REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 30.7.2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 per quanto riguarda il modello per le indagini su Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber), l'uso dei metodi di prova e la designazione dei siti di produzione infestati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 2 stabilisce misure volte a eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens ("organismi nocivi specificati") e prevenirne la diffusione nel territorio dell'Unione. Tale regolamento è succeduto alla direttiva 2007/33/CE del Consiglio 3 , che è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/2031 con effetto dal 1º gennaio 2022.

(2)Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192, le autorità competenti sono tenute a designare un sito di produzione quale infestato dall'organismo nocivo specificato se la presenza di tale organismo nel sito è stata confermata ufficialmente dalle prove di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione.

(3)Sussistono dubbi circa il fatto che i campi che sono stati ufficialmente registrati dalle autorità competenti come infestati dall'organismo nocivo specificato a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2007/33/CE prima del 1º gennaio 2022 debbano anche essere considerati designati quali siti di produzione infestati ai fini del regolamento (UE) 2022/1192. Al fine di garantire la massima protezione possibile del territorio dell'Unione dall'organismo nocivo specificato, tali campi dovrebbero essere soggetti alle stesse prescrizioni dei siti di produzione designati quali infestati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192. Per questo motivo l'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione dovrebbe chiarire che i campi ufficialmente registrati come infestati prima del 1º gennaio 2022 dovrebbero anche essere considerati designati quali siti di produzione infestati.

(4)Conformemente all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192, fino al 15 luglio 2024 le prove possono essere effettuate utilizzando il metodo di isolamento delle cisti di nematodi dai detriti, seguito dall'individuazione della specie e dall'identificazione con PCR in tempo reale sulla base di Beniers et al. 2014, anziché i metodi di individuazione e identificazione degli organismi nocivi specificati di cui all'allegato III, punto 1, lettera b).

(5)Una recente pubblicazione scientifica 4 ha confermato la validità e l'efficacia di tale metodo di prova. Per questo motivo tale metodo dovrebbe essere aggiunto ai metodi di prova di cui all'allegato III, punto 1, lettera b), punti ii) e iii), di detto regolamento di esecuzione, con l'indicazione "PCR in tempo reale sulla base di Lombard et al. 2024", mentre l'articolo 13 dovrebbe essere soppresso in quanto obsoleto.

(6)Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192, gli Stati membri devono riportare in un registro ufficiale i risultati delle indagini ufficiali di individuazione e renderli accessibili alla Commissione, su richiesta, conformemente al modello di cui all'allegato IV di detto regolamento di esecuzione.

(7)È necessario rendere più dettagliato il modello di cui all'allegato IV per garantire una registrazione più completa dei rispettivi risultati delle indagini. Per questo motivo è opportuno includere nel nuovo modello i seguenti elementi: categoria di indagine mediante un riferimento specifico ai tuberi di patata o ad altre piante ospiti, dimensioni iniziali e aggiornate dell'area infestata, numero di notifica dei nuovi focolai e informazioni supplementari.

(8)È inoltre necessario chiarire nella prima frase dell'allegato IV che il modello deve presentare i risultati delle indagini svolte durante l'anno civile precedente l'anno di comunicazione.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 è così modificato:

1)    all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"I campi ufficialmente registrati dalle autorità competenti come infestati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2007/33/CE prima del 1º gennaio 2022 sono considerati designati quali siti di produzione infestati.";

2)    l'articolo 13 è soppresso;

3)    all'allegato III, punto 1, la lettera b) è così modificata:

i)    il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) isolamento delle cisti di Globodera dai detriti basato sulla morfologia della cisti, seguito dall'identificazione della specie basata sulla morfologia delle singole cisti e larve, unitamente a PCR in tempo reale sulla base di Gamel et al., 2017, o a PCR in tempo reale sulla base di Lombard et al. 2024(*);

* Lombard L, Dekker-Nooren CCEM, Wuijster B, van Kessel, SP, van Duivenbode I, van Bruggen AS, van Heese EYJ (2024), Comparing the effectiveness of real time PCRs to simultaneously detect and identify viable Globodera pallida and G. rostochiensis. Eur J Plant Pathol, https://doi.org/10.1007/s10658-024-02864-7";

ii)    è aggiunto il punto seguente:

"iv) isolamento delle cisti di nematodi dai detriti basato sulla morfologia della cisti, seguito dall'individuazione della specie e dall'identificazione basata sulla PCR in tempo reale delle cisti vitali e delle larve vive sulla base di Lombard et al. 2024";

4)    l'allegato IV è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.7.2024

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj .
(2)    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 della Commissione, dell'11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare gli organismi nocivi Globodera pallida (Stone) Behrens e Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1192/oj ).
(3)    Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE (GU L 156 del 16.6.2007, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/465/oj ).
(4)    Lombard L, Dekker-Nooren CCEM, Wuijster B, van Kessel, SP, van Duivenbode I, van Bruggen AS, van Heese EYJ (2024), Comparing the effectiveness of real time PCRs to simultaneously detect and identify viable Globodera pallida and G. rostochiensis. Eur J Plant Pathol, https://doi.org/10.1007/s10658-024-02864-7.

IT

ALLEGATO

L'allegato IV è sostituito dal seguente:

"Modello per le indagini di cui agli articoli 3 e 6

Modello per la presentazione dei risultati delle indagini sui nematodi a cisti della patata svolte nell'anno civile precedente l'anno di comunicazione.

Utilizzare questa tabella solo per i risultati delle indagini riguardanti le patate raccolte nel proprio paese.

Stato membro

Tipo di indagine

Categoria

Superficie coltivata (ha) (1)

Area oggetto di indagine (ha)

Dimensioni di campionamento applicate conformemente all'allegato III, punti da 1 a 7, del regolamento (UE) 2022/1192 (2)

Area infestata secondo le prove di laboratorio (ha)

Solo G. p. (3)

Solo G. r. (4)

G. p. e G. r. presenti insieme nello stesso sito di produzione

Dimensioni iniziali dell'area infestata (5) (ha)

Dimensioni aggiornate dell'area infestata (6) (ha)

Numeri di notifica dei nuovi focolai notificati, se del caso, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

Informazioni supplementari

Individuazione (articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1192)

- Tuberi di patata per la produzione di tuberi da impianto (7); e

- altre piante ospiti, di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/1192 (8)

Monitoraggio (articolo 6 del regolamento (UE) 2022/1192)

Patate diverse da quelle da impianto

 
(1) Pertinente solo in caso di indagini di monitoraggio.

(2) Dimensioni di campionamento ai sensi dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1192 (per lo più determinate dal volume del campione); utilizzare una riga per ciascuna dimensione di campionamento.

(3) Globodera pallida.

(4) Globodera rostochiensis.

(5) Dimensioni totali dell'area infestata nell'anno precedente l'anno di riferimento della relazione.

(6) Dimensioni totali dell'area infestata nell'anno di riferimento della relazione. 

(7) Non è necessaria alcuna indagine di individuazione per l'impianto di patate destinate alla produzione di tuberi di patata da utilizzare nello stesso luogo di produzione situato in un'area definita dalle autorità competenti.

(8) Non è necessaria alcuna indagine di individuazione per l'impianto di piante di cui all'allegato I destinate al reimpianto nello stesso luogo di produzione situato in un'area definita dalle autorità competenti e per le piante di cui all'allegato I, punti 2 e 3, destinate al reimpianto, qualora le piante raccolte siano soggette alle misure approvate ufficialmente di cui all'allegato II, punto 1.".