RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (di seguito "regolamento POP") definisce quale obiettivo del regolamento quello di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) anche vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso di sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

Il tetrabromodifeniletere, il pentabromodifeniletere, l'esabromodifeniletere, l'eptabromodifeniletere e il decabromodifeniletere sono eteri di difenile polibromurato (PBDE) e figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento POP, per ogni voce di etere di difenile polibromurato di cui all'allegato I è indicato un limite di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per la presenza sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce nelle sostanze. L'allegato I contiene anche un valore limite di 500 mg/kg per la somma delle concentrazioni di tutti i PBDE elencati quando presenti in miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce. In base al punto 2 della quarta colonna di ogni voce di PBDE, il valore limite per la presenza in miscele o articoli sotto forma di contaminante non intenzionale in tracce è stabilito con riserva di un riesame.

In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2022/2400 che modifica gli allegati IV e V del regolamento POP anche per quanto riguarda i PBDE, il limite di concentrazione di 1 000 mg/kg per la somma delle concentrazioni dei PBDE nei rifiuti è abbassato a 500 mg/kg; scende poi ulteriormente a 350 mg/kg a partire dal 30 dicembre 2025 e a 200 mg/kg a partire dal 30 dicembre 2027.

I PBDE si presentano come sostanze persistenti e bioaccumulabili e possono avere effetti nocivi sugli esseri umani e sugli organismi acquatici. Sono stati usati come ritardanti di fiamma in un'ampia gamma di prodotti, tra cui apparecchiature elettriche ed elettroniche, tessuti e schiume.

Gradualmente nell'Unione si è pressoché cessato di fabbricare, immettere in commercio e usare PBDE: inizialmente sono state imposte restrizioni al pentabromodifeniletere commerciale e all'ottabromodifeniletere commerciale nel 2003 1 , mentre dal marzo 2019 al gennaio 2021 si è limitato la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del decabromodifeniletere a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"), con alcune esenzioni; nel 2009 sono stati inseriti nell'allegato A della convenzione di Stoccolma i congeneri del pentabromodifeniletere commerciale (tetra- e pentabromodifeniletere) e dell'ottabromodifeniletere commerciale (esa- ed eptabromodifeniletere), e nel 2017 vi è stato inserito il decabromodifeniletere.

A causa delle attività passate e attuali di riciclaggio, i PBDE sono presenti nei materiali recuperati e nei prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati, tra cui giocattoli, accessori per capelli, utensili da cucina e altri prodotti destinati al pubblico. Una serie di studi ha esaminato gli articoli fabbricati a partire da plastica recuperata destinati al pubblico per ricercare la presenza dei PBDE e ha individuato principalmente il decaBDE.

Le tecniche d'analisi utilizzate per determinare il contenuto di bromo sono la spettroscopia di fluorescenza a raggi X (XRF) (per controlli rapidi di routine di ogni lotto) e la gascromatografia-spettrometria di massa (GC-MS) (in genere solo se programmata). Secondo uno studio 2 a sostegno della valutazione d'impatto associata al riesame dei valori limite applicabili ai POP di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 presenti nei rifiuti, il potenziale analitico del metodo XRF è pari a 30 mg/kg di bromo, che corrisponde a circa 5 mg/kg di PBDE iscritto nell'elenco dei POP, mentre quello della GC-MS è pari a 0,1 mg/kg.

Dato che l'obiettivo della convenzione di Stoccolma e del regolamento POP è la tutela della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti, che il riciclaggio dei rifiuti contenenti PBDE iscritti nell'elenco dei POP deve essere considerato nel contesto di un'economia circolare, che il limite di concentrazione di cui all'allegato IV per la somma dei PBDE in elenco è stato abbassato a 500 mg/kg e scenderà ulteriormente a 350 mg/kg e a 200 mg/kg a decorrere, rispettivamente, dal 30 dicembre 2025 e dal 30 dicembre 2027, e che non sussistono vincoli analitici immediati a una riduzione significativa del valore limite per il contaminante non intenzionale in tracce di cui all'allegato I, la Commissione propone di stabilire valori limite per le miscele e gli articoli fabbricati a partire da o contenenti materiale recuperato che contiene PBDE iscritti nell'elenco dei POP e valori limite diversi per le altre miscele e gli altri articoli.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli esperti designati dagli Stati membri hanno partecipato alle discussioni preliminari e sono stati consultati sul progetto di atto delegato in varie riunioni del gruppo di esperti POP l'8 giugno e il 23 novembre 2021, il 2 giugno e il 24 novembre 2022, il 29 novembre 2023, il 7 giugno, il 13 settembre e il 29 novembre 2024; le loro osservazioni sono state prese in considerazione, così come quelle dei portatori di interessi che hanno partecipato alle riunioni. Dal 18 febbraio al 18 marzo 2025 si è tenuta una consultazione pubblica sul progetto di atto delegato, in esito alla quale sono pervenute osservazioni da sette organizzazioni non governative, un'organizzazione ambientalista, quattro portatori di interessi del settore e quattro cittadini: le organizzazioni non governative e l'organizzazione ambientalista hanno approvato l'abbassamento del valore limite del contaminante non intenzionale in tracce, chiedendo in generale di portarlo a 10 mg/kg per tutte le miscele e tutti gli articoli e sollecitando la rapida adozione dei valori limite; un portatore di interessi del settore era favorevole alla riduzione del valore limite, mentre un altro ha chiesto di mantenerlo a 1 000 mg/kg; il terzo portatore di interessi del settore ha suggerito di posticipare la data di applicazione del valore limite di 200 mg/kg dal 2027 al 2030; un cittadino si è espresso a favore della riduzione dei valori limite dei contaminanti non intenzionali in tracce, mentre un altro ha criticato l'interventismo. Tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ricevute attraverso le varie consultazioni con il gruppo di esperti POP, la Commissione ha deciso di procedere con l'atto delegato proposto.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato modifica le voci esistenti relative al tetrabromodifeniletere (tetraBDE), al pentabromodifeniletere (pentaBDE), all'esabromodifeniletere (esaBDE), all'eptabromodifeniletere (eptaBDE) e al decabromodifeniletere (decaBDE) nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 al fine di adeguarle al progresso scientifico e tecnico. La base giuridica per l'atto delegato è l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 24.7.2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli inquinanti organici persistenti tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere, eptabromodifeniletere e decabromodifeniletere

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti 3 , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell'Unione ai sensi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti 4 ("la convenzione") e del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza 5 .

(2)In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso delle sostanze elencate nell'allegato I del regolamento, sia allo stato puro che all'interno di miscele o di articoli, fatto salvo l'articolo 4 del medesimo regolamento.

(3)Il tetrabromodifeniletere (tetraBDE), il pentabromodifeniletere (pentaBDE), l'esabromodifeniletere (esaBDE), l'eptabromodifeniletere (eptaBDE) e il decabromodifeniletere (decaBDE) (collettivamente "eteri di difenile polibromurato", "PBDE elencati") figurano nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 con un valore limite di 500 mg/kg per la somma delle loro concentrazioni se presenti come contaminanti non intenzionali in tracce in miscele o articoli. La Commissione riesamina questo valore limite.

(4)A norma del regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 il limite di concentrazione nei rifiuti per la somma di tetraBDE, pentaBDE, esaBDE, eptaBDE e decaBDE scende a 500 mg/kg a decorrere dal 10 giugno 2023, a 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e a 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027.

(5)Gradualmente nell'Unione si è pressoché cessato di fabbricare, immettere in commercio e usare PBDE. A causa delle attività passate e attuali di riciclaggio, queste sostanze sono tuttavia presenti in prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati, compresi prodotti destinati al pubblico.

(6)Occorre prestare particolare attenzione ai prodotti per l'infanzia e ai giocattoli data la potenziale esposizione ai PBDE elencati che vi sono contenuti. Per contemplare i casi in cui i PBDE elencati possono essere involontariamente presenti nei prodotti per l'infanzia e nei giocattoli fabbricati a partire da materiale recuperato, è giustificato fissare un valore limite per il contaminante non intenzionale in tracce.

(7)Tenuto conto dell'obiettivo del regolamento (UE) 2019/1021 di tutelare la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l'immissione in commercio e l'uso, considerato il fatto che i PBDE elencati sono presenti principalmente in prodotti fabbricati a partire da materiali recuperati e dato il limite di rilevazione dei metodi di determinazione, è opportuno fissare valori limite del contaminante non intenzionale in tracce per le miscele e gli articoli fabbricati a partire da o contenenti materiale recuperato che contiene PBDE elencati e valori limite diversi per le altre miscele e gli altri articoli. I materiali a contatto con gli alimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento in quanto non dovrebbero contenere, in linea di principio, i PBDE elencati in conformità dei regolamenti (UE) n. 10/2011 8 e (UE) 2022/1616 9 .

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24.7.2025

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere) (GU L 177 del 6.7.2002, pag. 21).
(2)     Study to support the assessment of impacts associated with the review of limit values in waste for POPs listed in Annexes IV and V of Regulation (EU) 2019/1021 - Publications Office of the EU (europa.eu)
(3)    GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.
(4)    GU L 209 del 31.7.2006, pag. 3.
(5)    Protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj).
(6)    Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj).
(7)    Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/oj).
(8)    Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/oj).
(9)    Regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008 (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 3,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/oj).

ALLEGATO

(1)All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

(a)10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(b)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(c)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.".

(2)All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Pentabromodifeniletere C12H5Br5O, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

(a)10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(b)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(c)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.".

(3)All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Esabromodifeniletere C12H4Br6O, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

(a)10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(b)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(c)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.".

(4)All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Eptabromodifeniletere C12H3Br7O, il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

(a)10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(b)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(c)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.".

(5)All'allegato I, parte A, nella tabella, alla voce Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE), il punto 2 della quarta colonna è sostituito dal seguente:

"Ai fini delle voci sui tetra-, penta-, esa-, epta- e decaBDE, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica alla somma seguente delle concentrazioni di queste sostanze:

(a)10 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento se presenti in miscele o articoli, tranne per i materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(b)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 200 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2027, se presenti in miscele o articoli contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004;

(c)in deroga alla lettera a), 500 mg/kg all'entrata in vigore del presente regolamento, 350 mg/kg a decorrere dal 30 dicembre 2025 e 10 mg/kg a decorrere da [OP inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore], se presenti nei giocattoli soggetti alla direttiva 2009/48/CE o in qualsiasi prodotto per l'infanzia (destinato alla seduta, al sonno, al riposo, all'igiene, al cambio e alla cura generale del corpo, all'alimentazione, all'allattamento, al trasporto e alla protezione) contenenti o costituiti da materiale recuperato contenente tetra-, penta-, esa-, epta- o decaBDE, ad eccezione dei materiali a contatto con gli alimenti soggetti al regolamento (CE) n. 1935/2004.".