RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per fissare i contenuti di una prova professionale comune (prova di formazione comune) e le condizioni richieste per prendervi parte e superarla.
La prova di formazione comune di cui all'atto delegato è una prova attitudinale standardizzata disponibile tra gli Stati membri partecipanti e riservata ai titolari di determinate qualifiche professionali. In conformità all'articolo 49 ter, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE, il superamento di detta prova in uno Stato membro abilita il titolare di una determinata qualifica professionale all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni applicabili ai possessori di qualifiche professionali acquisite in detto Stato membro.
Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) è un'applicazione informatica multilingue sviluppata in stretta collaborazione con gli Stati membri per sostenere la cooperazione amministrativa tra questi ultimi nell'ambito della legislazione sul mercato unico, compresa la direttiva 2005/36/CE. L'IMI è già utilizzato dagli Stati membri ed è stato ritenuto necessario aggiornare il regime giuridico per riflettere la prassi amministrativa. I riferimenti a un sistema analogico con etichette autoadesive di cui all'articolo 8 del regolamento sono diventati obsoleti e devono essere sostituiti da riferimenti all'IMI.
Quando un maestro di sci ha completato con esito positivo una prova di formazione comune (PFC), gli organi competenti responsabili della PFC genereranno nel sistema IMI un ID univoco che funge da prova e con tale ID il maestro di sci può beneficiare del riconoscimento automatico della qualifica professionale in tutti gli Stati membri. Una rappresentazione visiva della prova può essere generata e stampata o inviata al professionista. La voce IMI sarà l'unica prova definitiva dell'esito positivo della PFC. Se presenta domanda di riconoscimento ai fini dello stabilimento o trasmette una dichiarazione per la prestazione temporanea di servizi, un maestro di sci può semplicemente presentare l'ID univoco. Gli organi competenti ospitanti possono quindi cercare il professionista e la relativa voce nell'IMI per verificare se ha completato con esisto positivo la PFC e se beneficia di un riconoscimento automatico che lo esenti da qualsiasi controllo della qualifica.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Le modifiche del regolamento proposte sono state discusse con esperti nominati dagli Stati membri, nell'ambito del gruppo di coordinatori per la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nel periodo compreso tra giugno e novembre 2021. Tali esperti sono stati inizialmente informati delle modifiche proposte nel corso di una riunione tenutasi nel giugno 2021. Il progetto di testo è stato trasmesso agli Stati membri a novembre 2021 e il contenuto è stato discusso più dettagliatamente in una riunione tenutasi nel novembre 2021.
I documenti rilevanti per le riunioni sono stati trasmessi contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dalla convenzione d'intesa sugli atti delegati. Le osservazioni sollevate nel corso di queste riunioni sono state debitamente tenute in considerazione nella preparazione delle modifiche del regolamento.
Sulla base dei riscontri ricevuti sul portale "Legiferare meglio" della Commissione europea durante il periodo di consultazione pubblica, il considerando 8 del regolamento delegato è stato modificato per riflettere correttamente le competenze delle Regioni italiane e delle Province autonome italiane di Trento e Bolzano. Il membro italiano del gruppo di coordinatori per la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali è stato consultato al riguardo.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
La caratteristica principale sarà la soppressione dell'attuale sistema analogico con etichette autoadesive e la sua sostituzione con una voce nell'IMI da parte degli organi responsabili. L'IMI è in uso da diversi anni e la modifica mira ad allineare il regime giuridico all'attuale prassi amministrativa.
L'Italia, la Finlandia e la Lituania hanno presentato notifiche per aggiornare l'allegato I del regolamento e tale allegato è stato aggiornato di conseguenza. Nella sezione dell'allegato I relativa al Regno Unito sono state aggiunte due note a piè di pagina.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 23.2.2023
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/907 per quanto riguarda i certificati di competenza e le qualifiche professionali in alcuni Stati membri
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare l'articolo 49 ter, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il sistema di informazione del mercato interno (IMI) è stato istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio come uno strumento elettronico fornito dalla Commissione per favorire la cooperazione amministrativa tra i partecipanti all'IMI.
(2)Nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali l'articolo 56 della direttiva 2005/36/CE impone alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e dello Stato membro d'origine di utilizzare il sistema IMI ai fini della cooperazione amministrativa.
(3)L'IMI è stato ulteriormente sviluppato per consentire alle autorità nazionali di rilasciare ai maestri di sci i certificati di competenza introdotti dall'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione. Di conseguenza la prescrizione di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento delegato, in base alla quale il certificato di competenza deve essere accompagnato da un'etichetta autoadesiva da apporre sulla tessera nazionale di maestro di sci, è divenuta obsoleta. L'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/907 dovrebbe pertanto essere modificato per imporre l'uso dell'IMI per il rilascio di certificati di competenza ai maestri di sci e per sopprimere il riferimento a un'etichetta autoadesiva.
(4)In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione e alla fine del periodo di transizione previsto nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, a decorrere dal 1º gennaio 2021 nel Regno Unito non può essere rilasciato alcun titolo di formazione quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia i titoli di formazione rilasciati prima del 1º gennaio 2021 sono ancora validi.
(5)I cittadini dell'Unione in possesso di qualifiche rilasciate nel Regno Unito prima del 1º gennaio 2021 possono sostenere la prova di formazione comune (PFC).
(6)Al fine di offrire maggiore flessibilità, tutti gli organi competenti in uno Stato membro elencati nell'allegato I dovrebbero poter registrare informazioni nell'IMI. Si dovrebbe trattare in generale dell'organo competente responsabile della PFC, anche su richiesta di un cittadino dell'Unione in possesso di qualifiche rilasciate nel Regno Unito prima del 1º gennaio 2021, ma potrebbe essere qualsiasi altro organo competente, ad esempio in caso di diritti acquisiti, anche su richiesta di un cittadino dell'Unione in possesso di qualifiche rilasciate nel Regno Unito prima del 1º gennaio 2021.
(7)La Finlandia ha chiesto di rimuovere "Vuokatti Sports Institute" dall'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907 in quanto tale ente non rilascia la qualifica di livello 3 per la Finlandia elencata in tale allegato.
(8)Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenza esclusiva a rilasciare la qualifica di "Maestro di Sci" e possono delegarla agli altri enti italiani elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907.
(9)La Lithuanian Snowsports Instructors Association è stata istituita nel 2018. Tale associazione rilascia la qualifica di "Ski instructor Level 4". L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione dovrebbe essere modificato per riflettere tale qualifica e garantire in tal modo che i maestri di sci che hanno completato con esito positivo la corrispondente formazione possano beneficiare della PFC. D'altro canto, la Lituania ha chiesto che la National Russian League of Instructors (NRLI) sia rimossa da tale allegato.
(10)Il fatto che la British Association of Snowsport Instructors (BASI), elencata come organo competente per il Regno Unito, non sia più competente per l'organizzazione di PFC dovrebbe riflettersi nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/907.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/907,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/907 è così modificato:
(1)l'articolo 8 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai maestri di sci che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e che hanno superato con esito positivo la PFC o che godono di diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento è rilasciato un certificato di competenza attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012. Il certificato attesta il superamento di una PFC ed è rilasciato da un organo competente in uno Stato membro.";
(b)il paragrafo 3 è soppresso;
(2)l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23.2.2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato I, la tabella è così modificata:
(1)alla voce relativa alla Finlandia, nella terza colonna il secondo trattino è soppresso;
(2)alla voce relativa all'Italia, nella terza colonna è aggiunto il trattino seguente:
"– Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";
(3)la voce relativa alla Lituania è sostituita dalla seguente:
|
"Lituania
|
Ski instructor Level 4
|
Lithuanian Snowsports Instructors Association (LSIA)";
|
(4)la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:
|
"Regno Unito
|
Alpine Level 4 - International Ski Teacher Diploma*
|
BASI – British Association of Snowsport Instructors**";
|
(5)sono aggiunte le note seguenti:
"Note:
*
Rilasciato prima del 1º gennaio 2021.
**
A decorrere dal 1º gennaio 2021 BASI non è più competente per l'organizzazione di PFC.".