RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ("il regolamento") 1 è prevenire, da un lato, la pena di morte e, dall'altro, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in paesi al di fuori dell'UE.

Il regolamento distingue fra:

- le merci che sono intrinsecamente abusive e non dovrebbero essere oggetto di scambi commerciali (allegato II), e

- le merci che possono avere usi legittimi, come le attrezzature utilizzate a fini di contrasto (allegato III) e le merci destinate all'uso terapeutico (allegato IV).

Le merci elencate negli allegati III e IV devono essere soggette a un efficace controllo quando sono esportate dall'Unione europea o vi transitano o sono consegnate a un paese terzo in seguito a servizi di intermediazione o assistenza tecnica.

Il regolamento è stato concepito come uno "strumento vivente", comprendente meccanismi che consentono al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di rispondere collettivamente ai cambiamenti nel mercato internazionale della sicurezza e nella natura dell'utilizzo, e dell'uso improprio, delle attrezzature per fini di contrasto, e di affrontare gli sviluppi tecnologici nel commercio.

L'elenco delle merci di cui al regolamento deve rimanere aggiornato per rispondere, da un lato, ai cambiamenti nel mercato internazionale della sicurezza, che vede frequenti sviluppi tecnologici e di mercato e, dall'altro, ai cambiamenti nell'utilizzo, e nell'uso improprio, delle attrezzature per fini di contrasto, come rilevato nella relazione di riesame della Commissione del 2020 2 . Per rimanere adeguato al suo scopo, il regolamento deve inoltre rispondere alle tendenze e alle problematiche emergenti osservate negli ultimi anni per quanto riguarda la tortura extra-detentiva e i maltrattamenti nel contesto della repressione delle proteste pacifiche. Negli ultimi anni le cosiddette armi meno letali, tra cui lo spray al peperoncino, i cannoni ad acqua e i proiettili di gomma, sono state impropriamente utilizzate dalle autorità di contrasto come armi di routine in alcuni paesi per reprimere il dissenso e mettere a tacere manifestanti pacifici, aumentando così il numero di cittadini gravemente feriti o uccisi. In alcune parti del mondo i manifestanti sono stati sempre più esposti a un uso eccessivo, illegale o superfluo della forza 3 .

L'attuale elenco delle merci è stato aggiornato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 4 .

Il presente atto delegato presenta modifiche all'elenco delle merci di cui agli allegati II e III. L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L'allegato III comprende merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:

merci utilizzate principalmente per finalità coercitive;

merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'atto delegato vieta le armi, i dispositivi e il materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti o talune sostanze connesse e relative munizioni, inidonei all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani o a fini antisommossa o di autodifesa. Vieta inoltre le merci che presentano un rischio elevato di infliggere dolore o sofferenze talmente forti da poter equivalere a tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Le modifiche si basano principalmente sulle conclusioni della relazione della Commissione del 2020 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle merci 5 , sul lavoro del gruppo informale di esperti della Commissione per l'attuazione del regolamento, sulle relazioni del relatore speciale dell'ONU sulla tortura 6 e sui contributi delle organizzazioni impegnate nella protezione dei diritti umani, nonché sulle norme internazionali rilevanti in questo settore 7 . Ad esempio, le regole delle Nazioni Unite relative agli standard minimi sul trattamento dei detenuti (le cosiddette "Regole Nelson Mandela", rivedute nel 2015) vietano l'uso di strumenti di restrizione che per loro natura siano degradanti o infliggano dolore, poiché non perseguono legittime finalità di contrasto che non possano essere conseguite con manette ordinarie per i polsi o per gli arti inferiori. Questo spiega l'inserimento nell'allegato II dei "sistemi di catene", precedentemente figuranti nell'allegato III.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento, "[p]rima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 8 ".

Ai sensi del considerando 46 del regolamento, "[è] di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016".

Il considerando 48 del regolamento prevede inoltre quanto segue: "Se la Commissione decide di consultare il gruppo in sede di preparazione degli atti delegati, è opportuno che tale consultazione sia condotta conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016".

Per la preparazione del presente atto delegato si sono svolte per mesi ampie consultazioni con gli esperti governativi degli Stati membri attraverso il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura, comprese le riunioni tenutesi il 23 novembre 2023, il 6 giugno 2024 e il 5 dicembre 2024.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato dal 5 marzo 2025 al 2 aprile 2025 al fine di raccogliere le osservazioni dei portatori di interessi.

In totale, la Commissione ha ricevuto sei contributi, di cui tre da privati cittadini, due da organizzazioni non governative e uno da una società.

Nel complesso, i riscontri ricevuti sono stati positivi. La Commissione ha preso atto dei contributi delle organizzazioni non governative, che esprimono sostegno per l'iniziativa, nonché dei suggerimenti per rafforzare l'ambito di applicazione del regolamento, che saranno esaminati nel corso della prossima relazione sulla revisione del regolamento contro la tortura. La Commissione ha inoltre preso atto delle osservazioni della società in merito a un punto dell'allegato III e ne ha tenuto conto.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, "[a]lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX" del regolamento stesso.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 21.5.2025

recante modifica del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio
di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte,

per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti 9 , in particolare l'articolo 24, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi del regolamento (UE) 2019/125, sono vietati tutte le esportazioni, tutte le importazioni e il transito delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine. L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(2)Ai sensi del regolamento (UE) 2019/125, tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. L'allegato III contiene merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, vale a dire merci utilizzate principalmente per finalità coercitive, e merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(3)L'elenco delle merci di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125 deve rimanere aggiornato per rispondere ai cambiamenti nel mercato internazionale della sicurezza, in cui gli sviluppi tecnologici e di mercato sono frequenti, e ai cambiamenti nell'uso, e nell'uso improprio, delle attrezzature per fini di contrasto. È pertanto opportuno modificare gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125. Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità competenti e degli operatori economici è opportuno sostituire gli allegati II e III di detto regolamento.

(4)L'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/125 conferisce alla Commissione il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare gli allegati del regolamento stesso.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/125,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2019/125 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

L'allegato III del regolamento (UE) 2019/125 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.5.2025

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1), modificato più volte, è stato successivamente codificato come regolamento (UE) 2019/125.
(2)    COM (2020) 343 final del 30.7.2020.
(3)     https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/protect-the-protest/
(4)    GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1.
(5)    COM (2020) 343 final del 30.7.2020.
(6)    Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, "uso extra-detentivo della forza e divieto di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti …", Doc A/72/178, 20 delle Nazioni Unite, luglio 2017: "Qualsiasi uso extra-detentivo della forza che non persegua uno scopo legittimo (legalità), o che non sia necessario per il conseguimento di uno scopo legittimo (necessità), o che arrechi un pregiudizio eccessivo rispetto allo scopo perseguito (proporzionalità), è in contrasto con i principi giuridici internazionali consolidati che disciplinano l'uso della forza da parte dei funzionari delle autorità di contrasto e costituisce un trattamento o una pena di natura crudele, inumana o degradante".
(7)    Le Regole delle Nazioni Unite relative agli standard minimi sul trattamento dei detenuti ("Regole Nelson Mandela"), gli Orientamenti dell'OHCHR sulle armi meno letali nelle attività di contrasto, oppure il Manuale delle Nazioni Unite per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (Protocollo di Istanbul).
(8)     GU L 123 del 12.5.2016, pag.1 .
(9)    GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.

ALLEGATO I

"ALLEGATO II

ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio 1 .

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura "ex", le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1.Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica.

2.Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale, occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico, nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

Codice NC

Descrizione

1.Merci destinate all'esecuzione di esseri umani

Ex 4421 99

Ex 8208 90 00

1.1.Forche, ghigliottine e lame di ghigliottina

Ex 8543 70 90

Ex 9401 79 00

Ex 9401 80 00

Ex 9402 10 00

1.2.Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani

Ex 9406 20 00

Ex 9406 90 38

Ex 9406 90 90

1.3.Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di un gas o di una sostanza letale



Ex 8413 81 00

Ex 9018 90 50

Ex 9018 90 60

Ex 9018 90 84

1.4.Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale

2.Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani

Ex 8543 70 90

2.1.Dispositivi a scarica elettrica concepiti per essere indossati da persone sottoposte a contenzione, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 4017 00 00

2.2.Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita

Nota

Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 4017 00 00

2.3.Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori

Note

1. Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica.

2. Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 7315 81 00

Ex 7315 82 00

Ex 7315 89 00

Ex 4017 00 00

2.4.Sistemi di catene

Nota

I sistemi di catene comprendono più coppie di manette per i polsi e per le gambe, catene in vita, o una combinazione di queste, legate a un'unica catena (spesso in metallo) che trattiene insieme più persone.

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 7315 81 00

Ex 7315 82 00

Ex 7315 89 00

2.5.Ceppi

Nota

Anelli metallici non regolabili o altri vincoli metallici non regolabili fissati intorno alle caviglie di un detenuto, di norma per mezzo di un bullone o di una vite. Possono essere incardinati o meno e sono generalmente legati da una catena. [Si distinguono dalle manette per le gambe, che possono essere regolate in base alla caviglia del detenuto (allegato III, punto 1.3)].

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 4017 00 00

2.6.Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto

Ex 9401 61 00

Ex 9401 69 00

Ex 9401 71 00

Ex 9401 79 00

Ex 9401 80 00

Ex 9402 10 00

2.7.Sedie di contenzione: sedie munite di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.

Ex 9402 90 00

Ex 9403 20 80

Ex 9403 50 00

Ex 9403 60 00

Ex 9403 89 00

2.8.Tavoli di contenzione e letti di contenzione: tavoli e letti muniti di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano

Nota

Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture.

Ex 9402 90 00

Ex 9403 50 00

Ex 9403 60 00

Ex 9403 70 00

Ex 9403 89 00

2.9.Letti gabbia: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di barre metalliche o di altro tipo e che sono apribili solo dall'esterno

Ex 9402 90 00

Ex 9403 20 20

Ex 9403 50 00

Ex 9403 60 90

Ex 9403 70 00

Ex 9403 89 00

2.10.Letti retati: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di reti e che sono apribili solo dall'esterno

Ex 6505 00 10

Ex 6505 00 90

Ex 6506 91 00

Ex 6506 99 10

Ex 6506 99 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

2.11.Cappucci e bende concepiti unicamente per finalità coercitive, per impedire la visione e/o avvolgere il volto di una persona/un detenuto, e che possono essere legati da una catena a manette normali o altri sistemi di contenzione

Nota

Questa voce non comprende le maschere antisputo soggette a controlli di cui all'allegato III, punto 1.4.

3.Dispositivi portatili inidonei all'uso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa

Ex 9304 00 00

3.1.Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo

Ex 7326 90 98

Ex 4205 00 90

Ex 6602 00 00

Ex 7326 90 98

Ex 7806 00 80

Ex 4203 29 90

Ex 4015 19 00

3.2.Manganelli rinforzati, o rivestiti di uno strato spesso di cuoio o di gomma, con pesi supplementari per accentuare l'impatto cinetico sul bersaglio, e guanti appesantiti o altri strumenti simili

Note

Manganello rinforzato: uno strumento liscio in metallo (acciaio armonico) rivestito di uno strato spesso di cuoio o di gomma e utilizzato per colpire o percuotere una persona, oppure un manganello più corto in acciaio armonico rivestito di cuoio, che può venire appesantito a un'estremità con dei pallini di piombo, utilizzato per percuotere una persona.

I guanti appesantiti sono generalmente in cuoio, e intorno alle nocche, alle dita o al palmo della mano nel materiale viene cucito piombo o acciaio in polvere.

Ex 4421 91 00

Ex 4421 99 99

Ex 3926 90 97

Ex 6602 00 00

3.3.Lathi

Nota: i lathi sono bastoni flessibili e lunghi (più di 1 metro), tradizionalmente di legno o bambù, ma anche di policarbonato, usati come arma dagli agenti di polizia.

Ex 3926 90 97

Ex 7326 90 98

3.4.Scudi con chiodi di metallo

Ex 3926 20 00

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 4017 00 00

3.5.Giubbotti corazzati con spuntoni o seghettature in metallo o altro materiale duro

Nota: questa voce non sottopone ad autorizzazione i giubbotti corazzati con sistemi portanti con parti in metallo o altro materiale duro usate per fissare o trasportare attrezzature.

4.Fruste

Ex 6602 00 00

4.1.Fruste a code multiple, quali flagelli o gatti a nove code

Ex 6602 00 00

4.2.Fruste con una o più code munite di spine, uncini, chiodi, fili metallici o oggetti analoghi che potenziano l'impatto delle code

Ex 6602 00 00

4.3."Sjambok"

Nota

Questa voce si riferisce a un tipo di frusta pesante, tradizionalmente in cuoio, o in altri materiali come la plastica. Non comprende gli strumenti tradizionalmente usati per governare il bestiame.

5.Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti o proiettili a impatto e munizioni connesse, inidonei all'uso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa

Ex 8424 20 00

Ex 8424 89 70

Ex 9304 00 00

5.1.Materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti in spazi chiusi, fissabile alla parete o al soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato

Nota: questa voce si riferisce ad attrezzature o strumenti usati nelle carceri o in altri luoghi di detenzione. Non vieta le attrezzature fisse progettate per la diffusione di sostanze accecanti (come vapore acqueo o nebbia), che non causano pregiudizi fisici diretti, utilizzate in spazi chiusi commerciali o privati a fini di prevenzione dei furti.

Ex 9301 10 00

Ex 9301 20 00

Ex 9301 90 00

Ex 9302 00 00

Ex 9303 10 00

Ex 9303 20 10

Ex 9303 20 95

Ex 9303 30 00

Ex 9303 90 00

Ex 9304 00 00

Ex 9306 21 00

Ex 9306 29 00

Ex 9306 30 10

Ex 9306 30 30

Ex 9306 30 90

Ex 9306 90 10

Ex 9306 90 90

5.2.Attrezzature e proiettili esplosivi per la diffusione di quantità nocive di agenti antisommossa dalle piattaforme aeree.

Nota:

questa voce non sottopone ad autorizzazione le granate fumogene né le piattaforme aeree in quanto tali. Comprende le attrezzature le cui modalità di emissione sono intrinsecamente imprecise o le attrezzature o i proiettili in grado di disperdere quantità nocive di agenti antisommossa.

"

ALLEGATO II

"ALLEGATO III

ELENCO DELLE MERCI DI CUI ALL'ARTICOLO 11

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura "ex", le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1.    Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, del loro valore e del loro contenuto tecnologico, nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

3.In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi.

Codice NC

Descrizione

1.Merci destinate alla contenzione degli esseri umani

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 7315 81 00

Ex 7315 82 00

Ex 7315 89 00

Ex 4017 00 00

1.1.Anelli

Note

1.Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra.

2.Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalle voci 2.3 e 2.4 dell'allegato II.

3.Questa voce non sottopone ad autorizzazione le "manette normali". Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

-hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro;

-la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura;

-la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura, e

-le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 4017 00 00

1.2Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura

Nota:

Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.

Ex 7326 90 98

Ex 7616 99 90

Ex 8301 50 00

Ex 3926 90 97

Ex 4203 30 00

Ex 4203 40 00

Ex 4205 00 90

Ex 6217 10 00

Ex 6307 90 98

Ex 7315 81 00

Ex 7315 82 00

Ex 7315 89 00

Ex 4017 00 00

1.3Manette per le gambe

Nota

Le manette per le gambe sono strumenti di contenzione costituiti da due anelli, generalmente in metallo, fissati intorno alle caviglie, e legati da una catena per consentire al detenuto qualche movimento. Sono generalmente più larghe delle manette normali per i polsi e sono regolabili.

Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalle voci 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 dell'allegato II.

Ex 6505 00 10

Ex 6505 00 90

Ex 6506 91 00

Ex 6506 99 10

Ex 6506 99 90

1.4 Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare

Nota

Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.

2.Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa

Ex 8543 70 90

Ex 9304 00 00

2.1.Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)

Note

1.    Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.

2.    Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.

Ex 8543 90 00

Ex 9305 99 00

2.2.Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1

Nota

Sono considerati componenti essenziali:

-l'unità che produce la scarica elettrica;

-l'interruttore, telecomandato o meno;

-gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.

Ex 8543 70 90

Ex 9304 00 00

2.3.Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche

Ex 9303 90 00

Ex 9304 00 00

Ex 9306 30 90

Ex 9306 90 90

2.4.Lanciatori di proiettili ad impatto cinetico (kinetic impact projectile - KIP) a colpo singolo e relativi proiettili ad impatto cinetico

Nota

Questa voce comprende i proiettili comunemente noti come "proiettili di gomma" o "proiettili di plastica" o "proiettili a impatto", i proiettili a impatto che rilasciano sostanze chimiche irritanti e i beanbag. Di dimensioni e forme diverse, comprendono pallottole o cilindri grossi e piccoli, e possono essere
in gomma, PVC, schiuma densa o legno. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alle voci ML1, 2 e 12 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Ex 9301 10 00

