REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del XXX

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria connesse a grave inadempienza delle norme della PCP

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 1 , in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) contenuti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. A norma dell'articolo 41, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura ("FEAMPA") è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di rettifiche finanziarie al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.

(2)L'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 stabilisce i casi in cui la Commissione applica rettifiche finanziarie. Inoltre, conformemente all'articolo 104, paragrafo 5, del medesimo regolamento, le norme specifiche del FEAMPA possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie connesse al mancato rispetto delle norme applicabili nell'ambito della PCP.

(3)Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, la Commissione può applicare rettifiche finanziarie sopprimendo la totalità o una parte del contributo dell'Unione a un programma operativo, conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139.

(4)A norma dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139 se non è possibile quantificare con precisione l'importo delle spese connesse alla grave inadempienza delle norme della PCP da parte di uno Stato membro, deve essere applicata una rettifica finanziaria su base forfettaria.

(5)L'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139 consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione al fine di determinare i criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria. L'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 enumera i casi in cui la Commissione può imporre rettifiche finanziarie sulla totalità o su una parte del contributo dell'Unione al programma. Nei casi contemplati all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), l'impatto finanziario dell'inadempienza da parte del beneficiario è quantificato sulla base dell'accordo di finanziamento tra il beneficiario e le autorità nazionali responsabili dell'attuazione del programma del FEAMPA. Di conseguenza l'applicazione di rettifiche finanziarie su base forfettaria può riguardare unicamente i casi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139.

(6)È pertanto necessario adottare criteri per stabilire il livello delle rettifiche finanziarie da applicare e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria. Ciò garantirà la certezza del diritto e la parità di trattamento degli Stati membri che attuano i programmi del FEAMPA, nonché la trasparenza e la proporzionalità delle rettifiche finanziarie su base forfettaria.

(7)Il livello della rettifica finanziaria deve essere proporzionato alla natura, alla gravità, alla frequenza e alla durata dell'inadempienza grave delle norme della PCP da parte di uno Stato membro.

(8)È opportuno prevedere un sistema graduale di aliquote forfettarie che consenta la corretta applicazione della proporzionalità.

(9)Data l'importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato di tutti gli Stati membri sin dall'inizio del periodo di programmazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento definisce i criteri per stabilire i livelli delle rettifiche finanziarie da applicare nei casi di grave inadempienza delle norme della PCP e i criteri per applicare rettifiche finanziarie su base forfettaria, di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) 2021/1139.

Articolo 2
Criteri per stabilire i livelli delle rettifiche finanziarie

I livelli di rettifica finanziaria di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139 sono stabiliti sulla base dei criteri seguenti:

(a)rilevanza del danno potenziale per le risorse biologiche marine risultante dall'inadempienza delle norme della PCP;

(b)frequenza dell'inadempienza;

(c)durata dell'inadempienza;

(d)azioni correttive adottate dallo Stato membro interessato.

Articolo 3
Criteri per applicare le rettifiche finanziarie

1.Le aliquote forfettarie della rettifica finanziaria di cui all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1139 ammontano al 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % o 100 % del contributo dell'Unione assegnato ai pertinenti obiettivi specifici del FEAMPA, o alla parte corrispondente di tali obiettivi, nell'ambito del programma operativo dello Stato membro interessato.

2.Nell'allegato figurano le fasce delle aliquote forfettarie da applicare ai singoli casi di inadempienza delle norme della PCP. L'aliquota da usare sarà determinata conformemente ai criteri di cui all'articolo 2.

3.Se a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1139 la Commissione adotta un atto di esecuzione per procedere a rettifiche finanziarie nell'ambito dello stesso obiettivo specifico del FEAMPA per diversi casi di grave inadempienza individuati a norma dell'articolo 43, paragrafo 4, dello stesso regolamento, le aliquote forfettarie non sono cumulabili e la rettifica finanziaria è fissata all'interno della fascia superiore di aliquota applicabile ai casi in questione, come stabilito nell'allegato.

4.Se la Commissione applica una rettifica finanziaria per un caso di inadempienza delle norme della PCP e lo Stato membro non adotta le opportune misure correttive, l'aliquota forfettaria può essere aumentata al livello immediatamente superiore all'interno della fascia applicabile a tale caso di inadempienza delle norme della PCP come stabilito nell'allegato.

5.Oltre ai casi espressamente previsti dall'allegato, un'aliquota forfettaria pari al 100 % del contributo dell'Unione assegnato ai pertinenti obiettivi specifici del FEAMPA, o alla parte corrispondente di tali obiettivi nell'ambito del programma operativo dello Stato membro interessato può essere applicata se:

(a)l'inadempienza delle norme della PCP è così sostanziale, frequente o diffusa da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legalità delle azioni dello Stato membro o la regolarità del finanziamento della PCP, oppure

(b)vi è la prova che lo Stato membro ha deliberatamente agito con negligenza per quanto riguarda l'adozione di misure volte a porre rimedio all'inosservanza delle norme della PCP.

Articolo 4
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per la Commissione

   La presidente

   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(3)    Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

ALLEGATO

CASI DI INOSSERVANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 1

Casi di inosservanza

Fasce di aliquota forfettaria

Categoria 1: inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013

1.1

Inosservanza delle norme in materia di licenze e autorizzazioni di pesca.

10-50 %

1.2

Inosservanza dell'obbligo di monitorare l'utilizzo delle possibilità di pesca, in particolare a causa della mancata registrazione di tutti i dati contenuti nel giornale di bordo sulle attività di pesca, nelle dichiarazioni di trasbordo, nelle dichiarazioni di sbarco, nelle note di vendita o nelle dichiarazioni di assunzione in carico, e/o inosservanza dell'obbligo di monitorare lo sforzo di pesca e di provvedere affinché tali dati siano esatti e completi e presentati entro i termini stabiliti.

10-50 %

1.3

Inosservanza dell'obbligo di notificare alla Commissione i dati aggregati relativi alle catture sbarcate e allo sforzo di pesca.

10-50 %

1.4

Inosservanza dell'obbligo di chiudere le attività di pesca una volta esauriti i contingenti, compresi quelli nell'ambito degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) e delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), e/o raggiunto lo sforzo di pesca massimo.

10-50 %

Categoria 2: inosservanza dell'obbligo di rispettare le misure di conservazione e/o di proteggere le specie e gli habitat vulnerabili al fine di conseguire attività di pesca e di acquacoltura sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine come stabilito dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013

2.1

Inosservanza dell'obbligo di garantire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le bordate di pesca nonché capacità e mezzi adeguati, al fine di monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco conformemente al principio di efficacia e proporzionalità.

10-50 %

2.2

Inosservanza dell'obbligo di attuare il divieto di cattura, detenzione a bordo, trasbordo o sbarco di specie di pesci o molluschi di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (salvo nei casi in cui si concedono deroghe in conformità dell'articolo 16 della stessa direttiva).

10-50 %

2.3

Inosservanza dell'obbligo di attuare il divieto di cattura, detenzione a bordo, trasbordo o sbarco di mammiferi marini o rettili marini di cui agli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e di specie di uccelli marini contemplate dalla direttiva 2009/147/CE.

10-50 %

2.4

Inosservanza dell'obbligo di raccogliere dati scientifici sulle catture accidentali di specie sensibili e di alcune specie di uccelli marini.

10-50 %

2.5

Ove pertinente sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, inosservanza dell'obbligo di controllare e valutare l'efficacia delle misure di mitigazione attuate.

10-50 %

2.6

Inosservanza dell'obbligo di vietare l'uso di attrezzi da pesca di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alle misure tecniche al fine di proteggere gli habitat sensibili.

10-50 %

2.7

Inosservanza delle norme in materia di ricerca scientifica.

10-50 %

2.8

Inosservanza dell'obbligo di elaborare e attuare piani di gestione per l'anguilla.

2-25 %

2.9

Inosservanza dell'obbligo di rispettare le misure di conservazione per le anguille (riduzione dello sforzo di pesca ove applicabile e conseguimento degli obiettivi).

2-25 %

2.10

Inosservanza dell'obbligo di presentare alla Commissione la relazione sul monitoraggio, l'efficacia e i risultati delle misure di conservazione per le anguille.

2-25 %

2.11

Inosservanza dell'obbligo di presentare alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione delle norme relative all'asportazione di pinne di squalo.

2-25 %

Categoria 3: inosservanza delle relazioni relative alla politica esterna della pesca conformemente agli obblighi internazionali e agli obiettivi strategici e ai principi di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013

3.1

Inosservanza dell'obbligo di assicurare che i pescherecci dell'Unione che battono la bandiera di uno Stato membro e operano fuori dalle acque dell'Unione siano in grado di fornire una documentazione dettagliata e accurata di tutte le attività di pesca e di trasformazione.

10-50 %

3.2

Inosservanza dell'obbligo di garantire che i pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione abbiano un'autorizzazione in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2017/2403 relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne.

10-50 %

Categoria 4: inosservanza dell'obbligo di garantire un equilibrio tra la capacità di pesca della flotta e le risorse naturali come disposto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013

4.1

Inosservanza dell'obbligo di adottare misure per adeguare la capacità di pesca della flotta alle possibilità di pesca, tenendo conto delle tendenze e sulla base dei migliori pareri scientifici, nell'intento di conseguire un equilibrio stabile e duraturo tra capacità e possibilità.

10-50 %

4.2

Inosservanza dell'obbligo di redigere valutazioni separate per le flotte operanti nelle regioni ultraperiferiche e per le navi operanti esclusivamente fuori dalle acque dell'Unione.

10-50 %

4.3

Inosservanza dell'obbligo di garantire che il ritiro di una nave dalla flotta cofinanziato con aiuti pubblici sia preceduto dal ritiro della licenza di pesca e delle autorizzazioni di pesca corrispondenti e che la capacità di pesca corrispondente non sia sostituita.

10-50 %

4.4

Inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto dei limiti di capacità di pesca stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

10-50 %

4.5

Inosservanza dell'obbligo di attuare il piano di entrata/uscita in modo tale che l'entrata di una nuova capacità nella flotta senza aiuti pubblici sia compensata dal ritiro preliminare senza aiuti pubblici di una capacità almeno identica.

10-50 %

4.6

Inosservanza dell'obbligo di presentare alla Commissione le informazioni da registrare nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e al regolamento di esecuzione della Commissione relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione.

10-50 %

4.7

Inosservanza dell'obbligo di controllare e monitorare la capacità di pesca e la potenza del motore dei pescherecci.

10-50 %

Categoria 5: inosservanza dell'obbligo di contribuire all'obiettivo della PCP di raccogliere dati scientifici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013

5.1

Inosservanza dell'obbligo di raccogliere e gestire dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici.

10-50 %

5.2

Inosservanza dell'obbligo di coordinare le attività di raccolta dei dati con gli altri Stati membri della stessa regione.

2-25 %

5.3

Inosservanza dell'obbligo di garantire la corretta attuazione dei compiti dei corrispondenti nazionali.

2-5 %

5.4

Inosservanza dell'obbligo di presentare annualmente una relazione sull'esecuzione dei piani di lavoro nazionali per la raccolta dei dati nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

2-10 %

5.5

Inosservanza delle norme sull'uso dei dati.

2-25 %

Categoria 6: inosservanza dell'obbligo di attuare un regime di controllo efficace al fine di garantire il rispetto delle norme della PCP come disposto dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

6.1

Inosservanza dell'obbligo di controllare le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da persone fisiche o giuridiche sul territorio e nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione dello Stato membro.

10-50 %

6.2

Inosservanza dell'obbligo di controllare l'accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque dell'Unione da pescherecci dell'Unione battenti la bandiera dello Stato membro.

10-50 %

6.3

Inosservanza dell'obbligo di adottare misure adeguate e mettere a disposizione risorse finanziarie, umane e tecniche per il controllo, l'ispezione e l'esecuzione.

10-50 %

6.4

Inosservanza dell'obbligo di garantire che il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione dei rischi.

10-50 %

6.5

Inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto delle norme relative ai programmi nazionali di controllo e ai programmi di controllo e di ispezione stabiliti dalla Commissione.

10-50 %

6.6

Inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto delle norme in materia di commercializzazione, tracciabilità, prima vendita e pesatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

10-50 %

6.7

Inosservanza dell'obbligo di attuare le misure adottate dalla Commissione per garantire il rispetto degli obiettivi della PCP da parte degli Stati membri riguardo ai piani d'azione elaborati a seguito di verifiche o ispezioni autonome tra cui la chiusura delle attività di pesca, i rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit, le detrazioni e i trasferimenti di contingenti, le misure riguardanti lo sforzo di pesca e le misure di emergenza.

10-50 %

6.8

Inosservanza dei requisiti in materia di analisi, convalida, accesso e scambio di dati e informazioni.

2-25 %



Categoria 7: inosservanza dell'obbligo di attuare un sistema di ispezione e di esecuzione efficace come disposto dall'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013

7.1

Inosservanza dell'obbligo di effettuare una sorveglianza e ispezioni efficaci.

10-50 %

7.2

Inosservanza dell'obbligo di cooperare con la Commissione al fine di facilitare l'adempimento dei compiti ufficiali della Commissione durante le missioni di verifica, di ispezione autonoma e di audit.

2-50 %

7.3

Inosservanza dell'obbligo di definire criteri per determinare la gravità dell'infrazione delle norme della PCP.

10-50 %

7.4

Inosservanza dell'obbligo di provvedere all'adozione sistematica di misure adeguate e di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e di sanzioni accessorie in caso di infrazione delle norme della PCP.

10-50 %

7.5

Inosservanza dell'obbligo di applicare il sistema di punti per infrazioni gravi per i titolari di licenze di pesca e i comandanti.

10-50 %

7.6

Inosservanza dell'obbligo di gestire il registro nazionale delle infrazioni.

10-50 %

Categoria 8: inosservanza dell'obbligo di contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013

8.1

Inosservanza dell'obbligo di adottare provvedimenti atti a garantire che la pesca INN sia prevenuta, scoraggiata ed eliminata in conformità del regolamento (CE) n. 1005/2008.

5-50 %

8.2

Inosservanza dell'obbligo di effettuare verifiche connesse al sistema di certificazione delle catture.

10-50 %

8.3

Inosservanza delle norme relative agli operatori economici riconosciuti.

10-50 %

Categoria 9: inosservanza delle norme relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013

9.1

Inosservanza dei criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali.

10-50 %

9.2

Inosservanza dell'obbligo di effettuare i controlli richiesti sulle organizzazioni collettive riconosciute.

10-50 %

(1)    L'elenco di casi riportato di seguito è lo stesso che compare nel regolamento di esecuzione della Commissione recante esecuzione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito di detto Fondo, in cui è disponibile la base giuridica pertinente.