REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 30.7.2024
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 per quanto riguarda il modello per le indagini su Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber), l'uso dei metodi di prova e la designazione dei siti di produzione infestati
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 2 stabilisce misure volte a eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ("organismi nocivi specificati") e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione. Tale regolamento è succeduto alla direttiva 2007/33/CE del Consiglio 3 , che è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/2031 con effetto dal 1º gennaio 2022.
(2)Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192, le autorità competenti sono tenute a designare un sito di produzione quale infestato dall'organismo nocivo specificato se la presenza di tale organismo nel sito è stata confermata ufficialmente dalle prove di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione.
(3)Sussistono dubbi circa il fatto che i campi che sono stati ufficialmente registrati dalle autorità competenti come infestati dall'organismo nocivo specificato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2007/33/CE prima del 1º gennaio 2022 debbano anche essere considerati designati quali siti di produzione infestati ai fini del regolamento (UE) 2022/1192. Al fine di garantire la massima protezione possibile del territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, tali campi dovrebbero essere soggetti alle stesse prescrizioni dei siti di produzione designati quali infestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192. Per questo motivo l'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione dovrebbe chiarire che i campi ufficialmente registrati come infestati prima del 1º gennaio 2022 dovrebbero anche essere considerati designati quali siti di produzione infestati.
(4)Conformemente all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192, fino al 15 luglio 2024 le prove possono essere effettuate utilizzando il metodo di isolamento delle cisti di nematodi dai detriti, seguito dall'individuazione della specie e dall'identificazione con PCR in tempo reale sulla base di Beniers et al. 2014, anziché i metodi di individuazione e identificazione degli organismi nocivi specificati di cui all'allegato III, punto 1, lettera b).
(5)Una recente pubblicazione scientifica 4 ha confermato la validità e l'efficacia di tale metodo di prova. Per questo motivo tale metodo dovrebbe essere aggiunto ai metodi di prova di cui all'allegato III, punto 1, lettera b), punti ii) e iii), di detto regolamento di esecuzione, con l'indicazione "PCR in tempo reale sulla base di Lombard et al. 2024", mentre l'articolo 13 dovrebbe essere soppresso in quanto obsoleto.
(6)Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192, gli Stati membri devono riportare in un registro ufficiale i risultati delle indagini ufficiali di individuazione e renderli accessibili alla Commissione, su richiesta, conformemente al modello di cui all'allegato IV di detto regolamento di esecuzione.
(7)È necessario rendere più dettagliato il modello di cui all'allegato IV per garantire una registrazione più completa dei rispettivi risultati delle indagini. Per questo motivo è opportuno includere nel nuovo modello i seguenti elementi: categoria di indagine mediante un riferimento specifico ai tuberi di patata o ad altre piante ospiti, dimensioni iniziali e aggiornate dell'area infestata, numero di notifica dei nuovi focolai e informazioni supplementari.
(8)È inoltre necessario chiarire nella prima frase dell'allegato IV che il modello deve presentare i risultati delle indagini svolte durante l'anno civile precedente l'anno di comunicazione.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192