RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
La Revisione 2 della classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione europea (NACE Rev. 2) è stata definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006, la cui applicazione decorre dal 1º gennaio 2008.
Dall'inizio dell'applicazione della NACE Rev. 2, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno progressivamente cambiato il modo in cui molte attività economiche si svolgono in tutto il mondo. Tali cambiamenti hanno avuto un impatto, sia a livello internazionale che all'interno della stessa UE, sulle statistiche che si basano sulle classificazioni delle attività economiche.
A causa di tali cambiamenti si è reso necessario un aggiornamento della NACE Rev. 2 per mantenere la comparabilità e la coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale. Anche al fine di adeguarla agli sviluppi tecnici e scientifici, la Commissione ha pertanto adottato il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che definisce la NACE aggiornata (NACE Rev. 2.1).
Molti atti giuridici riguardanti diversi settori statistici contengono obblighi in materia di trasmissione dei dati relativi specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE Rev. 2. Tali atti devono essere modificati affinché siano espressi in termini di obblighi compatibili con la NACE Rev. 2.1.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Nella fase di preparazione del presente atto delegato la Commissione ha svolto le opportune consultazioni. Il gruppo informale di esperti della Commissione, noto come "gruppo di lavoro sulle norme", è stato consultato il 7 e l'8 dicembre 2023.
La Commissione ha consultato anche il gruppo informale di esperti degli istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo.
La Commissione ha inoltre informato il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla preparazione dell'atto delegato.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 691/2011 stabilisce l'obiettivo del presente atto delegato, vale a dire aggiornare gli allegati IV e V per tenere conto degli sviluppi tecnici.
L'atto delegato modifica gli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 691/2011.
L'atto delegato riguarda una questione che presenta interesse per lo Spazio economico europeo (SEE) e la sua applicazione dovrebbe pertanto essere estesa a quest'ultimo.
L'atto delegato non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 2.9.2024
che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti alla classificazione statistica delle attività economiche NACE definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ha definito la classificazione statistica comune delle attività economiche nell'Unione ("NACE Rev. 2") la cui applicazione decorre dal 1º gennaio 2008.
(2)Dall'inizio dell'applicazione della NACE Rev. 2, la globalizzazione e la digitalizzazione hanno progressivamente cambiato il modo in cui molte attività economiche forniscono beni e servizi in tutto il mondo.
(3)In seguito a tali cambiamenti è stato necessario aggiornare la NACE Rev. 2 per mantenere la sua comparabilità e coerenza con le norme di classificazione delle attività economiche utilizzate a livello internazionale. Di conseguenza, il regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006 e stabilito la classificazione aggiornata ("NACE Rev. 2.1").
(4)Per consentire agli utenti di valutare le modifiche dettagliate del contenuto della NACE e di confrontare la versione precedente della classificazione con la versione aggiornata della stessa, il 1º agosto 2023 è stata messa a disposizione degli utenti della classificazione una tabella di concordanza corredata di note esplicative.
(5)L'ampio corpus legislativo che stabilisce gli obblighi in materia di trasmissione dei dati relativi specificamente a sezioni, divisioni, gruppi o classi della NACE comprende il regolamento (UE) n. 691/2011. Al fine di garantire che tali obblighi in materia di trasmissione siano espressi in termini compatibili con la classificazione aggiornata (NACE Rev. 2.1), è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 691/2011.
(6)Poiché la granularità della classificazione aggiornata è simile a quella della versione originale della classificazione, le modifiche del regolamento (UE) n. 691/2011 di cui al presente regolamento non comporterebbero alcun onere aggiuntivo considerevole per gli Stati membri o i rispondenti.
(7)La conformità alla classificazione aggiornata non dovrebbe essere obbligatoria immediatamente, in quanto è necessario un certo periodo di tempo per consentire ai fornitori dei dati di adattarsi ai nuovi obblighi normativi. Occorre ricordare che il regolamento delegato (UE) 2023/137, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1893/2006, stabilisce date di applicazione differite per determinati settori statistici. Anche la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe pertanto essere differita.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 691/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 691/2011 è così modificato:
1)nell'allegato IV, sezione 5, punto 1, terzo trattino, il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
"le seguenti disaggregazioni NACE per la produzione ausiliaria di servizi di protezione dell'ambiente: sezioni B, C e D e divisione 36 della NACE. I dati per la sezione C devono essere presentati come segue:";
2)nell'allegato V, sezione 5, punto 1, il primo trattino è sostituito dal seguente:
"— classificazione delle attività economiche NACE, raggruppate come segue:
— NACE A
— NACE B
— NACE C
— NACE D
— NACE E
— NACE F
— NACE J + NACE K
— NACE N
— NACE P
— NACE Q
— Somma di NACE G + NACE H + NACE I + NACE L + NACE M + NACE O + NACE R + NACE S + NACE T + NACE U + NACE V".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026 per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) per ciascun periodo di riferimento che inizi in tale data o successivamente.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2.9.2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN