RELAZIONE

1.CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato intende chiarire alcune delle vigenti disposizioni sull’etichettatura di talune indicazioni facoltative per l’olio d’oliva (a norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva).

In particolare, il regolamento (UE) n. 29/2012 prevede che in caso di indicazione dell’acidità occorra riportare sull’etichetta il valore di determinati parametri fisico-chimici (indice dei perossidi, tenore in cere e assorbimento nell’ultravioletto). Il presente atto delegato precisa che tali valori devono corrispondere ai valori attesi al termine minimo di conservazione. Poiché è noto che i valori di tali parametri possono cambiare dopo l’imbottigliamento, questa precisazione permetterà di evitare che ai consumatori vengano fornite informazioni fuorvianti e offrirà maggiori garanzie agli operatori responsabili dell’etichettatura.

La seconda precisazione proposta riguarda la menzione in etichetta, a determinate condizioni, della campagna di raccolta. Su richiesta di alcuni Stati membri, l’atto delegato propone due opzioni per l’indicazione della campagna di raccolta.

Infine, su richiesta dell’Italia, e allo scopo di fornire ai consumatori informazioni sull’età degli oli d’oliva vergini, l’atto delegato lascia agli Stati membri la facoltà d’imporre agli operatori di riportare sull’etichetta la campagna di raccolta, a condizioni molto specifiche. L’obbligo è infatti limitato all’olio d’oliva prodotto a livello nazionale e destinato al consumo interno. Questi limiti sono stati introdotti per evitare che venga alterato il funzionamento del mercato interno.

Le proposte avanzate nel presente atto delegato sono in linea con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO

Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati nell’ambito delle riunioni del gruppo di esperti dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per avere uno scambio di pareri sul presente atto e per tenere conto delle competenze specifiche delle autorità nazionali.

Il progetto di regolamento delegato è stato messo a disposizione del pubblico per consultazione nell’ambito del portale “Legiferare meglio” per un periodo di quattro settimane dal 1° al 29 marzo 2018. Sono stati ricevuti due contributi provenienti da associazioni di categoria. Entrambe le associazioni hanno proposto di eliminare l’obbligo di riportare in etichetta i valori dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento UV quando viene menzionata l’acidità, sostenendo che tali valori non sono molto comprensibili per i consumatori. La Commissione ritiene che menzionare soltanto l’acidità sarebbe fuorviante per il consumatore, poiché il parametro dell’acidità non è l’unico di cui si tiene conto nella valutazione della qualità di un olio di oliva vergine. Un’osservazione riguarda la possibilità concessa agli Stati membri di imporre agli operatori di riportare sull’etichetta la campagna di raccolta, a determinate condizioni. L’associazione segnala in particolare che ciò obbligherebbe gli operatori a creare etichette diverse per i vari paesi, poiché l’obbligo potrebbe riguardare soltanto l’olio d’oliva prodotto nello Stato membro che decide di avvalersi di tale possibilità, per le olive raccolte in tale Stato membro e destinate al consumo interno. Tuttavia, tale vincolo non sembra essere rilevante. Del resto, per gli oli d’oliva vergini che non rispondono alle suddette condizioni, gli operatori beneficiano comunque della possibilità di indicare la campagna di raccolta se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 29/2012. Pertanto, la campagna di raccolta potrebbe figurare anche sulle bottiglie di olio vergine da esportare, specie se il 100% del contenuto del recipiente proviene da un’unica campagna di raccolta. Infine, è stato menzionato il rischio che si impedirebbe la produzione di bottiglie di olio d’oliva di diverse campagne di raccolta. Anche questa osservazione è irrilevante poiché la campagna di raccolta può essere indicata sull’etichetta soltanto se il 100% dell’olio contenuto nella bottiglia proviene da tale raccolta.

Il progetto di testo risulta quindi equilibrato.

Gli esperti del Parlamento europeo sono stati debitamente informati delle discussioni e invitati alle riunioni.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO

L’atto delegato si fonda sull’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le disposizioni intese a chiarire le modalità di etichettatura di talune indicazioni facoltative dovrebbero trovare applicazione 6 mesi dopo la data di pubblicazione dell’atto delegato.

 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 22.5.2018

che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell’olio d’oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 1 , in particolare l’articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione 2 , gli operatori hanno la possibilità di riportare diverse indicazioni facoltative sull’etichetta degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, a determinate condizioni. In particolare, sull’etichetta può figurare l’acidità, a condizione che vengano indicati anche determinati parametri fisico-chimici (indice dei perossidi, tenore di cere e assorbimento nell’ultravioletto). Con l’obiettivo di non indurre in errore i consumatori, il valore dei parametri fisico-chimici, se indicato sull’etichetta, deve corrispondere al valore massimo che tali parametri potrebbero raggiungere al termine minimo di conservazione.

(2)L’indicazione della campagna di raccolta nell’etichetta degli oli d’oliva vergini ed extra-vergini è facoltativa per gli operatori se il 100% del contenuto del recipiente proviene da un’unica campagna di raccolta. Poiché la raccolta delle olive viene generalmente avviata verso la fine dell’autunno e si conclude nella primavera dell’anno successivo, è opportuno chiarire come riportare in etichetta la campagna di raccolta.

(3)Al fine di fornire ai consumatori ulteriori informazioni sull’età di un olio d’oliva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rendere obbligatoria l’indicazione della campagna di raccolta. Tuttavia, con l’obiettivo di non perturbare il funzionamento del mercato unico, tale indicazione obbligatoria dovrebbe essere limitata alla produzione nazionale, ottenuta da olive raccolte sul loro territorio e destinate esclusivamente ai mercati nazionali. Per analogia con il periodo transitorio previsto in relazione all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, è opportuno che gli Stati membri autorizzino la commercializzazione degli oli d’oliva già etichettati fino all’esaurimento delle scorte. Per consentire alla Commissione di monitorare l’applicazione di tali decisioni nazionali e di rivedere la disposizione dell’Unione ad esse soggiacente alla luce di eventuali sviluppi nel funzionamento del mercato unico, gli Stati membri dovrebbero notificare la loro decisione a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 .

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

(5)Al fine di rispettare le aspettative legittime degli operatori, è opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti etichettati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prima della data di applicazione di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è così modificato:

(1)all’articolo 5, il primo paragrafo è così modificato:

(a)la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d)    l’indicazione dell’acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CE) n. 2568/91, previsti alla stessa data;”;

(b)alla lettera e) è aggiunta la frase seguente:

“Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull’etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell’articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest’ordine. Il mese corrisponde al mese dell’estrazione dell’olio dalle olive.”;

(2)è inserito il seguente articolo 5 bis:

“Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull’etichetta degli oli d’oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali.

Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all’esaurimento delle scorte degli oli d’oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione.

Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 1, si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Gli oli d’oliva etichettati prima della data di cui al secondo comma possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22.5.2018

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2)    Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14).
(3)    Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).