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Voce
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Oggetto
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Atto normativo
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M1
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M2
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M3
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N1
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N2
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N3
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O1
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O2
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O3
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O4
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A
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SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO
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|
A1
|
Finiture interne
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A2
|
Sedili e poggiatesta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A3
|
Sedili di autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A4
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A5
|
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A6
|
Cicalini delle cinture di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A7
|
Dispositivi di separazione
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
A8
|
Ancoraggi di ritenuta per bambini
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
IF
|
IF
|
IF
|
IF
|
IF
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A9
|
Sistemi di ritenuta per bambini (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
A10
|
Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
A11
|
Protezione antincastro anteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A12
|
Protezione antincastro posteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
A
|
A
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
A13
|
Protezione laterale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
|
A14
|
Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
A15
|
Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A16
|
Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A17
|
Sicurezza dell'idrogeno (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A18
|
Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A19
|
Sicurezza elettrica in uso (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A20
|
Urto frontale parziale (offset)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A21
|
Urto frontale su tutta la larghezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A22
|
Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A23
|
Airbag sostitutivi
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
A24
|
Urto della cabina
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A25
|
Urto laterale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A26
|
Urto laterale contro un palo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A27
|
Urto posteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A28
|
Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
G
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
G
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B
|
UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ
|
|
B1
|
Protezione di gambe e testa dei pedoni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B2
|
Zona d'urto estesa della testa
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B3
|
Sistema di protezione frontale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
B4
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B5
|
Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B6
|
Sistema di informazione degli angoli morti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B7
|
Rilevamento in retromarcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se i dispositivi necessari non possono essere collocati nella posizione ottimale per impedirne il danneggiamento, il che non permette la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B8
|
Campo visivo anteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante "A" non è superiore a 10°.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
G
Il fattore di trasmissione della luce è di almeno 60 % e l'angolo morto corrispondente al montante "A" non è superiore a 10°.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B9
|
Visione diretta nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B10
|
Vetri di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
|
B11
|
Sbrinamento/disappannamento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B12
|
Lavacristalli/tergicristalli
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B13
|
Dispositivi per la visione indiretta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B14
|
Sistemi di allarme acustico per veicoli
|
Regolamento (UE) n. 540/2014
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
C
|
TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO
|
|
C1
|
Sterzo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
C2
|
Avviso di deviazione dalla corsia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C3
|
Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C4
|
Frenatura
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
G
|
G
|
G
|
G
|
G
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
C5
|
Ricambi per freni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
C6
|
Dispositivo di assistenza alla frenata
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C7
|
Controllo della stabilità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
N.a.
|
N.a.
|
X
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
|
C8
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
C9
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
C10
|
Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
C11
|
Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
C12
|
Pneumatici rigenerati
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
C13
|
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C14
|
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
|
C15
|
Montaggio degli pneumatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
|
C16
|
Ruote sostitutive
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
D
|
STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI
|
|
D1
|
Segnalatore acustico
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.
|
A
Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.
|
A
Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.
|
A
Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.
|
A
Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.
|
A
Sono consentiti dispositivi supplementari di allarme d'emergenza.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D2
|
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D3
|
Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
IF G
|
IF G
|
X
|
IF G
|
IF G
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D4
|
Protezione del veicolo dagli attacchi informatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D5
|
Tachimetro
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D6
|
Contachilometri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D7
|
Dispositivi di limitazione della velocità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
D8
|
Adattamento intelligente della velocità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D9
|
Identificazione di comandi, spie e indicatori
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D10
|
Impianti di riscaldamento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D11
|
Dispositivi di segnalazione luminosa
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D12
|
Dispositivi di illuminazione della strada
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D13
|
Dispositivi catadiottrici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D14
|
Sorgenti luminose
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D15
|
Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
|
D16
|
Segnalazione di arresto di emergenza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
X
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D17
|
Dispositivi tergifari (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
IF
|
IF
|
IF
|
IF
|
IF
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
D18
|
Indicatori di cambio di marcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
E
|
CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA
|
|
E1
|
Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E2
|
Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E3
|
Avviso avanzato della distrazione del conducente
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E4
|
Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
IF
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E5
|
Registratore di dati di evento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
A
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E6
|
Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
E7
|
Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
E8
|
Guida in convoglio (platooning) (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E9
|
Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F
|
COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO
|
|
F1
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F2
|
Retromarcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
F3
|
Serrature e cerniere delle porte
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F4
|
Predellini, maniglie e pedane
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F5
|
Sporgenze esterne
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F6
|
Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
A
|
A
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F7
|
Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F8
|
Dispositivi di traino
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F9
|
Parafanghi delle ruote
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F10
|
Dispositivi antispruzzo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F11
|
Masse e dimensioni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F12
|
Dispositivi di accoppiamento meccanico
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF X
|
IF X
|
IF X
|
IF X
|
IF X
|
IF X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F13
|
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F14
|
Caratteristiche generali di costruzione degli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
A
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F15
|
Resistenza della sovrastruttura negli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
F16
|
Infiammabilità degli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G
|
PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI
|
|
G1
|
Livello sonoro
|
Regolamento (UE) n. 540/2014
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G2
|
Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
X
Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg.
L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.
|
X
Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg.
L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg.
L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.
|
X
Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg.
L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G2a
|
Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
X
Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg.
L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.
|
X
Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg.
L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg.
L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.
|
X
Su richiesta del costruttore, il regolamento (CE) n. 715/2007 si può applicare ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 840 kg.
