REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 28.3.2019
che modifica il regolamento (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE 1 , in particolare l'articolo 20, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio 2 , prevede lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. Per tali scambi è opportuno utilizzare un formulario tipo che preveda il regime linguistico applicabile.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 3 della Commissione dovrebbe pertanto essere modificato al fine di prevedere un formulario tipo.
(3)L'articolo 20, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2011/16/UE dispone che i formulari tipo si limitino agli elementi per lo scambio di informazioni elencati all'articolo 8 bis ter, paragrafo 14, della stessa direttiva e agli altri campi correlati a tali elementi necessari per raggiungere gli obiettivi di cui al suddetto articolo 8 bis ter. Al fine di garantire che lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica sia efficace, in particolare qualora più di un intermediario o contribuente pertinente sia tenuto a fornire informazioni, è fondamentale includere un ulteriore campo contenente un numero che si riferisca al meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica. Qualora più di un intermediario o contribuente pertinente sia tenuto a presentare informazioni, su tutti gli scambi relativi allo stesso meccanismo dovrebbe figurare un unico numero di riferimento, in modo che sul registro centrale tali scambi possano essere fatti risalire ad un unico meccanismo.
(4)Per motivi di coerenza e di certezza del diritto, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe corrispondere alla data di applicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2018/822.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:
1) è inserito l'articolo 2 sexies seguente:
"Articolo 2 sexies
Formulari tipo, incluso il regime linguistico, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
1.Con riguardo ai formulari da utilizzare, per "componente" e "campo" si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni che devono essere scambiate in conformità alla direttiva 2011/16/UE.