RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ("la convenzione di Basilea" o "la convenzione"), che è stata adottata il 22 marzo 1989 ed è entrata in vigore nel 1992. Le parti vincolate dalla convenzione di Basilea sono 191.
Nella quindicesima riunione, il 17 giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato di assoggettare tutti i rifiuti elettrici ed elettronici ai meccanismi di controllo della convenzione (decisione BC-15/18). Questi tipi di rifiuti saranno inclusi negli allegati II e VIII della convenzione di Basilea e le relative voci che attualmente figurano negli allegati VIII e IX saranno sostituite dalle nuove voci. Le modifiche miglioreranno i controlli sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti elettrici ed elettronici, incoraggiando così una gestione ecologicamente corretta e contribuendo a porre un freno ai movimenti transfrontalieri illegali di rifiuti.
Le modifiche prenderanno effetto il 1º gennaio 2025.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Il presente regolamento delegato è stato elaborato per dare attuazione, nella normativa dell'UE, alle modifiche degli allegati della convenzione di Basilea sopra descritte e si basa sul testo della decisione in materia adottata dalla conferenza delle parti della convenzione di Basilea nella sua quindicesima riunione. Gli Stati membri e i portatori di interessi sono stati ampiamente consultati, sia in vista della definizione della posizione dell'UE alla conferenza delle parti della convenzione di Basilea, sia in seguito.
L'attuazione delle modifiche della convenzione di Basilea mediante il presente regolamento delegato è stata oggetto di ulteriori discussioni con gli Stati membri durante le riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio "Questioni ambientali internazionali", che si occupa della convenzione di Basilea, e nel corso di una riunione del gruppo di esperti sui rifiuti tenutasi il 13 maggio 2024. I portatori di interessi sono stati informati anche durante tutto questo processo e hanno potuto partecipare alla riunione del gruppo di esperti. Sono altresì stati consultati in via informale dalla Commissione europea a febbraio 2024 e nel corso di varie riunioni bilaterali.
Il progetto di atto è stato pubblicato per permettere al pubblico di esprimersi al riguardo e, nel periodo compreso tra il 5 giugno e il 3 luglio 2024, la Commissione ha ricevuto osservazioni e contributi da 27 portatori di interessi. Dato che il presente regolamento delegato è, nella sostanza, simile al progetto di regolamento delegato che modifica il regolamento (UE) 2024/1157, che è stato pubblicato per permettere al pubblico di esprimersi al riguardo nello stesso periodo, e poiché alcune posizioni dei portatori di interessi espresse in relazione a tale atto sono pertinenti anche per il presente regolamento delegato, tutte le osservazioni sono state esaminate congiuntamente.
Dalla consultazione pubblica è emerso un ampio sostegno all'integrazione delle nuove voci della convenzione di Basilea sui rifiuti elettrici ed elettronici nel diritto dell'UE per quanto riguarda le norme che ne disciplinano l'esportazione dall'UE verso paesi terzi, nonché le importazioni da tali paesi nell'UE. Anche l'integrazione della nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi della convenzione di Basilea, per quanto riguarda le spedizioni di tali rifiuti tra gli Stati membri, ha trovato ampio sostegno.
D'altro canto, un certo numero di riciclatori e associazioni di riciclatori, nonché rappresentanti di vari settori industriali, hanno indicato che sarebbe sproporzionato applicare la "procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte" alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi tra Stati membri, che sono attualmente soggette agli "obblighi generali d'informazione" di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 (la cosiddetta "procedura dell'elenco verde"). A loro avviso le norme per il trattamento di tali rifiuti sono armonizzate in tutta l'UE e garantiscono un livello di protezione ambientale simile negli Stati membri. Le quantità di tali rifiuti spedite a fini di riciclaggio tra gli Stati membri sono ingenti e l'applicazione della "procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte" comporterebbe ritardi e costi aggiuntivi. Sarebbe così compromesso l'obiettivo dell'UE di aumentare il riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici, in particolare per quanto riguarda le materie prime critiche.
Molti dei portatori di interessi che hanno espresso questa preoccupazione hanno suggerito di mantenere invariate le norme vigenti sulle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici all'interno dell'UE, compresa la classificazione dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi nelle voci GC010 e GC020, fino al 1º gennaio 2027. Per allora si prevede che il sistema per l'attuazione dello scambio per via elettronica delle informazioni e della documentazione relative alle spedizioni di rifiuti istituito a norma del regolamento (UE) 2024/1157 sia pienamente operativo e consenta un'efficace e piena attuazione dei controlli previsti dalla convenzione di Basilea dopo il 1º gennaio 2027. Ciò significherebbe che per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi gli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuerebbero ad applicarsi fino a quando l'articolo è d'applicazione.
