono definizioni di imballaggio interno ed esterno. Per garantire che la deroga sia applicata correttamente a tali prodotti, il riferimento al confezionamento primario dovrebbe essere inteso come fatto all'imballaggio a contatto con il dispositivo, mentre il riferimento all'imballaggio esterno dovrebbe essere inteso come riferito all'imballaggio per la vendita del dispositivo.

Dato che l'articolo 12 armonizza pienamente l'etichettatura degli imballaggi nell'Unione, gli Stati membri non sono autorizzati ad adottare altre prescrizioni nazionali obbligatorie in materia di etichettatura degli imballaggi. Ciò è giustificato dall'impatto significativo sul mercato interno delle prescrizioni in materia di etichettatura degli imballaggi.

14.Etichettatura degli imballaggi per il trasporto riutilizzabili esistenti

Disposizioni giuridiche

L'articolo 12, paragrafo 2, recita: "L'imballaggio riutilizzabile immesso sul mercato a decorrere dal 12 febbraio 2029, o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 6, se posteriore, è contrassegnato da un'etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l'imballaggio è riutilizzabile. Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità, compresa la disponibilità di un sistema locale, nazionale o a livello dell'Unione per il riutilizzo e informazioni sui punti di raccolta sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale aperto e standardizzato, che faciliti la tracciabilità dell'imballaggio e il calcolo degli spostamenti e delle rotazioni, o una stima media se tale calcolo non è fattibile. [...]." 

In base all'articolo 12, paragrafo 3, queste disposizioni non si applicano "ai sistemi a circuito aperto che non dispongono di un gestore del sistema conformemente all'allegato VI."

L'articolo 12, paragrafo 6, incarica la Commissione di definire le etichette per gli imballaggi e recita: "Entro il 12 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione per definire un'etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura, anche se forniti mediante mezzi digitali, per gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo. [...]."

L'articolo 12, paragrafo 12, recita: "Gli imballaggi di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 che sono fabbricati nell'Unione o importati prima della scadenza dei termini di cui a tali paragrafi, e che non sono conformi ai criteri stabiliti in tali paragrafi, possono essere messi a disposizione sul mercato fino a tre anni dalla data di entrata in vigore delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui a tali paragrafi."

L'articolo 15, paragrafo 9, recita: "In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, l'obbligo di rendere conforme, ritirare o richiamare gli imballaggi ritenuti non conformi alle prescrizioni applicabili stabilite negli articoli da 5 a 12 o norma degli stessi non si applica agli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'11 febbraio 2025."

Interpretazione della Commissione

È necessario operare una distinzione tra:

(a)gli imballaggi per il trasporto riutilizzabili immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ossia prima dell'11 febbraio 2025; e

(b)gli imballaggi per il trasporto riutilizzabili immessi sul mercato dopo l'11 febbraio 2025 (ossia dopo l'entrata in vigore del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) ma prima della data di applicazione dell'atto di esecuzione sull'etichettatura degli imballaggi riutilizzabili, che dovrebbe essere adottato entro il 12 agosto 2026 e applicarsi a decorrere dal 12 febbraio 2029 o 30 mesi dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione, ossia gli imballaggi per il trasporto riutilizzabili immessi sul mercato tra l'11 febbraio 2025 e il 12 febbraio 2029.

Gli imballaggi riutilizzabili di cui alla lettera a) possono rimanere in circolazione fino a quando non saranno rimossi dai sistemi di riutilizzo a causa di un'obsolescenza funzionale o di limitazioni operative.

Gli imballaggi riutilizzabili di cui alla lettera b) dovrebbero essere conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura al più tardi entro febbraio 2032. Considerando che le nuove norme in materia di etichettatura saranno note all'industria già al momento dell'adozione dell'atto di esecuzione, ossia nell'agosto 2026, sarà necessario rendere conforme una quantità limitata di imballaggi per il trasporto riutilizzabili. Nella pratica, gli imballaggi che saranno immessi sul mercato nel periodo compreso tra febbraio 2025 e agosto 2026 dovranno essere ricondizionati con etichette conformi alle nuove norme entro febbraio 2032. È opportuno ricordare che, dopo l'entrata in vigore del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, gli operatori non potranno più nutrire un legittimo affidamento in merito al fatto di non essere soggetti alle nuove norme in materia di etichettatura.

Le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5, che giustificano la fornitura di informazioni tramite siti web o la documentazione di accompagnamento, sono soddisfatte nel caso di imballaggi per il trasporto riutilizzabili in situazioni che coinvolgono due imprese (ossia quando il consumatore non è l'utilizzatore finale dell'imballaggio per il trasporto), gestiti da un gestore di sistema nel contesto di un sistema a circuito chiuso.

15.Obblighi di comunicazione in capo ai gestori di rifiuti

Disposizioni giuridiche

L'articolo 23, paragrafo 1, recita: "I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente alle autorità competenti le informazioni sui rifiuti di imballaggio elencati nella tabella 3 dell'allegato XII del presente regolamento, eccetto le informazioni sull'imballaggio messo a disposizione sul territorio di uno Stato membro per la prima volta, tramite uno o più registri elettronici, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

I gestori dei rifiuti di imballaggio trasmettono annualmente ai produttori, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, o all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell'adempimento di tali obblighi, nel caso dell'adempimento collettivo di detti obblighi, tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all'articolo 44, paragrafo 10.

In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri possono prevedere che, qualora le autorità pubbliche siano responsabili dell'organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, i gestori dei rifiuti di imballaggio forniscano su base annua a tali autorità pubbliche tutte le informazioni necessarie per conformarsi agli obblighi di informazione di cui all'articolo 44, paragrafo 10, o mediante altri mezzi a integrazione del registro o dei registri elettronici, conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE."

L'articolo 44, paragrafo 10, recita "I produttori, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore incaricata dell'adempimento di tali obblighi, nel caso dell'adempimento collettivo degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o i gestori del sistema di riutilizzo, nel caso in cui tali sistemi adempiano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, presentano le informazioni di cui all'allegato IX, parte B, punto 3,annualmente all'autorità competente, per ogni anno civile precedente.

Qualora in virtù del diritto nazionale le autorità pubbliche sono responsabili dell'organizzazione della gestione dei rifiuti di imballaggio, gli Stati membri possono prevedere che tali autorità presentino le informazioni di cui all'allegato IX, parte B, punto 3."

Interpretazione della Commissione

I gestori di rifiuti dovrebbero essere intesi come qualsiasi operatore che gestisce "la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita) e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva quadro sui rifiuti.

L'articolo 23 non specifica chi sia il gestore dei rifiuti di imballaggio obbligato, come debbano essere presentate le informazioni o in quali circostanze debbano essere presentate. La Commissione ritiene pertanto che gli obblighi per i gestori di rifiuti di fornire informazioni sui rifiuti di imballaggio debbano essere interpretati come prescrizioni generali volte ad aiutare le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità dei produttori, i produttori e le autorità competenti ad adempiere i loro obblighi di comunicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 10. Gli Stati membri dovrebbero pertanto specificare in quali circostanze è necessario che un gestore dei rifiuti di imballaggio fornisca le informazioni richieste.

L'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, stabilisce che i gestori dei rifiuti di imballaggio devono fornire alle autorità competenti le informazioni che figurano nella tabella 3 dell'allegato XII, fatta eccezione per le informazioni sui rifiuti di imballaggio pericolosi, che sono già comunicate alle autorità competenti, come specificato all'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti, e sugli imballaggi messi a disposizione sul territorio dello Stato membro per la prima volta o disimballati, in quanto i gestori dei rifiuti di imballaggio non disporrebbero di tali informazioni. Dato che le autorità competenti riceveranno le informazioni di cui alla tabella 3 dell'allegato XII tramite il registro dei produttori, da istituire a norma dell'articolo 44, i gestori dei rifiuti di imballaggio devono fornire tali informazioni soltanto se sono necessarie al fine di effettuare un controllo incrociato dell'esattezza dei dati comunicati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori, dal produttore o da un'altra autorità competente, o in altre circostanze specificate da uno Stato membro.

16.Relazione tra la direttiva sulla plastica monouso e il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per quanto riguarda i divieti di imballaggio 

Disposizioni giuridiche

Considerando 13: "[...] La definizione di imballaggio composito di cui al presente regolamento non dovrebbe esentare gli imballaggi monouso parzialmente in plastica, indipendentemente dal livello di soglia, dalle prescrizioni della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Considerando 180: "Il presente regolamento prevede una restrizione all'immissione sul mercato dei prodotti di plastica elencati nell'allegato V, punto 3, mentre la direttiva (UE) 2019/904 consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione del consumo di tali prodotti di plastica monouso. Poiché le misure nazionali di attuazione a norma della direttiva (UE) 2019/904 possono essere meno restrittive di un divieto di immissione sul mercato, il presente regolamento dovrebbe prevalere sulla direttiva (UE) 2019/904 per quanto riguarda i prodotti che rientrano nella definizione di imballaggio, al fine di incrementare la riduzione degli imballaggi di plastica monouso e ridurre la quantità di imballaggi di plastica monouso nell'ambiente. [...]."

Articolo 3, paragrafo 1, punto 24): ""imballaggio composito": l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono pertanto un'unità individuale integrale, a meno che uno dei materiali non costituisca una parte insignificante dell'unità di imballaggio e in nessun caso più del 5 % della massa totale dell'unità di imballaggio, escluse le etichette, le vernici, le pitture, gli inchiostri, gli adesivi e le laccature. Tale disposizione non pregiudica la direttiva (UE) 2019/904."

Articolo 25, paragrafo 1: "A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V."

Allegato V, punto 3: "Imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, che comprendono tutte le aree dedicate alla ristorazione all'interno e all'esterno, con tavoli e sgabelli e posti in piedi, e le aree dedicate alla ristorazione offerte agli utilizzatori finali da diversi operatori economici in congiunto o da terzi ai fini del consumo di alimenti e bevande. Sono esentate le strutture del settore alberghiero, della ristorazione e del catering che non hanno accesso all'acqua potabile."

28 La direttiva (UE) 2019/904 (direttiva sulla plastica monouso)() (articolo 3, punto 2)) definisce un prodotto di plastica monouso, come "il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito".

A norma dell'articolo 4 e della parte A dell'allegato della direttiva sulla plastica monouso, gli Stati membri hanno la possibilità di imporre restrizioni nazionali in relazione ai contenitori rigidi per alimenti di plastica monouso utilizzati per contenere alimenti destinati al consumo immediato e tazze per bevande.

A norma dell'articolo 67, punto 1), lettera a)( 29 ), la direttiva sulla plastica monouso prevale sul regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio in caso di conflitto, salvo disposizione contraria. L'articolo 67, punto 1), lettera b), dispone diversamente per i divieti di imballaggio di cui all'allegato V, punto 3.

Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 4, "[g]li Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che limitano l'immissione sul mercato di imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V, punti 2 e 3, fino al 1o gennaio 2030. L'articolo 4, paragrafo 3, non si applica in relazione a tali misure nazionali fino al 1o gennaio 2030."

Interpretazione della Commissione

La direttiva sulla plastica monouso e il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sono due strumenti giuridici che coesistono e hanno finalità diverse.

I considerando 13 e 180 affrontano il rapporto tra i due atti e indicano che gli imballaggi compositi possono essere considerati imballaggi di plastica monouso ai sensi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio definisce gli "imballaggi compositi" introducendo una soglia del 5 % al di sotto della quale gli imballaggi sono considerati un monomateriale. Di conseguenza gli "imballaggi di plastica monouso" di cui all'allegato V possono fare riferimento soltanto agli imballaggi contenenti più del 5 % di plastica. Tuttavia la definizione di "imballaggio composito" "non pregiudica" la direttiva sulla plastica monouso (cfr. articolo 3, paragrafo 1, punto 24), e considerando 13 del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio). Pertanto gli imballaggi compositi, compresi quelli a base di carta contenenti almeno il 5 % di plastica, sono soggetti ai divieti di imballaggio di cui all'articolo 25 e all'allegato V, punti da 1 a 4, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, mentre gli imballaggi contenenti non più del 5 % di plastica non sono soggetti a tale divieto.

Dato che il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e la direttiva sulla plastica monouso coesistono, i rispettivi ambiti di applicazione devono essere letti congiuntamente. Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prevale per quanto concerne i formati, i materiali e gli usi di imballaggio che figurano nell'allegato V. In tali situazioni, gli Stati membri devono applicare il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e non possono basarsi sull'articolo 4 della direttiva sulla plastica monouso per introdurre misure nazionali. Di contro, gli imballaggi che non sono soggetti alle restrizioni di cui all'allegato V restano soggetti alla direttiva sulla plastica monouso se sono considerati prodotti di plastica monouso ai sensi dell'articolo 3, punto 2), della direttiva. In tali casi continua ad applicarsi l'articolo 4 della direttiva sulla plastica monouso, che impone agli Stati membri di adottare misure per ridurre il consumo di tazze per bevande e contenitori rigidi per alimenti utilizzati per contenere alimenti destinati al consumo immediato. Le misure nazionali di riduzione del consumo possono rimanere in vigore anche dopo il 1º gennaio 2030. Gli Stati membri devono dimostrare, caso per caso, che qualsiasi misura nazionale di questo tipo è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla direttiva sulla plastica monouso e non discriminatoria ai sensi del diritto dell'UE. Occorre prendere in considerazione i potenziali impatti sul mercato interno e la Commissione europea valuterà se una specifica misura nazionale soddisfa o meno le prescrizioni in questione.

L'obbligo di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio di abrogare le restrizioni nazionali entro il 1º gennaio 2030 si applica soltanto alle misure relative ai formati, agli usi e ai materiali di imballaggio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato V.

Di conseguenza, per quanto concerne i punti da 2 a 4 dell'allegato V: se un formato, un materiale e un uso dell'imballaggio non sono contemplati dall'allegato V, punti da 2 a 4, ma sono considerati prodotti di plastica monouso ai sensi della direttiva sulla plastica monouso, si applica l'articolo 4 di quest'ultima.

In questo modo, il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio stabilisce restrizioni armonizzate per gli imballaggi di cui all'allegato V, mentre la direttiva sulla plastica monouso continua a funzionare per i prodotti di plastica monouso che non rientrano nell'ambito di applicazione di tali restrizioni specifiche.

Infine, in vista della valutazione della direttiva sulla plastica monouso prevista per il 2027, la Commissione valuterà la necessità di rivedere la direttiva, anche al fine di assicurare la coerenza con il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, promuovere un mercato unico degli imballaggi e garantire parità di condizioni.

Per quanto concerne i contenitori per alimenti in polistirene espanso (EPS), i contenitori per bevande e le tazze per bevande sono già vietati a norma della direttiva sulla plastica monouso (articolo 5). L'articolo 67, punto 5), del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio modifica la direttiva sulla plastica monouso al fine di includere esplicitamente anche i formati in polistirene estruso (XPS). La disposizione si applicherà a decorrere dal 1º gennaio 2030, senza che sia necessario alcun recepimento da parte degli Stati membri.

17.Ambito di applicazione dei divieti di imballaggio di cui all'articolo 25 e all'allegato V, punti da 1 a 4, per quanto concerne il contenuto di plastica

Disposizioni giuridiche

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, "[a] decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'allegato V."

L'allegato V, punti da 1 a 4, limita l'uso di imballaggi di plastica monouso per diverse applicazioni di imballaggio.

Interpretazione della Commissione

I divieti di imballaggio di cui all'allegato V, punti da 1 a 4, non riguardano solo gli articoli costituiti al 100 % da plastica. Tale interpretazione potrebbe portare a situazioni in cui l'aggiunta di qualsiasi quantità insignificante di materiale diverso dalla plastica escluderebbe gli imballaggi da tale divieto.

Di conseguenza, in assenza di una definizione di "imballaggio di plastica monouso", è opportuno considerare che gli imballaggi compositi, compresi gli imballaggi a base di carta contenenti almeno il 5 % di plastica, sono soggetti ai divieti di imballaggio di cui all'articolo 25 e all'allegato V, punti da 1 a 4, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Gli imballaggi contenenti non più del 5 % di plastica non sono pertanto soggetti a tale divieto.

18.Obiettivi di riutilizzo degli imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti

Disposizioni giuridiche

Articolo 29, paragrafo 1: "A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell'Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo."

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), definisce l'"imballaggio per la vendita" come "l'imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'utilizzatore finale nel punto di vendita".

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), definisce l'"imballaggio per il trasporto" come "l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei".

Interpretazione della Commissione

Gli "imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti" sono formati di imballaggio che possono essere considerati imballaggi per il trasporto e imballaggi per la vendita. Tuttavia alcuni formati che figurano all'articolo 29, paragrafo 1, nei quali i prodotti sono trasportati, ad esempio secchi, fusti e taniche, sono riempiti con prodotti, quali pesticidi, vernici, intonaci o adesivi, che possono renderne il riutilizzo impossibile o possibile, ma soltanto a costi sproporzionati e con un uso sproporzionato di risorse, in quanto tali materiali di riempimento viscosi possono indurirsi nell'imballaggio dopo l'apertura o il materiale di riempimento può migrare nel materiale di imballaggio e contaminarlo.

Di conseguenza la possibilità di riutilizzare gli imballaggi per la vendita dipende principalmente dal prodotto di riempimento. Soltanto gli imballaggi per la vendita aventi un'evidente funzione di trasporto rientrano negli obiettivi di riutilizzo. La prescrizione "per il trasporto di prodotti" può essere indicata ad esempio mediante una progettazione o una forma speciale o dimensioni speciali dell'imballaggio.

Seguono alcuni esempi per fini illustrativi:

-secchi di plastica riempiti di vernici, sostanze chimiche o salse che alterano le proprietà del contenitore: i residui o gli odori possono rendere difficile il riutilizzo di formati di imballaggio riutilizzabili per il trasporto di tali prodotti. Rimuovere tali residui o odori dall'interno del secchio usato è tecnicamente fattibile. Tuttavia, in alcuni casi e a seconda del tipo di prodotto imballato, la rimozione dei residui potrebbe richiedere una pulizia intensa in termini di uso di sostanze chimiche, acqua o energia. Ciò renderebbe il riutilizzo dei secchi di plastica un'opzione fattibile soltanto nel caso in cui gli intensi processi di pulizia non comportino un dispendio sproporzionato in termini di costi e risorse;

-cereali per la prima colazione o altri alimenti solidi in formati di imballaggio rigidi, ad esempio fusti: il trasporto di tali alimenti in formati di imballaggio riutilizzabili, quali fusti che circolano all'interno di una stessa impresa (ma presso siti diversi) o di imprese collegate o all'interno dello stesso Stato membro, è fattibile. I residui o gli odori dei cereali presenti nei fusti non alterano l'interno dei fusti, rendendo possibile il riutilizzo;

-materiali sfusi, ad esempio sabbia o rocce trasportate in sacchi flessibili intermedi per il trasporto alla rinfusa: il trasporto di materiali sfusi in sacchi flessibili riutilizzabili intermedi per il trasporto alla rinfusa è fattibile. Tali prodotti non alterano le proprietà interne di detti imballaggi e non richiedono inoltre una pulizia intensa;

-frutta fresca trasportata in scatole o casse di plastica: una scatola o una cassa è considerata un imballaggio per la vendita quando è riempita di frutta fresca. Tuttavia, considerando che una tale scatola o cassa contiene solitamente quantità di frutta fresca superiori a una singola porzione ed è trasportata per arrivare ai punti vendita, detta scatola o cassa è considerata un imballaggio per la vendita utilizzato per il trasporto. Tale formato di imballaggio può essere riutilizzabile. 

19.Obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto nel contesto del commercio internazionale

Disposizioni giuridiche

Articolo 29:

"1. A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell'Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto dei prodotti, nei formati elencati al paragrafo 1 del presente articolo, nel territorio dell'Unione tra diversi siti in cui l'operatore svolge la sua attività o tra qualsiasi dei siti in cui l'operatore svolge la sua attività e i siti di qualsiasi altra impresa collegata o associata, quale definita all'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE applicabile all'11 febbraio 2025, garantiscono che tali imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo."

3. A decorrere dal 1o gennaio 2030, in deroga al paragrafo 1, gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nei formati elencati al paragrafo 1, al fine di consegnare prodotti a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro garantiscono che tali imballaggi siano riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo."

Interpretazione della Commissione

Gli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi per il trasporto (e degli imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti) sono limitati alle situazioni in cui tali imballaggi sono utilizzati "nel territorio dell'Unione". Di conseguenza entrambi gli operatori, ossia gli importatori e i distributori, devono essere situati nell'UE. Per quanto riguarda gli imballaggi per il trasporto (e gli imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto di prodotti) provenienti da paesi terzi, tale prescrizione dovrebbe essere intesa applicarsi dal momento dell'importazione e dell'immissione sul mercato, il che significa che sono state completate tutte le procedure di importazione richieste in relazione a tali imballaggi, i quali sono quindi autorizzati a circolare sul mercato dell'UE. Ciò avviene solitamente presso il primo deposito nell'UE.

Gli obiettivi di riutilizzo si applicano alle merci importate in imballaggi per il trasporto dopo la loro immissione sul mercato dell'UE. Tali obiettivi si applicano dal primo deposito situato nell'Unione fino alla destinazione finale nel territorio dell'Unione, se il primo deposito non è la destinazione finale della partita.

Ai fini della presente disposizione, per "primo deposito" si intende la struttura all'interno dell'Unione presso la quale le merci imballate per il trasporto arrivano per la prima volta e sono immagazzinate e disimballate ai fini della successiva distribuzione all'interno della catena di approvvigionamento dell'UE.

Le partite che giungono presso il primo deposito e sono destinate a un'unica destinazione finale non devono essere disimballate e reimballate in imballaggi riutilizzabili. I centri di distribuzione e i poli logistici non devono essere considerati una destinazione finale.

20.Operatore economico responsabile degli obiettivi di riutilizzo relativi agli imballaggi per il trasporto 

Disposizioni giuridiche

Articolo 29, paragrafo 1: "A decorrere dal 1o gennaio 2030 gli operatori economici che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche per prodotti distribuiti attraverso il commercio elettronico, nel territorio dell'Unione, sotto forma di pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche di qualsiasi dimensione e materiale, compresi i formati flessibili o involucri di pallet o cinghie per la stabilizzazione e la protezione dei prodotti posti su pallet durante il trasporto, provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo. A decorrere dal 1o gennaio 2040 gli operatori economici si adoperano per utilizzare almeno il 70 % degli imballaggi di cui al primo comma in formato riutilizzabile nell'ambito di un sistema di riutilizzo."

Interpretazione della Commissione

Gli obiettivi di riutilizzo relativi agli imballaggi per il trasporto sono fissati a livello di operatori economici che utilizzano tali imballaggi o imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto.

Gli obiettivi di riutilizzo ricadono pertanto sull'utilizzatore di imballaggi per il trasporto o sull'utilizzatore di imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto. L'utilizzatore di imballaggi per il trasporto o l'utilizzatore di imballaggi per la vendita utilizzati per il trasporto è l'operatore economico che immette un prodotto sul mercato dell'Unione in un imballaggio per il trasporto pertinente, in qualità di fabbricante, importatore o distributore.

21.Esenzioni dagli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto progettati su misura 

Disposizioni giuridiche

L'articolo 29, paragrafo 4, recita: "Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano agli imballaggi per il trasporto o agli imballaggi per la vendita:

a) usati per il trasporto di merci pericolose conformemente alla direttiva 2008/68/CE;

b) usati per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura per soddisfare i requisiti individuali dell'operatore economico che li ha ordinati."

Interpretazione della Commissione

L'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), prevede esenzioni per gli imballaggi usati per il trasporto di macchine di grandi dimensioni, di attrezzature e prodotti per i quali gli imballaggi sono progettati su misura per soddisfare i requisiti individuali dell'operatore economico che li ha ordinati. È opportuno comprendere cosa si intende per macchine di grandi dimensioni, attrezzature e prodotti in questo contesto.

Gli operatori economici che intendono avvalersi di tale esenzione devono fornire una documentazione adeguata che dimostri che l'imballaggio è progettato su misura per un singolo prodotto. La documentazione deve essere inclusa nella documentazione tecnica dell'imballaggio e deve comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'imballaggio necessari per confermare la conformità rispetto alle condizioni per l'esenzione di cui all'articolo 29, paragrafo 4, lettera b).

