RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il presente atto delegato modifica il regolamento (UE) 2019/1242 aggiungendo sottogruppi di veicoli per gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti e includendoli come sottogruppi di veicoli distinti nei calcoli degli obiettivi di cui all'allegato I.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
La Commissione ha raccolto i pareri dei portatori di interessi attraverso:
(a)la consultazione del gruppo di esperti sulle emissioni di CO2 dei veicoli a motore (che comprende autorità degli Stati membri, costruttori di veicoli, fornitori e ONG)
il 29 maggio, il 18 luglio, il 22 ottobre e il 14 novembre 2024. Le osservazioni presentate sono state debitamente esaminate e prese in considerazione, se pertinenti;
(b)una consultazione pubblica online della durata di 4 settimane, dal 7 marzo al 4 aprile 2025, sul portale del programma "Legiferare meglio", sezione "Di' la tua", che ha ricevuto 10 osservazioni. Le osservazioni pertinenti per l'atto ricevute tramite il portale erano favorevoli alla proposta e hanno ventilato alcune modifiche. Le modifiche proposte erano in contrasto con il parere del gruppo di esperti. In questo contesto non hanno comportato cambiamenti del presente atto delegato.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1242 conferisce alla Commissione il potere di adottare il presente atto delegato.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 20.5.2025
che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di sottogruppi di veicoli per gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g),
considerando quanto segue:
(1)Se utilizzati in condizioni operative e regionali adeguate, gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti ("autocarri EHC") di cui all'articolo 3, punto 25, del regolamento (UE) 2019/1242 possono presentare emissioni di CO2 inferiori per chilometraggio percorso e carico utile trasportato, espresse in valori inferiori di gCO2/t km, rispetto ad altri veicoli combinati.
(2)Affinché tali valori inferiori di gCO2/t km possano essere considerati nel calcolo della conformità agli obiettivi per le emissioni di CO2 di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1242 è opportuno aggiungere sottogruppi di veicoli distinti per gli autocarri EHC.