RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica il regolamento (UE) 2019/1242 aggiungendo sottogruppi di veicoli per gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti e includendoli come sottogruppi di veicoli distinti nei calcoli degli obiettivi di cui all'allegato I.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha raccolto i pareri dei portatori di interessi attraverso:

(a)la consultazione del gruppo di esperti sulle emissioni di CO2 dei veicoli a motore (che comprende autorità degli Stati membri, costruttori di veicoli, fornitori e ONG)
il 29 maggio, il 18 luglio, il 22 ottobre e il 14 novembre 2024. Le osservazioni presentate sono state debitamente esaminate e prese in considerazione, se pertinenti;

(b)una consultazione pubblica online della durata di 4 settimane, dal 7 marzo al 4 aprile 2025, sul portale del programma "Legiferare meglio", sezione "Di' la tua", che ha ricevuto 10 osservazioni. Le osservazioni pertinenti per l'atto ricevute tramite il portale erano favorevoli alla proposta e hanno ventilato alcune modifiche. Le modifiche proposte erano in contrasto con il parere del gruppo di esperti. In questo contesto non hanno comportato cambiamenti del presente atto delegato.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), del regolamento (UE) 2019/1242 conferisce alla Commissione il potere di adottare il presente atto delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 20.5.2025

che modifica il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di sottogruppi di veicoli per gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g),

considerando quanto segue:

(1)Se utilizzati in condizioni operative e regionali adeguate, gli autocarri nelle combinazioni ultrapesanti ("autocarri EHC") di cui all'articolo 3, punto 25, del regolamento (UE) 2019/1242 possono presentare emissioni di CO2 inferiori per chilometraggio percorso e carico utile trasportato, espresse in valori inferiori di gCO2/t km, rispetto ad altri veicoli combinati.

(2)Affinché tali valori inferiori di gCO2/t km possano essere considerati nel calcolo della conformità agli obiettivi per le emissioni di CO2 di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1242 è opportuno aggiungere sottogruppi di veicoli distinti per gli autocarri EHC.

(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1242,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2019/1242

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1242 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20.5.2025

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj .

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 2019/1242 è così modificato:

(1)il punto 1.1.1. è sostituito dal seguente:

"1.1.1. Per i veicoli pesanti della categoria N, il sottogruppo di veicoli sg è definito come segue:

Gruppo di veicoli a norma dell'allegato I del regolamento (UE) 2017/2400

Tipo di cabina

Potenza del motore

Autonomia (OR, operational range)

Sottogruppo di veicoli (sg) attribuito ai fini del presente regolamento*

Veicoli diversi da veicoli professionali

Veicoli professionali

53 e veicoli pesanti a emissioni zero del gruppo 51

Tutti

53

53v

54 e veicoli pesanti a emissioni zero del gruppo 52

Tutti

54

-

1s

Tutti

1s

1sv

1

Tutti

1

1v

2

Tutti

2

2v

3

Tutti

3

3v

4

Tutti

< 170 kW

Tutti

4-UD

4v

Cabina corta

≥ 170 kW

Tutti

4-RD

Cabina con cuccetta

≥ 170 kW e < 265 kW

Cabina con cuccetta

≥ 265 kW

< 350 km

Cabina con cuccetta

≥ 265 kW

≥ 350 km

4-LH

5

Cabina corta

Tutti

Tutti

5-RD

5v

Cabina con cuccetta

< 265 kW

Cabina con cuccetta

≥ 265 kW

< 350 km

Cabina con cuccetta

≥ 265 kW

≥ 350 km

5-LH

9

Cabina corta

Tutti

Tutti

9-RD

9v

Cabina con cuccetta

Tutti

< 350 km

Cabina con cuccetta

Tutti

≥ 350 km

9-LH

10

Cabina corta

Tutti

Tutti

10-RD

10v

Cabina con cuccetta

Tutti

< 350 km

Cabina con cuccetta

Tutti

≥ 350 km

10-LH

11

Tutti, esclusi gli autocarri EHC

11

11v

Tutti, solo autocarri EHC

11-EHC

12

Tutti, esclusi gli autocarri EHC

12

12v

Tutti, solo autocarri EHC

12-EHC

16

Tutti, esclusi gli autocarri EHC

16

16v

Tutti, solo autocarri EHC

16-EHC

* Per il calcolo delle quote di veicoli e delle emissioni specifiche medie di CO2 dei costruttori dei periodi di riferimento degli anni dal 2030 al 2034 conformemente ai punti 2.4 e 2.7, rispettivamente, i veicoli professionali a emissioni zero della categoria N sono attribuiti come segue:

Veicoli professionali a emissioni zero nel sottogruppo di veicoli

Attribuiti al sottogruppo di veicoli

53v

53

1sv

1s

1v

1

2v

2

3v

3

4v

4-UD

5v

5-RD

9v

9-RD

10v

10-RD

11v

11

12v

12

16v

16

"Cabina con cuccetta": cabina che dietro il sedile del conducente dispone di un vano destinato a essere utilizzato per dormire, come comunicato a norma degli articoli 13 bis e 13 ter.

"Cabina corta": cabina sprovvista di vano cuccetta.

Se un veicolo pesante nuovo è potenzialmente assegnato al sottogruppo di veicoli 4-UD ma non sono disponibili dati sulle emissioni di CO2 in g/km per i profili di utilizzo UDL o UDR di cui al punto 1.4, esso è assegnato al sottogruppo di veicoli 4-RD.

"Autonomia": la distanza che un veicolo pesante può percorrere in condizioni di trasporto a lungo raggio senza essere ricaricato o rifornito, come indicata al punto 1.3.

Se, per un veicolo pesante che rientra nel gruppo 11, 12 o 16, non sono disponibili le informazioni relative alla massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile di cui all'articolo 3, punto 25, lettera c), tale veicolo è assegnato ai sottogruppi di veicoli 11-EHC, 12-EHC e 16-EHC unicamente sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, punto 25, lettere a) e b).";

(2)il punto 2.1.1. è sostituito dal seguente:

"2.1.1. Ponderazioni per profilo di utilizzo (Wsg,mp) per i veicoli pesanti della categoria N

Sotto-gruppo di veicoli

(sg)*

Profilo di utilizzo (mp)**

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL, RER

LEL

LER

MUL

MUR

COL

COR

53, 53v

0,25

0,25

0

0

0,25

0,25

0

0

0

0

0

0

0

54

0,25

0,25

0

0

0,25

0,25

0

0

0

0

0

0

0

1s, 1sv

0,1

0,3

0

0

0,18

0,42

0

0

0

0

0

0

0

1, 1v

0,1

0,3

0

0

0,18

0,42

0

0

0

0

0

0

0

2, 2v

0,125

0,375

0

0

0,15

0,35

0

0

0

0

0

0

0

3, 3v

0,125

0,375

0

0

0,15

0,35

0

0

0

0

0

0

0

4-UD

0

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

0

4-RD

0,45

0,45

0,05

0,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4-LH

0,05

0,05

0,45

0,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,25

0,25

0,25

0,25

5-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

9-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,25

0,25

0,25

0,25

10-RD

0,27

0,63

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10-LH

0,03

0,07

0,27

0,63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

11

0,3

0,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0,23

0,3

0,37

11-EHC

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0,27

0,63

0

0

0

0

12

0,3

0,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,7

12-EHC

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0,27

0,63

0

0

0

0

16, 16v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,3

0,7

16-EHC

0,03

0,07

0

0

0

0

0

0,27

0,63

0

0

0

0

* Cfr. definizioni di cui al punto 1.1.

** Cfr. definizioni di cui al punto 1.4.

";

(3)il punto 2.5.1. è sostituito dal seguente:

"2.5.1. Veicoli pesanti della categoria N

I valori del carico utile PLsg, mp (in tonnellate) sono determinati come segue:

Sotto-gruppo di veicoli sg*

Profilo di utilizzo mp** 

RDL

RDR

LHL

LHR

UDL

UDR

REL

RER

LEL

LER

MUL

MUR

COL

COR

53

Determinato conforme-mente al punto 3.1.1.

Non applicabile

Determinato conforme-mente al punto 3.1.1.

Non applicabile

53v

54

1s

1sv

1

1v

2

Determinato conforme-mente al punto 3.1.1.

2v

3

Non applicabile

3v

4-UD

0,9

4,4

1,9

14

0,9

4,4

3,5

17,5

3,5

26,5

0,6

3,0

0,9

4,4

4-RD

4-LH

4v

5-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

n.a.

n.a.

2,6

12,9

5-LH

5v

9-RD

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

1,2

6,0

1,4

7,1

9-LH

9v

10-RD

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

n.a.

n.a.

2,6

12,9

10-LH

10v

11

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

1,2

6,0

1,4

7,1

11v

11-EHC

31

12

2,6

12,9

2,6

19,3

2,6

12,9

3,5

17,5

3,5

26,5

n.a.

n.a.

2,6

12,9

12v

12-EHC

31

16

1,4

7,1

2,6

19,3

1,4

7,1

3,5

17,5

3,5

26,5

n.a.

n.a.

2,6

12,9

16v

16-EHC

34

* Cfr. definizioni di cui al punto 1.1.

** Cfr. definizioni di cui al punto 1.4.

I valori del carico utile massimo tecnicamente ammissibile e i volumi del carico (cargo volume) CVsg sono determinati conformemente al punto 3.1.1.";


(4)il punto 2.6.1. è sostituito dal seguente:

"2.6.1. Chilometraggi annuali dei veicoli pesanti della categoria N

Sottogruppo di veicoli

(sg)*

Chilometraggio annuale AMsg (in km)

53, 53v

58 000

54

58 000

1s, 1sv

58 000

1, 1v

58 000

2, 2v

60 000

3, 3v

60 000

4-UD

60 000

4-RD

78 000

4-LH

98 000

4v

60 000

5-RD

78 000

5-LH

116 000

5v

60 000

9-RD

73 000

9-LH

108 000

9v

60 000

10-RD

68 000

10-LH

107 000

10v

60 000

11

65 000

11v

60 000

11-EHC

107 000

12

67 000

12v

60 000

12-EHC

107 000

16, 16v

60 000

16-EHC

107 000

* Cfr. definizioni di cui al punto 1.1.

";

(5)il punto 4.3.1. è sostituito dal seguente:

"4.3.1.    I seguenti obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 rfsg e rfpsg a norma dell'articolo 3 bis si applicano ai veicoli pesanti del sottogruppo di veicoli sg per i diversi periodi di riferimento:

Obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 rfsg e rfpsg

Sottogruppi di veicoli sg

Periodi di riferimento degli anni

2025 – 2029

2030 – 2034

2035 – 2039

Dal 2040 in poi

Autocarri medi

53, 54

0

43 %

64 %

90 %

Autocarri pesanti > 7,4 t

1s, 1, 2, 3

0

43 %

64 %

90 %

Autocarri pesanti > 16 t con configurazioni degli assi 4x2 e 6x4

4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD, 10-LH

15 %

43 %

64 %

90 %

Autocarri pesanti > 16 t con configurazioni speciali degli assi

11, 12, 16, 11-EHC, 12-EHC, 16-EHC

0

43 %

64 %

90 %

Veicoli professionali

53v, 1sv, 1v, 2v, 3v, 4v, 5v, 9v, 10v, 11v, 12v, 16v

0

0

64 %

90 %

Pullman e autobus interurbani (rfsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD, 31-L2, 33-L2

0

43 %

64 %

90 %

Veicoli primari dei pullman e degli autobus interurbani (rfpsg)

32-C2, 32-C3, 32-DD, 34-C2, 34-C3, 34-DD, 31-L2, 33-L2

0

43 %

64 %

90 %

Rimorchi

421, 421v, 422, 422v, 423, 431, 431v, 432, 432v, 433, 611, 612, 611V, 612V, 621, 623, 621V, 622, 622V, 623V, 624, 624V, 625, 631, 631v, 632, 632v, 633

0

7,5 %

7,5 %

7,5 %

Semirimorchi

111, 111V, 112, 112V, 113, 121, 121V, 122, 122V, 123, 123V, 124, 124V, 125, 126, 131, 131V, 132, 132V, 133

0

10 %

10 %

10 %

Per i periodi di riferimento degli anni precedenti al 2025, tutti gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 rfsg e rfpsg sono pari a 0."