La Commissione ha esaminato tutte le argomentazioni sollevate, compresi i nuovi dati forniti dai portatori di interessi in merito alle quantità di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi spediti tra Stati membri conformemente agli obblighi generali d'informazione di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Ciò ha condotto ad alcune modifiche dell'atto delegato su cui Stati membri e portatori di interessi sono stati consultati a settembre 2024. L'intervento riguarda il regime che si applicherebbe alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi all'interno dell'UE, che continuerebbero ad essere soggette alle stesse norme attualmente in vigore.
Le nuove voci della convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici prenderanno effetto il 1º gennaio 2025 a livello mondiale. Il loro recepimento nel diritto dell'UE dovrebbe avvenire entro tale data. Non far coincidere la data d'inizio dell'applicazione delle norme relative all'esportazione di tali rifiuti al di fuori dell'UE con quella delle norme relative alle spedizioni tra gli Stati membri rischia di incidere negativamente sulla chiarezza giuridica e di complicare ancor più le azioni di contrasto. D'altro canto, consentire un periodo transitorio in cui le attuali norme sulle spedizioni tra gli Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici che figurano nell'elenco verde continuerebbero ad applicarsi finché l'applicazione delle procedure digitalizzate non riduca gli oneri amministrativi quando i rifiuti sono soggetti alla procedura di notifica faciliterà la spedizione di tali rifiuti verso impianti di riciclaggio adeguati, in linea con gli obiettivi dell'economia circolare, garantendo nel contempo un controllo sufficiente. Le spedizioni di rifiuti che figurano nell'elenco verde sono monitorate a norma degli "obblighi generali d'informazione" di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006. Ciò significa che ogni spedizione deve essere accompagnata dalle informazioni di cui all'allegato VII di detto regolamento. Tale procedura, una misura specifica prevista dalla legislazione dell'UE, si applica a tutti i rifiuti figuranti nell'elenco verde come garanzia di tracciabilità e sostenibilità per le spedizioni di tali rifiuti e la loro gestione.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati di detto regolamento al fine di tenere conto delle modifiche e delle decisioni convenute nell'ambito della convenzione di Basilea.
Il presente atto delegato modifica gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 tenendo conto della decisione (UE) 2020/1829 del Consiglio, del 24 novembre 2020.
Le modifiche sono intese a:
·integrare nel regolamento (CE) n. 1013/2006 (allegato V) la nuova voce sui rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (A1181) concordata nell'ambito della convenzione di Basilea;
·integrare nel regolamento (CE) n. 1013/2006 (allegato V) la nuova voce sui rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (Y49) concordata nell'ambito della convenzione di Basilea;
·sopprimere il riferimento alla voce B1110 nell'allegato III, in quanto non sarà più applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2025;
·sopprimere il riferimento alla voce A1180 nell'allegato IV, in quanto non sarà più applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2025;
·sopprimere il riferimento alle voci A1180, B1110 e B4030 nell'allegato V, in quanto non saranno più applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025;
·consentire la spedizione dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi classificati sotto le voci GC010 e GC020 all'interno dell'Unione conformemente agli obblighi generali di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006;
·stabilire disposizioni transitorie per garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità competenti nonché per assicurare un approccio armonizzato all'attuazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento.
L'atto delegato non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 18.10.2024
che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)In occasione della quindicesima riunione tenutasi nel giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-15/18, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (voce A1181) nell'allegato VIII della convenzione, sopprimendo la voce A1180 del medesimo allegato, e di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (voce Y49) nell'allegato II della convenzione, sopprimendo nell'allegato IX della convenzione l'attuale voce relativa a tali rifiuti (voce B1110) e la voce B4030.
Le modifiche prenderanno effetto il 1º gennaio 2025.
(2)È opportuno che l'Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 laddove questi fanno riferimento agli allegati della convenzione di Basilea.
(3)Per quanto riguarda l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall'Unione verso paesi terzi e la loro importazione nell'Unione da paesi terzi, gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea. Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2025, le esportazioni dall'Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (di seguito "decisione OCSE") e le importazioni nell'Unione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell'allegato VIII e Y49 dell'allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. A norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è opportuno vietare l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell'allegato VIII e Y49 dell'allegato II della convenzione di Basilea verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.
(4)Gli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi alle spedizioni tra Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi che rientrano nelle voci GC010 e GC020 fino a quando l'articolo è d'applicazione. L'articolo 18 garantisce la sorveglianza e il controllo delle spedizioni ai fini di una loro gestione ecologicamente corretta.
(5)Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all'OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici.
Le voci GC010 e GC020 negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 non dovrebbero pertanto più essere applicate a decorrere dal 1º gennaio 2025 per l'esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall'Unione verso paesi terzi e per l'importazione di tali rifiuti nell'Unione da paesi terzi.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1013/2006.
(7)Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea prenderanno effetto il 1º gennaio 2025, è opportuno stabilire la stessa data per l'inizio dell'applicazione del presente regolamento.
(8)Per garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità competenti e per assicurare un approccio armonizzato all'attuazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni transitorie che specifichino che le autorizzazioni per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento restano valide fino al 1º gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell'autorizzazione. Inoltre, fino al 1º febbraio 2025 i notificatori dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare una notifica presentata prima del 31 dicembre 2024 per allinearla alle modifiche introdotte dal presente regolamento.
(9)Al fine di agevolare il processo decisionale, è opportuno autorizzare i notificatori a presentare notifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici sulla base delle nuove voci già prima del 1º gennaio 2025,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025. Tuttavia i notificatori possono presentare notifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, quale modificato dal presente regolamento, già prima di tale data.
Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020, o di tali rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IIIB o IV del regolamento (CE) n. 1013/2006, per le quali un'autorità competente ha rilasciato l'autorizzazione prima del 1º gennaio 2025, fatta eccezione per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, l'autorizzazione rimane valida fino al 1º gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell'autorizzazione.
Il notificatore che abbia presentato una notifica relativa a spedizioni di rifiuti classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020 prima del 31 dicembre 2024 sulla quale le autorità competenti non abbiano preso una decisione entro tale data ha tempo fino al 1º febbraio 2025 per aggiornare la notifica e allinearla alle nuove norme introdotte dal presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18.10.2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Modifiche del regolamento (CE) n. 1013/2006 per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell'ambito della convenzione di Basilea
Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:
(1)l'allegato III è così modificato:
(a)nella parte I, la lettera e) è soppressa;
(b)nella parte II, sotto il titolo "Altri rifiuti contenenti metalli", al codice GC010 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
"[1] la voce GC010 si applica solo ai rifiuti spediti all'interno dell'Unione.";
(c)nella parte II, sotto il titolo "Altri rifiuti contenenti metalli", al codice GC020 è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:
"[2] la voce GC020 si applica solo ai rifiuti spediti all'interno dell'Unione.";
(2)l'allegato IV, parte I, è così modificato:
(a)la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) la voce A2060 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece, se del caso, la voce OCSE GG040 dell'allegato III, parte II;";
(b)è aggiunta la lettera seguente:
"g) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell'allegato III, parte II.";
(3)l'allegato V è così modificato:
(a)la parte 1 è così modificata:
(i)nell'elenco A, sezione A1, la voce A1180 è sostituita dalla seguente:
"A1181
Rifiuti elettrici ed elettronici (cfr. la voce corrispondente Y49 dell'allegato V, parte 3, elenco A):
–rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
–contenenti o contaminati da cadmio, piombo, mercurio, composti organici alogenati o altri costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, oppure
–con un componente che contiene o è contaminato da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti componenti:
–vetri di tubi a raggi catodici inclusi nell'elenco A
–batterie incluse nell'elenco A
–interruttori, lampade, tubi fluorescenti o unità di retroilluminazione di un dispositivo di visualizzazione contenenti mercurio
–condensatori contenenti PCB
–componenti contenenti amianto
–determinate piastre di circuiti
–determinati dispositivi di visualizzazione
–determinati componenti in plastica contenenti un ritardante di fiamma bromurato
–componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'elenco A
–rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti o contaminati da componenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento), a meno che non rientrino in un'altra voce dell'elenco A";
(ii) nell'elenco B, sezione B1, la voce B1110 è soppressa;
(iii) nell'elenco B, sezione B4, la voce B4030 è soppressa;
(b)nella parte 3, elenco A, è aggiunta la seguente voce Y49:
"Y49
Rifiuti elettrici ed elettronici:
–rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
–che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, e
–in cui nessun componente (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) contiene o è contaminato da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III
–componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio determinate piastre di circuiti, determinati dispositivi di visualizzazione) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'allegato II o IX
–rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o componenti di scarto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (ad esempio frazioni derivanti dalla frantumazione o dallo smantellamento) che non contengono né sono contaminati da costituenti di cui all'allegato I in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III, a meno che non rientrino in un'altra voce dell'allegato II o IX".