L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G3
|
Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G3a
|
Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G3b
|
Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G4
|
Emissioni dallo scarico su strada
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G5
|
Durata delle emissioni dallo scarico
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G6
|
Emissioni dal basamento
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G7
|
Emissioni per evaporazione
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G8
|
Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G9
|
Diagnostica di bordo
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G10
|
Assenza di impianto di manipolazione
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G11
|
Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G12
|
Prevenzione delle manomissioni
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G13
|
Riciclabilità
|
Direttiva 2005/64/CE
|
N.a.
Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G14
|
Sistemi di condizionamento dell'aria
|
Direttiva 2006/40/CE
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
H
|
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
|
|
H1
|
Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
|
Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
H2
|
Aggiornamento del software
|
Regolamento (UE) 2018/858
Regolamento ONU n. 156
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
Voce
|
Oggetto
|
Atto normativo
|
M1
|
|
|
|
|
|
|
A
|
SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO
|
|
A1
|
Finiture interne
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
La nota G può essere applicata alle finiture interne del veicolo che non sono particolarmente interessate dalla modifica; tuttavia, qualsiasi finitura interna del veicolo aggiunta o modificata deve essere conforme alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M1.
L'applicazione è limitata all'abitacolo davanti al piano trasversale che attraversa la linea di riferimento del tronco della macchina del punto H 3D collocata sul sedile più arretrato destinato all'uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche, nonché alle rispettive zone di riferimento di ciascun posto a sedere destinato all'uso normale definito nell'atto normativo, quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicolo M1.
|
|
A2
|
Sedili e poggiatesta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
La nota G può essere applicata ai sedili e poggiatesta del veicolo che non sono particolarmente interessati dalla modifica; tuttavia, qualsiasi finitura dei sedili o dei poggiatesta aggiunta o modificata deve essere conforme alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M1.
Le prescrizioni per la dissipazione di energia e i raggi relative ai sedili e ai poggiatesta sono controllate in conformità ai punti 5.2.3/5.2.4.2 e 5.2.4 del regolamento ONU n. 17 quando il tipo di veicolo è soggetto alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli M1.
Il piano longitudinale della posizione di marcia prevista della sedia a rotelle deve essere parallelo al piano longitudinale del veicolo.
È necessario informare il proprietario del veicolo che, per resistere alle forze esercitate dal sistema di ancoraggio nelle diverse condizioni di guida, si consiglia una sedia a rotelle con una struttura che soddisfi le parti pertinenti della norma ISO 7176-19:2008/Amd 1:2015 (o revisioni successive).
I sedili del veicolo possono essere opportunamente adattati senza ulteriori prove, se si è in grado di fornire al servizio tecnico la prova, da questo giudicata sufficiente, che i loro ancoraggi, i loro meccanismi e i relativi poggiatesta garantiscono un livello adeguato di prestazioni.
Non si applicano le prescrizioni relative ai sistemi di ritenzione dei bagagli di cui all'allegato 9, punto 1, lettera c), del regolamento ONU n. 17.
|
|
A3
|
Sedili di autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A4
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali vanno fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell'occupante (WTORS) e deve essere conforme alle disposizioni supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti indicate di seguito.
1. Definizioni
1.1. Il modello di sedia a rotelle (surrogate wheelchair = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012.
1.2. Il punto P è una rappresentazione della posizione dell'anca dell'occupante della sedia a rotelle seduto nell'SWC, come definito nella parte 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato un modello di sedia a rotelle più pesante, purché abbia le stesse caratteristiche dimensionali e la stessa posizione del baricentro della versione prescritta. Gli pneumatici possono essere sostituiti con versioni piene o riempite con schiuma poliuretanica delle stesse dimensioni.
1.3. Per "WTORS" si intende un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti.
2. Prescrizioni generali
2.1. Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di ancoraggi ai quali possono essere fissati un dispositivo di blocco della sedia a rotelle e un sistema di ritenuta dell'occupante (WTORS).
2.2. Gli ancoraggi inferiori della cintura dell'occupante della sedia a rotelle devono essere situati a norma del regolamento ONU n. 14, punto 5.4.2.2, relativo al punto P sull'SWC posto nella posizione di marcia designata dal costruttore. L'ancoraggio o gli ancoraggi superiori effettivi devono essere situati almeno 1 100 mm al di sopra del piano orizzontale passante per i punti di contatto tra le ruote posteriori dell'SWC e il pavimento del veicolo. Tale condizione deve essere soddisfatta anche dopo la prova effettuata conformemente al punto 3 o 4 seguente.
Si applica il punto 3 o il punto 4.
3. Prove statiche a bordo del veicolo
3.1. Ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle
3.1.1. Gli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante della sedia a rotelle devono resistere alle forze statiche prescritte per tali ancoraggi nel regolamento ONU n. 14 contemporaneamente alle forze statiche applicate agli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle, come specificato al punto 3.2.
3.2. Ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle
Gli ancoraggi del dispositivo di blocco della sedia a rotelle devono resistere alle seguenti forze, per almeno 0,2 secondi, applicate attraverso l'SWC (o un modello di sedia a rotelle adatto, il cui interasse, la cui altezza della seduta e i cui punti di fissaggio del dispositivo di blocco siano conformi alle specifiche dell'SWC), ad una altezza di 300 ± 100 mm dalla superficie su cui poggia l'SWC:
3.2.1. nel caso di una sedia a rotelle rivolta in avanti, a una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 24,5 kN; e
3.2.2 a una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 8,2 kN orientata verso la parte posteriore del veicolo.
3.2.3. Nel caso di una sedia a rotelle rivolta all'indietro, a una forza simultanea, coincidente con la forza applicata agli ancoraggi del sistema di ritenuta dell'occupante, di 8,2 kN e
3.2.4 a una seconda prova in cui si applichi una forza statica di 24,5 kN orientata verso la parte anteriore del veicolo.
4. Prove dinamiche a bordo del veicolo
4.1. L'assemblaggio completo del WTORS deve essere sottoposto a una prova dinamica a bordo del veicolo, conformemente ai punti 5.2.2 e 5.2.3 e all'allegato A della norma internazionale ISO 10542-1:2012, in cui tutti i componenti/ancoraggi siano testati contemporaneamente, utilizzando una scocca nuda o una struttura rappresentativa del veicolo.
|
|
A5
|
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Ciascun alloggiamento per sedie a rotelle deve essere munito di una cintura di ritenuta degli occupanti che soddisfi le disposizioni supplementari per sottoporre a prova il dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e il sistema di ritenuta degli occupanti indicate di seguito.
Se, in seguito a conversione, i punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza devono essere spostati al di fuori dei limiti di tolleranza di cui al punto 7.7.1 del regolamento ONU n. 16, il servizio tecnico deve controllare se tale alterazione implica o meno un peggioramento. In caso di peggioramento, deve essere eseguita la prova di cui al punto 7.7.1 del regolamento ONU n. 16. La prova può essere eseguita utilizzando componenti che non sono stati sottoposti alla prova di condizionamento prescritta nel regolamento ONU n. 16.
1. Definizioni
1.1. Il modello di sedia a rotelle (surrogate wheelchair = SWC) è una sedia a rotelle di prova rigida e riutilizzabile quale definita nella sezione 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012.
1.2. Il punto P è una rappresentazione della posizione dell'anca dell'occupante della sedia a rotelle seduto nell'SWC, come definito nella parte 3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato un modello di sedia a rotelle più pesante, purché abbia le stesse caratteristiche dimensionali e la stessa posizione del baricentro della versione prescritta. Gli pneumatici possono essere sostituiti con versioni piene o riempite con schiuma poliuretanica delle stesse dimensioni.
1.3. Per "WTORS" si intende un dispositivo di blocco delle sedie a rotelle e un sistema di ritenuta degli occupanti.
2. Prescrizioni generali
2.1. È necessario verificare la cintura dell'occupante del WTORS per garantirne la conformità al regolamento ONU n. 16, punti da 8.2.2 a 8.2.2.4 e da 8.3.1 a 8.3.4.
Si applica il punto 3 o il punto 4.
3. Prove statiche a bordo del veicolo
3.1. Componenti del sistema
3.1.1. Se gli ancoraggi WTORS sono stati testati staticamente nel veicolo, tutti i componenti del WTORS devono rispettare le prescrizioni pertinenti della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Tuttavia la prova dinamica di cui all'allegato A e ai punti 5.2.2 e 5.2.3 della norma internazionale ISO 10542-1:2012 deve essere effettuata sul WTORS completo utilizzando la geometria degli ancoraggi del veicolo anziché la geometria della prova specificata nell'allegato A della norma internazionale ISO 10542-1:2012. Tale prova può essere effettuata sulla struttura del veicolo oppure su un modello di struttura rappresentativo della geometria degli ancoraggi del WTORS del veicolo. La posizione di ciascun ancoraggio usato per la prova deve rientrare nella tolleranza prevista al punto 7.7.1 del regolamento ONU n. 16 della sua posizione reale rispetto al punto P.
3.1.2. Se il sistema di ritenuta dell'occupante del WTORS è omologato in conformità al regolamento ONU n. 16, esso deve essere sottoposto alla prova dinamica nell'ambito del WTORS completo di cui al punto 3.1.1, ma le prescrizioni dei punti 5.1, 5.3 e 5.4 della norma internazionale ISO 10542-1:2012 si considerano soddisfatte.
4. Prove dinamiche a bordo del veicolo
4.1. Se gli ancoraggi WTORS sono stati testati dinamicamente nel veicolo, tutte le parti componenti del WTORS devono rispettare le prescrizioni pertinenti della norma internazionale ISO 10542-1:2012, punti 5.1, 5.3 e 5.4. Tali prescrizioni si considerano soddisfatte rispetto al sistema di ritenuta dell'occupante, se esso è omologato in conformità al regolamento ONU n. 16.
|
|
A6
|
Cicalini delle cinture di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
|
A7
|
Dispositivi di separazione
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
A8
|
Ancoraggi di ritenuta per bambini
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
Non è necessario specificare il numero minimo di ancoraggi dei seggiolini per bambini ISOFIX. Nel caso di un'omologazione in più fasi in cui la conversione abbia interessato un sistema di ancoraggio ISOFIX, il sistema deve essere nuovamente sottoposto a prova o gli ancoraggi devono essere resi inutilizzabili. In quest'ultimo caso le etichette ISOFIX devono essere rimosse e si devono fornire le opportune informazioni nel manuale del proprietario del veicolo per il veicolo completato.
