DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) .../… DELLA COMMISSIONE
del 19.10.2017
che modifica l'allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L. originarie dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità 1 , in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato IV, parte A, sezione II, punto 18.3., di detta direttiva, prescrive requisiti particolari in merito alla circolazione di vegetali di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di Solanum tuberosum L. di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punti 18.1., 18.1.1. o 18.2., di tale direttiva, nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici.
(2)Alcuni Stati membri hanno chiesto requisiti più specifici per la circolazione delle sementi di Solanum tuberosum L., comunemente denominate anche "semi botanici", originarie dell'Unione (di seguito "le sementi specificate"). Tali requisiti dovrebbero garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione da organismi nocivi che potrebbero essere ospitati dalle sementi specificate.
(3)Le sementi di specie stolonifere o tuberifere di Solanum L. o relativi ibridi, destinate alla piantagione e conservate in banche di geni o in collezioni di materiali genetici non dovrebbero essere considerate sementi specificate poiché sono destinate alla ricerca e alla conservazione.
(4)Dal momento che gli organismi nocivi Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann e Kotthoff) Davis et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. e Potato spindle tuber viroid comportano il rischio fitosanitario maggiore per le sementi specificate, e in considerazione dell'analisi del rischio fitosanitario effettuata nel 2015 dall'autorità dei Paesi Bassi per la sicurezza degli alimenti e dei beni di consumo (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) 2 , è opportuno provvedere a che le sementi specificate siano originarie di zone notoriamente indenni da tali organismi oppure che le sementi specificate e i loro siti di produzione rispondano a specifici requisiti.
(5)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il [Office of Publications, please insert the date of the last day of the fifth month following the month of the entry into force of this Directive], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [Office of Publications, please insert the date following the date inserted in the first subparagraph, i.e. the first day of the next month].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.