REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 3.9.2018
che stabilisce i requisiti minimi d’attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 8, l’articolo 3 ter, paragrafo 6, e l’articolo 3 quater, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio conferisce alle società quotate il diritto di identificare i propri azionisti e impone agli intermediari di cooperare in tale processo di identificazione. Tale direttiva mira inoltre a migliorare la comunicazione da parte delle società quotate ai propri azionisti, in particolare la trasmissione delle informazioni lungo la catena di intermediazione, e impone agli intermediari di favorire l’esercizio dei diritti degli azionisti. Tra questi diritti figurano il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali e diritti finanziari quali il diritto di ricevere la distribuzione degli utili o di partecipare ad altri eventi societari avviati dall’emittente o da soggetti terzi.
(2)Il presente regolamento mira a impedire l’attuazione divergente delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE, che potrebbe avere come conseguenza l’adozione di norme nazionali incompatibili, accrescendo così i rischi e i costi delle operazioni transfrontaliere e mettendo in tal modo a repentaglio la loro efficacia ed efficienza, e comportando oneri supplementari per gli intermediari. L’uso di formati di dati e di strutture di messaggi comuni nelle comunicazioni dovrebbe consentire un efficiente e affidabile trattamento e interoperabilità tra gli intermediari, l’emittente e i suoi azionisti, garantendo così l’efficace funzionamento dei mercati dei capitali dell’Unione per le azioni.
(3)In linea con l’ambito di applicazione del conferimento di poteri e con i principi di proporzionalità, il presente regolamento prevede soltanto requisiti minimi. Gli intermediari e gli altri operatori del mercato sono incoraggiati ad autoregolamentare ulteriormente tali formati in base alle esigenze dei diversi mercati. Essi potrebbero altresì cercare di standardizzare ulteriormente i messaggi di cui al presente regolamento e gli eventuali altri tipi di messaggi necessari per agevolare l’esercizio dei diritti degli azionisti, e di adottare nuove tecnologie che possano accrescere la trasparenza e la fiducia.
(4)Per agevolare l’esercizio dei diritti degli azionisti e renderlo più efficace, in particolare a livello transfrontaliero, dovrebbe essere incoraggiato l’uso di tecnologie moderne nella comunicazione tra gli emittenti e i loro azionisti e da parte degli intermediari, compresi altri fornitori di servizi che partecipano a tali processi. Ogni comunicazione tra gli intermediari dovrebbe, nella misura del possibile, avvenire tramite formati leggibili a macchina e standardizzati che siano interoperabili e utilizzabili da tutti gli operatori e che consentano un trattamento interamente automatizzato (straight-through processing). Gli intermediari dovrebbero comunque rendere accessibili agli azionisti che non sono intermediari informazioni e mezzi per reagire secondo modalità ampiamente disponibili, e che consentano un trattamento interamente automatizzato da parte degli intermediari.
(5)I requisiti minimi riguardanti la richiesta di comunicazione di informazioni sugli azionisti e la risposta da trasmettere dovrebbero essere stabiliti in modo da garantire all’emittente un’applicazione uniforme, automatizzata e agevole del suo diritto di conoscere i propri azionisti.
(6)Ferma restando la convocazione dell’assemblea generale, al fine di garantire il trattamento interamente automatizzato è necessario stabilire i requisiti minimi riguardanti i tipi e il formato delle informazioni nell’avviso di convocazione standardizzato da trasmettere, se necessario, lungo la catena di intermediazione agli azionisti. La scopo è anche quello di facilitare il trattamento delle istruzioni per il voto elettronico dagli azionisti all’emittente.
(7)Il presente regolamento riguarda i diversi modelli di detenzione di azioni che esistono nei vari Stati membri, senza favorirne nessuno in particolare.
(8)La legislazione nazionale della sede legale dell’emittente stabilirà quali sono gli obblighi che gli intermediari devono concretamente soddisfare al fine di agevolare l’esercizio dei diritti degli azionisti. Essi includeranno, ove necessario, l’obbligo di confermare la legittimazione degli azionisti a partecipare all’assemblea generale e l’obbligo di trasmissione dell’avviso di partecipazione all’emittente. A tale scopo, è necessario stabilire i tipi minimi di informazioni da includere in tale avviso di partecipazione.
(9)Vi è ancora la necessità di standardizzare la conferma della legittimazione a partecipare all’assemblea generale: in effetti l’emittente può non essere a conoscenza delle informazioni esatte riguardo alle posizioni di legittimazione, o tali informazioni possono non essergli state trasmesse in modo efficace, in particolare a causa della comunicazione transfrontaliera. La conferma di tale legittimazione viene comunicata in modi divergenti, ad esempio per via elettronica attraverso la catena di intermediazione, o direttamente dall’ultimo intermediario all’emittente, o dall’ultimo intermediario su supporto cartaceo o in formato elettronico all’azionista o al cliente, a seconda del modello di detenzione dei titoli nel mercato rilevante. Il presente regolamento stabilisce i tipi minimi di informazioni da includere nella conferma o nella ricezione dei voti e nella registrazione e nel conteggio dei voti.
(10)Un rapido trattamento delle comunicazioni nell’ambito della catena di intermediazione, soprattutto quando essa è costituita da depositari o da altri operatori a molteplici livelli e quando sono usati conti clienti omnibus, è essenziale al fine di garantire che le informazioni raggiungano gli azionisti oltre frontiera e che questi possano reagire in un lasso di tempo ragionevole ed entro i termini stabiliti per gli eventi societari dagli emittenti e gli intermediari. Al fine di proteggere e bilanciare i ragionevoli interessi degli azionisti e quelli degli emittenti e degli intermediari, è importante definire le scadenze da rispettare per la trasmissione delle informazioni sugli eventi societari e sulle azioni compiute dagli azionisti.
(11)Poiché sono per lo più applicate norme di mercato volontarie per il trattamento delle operazioni societarie, compresi gli eventi societari di natura finanziaria come distribuzioni e riorganizzazioni societarie che incidono sull’azione sottostante, il presente regolamento stabilisce solo gli elementi e i principi più importanti da rispettare in tali procedure.
(12)È fondamentale che siano prodotti dati affidabili e che i dati riservati siano trasmessi in modo sicuro. Intermediari, emittenti e fornitori di servizi degli emittenti dovrebbero disporre di procedure adeguate per garantire in particolare l’integrità e la sicurezza dei processi svolti, compresi i dati personali ai fini definiti nella direttiva 2007/36/CE.
(13)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
(1) “emittente”: una società con sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all’interno di uno Stato membro, o un soggetto terzo nominato da tale società per svolgere i compiti di cui al presente regolamento;
(2) “CSD emittente”: il depositario centrale di titoli che fornisce i servizi di base quali definiti ai punti 1 o 2 della sezione A dell’allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle azioni negoziate su un mercato regolamentato;
(3) “evento societario”: un’azione avviata dall’emittente o da un soggetto terzo, che implichi l’esercizio dei diritti conferiti dalle azioni e che può incidere o meno sull’azione sottostante, come la distribuzione di utili o un’assemblea generale;
(4) “intermediario”: una persona quale definita all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2007/36/CE e un intermediario di paese terzo ai sensi dell’articolo 3 sexies della direttiva 2007/36/CE;
(5) “azione dell’azionista”: la risposta, istruzione o altra reazione dell’azionista o di un soggetto terzo da esso nominato, a seconda dei casi ai sensi della legge applicabile, ai fini dell’esercizio dei diritti conferiti all’azionista dalle azioni, nell’ambito di un evento societario;
(6) “ultimo intermediario”: l’intermediario che, nella catena di intermediazione, fornisce i conti titoli per l’azionista;
(7) “data di registrazione” (record date): la data stabilita dall’emittente alla quale sono determinati i diritti conferiti dalle azioni, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale, così come l’identità dell’azionista, in base alle posizioni consolidate consegnate nei libri del CSD emittente o di un altro primo intermediario tramite scrittura contabile alla chiusura delle sue attività;
(8) “posizione di legittimazione”: la posizione dell’azionista alla “data di registrazione” a cui sono collegati i diritti conferiti dalle azioni, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale;
(9) “primo intermediario”: il CSD emittente o altro intermediario nominato dall’emittente, che gestisce la registrazione delle azioni dell’emittente tramite scrittura contabile al livello più elevato in relazione alle azioni negoziate su un mercato regolamentato, o detiene tali azioni al livello più elevato per conto degli azionisti dell’emittente. Il primo intermediario può anche agire in qualità di ultimo intermediario;
(10) “data di pagamento”: la data a cui all’azionista è dovuto il pagamento relativo ai ricavi di un evento societario, ove applicabile;
(11) “periodo di scelta”: il periodo durante il quale l’azionista può scegliere fra le opzioni disponibili nell’ambito di un evento societario;
(12) “data ultima di partecipazione”: l’ultima data in cui è possibile acquistare o trasferire le azioni con i connessi diritti di partecipazione all’evento societario, escluso il diritto di partecipare a un’assemblea generale;
(13) “termine a tutela dell’acquirente”: data e ore massime entro cui un acquirente che non ha ancora ricevuto l’azione sottostante di un evento societario, che include le opzioni per l’azionista, deve istruire il venditore in merito alla scelta fra le opzioni;
(14) “termine fissato dall’emittente”: data e ore massime, stabilite dall’emittente, per notificare all’emittente, a un soggetto terzo nominato dall’emittente o al CSD emittente le azioni dell’azionista relativamente all’evento societario e, nel contesto di un evento societario avviato da un soggetto terzo, da applicarsi ad ogni termine per notificare al soggetto terzo o a un soggetto terzo nominato da tale soggetto terzo le azioni dell’azionista relativamente all’evento societario avviato;
(15) “ex data”: la data a decorrere dalla quale le azioni sono negoziate prive dei diritti da esse derivanti, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale;
(16) “ISIN”: il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number) definito dall’ISO 6166 o secondo una metodologia compatibile;
(17) “LEI”: l’identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) ISO 17442, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione.
Articolo 2
Formati standardizzati, interoperabilità e lingue
1.Le informazioni di cui agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento sono trasmesse dagli intermediari conformemente ai formati standardizzati di cui all’allegato, includono i tipi di informazioni minime e sono conformi ai requisiti di cui all’allegato.
2.Le informazioni che devono essere fornite dagli emittenti agli intermediari e che devono essere trasmesse agli azionisti lungo la catena di intermediazione sono in un formato che consente il trattamento in conformità del paragrafo 3.
L’emittente fornisce le informazioni nella lingua in cui pubblica le sue informazioni finanziarie conformemente alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e, tranne quando ciò non è giustificato tenendo conto del suo azionariato, anche in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
3.La trasmissione fra intermediari avviene su formati elettronici e leggibili a macchina, che consentono interoperabilità e un trattamento interamente automatizzato e che si basano su norme del settore applicate internazionalmente come l’ISO o una metodologia compatibile con l’ISO.
4.Gli intermediari consentono agli azionisti che non sono intermediari l’accesso a tutte le informazioni così come a qualsiasi modalità di azione attraverso strumenti e strutture generalmente disponibili, salvo diversamente concordato da parte dell’azionista. Gli intermediari garantiscono che tali strumenti e strutture consentono il trattamento delle azioni dell’azionista da parte dell’intermediario in conformità del paragrafo 3.
Articolo 3
Richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti
l’identità degli azionisti e risposta
1.I requisiti minimi riguardanti il formato di una richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l’identità degli azionisti conformemente all’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, figurano nella tabella 1 dell’allegato.
2.I requisiti minimi riguardanti il formato della risposta, da parte degli intermediari, a una richiesta ai sensi del paragrafo 1 figurano nella tabella 2 dell’allegato.
3.I requisiti minimi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione di tali richieste o risposte.
Articolo 4
Trasmissione dell’avviso di convocazione
1.I requisiti minimi riguardanti i tipi e il formato delle informazioni da trasmettere ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2007/36/CE, relativamente alla convocazione delle assemblee generali, figurano nella tabella 3 dell’allegato.
2.I requisiti minimi di cui al primo paragrafo sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione di tali avvisi di convocazione.
Articolo 5
Conferma della legittimazione degli azionisti a esercitare i propri diritti in assemblea generale
1.Onde agevolare l’esercizio dei diritti da parte degli azionisti in assemblea generale, ivi compreso il diritto di partecipare e votare, come indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, l’ultimo intermediario conferma, su domanda, all’azionista o al soggetto terzo nominato dall’azionista, la posizione di legittimazione che risulta dai suoi registri. Se vi è più di un intermediario nella catena di intermediazione, l’ultimo intermediario garantisce che le posizioni di legittimazione che risultano dai suoi registri corrispondano a quelle che risultano al primo intermediario.
Tale conferma da parte dell’ultimo intermediario all’azionista non è richiesta se la posizione di legittimazione è nota all’emittente o, a seconda dei casi, al primo intermediario, o viene loro trasmessa.
2.I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene la conferma della legittimazione, e che sono rilevanti per il tipo di trasmissione, figurano nella tabella 4 dell’allegato.
3.I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati di cui al secondo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione delle conferme di legittimazione.
Articolo 6
Avviso di partecipazione dell’azionista all’assemblea generale
1.Onde agevolare l’esercizio dei diritti da parte degli azionisti in assemblea generale, ivi compreso il diritto di partecipare e votare, come indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, gli intermediari, se richiesto dall’emittente e su domanda dell’azionista, trasmettono l’avviso di partecipazione all’emittente per consentire all’azionista di esercitare esso stesso i propri diritti o di nominare un soggetto terzo che li eserciti su esplicita autorizzazione ed istruzione dell’azionista e nell’interesse di quest’ultimo.
2.Qualora l’avviso di partecipazione contenga un riferimento ai voti, l’ultimo intermediario garantisce che le informazioni riguardanti il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto siano coerenti con la posizione di legittimazione. Nel caso in cui l’avviso sia trasmesso fra gli intermediari prima della data di registrazione, l’ultimo intermediario aggiorna l’avviso, se necessario, per rendere le informazioni coerenti.
3.I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene l’avviso di partecipazione di un azionista a un’assemblea generale figurano nella tabella 5 dell’allegato.
I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati di cui al primo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, ai messaggi riguardanti aggiornamenti e cancellazioni degli avvisi di partecipazione.
Articolo 7
Formato della conferma di ricezione, registrazione e conteggio dei voti
1.I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene una conferma di ricezione dei voti espressi elettronicamente, come indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2007/36/CE, figurano nella tabella 6 dell’allegato.
2.I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene una conferma di registrazione e conteggio dei voti trasmessa dall’emittente all’azionista o a un soggetto terzo nominato dall’azionista, come indicato all’articolo 3 quater, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2007/36/CE, figurano nella tabella 7 dell’allegato.
Articolo 8
Trasmissione di informazioni specifiche relative a eventi societari diversi dalle assemblee generali
1.Le informazioni che l’emittente deve fornire al primo intermediario o agli altri intermediari, così come le notifiche che devono essere trasmesse lungo la catena di intermediazione, comprendono tutti i dati fondamentali riguardanti l’evento societario diverso dall’assemblea generale che sono necessari all’intermediario per poter assolvere agli obblighi nei confronti dell’azionista derivanti dalla direttiva 2007/36/CE, o che sono necessari all’azionista per poter esercitare i propri diritti.
2.Per quanto riguarda la sequenza delle comunicazioni, le date e i termini relativi a un evento societario, si applicano i seguenti requisiti minimi:
(a)l’emittente notifica al primo intermediario e, nella misura del necessario, agli altri intermediari le informazioni sull’evento societario con un anticipo sufficiente che consenta ai partecipanti al mercato di reagire e di trasmettere le informazioni, e che consenta di trattare adeguatamente le negoziazioni pendenti o i market claim prima di ogni termine rilevante o dell’inizio di un periodo di scelta, a seconda dei casi;
(b)la data di pagamento è fissata il più vicino possibile alla data di registrazione, al termine fissato dall’emittente o al termine fissato dal soggetto terzo che avvia un evento societario, ove applicabile, in modo da consentire il trattamento del pagamento agli azionisti il più rapidamente possibile;
(c)nel caso di un evento societario che prevede opzioni per l’azionista, occorre che il periodo di scelta sia abbastanza lungo da lasciare agli azionisti e agli intermediari un tempo di reazione ragionevole;
(d)nel caso di un evento societario che prevede opzioni per l’azionista, occorre che la data ultima di partecipazione e il termine a tutela dell’acquirente precedano, in quest’ordine, il termine fissato dall’emittente, in modo da consentire l’adeguato trattamento delle richieste dell’acquirente prima della chiusura del periodo di scelta;
(e)nel caso di un evento societario condizionale, l’emittente notifica al primo intermediario le informazioni riguardanti l’esito dell’evento il prima possibile dopo il termine fissato dall’emittente e prima che nel corso dell’evento societario sia effettuato qualunque pagamento.
3.Trascorsa la data di pagamento dell’evento societario, il primo intermediario oppure, ove vi sia più di un intermediario nella catena, tutti gli intermediari trasmettono a turno le informazioni sulle azioni compiute o sulle operazioni concluse dall’intermediario per conto dell’azionista. Le informazioni che l’intermediario deve trasmettere includono come minimo gli esiti derivanti dall’azione dell’azionista in un evento societario che prevede opzioni, le posizioni di legittimazione o consolidate, i ricavi ricevuti, così come gli esiti di eventuali market claim, nella misura in cui ciò è rilevante per l’azionista.
4.I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati da fornire e trasmettere, nella misura rilevante per l’operazione societaria, ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda gli eventi societari diversi dalle assemblee generali, figurano nella tabella 8 dell’allegato.
I requisiti di cui al primo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi cancellazione o aggiornamento di tali notifiche.
Articolo 9
Termini che gli emittenti e gli intermediari devono rispettare
per gli eventi societari e per le procedure di identificazione degli azionisti
1.L’emittente che dà origine all’evento societario fornisce agli intermediari le informazioni in merito a tale evento in maniera tempestiva, al più tardi la stessa giornata operativa in cui annuncia l’evento ai sensi della legge applicabile.
2.Nel trattare e trasmettere le informazioni sull’evento societario l’intermediario garantisce, ove necessario, che gli azionisti abbiano tempo sufficiente per reagire alle informazioni ricevute in modo da rispettare il termine fissato dall’emittente o la data di registrazione.
Il primo intermediario e qualsiasi altro intermediario che riceve le informazioni riguardanti un evento societario trasmette tali informazioni all’intermediario successivo della catena senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui le ha ricevute. Se riceve le informazioni dopo le ore 16.00 della giornata operativa, l’intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva.
Se dopo la prima trasmissione di informazioni la posizione azionaria rilevante cambia, il primo intermediario e qualsiasi altro intermediario della catena trasmette in aggiunta le informazioni ai nuovi azionisti nei suoi registri, secondo le posizioni di fine giornata di ogni giornata operativa, fino alla data di registrazione.
3.L’ultimo intermediario trasmette all’azionista le informazioni riguardanti l’evento societario senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui le ha ricevute. Se riceve le informazioni dopo le ore 16.00 della giornata operativa, l’intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva. Egli conferma inoltre la legittimazione dell’azionista a partecipare all’evento societario senza indebito ritardo e in tempo utile affinché possa essere rispettato il termine fissato dall’emittente o la data di registrazione, se del caso.
4.Dopo aver ricevuto le informazioni riguardanti l’azione dell’azionista, ciascun intermediario le trasmette senza indugio all’emittente, secondo una procedura che consente il rispetto del termine fissato dall’emittente o della data di registrazione.
Ogni requisito supplementare relativo all’azione dell’azionista, che l’emittente gli chiede di fornire ai sensi della legge applicabile e che non può essere trattato su formato leggibile a macchina o in modo interamente automatizzato come stabilito all’articolo 2, paragrafo 3, è trasmesso dall’intermediario senza indugio e in tempo utile affinché possa essere rispettato il termine fissato dall’emittente o la data di registrazione.
L’ultimo intermediario non può fissare un termine per l’azione dell’azionista a prima di tre giorni lavorativi prima del termine fissato dall’emittente o della data di registrazione. L’ultimo intermediario può avvertire l’azionista dei rischi connessi ai cambiamenti della posizione azionaria in prossimità della data di registrazione.
5.La conferma di ricezione dei voti espressi elettronicamente, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, è fornita al votante immediatamente dopo la votazione.
La conferma di registrazione e conteggio dei voti, di cui all’articolo 7, paragrafo 2, è fornita dall’emittente in modo tempestivo, al più tardi 15 giorni dopo la richiesta o l’assemblea generale, a seconda di quale è posteriore, a meno che le informazioni siano già disponibili.
6.La richiesta di comunicazione dell’identità degli azionisti presentata dall’emittente o da un soggetto terzo da esso nominato è trasmessa dagli intermediari, in funzione dalla portata della richiesta, all’intermediario successivo della catena senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui è stata ricevuta la richiesta. Se riceve la richiesta dopo le 16.00 della giornata operativa, l’intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva.
La risposta alla richiesta di comunicazione dell’identità degli azionisti è fornita e trasmessa da ciascun intermediario al destinatario indicato nella richiesta senza indugio, al più tardi entro la giornata operativa immediatamente successiva alla data di registrazione o alla data di ricezione della richiesta da parte dell’intermediario che trasmette la risposta, a seconda di quale è posteriore.
Il termine di cui al secondo comma non si applica alle risposte alle richieste o, ove applicabile, a quelle parti delle richieste che non possono essere trattate su formato leggibile a macchina o in modo interamente automatizzato come stabilito all’articolo 2, paragrafo 3. Non si applica neanche alle risposte alle richieste ricevute dall’intermediario più di sette giorni lavorativi dopo la data di registrazione. In questi casi l’intermediario fornisce e trasmette la risposta senza indugio, e in ogni caso entro il termine fissato dall’emittente.
7.I termini di cui ai paragrafi da 1 a 6 si applicano, nella misura del necessario, a qualsiasi cancellazione o aggiornamento delle informazioni rilevanti.
8.L’intermediario appone un timbro con l’indicazione temporale a tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.
Articolo 10
Requisiti minimi di sicurezza
1.Nel trasmettere le informazioni agli intermediari, agli azionisti o ai soggetti terzi nominati dagli azionisti ai sensi degli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater della direttiva 2007/36/CE, l’emittente e l’intermediario attuano adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza, l’integrità e l’autenticità delle informazioni provenienti dall’emittente o dal soggetto terzo che dà origine all’evento societario. Gli intermediari attuano tali misure anche rispetto alla trasmissione di informazioni all’emittente o al soggetto terzo nominato dall’emittente.
2.L’intermediario che riceve dall’emittente o da un soggetto terzo nominato dall’emittente una richiesta di comunicazione dell’identità degli azionisti, o qualsiasi altra comunicazione di cui al presente regolamento, che deve essere trasmessa lungo la catena di intermediazione, o agli azionisti, verifica che la richiesta o l’informazione trasmessa provenga dall’emittente.
Articolo 11
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [24 mesi dall’adozione del regolamento]
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3.9.2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER