REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 25.7.2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 1 , in particolare l’articolo 19, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione 2 precisa le modalità di comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, in relazione all’uso di determinati gas fluorurati a effetto serra come materia prima o nel caso in cui prodotti o apparecchiature contenenti questi gas siano immessi sul mercato da produttori, importatori ed esportatori di tali gas e da imprese che li distruggono.
(2)Al fine di consentire l’efficace controllo del rispetto degli obblighi in materia di comunicazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, le imprese dovrebbero essere obbligate a registrare il loro utilizzo dello strumento di comunicazione elettronico di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 prima dello svolgimento delle attività pertinenti. Ciò consentirebbe alle autorità competenti degli Stati membri di verificare al momento dell’importazione, dell’esportazione o di altre attività pertinenti se un’impresa sarebbe soggetta alla verifica della conformità sulla base della sua relazione di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.
(3)È opportuno modificare l’allegato del regolamento (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la struttura delle informazioni richieste su talune caratteristiche degli idrofluorocarburi (HFC) al fine di allinearlo con il formato di comunicazione utilizzato dalle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, allegato alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono 3 (protocollo di Montreal). Ciò consentirebbe all’Unione di rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dal protocollo di Montreal. Per lo stesso motivo, è opportuno rendere obbligatoria a partire dal 2020 la comunicazione delle informazioni sulla destinazione delle esportazioni e sull’origine delle importazioni; ciò concederebbe tempo sufficiente ad adeguare lo strumento di comunicazione elettronico.
(4)Nella sezione 2 dovrebbero essere aggiunte ulteriori differenziazioni e osservazioni in modo da riflettere la prassi relativa alle relazioni sviluppata nel corso dei primi due cicli di comunicazione; inoltre, la descrizione nella sezione 12 dovrebbe essere chiarita per evitare errori di interpretazione da parte delle imprese che comunicano le informazioni.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/879 della Commissione 4 ha istituito il registro elettronico in relazione alle quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi, in cui sono registrati tutti i dati pertinenti relativi alle autorizzazioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 517/2014. Il corrispondente formato di comunicazione di cui alla sezione 13 dell’allegato del regolamento (UE) n. 1191/2014 è pertanto obsoleto e dovrebbe essere soppresso.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1191/2014 è così modificato:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Articolo 1