COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 15, dell'articolo 17, paragrafo 2 e dell'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) [xxx] recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive
del mercato interno
A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) [2023/XXXX] della Commissione, del [xxx], recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ("regolamento di esecuzione") 1 , la trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del regolamento di esecuzione avviene per via digitale, salvo nei casi in cui la Commissione consenta in via eccezionale l'uso delle modalità di cui all'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione, la Commissione può adottare alcune specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione e firma dei documenti da fornire a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del regolamento di esecuzione.
La presente comunicazione stabilisce le specifiche tecniche pertinenti per la trasmissione e la firma delle notifiche presentate a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560 e dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione; delle osservazioni a seguito dell'avvio di un'indagine approfondita presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 e dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione; degli impegni offerti dalle imprese interessate, presentati a norma dell'articolo 25, del regolamento (UE) 2022/2560 e dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione; e delle osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la decisione, presentate a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560 e dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione.
1.MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE
1.I documenti di dimensioni inferiori a 10 gigabyte dovrebbero essere inviati per via elettronica utilizzando EU Send Web ("EU Send") 2 , la piattaforma di scambio online della Commissione per la trasmissione sicura di documenti. EU Send richiede una registrazione preventiva e prevede limiti di dimensioni per i documenti trasmessi attraverso il sistema soggetti a modifica. Se hanno dimensioni inferiori a 10 gigabyte ma superano i limiti previsti da EU Send, i documenti dovrebbero essere inviati in più parti.
2.I documenti inviati tramite EU Send devono essere accompagnati dal formulario di trasmissione presente su questa piattaforma, il quale deve essere compilato correttamente.
3.I documenti di dimensioni superiori a 10 gigabyte possono essere consegnati a mano o inviati per posta raccomandata all'indirizzo pubblicato sul sito web della direzione generale della Concorrenza della Commissione, utilizzando dischi rigidi formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati, con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0.
4.I documenti inviati per posta raccomandata o consegnati a mano dovrebbero essere inviati alla direzione generale della Concorrenza della Commissione all'indirizzo pubblicato sul sito web della direzione generale della Concorrenza della Commissione. Inviare i documenti ad altri dipartimenti della Commissione può comportare ritardi.
2.FIRMA ELETTRONICA DEI DOCUMENTI
5.Questa sezione stabilisce le specifiche tecniche per la firma dei documenti presentati per via elettronica (se è richiesta una firma). Essa riguarda i documenti inviati tramite EU Send e quelli inviati alla Commissione in dispositivi di memorizzazione esterni.
6.Per essere considerati validi, i documenti presentati per via elettronica devono essere firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 (il "regolamento eIDAS") 3 . Solo le firme elettroniche qualificate sono esplicitamente riconosciute come aventi effetti giuridici equivalenti a quelli delle firme autografe in tutti gli Stati membri; non sono pertanto accettati altri tipi di firme elettroniche, come le firme scansionate o le firme elettroniche avanzate, così come definite nel regolamento eIDAS, che non soddisfano i requisiti relativi alle firme elettroniche qualificate.
7.Il formato della firma elettronica qualificata deve essere conforme a uno dei formati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione 4 o alle loro specifiche più recenti così come pubblicate dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.
8.I servizi fiduciari qualificati 5 possono essere ottenuti presso i prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento eIDAS. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono prestatori di servizi commerciali e membri qualificati del regime fiduciario dell'UE. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono elencati nello strumento di consultazione dell'elenco di tali prestatori (Trusted List Browser) 6 .
9.La Commissione convaliderà i documenti firmati utilizzando una firma elettronica qualificata. Per aumentare la probabilità che una firma elettronica qualificata sia effettivamente convalidata dalla Commissione, è possibile verificarne la validità coinvolgendo un prestatore di servizi fiduciari qualificati che fornisce un servizio di convalida qualificato a pagamento 7 . A fini dimostrativi può essere utilizzata anche l'applicazione web della Commissione per i servizi di firma digitale 8 . Per dissipare eventuali dubbi, tale piattaforma non deve essere utilizzata per presentare documenti relativi a casi specifici o informazioni riservate o relative a casi specifici.
10.I documenti firmati non devono essere cifrati o contenere certificati diversi dai certificati relativi alla firma elettronica qualificata.
11.I metadati relativi alla firma elettronica qualificata devono corrispondere ai dati di contatto del firmatario. Quando si utilizzano una o più firme elettroniche qualificate per firmare un documento, è opportuno fornire, a titolo informativo, i dati di contatto del firmatario e inserire l'indicazione "[firma elettronica]" in calce al documento. Una rappresentazione visiva della firma elettronica è facoltativa e non apporta alcun valore giuridico aggiuntivo.
12.La modifica di un documento firmato renderà nulle le eventuali firme elettroniche esistenti. I documenti non dovrebbero pertanto essere modificati dopo l'inserimento di una o più firme elettroniche qualificate.
13.I documenti firmati elettronicamente utilizzando una firma elettronica qualificata non devono essere bloccati o protetti da password. In tal modo, il software dedicato della Commissione potrà accedere al documento e verificare la validità della firma elettronica qualificata.