RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
La presente direttiva delegata della Commissione modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in appresso "la direttiva RoHS") per quanto riguarda le esenzioni relative al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame.
L'articolo 4 della direttiva RoHS limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Attualmente sono 10 le sostanze soggette a restrizioni elencate nell'allegato II della direttiva: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE), ftalato di bis(2‑etilesile) (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) e diisobutilftalato (DIBP).
Gli allegati III e IV della direttiva RoHS elencano i materiali e i componenti delle AEE per applicazioni specifiche esentati dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva. L'articolo 5 prevede la possibilità di adattare gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico (per quanto riguarda la concessione, il rinnovo e la revoca delle esenzioni). Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni devono essere incluse negli allegati III e IV purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 ("il regolamento REACH") e qualora sia soddisfatta una delle seguenti tre condizioni:
·la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile;
·l'affidabilità dei sostituti non è garantita;
·gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.
Le decisioni sulle esenzioni, e sulla loro durata, devono tenere conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione; le decisioni sulla durata delle esenzioni devono tenere conto di ogni potenziale impatto sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione.
Le AEE soggette alla direttiva RoHS sono classificate secondo le categorie di cui all'allegato I della medesima.
L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva RoHS consente alla Commissione di includere materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche negli elenchi degli allegati III e IV mediante singoli atti delegati, conformemente all'articolo 20. L'articolo 5, paragrafo 3, e l'allegato V stabiliscono la procedura per inoltrare le domande di esenzione.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Alcune imprese chiedono alla Commissione di concedere o rinnovare esenzioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva RoHS.
L'allegato III della direttiva comprende tre voci principali per il piombo come elemento di lega nell'acciaio (voce 6 a)), nell'alluminio (voce 6 b)) e nel rame (voce 6 c)), che inizialmente erano riunite in un'unica voce. Alla luce dei risultati degli ultimi riesami, tali voci sono state ampliate per adattarle al progresso tecnico e scientifico e aggiungere nuove sottovoci specifiche.
Piombo come elemento di lega nell'acciaio
L'esenzione di cui alla voce 6 a)-I è stata inclusa nell'allegato III della direttiva RoHS mediante la direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione. Le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, per le quali era prevista la revisione, sono state trasferite in questa nuova voce. La data di scadenza dell'esenzione di cui alla voce 6 a)-I è il 21 luglio 2021. Tale esenzione riguarda l'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato. Rispetto alla precedente esenzione di cui alla voce 6 a), anch'essa rimasta valida per determinate categorie di AEE, la soglia inferiore di concentrazione di piombo nell'acciaio zincato è stata abbassata allo 0,2 % di piombo in peso.
Nello specifico, la data di scadenza della voce 6 a) è il 21 luglio 2023 per la categoria 8 (limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) e il 21 luglio 2024 per la categoria 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali), e per la categoria 11, ossia altre AEE non comprese nelle altre categorie ("altre AEE").
Il 17 e il 20 gennaio 2020, entro il termine per il rinnovo fissato all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva RoHS, la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo delle esenzioni di cui alle voci 6 a) e 6 a)-I. Il 20 gennaio 2023 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell'esenzione di cui alla voce 6 a) per quanto riguarda la categoria 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e la categoria 11.
A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE le esenzioni in vigore restano valide finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.
Piombo come elemento di lega nell'alluminio
Le esenzioni di cui alle voci 6 b) e 6 b)-I sono state incluse nell'allegato III della direttiva RoHS mediante la direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione. La precedente esenzione di cui alla voce 6 b) riguarda l'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso e, analogamente all'esenzione di cui alla voce 6 a), è ancora pertinente per specifiche categorie di AEE. Tuttavia la maggior parte delle categorie di AEE è stata trasferita nelle sottoesenzioni successive di cui alle voci 6 b)-I e 6 b)-II. Queste ultime specificano l'ambito di applicazione dell'esenzione precedente di cui alla voce 6 b) suddividendola in due applicazioni: l'esenzione di cui alla voce 6 b)-I riguarda l'alluminio contenente piombo, a condizione che derivi dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo, mentre l'esenzione di cui alla voce 6 b)-II riguarda l'alluminio contenente piombo destinato alla lavorazione meccanica.
La data di scadenza della voce 6 b) è il 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Le date di scadenza per questi ultimi sottogruppi sono il 21 luglio 2023 per la categoria 8 limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e il 21 luglio 2024 per la categoria 9 limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. Anche la categoria 11, ossia altre AEE non comprese nelle altre categorie (altre AEE), ha come scadenza il 21 luglio 2024.
La data di scadenza dell'esenzione di cui alla voce 6 b)-I è il 21 luglio 2021 e quella della voce 6 b)-II è il 18 maggio 2021, applicabile alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10.
Il 2 dicembre 2019 e il 17 gennaio 2020, entro il termine per il rinnovo fissato all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva RoHS, la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell'ambito di applicazione e della durata delle esenzioni in questione. Il 20 gennaio 2023 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell'esenzione di cui alla voce 6 b) riguardanti la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e la categoria 11, ossia altre AEE.
Piombo come elemento di lega nel rame
L'esenzione di cui alla voce 6 c) dell'allegato III riguarda il piombo nelle leghe di rame ed è stata rinnovata mediante la direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione. L'esenzione non è mai stata modificata dai tempi della prima direttiva RoHS, la direttiva 2002/95/CE.
L'esenzione si applica a tutte le categorie di AEE. La data di scadenza dell'esenzione di cui alla voce 6 c) è il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7, le categorie 8 e 9 (esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e la categoria 10. La data di scadenza dell'esenzione di cui alla voce 6 c) è il 21 luglio 2023 per la categoria 8 limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e il 21 luglio 2024 per la categoria 9 limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, come pure per la categoria 11, ossia altre AEE non comprese nelle altre categorie ("altre AEE").
Il 15 e il 16 gennaio 2020, entro il termine per il rinnovo fissato all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva RoHS, la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo dell'esenzione di cui alla voce 6 c).
Valutazione tecnica
Nell'ottobre 2020 la Commissione ha avviato uno studio, che si è concluso nel febbraio 2022, per effettuare la necessaria valutazione tecnica e scientifica, compresa una consultazione pubblica di dieci settimane dei portatori di interessi. Tutte le osservazioni sono state prese in considerazione. Le informazioni relative alla consultazione sono state fornite sul sito web del progetto.
·Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti 10 contributi specifici per l'esenzione di cui alla voce 6 a) e numerosi contributi generici.
·Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti sette contributi specifici per l'esenzione di cui alla voce 6 b)-I, 12 contributi specifici per l'esenzione di cui alla voce 6 b)-II e numerosi contributi generici.
·Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti 12 contributi specifici per l'esenzione di cui alla voce 6 c) e numerosi contributi generici.
·Per valutare le informazioni specifiche sulla nuova categoria sulla base delle domande ricevute nel 2023, nell'agosto di quell'anno la Commissione ha avviato uno studio che si è concluso nell'aprile 2024. La valutazione tecnica ha comportato una consultazione pubblica dei portatori di interessi della durata di otto settimane; sono state prese in considerazione tutte le osservazioni. Le informazioni relative alla consultazione sono state fornite sul sito web del progetto.
·Sono pervenuti otto contributi per l'esenzione di cui alla voce 6 a).
·Sono pervenuti 13 contributi per l'esenzione di cui alla voce 6 b).
Piombo come elemento di lega nell'acciaio – conclusioni tecniche
Le relazioni sulla valutazione tecnica e scientifica hanno evidenziato quanto segue:
·il piombo è utilizzato come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica per migliorare le prestazioni del materiale durante la lavorazione meccanica, aumentarne la stabilità e renderne più liscia la superficie;
·in alcuni casi è tecnicamente possibile sostituire il piombo. Non è tuttavia stato possibile approfondire tale aspetto durante le valutazioni tecniche, e nel complesso dal riesame del 2015 non si è registrato quasi nessun progresso per quanto riguarda la sostituzione del piombo nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica. La revoca dell'esenzione per l'acciaio destinato alla lavorazione meccanica ha impatti negativi che superano i benefici della sostituzione del piombo, in particolare se si applica una data di scadenza a breve termine;
·è opportuno concedere un'esenzione a breve termine per accordare più tempo per fornire prove solide sullo stato tecnico della sostituzione ed evitare effetti negativi sul mercato;
·è possibile che il piombo sia presente nell'acciaio zincato per immersione a caldo per lotti. Questo processo usa zinco liquido per produrre un rivestimento protettivo per i prodotti di acciaio. Il piombo può essere presente come impurità nello zinco usato e deriva dallo zinco secondario o dalla concentrazione residua di piombo nei lotti precedenti. In altri casi il piombo è aggiunto intenzionalmente per ottenere rivestimenti di alta qualità, in particolare per le applicazioni con piccoli dettagli. Poiché una parte del piombo migra nell'acciaio, l'acciaio prodotto contiene una piccola quantità di piombo;
·l'attuale soglia di concentrazione di piombo (0,2 % di piombo in peso) che si applica ai componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti è ancora adeguata e applicabile;
·l'uso di zinco secondario comporta benefici per l'ambiente rispetto all'uso di zinco primario. La revoca dell'esenzione per l'acciaio zincato per immersione a caldo per lotti ha impatti negativi che superano i benefici della sostituzione del piombo. È pertanto opportuno concedere l'esenzione;
·in entrambi i casi, l'acciaio oggetto delle esenzioni è utilizzato in applicazioni finali molto diverse tra loro. Non sono state fornite valide argomentazioni tecniche per giustificare la modifica dell'ambito di applicazione o del periodo di validità per le diverse categorie di AEE.
·Piombo come elemento di lega nell'alluminio – conclusioni tecniche
Le relazioni sulla valutazione tecnica e scientifica hanno evidenziato quanto segue:
·è possibile che il piombo sia accidentalmente presente nei rottami di alluminio riciclati. È quanto avviene nelle leghe per colata, che vengono fuse in un forno e colate in uno stampo;
·la sostituzione del piombo nelle leghe di alluminio, che proviene da rottami di alluminio, non presenta grandi vantaggi ambientali e richiederebbe uno sforzo sproporzionato per essere realizzabile su scala industriale. Ciò significa che non sarebbe possibile sostituire o diluire l'alluminio secondario con alluminio primario nelle leghe per colata per tutti i settori di applicazione, in parte a causa del maggiore consumo energetico necessario;
·si prevede che il contenuto di piombo dei rottami di alluminio diminuirà col tempo. È necessario più tempo per garantire l'affidabilità delle leghe di alluminio a minore contenuto di piombo nell'industria;
·al fine di chiarire l'ambito di applicazione dell'esenzione, è opportuno usare una formulazione più precisa, vale a dire leghe di alluminio per colata derivanti dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo;
·è opportuno ridurre il valore soglia massimo per il piombo nelle leghe di alluminio per colata allo 0,3 % in peso a causa del progresso tecnico e alla diminuzione della concentrazione di piombo nei rottami di alluminio;
·il piombo è utilizzato come elemento di lega anche nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica, in quanto fungendo da lubrificante ne migliora la lavorabilità;
·per la maggior parte delle categorie di AEE, sul mercato esistono sostituti affidabili del piombo nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica. In molte applicazioni la sostituzione del piombo nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica è già avvenuta. La transizione verso l'alluminio senza piombo era già evidente nell'ultimo riesame dell'esenzione, effettuato nel 2016;
·durante l'ultimo processo di valutazione è emersa un'applicazione per la quale non erano ancora disponibili sostituti affidabili: le valvole per il controllo e la regolazione del gas negli apparecchi domestici a gas.
·alla fine del 2024 la sostituzione dei materiali per le valvole in questione dovrebbe essere stata ultimata. Dopo un periodo transitorio di 18 mesi per l'esenzione in vigore di cui alla voce 6 b)-II, non sarà più necessario rinnovare l'esenzione per il piombo in queste applicazioni specifiche;
·per quanto riguarda le categorie 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e 11, ossia altre AEE, i dati suggeriscono che l'uso di leghe di alluminio senza piombo per la lavorazione meccanica e di leghe di alluminio in cui il contenuto di piombo è ridotto dallo 0,4 % allo 0,3 % rende necessario riprogettare e, almeno in alcuni casi, riqualificare le AEE. Per farlo occorre più tempo rispetto a quello necessario per altre categorie di AEE.
·Piombo come elemento di lega nel rame – conclusioni tecniche
Le relazioni sulla valutazione tecnica e scientifica hanno evidenziato quanto segue:
·le leghe di rame contenenti piombo hanno proprietà speciali dal punto di vista della conduttività, del rilassamento, della corrosione o della lubrificazione. L'uso di leghe di rame contenenti piombo nelle AEE può dunque essere legato a funzioni elettriche e/o meccaniche;
·per i componenti elettrici, le leghe di rame contenenti piombo sono usate principalmente come conduttori in tutti i tipi di connessioni in numerose applicazioni. Per i componenti in cui l'uso di leghe di rame contenenti piombo è legato a proprietà meccaniche esistono leghe rame-zinco senza piombo che però richiedono adeguamenti del processo di lavorazione meccanica per i quali occorre più tempo;
·benché i componenti geometricamente semplici potrebbero essere sostituiti nei prossimi anni, la sostituzione presenta dei vincoli che ne limitano la realizzabilità a determinate applicazioni e non è stato possibile delimitare chiaramente le applicazioni;
·nonostante i singoli casi di sostituzione, si è giunti alla conclusione che i tempi non erano maturi per restringere l'ambito di applicazione o ridurre il valore massimo di concentrazione del piombo nelle leghe di rame, perché questo potrebbe avere impatti significativi;
·il rame contenente piombo è utilizzato in una gamma variegata di applicazioni finali e non sono state fornite argomentazioni valide che giustifichino la definizione di ambiti di applicazione o periodi di validità diversi a seconda della categoria di AEE. È opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di AEE;
·sebbene sia preferibile rinnovare l'esenzione, dovrebbero essere fornite prove specifiche e, se del caso, nel prossimo riesame è opportuno restringere l'ambito di applicazione dell'esenzione in virtù dei progressi compiuti nei lavori di sostituzione del piombo nelle leghe di rame.
Regolamento REACH
È opportuno offrire un livello di protezione analogo quando l'ambito di applicazione della direttiva RoHS è escluso dalle restrizioni stabilite dal regolamento REACH.
A norma dell'allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento REACH, l'uso del piombo è soggetto a restrizioni in determinati articoli o loro parti accessibili al fine di ridurre al minimo l'esposizione dei bambini al piombo proveniente da articoli destinati al pubblico. La concentrazione di piombo in tali articoli o loro parti accessibili deve essere inferiore allo 0,05 % in peso se i componenti possono essere messi in bocca dai bambini. Il limite non si applica nei casi in cui il tasso di cessione del piombo non supera un determinato livello. Le parti accessibili sono quelle che hanno una dimensione inferiore ai 5 cm.
Ai sensi dell'allegato XVII, voce 63, punto 8, del regolamento REACH, l'ambito di applicazione della direttiva RoHS è escluso da tale obbligo specifico di restrizione. Tuttavia, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), primo comma, della direttiva RoHS stabilisce che l'inclusione dei materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche non deve indebolire la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento REACH.
Le AEE o loro parti possono superare di molto il valore soglia stabilito nell'allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento REACH a causa delle esenzioni concesse e previste dall'allegato III, voci 6 a), 6 b) e 6 c), della direttiva RoHS. A causa dei vari tipi di applicazioni non si può escludere che i componenti possano essere messi in bocca dai bambini in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. È pertanto opportuno, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva RoHS e al principio di precauzione, aggiungere la seguente nota a piè di pagina alla formulazione dell'esenzione di cui all'allegato III, voci 6 a), 6 b) e 6 c), della direttiva RoHS:
·L'esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico se queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in bocca dai bambini in condizioni d'uso normali o prevedibili. Si applica tuttavia nei casi in cui è possibile dimostrare:
·—
che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da una sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 μg/cm2 all'ora (equivalente a 0,05 μg/g/h) e,
·—
per gli articoli rivestiti, che il rivestimento è sufficiente a garantire che detto tasso di cessione non è superato per un periodo di almeno due anni in condizioni d'uso dell'AEE normali o ragionevolmente prevedibili.
·Ai fini della presente nota si ritiene che un'AEE o una parte accessibile di un'AEE possano essere messe in bocca dai bambini se hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte staccabile o sporgente di tale dimensione.
La nota limita l'ambito di applicazione ma si applica solo se sono soddisfatte le condizioni di cui sopra e se l'articolo o le parti accessibili di un articolo sono destinati al pubblico. Ne consegue che la limitazione avrà un impatto marginale, in particolare per le AEE usate in un contesto professionale.
Consultazioni
La Commissione ha consultato il gruppo di esperti degli Stati membri per gli atti delegati nell'ambito della direttiva relativa RoHS l'11 ottobre 2021 e il 18 settembre 2024 e ha intrapreso tutte le azioni necessarie in relazione alle esenzioni dalla restrizione concernente le sostanze conformemente all'articolo 5, paragrafi da 3 a 7. Il Consiglio e il Parlamento europeo sono stati informati di tutte le attività svolte in tale contesto.
·Una delle principali critiche espresse dagli esperti degli Stati membri riguardava l'insufficienza delle informazioni fornite dai richiedenti nelle valutazioni tecniche. I richiedenti dovrebbero dimostrare chiaramente che i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), sono soddisfatti e motivare le loro affermazioni; in caso contrario non dovrebbe essere concessa alcuna esenzione. La Commissione ha tenuto conto di questo aspetto creando sottovoci e prevedendo periodi di validità brevi, ove necessario e ha preso in considerazione anche altri contributi di diversi rappresentanti del settore, favorevoli al mantenimento dello status quo.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
·Dai risultati della valutazione emerge che, purché sia aggiunta una nota alle voci corrispondenti, l'esenzione non indebolirebbe la protezione dell'ambiente e della salute umana offerta dal regolamento REACH, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/65/UE.
Piombo come elemento di lega nell'acciaio
·Entrambe le applicazioni tecniche attualmente oggetto delle esenzioni di cui alle voci 6 a) e 6 a)-I (piombo usato a fini di lavorazione meccanica o piombo come residuo nell'acciaio zincato) sono suddivise in due sottoesenzioni per tenere conto dei progressi tecnici, garantire la certezza del diritto ai portatori di interessi e facilitare il prossimo processo di valutazione. La direttiva delegata concede pertanto due esenzioni per il piombo nell'acciaio alle voci 6 a)-I e 6 a)-II.
·La prima esenzione di cui alla voce 6 a)-I, che sostituisce la voce precedente, riguarda il piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica. La seconda esenzione di cui alla nuova voce 6 a)-II riguarda il piombo come elemento di lega nell'acciaio zincato per immersione a caldo per lotti. In entrambi i casi è soddisfatto il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della direttiva RoHS, in quanto l'eliminazione o sostituzione è scientificamente o tecnicamente impraticabile per la maggior parte delle applicazioni oggetto dell'esenzione.
·Le categorie 8 e 9, che attualmente rientrano nell'esenzione di cui al punto 6 a), rientreranno nelle due nuove sottovoci 6 a)-I e 6 a)-II. Poiché non sono previste implicazioni significative, la precedente esenzione di cui alla voce 6 a) scadrà entro 12 mesi.
·Alla luce del tempo trascorso dalla realizzazione della valutazione tecnica, le nuove sottoesenzioni dovrebbero avere un periodo di validità più breve rispetto al periodo massimo possibile indicato nelle raccomandazioni tecniche. Inoltre, tenuto conto delle richieste di avere un ambito di applicazione più generico e dei dati incompleti forniti dalle imprese, un termine breve è sufficiente a dare ai richiedenti la possibilità di motivare le loro affermazioni. Poiché spetta a loro dimostrare che uno dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatto, i richiedenti dovrebbero presentare dati completi per la prossima valutazione, altrimenti la Commissione deve prendere in considerazione la possibilità di non rinnovare l'esenzione a causa della mancanza di dati.
·Secondo la valutazione tecnica, la nuova sottoesenzione di cui alla voce 6 a)-I dovrebbe scadere prima della sottoesenzione di cui alla voce 6 a)-II. Tuttavia una data di scadenza più lunga dovuta al tempo trascorso non giustifica una data di scadenza più lunga anche per la sottoesenzione di cui alla voce 6 a)-II. Alla luce della valutazione tecnica, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE.
Piombo come elemento di lega nell'alluminio
·L'attuale voce 6 b)-I, relativa all'alluminio derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo, è trasferita nella nuova voce 6 b)-III. Quest'ultima specifica l'ambito di applicazione e fissa la concentrazione massima di piombo allo 0,3 % in peso. Il criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, è soddisfatto in quanto l'affidabilità dei sostituti non è garantita.
·L'applicazione riguardante il piombo nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10. Poiché le imprese potrebbero aver bisogno di più tempo per adeguarsi a questo cambiamento, dovrebbe applicarsi un periodo transitorio massimo a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva RoHS.
·La precedente esenzione di cui alla voce 6 b) si evolve nelle sue sottovoci. Le applicazioni pertinenti che soddisfano i criteri della direttiva RoHS sono trasferite nelle sottovoci successive, ragion per cui è opportuno che la precedente voce 6 b) scada entro 12 mesi. Le categorie 8, 9 e 11, che attualmente sono oggetto dell'esenzione di cui alla voce 6 b), rientreranno nelle voci 6 b)-I e 6 b)-III. Per quanto riguarda la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e la categoria 11, l'esenzione di cui alla voce 6 b)-I rimane valida. È opportuno che altre categorie di AEE rientrino nella nuova voce 6 b) -III.
·Alla luce del tempo trascorso dalla realizzazione della valutazione tecnica, le nuove sottoesenzioni dovrebbero avere un periodo di validità più breve rispetto al periodo massimo possibile indicato nelle raccomandazioni tecniche. Inoltre, tenuto conto delle richieste di avere un ambito di applicazione più generico e dei dati incompleti forniti dalle imprese, un termine breve è sufficiente a dare ai richiedenti la possibilità di motivare le loro affermazioni. Poiché spetta a loro dimostrare che uno dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatto, i richiedenti dovrebbero presentare dati completi per la prossima valutazione, altrimenti la Commissione deve prendere in considerazione la possibilità di non rinnovare l'esenzione a causa della mancanza di dati.
·Poiché non sono stati forniti dati tecnici che giustifichino l'introduzione di date di scadenza diverse per le diverse categorie di AEE, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di cui all'allegato I della direttiva RoHS.
Piombo come elemento di lega nel rame
Le applicazioni che rientrano nell'attuale ambito di applicazione dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 c), della direttiva RoHS rispettano almeno un criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva, in quanto l'affidabilità dei sostituti non è garantita.
·Non sono state fornite informazioni tecniche che dimostrino l'esistenza di differenze tecniche tra le categorie di AEE per quanto riguarda la sostituzione del piombo nelle leghe di rame. Alla luce della valutazione tecnica, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di cui all'allegato I della direttiva RoHS.
·Alla luce del tempo trascorso dalla realizzazione della valutazione tecnica, le nuove sottoesenzioni dovrebbero avere un periodo di validità più breve rispetto al periodo massimo possibile indicato nelle raccomandazioni tecniche. Inoltre, tenuto conto delle richieste di avere un ambito di applicazione più generico e dei dati incompleti forniti dalle imprese, un termine breve è sufficiente a dare ai richiedenti la possibilità di motivare le loro affermazioni. Poiché spetta a loro dimostrare che uno dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), è soddisfatto, i richiedenti dovrebbero presentare dati completi per la prossima valutazione, altrimenti la Commissione deve prendere in considerazione la possibilità di non rinnovare l'esenzione a causa della mancanza di dati.
Atto delegato
Data la vicinanza tecnica e la presenza di piombo nelle leghe utilizzate per le AEE, è opportuno prendere una decisione per tutte e tre le esenzioni. Lo strumento è una direttiva delegata, come stabilito dalla direttiva RoHS e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).
L'obiettivo della direttiva delegata è contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente e armonizzare le disposizioni per il funzionamento del mercato interno nel settore delle AEE. A tal fine è consentito l'uso di sostanze altrimenti vietate in applicazioni specifiche, in ottemperanza alla direttiva RoHS e alla procedura ivi stabilita per l'adeguamento degli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico.
Le date di scadenza delle esenzioni sono fissate conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva RoHS. Tali date dovrebbero tenere conto dell'obbligo di presentare le domande di rinnovo al più tardi 18 mesi prima della data di scadenza, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva RoHS, così da dare alle imprese tempo sufficiente per preparare le domande di rinnovo.
I periodi di validità concessi non dovrebbero avere ripercussioni negative sull'innovazione.
La direttiva delegata non incide sul bilancio dell'Unione.
DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE
del 8.9.2025
che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato III della direttiva.
(2)Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.
(3)Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,1 % in peso di piombo nei materiali omogenei.
(4)La direttiva delegata (UE) 2018/739 della Commissione ha concesso un'esenzione per l'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti contenenti fino allo 0,2 % di piombo in peso, come stabilito nell'allegato III, punto 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE. Detta esenzione riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell'allegato I della direttiva 2011/65/UE. L'applicazione dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 a), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.
(5)La direttiva delegata (UE) 2018/740 della Commissione ha concesso esenzioni per l'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso destinato alla lavorazione meccanica o derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo. Le esenzioni sono stabilite nell'allegato III, voci 6 b)-I, e 6 b)-II, della direttiva 2011/65/UE. Dette esenzioni riguardano le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 di apparecchiature elettriche ed elettroniche, elencate nell'allegato I della direttiva 2011/65/UE. L'applicazione dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 b), della direttiva era limitata alle apparecchiature elettriche ed elettroniche delle categorie 8, 9 e 11.
(6)La direttiva delegata (UE) 2018/741 della Commissione ha concesso un'esenzione per l'uso di leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso per tutte le categorie, come stabilito nell'allegato III, voce 6 c), della direttiva 2011/65/UE.
(7)Il 17 e il 20 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III, voci 6 a) e 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE alla luce del progresso scientifico e tecnico, in particolare per quanto riguarda il loro ambito di applicazione. Il 2 dicembre 2019 e il 17 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo delle esenzioni di cui all'allegato III, voci 6 b), 6 b)-I e 6 b)-II della direttiva 2011/65/UE; il 15 e il 16 gennaio 2020 ha ricevuto due domande di rinnovo dell'esenzione di cui alla voce 6 c) del medesimo allegato.
(8)La scadenza delle esenzioni di cui all'allegato III, voci 6 a), 6 b) e 6 c), della direttiva 2011/65/UE era prevista per il 21 luglio 2023 per le apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 8 (limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) di cui all'allegato I della direttiva e per il 21 luglio 2024 per le categorie 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese nelle altre categorie, di cui all'allegato I della direttiva. Il 20 gennaio 2023 sono pervenute due domande di rinnovo per ciascuna delle esenzioni di cui all'allegato III, voci 6 a) e 6 b), della direttiva 2011/65/UE, in particolare per quanto riguarda le tre categorie summenzionate. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE, la presentazione delle domande fa sì che l'esenzione resti valida fino all'adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.
(9)Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2022. È stato realizzato anche un ulteriore studio incentrato sulle categorie per le quali è stato chiesto un rinnovo in una fase successiva, ultimato nel 2024. La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.
(10)Dalla valutazione della richiesta di rinnovo dell'esenzione è emerso che, per quanto riguarda l'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 a)-I, della direttiva 2011/65/UE, il piombo è ancora necessario per conferire all'acciaio determinate proprietà di lavorazione meccanica. Attualmente la sostituzione o l'eliminazione nell'acciaio zincato per immersione a caldo per lotti non è tecnicamente fattibile né economicamente sostenibile. Tuttavia entrambe le applicazioni tecniche possono essere suddivise tra le voci 6 a)-I e 6 a)-II dell'allegato III della direttiva per consentire un'analisi più approfondita nel prossimo riesame.
(11)Al fine di accordare tempo sufficiente per sostituire il piombo nell'acciaio ed evitare impatti negativi che superano i benefici della sostituzione, è opportuno concedere un breve periodo di validità per tali applicazioni, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Per quanto riguarda l'allegato III, voci 6 a), 6 a)-I e 6 a)-II, della direttiva 2011/65/UE, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie elencate nell'allegato I della direttiva.
(12)L'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 a), della direttiva (UE) 2011/65 dovrebbe scadere 12 mesi dopo la data della decisione sulla domanda di rinnovo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva.
(13)Per quanto riguarda l'esenzione di cui all'allegato III, voce 6 b)-I, della direttiva 2011/65/UE relativa al piombo nell'alluminio derivante dal riciclaggio di rottami di alluminio contenenti piombo, si è constatato che la concentrazione di piombo può essere ulteriormente ridotta allo 0,3 % in peso nell'alluminio. È opportuno precisarlo in una nuova voce, specificando che l'alluminio in questione è una lega per colata.
(14)L'uso di piombo aggiunto intenzionalmente nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica non è più necessario per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sul mercato esistono infatti sostituti affidabili del piombo usato nell'alluminio. Secondo le previsioni, entro il 2025 il piombo dovrebbe essere sostituito con alternative anche nell'ultimo settore di applicazione che gode dell'esenzione. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2011/65/UE è opportuno fissare il periodo transitorio massimo di 18 mesi, così da consentire ai singoli partecipanti al mercato del settore di adeguarsi.
(15)È emerso che per usare leghe di alluminio contenenti piombo in concentrazioni inferiori allo 0,4 % in peso è necessario riprogettare e riqualificare le apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nella categoria 9 in quanto strumenti di monitoraggio e controllo industriali e nell'ampia categoria 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche, operazioni che richiedono più tempo per la conformità rispetto a quanto avviene per altre categorie di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE. È pertanto opportuno prendere in considerazione periodi di validità più lunghi per queste due categorie.
(16)Per quanto riguarda l'allegato III, voce 6 c), della direttiva 2011/65/UE relativa alle leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso, durante la valutazione scientifica e tecnica non è stato possibile individuare e definire i settori di applicazione per i quali l'esenzione non è più necessaria, nonostante molti elementi indichino la possibilità di sostituire efficacemente il piombo in determinate applicazioni. Poiché i sostituti non sono sufficientemente affidabili, è opportuno prorogare l'esenzione. Alla luce della valutazione tecnica, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE.
(17)L'inclusione di materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non dovrebbe indebolire la protezione dell'ambiente e della salute umana offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell'allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006, il piombo è soggetto a restrizioni in determinati articoli o loro parti accessibili fine di ridurre al minimo l'esposizione dei bambini al piombo proveniente da articoli destinati al pubblico. La concentrazione di piombo in tali articoli o loro parti accessibili deve essere inferiore allo 0,05 % in peso se i componenti possono essere messi in bocca dai bambini. Per garantire il rispetto del livello di protezione stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, le voci relative alle esenzioni approvate dovrebbero essere contrassegnate da una nota a piè di pagina, che restringe ulteriormente le applicazioni conformemente all'allegato XVII, voce 63, punto 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(18)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 8.9.2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN