RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
1.1.Contesto delle modifiche al regolamento delegato LCR
La direttiva (UE) 2019/2162 (la direttiva sulle obbligazioni garantite), pubblicata il 27 novembre 2019, ha stabilito un quadro comune per le obbligazioni garantite emesse nell'Unione. Tra gli obblighi minimi previsti nella direttiva sulle obbligazioni garantite sono stabiliti alcuni requisiti di liquidità specifici delle obbligazioni garantite, che esigono un'articolazione con i requisiti già esistenti sulla liquidità stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 (il regolamento sui requisiti patrimoniali o "CRR") e nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (il "regolamento delegato LCR").
Il regolamento delegato LCR è applicabile a tutti gli enti creditizi, inclusi quelli che emettono obbligazioni garantite. Tali enti creditizi sono attualmente soggetti al requisito di copertura della liquidità ("LCR") applicabile per un periodo di 30 giorni di calendario. In conformità al requisito di copertura della liquidità, un emittente dell'obbligazione garantita deve garantire di avere attività liquide sufficienti a coprire i deflussi netti di liquidità, inclusi quelli derivanti dal programma di obbligazioni garantite.
Al contempo la direttiva sulle obbligazioni garantite esige che gli enti creditizi che emettono le obbligazioni garantite mantengano in ogni momento una riserva di liquidità ("riserva di liquidità dell'aggregato di copertura") composta da attività liquide disponibili al fine di coprire i deflussi netti di liquidità dei loro programmi di obbligazioni garantite per un periodo di 180 giorni.
La riserva di liquidità dell'aggregato di copertura stabilito dalla direttiva sulle obbligazioni garantite include attività che soddisfano tutti i requisiti tranne uno per essere riconosciute come attività liquide ai sensi del regolamento delegato LCR: le attività nella riserva di liquidità dell'aggregato di copertura sono soggette al requisito di segregazione ai sensi dell'articolo 12 della direttiva sulle obbligazioni garantite. Tali attività segregate sono legalmente al di fuori della portata di creditori diversi dagli investitori in obbligazioni garantite. L'applicazione del requisito di segregazione è un elemento principale della direttiva sulle obbligazioni garantite per garantire un alto livello di protezione degli investitori in obbligazioni garantite. Tuttavia essa duplica i requisiti di liquidità a cui gli emittenti di obbligazioni garantite devono conformarsi, in quanto è necessario mantenere allo stesso tempo due riserve di liquidità diverse composte da attività liquide simili. In particolare vi è una sovrapposizione tra i due requisiti di liquidità durante i primi 30 giorni.
Per garantire che gli Stati membri possano affrontare tale sovrapposizione, la direttiva sulle obbligazioni garantite include un'opzione che consente agli Stati membri di derogare al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura specifico per il periodo in cui l'ente creditizio che emette le obbligazioni garantite si conforma ad altri requisiti di liquidità ai sensi del diritto dell'Unione. Inoltre tale disposizione della direttiva sulle obbligazioni garantite offre l'opportunità di articolare meglio sia i requisiti di liquidità dell'aggregato di copertura che i requisiti di liquidità ai sensi delle norme LCR.
Tuttavia l'esercizio della suddetta deroga per evitare il doppio conteggio non sarebbe sano in termini prudenziali poiché, dopo la separazione dei patrimoni dell'ente creditizio in scenari di stress, ridurrebbe le attività liquide nell'aggregato di copertura volte a rispondere ai propri obblighi di pagamento. Questo perché le attività liquide che soddisfano il requisito generale di copertura di liquidità sono per definizione non vincolate, ovvero sono liberamente a disposizione degli enti creditizi. Le attività liquide detenute conformemente al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura nella direttiva sulle obbligazioni garantite sono vincolate a causa dei requisiti di segregazione delle attività in tale direttiva; ciò significa che sono al di fuori della portata degli investitori nelle passività degli enti creditizi diverse dalle obbligazioni garantite.
Il modo più conveniente per eliminare la sovrapposizione mantenendo la solidità prudenziale sarebbe di permettere agli enti creditizi di trattare le attività liquide detenute come parte della riserva di liquidità dell'aggregato di copertura come non vincolate fino all'importo di deflussi netti di liquidità dal programma di obbligazioni garantite associato. Questo costituisce la prima e più importante modifica proposta (il nuovo paragrafo 2 bis dell'articolo 7 del regolamento delegato LCR). In tal modo, il problema del doppio conteggio sarebbe risolto in quanto le attività liquide nell'aggregato di copertura che rispettano tutti i criteri qualitativi stabiliti dal regolamento delegato LCR (inclusa la verifica della monetizzazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento delegato; una modifica proposta permetterebbe agli enti creditizi di effettuare la verifica di monetizzazione con attività detenute al di fuori della riserva di liquidità dell'aggregato di copertura fintantoché tali attività sono sufficientemente rappresentative delle attività detenute in quella riserva) potrebbero essere contabilizzate sia nella riserva di liquidità dell'aggregato di copertura che nella riserva di liquidità dell'LCR.
Ai fini della riserva di liquidità dell'LCR, il riconoscimento sarebbe comunque limitato all'importo delle attività liquide nell'aggregato di copertura necessario a coprire i deflussi netti di liquidità derivanti dal programma di obbligazioni garantite relativo a tale aggregato di copertura. Tale limitazione garantirebbe che il coefficiente LCR degli emittenti di obbligazioni garantite non sia artificialmente migliorato da un riconoscimento indebito di attività liquide detenute nell'aggregato di copertura ed eviterebbe in particolare che si tenga conto di alcune attività liquide detenute nell'aggregato di copertura per il calcolo del coefficiente LCR nonostante il fatto che siano segregate e pertanto non disponibili a coprire deflussi diversi da quelli derivanti dall'aggregato di copertura.
Un'ulteriore modifica sarebbe inoltre necessaria per ripristinare la conformità di alcuni modelli nazionali sani in termini prudenziali dell'emissione di obbligazioni garantite con i requisiti LCR. Nonostante le loro principali caratteristiche siano conformi ai requisiti della direttiva sulle obbligazioni garantite (ad esempio le norme per la tutela dell'investitore dell'obbligazione garantita), tali modelli nazionali di emissione di obbligazioni garantite risentirebbero di un coefficiente di copertura della liquidità al di sotto del 100 % e disconnesso dalla realtà del loro rischio di liquidità. Per affrontare tale problema, una modifica aggiuntiva replicherebbe, in un modo più conservativo in termini prudenziali, le disposizioni già esistenti del regolamento (UE) 575/2013 relative al calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) che consente di considerare non vincolate le attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite. La modifica proposta consentirebbe nell'ambito del regolamento delegato LCR lo stesso trattamento prudenziale per tali attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria, purché l'ente che emette le obbligazioni garantite soddisfi talune condizioni qualitative e quantitative (non imposte nel caso dell'NSFR). Di conseguenza la modifica proposta non comprometterebbe la tutela legale fornita a coloro che investono in obbligazioni garantite, in particolare dalla direttiva sulle obbligazioni garantite, né indebolirebbe il profilo prudenziale del rischio di liquidità dell'emittente dell'obbligazione garantita.
Inoltre la modifica proposta al regolamento delegato LCR mira anche a chiarire alcune delle attuali disposizioni del regolamento delegato LCR.
In primo luogo, si sostituirebbero i riferimenti alle "operazioni di prestito garantite" di cui all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 32, paragrafo 3, lettera b, e all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato LCR con i riferimenti alle "operazioni di finanziamento tramite titoli" che è un termine definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del CRR. Ciò consentirebbe di allineare meglio il testo alle norme LCR concordate a livello internazionale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.
In secondo luogo, inserirebbe un riferimento alle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione (ECA) nell'articolo 7, paragrafo 4, lettera g, del regolamento delegato LCR, al fine di assicurare un trattamento equo dei titoli emessi dalle agenzie per il credito all'esportazione garantito dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, a prescindere dalla struttura organizzativa dell'ECA pertinente. Tale modifica è in linea con le raccomandazioni formulate dall'Autorità bancaria europea (ABE) nella relazione presentata il 20 dicembre 2013 a norma dell'articolo 509, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Inoltre sono proposte diverse modifiche aggiuntive al regolamento delegato LCR al fine di allinearlo all'articolo 129 del CRR, come modificato dal regolamento (UE) 2019/2160 (quest'ultimo modifica il CRR per quanto riguarda il trattamento ai fini del capitale regolamentare delle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ed è pertanto parte del quadro legislativo delle obbligazioni garantite insieme alla direttiva sulle obbligazioni garantite) e alla direttiva sulle obbligazioni garantite. In particolare alcuni criteri stabiliti negli articoli 10, 11 e 12 del regolamento delegato LCR (che formulano i criteri per il trattamento delle obbligazioni garantite rispettivamente come attività di livello 1, attività di livello 2A e attività di livello 2B) fanno riferimento all'articolo 129 (o a parti di esso) del CRR. Ad esempio prima dell'adozione della direttiva sulle obbligazioni garantite, il termine "obbligazione garantita" era definito attraverso un riferimento all'articolo 129 del CRR. Dopo l'adozione e l'entrata in vigore della direttiva sulle obbligazioni garantite, un tale riferimento sembrerebbe obsoleto, in quanto tutte le obbligazioni garantite emesse nell'UE dovranno soddisfare i requisiti della direttiva sulle obbligazioni garantite. Analogamente il requisito di trasparenza, che è fondamentale per l'emissione e le operazioni con obbligazioni garantite è attualmente contenuto nell'articolo 129, paragrafo 7, del CRR. Tuttavia con l'introduzione della direttiva sulle obbligazioni garantite, tale aspetto è affrontato nello specifico e sviluppato ampiamente nell'articolo 14 della stessa.
La proposta pertanto formula delle modifiche agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento delegato LCR che garantirebbero l'allineamento di cui sopra. I testi giuridici sono redatti in modo da garantire che l'ammissibilità per il trattamento di liquidità favorevole delle obbligazioni garantite emesse anteriormente all'8 luglio 2022 che si conformano ai requisiti stabiliti nell'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/EC non sia pregiudicata.
1.2.Valutazione d'impatto
Poiché le modifiche proposte si ritengono limitate in termini d'impatto, non si propone di eseguire una valutazione d'impatto dettagliata. La principale modifica relativa all'articolazione tra i requisiti di liquidità nella direttiva sulle obbligazioni garantite e il regolamento delegato LCR ha un ambito di applicazione ristretto, ossia limitato agli emittenti di obbligazioni garantite. Tale modifica intende correggere un quadro considerato inappropriato per le attività di emissione delle obbligazioni garantite.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
La Commissione ha consultato il gruppo di esperti sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni, che include esperti degli Stati membri, oltre che i rappresentanti del Parlamento europeo, dell'Autorità bancaria europea e della Banca centrale europea.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
Tenuto conto del numero limitato di modifiche al vigente regolamento delegato LCR, si propone di adottare le modifiche a tale regolamento piuttosto che un testo completamente nuovo. In tal modo sarebbe possibile mantenere la struttura del regolamento delegato LCR originario. Ai sensi dell'articolo 462 del CRR, la Commissione mantiene il potere di riesaminare il regolamento delegato per un periodo di tempo indeterminato.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 10.2.2022
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l'articolo 460,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno che il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sia modificato per consentire agli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite di conformarsi meglio, da un lato, al requisito generale di copertura della liquidità per un periodo di stress di 30 giorni di calendario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento delegato, e dall'altro lato, al requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura relativo alle attività liquide detenute per coprire i deflussi di liquidità netta nel corso dei 180 giorni successivi ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio. Al fine di chiarire alcune delle norme esistenti e di allineare il testo del regolamento delegato (UE) 2015/61 con le definizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva (UE) 2019/2162, si sono ritenute necessarie alcune modifiche aggiuntive.
(2)Il requisito di copertura generale della liquidità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 e il requisito per la riserva di liquidità dell'aggregato di copertura ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2019/2162 comportano l'obbligo per gli enti creditizi che emettono obbligazioni garantite di detenere un certo importo di attività liquide nette per lo stesso periodo di 30 giorni di calendario. Tuttavia per gli enti creditizi non dovrebbe sussistere l'obbligo di coprire gli stessi deflussi con attività liquide diverse per lo stesso periodo. Per affrontare tale sovrapposizione, dovrebbe essere introdotta una nuova modifica al criterio del vincolo nel quadro del requisito generale di copertura della liquidità. Tale modifica, insieme alle disposizioni già in atto all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e ancora applicabili nel caso delle attività segregate dell'aggregato di copertura, affronterebbe situazioni in cui le attività segregate soddisfano i criteri per essere riconosciute come non vincolanti in modo sano in termini prudenziali. Questa nuova modifica tratterebbe le attività liquide detenute come parte della riserva di liquidità dell'aggregato di copertura come non vincolanti fino all'importo dei deflussi netti di liquidità derivanti dal programma di obbligazioni garantite associato.
(3)Inoltre in alcuni Stati membri si applicano modelli specifici di emissione di obbligazioni garantite, caratterizzati da requisiti giuridici specifici imposti agli emittenti di obbligazioni garantite per proteggere gli investitori e che vanno oltre a quelli elencati nella direttiva (UE) 2019/2162. Tali emittenti di obbligazioni garantite che sono soggetti a questi requisiti giuridici specifici effettuano attività di emissione di obbligazioni garantite simili rispetto ad altri emittenti di obbligazioni garantite all'interno dell'UE, e di conseguenza hanno un profilo di rischio di liquidità simile. Essi inoltre forniscono un alto livello di tutela agli emittenti di obbligazioni garantite, in particolare ricorrendo a un eccesso di garanzia non obbligatoria per l'emissione dei loro programmi di obbligazioni garantite. Tuttavia tutte le attività di questi emittenti di obbligazioni garantite sarebbero annesse agli aggregati di copertura e pertanto sarebbero considerate vincolate, rendendole non disponibili e non ammissibili ai fini della riserva di liquidità del coefficiente di copertura della liquidità (LCR). Tale situazione porterebbe gli emittenti delle obbligazioni garantite a violare il requisito LCR stabilito nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/61 e pertanto creerebbe delle condizioni ineguali tra gli emittenti nonostante la somiglianza del loro profilo prudenziale. Per soddisfare i requisiti di eccesso di garanzia obbligatoria e non obbligatoria al fine di emettere un programma di obbligazioni garantite, tali emittenti di obbligazioni garantite sono vincolati a livello operativo a emettere un debito subordinato. Il deflusso netto generale di liquidità di tali emittenti è più elevato del deflusso netto di liquidità derivante dalle sole obbligazioni garantite emesse. In tale contesto, sarebbe opportuno introdurre ulteriori modifiche per consentire in alcune situazioni limitate o specifiche di riconoscere come non vincolate le attività detenute nell'aggregato di copertura al fine di soddisfare i requisiti di eccesso di garanzia non obbligatoria. Al fine di garantire che tale estensione del riconoscimento di attività detenute in un aggregato di copertura come non vincolate sia sana in termini prudenziali e coerente con i requisiti LCR, gli emittenti di obbligazioni garantite dovrebbero rispettare diverse condizioni. In particolare solo gli emittenti di obbligazioni garantite che sono tenuti, in forza di un requisito giuridico della normativa nazionale, ad annettere tutte le loro attività alle emissioni di obbligazioni garantite possono beneficiare di tale disposizione, fino al volume di attività necessarie a soddisfare il deflusso netto di liquidità totale dell'emittente delle obbligazioni garantite.
(4)Inoltre è necessario prevedere norme di monetizzazione per la valutazione di attività liquide detenute in una riserva di liquidità dell'aggregato di copertura.
(5)Tenendo conto delle raccomandazioni formulate dall'Autorità bancaria europea (ABE) nella relazione presentata il 20 dicembre 2013 a norma dell'articolo 509, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno attribuire lo status di attività di livello 1 a tutte le tipologie di obbligazioni emesse o garantite dalle amministrazioni centrali e banche centrali degli Stati membri, così come a quelle emesse o garantite da banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali. Nella relazione dell'ABE è stata effettuata un'analisi empirica e qualitativa per quanto riguarda la liquidità elevata o estremamente elevata e la qualità del credito di tali obbligazioni e la relazione conclude che tali obbligazioni rispettano le norme di Basilea in termini di elevata liquidità e qualità del credito. Pertanto le obbligazioni garantite emesse dalle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione, a prescindere dalla struttura organizzativa di tali agenzie, dovrebbero essere qualificate come "attività liquide" e di conseguenza ricevere lo status di attività di livello 1.
(6)Alcune condizioni per il trattamento preferenziale delle esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono state modificate dal regolamento 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i riferimenti a tale articolo nel regolamento delegato (UE) 2015/61.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/61.
(8)È opportuno che il presente regolamento sia applicato congiuntamente con le disposizioni del diritto interno che recepisce la direttiva (UE) 2019/2162 e con il regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal regolamento 2019/2160. Al fine di garantire l'applicazione uniforme del nuovo quadro che stabilisce le caratteristiche strutturali per l'emissione di obbligazioni garantite e i requisiti modificati per il trattamento preferenziale, è opportuno che la data di applicazione del presente regolamento coincida con la data in cui gli Stati membri devono applicare le disposizioni del diritto interno che recepisce la direttiva (UE) 2019/2162 e con la data di applicazione del regolamento (UE) 2019/2160,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/61 è così modificato:
(1)all'articolo 3 sono aggiunti i seguenti punti da 13 a 16:
"13) "operazione correlata ai mercati finanziari", un'operazione correlata ai mercati finanziari quale definita all'articolo 192, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;
14) "programma di obbligazioni garantite", un programma di obbligazioni garantite quale definito all'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio*;
15) "aggregato di copertura", un aggregato di copertura quale definito all'articolo 3, punto 3, della direttiva (UE) 2019/2162;
16) "riserva di liquidità dell'aggregato di copertura", la riserva di liquidità composta da attività considerate liquide e detenute come parte dell'aggregato di copertura, conformemente all'articolo 16 della direttiva (UE) 2019/2162.
*Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).";
(2)l'articolo 7 è così modificato:
(a)sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:
"2 bis. In deroga al paragrafo 2, le attività liquide che sono detenute come parte della riserva di liquidità dell'aggregato di copertura sono da ritenersi non vincolate durante il periodo di stress di 30 giorni di calendario, di cui all'articolo 4, fino all'importo di deflussi netti di liquidità, calcolato ai sensi del titolo III del presente regolamento, che derivano dai programmi di obbligazioni garantite associati, a condizione che tali attività soddisfino tutti gli altri requisiti di cui al titolo II del presente regolamento.
2 ter. Qualora le attività liquide detenute nella riserva di liquidità dell'aggregato di copertura non siano ritenute non vincolate ai sensi del paragrafo 2 bis del presente articolo, sono da ritenersi comunque non vincolate durante il periodo di stress di 30 giorni di calendario, di cui all'articolo 4, laddove soddisfino tutte le condizioni seguenti:
(a)secondo le disposizioni del diritto interno, tutte le attività dell'emittente di obbligazioni garantite devono essere annesse alle emissioni di obbligazioni garantite;
(b)le attività liquide sono annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite;
(c)le attività liquide soddisfano tutti gli altri requisiti di cui al titolo II del presente regolamento;
(d)l'importo di attività liquide ritenute non vincolate ai sensi del presente paragrafo non supera l'importo totale dei deflussi netti di liquidità calcolato ai sensi del titolo III del presente regolamento.";
(b)il paragrafo 4 è così modificato:
i)la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g) qualsiasi altro soggetto che effettua una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale.";
ii)è aggiunto il seguente secondo comma:
"Ai fini del presente articolo, le SSPE e le agenzie ufficiali per il credito all'esportazione negli Stati membri sono da ritenersi non incluse tra i soggetti di cui al primo comma, lettera g).";
(3)all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma:
"Per le attività liquide detenute in una riserva di liquidità dell'aggregato di copertura, l'obbligo previsto al primo comma è da considerarsi soddisfatto laddove l'ente creditizio periodicamente, a frequenza almeno annuale, monetizzi attività liquide che costituiscono un campione sufficientemente rappresentativo delle attività detenute nella riserva di liquidità dell'aggregato di copertura senza dover essere parte di tale riserva.";
(4)all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera f) è modificata come segue:
(a)i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
"i)
sono obbligazioni garantite di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all'8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell'emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;
ii)
le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;";
(b)il punto iii) è soppresso;
(5)all'articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:
(a)la lettera c) è così modificata:
i)i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
"i)
sono obbligazioni garantite di cui all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all'8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell'emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;
ii)
le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;";
ii)il punto iii) è soppresso;
(b)alla lettera d), i punti iii), iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:
"iii)
le obbligazioni garantite sono garantite da un aggregato di attività di una o più tipologie descritte all'articolo 129, paragrafo 1, lettere b), d), f) e g), del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove l'aggregato comprenda prestiti garantiti da immobili, devono essere soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/2162;
iv)
le esposizioni verso enti nell'aggregato di copertura soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 129, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;
v)
sia l'ente creditizio che investe nelle obbligazioni garantite sia l'emittente assolvono gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/2162;";
(6)all'articolo 12, paragrafo 1, la lettera e) è modificata come segue:
(a)il punto i) è sostituito dal seguente:
"i)
sono obbligazioni garantite di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2162 o sono emesse anteriormente all'8 luglio 2022 e soddisfano i requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE in applicazione alla data dell'emissione, il che le rende ammissibili per il trattamento preferenziale come obbligazioni garantite fino alla loro scadenza;";
(b)i punti ii) e iii) sono soppressi;
(7)all'articolo 28, il paragrafo 3 è così modificato:
(a)al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"L'ente creditizio moltiplica per i seguenti fattori le passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli o da operazioni correlate ai mercati finanziari, aventi scadenza entro 30 giorni di calendario:";
(b)al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"In deroga al primo comma, se la controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli o delle operazioni correlate ai mercati finanziari è la banca centrale nazionale dell'ente creditizio, il tasso di deflusso è dello 0 %.";
(c)il terzo comma è sostituito dal seguente:
"In deroga al primo comma, per le operazioni di finanziamento tramite titoli o le operazioni correlate ai mercati finanziari che richiederebbero un tasso di deflusso superiore al 25 % ai sensi di tale comma, il tasso di deflusso è fissato al 25 % se la controparte dell'operazione è una controparte qualificata.";
(8)l'articolo 32 è così modificato:
(a)al paragrafo 3, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
"b)
gli importi dovuti per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate ai mercati finanziari con una durata residua non superiore a 30 giorni di calendario sono moltiplicati per:";
(b)al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
"Il paragrafo 3, lettera a), non si applica agli importi dovuti per operazioni di finanziamento tramite titoli e operazioni correlate ai mercati finanziari che sono garantite da attività liquide a norma del titolo II, come indicato nel paragrafo 3, lettera b)."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10.2.2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN