DIRETTIVA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE
del 18.7.2025
che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 106, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2006/111/CE 1 disciplina la trasparenza delle relazioni finanziarie delle imprese pubbliche e impone agli Stati membri di garantire la trasparenza nell'assegnazione di fondi pubblici a tali imprese. A tale riguardo l'articolo 8 della direttiva impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione determinate informazioni finanziarie sulle imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero il cui fatturato annuo per l'anno finanziario più recente sia superiore a 250 milioni di EUR.
(2)Inoltre, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/111/CE gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere a disposizione della Commissione i dati relativi alle relazioni finanziarie tra le autorità pubbliche e le imprese pubbliche per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche.
(3)Gli obblighi di comunicazione sono essenziali per garantire una corretta applicazione della normativa, ma dovrebbero essere razionalizzati per garantire che soddisfino lo scopo previsto e non comportino oneri amministrativi eccessivi. La comunicazione della Commissione "Un'Europa più semplice e più rapida" 2 fissa l'obiettivo di ridurre del 25 % gli oneri amministrativi per le imprese e le amministrazioni, contribuendo così all'obiettivo di ridurre il carico normativo derivante dalle norme dell'UE.
(4)L'obbligo di comunicazione a norma dell'articolo 8 della direttiva 2006/111/CE impone un onere amministrativo sproporzionato alle amministrazioni nazionali e alle imprese pubbliche soggette a tali obblighi; dovrebbe pertanto essere soppresso in linea con l'obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25 %.
(5)La soppressione dell'articolo 8 della direttiva 2006/111/CE consente agli Stati membri di abrogare le misure di recepimento adottate nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
(6)L'articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/111/CE, che definisce le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero, dovrebbe essere soppresso congiuntamente all'articolo 8, in quanto tale definizione è utilizzata esclusivamente ai fini dell'articolo 8.
(7)L'articolo 9 della direttiva 2006/111/CE prevede che la Commissione informi regolarmente gli Stati membri dei risultati dell'applicazione della direttiva. Dal momento che la Commissione non raccoglie sistematicamente dati sull'applicazione della direttiva oltre ai dati da fornire a norma dell'articolo 8, ne consegue che tale obbligo di fornire informazioni non è più giustificato. È pertanto opportuno sopprimere anche l'articolo 9.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/111/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'articolo 2, lettera c), e gli articoli 8 e 9 della direttiva 2006/111/CE sono soppressi.