COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 15, dell'articolo 17, paragrafo 2 e dell'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) [xxx] recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive
del mercato interno

A norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) [2023/XXXX] della Commissione, del [xxx], recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ("regolamento di esecuzione") 1 , la trasmissione di documenti alla Commissione e dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del regolamento di esecuzione avviene per via digitale, salvo nei casi in cui la Commissione consenta in via eccezionale l'uso delle modalità di cui all'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di esecuzione. A norma dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione, la Commissione può adottare alcune specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione e firma dei documenti da fornire a norma del regolamento (UE) 2022/2560 e del regolamento di esecuzione.

La presente comunicazione stabilisce le specifiche tecniche pertinenti per la trasmissione e la firma delle notifiche presentate a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2022/2560 e dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione; delle osservazioni a seguito dell'avvio di un'indagine approfondita presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 e dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione; degli impegni offerti dalle imprese interessate, presentati a norma dell'articolo 25, del regolamento (UE) 2022/2560 e dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione; e delle osservazioni sui motivi in base ai quali la Commissione intende adottare la decisione, presentate a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/2560 e dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione.

1.MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI ALLA COMMISSIONE

1.I documenti di dimensioni inferiori a 10 gigabyte dovrebbero essere inviati per via elettronica utilizzando EU Send Web ("EU Send") 2 , la piattaforma di scambio online della Commissione per la trasmissione sicura di documenti. EU Send richiede una registrazione preventiva e prevede limiti di dimensioni per i documenti trasmessi attraverso il sistema soggetti a modifica. Se hanno dimensioni inferiori a 10 gigabyte ma superano i limiti previsti da EU Send, i documenti dovrebbero essere inviati in più parti.

2.I documenti inviati tramite EU Send devono essere accompagnati dal formulario di trasmissione presente su questa piattaforma, il quale deve essere compilato correttamente.

3.I documenti di dimensioni superiori a 10 gigabyte possono essere consegnati a mano o inviati per posta raccomandata all'indirizzo pubblicato sul sito web della direzione generale della Concorrenza della Commissione, utilizzando dischi rigidi formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati, con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0.

4.I documenti inviati per posta raccomandata o consegnati a mano dovrebbero essere inviati alla direzione generale della Concorrenza della Commissione all'indirizzo pubblicato sul sito web della direzione generale della Concorrenza della Commissione. Inviare i documenti ad altri dipartimenti della Commissione può comportare ritardi.

2.FIRMA ELETTRONICA DEI DOCUMENTI

5.Questa sezione stabilisce le specifiche tecniche per la firma dei documenti presentati per via elettronica (se è richiesta una firma). Essa riguarda i documenti inviati tramite EU Send e quelli inviati alla Commissione in dispositivi di memorizzazione esterni.

6.Per essere considerati validi, i documenti presentati per via elettronica devono essere firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 (il "regolamento eIDAS") 3 . Solo le firme elettroniche qualificate sono esplicitamente riconosciute come aventi effetti giuridici equivalenti a quelli delle firme autografe in tutti gli Stati membri; non sono pertanto accettati altri tipi di firme elettroniche, come le firme scansionate o le firme elettroniche avanzate, così come definite nel regolamento eIDAS, che non soddisfano i requisiti relativi alle firme elettroniche qualificate.

7.Il formato della firma elettronica qualificata deve essere conforme a uno dei formati di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione 4 o alle loro specifiche più recenti così come pubblicate dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

8.I servizi fiduciari qualificati 5 possono essere ottenuti presso i prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento eIDAS. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono prestatori di servizi commerciali e membri qualificati del regime fiduciario dell'UE. I prestatori di servizi fiduciari qualificati sono elencati nello strumento di consultazione dell'elenco di tali prestatori (Trusted List Browser) 6 .

9.La Commissione convaliderà i documenti firmati utilizzando una firma elettronica qualificata. Per aumentare la probabilità che una firma elettronica qualificata sia effettivamente convalidata dalla Commissione, è possibile verificarne la validità coinvolgendo un prestatore di servizi fiduciari qualificati che fornisce un servizio di convalida qualificato a pagamento 7 . A fini dimostrativi può essere utilizzata anche l'applicazione web della Commissione per i servizi di firma digitale 8 . Per dissipare eventuali dubbi, tale piattaforma non deve essere utilizzata per presentare documenti relativi a casi specifici o informazioni riservate o relative a casi specifici.

10.I documenti firmati non devono essere cifrati o contenere certificati diversi dai certificati relativi alla firma elettronica qualificata.

11.I metadati relativi alla firma elettronica qualificata devono corrispondere ai dati di contatto del firmatario. Quando si utilizzano una o più firme elettroniche qualificate per firmare un documento, è opportuno fornire, a titolo informativo, i dati di contatto del firmatario e inserire l'indicazione "[firma elettronica]" in calce al documento. Una rappresentazione visiva della firma elettronica è facoltativa e non apporta alcun valore giuridico aggiuntivo.

12.La modifica di un documento firmato renderà nulle le eventuali firme elettroniche esistenti. I documenti non dovrebbero pertanto essere modificati dopo l'inserimento di una o più firme elettroniche qualificate.

13.I documenti firmati elettronicamente utilizzando una firma elettronica qualificata non devono essere bloccati o protetti da password. In tal modo, il software dedicato della Commissione potrà accedere al documento e verificare la validità della firma elettronica qualificata.

3.SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AI DOCUMENTI PRESENTATI PER VIA ELETTRONICA

14.Questa sezione stabilisce le specifiche tecniche per i documenti presentati per via elettronica, ad esempio i documenti inviati tramite EU Send e quelli consegnati in dispositivi di memorizzazione esterni.

15.Prima di essere trasmessi, tutti i documenti inviati in formato elettronico devono essere analizzati per rilevare l'eventuale presenza di virus e risultare privi di virus. La Commissione cancellerà i file infetti ed eliminerà i supporti di memorizzazione esterni infetti. I file infetti o cancellati possono rendere la trasmissione dei documenti non valida o incompleta.

16.I documenti presentati utilizzando EU Send non devono essere cifrati. Per i documenti consegnati in dispositivi di memorizzazione esterni, la cifratura è fortemente incoraggiata. La cifratura dovrebbe essere attuata solo sul dispositivo di memorizzazione. I singoli documenti conservati nel dispositivo non dovrebbero essere protetti da password. Le password di decifratura devono essere inviate separatamente.

17.Tutti i documenti (fatto salvo per quanto stabilito al punto 20) devono essere in formato PDF (Portable Document Format) o foglio elettronico (XLSX). Sui documenti in PDF deve essere possibile effettuare ricerche: devono quindi essere digitalmente creati come PDF o attraverso scansione per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). I documenti in formato XLSX devono essere presentati senza alcuna espunzione dei dati sottostanti o alcuna alterazione delle formule e degli algoritmi sottostanti.

18.Il nome del file dei documenti deve essere definito in modo da consentire una facile identificazione della relativa sezione del modulo FS-CO 9 o di altre comunicazioni. Il nome di ciascun file deve inoltre contenere il numero della procedura per la quale viene inviato. I nomi dei file non devono contenere caratteri speciali o non latini e il percorso completo non deve superare 250 caratteri.

19.Ogni pagina PDF deve essere contrassegnata con i numeri di identificazione aziendale e con i numeri consecutivi di controllo dei documenti (ad esempio ABC‑00000001).

4.SPECIFICHE SUPPLEMENTARI PER I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

20.I documenti giustificativi (ad esempio quelli che riguardano la sezione 8 del formulario FS-CO) devono essere presentati in formato nativo (ovverosia, non convertiti in PDF).

21.I messaggi di posta elettronica e gli altri file devono essere inviati come file separati (non devono essere in formato ".pst", ".zip" o ".nsf"). I file .nsf devono essere convertiti in un formato di messaggio di posta elettronica "singolo" (ad esempio, in formato .msg o .eml).

22.I documenti giustificativi devono essere trasmessi integralmente e senza espunzioni. Tutti i metadati sottostanti devono essere integri. Non è consentito l'uso di software di deduplicazione o di threading delle email.

5.METODI ALTERNATIVI PER LA FIRMA E LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI

23.Qualora la trasmissione tramite EU Send non sia possibile per motivi tecnici e la Commissione consenta in via eccezionale l'uso di altri mezzi di trasmissione, i documenti di dimensioni inferiori a 10 gigabyte possono essere consegnati a mano o inviati per posta raccomandata conformemente al punto 4. I documenti elettronici devono essere firmati digitalmente con una firma elettronica qualificata e caricati su dispositivi di memorizzazione esterni, quali chiavette USB, CD o DVD, o dischi rigidi formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0.

24.Qualora non sia possibile firmare documenti con una firma elettronica qualificata e la Commissione consenta in via eccezionale l'uso di altri mezzi di firma, una copia cartacea dell'integralità dei documenti trasmessi firmata a mano può essere consegnata a mano o inviata per posta raccomandata conformemente al punto 4. In tal caso, i documenti trasmessi devono essere accompagnati da due copie digitali dell'integralità dei documenti inserite in dispositivi di memorizzazione esterni (quali chiavette USB, CD o DVD, o dischi rigidi esterni formattati in modo compatibile con Microsoft Windows e senza compressione dei dati con collegamento esterno USB 2.0 o 3.0.) per fini di informazione. I documenti trasmessi devono inoltre essere accompagnati da una dichiarazione, firmata a mano, attestante che la copia cartacea firmata e le copie digitali sono identiche.

6.DATA DI APPLICAZIONE

25.Le istruzioni si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

(1)    [OP: inserire il numero del regolamento e della GU]
(2)    Per le istruzioni sulle modalità di utilizzo di EU Send (denominata anche "eTrustEx"), consultare il link: https://competition-policy.ec.europa.eu/index/it-tools/etrustex_en .
(3)    Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
(4)      Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37).
(5)    Per "servizio fiduciario qualificato" si intende un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 910/2014.
(6)    I prestatori di servizi fiduciari qualificati per Stato membro sono elencati al seguente indirizzo: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home. Solo i prestatori di servizi fiduciari qualificati con l'indicazione "QCert for ESIG" possono fornire il certificato qualificato per la firma elettronica richiesto per la firma elettronica qualificata.
(7)    I prestatori di servizi fiduciari qualificati per Stato membro sono elencati al seguente indirizzo: https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home . I prestatori di servizi fiduciari qualificati indicati come "QVal for QESig" possono fornire un servizio di convalida qualificato per la firma elettronica qualificata.
(8)    L'applicazione web della Commissione per i servizi di firma digitale:      https://ec.europa.eu/cefdigital/DSS/webapp-demo/validation .
(9)    Allegato I del regolamento di esecuzione.