REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 13.12.2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto, il pagamento dell'aiuto e i controlli in loco

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 25, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 2 , in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione 3 stabilisce che gli importi richiesti nelle domande di aiuto siano comprovati da documenti giustificativi che recano il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, corredati di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente. Il prezzo del prodotto, del materiale o del servizio non è pertinente, qualora si usi un'opzione semplificata in materia di costi, e non è coerente con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi delle opzioni semplificate in materia di costi. È pertanto appropriato stabilire requisiti diversi relativamente ai sistemi basati sui costi e alle opzioni semplificate in materia di costi.

(2)L'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le condizioni generali per il pagamento dell'aiuto. I documenti giustificativi richiesti includono, nel caso delle opzioni semplificate in materia di costi, la prova di pagamento relativa ai prodotti forniti e/o distribuiti e per i materiali e i servizi erogati nell'ambito delle misure educative di accompagnamento, le attività di monitoraggio, valutazione e pubblicità. Tali prove documentali non sono tuttavia richieste se si usa un sistema basato sui costi. L'esperienza acquisita mostra che tale requisito non è pertinente ai fini del pagamento dell'aiuto, indipendentemente dal fatto che si usi un sistema basato sui costi o un'opzione semplificata in materia di costi, e non è coerente con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi attraverso le opzioni semplificate in materia di costi. Tale requisito dovrebbe pertanto essere soppresso.

(3)A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, in caso di aiuti richiesti per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per le misure educative di accompagnamento, i controlli amministrativi sono integrati da controlli in loco. L'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento presenta un elenco non esaustivo di verifiche che i controlli in loco devono includere nel caso degli aiuti per la fornitura e la distribuzione di prodotti. Alla luce dell'esperienza acquisita e nell'interesse della chiarezza, tale elenco non esaustivo delle verifiche da effettuare dovrebbe essere integrato, sia per i controlli in loco in caso di un aiuto richiesto per la fornitura e la distribuzione di prodotti, sia per le misure educative di accompagnamento.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 è così modificato:

(1)all'articolo 4, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri specificano i documenti che devono essere presentati a sostegno delle domande di aiuto. Gli importi richiesti nelle domande di aiuto sono comprovati da documenti giustificativi ove figura

(a)il prezzo dei prodotti, dei materiali o dei servizi forniti, corredato di una ricevuta o della prova del pagamento o equivalente; o

(b)se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole.";

(2)l'articolo 5 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova che i quantitativi sono stati forniti e/o distribuiti ai fini del programma destinato alle scuole.";

(b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli aiuti relativi alle misure educative di accompagnamento, monitoraggio, valutazione e pubblicità sono pagati unicamente al momento della consegna del materiale o della prestazione dei servizi in questione e previa presentazione dei pertinenti documenti giustificativi, come disposto dalle autorità competenti o, se lo Stato membro autorizza tabelle standard di costi unitari, finanziamenti a tasso forfettario e/o finanziamenti forfettari, dietro presentazione di una prova che il materiale è stato consegnato o che i servizi sono stati prestati.";

(3)All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I controlli in loco comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

(a)i registri di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/40, corredando e integrando i controlli amministrativi con una documentazione pertinente, che includa documenti finanziari quali fatture di acquisto e di vendita, bolle di consegna, estratti bancari o altre prove di pagamento e la relativa iscrizione nel registro contabile;

(b)l'uso dei prodotti in conformità al regolamento (UE) n. 1308/2013, del regolamento delegato (UE) 2017/40 e del presente regolamento;

(c)l'attuazione di misure educative di accompagnamento a sostegno della distribuzione di prodotti, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell'istituto scolastico o se il controllo in loco riguarda l'aiuto richiesto per misure educative di accompagnamento;

(d)l'uso di adeguati strumenti pubblicitari, se il controllo in loco è effettuato presso la sede dell'istituto scolastico.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.12.2021

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3)    Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione, del 3 novembre 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (GU L 5 del 10.1.2017, pag. 1).