RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ("il regolamento") 1 è prevenire, da un lato, la pena di morte e, dall'altro, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in paesi al di fuori dell'UE.
Il regolamento distingue fra:
- le merci che sono intrinsecamente abusive e non dovrebbero essere oggetto di scambi commerciali (allegato II), e
- le merci che possono avere usi legittimi, come le attrezzature utilizzate a fini di contrasto (allegato III) e le merci destinate all'uso terapeutico (allegato IV).
Le merci elencate negli allegati III e IV devono essere soggette a un efficace controllo quando sono esportate dall'Unione europea o vi transitano o sono consegnate a un paese terzo in seguito a servizi di intermediazione o assistenza tecnica.
Il regolamento è stato concepito come uno "strumento vivente", comprendente meccanismi che consentono al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di rispondere collettivamente ai cambiamenti nel mercato internazionale della sicurezza e nella natura dell'utilizzo, e dell'uso improprio, delle attrezzature per fini di contrasto, e di affrontare gli sviluppi tecnologici nel commercio.
L'elenco delle merci di cui al regolamento deve rimanere aggiornato per rispondere, da un lato, ai cambiamenti nel mercato internazionale della sicurezza, che vede frequenti sviluppi tecnologici e di mercato e, dall'altro, ai cambiamenti nell'utilizzo, e nell'uso improprio, delle attrezzature per fini di contrasto, come rilevato nella relazione di riesame della Commissione del 2020 2 . Per rimanere adeguato al suo scopo, il regolamento deve inoltre rispondere alle tendenze e alle problematiche emergenti osservate negli ultimi anni per quanto riguarda la tortura extra-detentiva e i maltrattamenti nel contesto della repressione delle proteste pacifiche. Negli ultimi anni le cosiddette armi meno letali, tra cui lo spray al peperoncino, i cannoni ad acqua e i proiettili di gomma, sono state impropriamente utilizzate dalle autorità di contrasto come armi di routine in alcuni paesi per reprimere il dissenso e mettere a tacere manifestanti pacifici, aumentando così il numero di cittadini gravemente feriti o uccisi. In alcune parti del mondo i manifestanti sono stati sempre più esposti a un uso eccessivo, illegale o superfluo della forza 3 .
L'attuale elenco delle merci è stato aggiornato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 4 .
Il presente atto delegato presenta modifiche all'elenco delle merci di cui agli allegati II e III. L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L'allegato III comprende merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:
merci utilizzate principalmente per finalità coercitive;
merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
L'atto delegato vieta le armi, i dispositivi e il materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti o talune sostanze connesse e relative munizioni, inidonei all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani o a fini antisommossa o di autodifesa. Vieta inoltre le merci che presentano un rischio elevato di infliggere dolore o sofferenze talmente forti da poter equivalere a tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Le modifiche si basano principalmente sulle conclusioni della relazione della Commissione del 2020 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle merci 5 , sul lavoro del gruppo informale di esperti della Commissione per l'attuazione del regolamento, sulle relazioni del relatore speciale dell'ONU sulla tortura 6 e sui contributi delle organizzazioni impegnate nella protezione dei diritti umani, nonché sulle norme internazionali rilevanti in questo settore 7 . Ad esempio, le regole delle Nazioni Unite relative agli standard minimi sul trattamento dei detenuti (le cosiddette "Regole Nelson Mandela", rivedute nel 2015) vietano l'uso di strumenti di restrizione che per loro natura siano degradanti o infliggano dolore, poiché non perseguono legittime finalità di contrasto che non possano essere conseguite con manette ordinarie per i polsi o per gli arti inferiori. Questo spiega l'inserimento nell'allegato II dei "sistemi di catene", precedentemente figuranti nell'allegato III.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento, "[p]rima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 8 ".
Ai sensi del considerando 46 del regolamento, "[è] di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016".
Il considerando 48 del regolamento prevede inoltre quanto segue: "Se la Commissione decide di consultare il gruppo in sede di preparazione degli atti delegati, è opportuno che tale consultazione sia condotta conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016".