RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ("regolamento CLP") ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele e degli articoli. Tale obiettivo è conseguito, tra l'altro, stabilendo un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello di Unione. L'allegato VI, parte 1, sottosezione 1.1.3, del regolamento elenca le note che possono essere associate a una o più voci di classificazione ed etichettatura armonizzate e che riguardano l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze, nonché la classificazione e l'etichettatura delle miscele. Obiettivo di tali note è garantire chiarezza e certezza del diritto nell'applicazione della classificazione e dell'etichettatura armonizzate.
Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha raccomandato e gli esperti degli Stati membri in seno al gruppo di esperti CARACAL hanno richiesto di includere note aggiuntive nell'allegato VI, parte 1, sottosezione 1.1.3, del regolamento CLP per garantire una classificazione appropriata di talune sostanze appartenenti a una voce di gruppo e di talune miscele contenenti diverse sostanze appartenenti a un gruppo di sostanze correlate. Si ritiene opportuno aggiungere tali note all'allegato VI, parte 1, sottosezione 1.1.3.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
A norma dell'articolo 53 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli esperti designati da ciascuno Stato membro sono stati consultati nell'ambito del pertinente gruppo di esperti CARACAL (autorità competenti per REACH e CLP). Conformemente ai punti 10 e 11 dell'allegato dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 1 , il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati invitati a partecipare al gruppo di esperti CARACAL.
I portatori di interessi sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti CARACAL conformemente al punto 6 dell'allegato di tale accordo.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'atto giuridico modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008. La base giuridica del presente atto delegato è l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 25.4.2023
recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l'aggiunta di note all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 2 , in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco delle note che possono essere associate a una o più voci di classificazione ed etichettatura armonizzate e che riguardano l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze, nonché la classificazione e l'etichettatura delle miscele.
(2)Nel suo parere dell'11 giugno 2020 relativo all'acido 2-etilesanoico e ai suoi sali 3 , il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha raccomandato di aggiungere una nuova nota all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per chiarire che la classificazione di un gruppo di sostanze nella stessa voce si basa unicamente sulle proprietà pericolose di quella parte della sostanza comune a tutte le sostanze di tale voce. Per le parti non comuni di una sostanza, secondo il RAC è necessario valutare se le loro proprietà pericolose possano giustificare una classificazione più rigorosa (categoria superiore) o una classificazione con un ambito di applicazione più ampio (includendo ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo) per la stessa classe di pericolo. È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota X all'allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.1, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Poiché in futuro tale nota sarà probabilmente assegnata ad altre sostanze con le stesse proprietà, è opportuno che essa sia formulata in modo tale da non essere circoscritta a tale voce specifica.