RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione stabilisce norme relative alla domanda di protezione, modifica e cancellazione delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo. Tale regolamento si basa sul potere conferito alla Commissione dal regolamento (UE) n. 1308/2013 di adottare atti delegati e atti di esecuzione per quanto riguarda le menzioni tradizionali e ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 607/2009. Nell'ambito dell'allineamento delle norme esistenti al nuovo quadro giuridico, si è verificata un'omissione per quanto riguarda le procedure per la modifica delle menzioni tradizionali.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La consultazione di esperti dei 27 Stati membri si è svolta il 9 febbraio 2021 nell'ambito del gruppo di esperti per l'organizzazione comune dei mercati agricoli (sottogruppo "vino").

Nel corso di tale riunione i servizi della Commissione hanno presentato il progetto di regolamento che modifica la norma relativa alle procedure per la modifica delle menzioni tradizionali. Gli esperti non hanno formulato osservazioni sul suo contenuto né espresso commenti.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato contiene disposizioni che modificano l'articolo 34, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda le possibilità di modificare una menzione tradizionale. Alcune di tali possibilità di modifica, già presenti nel regolamento (CE) n. 607/2009, sono state involontariamente omesse nel regolamento abrogativo (UE) 2019/33.

In particolare, la modifica dell'articolo 34, primo comma, consentirà nuovamente di modificare una menzione tradizionale stessa e di ampliare o limitare l'elenco dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta che possono utilizzare una menzione tradizionale. Inoltre ripristinerà la flessibilità precedentemente concessa ai produttori per adeguare le loro pratiche di produzione all'evoluzione delle condizioni ambientali o climatiche.

Al fine di garantire la parità di trattamento delle domande di modifica di una menzione tradizionale presentate a norma del regolamento delegato (UE) 2019/33, il presente regolamento si applica retroattivamente a decorrere dal 14 gennaio 2019.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 11.6.2021

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per quanto riguarda la modifica delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 114,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione 2 , che ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione 3 , stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda la protezione, la cancellazione e la modifica delle menzioni tradizionali.

(2)L'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 stabilisce che la modifica di una menzione tradizionale registrata può riguardare solo gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di tale regolamento, che si riferiscono rispettivamente al tipo di menzione tradizionale, alla lingua in cui è espressa la menzione tradizionale e alla categoria di prodotti vitivinicoli interessata dal suo uso.

(3)Tuttavia, l'articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 607/2009 prevedeva un elenco più lungo di possibili modifiche. In particolare, prevedeva la possibilità di modificare la menzione tradizionale stessa, la lingua indicata, il vino o i vini interessati o la sintesi della definizione o delle condizioni d'uso della menzione tradizionale. Le possibilità di modifica previste dal regolamento (CE) n. 607/2009 erano quindi più ampie e hanno consentito ai produttori di vino di ampliare o limitare, ad esempio, l'elenco dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta autorizzati a utilizzare una menzione tradizionale o di modificare le condizioni per l'uso di una menzione tradizionale, compresi i metodi di produzione dei vini in questione.

(4)Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/33 relative alle menzioni tradizionali sono state redatte con l'intento di garantire la continuità del quadro comune relativo alle menzioni tradizionali istituito a norma del regolamento (CE) n. 607/2009, completando e chiarendo al contempo le procedure esistenti ove necessario. L'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33 fa riferimento direttamente agli elementi di una domanda debitamente compilata, come stabilito all'articolo 26, paragrafo 1, di tale regolamento. Tuttavia, a causa di un'omissione involontaria, la lettera a) dell'articolo 26, paragrafo 1, che fa riferimento al nome della menzione tradizionale da proteggere, la lettera e) dell'articolo 26, paragrafo 1, che fa riferimento alla sintesi della definizione e delle condizioni di impiego e la lettera f) dell'articolo 26, paragrafo 1, che fa riferimento alle denominazioni di origine protette o alle indicazioni geografiche protette interessate, non figurano nell'elenco di cui all'articolo 34, nonostante tali elementi fossero inclusi nell'articolo 42 bis del regolamento (CE) n. 607/2009. Ne consegue involontariamente che le possibilità di modificare una menzione tradizionale si limitano a modificare il tipo di menzione tradizionale, la lingua e la categoria di prodotti vitivinicoli interessata.

(5)In pratica, l'attuale formulazione dell'articolo 34, primo comma, ostacola la possibilità di estendere l'uso di una menzione tradizionale a nuove denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di escludere dall'elenco dei vini autorizzati a utilizzare una menzione tradizionale quelli che non soddisfano più le sue condizioni d'uso. Inoltre non consente, ad esempio, di adattare i metodi di produzione menzionati nel disciplinare di una menzione tradizionale qualora tali metodi evolvano a causa delle mutevoli condizioni ambientali o climatiche.

(6)Per ovviare a tale omissione involontaria e ripristinare la flessibilità concessa ai titolari di menzioni tradizionali a norma del regolamento (CE) n. 607/2009, l'elenco delle possibili modifiche di una menzione tradizionale registrata di cui all'articolo 34, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/33 dovrebbe essere esteso per includere gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), e) ed f), di tale regolamento.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/33.

(8)Per motivi di chiarezza giuridica e al fine di garantire la parità di trattamento di tutte le domande di modifica di una menzione tradizionale registrata, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 14 gennaio 2019,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

l'articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Modifica di una menzione tradizionale

Un richiedente che soddisfa le condizioni dell'articolo 25 può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale registrata riguardante gli elementi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere da a) a f).

Gli articoli da 26 a 31 si applicano mutatis mutandis alle domande di modifica."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 11.6.2021

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2)    Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).
(3)    Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).