22.Definizione di "messa a disposizione" nel contesto del rispetto degli obiettivi di riutilizzo per le bevande

Disposizioni giuridiche

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6, "a decorrere dal 1o gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo."

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 11), per "messa a disposizione sul territorio dello Stato membro" si intende "la fornitura di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, per la distribuzione, il consumo o l'uso sul territorio dello Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito".

Il "distributore finale" è definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21), come "la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all'utilizzatore finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica".

Interpretazione della Commissione

Ai fini del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, un distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande contenute in imballaggi per la vendita è, nella maggior parte dei casi, un negozio al dettaglio oppure si tratta di bar e ristoranti del settore alberghiero, della ristorazione e del catering. In caso di vendite a distanza, il distributore finale è l'operatore economico che mette a disposizione dei consumatori la bevanda contenuta in imballaggi per la vendita tramite un sito web.

La messa a disposizione non richiede la realizzazione effettiva di una vendita al consumatore della bevanda in imballaggi per la vendita; è infatti sufficiente che il distributore finale metta in vendita almeno il 10 % delle sue bevande in imballaggi per la vendita riutilizzabili.

Il riferimento a un "sistema di riutilizzo" di cui all'articolo 29, paragrafo 6, fa riferimento alle prescrizioni applicabili ai sistemi di riutilizzo di cui all'allegato VI, parte A, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Il corretto funzionamento di tale sistema comporta, tra l'altro, l'istituzione di modalità adeguate di informazione, esposizione o comunicazione per i consumatori, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, che consentano di identificare e promuovere l'offerta di bevande in imballaggi per la vendita riutilizzabili, ai fini dell'effettiva immissione sul mercato e commercializzazione.

Il calcolo degli obiettivi di riutilizzo per le bevande deve essere stabilito in un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 30, paragrafo 3.

23.Obiettivi di riutilizzo per le bevande nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering 

Disposizione giuridica

L'articolo 29, paragrafo 6, primo comma, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio recita:

"A decorrere dal 1o gennaio 2030 il distributore finale che mette a disposizione dei consumatori bevande alcoliche e analcoliche in imballaggi per la vendita nel territorio di uno Stato membro garantisce che almeno il 10 % di tali prodotti sia messo a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema di riutilizzo."

Interpretazione della Commissione

Le bevande vendute in grandi contenitori riutilizzabili per bevande, quali i fusti di birra, a bar e ristoranti (da impresa a impresa) e che devono essere messe a disposizione dei consumatori dai gestori dei bar e ristoranti (ossia nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering) non contribuiscono agli obiettivi di riutilizzo applicabili agli operatori di tale settore. Tali bevande non sono in effetti messe a disposizione dei consumatori in imballaggi per la vendita. Soltanto quando il grande contenitore riutilizzabile riempito è messo a disposizione di un consumatore, il contenitore per bevande può contribuire agli obiettivi di riutilizzo del distributore di bevande.

Di contro, nel caso degli imballaggi di dimensioni inferiori per bevande, quali le bottiglie riutilizzabili, tali imballaggi sono conteggiati ai fini degli obiettivi di riutilizzo, in quanto si tratta di imballaggi per la vendita che possono essere forniti direttamente ai consumatori.

24.Esenzioni nazionali dagli obiettivi di riutilizzo 

Disposizioni giuridiche

L'articolo 29, paragrafo 14, stabilisce le condizioni cumulative in base alle quali gli Stati membri possono esentare gli operatori economici nei loro territori dagli obiettivi di riutilizzo per un periodo di cinque anni. Tali condizioni sono: 

"a)

lo Stato membro che concede l'esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio per materiale da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali l'obiettivo per il 2030, secondo la relazione pubblicata dalla Commissione tre anni prima di tale data;

b)

lo Stato membro che concede l'esenzione è sulla buona strada per conseguire i pertinenti obiettivi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 43 e può dimostrare di aver ridotto i rifiuti di imballaggio generati pro capita di almeno il 3 % entro il 2028 rispetto ai rifiuti di imballaggio generati pro capita nel 2018; e

c)

gli operatori economici hanno adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di cui rispettivamente agli articoli 43 e 52.

Il periodo di 5 anni può essere rinnovato dallo Stato membro se tutte le condizioni sono soddisfatte."

Gli obiettivi di riciclaggio che gli Stati membri devono raggiungere sono stabiliti all'articolo 52 e sono fissati per i materiali di imballaggio seguenti: carta e cartone, plastica, vetro, legno, metallo e alluminio.

Interpretazione della Commissione

a)Possibilità da parte di uno Stato membro di superare tutti gli obiettivi di riciclaggio specifici per materiale

L'uso del plurale ("obiettivi") dovrebbe essere inteso nel contesto del fatto che esistono diversi obiettivi specifici per materiale, ma non tutti tali obiettivi devono essere superati contemporaneamente ai fini del soddisfacimento delle condizioni per l'applicazione della presente esenzione.

Ad esempio, se l'obiettivo di riciclaggio per l'alluminio è superato in un determinato Stato membro, i rivenditori al dettaglio potrebbero essere autorizzati a detrarre le bevande vendute in lattine di alluminio dai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di vendere il 10 % delle bevande in imballaggi riutilizzabili. I rivenditori al dettaglio dovranno comunque rispettare l'obiettivo di riutilizzo per le bevande vendute in imballaggi realizzati in altri materiali, quali il vetro e la plastica, ma l'obiettivo del 10 % è ridotto proporzionalmente per la quota di bevande vendute in lattine di alluminio.

b)Condizioni relative all'esenzione applicabile agli imballaggi compositi

Nel caso degli imballaggi compositi, devono essere superati gli obiettivi di riciclaggio pertinenti per i materiali utilizzati negli imballaggi. Nella pratica si dovrebbero superare gli obiettivi di riciclaggio per tutti i materiali che rappresentano più del 5 % del peso dell'unità di imballaggio.

c)Condizioni relative all'obiettivo di prevenzione dei rifiuti

Il rispettivo Stato membro deve essere sulla buona strada nel contesto del conseguimento dell'obiettivo generale di prevenzione dei rifiuti per tutti i rifiuti di imballaggio prodotti nello Stato membro che concede l'esenzione. Non esiste un obiettivo di prevenzione dei rifiuti specifico per materiale.

d)Condizioni per il rinnovo dell'esenzione

Se uno Stato membro intende continuare ad avvalersi dell'esenzione dagli obiettivi di riutilizzo dopo cinque anni, deve conseguire gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti negli anni 2035 e 2040. L'intenzione dei colegislatori, nel consentire la possibilità di rinnovare l'esenzione, era quella di garantire che gli operatori economici raggiungessero gli obiettivi in materia di riutilizzo e che gli Stati membri continuassero a ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio secondo gli obiettivi di riduzione stabiliti per gli anni 2035 e 2040. Qualora diventino disponibili nuovi dati e si applichino obiettivi nuovi, questi dovrebbero essere presi in considerazione nel momento pertinente, altrimenti gli obiettivi del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare la riduzione dei rifiuti di imballaggio, potrebbero essere compromessi.

25.Flessibilità a disposizione degli Stati membri nell'istituzione di misure nazionali 

Disposizioni giuridiche

Articolo 4

"1. Un imballaggio è immesso sul mercato solo se è conforme al presente regolamento.

2. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia di sostenibilità, etichettatura e informazione di cui agli articoli da 5 a 12.

3. Se gli Stati membri decidono di mantenere o introdurre prescrizioni nazionali di sostenibilità o di informazione oltre quelle stabilite nel presente regolamento, dette prescrizioni non sono in conflitto con quelle stabilite nel presente regolamento e gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi al presente regolamento per motivi di non conformità a dette prescrizioni nazionali."

Interpretazione della Commissione

Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità in determinati ambiti, stabilisce soltanto prescrizioni minime o richiede l'attuazione da parte degli Stati membri di disposizioni che non sono pienamente armonizzate. Per l'applicazione di alcune disposizioni sono inoltre previste scadenze successive.

Disposizioni nazionali divergenti in materia di imballaggi incidono praticamente su tutti i settori economici e sulla catena del valore dei prodotti. Di conseguenza gli Stati membri devono garantire che le misure nazionali non creino ostacoli sproporzionati e ingiustificati agli scambi nel mercato interno o distorsioni della concorrenza.

L'applicazione anticipata delle norme armonizzate dell'UE, che si verifica quindi quando gli Stati membri adottano una legislazione di attuazione vincolante prima dei termini armonizzati, in particolare se tali disposizioni richiedono innanzitutto l'adozione di misure di attuazione a livello di UE, costituisce una violazione del principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce il principio dell'applicabilità diretta dei regolamenti. Tale attuazione anticipata da parte della legislazione nazionale, che potrebbe essere consentita dal quadro giuridico esistente (direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, trattato), dovrà essere abrogata al più tardi entro l'entrata in vigore delle disposizioni armonizzate ed essere già in linea con il margine di discrezionalità previsto da disposizioni specifiche del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di introdurre prescrizioni in materia di sostenibilità che vadano oltre quelle stabilite nel regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento garantisce agli operatori economici che nessuna norma nazionale limiterà l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni di detto regolamento.

L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio dovrebbe essere interpretato nel senso che limita la libertà di azione degli Stati membri e non come una disposizione che consente la possibilità di derogare alla norma generale di cui al suo paragrafo 2. Di conseguenza qualsiasi prescrizione nazionale in materia di sostenibilità o di etichettatura non può limitare l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle prescrizioni in materia del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, non può essere in conflitto con tali prescrizioni e non può creare ostacoli al mercato interno. 

Varie disposizioni del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio specificano il margine di potere degli Stati membri nell'adottare misure nazionali o consentono agli Stati membri di introdurre esenzioni o prescrizioni ulteriori. Questo è il caso delle disposizioni in materia di compostabilità (articolo 9), restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio (articolo 25, paragrafi 2 e 3, articolo 70, paragrafo 4, allegato V, punto 2), obiettivi di riutilizzo (articolo 29, paragrafi 11, 12, 14, 15, 16) e offerta di riutilizzo (articolo 33, paragrafo 6).

Diverse disposizioni( 30 ) richiedono un'attuazione a livello nazionale (ad esempio per raggiungere un determinato obiettivo o per comunicare determinate informazioni) e costituiscono una combinazione di prescrizioni pienamente armonizzate e di possibilità di flessibilità a livello nazionale. Tuttavia le condizioni per l'uso di tali "flessibilità" sono sempre "inquadrate" in condizioni armonizzate e gli Stati membri devono rispettare tali condizioni per conformarsi al regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (cfr. punto 29 seguente sugli obiettivi di riciclaggio). Alcune di tali disposizioni prevedono altresì obblighi direttamente applicabili per gli operatori economici, ad esempio l'articolo 31 sulla comunicazione alle autorità competenti sugli obiettivi di riutilizzo.

26.Flessibilità per gli Stati membri nella fissazione di obiettivi di riciclaggio supplementari 

Disposizioni giuridiche

Articolo 52, paragrafo 6: "Uno Stato membro può, nel rispetto delle norme generali stabilite dal TFUE e agendo conformemente al presente regolamento, adottare disposizioni che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nel presente articolo."

Articolo 4, paragrafo 3: "Se gli Stati membri decidono di mantenere o introdurre prescrizioni nazionali di sostenibilità o di informazione oltre quelle stabilite nel presente regolamento, dette prescrizioni non sono in conflitto con quelle stabilite nel presente regolamento e gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato di imballaggi conformi al presente regolamento per motivi di non conformità a dette prescrizioni nazionali."

Interpretazione della Commissione

Gli Stati membri possono fissare obiettivi di riciclaggio più ambiziosi, nonché obiettivi supplementari, a condizione che non compromettano il mercato interno. Alcuni hanno già fissato obiettivi supplementari, ad esempio per gli imballaggi di cartone per liquidi.

Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio riprende la precedente direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che lasciava agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'organizzazione della gestione dei rifiuti.

Obiettivi di riciclaggio supplementari possono migliorare l'efficienza della catena del valore dei rifiuti di imballaggio e vanno pertanto a vantaggio degli operatori economici. Tuttavia gli Stati membri devono dimostrare, caso per caso, che tali obiettivi non sono in contrasto con quelli del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio relativi al mercato interno.

27.Flessibilità per gli Stati membri di fissare obiettivi di riutilizzo supplementari o più ambiziosi 

Disposizioni giuridiche

L'articolo 29, paragrafo 15, recita: "Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 51, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici che vadano oltre gli obiettivi minimi stabiliti nei paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 del presente articolo, nella misura in cui tali obiettivi più ambiziosi siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all'articolo 43."

L'articolo 29, paragrafo 16, recita: "Alle condizioni di cui all'articolo 51, gli Stati membri possono fissare obiettivi per gli operatori economici riguardanti le bevande messe a disposizione in imballaggi per la vendita che non rientrano nel paragrafo 6 del presente articolo, se tali obiettivi supplementari siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all'articolo 43."

L'articolo 51 su riutilizzo e ricarica recita:

(1)"Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare l'istituzione di sistemi di riutilizzo degli imballaggi con incentivi sufficienti per la restituzione e di sistemi di ricarica ecologicamente corretti." Detti sistemi sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 27 e 28 e all'allegato VI e non compromettono l'igiene alimentare o la sicurezza dei consumatori.

(2)Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere: [...]

c) gli obblighi per i fabbricanti o i distributori finali di mettere a disposizione in imballaggi riutilizzabili nell'ambito di un sistema per il riutilizzo o la ricarica una determinata percentuale di prodotti diversi da quelli contemplati dagli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29, a condizione che ciò non crei distorsioni nel mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri."

L'articolo 33, paragrafo 6, relativo all'obbligo di offerta di riutilizzo nel settore dell'asporto, fa riferimento all'articolo 51 per quanto concerne le condizioni alle quali uno Stato membro può fissare obiettivi che vanno oltre l'obiettivo indicativo minimo del 10 % a decorrere dal 2030 di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio per gli imballaggi da asporto "nella misura in cui obiettivi più ambiziosi siano necessari per consentire allo Stato membro di conseguire uno o più obiettivi di cui all'articolo 43".

Interpretazione della Commissione

Al fine di conseguire gli obiettivi di prevenzione dei rifiuti di cui al regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, gli Stati membri potrebbero dover integrare le misure dell'UE con misure nazionali, quali obiettivi nazionali di riutilizzo degli imballaggi più ambiziosi o supplementari. Tuttavia, nel far ciò, gli Stati membri devono rispettare determinate condizioni rigorose:

(a)per quanto concerne le condizioni di cui all'articolo 51, la Commissione ritiene che le condizioni cumulative che devono essere soddisfatte per aumentare gli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29, paragrafo 15, debbano essere soddisfatte anche per fissare obiettivi di riutilizzo nuovi a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), che consente agli Stati membri di stabilire obiettivi di riutilizzo per i prodotti non contemplati dagli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29. Tali condizioni sono le seguenti:

·i nuovi obiettivi sono necessari affinché lo Stato membro raggiunga i propri obiettivi di riduzione dei rifiuti (5 % entro il 2030; 10 % entro il 2035; 15 % entro il 2040), che deve dimostrare mediante fatti e dati;

·i nuovi obiettivi non creano distorsioni sul mercato interno o ostacolano gli scambi di prodotti; e

·i nuovi obiettivi sono notificati attraverso la procedura TRIS, che stabilisce che gli Stati membri devono notificare le loro proposte legislative alla Commissione al fine di evitare di creare ostacoli al mercato interno, dal momento che tali misure costituiscono regolamentazioni tecniche.

L'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), consente agli Stati membri di stabilire obiettivi di riutilizzo per i prodotti non contemplati dagli obiettivi di riutilizzo di cui all'articolo 29 e che non sono esplicitamente esentati a norma dell'articolo 29, il che significa, ad esempio, che consente agli Stati membri di fissare obiettivi di riutilizzo per il settore dell'asporto. Ciò è consentito esplicitamente anche dall'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Di conseguenza, se uno Stato membro intende fissare obiettivi nazionali nuovi di riutilizzo in altri settori o per formati di imballaggio o prodotti diversi da quelli elencati all'articolo 29, deve dimostrare che ciò è necessario ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi di prevenzione dei rifiuti. Tale valutazione dovrebbe essere inclusa quando uno Stato membro notifica dette misure nell'ambito del sistema di notifica TRIS;

(b)sebbene l'articolo 43 consenta agli Stati membri di fissare obiettivi nazionali di prevenzione dei rifiuti di imballaggio più ambiziosi rispetto a quelli stabiliti a livello di UE( 31 ), gli obiettivi di prevenzione più ambiziosi a livello nazionale non possono essere utilizzati come giustificazione per innalzare gli obiettivi di riutilizzo armonizzati a livello di UE. Ciò deriva dal principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto nazionale, in quanto, in caso contrario, l'obiettivo dell'armonizzazione del mercato potrebbe essere compromesso dagli Stati membri;

(c)salvo quanto altrimenti disposto, gli Stati membri non possono modificare le disposizioni dell'UE direttamente applicabili e armonizzate. Non possono:

-fissare obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto, quali le scatole di cartone, che sono espressamente esentate dal riutilizzo a norma del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; o

-rendere vincolanti gli obiettivi indicativi di riutilizzo per il 2040, come stabiliti al secondo comma dei paragrafi 1, 5 e 6 dell'articolo 29.

28.Esenzioni nazionali dai sistemi di deposito cauzionale e restituzione

Disposizioni giuridiche

L'articolo 3, paragrafo 1, punto 62) definisce "sistema di deposito cauzionale e restituzione" come "il sistema in cui un deposito cauzionale è addebitato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto di un prodotto imballato o riempito coperto da tale sistema ed è rimborsato quando l'imballaggio interessato è restituito attraverso uno dei canali di raccolta autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali".

L'articolo 50, paragrafo 1, recita: "Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all'anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile:

a)

bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri; e

b)

contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri."

L'articolo 50, paragrafo 2, sancisce che "[a]l fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per i formati di imballaggio pertinenti di cui al paragrafo 1, e che un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita."

L'articolo 50, paragrafo 5, offre agli Stati membri la possibilità di essere esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 2 alle condizioni seguenti:

"a)

il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 48del pertinente formato di imballaggio presentato alla Commissione a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), è pari all'80 % o superiore in peso degli imballaggi di questo formato messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di detto Stato membro nell'anno civile 2026; e

b)

entro il 1o gennaio 2028, lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con misure concrete, compreso il loro calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1."

Interpretazione della Commissione

Il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio non prevede condizioni più favorevoli per i rivenditori al dettaglio delle regioni frontaliere. Al contrario, impone obblighi specifici( 32 ) alle imprese transfrontaliere al fine di prevenire l'elusione, il che potrebbe compromettere gli obiettivi e le prescrizioni dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione.

La possibilità di esenzione per gli Stati membri ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 5, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è legata a criteri di prestazione e non a criteri geografici e, come qualsiasi eccezione, deve essere interpretata in modo restrittivo.

Le due condizioni, ossia la riscossione di un deposito cauzionale e l'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione, sono cumulative in quanto la riscossione di un deposito cauzionale è impossibile in assenza di un sistema di deposito cauzionale e restituzione. Ciò è sottolineato nella definizione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione. Di conseguenza, un distributore finale può essere esentato dalla riscossione di un deposito cauzionale soltanto se lo Stato membro nel suo complesso ha ottenuto un'esenzione dall'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione. In altre parole, il distributore finale non può essere esentato dalla riscossione di un deposito cauzionale se lo Stato membro in cui è situato dispone di un sistema di deposito cauzionale e restituzione ed è pertanto tenuto a riscuotere un deposito cauzionale presso consumatori appartenenti ad altri Stati membri.

29.Prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione esistenti

Disposizioni giuridiche

A norma dell'articolo 50, paragrafo 11, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entro il 1º gennaio 2029 gli Stati membri devono provvedere affinché almeno i sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande soddisfino i requisiti minimi elencati nell'allegato X.

L'articolo 50, paragrafo 11, stabilisce altresì che le prescrizioni minime elencate nell'allegato X non si applicano ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti prima dell'entrata in vigore del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che raggiungono l'obiettivo del 90 % di cui all'articolo 50, paragrafo 1, entro il 1º gennaio 2029. Gli Stati membri devono tuttavia adoperarsi per garantire che i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso siano conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato X al momento del loro primo riesame. Se l'obiettivo del 90 % non è raggiunto entro il 1º gennaio 2029, i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso devono rispettare le prescrizioni minime di cui all'allegato X al più tardi entro il 1º gennaio 2035.

Il considerando 145 spiega che le prescrizioni minime di cui all'allegato X contribuiranno a garantire una maggiore coerenza e tassi di restituzione più elevati in tutti gli Stati membri. Nel fissarle si è tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi, dell'analisi di esperti e delle migliori pratiche derivanti dai sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione.

Interpretazione della Commissione

Il riesame di un sistema esistente di deposito cauzionale e restituzione dovrebbe essere inteso come qualsiasi azione di regolamentazione stabilita per via legislativa che imponga una modifica sostanziale di detto sistema.

Le prescrizioni minime possono contribuire a rafforzare le prestazioni ambientali del sistema di deposito cauzionale e restituzione, in particolare il tasso di raccolta. Prima del 1º gennaio 2029, quando effettuano un riesame del sistema di deposito cauzionale e restituzione, gli Stati membri devono valutare se sia prevedibile che il sistema soddisfi gli obiettivi di raccolta differenziata del 90 % di cui all'articolo 50, paragrafo 2. Se il sistema in questione consegue tassi di raccolta differenziata pari ad almeno il 90 % non deve soddisfare le prescrizioni minime. Tuttavia, in caso contrario, lo Stato membro dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di garantire che il sistema di deposito cauzionale e restituzione sia conforme alle prescrizioni minime di cui all'allegato X. Dopo il 1º gennaio 2029, un sistema di deposito cauzionale e restituzione per imballaggi monouso per bevande che non soddisfa gli obblighi di raccolta differenziata deve essere conforme alle prescrizioni minime entro il 1º gennaio 2035.

30.Accettazione da parte dei rivenditori al dettaglio di contenitori per bevande oggetto di deposito cauzionale

Disposizioni giuridiche

Ai sensi dell'allegato X, lettera l), "gli Stati membri provvedono a che i distributori finali siano obbligati ad accettare gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale del materiale di imballaggio e del formato da loro distribuiti e a restituire i depositi agli utilizzatori finali quando l'imballaggio oggetto di deposito cauzionale è riconsegnato, a meno che gli utilizzatori finali dispongano di mezzi parimenti accessibili per ottenere il rimborso del deposito dopo l'utilizzo dell'imballaggio oggetto di deposito, attraverso uno dei canali di raccolta che garantiscono, nel caso degli imballaggi per prodotti alimentari, un riciclaggio di qualità alimentare e che sono autorizzati a tal fine dalle autorità nazionali. Tale obbligo non si applica nel caso in cui la superficie di vendita non consenta agli utilizzatori finali di restituire gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale. Tuttavia, i distributori finali dovranno sempre accettare la restituzione dell'imballaggio vuoto dei prodotti che vendono."

L'articolo 50, paragrafo 11, recita: "Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché almeno i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento soddisfino i requisiti minimi elencati nell'allegato X. Le prescrizioni minime elencate nell'allegato X non si applicano ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che raggiungono l'obiettivo del 90 % di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro il 1o gennaio 2029. Gli Stati membri si adoperano per garantire che i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso siano conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato X al momento del loro primo riesame. Se l'obiettivo del 90 % non è raggiunto entro il 1o gennaio 2029, i sistemi esistenti di deposito cauzionale e restituzione monouso rispettano le prescrizioni minime di cui all'allegato X al più tardi entro il 1o gennaio 2035."

Interpretazione della Commissione

Conformemente alle prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione di cui all'allegato X, i distributori finali devono accettare gli imballaggi vuoti dei prodotti che vendono e restituire il deposito cauzionale. Tale obbligo si applica in assenza di prova dell'acquisto.

Inoltre gli Stati membri devono garantire che i distributori finali siano obbligati ad accettare tutti gli imballaggi oggetto di deposito cauzionale dello stesso materiale e formato di imballaggio da loro venduto e a versare il deposito cauzionale all'utilizzatore finale. L'obbligo di restituire il deposito cauzionale non si applica se la superficie di vendita del distributore finale non gli consente di accettare la restituzione dell'imballaggio oggetto di deposito cauzionale o se gli utilizzatori finali dispongono di mezzi parimenti accessibili per ottenere la restituzione del deposito cauzionale attraverso un altro canale di raccolta consolidato e parimenti accessibile per gli imballaggi monouso per bevande, autorizzato a tal fine. Gli Stati membri devono stabilire le modalità di applicazione di tali esenzioni.

Le prescrizioni di cui all'allegato X si applicano soltanto ai sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti dopo l'11 febbraio 2025 o se un sistema di deposito cauzionale e restituzione non raggiunge gli obiettivi di raccolta differenziata del 90 % entro il 1º gennaio 2029. Di conseguenza i sistemi di deposito cauzionale e restituzione che non devono soddisfare le prescrizioni minime non sono interessati dagli obblighi in materia di ripresa dei rifiuti stabiliti nel regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

31.Trattamento alla fine del ciclo di vita degli imballaggi oggetto di raccolta differenziata progettati per il riciclaggio 

Disposizioni giuridiche

L'articolo 48, paragrafo 1, recita: "Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi e infrastrutture per la restituzione e la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio degli utilizzatori finali [...] e di facilitarne la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità. Gli imballaggi che soddisfano i criteri di progettazione per il riciclaggio stabiliti negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento sono raccolti per il riciclaggio. L'incenerimento e il conferimento in discarica di tali imballaggi sono vietati, ad eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata per i quali il riciclaggio non è fattibile o non produce il miglior risultato in termini ambientali."

L'articolo 48, paragrafo 2, recita: "Al fine di agevolare il riciclaggio di alta qualità, gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti sistemi e infrastrutture per una raccolta e una cernita comprensive al fine di facilitare il riciclaggio e garantire la disponibilità di materie prime di plastica per il riciclaggio.

L'articolo 48, paragrafo 3, recita: "Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di restituzione e raccolta differenziata di cui al paragrafo 1 del presente articolo per alcuni formati di rifiuti, a condizione che la raccolta di frazioni di imballaggio nel loro insieme, o la raccolta di rifiuti di imballaggi o loro frazioni unitamente ad altri rifiuti non ne pregiudichi la capacità di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o altre operazioni di recupero [...] e dette operazioni generino risultati di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata."

Articolo 49: "Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri stabiliscono obiettivi obbligatori di raccolta e prendono i provvedimenti necessari per garantire che la raccolta dei materiali di cui all'articolo 52 sia coerente con gli obiettivi di riciclaggio di cui a tale articolo e con gli obiettivi obbligatori per il contenuto riciclato di cui all'articolo 7."

Interpretazione della Commissione

A norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, non sono consentiti l'incenerimento e il collocamento in discarica di imballaggi conformi ai criteri di progettazione per il riciclaggio di cui all'articolo 6. Dato che tali criteri saranno stabiliti in atti delegati specificati all'articolo 6, paragrafo 4, entro il 1º gennaio 2028 e si applicheranno due anni dopo, il divieto entrerà in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2030.

Gli imballaggi dei formati e dei materiali esentati dai criteri di progettazione per il riciclaggio sono esentati anche dal divieto di incenerimento e collocamento in discarica. Tra le esenzioni figurano materiali di imballaggio quali legno leggero, sughero, tessuto, gomma, ceramica, porcellana o cera. Vi sono inoltre esenzioni per determinate applicazioni di imballaggio, come nel caso dei dispositivi medici e del trasporto di merci pericolose. Gli imballaggi esentati possono essere raccolti con i rifiuti residui ed essere inceneriti o collocati in discarica. Tutti gli altri imballaggi che dovranno rispettare i criteri di progettazione per il riciclaggio dovranno essere raccolti separatamente e, in linea di principio, riciclati.

Gli imballaggi progettati per il riciclaggio non possono essere inceneriti o collocati in discarica quando diventano rifiuti, fatta eccezione per i rifiuti di imballaggio che sono stati raccolti, cerniti e trattati separatamente, ma per i quali il riciclaggio non è fattibile o non produce il miglior risultato in termini ambientali, come specificato all'articolo 48, paragrafo 1. 

Gli Stati membri possono decidere che i rifiuti di imballaggio che non sono oggetto di raccolta differenziata, come descritto in precedenza, siano sottoposti a cernita prima delle operazioni di recupero di energia al fine di rimuovere gli imballaggi progettati per essere riciclati (articolo 48, paragrafo 4, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio).

L'articolo 48, paragrafo 3, consente una deroga agli obblighi di raccolta differenziata se, innanzitutto, tale raccolta non pregiudichi la capacità di riciclaggio di tali rifiuti di imballaggio o frazioni di rifiuti di imballaggio e se, in secondo luogo, il materiale riciclato risultante è di qualità paragonabile a quella ottenuta con la raccolta differenziata. Anche se si ricorre a tale deroga, il divieto di incenerimento e collocamento in discarica si applica comunque ai rifiuti di imballaggio raccolti mediante la commistione di flussi di rifiuti di imballaggio.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire l'istituzione di sistemi e infrastrutture sufficienti per la raccolta differenziata di tutti i rifiuti di imballaggio. Per far sì che la raccolta dei rifiuti di imballaggio sia coerente con gli obiettivi vincolanti di riciclaggio e le prescrizioni in materia di contenuto riciclato, gli Stati membri devono inoltre fissare obiettivi obbligatori di raccolta entro il 1º gennaio 2029.

32.Tasso di raccolta differenziata degli imballaggi soggetti a deposito cauzionale nel 2026 e obbligo di istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione entro il 2029

Disposizioni giuridiche

L'articolo 50, paragrafo 1, recita: "Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all'anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile: a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri e b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri."

L'articolo 50, paragrafo 2, recita: "Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per i formati di imballaggio pertinenti di cui al paragrafo 1, e che un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita."

L'articolo 50, paragrafo 5, recita: "Gli Stati membri possono essere esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 2 alle condizioni seguenti:

a) il tasso di raccolta differenziata a norma dell'articolo 48del pertinente formato di imballaggio presentato alla Commissione a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c), è pari all'80 % o superiore in peso degli imballaggi di questo formato messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di detto Stato membro nell'anno civile 2026; e

b) entro il 1o gennaio 2028, lo Stato membro notifica alla Commissione la domanda di deroga e presenta un piano di attuazione indicante una strategia con misure concrete, compreso il loro calendario che garantisca il raggiungimento del tasso di raccolta differenziata del 90 % in peso degli imballaggi di cui al paragrafo 1."

Precisa inoltre che ai fini della lettera a), "qualora le informazioni relative al tasso di raccolta differenziata del pertinente formato di imballaggio non siano state ancora presentate alla Commissione, lo Stato membro fornisce una spiegazione motivata relativa alla modalità con cui le condizioni di esenzione di cui al presente paragrafo possono essere altrimenti soddisfatte. La spiegazione motivata si basa sui dati nazionali convalidati e comprende una descrizione delle misure attuate".

Interpretazione della Commissione

Gli Stati membri devono garantire che il 90 % delle bottiglie di plastica e dei contenitori di metallo monouso di cui all'articolo 50, paragrafo 1, sia raccolto separatamente entro il 1º gennaio 2029. Al fine di conseguire tali obiettivi di raccolta, gli Stati membri dovrebbero garantire di aver istituito un sistema di deposito cauzionale e restituzione per i pertinenti formati di imballaggio che sia pienamente operativo entro il 1º gennaio 2029, fatto salvo il caso in cui lo Stato membro abbia chiesto una deroga entro il 1º gennaio 2028 e abbia ricevuto una risposta positiva o non abbia ricevuto alcuna risposta entro tre mesi dal ricevimento del piano di attuazione.

Se gli Stati membri soddisfano le prescrizioni cumulative per un'esenzione dall'istituzione di un sistema di deposito cauzionale e restituzione di cui all'articolo 50, paragrafo 5, possono essere esentati dall'istituire un tale sistema. Se uno Stato membro intende avvalersi di tale esenzione, deve raccogliere separatamente l'80 % delle bottiglie di plastica e dei contenitori di metallo monouso messi a disposizione sul suo territorio nell'anno civile 2026. Tali circostanze devono essere comunicate alla Commissione europea al più tardi entro il 1º luglio 2028. I dati in questione si baserebbero sui tassi di raccolta stimati, ma gli Stati membri dovrebbero includere i dati disponibili per la raccolta delle bottiglie di plastica monouso, come previsto dalla direttiva sulla plastica monouso. Se lo Stato membro non soddisfa l'obiettivo di raccolta dell'80 %, non può beneficiare di un'esenzione. Secondo il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, uno Stato membro deve presentare inoltre un piano di attuazione entro il 1º gennaio 2028. Secondo l'interpretazione della Commissione, l'opzione di una deroga deve essere considerata un'"opzione una tantum". Se uno Stato membro non chiede una deroga nel rispetto delle disposizioni e delle date di cui all'articolo 50, deve istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione.

Se uno Stato membro ha ottenuto una deroga e non raccoglie separatamente il 90 % degli imballaggi monouso per bevande per tre anni consecutivi, detta deroga non si applicherà più, come specificato all'articolo 50, paragrafo 7, del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Lo Stato membro in questione dovrà quindi istituire un sistema di deposito cauzionale e restituzione entro il 1º gennaio del secondo anno civile successivo a quello in cui la Commissione ha comunicato allo Stato membro interessato che la deroga non è più applicabile.

33.Obiettivo di raccolta del 90 % degli Stati membri per le bottiglie di plastica monouso per bevande e le lattine di metallo monouso per bevande e contributo dei sistemi regionali di deposito cauzionale e restituzione 

Disposizioni giuridiche

L'articolo 50, paragrafo 1, recita: "Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta differenziata di almeno il 90 % all'anno, in peso, dei seguenti formati di imballaggio messi a disposizione sul mercato per la prima volta nello Stato membro interessato in un dato anno civile: a) bottiglie di plastica monouso per bevande con una capacità massima di tre litri e b) contenitori di metallo monouso per bevande con una capacità massima di tre litri."

L'articolo 50, paragrafo 2, stabilisce che "al fine di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti sistemi di deposito cauzionale e restituzione per i formati di imballaggio pertinenti di cui al paragrafo 1, e che un deposito cauzionale sia addebitato presso il punto vendita."

Interpretazione della Commissione

Gli obiettivi di raccolta differenziata del 90 % per le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande di cui all'articolo 50, paragrafo 1, si applicano allo Stato membro nel suo complesso e si basano sulla quantità di tali formati di imballaggio messi a disposizione sul territorio di uno Stato membro in un anno.

Tutte le bottiglie di plastica monouso per bevande e i contenitori di metallo monouso per bevande, fatta eccezione per quelli espressamente esentati da tale obbligo a norma dell'articolo 50, paragrafo 4, devono costituire parte di un sistema di deposito cauzionale e restituzione. Gli Stati membri devono garantire che tutto il loro territorio sia coperto dalla raccolta differenziata per tali formati di imballaggio, ma possono attuare sistemi di deposito cauzionale e restituzione a livello subnazionale al fine di tenere conto delle pertinenti divisioni amministrative nazionali e dei territori d'oltremare.

(1) ()    Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (GU L, 2025/40, 22.1.2025).
(2) ()    Sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2021, KRONE-Verlag, C-65/20, ECLI:EU:C:2021:471, punto 25.
(3) ()    Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(4) ()    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), per "imballaggio per la vendita" si intende "l'imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'utilizzatore finale nel punto di vendita".
(5) ()    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), lettera d), "articolo progettato per essere riempito nel punto di vendita e a ciò destinato al fine di distribuire il prodotto, altrimenti noto come "imballaggio di servizio"".
(6) ()    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), per "imballaggio multiplo" si intende "l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all'utilizzatore finale o che l'imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche".
(7) ()    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), per "imballaggio per il trasporto" si intende "l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei".
(8) ()    Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 4), per "imballaggio per produzione primaria" si intendono "articoli progettati e destinati ad essere utilizzati come imballaggi per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione primaria quale definita nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio".
(9) ()    Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (notificata con il numero C(2003) 1422) (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(10) ()    Ai sensi dell'allegato VI, lettera c), per "sistema a circuito aperto" si intende "un sistema di riutilizzo nel quale gli imballaggi riutilizzabili circolano tra un numero non precisato di partecipanti al sistema e la proprietà degli imballaggi cambia in uno o più punti del processo di riutilizzo".
(11) ()    Ai sensi dell'allegato VI, lettera b), per "sistema a circuito chiuso" si intende "un sistema di riutilizzo nel quale un gestore del sistema o un gruppo cooperante di partecipanti al sistema fanno circolare gli imballaggi senza che vi siano cambiamenti di proprietà".
(12) ()    Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011(GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
(13) ()    La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 ( EUR-Lex - C:2022:247:TOC - IT - EUR-Lex ).
(14) ()    Ai sensi dell'articolo 5 del modello di convenzione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), per "stabile organizzazione" si intende una sede fissa di attività attraverso la quale un'impresa svolge in tutto o in parte la propria attività. Sono inclusi, in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio, ecc.
(15) ()    Sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2022, Berlin Chemie, C-333/20, ECLI:EU:C:2022:291; sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2024, Adient, C-533/22, ECLI:EU:C:2024:501.
(16) ()    mg/kg = ppm.
(17) ()    µg/kg = ppb.
(18) ()     EUR-Lex - C:2022:247:TOC - IT - EUR-Lex .
(19) ()    Norme armonizzate nell'ambito dell'applicazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU C 44 del 19 febbraio 2005).
(20) ()    GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(21) ()    Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
(22) ()    EN 13428:2004 - Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte. Il riferimento a questa norma armonizzata figura nella comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 44 del 19 febbraio 2005.
(23) ()    EN 13428:2004 - Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione - Prevenzione per riduzione alla fonte. Il riferimento a questa norma armonizzata figura nella comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 44 del 19 febbraio 2005.
(24) ()    EN 13429:2004 - Imballaggi - Riutilizzo. Il riferimento a questa norma armonizzata figura nella comunicazione della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale C 44 del 19 febbraio 2005.
(25) ()    Decisione 97/129/CE della Commissione, del 28 gennaio 1997, che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 50 del 20.2.1997, pag. 28). 
(26) ()     Comunicazione della Commissione — Imballaggi di bevande, sistemi di deposito cauzionale e libera circolazione delle merci .
(27) ()    Cfr. l'articolo 45 del regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio relativo alla responsabilità estesa del produttore, che recita: "I produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e della presente sezione per gli imballaggi, compresi gli imballaggi di prodotti imballati, che mettono a disposizione per la prima volta nel territorio di uno Stato membro o che disimballano senza essere utilizzatori finali."
(28) ()    Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1).
(29) b) è aggiunto il paragrafo seguente: "3. Qualora l'articolo 4 della presente direttiva confligga con l'articolo 25, paragrafi 1 e 6, del regolamento (UE) 2025/40 per quanto riguarda gli imballaggi di plastica monouso elencati all'allegato V, punto 3, di tale regolamento, prevale l'articolo 25, paragrafi 1 e 6, di tale regolamento."." () L'articolo 67, punto 1), lettera a), recita: "La direttiva (UE) 2019/904 è così modificata: 1) l'articolo 2 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Qualora la presente direttiva confligga con la direttiva 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva salvo diversamente previsto nel regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(30) ()    Articoli 13, 23, 31, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67 e 68.
(31) ()    Cfr. articolo 43, paragrafo 7, che recita: "Ai fini del paragrafo 5, gli Stati membri possono introdurre misure di prevenzione dei rifiuti di imballaggio che vadano oltre gli obiettivi minimi di cui al paragrafo 1, agendo conformemente al presente regolamento."
(32) ()    L'articolo 50, paragrafo 11, recita: "Entro il 1o gennaio 2029 gli Stati membri provvedono affinché almeno i sistemi di deposito cauzionale e restituzione istituiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento soddisfino i requisiti minimi elencati nell'allegato X. [...]Entro il 1o gennaio 2038 la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta l'attuazione del presente articolo e individua le modalità per massimizzare l'interoperabilità dei sistemi di deposito cauzionale e restituzione."A norma dell'allegato X "[g]li Stati membri che hanno regioni con un'elevata attività transfrontaliera assicurano che i sistemi di deposito cauzionale e restituzione consentano la raccolta di imballaggi provenienti dai sistemi di deposito cauzionale e restituzione di altri Stati membri presso punti di raccolta designati e si adoperano per consentire la restituzione di un deposito cauzionale addebitato all'utilizzatore finale al momento dell'acquisto dell'imballaggio".