RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 27 ottobre 2022 ed è entrato in vigore il 16 novembre 2022. Tale regolamento istituisce un quadro giuridico generale applicabile a tutti i servizi di intermediazione in Europa, con un'impostazione graduale basata sulla funzione e sulle dimensioni dei servizi in causa. In considerazione della loro portata e del loro impatto sistemico sul dibattito pubblico, sulla diffusione delle informazioni e sulle transazioni economiche nell'Unione, le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sottostanno alla serie di obblighi più ampia e a una struttura di vigilanza e attuativa centralizzata, di modo che la vigilanza sia coerente in tutta Europa. In particolare, la legge sui servizi digitali conferisce alla Commissione poteri esclusivi per quanto riguarda la designazione "molto grandi" in relazione alle piattaforme online e ai motori di ricerca online, per la vigilanza di tali piattaforme e motori e per l'applicazione degli obblighi stabiliti al capo III, sezione 5, della legge sui servizi digitali nei confronti di tali servizi designati. Alla Commissione è inoltre conferita la competenza primaria di far applicare tutti gli altri obblighi previsti dalla legge sui servizi digitali in relazione a tali servizi designati, nonché di coordinare e sviluppare le competenze e le capacità a livello europeo per quanto riguarda la supervisione delle questioni sistemiche ed emergenti. Alla Commissione sono assegnati anche ulteriori compiti connessi alle dimensioni e all'intrinseca portata transfrontaliera e/o paneuropea di tali servizi designati, quali il compito di risolvere le controversie transfrontaliere tra autorità nazionali competenti in merito all'applicazione degli obblighi stabiliti dalla legge sui servizi digitali, di provvedere al segretariato del comitato europeo per i servizi digitali e di istituire e mantenere il sistema di condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali, la Commissione e il comitato e la banca dati contenente le motivazioni per l'eliminazione di contenuti di cui all'articolo 24, paragrafo 5, della legge sui servizi digitali.
Per assicurare alla Commissione le risorse necessarie a svolgere efficacemente i compiti di vigilanza previsti dalla legge sui servizi digitali a livello di UE, l'articolo 43 dispone che la Commissione deve addebitare a ciascun fornitore di piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi un contributo annuale per le attività di vigilanza.
L'articolo 43 della legge sui servizi digitali stabilisce i criteri di base per la determinazione del contributo per le attività di vigilanza.
In primo luogo, l'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza deve coprire l'importo dei costi annuali sostenuti dalla Commissione per l'esercizio dei compiti di vigilanza stabiliti dalla legge sui servizi digitali, in particolare quelli indicati all'articolo 43, paragrafo 2, della legge sui servizi digitali, come ragionevolmente stimato in anticipo. Tale importo deve includere i costi relativi all'esercizio dei poteri e dei compiti specifici di vigilanza, fra cui le indagini, l'applicazione e il monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del capo IV, sezione 4, della legge sui servizi digitali, nonché i costi relativi alla designazione di tali piattaforme e motori di ricerca e all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento delle banche dati previste dalla legge sui servizi digitali.
In secondo luogo, a ciascun fornitore di (uno o più) servizi designati come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi deve essere addebitato un singolo contributo annuale per le attività di vigilanza. A tale proposito, il singolo contributo addebitato deve essere proporzionato al numero medio mensile di destinatari attivi di ciascun servizio designato nell'Unione. In terzo luogo, nessun contributo per le attività di vigilanza deve superare il massimale dello 0,05 % del reddito netto annuo a livello mondiale del fornitore del servizio designato (o dei servizi designati) nell'esercizio precedente.
Tali contributi per le attività di vigilanza costituiranno entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario).
Infine, per quanto riguarda la procedura, l'articolo 43 prevede che la Commissione adotti ogni anno atti di esecuzione che stabiliscano lo specifico contributo annuale per le attività di vigilanza in relazione a ciascun fornitore di uno o più servizi designati, a cui deve essere addebitato il contributo per le attività di vigilanza, mediante decisioni di esecuzione della Commissione che stabiliscono i crediti a norma dell'articolo 98 del regolamento finanziario.
Sulla base di questi criteri, l'articolo 43, paragrafo 4, della legge sui servizi digitali conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per precisare ulteriormente la metodologia e le procedure dettagliate per:
·la determinazione dei costi stimati sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma della legge sui servizi digitali;
·la determinazione dell'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di ciascun fornitore di piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi;
·la determinazione del limite massimo globale del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico dei fornitori di piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi;
·le modalità necessarie per l'effettuazione dei pagamenti.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Il 19 dicembre 2022 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti sui servizi digitali in merito al contenuto del presente atto delegato. Nel complesso, il gruppo di esperti ha sostenuto l'impostazione della Commissione rispetto all'atto delegato in merito alla metodologia e alle procedure per l'applicazione dei contributi per le attività di vigilanza come stabilita dalla legge sui servizi digitali. I rappresentanti del gruppo di esperti hanno sottolineato in particolare l'importanza di assicurare che l'identità dei fornitori identificati nelle decisioni di designazione coincida, nonché la necessità di fare riferimento al reddito o all'utile netto dell'ente che presta il servizio nel suo complesso, data la difficoltà di individuare gli utili relativi a un servizio specifico.
L'atto delegato è stato pubblicato sul portale "Di' la tua" e sottoposto a una consultazione pubblica di quattro settimane tenutasi fra il 22 dicembre 2022 e il 19 gennaio 2023, in linea con gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Sono pervenuti 11 contributi, di cui 3 da associazioni dell'industria dell'UE, 1 da una fondazione senza scopo di lucro, 1 da un'autorità nazionale di regolamentazione portoghese, 2 da associazioni nazionali di categoria (una austriaca e l'altra francese) e 4 da singoli cittadini. In generale la maggior parte dei rispondenti si è concentrata su alcuni principali temi ricorrenti, riguardanti in particolare la possibilità di differenze o incoerenze metodologiche nel conteggio dei destinatari attivi dei servizi in causa, il riferimento agli utili del fornitore, anche nella sua eventuale dimensione consolidata, come metrica adeguata, e la lunghezza delle procedure di determinazione dei contributi individuali per le attività di vigilanza. È stata inoltre posta la questione della trasparenza delle spese da contabilizzarsi, in particolare nella fase iniziale.
A tale proposito è opportuno osservare che la maggior parte di tali questioni è relativa a principi in realtà già definiti nella base giuridica, che non lasciano alcun margine per operare scelte diverse nell'atto delegato. In particolare, la necessità di garantire la proporzionalità rispetto al numero medio mensile di destinatari attivi nell'Unione di ciascuna piattaforma online di dimensioni molto grandi o di ciascun motore di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33 della legge sui servizi digitali è imposta dall'articolo 43, paragrafo 5, lettera b), ed è pertanto necessario garantire la coerenza con il concetto di numero medio mensile di destinatari attivi di cui agli articoli 24 e 33 della legge sui servizi digitali, e di conseguenza con qualsiasi informazione raccolta in tale contesto. Questo parametro deve pertanto essere utilizzato per il calcolo dell'importo di base e di qualsiasi altra ripartizione dell'importo residuo, che sarà quindi ugualmente proporzionale al numero di utenti, con la piena copertura dei costi stimati.
Per quanto riguarda in particolare l'adeguatezza del riferimento agli utili del fornitore, l'atto delegato semplicemente traspone il concetto di reddito netto a livello mondiale (entrate meno costi) del fornitore di cui all'articolo 43, paragrafo 5, lettera c), della legge sui servizi digitali ricorrendo al termine tecnico specifico individuato negli obblighi di informativa finanziaria previsti dalla legge (diritto dell'UE o altre norme equivalenti) applicabili al fornitore del servizio o dei servizi in causa, al fine di garantire il riferimento a un parametro specifico, ben identificato, oggettivo e sottoposto a revisione, pienamente comparabile tra i diversi fornitori e i diversi paesi. A tale proposito, come precisato anche nel considerando 101 della legge sui servizi digitali, è opportuno sottolineare che il massimale dello 0,05 % costituisce un parametro volutamente non connesso al servizio o ai servizi in causa, in quanto è volto essenzialmente a individuare "la capacità economica del fornitore" (corsivo aggiunto), ossia la sua capacità generale di pagare un importo complessivo fino a un livello che non possa, secondo la valutazione dei colegislatori, incidere in modo significativo sulla redditività economica del fornitore stesso o che non incida affatto su tale redditività in caso di perdite (anche se non in relazione con i servizi specifici designati). Inoltre, tale parametro è applicabile anche a modelli di governance delle piattaforme molto diversi, come nel caso dei fornitori senza scopo di lucro, conformemente alle loro specificità. Un eventuale scostamento da questo parametro, ad esempio con l'esclusione di alcuni servizi e/o paesi che incidono sulla capacità economica generale del prestatore, non appare giustificato alla luce della base giuridica. Al tempo stesso, il riferimento alla dimensione consolidata dell'unità economica che fornisce il servizio o i servizi in questione, se del caso, evita rischi di elusione o di diverso trattamento di fornitori sostanzialmente simili per quanto concerne la capacità economica unicamente a causa di una struttura di governance societaria eventualmente diversa, in linea con la prassi consolidata per la valutazione dei limiti massimi di legge applicabili alle ammende elevate nel contesto del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, anche con riferimento ai dati consolidati.
La tempistica della procedura, inoltre, è anch'essa determinata dalla struttura della base giuridica e in particolare dalla necessità dell'effettuazione di un esercizio annuale in conformità alle prescrizioni in materia di comitatologia, tenendo conto del calendario generale di applicabilità degli obblighi specifici incombenti alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. È opportuno altresì sottolineare che il calcolo si baserà su dati già esistenti, in vari casi pubblicati e/o anche già sottoposti a revisione (elenco dei fornitori designati, stima dei costi, dati relativi agli obblighi di informativa finanziaria ecc.) e seguirà l'applicazione di una formula matematica standardizzata e non discrezionale, pur lasciando la possibilità di presentare osservazioni sui calcoli provvisori effettuati dai servizi.
Infine, per quanto riguarda la trasparenza dei costi da addebitarsi, il regolamento delegato in questione fornisce uno strumento di trasparenza ex ante (la panoramica a sostegno della stima inclusa nel contesto della procedura di bilancio), nonché un meccanismo di verifica ex post, con cui potranno essere messe a punto le modalità pratiche interne necessarie per il controllo interno e la contabilità dei costi conformemente alle norme generali di organizzazione interna della Commissione. Per quanto riguarda nello specifico le osservazioni relative alla precisione delle indicazioni dei costi del 2022 e del 2023 da recuperarsi con il contributo, inoltre, tenendo conto della votazione finale sul bilancio annuale della Commissione per il 2023, si ritiene opportuno limitare qualsiasi possibilità di recupero tramite la commissione ai costi per i quali, nel bilancio votato per il 2023, non è ancora stata stabilita una fonte specifica di finanziamento, in modo che la prima stima sia sostanzialmente allineata con le stime degli anni successivi.
Non è stata effettuata una valutazione d'impatto sull'atto delegato per i motivi seguenti:
·la decisione in merito all'addebito dei contributi annuali per le attività di vigilanza da parte della Commissione e i relativi elementi essenziali sono stati adottati dall'autorità legislativa e sono sanciti dalla legge sui servizi digitali;
·le legge sui servizi digitali stabilisce anche i criteri per la determinazione dell'importo e gli elementi di base della procedura, tra cui l'adozione di atti di esecuzione annuali per la determinazione dei contributi per le attività di vigilanza in relazione a ciascun fornitore e gli obblighi di comunicazione periodica per assicurare il necessario dovere di diligenza da parte della Commissione;
·per quanto riguarda le disposizioni relative alla metodologia e alle procedure per l'applicazione dei contributi per le attività di vigilanza contenute nel presente atto delegato, si tratta della specificazione della natura tecnica e/o procedurale delle scelte sostanziali effettuate dall'autorità legislativa.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Articolo 1 – Definizioni
Questo articolo precisa le definizioni pertinenti all'atto, in particolare quelle di "servizio designato" e "fornitore del servizio o dei servizi designati".
Articolo 2 – Stima dei costi complessivi
Questo articolo definisce le principali categorie di costi da considerare per la stima dei costi da recuperare tramite i contributi per le attività di vigilanza, come pure l'obbligo di dedurre o aggiungere qualsiasi eccedenza o disavanzo risultante dalla relazione sui costi sostenuti.
Articolo 3 – Individuazione annuale dei servizi designati
Questo articolo individua i servizi che dovrebbero essere soggetti al pagamento dei contributi in un determinato anno n.
Articolo 4 – Determinazione dell'importo di base per servizio
In questo articolo sono indicati i criteri in base ai quali deve essere calcolato l'importo di base per servizio. In particolare vengono qui definiti i coefficienti di adeguamento e la formula in base alla quale sono ripartiti i costi complessivi per servizio.
Articolo 5 – Determinazione dell'importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza e applicazione del limite massimo globale
In questo articolo è indicato in che modo deve essere calcolato l'importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza, tenendo conto dell'applicazione a ciascun prestatore del limite massimo globale. A proposito di quest'ultimo aspetto, nell'articolo sono riportate le regole per individuare il limite massimo globale sulla base dell'importo degli utili risultanti dai principi di informativa finanziaria applicabili.
Articolo 6 – Procedura annuale
In questo articolo sono stabiliti i tempi per la stima dei costi in linea con le procedure di bilancio e la procedura in contraddittorio per l'adozione del singolo atto di esecuzione per fornitore.
Articolo 7 – Modalità di pagamento e conseguenze finanziarie in caso di mancato pagamento
In questo articolo sono indicati la valuta con cui occorre pagare il contributo e il tasso di interesse applicabile in caso di pagamenti omessi o tardivi.
Articolo 8 – Relazione sui costi sostenuti e sui contributi per le attività di vigilanza addebitati
In questo articolo sono indicati il contenuto della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui devono essere riportati i costi effettivamente sostenuti, i contributi riscossi e le eventuali eccedenze o gli eventuali disavanzi da considerare nella stima successiva.
Articolo 9 – Disposizione transitoria
Questo articolo reca norme specifiche relative alla stima dei costi da effettuarsi nel 2023 e alla prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 10 – Entrata in vigore
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 2.3.2023
che integra il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio con le metodologie e le procedure dettagliate relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati dalla Commissione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (legge sui servizi digitali), in particolare l'articolo 43, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 43 del regolamento (UE) 2022/2065 stabilisce che la Commissione deve addebitare ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi contributi per le attività di vigilanza, il cui importo complessivo deve coprire tutti i costi stimati, ragionevolmente stimati in anticipo, sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma di detto regolamento.
(2)La stima dei costi relativa ai contributi per le attività di vigilanza addebitati nell'anno n dovrebbe essere determinata tenendo conto di tutte le risorse umane che la Commissione deve impiegare nell'anno n+1 per svolgere i compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, compresi i funzionari, gli agenti temporanei e contrattuali e gli esperti nazionali distaccati. Tenendo conto del fatto che si riferisce a costi futuri, la stima dovrebbe basarsi sui costi medi, espressi in termini di equivalente a tempo pieno, maggiorati della media dei contributi sociali applicabili e delle spese operative relative a tali risorse umane. Le spese operative dovrebbero quindi includere i costi medi sostenuti per ospitare un'unità di personale equivalente nell'infrastruttura informatica e fisica della Commissione e consentirle di lavorarvi a tempo pieno, ad esempio come regolarmente determinato dai servizi della Commissione nel contesto del calcolo dei costi medi del personale ai fini delle schede finanziarie legislative.
(3)Oltre ai suddetti costi per le risorse umane, è necessario che la Commissione stimi anche le altre spese operative e amministrative specificamente connesse all'adempimento dei compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, quali studi, ricorso ad esperti, indagini, missioni, organizzazione di riunioni, sviluppo o utilizzo di software, strumenti o servizi informatici specifici. Per la stima annuale dell'importo complessivo dei costi occorrerebbe inoltre tenere conto della differenza tra i costi stimati e i costi sostenuti nell'anno precedente secondo la relazione annuale adottata dalla Commissione.
(4)L'importo complessivo dei costi stimati annualmente dalla Commissione dovrebbe essere sostenuto dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi tramite i contributi per le attività di vigilanza addebitati in relazione ai servizi designati soggetti al contributo per le attività di vigilanza in ciascun anno civile. Per coerenza con le decisioni di designazione a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, la nozione di fornitore del servizio o dei servizi designati dovrebbe fare riferimento al destinatario o ai destinatari della relativa decisione o delle relative decisioni di designazione a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065. Se la decisione adottata a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 è destinata a più di una persona giuridica, tutti i destinatari di tale decisione dovrebbero essere responsabili in solido del pagamento del contributo per le attività di vigilanza per il servizio o i servizi in causa.
(5)I servizi da considerare in un determinato anno n dovrebbero includere quelli già soggetti agli obblighi applicabili alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi all'inizio dell'anno, nonché quelli per i quali una decisione di designazione o una decisione che pone fine alla designazione prenderà effetto nel corso dell'anno civile in questione, tenendo conto del fatto che gli effetti delle decisioni di entrambe le categorie decorreranno dopo quattro mesi dalla loro notifica al fornitore a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065. Tale termine dovrebbe essere calcolato conformemente alle norme generali di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.
(6)La Commissione dovrebbe stabilire l'importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza da addebitare ogni anno a ciascun fornitore, determinando innanzitutto un importo di base per ogni servizio designato. L'importo di base per servizio dovrebbe risultare dalla divisione dei costi annuali complessivi stimati per l'anno n+1 per tutti i servizi designati considerati nell'anno n. Per determinare l'importo di base occorre tenere conto del numero di giorni di designazione nell'anno n. In secondo luogo, al fine di garantire la proporzionalità dei singoli contributi per le attività di vigilanza con riferimento alle dimensioni del servizio designato risultanti dalla media mensile del numero di destinatari attivi nell'Unione, la Commissione dovrebbe adeguare l'importo di base con un coefficiente proporzionato al numero di destinatari attivi risultante in base alle informazioni disponibili.
(7)Conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065, il fornitore del servizio o dei servizi designati non deve pagare un contributo per le attività di vigilanza complessivamente superiore alla sua capacità economica, ossia superiore allo 0,05 % del suo reddito netto annuo a livello mondiale. Il riferimento al reddito netto, costituito dalle entrate complessive decurtate dei costi del fornitore, dovrebbe fare in modo che si tenga conto della capacità di pagamento del prestatore, anche in caso di fornitori in perdita. Per individuare tale limite in conformità ai principi applicabili di informativa finanziaria, si dovrebbe fare riferimento alla nozione di utile complessivo a livello mondiale dell'esercizio finanziario precedente, da determinarsi sulla base dei migliori dati disponibili del fornitore risultanti dai bilanci comunicati alla Commissione. È pertanto opportuno fare riferimento ai principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove applicati dal fornitore interessato, oppure ai bilanci compilati in conformità agli obblighi informativi sanciti dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Qualora al fornitore in questione non si applichino né i principi contabili internazionali né la direttiva 2013/34/UE, occorre fare riferimento ad altro principio di informativa accettabile di un paese terzo applicabile a tale fornitore, come ad esempio un principio di informativa di un paese terzo considerato equivalente ai principi contabili internazionali o un altro principio di informativa di un paese terzo che possa essere considerato generalmente accettabile ai fini di altre norme dell'Unione. In caso di conti consolidati del fornitore, l'utile consolidato a livello mondiale del gruppo a cui appartiene rispecchiano al meglio la sua capacità economica di pagare il contributo per le attività di vigilanza, dato che tale fornitore dispone delle risorse finanziarie del gruppo per sostenere l'importo complessivo del contributo addebitato per tutti i servizi designati che fornisce.
(8)Se l'importo di base addebitato a un determinato fornitore, o la somma degli importi di base di rilievo nel caso dei fornitori che forniscono più di un servizio designato, supera il limite massimo globale, il contributo finale per le attività di vigilanza addebitato a tale fornitore dovrebbe essere ridotto di conseguenza. Per fare in modo che in ogni caso i costi annuali complessivi siano pagati tramite i contributi per le attività di vigilanza applicati a tutti i servizi designati, l'importo residuo non addebitato ai fornitori in considerazione dell'applicazione del limite massimo globale dovrebbe essere sostenuto dai restanti fornitori al di sotto del limite, in proporzione secondo la formula di ripartizione di base. La ripartizione degli importi residui tra gli altri fornitori dei servizi designati dopo l'applicazione del limite massimo globale dovrebbe continuare fino all'estinzione dell'importo residuo.
(9)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione individuali che stabiliscono l'importo individuale del contributo per le attività di vigilanza da addebitarsi a ciascun fornitore per il servizio o i servizi designati soggetti all'obbligo di pagamento del suddetto contributo durante l'anno civile in questione. La procedura annuale per l'addebito del contributo dovrebbe pertanto essere organizzata in modo che gli atti di esecuzione siano adottati una volta che i costi annuali complessivi, che costituiranno la base per il calcolo dell'importo complessivo dei contributi per le attività di vigilanza da addebitarsi, saranno stati determinati come indicato nel documento preparatorio della Commissione allegato al progetto di bilancio a norma dell'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. I singoli atti di esecuzione possono inoltre essere adottati soltanto dopo una certa data, quando sarà possibile stabilire il numero e le dimensioni dei servizi designati soggetti ai contributi per le attività di vigilanza. La procedura dovrebbe anche tenere conto della capacità economica, in termini di profitti dei fornitori corrispondenti, stabilita sulla base delle informazioni fornite dal fornitore. L'importo provvisorio del contributo da addebitare dovrebbe inoltre essere comunicato al fornitore in questione prima dell'adozione di qualsiasi decisione di esecuzione da parte della Commissione, affinché sia data l'opportunità di presentare osservazioni di cui tenere conto nella determinazione finale del contributo per le attività di vigilanza. Dopo aver esaminato le osservazioni presentate, la Commissione dovrebbe adottare il corrispondente atto di esecuzione che stabilisce il contributo individuale per le attività di vigilanza dovuto a titolo di credito a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, da pagarsi entro la fine dello stesso anno civile, in modo che siano disponibili le risorse necessarie per coprire i costi stimati per l'anno successivo.
(10)Il mancato pagamento entro il termine stabilito dagli atti di esecuzione dovrebbe dare luogo al recupero dell'importo non pagato, insieme agli interessi di mora al tasso di rifinanziamento della Banca centrale europea maggiorato del 3,5 %, a norma dell'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
(11)Per la rendicontabilità e la trasparenza dei costi sostenuti e degli importi riscossi per i compiti di vigilanza svolti a norma del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione dovrebbe trasmettere annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo e renderla disponibile al pubblico sul suo sito web. A fini di coerenza tra la stima dei costi e gli specifici costi di vigilanza effettivamente sostenuti per l'anno in questione, nella relazione dovrebbero inoltre essere confrontati specificamente gli importi rilevanti sulla base dei pagamenti effettivamente eseguiti nel periodo in questione per ciascuna categoria di costi interessata di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, nonché gli impegni di spesa eventualmente assunti nel corso dell'anno in questione, anche a seguito di eventuali decisioni giudiziarie emesse durante l'anno in questione. L'eventuale differenza tra l'importo stimato e i costi effettivamente sostenuti non dovrebbe incidere sull'importo dei contributi per le attività di vigilanza applicati per l'anno in questione; tuttavia tale differenza dovrebbe essere presa in considerazione nella stima successiva, detraendo l'eventuale eccedenza dal totale dei costi stimati per l'anno n+2 o aggiungendo l'eventuale disavanzo al totale dei costi stimati per l'anno n+2.
(12)Con la stima dei costi dovrebbero essere individuati i costi previsti per l'anno civile successivo, così che la Commissione possa disporre in anticipo di risorse sufficienti. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2065 e il 1º gennaio 2024, la Commissione avrà già sostenuto o pianificato costi, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, che non è stato possibile coprire con precedenti contributi per le attività di vigilanza e che pertanto è stato necessario coprire in modo generalizzato con altri stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione votato per il 2023. Ai fini della determinazione dei contributi complessivi da addebitarsi nel 2023, pertanto, ai costi stimati per il 2024 è stato possibile aggiungere soltanto costi che non risultano già coperti da stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione per il 2023, conformemente alle informazioni fornite nella sintesi allegata alla stima. Di conseguenza, al fine di stabilire eventuali eccedenze o disavanzi da prendere in considerazione nella stima successiva, nella prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio occorrerebbe tenere conto unicamente dei costi sostenuti nel 2022 dall'entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2065 e nel 2023 qualora non già coperti da stanziamenti esistenti,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)"servizio designato": un servizio di intermediazione designato come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;
(2)"fornitore del servizio designato": qualsiasi fornitore destinatario di una o più decisioni della Commissione di designazione quale piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065;
(3)"importo di base": l'importo calcolato per ciascun servizio designato in conformità all'articolo 4 e prima dell'applicazione del limite massimo globale di cui all'articolo 5.
Articolo 2
Stima dei costi annuali complessivi
1.Ogni anno n la Commissione stima i costi annuali complessivi che prevede di sostenere per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 nell'anno civile successivo (anno n+1) secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. L'importo dei costi annuali complessivi stimati per l'anno n+1 costituisce la base per la determinazione dell'importo complessivo dei contributi per le attività di vigilanza addebitati nell'anno n. Tale importo stimato è interamente addebitato ai fornitori dei servizi designati mediante i contributi per le attività di vigilanza calcolati in conformità al presente regolamento.
2.Per la stima dei costi annuali complessivi, la Commissione tiene conto di quanto segue:
(a)le risorse umane necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, considerando le diverse categorie di funzionari e altri agenti dell'Unione impiegati dalla Commissione. La stima dei costi si basa sui costi medi, espressi in equivalenti a tempo pieno, e include le spese operative medie proporzionali e i contributi sociali applicabili in relazione a tali risorse umane;
(b)qualsiasi altra spesa amministrativa o operativa necessaria per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065 che si prevede di sostenere nel corso dell'anno n+1, tenendo conto dell'elenco non esaustivo di cui all'allegato I del presente regolamento.
3.Per ogni stima dei costi annuali complessivi si tiene conto dell'importo positivo o negativo dei costi sostenuti, come indicato nella relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 4. In particolare, in caso di disavanzo, ossia quando l'importo dei costi stimati per l'anno n è inferiore ai costi dichiarati sostenuti per l'anno in questione, l'importo dei costi annuali complessivi stimati per l'anno n+2 da addebitare nell'anno n+1 è aumentato dell'importo del disavanzo sostenuto per l'anno n. In caso di eccedenza, ossia quando l'importo dei costi stimati per l'anno n supera i costi dichiarati sostenuti per l'anno in questione, i costi annuali complessivi stimati per l'anno n+2 da addebitare nell'anno n+1 sono ridotti dell'eccedenza risultante per l'anno n.
Articolo 3
Identificazione annuale dei servizi designati
I servizi designati in relazione ai quali è addebitato un contributo per le attività di vigilanza in un determinato anno n sono:
(a)qualsiasi servizio che, al 1º gennaio dell'anno in questione, era già soggetto agli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento, compresi i servizi la cui designazione termina dopo tale data conformemente all'articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento;
(b)qualsiasi servizio che sia assoggettato agli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del regolamento (UE) 2022/2065 a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, di detto regolamento tra il 1º gennaio e il 31 dicembre dell'anno in questione.
Articolo 4
Determinazione dell'importo di base per servizio
1.Per ciascun servizio designato soggetto ai contributi per le attività di vigilanza a norma dell'articolo 3, l'importo di base per l'anno n è calcolato come quota dei costi annuali complessivi stimati per l'anno n+1 a norma dell'articolo 2, proporzionalmente al numero medio mensile di destinatari attivi del servizio designato, in linea con il coefficiente (U) di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e tenendo conto del periodo di designazione del servizio, in linea con il coefficiente (T) di cui al paragrafo 3 del presente articolo, secondo la formula seguente:
2.Il coefficiente (U) per il calcolo dell'importo di base per ciascun servizio designato ha il valore indicato nell'allegato II corrispondente al numero medio mensile di destinatari attivi in milioni di utenti, arrotondato per difetto alle centinaia di migliaia.
Il numero medio mensile di destinatari attivi di ciascun servizio designato che determina il coefficiente applicabile a norma del primo comma del presente paragrafo è quello risultante dai dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, o dalle informazioni prescritte a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale regolamento, o da qualsiasi altra informazione a disposizione della Commissione, disponibile al 31 agosto dell'anno n.
3.Il coefficiente (T) per il calcolo dell'importo di base per ciascun servizio designato è il rapporto tra il numero di giorni di designazione del servizio nell'anno n e il numero di giorni di un anno, calcolato come segue:
In conformità all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2065, il periodo di designazione inizia quattro mesi dopo la data di notifica della decisione di designazione a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 e termina quattro mesi dopo la notifica della decisione che pone fine alla designazione a norma dell'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2065.
Articolo 5
Determinazione dell'importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza e applicazione del limite massimo globale per fornitore
1.Ogni anno il fornitore del servizio o dei servizi designati paga un contributo per le attività di vigilanza risultante dall'importo di base, o dalla somma degli importi di base, calcolato a norma dell'articolo 4 per il servizio o i servizi designati che fornisce e dagli adeguamenti applicati a norma di detto articolo.
2.L'importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza addebitato in un determinato anno a un determinato fornitore di uno o più servizi designati non deve superare il limite massimo globale pari allo 0,05 % del suo utile a livello mondiale nell'esercizio finanziario precedente. Se i conti di un fornitore sono consolidati, ai fini della determinazione del limite massimo globale del contributo si considerano gli utili consolidati a livello mondiale del gruppo a cui appartiene.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l'utile a livello mondiale è quello che risulta dai migliori dati disponibili tratti dai bilanci annuali relativi all'ultimo esercizio contabile completo presentati dal fornitore in questione, conformemente ad uno dei riferimenti seguenti:
(a)i principi contabili internazionali applicabili a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, se applicati dal fornitore;
(b)l'allegato V, punto 17, o l'allegato VI, punto 15, della direttiva 2013/34/UE;
(c)qualsiasi principio di informativa accettabile di un paese terzo, qualora al fornitore non si applichi né la lettera a) né la lettera b).
3.Qualora l'importo di base o la somma degli importi di base calcolati a norma dell'articolo 4 per il servizio o i servizi designati forniti da un determinato fornitore superi il limite massimo globale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'importo complessivo del contributo per le attività di vigilanza addebitato a tale fornitore è ridotto al limite di cui sopra.
4.La somma degli importi residui non addebitati a norma del paragrafo 3 del presente articolo è addebitata ai restanti fornitori di servizi designati per i quali non è stato raggiunto il limite massimo globale, in proporzione al numero medio mensile di destinatari attivi del servizio designato, espresso come coefficiente (U) di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e tenendo conto del periodo di designazione del servizio, espresso come coefficiente (T) di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo la formula seguente:
Qualora l'applicazione del presente paragrafo determini l'applicabilità del limite massimo globale per uno o più fornitori rimanenti di servizi designati, il paragrafo 3 e il presente paragrafo continuano ad applicarsi fino al momento in cui non rimane alcun importo residuo.
Articolo 6
Procedura annuale per la determinazione dei contributi individuali
1.Conformemente all'articolo 41, paragrafo 8, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, nel contesto della stesura del progetto di bilancio per l'anno n+1 la Commissione determina, per ciascuna linea di bilancio pertinente, l'importo stimato delle entrate esterne con destinazione specifica derivanti dai contributi per le attività di vigilanza che sarà reso disponibile all'inizio dell'anno n+1, quale importo corrispondente ai costi annuali complessivi stimati per l'anno n+1, in conformità all'articolo 2 del presente regolamento.
La stima di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere accompagnata da una sintesi, preparata dalla Commissione, in cui siano indicati gli elementi presi in considerazione per la stima, in base alle diverse categorie di costi di cui all'articolo 2, da pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno civile sul sito web della Commissione.
2.Entro il 31 agosto di ogni anno, ciascun fornitore di uno o più servizi designati soggetti al contributo per le attività di vigilanza a norma dell'articolo 3 fornisce alla Commissione il suo ultimo bilancio e ogni altro documento giustificativo per la determinazione del limite massimo globale a norma dell'articolo 5, così come, se del caso, ogni informazione necessaria per l'applicazione del contributo. Nel caso in cui un fornitore non fornisca i documenti necessari per la determinazione del limite massimo globale, si presume che detto limite non sia stato raggiunto da tale fornitore nell'anno civile in questione.
3.Entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione comunica a ciascun fornitore di servizi designati identificato a norma dell'articolo 3 la determinazione provvisoria dell'importo del contributo per le attività di vigilanza per tutti i servizi designati forniti da tale fornitore, calcolata in base alla metodologia di cui agli articoli 4 e 5. Il fornitore comunica alla Commissione eventuali osservazioni su tale calcolo entro due settimane dal ricevimento della comunicazione della determinazione provvisoria.
4.Entro il 30 novembre di ogni anno, tenuto conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta e notifica a ciascun fornitore di servizi designati identificato a norma dell'articolo 3 del presente regolamento una decisione di esecuzione adottata in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, che determina il contributo per le attività di vigilanza per il servizio o i servizi designati forniti da tale fornitore, calcolato secondo la metodologia di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento. La decisione di esecuzione accerta i crediti a titolo di contributo per le attività di vigilanza a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e fissa un termine per il pagamento dei contributi per le attività di vigilanza entro il 31 dicembre dell'anno in questione. Se una decisione adottata a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065 è destinata a più di una persona giuridica, tutti i destinatari di tale decisione sono responsabili in solido del pagamento del contributo per le attività di vigilanza per il servizio o i servizi designati.
Articolo 7
Modalità di pagamento e conseguenze finanziarie in caso di mancato pagamento
1.Tutti i contributi per le attività di vigilanza sono pagati in euro e conformemente ai riferimenti di pagamento previsti dalla decisione di esecuzione adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.
2.Qualsiasi pagamento tardivo, parziale o mancato e qualsiasi inosservanza delle condizioni di pagamento stabilite dalla decisione di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento dà luogo al recupero dell'importo non pagato unitamente agli interessi al tasso di cui all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Tali pagamenti non pregiudicano le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora applicabili a norma degli articoli 74 e 76 del regolamento (UE) 2022/2065.
Articolo 8
Relazione sui costi sostenuti e sui contributi addebitati per le attività di vigilanza
1.Entro il 31 marzo di ogni anno n, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'importo dei costi annuali complessivi sostenuti per l'adempimento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) 2022/2065 e all'importo totale dei contributi annuali per le attività di vigilanza addebitati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, del presente regolamento nell'anno precedente (anno n-1).
2.La relazione di cui al paragrafo 1 indica i costi specifici sostenuti per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065, conformemente alle categorie di costi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. I costi comprendono tutti gli impegni assunti durante l'anno n-1, anche se i pagamenti per l'attuazione degli impegni non sono ancora stati eseguiti.
3.Nella relazione di cui al paragrafo 1 è indicato l'importo complessivo dei contributi per le attività di vigilanza addebitati a ciascun fornitore del servizio o dei servizi designati, con la data dei rispettivi pagamenti, eventuali pagamenti mancanti o tardivi, i procedimenti giudiziari in corso relativi alle decisioni di esecuzione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e le procedure di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, relative ai contributi per le attività di vigilanza addebitati, alla data di completamento della relazione.
4.Nella relazione sono indicati, a seconda dei casi, i costi sostenuti a norma del paragrafo 2 che hanno superato l'importo dei costi stimati per l'anno n-1 o qualsiasi eccedenza dei costi stimati per l'anno n-1 rispetto ai costi sostenuti nell'anno in questione a norma del paragrafo 2.
5.La Commissione pubblica la relazione di cui al paragrafo 1 sul proprio sito web.
Articolo 9
Disposizioni transitorie
1.I costi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, già sostenuti o pianificati per il periodo compreso fra il 16 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023 possono essere aggiunti alla prima stima dei costi relativi al periodo 2024 a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, a meno che non siano già coperti da stanziamenti iniziali votati dal Parlamento europeo e dal Consiglio per il bilancio generale dell'Unione per il 2023.
2.La prima relazione a norma dell'articolo 8 è adottata dalla Commissione entro il 31 marzo 2024 e comprende il periodo compreso tra il 16 novembre 2022 e il 31 dicembre 2023. Ai fini dell'individuazione dei costi sostenuti a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, i costi pagati a titolo degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 sono indicati separatamente e non sono presi in considerazione ai fini del computo di cui all'articolo 8, paragrafo 4.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2.3.2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN