RELAZIONE
1.CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO
Tutte le scelte di semplificazione per il sostegno allo sviluppo rurale sono state operate nel “regolamento Omnibus”, vale a dire il regolamento (UE) 2017/2393 che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul FEASR. La presente modifica ha lo scopo di allineare al regolamento Omnibus gli elementi elencati di seguito, disciplinati dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione.
–Giovani agricoltori: in base alla nuova definizione di “giovane agricoltore”, l’insediamento individuale o congiunto con altri agricoltori è già incorporato nell’atto di base. A fini di semplificazione e per evitare ripetizioni con l’atto di base, si propone una modifica dell’articolo 2.
–Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione: con il “regolamento Omnibus” è stato deciso di aggiungere uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito. È pertanto necessario ampliare il campo di applicazione dell’articolo 12 per includere il sostegno sotto forma di mutuo commerciale accordato a tale nuovo strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico.
–Norme in materia di ammissibilità per le misure di investimento nel quadro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR): l’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e l’articolo 13 regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione definiscono norme comuni in materia di ammissibilità. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica, in particolare nel caso delle misure di investimento, limitano il ricorso a strumenti finanziari nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale, come anche l’uso flessibile di strumenti finanziari da parte dei gestori dei fondi. Pertanto, è stato deciso di stabilire che alcune norme in materia di ammissibilità connesse a una misura specifica non si applicano agli strumenti finanziari.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO
In linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all’attuazione dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea [COM(2009)673], il gruppo di esperti di sviluppo rurale è stato consultato il 25 aprile 2018. La modifica è stata accolta con favore dagli Stati membri, che non hanno sollevato ulteriori osservazioni sostanziali oppure hanno formulato osservazioni a cui la Commissione ha potuto fornire una risposta.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO
Il presente regolamento modifica le seguenti disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione:
–articolo 2 (Giovani agricoltori), per tener conto delle nuove definizioni di “giovane agricoltore” e di “data di insediamento”;
–articolo 12 (Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione), per estenderne il campo di applicazione al sostegno tramite uno strumento di stabilizzazione del reddito per gli agricoltori di un settore specifico;
–articolo 13 (Investimenti), per allinearlo alle deroghe previste per gli strumenti finanziari rispetto alle norme del FEASR in materia di investimenti connesse a una misura specifica. Per gli strumenti finanziari si applicano le norme generali in materia di ammissibilità di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 30.10.2018
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 5, e l’articolo 45, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 semplificando le norme generali che disciplinano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Pertanto, gli elementi non essenziali che integrano tali norme generali dovrebbero essere modificati di conseguenza.
(2)Nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state inserite norme relative all’insediamento congiunto di giovani agricoltori e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera s), dello stesso regolamento è stata aggiunta la definizione di “data di insediamento”.
(3)Nel regolamento (UE) n. 1305/2013 è stato inserito un nuovo articolo 39 bis, che prevede il sostegno agli agricoltori attraverso uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore.
(4)Le norme relative agli strumenti finanziari sono state semplificate, con l’obiettivo di armonizzare le norme settoriali in materia di ammissibilità per i progetti di investimento sostenuti dal FEASR con le norme comuni applicabili a tutti i fondi strutturali e di investimento europei. In particolare, è stata introdotta una deroga a determinate norme generali in materia di ammissibilità applicabili agli investimenti nell’ambito del FEASR, stabilite all’articolo 45, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, ferma restando l’applicabilità della legislazione ambientale pertinente.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
(6)Poiché il regolamento (UE) 2017/2393 ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 a decorrere dal 1º gennaio 2018, è opportuno rendere applicabili a decorrere dalla stessa data le corrispondenti modifiche del regolamento delegato (UE) n. 807/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 è così modificato:
(1)l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Articolo 2
Giovani agricoltori
1. Le condizioni per l’accesso al finanziamento applicabili a un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 che si insedia in un’azienda agricola come capo della stessa congiuntamente ad altri agricoltori sono equivalenti alle condizioni richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell’azienda. In ogni caso, i giovani agricoltori detengono il controllo dell’azienda conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro.
2. Allorché la domanda di finanziamento riguarda un’azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 esercita il controllo sulla persona giuridica conformemente alle disposizioni in vigore nello Stato membro. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.
Laddove una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un’altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.
3. Un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all’acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.”;
(2)l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12
Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione
Allorché la fonte dei fondi per la compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono versare come prevedono gli articoli 38, 39 e 39 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 è un mutuo commerciale, la durata del mutuo è compresa fra uno e cinque anni.”;
(3)all’articolo 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“Ai fini dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, laddove il sostegno è fornito sotto forma di sovvenzioni, si applicano le seguenti norme:”.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30.10.2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER