RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (di seguito "regolamento POP") definisce quale obiettivo del regolamento quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) anche vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
Il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere, l'eptabromodifeniletere e il decabromodifeniletere sono eteri di difenile polibromurato (PBDE) e figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento POP, per ogni voce di etere di difenile polibromurato di cui all'allegato I è indicato un limite di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per la presenza sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce nelle sostanze. L'allegato I contiene anche un valore limite di 500 mg/kg per la somma delle concentrazioni di tutti i PBDE elencati quando presenti in miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. In base al punto 2 della quarta colonna di ogni voce di PBDE, il valore limite per la presenza in miscele o articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce è stabilito con riserva di un riesame.
In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2022/2400 che modifica gli allegati IV e V del regolamento POP anche per quanto riguarda i PBDE, il limite di concentrazione di 1 000 mg/kg per la somma delle concentrazioni dei PBDE nei rifiuti è abbassato a 500 mg/kg; scende poi ulteriormente a 350 mg/kg a partire dal 30 dicembre 2025 e a 200 mg/kg a partire dal 30 dicembre 2027.
I PBDE si presentano come sostanze persistenti e bioaccumulabili e possono avere effetti nocivi sugli esseri umani e sugli organismi acquatici. Sono stati usati come ritardanti di fiamma in un'ampia gamma di prodotti, tra cui apparecchiature elettriche ed elettroniche, tessuti e schiume.
Gradualmente nell'Unione si è pressoché cessato di fabbricare, immettere in commercio e usare PBDE: inizialmente sono state imposte restrizioni al pentabromodifeniletere commerciale e all'ottabromodifeniletere commerciale nel 2003 1 , mentre dal marzo 2019 al gennaio 2021 si è limitato la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del decabromodifeniletere a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"), con alcune esenzioni; nel 2009 sono stati inseriti nell'allegato A della convenzione di Stoccolma i congeneri del pentabromodifeniletere commerciale (tetra- e pentabromodifeniletere) e dell'ottabromodifeniletere commerciale (esa- ed eptabromodifeniletere), e nel 2017 vi è stato inserito il decabromodifeniletere.
A causa delle attività passate e attuali di riciclaggio, i PBDE sono presenti nei materiali recuperati e nei prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati, tra cui giocattoli, accessori per capelli, utensili da cucina e altri prodotti destinati al pubblico. Una serie di studi ha esaminato gli articoli fabbricati a partire da plastica recuperata destinati al pubblico per ricercare la presenza dei PBDE e ha individuato principalmente il decaBDE.
Le tecniche d'analisi utilizzate per determinare il contenuto di bromo sono la spettroscopia di fluorescenza a raggi X (XRF) (per controlli rapidi di routine di ogni lotto) e la gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) (in genere solo se programmata). Secondo uno studio 2 a sostegno della valutazione d'impatto associata al riesame dei valori limite applicabili ai POP di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 presenti nei rifiuti, il potenziale analitico del metodo XRF è pari a 30 mg/kg di bromo, che corrisponde a circa 5 mg/kg di PBDE iscritto nell'elenco dei POP, mentre quello della GC-MS è pari a 0,1 mg/kg.
Dato che l'obiettivo della convenzione di Stoccolma e del regolamento POP è la tutela della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti, che il riciclaggio dei rifiuti contenenti PBDE iscritti nell'elenco dei POP deve essere considerato nel contesto di un'economia circolare, che il limite di concentrazione di cui all'allegato IV per la somma dei PBDE in elenco è stato abbassato a 500 mg/kg e scenderà ulteriormente a 350 mg/kg e a 200 mg/kg a decorrere, rispettivamente, dal 30 dicembre 2025 e dal 30 dicembre 2027, e che non sussistono vincoli analitici immediati a una riduzione significativa del valore limite per il contaminante non intenzionale in tracce di cui all'allegato I, la Commissione propone di stabilire valori limite per le miscele e gli articoli fabbricati a partire da o contenenti materiale recuperato che contiene PBDE iscritti nell'elenco dei POP e valori limite diversi per le altre miscele e gli altri articoli.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Gli esperti designati dagli Stati membri hanno partecipato alle discussioni preliminari e sono stati consultati sul progetto di atto delegato in varie riunioni del gruppo di esperti POP l'8 giugno e il 23 novembre 2021, il 2 giugno e il 24 novembre 2022, il 29 novembre 2023, il 7 giugno, il 13 settembre e il 29 novembre 2024; le loro osservazioni sono state prese in considerazione, così come quelle dei portatori di interessi che hanno partecipato alle riunioni. Dal 18 febbraio al 18 marzo 2025 si è tenuta una consultazione pubblica sul progetto di atto delegato, in esito alla quale sono pervenute osservazioni da sette organizzazioni non governative, un'organizzazione ambientalista, quattro portatori di interessi del settore e quattro cittadini: le organizzazioni non governative e l'organizzazione ambientalista hanno approvato l'abbassamento del valore limite del contaminante non intenzionale in tracce, chiedendo in generale di portarlo a 10 mg/kg per tutte le miscele e tutti gli articoli e sollecitando la rapida adozione dei valori limite; un portatore di interessi del settore era favorevole alla riduzione del valore limite, mentre un altro ha chiesto di mantenerlo a 1 000 mg/kg; il terzo portatore di interessi del settore ha suggerito di posticipare la data di applicazione del valore limite di 200 mg/kg dal 2027 al 2030; un cittadino si è espresso a favore della riduzione dei valori limite dei contaminanti non intenzionali in tracce, mentre un altro ha criticato l'interventismo. Tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ricevute attraverso le varie consultazioni con il gruppo di esperti POP, la Commissione ha deciso di procedere con l'atto delegato proposto.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'atto delegato modifica le voci esistenti relative al tetrabromodifeniletere (tetraBDE), al pentabromodifeniletere (pentaBDE), all'esabromodifeniletere (esaBDE), all'eptabromodifeniletere (eptaBDE) e al decabromodifeniletere (decaBDE) nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di adeguarle al progresso scientifico e tecnico. La base giuridica per l'atto delegato è l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 24.7.2025
che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,