|
|
A9
|
Sistemi di ritenuta per bambini (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
A10
|
Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
A11
|
Protezione antincastro anteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A12
|
Protezione antincastro posteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
A13
|
Protezione laterale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A14
|
Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
È ammissibile modificare senza ulteriori prove il percorso e la lunghezza del condotto di alimentazione, delle tubazioni del carburante e dei suoi vapori, nonché il riposizionamento del serbatoio originale e dei dispositivi di controllo delle evaporazioni forniti dal costruttore del veicolo di base, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione di cui ai punti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e 5.11 del regolamento ONU n. 34 e che il servizio tecnico accerti, mediante ispezione visiva, che le prescrizioni essenziali di cui al punto 5.10 di tale regolamento siano soddisfatte. In caso di riposizionamento del serbatoio di plastica originale, non sono necessarie ulteriori prove conformemente all'allegato 5 del regolamento ONU n. 34.
|
|
A15
|
Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
A16
|
Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
A17
|
Sicurezza dell'idrogeno (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
A18
|
Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
A19
|
Sicurezza elettrica in uso (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
A20
|
Urto frontale parziale (offset)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
In alternativa, una prova adeguata di rigidità alla torsione, in cui si applichi al veicolo una coppia il più vicino possibile ai punti di montaggio delle molle, con tutte le porte, i portelloni e il cofano aperti, deve dimostrare che la rigidità torsionale corrisponde a ± 75 % di quella della carrozzeria del veicolo non modificata della fase precedente. Deve essere inoltre eseguita una prova di rigidità alla flessione con il veicolo in piano, in cui tutte le porte laterali e posteriori e i portelloni devono aprirsi normalmente quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.
|
|
A21
|
Urto frontale su tutta la larghezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
In alternativa, una prova adeguata di rigidità alla torsione, in cui si applichi al veicolo una coppia il più vicino possibile ai punti di montaggio delle molle, con tutte le porte, i portelloni e il cofano aperti, deve dimostrare che la rigidità torsionale corrisponde a ± 75 % di quella della carrozzeria del veicolo non modificata della fase precedente. Deve essere inoltre eseguita una prova di rigidità alla flessione con il veicolo in piano, in cui tutte le porte laterali e posteriori e i portelloni devono aprirsi normalmente quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.
|
|
A22
|
Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
N.a. in caso di sistemi sterzanti modificati per conducenti con esigenze specifiche.
|
|
A23
|
Airbag sostitutivi
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
A24
|
Urto della cabina
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A25
|
Urto laterale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
In alternativa, una prova adeguata di rigidità alla torsione, in cui si applichi al veicolo una coppia il più vicino possibile ai punti di montaggio delle molle, con tutte le porte, i portelloni e il cofano aperti, deve dimostrare che la rigidità torsionale corrisponde a ± 75 % di quella della carrozzeria del veicolo non modificata della fase precedente. Deve essere inoltre eseguita una prova di rigidità alla flessione con il veicolo in piano, in cui tutte le porte laterali e posteriori e i portelloni devono aprirsi normalmente quando il veicolo è caricato alla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico.
|
|
A26
|
Urto laterale contro un palo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
|
A27
|
Urto posteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
|
A28
|
Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
G
|
|
B
|
UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ
|
|
B1
|
Protezione di gambe e testa dei pedoni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
B2
|
Zona d'urto estesa della testa
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
Non si terrà conto delle modifiche apportate alle finiture interne direttamente dietro il parabrezza.
|
|
B3
|
Sistema di protezione frontale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
B4
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
N.a. in caso di sistemi di frenata modificati per conducenti con esigenze specifiche.
|
|
B5
|
Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B6
|
Sistema di informazione degli angoli morti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B7
|
Rilevamento in retromarcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
|
B8
|
Campo visivo anteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
B9
|
Visione diretta nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B10
|
Vetri di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
B11
|
Sbrinamento/disappannamento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
B12
|
Lavacristalli/tergicristalli
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
B13
|
Dispositivi per la visione indiretta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
B14
|
Sistemi di allarme acustico per veicoli
|
Regolamento (UE) n. 540/2014
|
X
|
|
C
|
TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO
|
|
|
C1
|
Sterzo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
C2
|
Avviso di deviazione dalla corsia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C3
|
Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
N.a. in caso di sistemi sterzanti modificati per conducenti con esigenze specifiche o in caso di sistema di frenata modificato se il sistema di emergenza di mantenimento della corsia del veicolo di base agisce invece sul sistema di frenata.
|
|
C4
|
Frenatura
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
C5
|
Ricambi per freni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
C6
|
Dispositivo di assistenza alla frenata
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
N.a. in caso di sistemi di frenata modificati per conducenti con esigenze specifiche.
|
|
C7
|
Controllo della stabilità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
Nel caso di modifiche al sistema di controllo della stabilità, anche nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, che possono incidere sul funzionamento del sistema di controllo della stabilità del veicolo di base, si deve dimostrare che il veicolo non è stato reso insicuro o instabile. Ciò deve essere dimostrato da prove, ad esempio, effettuando manovre rapide di cambio corsia in ciascuna direzione a 80 km/h tali da indurre l'intervento del sistema di controllo della stabilità. Questi interventi devono essere opportunamente controllati e servire a migliorare la stabilità del veicolo in tali condizioni di guida rispetto alla stabilità del veicolo con, ove possibile, un sistema di controllo della stabilità disattivato. Tutte le prove sono oggetto di un accordo tra il costruttore e il servizio tecnico.
|
|
C8
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
C9
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
N.a. in caso di sistemi di frenata modificati per conducenti con esigenze specifiche.
|
|
C10
|
Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
C11
|
Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
C12
|
Pneumatici rigenerati
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
C13
|
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
C14
|
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C15
|
Montaggio degli pneumatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
C16
|
Ruote sostitutive
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
D
|
STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI
|
|
D1
|
Segnalatore acustico
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D2
|
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D3
|
Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D4
|
Protezione del veicolo dagli attacchi informatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D5
|
Tachimetro
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D6
|
Contachilometri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D7
|
Dispositivi di limitazione della velocità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
D8
|
Adattamento intelligente della velocità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
|
D9
|
Identificazione di comandi, spie e indicatori
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D10
|
Impianti di riscaldamento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D11
|
Dispositivi di segnalazione luminosa
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D12
|
Dispositivi di illuminazione della strada
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D13
|
Dispositivi catadiottrici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D14
|
Sorgenti luminose
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D15
|
Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D16
|
Segnalazione di arresto di emergenza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
|
D17
|
Dispositivi tergifari (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
|
D18
|
Indicatori di cambio di marcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
E
|
CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA
|
|
E1
|
Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
|
E2
|
Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
|
E3
|
Avviso avanzato della distrazione del conducente
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
|
E4
|
Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
|
E5
|
Registratore di dati di evento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
|
E6
|
Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
|
E7
|
Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
|
E8
|
Guida in convoglio (platooning) (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
|
E9
|
Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
|
F
|
COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO
|
|
F1
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
F2
|
Retromarcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
F3
|
Serrature e cerniere delle porte
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
F4
|
Predellini, maniglie e pedane
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
F5
|
Sporgenze esterne
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
Gli eventuali dispositivi di salita e di discesa sono considerati solo nella posizione ripiegata.
|
|
F6
|
Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F7
|
Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
F8
|
Dispositivi di traino
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Richiesti solo per la parte anteriore, da sottoporre a prova se montati sulla parte posteriore.
|
|
F9
|
Parafanghi delle ruote
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
|
F10
|
Dispositivi antispruzzo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F11
|
Masse e dimensioni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
A fini di calcolo, la massa della sedia a rotelle compreso il suo occupante è considerata pari a 160 kg. La massa è concentrata nel punto P del modello di sedia a rotelle nella posizione di marcia dichiarata dal costruttore.
È consentito limitare temporaneamente il numero complessivo di passeggeri e l'uso dei normali posti a sedere in conseguenza del trasporto effettivo di sedie a rotelle e relativi utilizzatori. In tal caso, i normali posti a sedere interessati devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato. Ciò deve essere riportato nella parte 2 del certificato di omologazione UE e nella sezione "Osservazioni" del certificato di conformità in modo da consentire l'inclusione di tali informazioni nei documenti di immatricolazione che si trovano a bordo del veicolo. Nel manuale del proprietario del veicolo completato deve inoltre essere spiegato quanto segue: il significato di eventuali pittogrammi utilizzati per contrassegnare i posti a sedere interessati, nonché una descrizione più dettagliata delle limitazioni specifiche, se necessario.
|
|
F12
|
Dispositivi di accoppiamento meccanico
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF X
|
|
F13
|
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F14
|
Caratteristiche generali di costruzione degli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F15
|
Resistenza della sovrastruttura negli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
F16
|
Infiammabilità degli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G
|
PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI
|
|
G1
|
Livello sonoro
|
Regolamento (UE) n. 540/2014
|
G
Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che la contropressione allo scarico rimanga simile.
|
|
G2
|
Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
G
È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati.
In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). In tal caso è accettabile che la massa di riferimento del veicolo convertito sia superiore a 2 840 kg.
|
|
G2a
|
Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
G
È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove del consumo di CO2/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati.
In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO2 utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO2 deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO2 non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO2 del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell'autorità di omologazione.
|
|
G3
|
Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico e del consumo di CO2/carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal costruttore del veicolo originale (completo o incompleto).
|
|
G3a
|
Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G3b
|
Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G4
|
Emissioni dallo scarico su strada
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
G
In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto). In tal caso è accettabile che la massa di riferimento del veicolo convertito sia superiore a 2 840 kg.
|
|
G5
|
Durata delle emissioni dallo scarico
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
G
|
|
G6
|
Emissioni dal basamento
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
G
|
|
G7
|
Emissioni per evaporazione
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
G
Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal costruttore del veicolo originale (completo o incompleto).
|
|
G8
|
Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
G
|
|
G9
|
Diagnostica di bordo
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
G
|
|
G10
|
Assenza di impianto di manipolazione
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
G
|
|
G11
|
Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
G
|
|
G12
|
Prevenzione delle manomissioni
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
G
|
|
G13
|
Riciclabilità
|
Direttiva 2005/64/CE
|
N.a.
Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.
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|
G14
|
Sistemi di condizionamento dell'aria
|
Direttiva 2006/40/CE
|
G
|
|
H
|
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
|
|
H1
|
Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
|
Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X
|
X
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H2
|
Aggiornamento del software
|
Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV
Regolamento ONU n. 156
|
X
|
|
Voce
|
Oggetto
|
Atto normativo
|
M2
|
M3
|
N1
|
N2
|
N3
|
O1
|
O2
|
O3
|
O4
|
|
A
|
SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO
|
|
A1
|
Finiture interne
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A2
|
Sedili e poggiatesta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A3
|
Sedili di autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A4
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A5
|
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A6
|
Cicalini delle cinture di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A7
|
Dispositivi di separazione
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
A8
|
Ancoraggi di ritenuta per bambini
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
IF
|
IF
|
IF
|
IF
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A9
|
Sistemi di ritenuta per bambini (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
A10
|
Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
A11
|
Protezione antincastro anteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A12
|
Protezione antincastro posteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
A
|
A
|
A
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
A13
|
Protezione laterale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
|
A14
|
Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione.
|
X
È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione.
|
X
È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione.
|
X
È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione.
|
X
È ammissibile modificare la lunghezza e il percorso del condotto di alimentazione e il riposizionamento della parte interna del serbatoio originale, purché siano soddisfatte le prescrizioni relative all'installazione.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
A15
|
Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
X
|
G
|
G
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A16
|
Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
X
|
G
|
G
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A17
|
Sicurezza dell'idrogeno (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
X
|
G
|
G
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A18
|
Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A19
|
Sicurezza elettrica in uso (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
X
|
G
|
G
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A20
|
Urto frontale parziale (offset)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
G
I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto frontale parziale (offset) a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A21
|
Urto frontale su tutta la larghezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
G
I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto frontale su tutta la larghezza a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A22
|
Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
G
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A23
|
Airbag sostitutivi
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
A24
|
Urto della cabina
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A + G
I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto della cabina a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.
|
A
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A25
|
Urto laterale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
G
I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto laterale a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A26
|
Urto laterale contro un palo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A + G
I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto laterale contro un palo a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A27
|
Urto posteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A + G
I veicoli completati sono considerati conformi alle prescrizioni relative all'urto posteriore a condizione che sia stata dimostrata la conformità, almeno per la configurazione del furgone o del cabinato, con il gruppo propulsore appropriato nell'ambito di una precedente fase dell'omologazione, a prescindere dall'aumento della massa in ordine di marcia.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A28
|
Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
G
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B
|
UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ
|
|
B1
|
Protezione di gambe e testa dei pedoni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B2
|
Zona d'urto estesa della testa
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B3
|
Sistema di protezione frontale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
B4
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B5
|
Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B6
|
Sistema di informazione degli angoli morti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B7
|
Rilevamento in retromarcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte posteriore del veicolo impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte posteriore del veicolo impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte posteriore del veicolo impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B8
|
Campo visivo anteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B9
|
Visione diretta nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B10
|
Vetri di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
|
X
Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
|
X
Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
|
X
Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
|
X
Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente il materiale può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
|
X
Il materiale delle vetrature può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
|
X
Il materiale delle vetrature può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
|
X
Il materiale delle vetrature può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
|
X
Il materiale delle vetrature può essere un vetro di sicurezza oppure un materiale plastico rigido.
|
|
B11
|
Sbrinamento/disappannamento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B12
|
Lavacristalli/tergicristalli
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B13
|
Dispositivi per la visione indiretta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B14
|
Sistemi di allarme acustico per veicoli
|
Regolamento (UE) n. 540/2014
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
C
|
TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO
|
|
C1
|
Sterzo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
C2
|
Avviso di deviazione dalla corsia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C3
|
Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C4
|
Frenatura
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
|
G
|
G
|
G
Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.
|
G
Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
C5
|
Ricambi per freni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
C6
|
Dispositivo di assistenza alla frenata
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C7
|
Controllo della stabilità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
|
C8
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
|
N.a.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
C9
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
C10
|
Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
C11
|
Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
C12
|
Pneumatici rigenerati
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
C13
|
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C14
|
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
|
C15
|
Montaggio degli pneumatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
C16
|
Ruote sostitutive
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
Equipaggiamento.
|
|
D
|
STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI
|
|
D1
|
Segnalatore acustico
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D2
|
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D3
|
Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF G
|
IF G
|
X
|
IF G
|
IF G
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D4
|
Protezione del veicolo dagli attacchi informatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D5
|
Tachimetro
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D6
|
Contachilometri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D7
|
Dispositivi di limitazione della velocità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
D8
|
Adattamento intelligente della velocità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
A
Eventuale deroga parziale se le attrezzature non rimovibili nella parte anteriore della cabina impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D9
|
Identificazione di comandi, spie e indicatori
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D10
|
Impianti di riscaldamento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D11
|
Dispositivi di segnalazione luminosa
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D12
|
Dispositivi di illuminazione della strada
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D13
|
Dispositivi catadiottrici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D14
|
Sorgenti luminose
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
D15
|
Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
A
Purché siano installati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori e la visibilità geometrica non sia compromessa.
|
|
D16
|
Segnalazione di arresto di emergenza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
D17
|
Dispositivi tergifari (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
IF
|
IF
|
IF
|
IF
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
D18
|
Indicatori di cambio di marcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
E
|
CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA
|
|
E1
|
Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E2
|
Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E3
|
Avviso avanzato della distrazione del conducente
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E4
|
Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
IF
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E5
|
Registratore di dati di evento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
A
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E6
|
Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
E7
|
Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
E8
|
Guida in convoglio (platooning) (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E9
|
Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F
|
COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO
|
|
F1
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F2
|
Retromarcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
F3
|
Serrature e cerniere delle porte
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
Applicazione limitata alle porte che permettono l'accesso a sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche e se la distanza tra il punto R del sedile e il piano mediano della superficie della porta, misurata perpendicolarmente al piano mediano longitudinale del veicolo, non supera 500 mm.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F4
|
Predellini, maniglie e pedane
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
B
|
B
|
B
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F5
|
Sporgenze esterne
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F6
|
Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F7
|
Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F8
|
Dispositivi di traino
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
A
|
A
|
A
|
A
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F9
|
Parafanghi delle ruote
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F10
|
Dispositivi antispruzzo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F11
|
Masse e dimensioni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F12
|
Dispositivi di accoppiamento meccanico
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF X
|
IF X
|
IF X
|
IF X
|
IF X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F13
|
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
F14
|
Caratteristiche generali di costruzione degli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F15
|
Resistenza della sovrastruttura negli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
F16
|
Infiammabilità degli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G
|
PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI
|
|
G1
|
Livello sonoro
|
Regolamento (UE) n. 540/2014
|
G
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
G
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
G
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
G
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
G
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G2
|
Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G2a
|
Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G3
|
Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G3a
|
Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G3b
|
Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G4
|
Emissioni dallo scarico su strada
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G5
|
Durata delle emissioni dallo scarico
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
X
È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G6
|
Emissioni dal basamento
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G7
|
Emissioni per evaporazione
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G8
|
Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G9
|
Diagnostica di bordo
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G10
|
Assenza di impianto di manipolazione
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G11
|
Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G12
|
Prevenzione delle manomissioni
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G13
|
Riciclabilità
|
Direttiva 2005/64/CE
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
N.a.
Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G14
|
Sistemi di condizionamento dell'aria
|
Direttiva 2006/40/CE
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
X
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
H
|
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
|
|
H1
|
Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
|
Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
H2
|
Aggiornamento del software
|
Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV
Regolamento ONU n. 156
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
Voce
|
Oggetto
|
Atto normativo
|
N3
|
|
A
|
SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D'URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL'ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO
|
|
A1
|
Finiture interne
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A2
|
Sedili e poggiatesta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
I sedili non destinati a tale uso devono essere indicati in modo chiaro e permanente agli utenti mediante un pittogramma o un segno con un testo appropriato.
|
|
A3
|
Sedili di autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
A4
|
Ancoraggi delle cinture di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
|
A5
|
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Applicazione limitata ai sedili destinati a un uso normale quando il veicolo circola su strade pubbliche.
|
|
A6
|
Cicalini delle cinture di sicurezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
A7
|
Dispositivi di separazione
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
A8
|
Ancoraggi di ritenuta per bambini
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF B
|
|
A9
|
Sistemi di ritenuta per bambini (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
A10
|
Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
A11
|
Protezione antincastro anteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Non richiesta per i veicoli conformi alle disposizioni dell'allegato I, parte A, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii), e punto 4.3, lettera c).
|
|
A12
|
Protezione antincastro posteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
|
A13
|
Protezione laterale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
|
A14
|
Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
|
A15
|
Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
A16
|
Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
A17
|
Sicurezza dell'idrogeno (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
A18
|
Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
A19
|
Sicurezza elettrica in uso (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
A20
|
Urto frontale parziale (offset)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A21
|
Urto frontale su tutta la larghezza
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A22
|
Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d'urto
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A23
|
Airbag sostitutivi
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
A24
|
Urto della cabina
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
|
A25
|
Urto laterale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A26
|
Urto laterale contro un palo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A27
|
Urto posteriore
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
A28
|
Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112
|
Regolamento (UE) 2015/758
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B
|
UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ
|
|
B1
|
Protezione di gambe e testa dei pedoni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B2
|
Zona d'urto estesa della testa
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
B3
|
Sistema di protezione frontale
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
B4
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
B5
|
Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
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B6
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Sistema di informazione degli angoli morti
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
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B7
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Rilevamento in retromarcia
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
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B8
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Campo visivo anteriore
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
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B9
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Visione diretta nei veicoli pesanti
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
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B10
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Vetri di sicurezza
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Per tutti i vetri diversi dal parabrezza e dai finestrini laterali situati davanti ai punti oculari del conducente, il materiale può essere costituito da vetri di sicurezza o da vetri di plastica rigida.
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B11
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Sbrinamento/disappannamento
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
I veicoli devono essere muniti di un adeguato dispositivo di sbrinamento e di disappannamento del parabrezza.
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B12
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Lavacristalli/tergicristalli
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
I veicoli devono essere muniti di adeguati dispositivi di lavacristallo e tergicristallo del parabrezza.
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B13
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Dispositivi per la visione indiretta
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
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B14
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Sistemi di allarme acustico per veicoli
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Regolamento (UE) n. 540/2014
|
X
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C
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TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO
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C1
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Sterzo
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Sterzatura del carrello ammessa
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C2
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Avviso di deviazione dalla corsia
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
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C3
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Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
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C4
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Frenatura
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
G
Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. I veicoli aventi fino a quattro assi devono essere conformi a tutte le prescrizioni stabilite negli atti normativi pertinenti. Sono ammesse deroghe per i veicoli con più di quattro assi, purché:
a) siano giustificate dalla particolare costruzione del veicolo; e
b) siano soddisfatte tutte le prescrizioni in materia di efficienza di frenatura di stazionamento, di servizio e di soccorso di cui all'atto normativo pertinente.
Il sistema di frenatura antibloccaggio non è obbligatorio per i veicoli con trasmissione idrostatica.
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C5
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Ricambi per freni
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
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C6
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Dispositivo di assistenza alla frenata
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
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C7
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Controllo della stabilità
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
|
C8
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Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
|
C9
|
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
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C10
|
Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
C11
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Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF)
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
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|
C12
|
Pneumatici rigenerati
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
C13
|
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
C14
|
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
|
C15
|
Montaggio degli pneumatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
C16
|
Ruote sostitutive
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
Equipaggiamento.
|
|
D
|
STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL'USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI
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D1
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Segnalatore acustico
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
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D2
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Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
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D3
|
Protezione dall'uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF G
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D4
|
Protezione del veicolo dagli attacchi informatici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
N.a. in caso di veicolo completo
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D5
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Tachimetro
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
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D6
|
Contachilometri
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D7
|
Dispositivi di limitazione della velocità
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D8
|
Adattamento intelligente della velocità
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Da applicare solo nel caso di un veicolo di base cabinato e n.a. in tutti gli altri casi.
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D9
|
Identificazione di comandi, spie e indicatori
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D10
|
Impianti di riscaldamento
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D11
|
Dispositivi di segnalazione luminosa
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
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D12
|
Dispositivi di illuminazione della strada
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D13
|
Dispositivi catadiottrici
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D14
|
Sorgenti luminose
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
D15
|
Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Purché siano montati tutti i dispositivi di illuminazione obbligatori.
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D16
|
Segnalazione di arresto di emergenza
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
Solo per veicoli muniti di sistema di frenatura antibloccaggio a controllo elettronico.
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D17
|
Dispositivi tergifari (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF
|
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D18
|
Indicatori di cambio di marcia
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Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
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|
E
|
CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA
|
|
E1
|
Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Da applicare solo nel caso di un veicolo di base cabinato e n.a. in tutti gli altri casi.
|
|
E2
|
Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
|
E3
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Avviso avanzato della distrazione del conducente
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
|
E4
|
Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
E5
|
Registratore di dati di evento
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
|
E6
|
Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
|
E7
|
Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
|
E8
|
Guida in convoglio (platooning) (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
|
E9
|
Sistemi che forniscono informazioni sulla sicurezza ad altri utenti della strada (in caso di veicoli automatizzati)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Ancora nessuna prescrizione.
|
|
F
|
COSTRUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DEL VEICOLO
|
|
F1
|
Alloggiamento della targa di immatricolazione
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
F2
|
Retromarcia
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
F3
|
Serrature e cerniere delle porte
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F4
|
Predellini, maniglie e pedane
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
|
F5
|
Sporgenze esterne
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F6
|
Sporgenze esterne delle cabine di veicoli commerciali
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
|
F7
|
Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
X
|
|
F8
|
Dispositivi di traino
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
|
F9
|
Parafanghi delle ruote
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F10
|
Dispositivi antispruzzo
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
Non richiesti per i veicoli conformi alle disposizioni dell'allegato I, parte A, punto 4.3, lettera b), punti ii) e iii), e punto 4.3, lettera c).
|
|
F11
|
Masse e dimensioni
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
A
|
|
F12
|
Dispositivi di accoppiamento meccanico
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
IF X
|
|
F13
|
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose (IF)
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
N.a.
|
|
F14
|
Caratteristiche generali di costruzione degli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
F15
|
Resistenza della sovrastruttura negli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
F16
|
Infiammabilità degli autobus
|
Regolamento (UE) 2019/2144
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G
|
PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI
|
|
G1
|
Livello sonoro
|
Regolamento (UE) n. 540/2014
|
G
Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, al regolamento ONU n. 51.02 o al regolamento (CE) n. 540/2014. Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni:
a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW;
b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW;
c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.
|
|
G2
|
Emissioni dallo scarico del veicolo in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G2a
|
Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G3
|
Emissioni dallo scarico del motore in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
|
|
G3a
|
Determinazione di emissioni di CO2 e consumo di carburante specifici del veicolo
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G3b
|
Determinazione di prestazioni di efficienza energetica specifiche del rimorchio
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G4
|
Emissioni dallo scarico su strada
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
|
|
G5
|
Durata delle emissioni dallo scarico
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
|
G6
|
Emissioni dal basamento
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
|
|
G7
|
Emissioni per evaporazione
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G8
|
Emissioni dallo scarico a bassa temperatura in laboratorio
|
Regolamento (CE) n. 715/2007
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
G9
|
Diagnostica di bordo
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
|
|
G10
|
Assenza di impianto di manipolazione
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
|
|
G11
|
Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
|
|
G12
|
Prevenzione delle manomissioni
|
Regolamento (CE) n. 595/2009
|
X
In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
|
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G13
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Riciclabilità
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Direttiva 2005/64/CE
|
Non rientrante nell'ambito di applicazione.
|
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G14
|
Sistemi di condizionamento dell'aria
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Direttiva 2006/40/CE
|
Non rientranti nell'ambito di applicazione.
|
|
|
|
|
|
|
H
|
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI DEL VEICOLO E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE
|
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H1
|
Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
|
Regolamento (UE) 2018/858, articoli da 61 a 66 e allegato X
|
X
|
|
H2
|
Aggiornamento del software
|
Regolamento (UE) 2018/858, allegato IV
Regolamento ONU n. 156
|
X
|