Ex 9301 20 00

Ex 9301 90 00

Ex 9302 00 00

Ex 9303 10 00

Ex 9303 20 10

Ex 9303 20 95

Ex 9303 30 00

Ex 9303 90 00

Ex 9304 00 00

2.5Lanciatori e dispositivi di diffusione, compresi i lanciatori a canna multipla

Nota

Questa voce comprende lanciatori aventi tipicamente fra le 2 e le 36 canne, e che possono funzionare in modo indipendente oppure essere montati su veicoli, veicoli terrestri senza pilota o navi marittime. I lanciatori possono essere azionati manualmente oppure controllati a distanza. Consentono di sparare in modo singolo, sequenziale o simultaneo munizioni a impatto cinetico o sostanze chimiche irritanti, con colpi o raffiche rapidi. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alle voci ML1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Ex 9306 21 00

Ex 9306 29 00

Ex 9306 30 10

Ex 9306 30 30

Ex 9306 30 90

Ex 9306 90 10

Ex 9306 90 90

2.6Munizioni contenenti più proiettili ad impatto cinetico

Nota

Questa voce comprende munizioni che possono essere in gomma, plastica, o legno, e possono variare per dimensioni, quantità, e forma. Ciascun involucro può contenere da un piccolo numero di grossi proiettili, o proiettili non sferici, a centinaia di piccoli pallini. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alle voci ML1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

3.Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti per uso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa

Ex 8424 20 00

Ex 8424 89 70

Ex 9304 00 00

3.1.Armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa

Note

1.    Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. (1)

2.    Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

3.    Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3, 3.4 e 3.7 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

Ex 2939 79 90

3.2.Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)

Nota

Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Ex 3301 90 30

Ex 1302 19 70

3.3.Oleoresina di capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)

Nota

Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

Ex 3301 90 30

Ex 3302 10 90

Ex 3302 90 10

Ex 3302 90 90

Ex 3824 99 92

3.4.Miscele contenenti almeno lo 0,3 % in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti

Note

1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.

2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione. (2)

Ex 8424 20 00

Ex 8424 89 70

Ex 9304 00 00

3.5.Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere fissato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio

Note

1.    Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

2.    Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i cannoni ad acqua.

3.    Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

Ex 9306 21 00

Ex 9306 29 00

Ex 9306 30 10

Ex 9306 30 30

Ex 9306 30 90

Ex 9306 90 10

Ex 9306 90 90

3.6.Proiettili di grosso calibro contenenti agenti antisommossa

Nota

Questa voce comprende i proiettili contenenti agenti antisommossa, in particolare OC e PAVA, di calibro superiore ai 56 mm. L'uso di questi strumenti deve essere conforme alle disposizioni rilevanti della Convenzione sulle armi chimiche, in particolare agli articoli 2.1 e 2.9.d.

Ex 2934 99 90

Ex 2930 90 95

Ex 2933 99 20

Ex 2921 29 00

Ex 2830 90 85

Ex 3824 99 92 Ex 3824 99 93 Ex 3824 99 96

3.7.Miscele chimiche maleodoranti formulate per produrre un odore ripugnante, profondamente sgradevole, a fini antisommossa, a condizione che non siano nocive e non abbiano effetti di lunga durata sulla salute

Nota

Questa voce corrisponde a una miscela concepita esclusivamente ai fini dell'applicazione della legge, contenente almeno una della seguente serie di sostanze chimiche formulate per produrre un odore ripugnante, profondamente sgradevole, e che può essere diffusa con spray portatili, granate, lancio di proiettili, droni, e cannoni ad acqua:

1.Tioacetone (codice CAS 4756-05-2)

2.Allicina (codice CAS 539-86-6)

3.Scatolo (codice CAS 83-34-1)

4.Cadaverina (codice CAS 462-94-2)

5.Putrescina (codice CAS 110-60-1)

6.Idrosolfuro di ammonio (codice CAS 12124-99-1)

7.Etantiolo (codice CAS 75-08-1)

8.Propantiolo (codice CAS 107-03-9)

9.Isobutiltiolo (codice CAS 513-44-0)

10.Butantiolo (codice CAS 109-79-5)

Questa voce non sottopone ad autorizzazione le miscele chimiche maleodoranti non destinate ai fini dell'applicazione della legge.

(1)    Ultima versione adottata dal Consiglio il 19 febbraio 2024 (GU C/2024/1945, 1.3.2024, pag. 1).

(2)    Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

"

(1)    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).