RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a decorrere dal 20 luglio 2016 abroga la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. L'articolo 11 di detto regolamento conferisce alla Commissione europea il potere di adottare, tra l'altro, un atto delegato riguardo a prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
In base al considerando 27 del regolamento, la Commissione dovrebbe adottare tali disposizioni tenendo conto della direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.
In conformità all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento la vigente direttiva 96/8/CE della Commissione sarà abrogata a decorrere dalla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione.
Il presente regolamento delegato aggiorna le disposizioni vigenti della direttiva 96/8/CE della Commissione per quanto concerne i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso con un valore energetico compreso tra 3 360 kJ (800 kcal) e 5 040kJ (1 200 kcal) e stabilisce norme specifiche relative ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera con un valore energetico inferiore a 3 360 kJ (800 kcal), in base alle consultazioni di cui al punto 2.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
La Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in merito alla questione. Il parere scientifico dell'EFSA sulla composizione essenziale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso costituisce la base scientifica delle prescrizioni del presente regolamento delegato.
Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati nell'ambito del gruppo di esperti sugli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, sugli alimenti a fini medici speciali e sui sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, che si è riunito per discutere la questione il 20 aprile 2015, il 22 giugno 2015 e il 19 maggio 2016. Ulteriori consultazioni scritte del gruppo di esperti si sono svolte tra il 25 febbraio e l'11 marzo 2016 e tra il 12 e il 27 ottobre 2016.
Altre parti interessate sono state consultate nell'ambito del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale, che il 18 giugno 2015 ha riunito un gruppo di lavoro per discutere tale questione. A tutte le parti interessate è stata concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte, che sono state prese in considerazione ove pertinenti. Ove necessario, si sono inoltre tenute riunioni bilaterali con tutte le parti interessate.
Si è tenuta una consultazione pubblica di quattro settimane ed entro il termine del 20 marzo 2017 dieci parti interessate, tra cui operatori del settore alimentare e associazioni di categoria, hanno trasmesso nove osservazioni in formato elettronico avvalendosi del portale "Legiferare meglio". Tali osservazioni coincidono prevalentemente con le posizioni già espresse dalle parti interessate durante la summenzionata fase di consultazione per quanto concerne le prescrizioni in materia di composizione e il divieto di utilizzare indicazioni nutrizionali e sulla salute. Le perplessità espresse in riferimento a tale divieto non sono state prese in considerazione. Visto il ruolo particolare dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso nel regime alimentare delle persone che li consumano, tali prodotti non dovrebbero essere attivamente commercializzati con indicazioni che potrebbero attirare la popolazione in generale. Analogamente non si è tenuto conto delle osservazioni riferite alle prescrizioni in materia di composizione stabilite nel presente regolamento delegato, in quanto non conformi al parere scientifico dell'EFSA per quanto attiene agli aspetti legati alla sicurezza dei prodotti in esame.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
La base giuridica del presente regolamento delegato è l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 609/2013. In virtù di tale disposizione alla Commissione è conferito il potere di adottare prescrizioni specifiche in materia di composizione e di etichettatura applicabili ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
Per quanto riguarda la composizione, le modifiche proposte rispetto alla direttiva 96/8/CE si riferiscono al fatto che il campo di applicazione di detta direttiva comprende solo i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso con un valore energetico giornaliero compreso tra 3 360 kJ (800 kcal) e 5 040 kJ (1 200 kcal) e che le prescrizioni in materia di composizione si basano su dati scientifici che risalgono al 1990. Il considerando 16 del regolamento (UE) n. 609/2013 chiarisce tuttavia che sul mercato sono immessi anche sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera che contengono meno di 3 360 kJ (800 kcal). Data la natura dei prodotti alimentari in questione, è opportuno aggiornare le disposizioni specifiche relative ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso con un valore energetico compreso tra 3 360 kJ (800 kcal) e 5 040kJ (1 200 kcal) e stabilire determinate disposizioni specifiche per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera che contengono meno di 3 360 kJ (800 kcal).
Per quanto riguarda l'etichettatura, sono proposte modifiche per garantire la coerenza con le disposizioni orizzontali del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pur tenendo conto delle specificità dei prodotti.
Dal momento che i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono avere un valore energetico notevolmente ridotto e che possono essere utilizzati, ai fini della riduzione del peso, da adulti obesi o in sovrappeso sani come unica fonte di nutrimento per svariate settimane senza il parere di un professionista della sanità, si propone di limitare la possibilità di fornire indicazioni nutrizionali e di vietare le indicazioni sulla salute su tale tipologia di alimenti.
Si introduce la procedura di notifica al fine di agevolare il controllo efficace di tali prodotti.
L'applicazione del regolamento delegato è differita per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle modifiche tecniche.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 2.6.2017
che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), c) e d),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 96/8/CE della Commissione stabilisce norme armonizzate sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso e nel suo campo di applicazione rientrano i prodotti definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013 quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
(2)Il regolamento (UE) n. 609/2013 abroga la direttiva 96/8/CE e stabilisce prescrizioni generali in materia di composizione e di informazione per varie categorie di alimenti, compresi i prodotti definiti quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Affinché la Commissione adempia all'obbligo di adottare prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, è opportuno basarsi sulle disposizioni della direttiva 96/8/CE, in quanto tali disposizioni hanno garantito in maniera soddisfacente la libera circolazione degli alimenti presentati quali sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione della salute pubblica.
(3)I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono prodotti complessi, formulati in modo specifico per adulti obesi o in sovrappeso che intendono conseguire una riduzione del peso. La composizione essenziale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso deve soddisfare le esigenze nutrizionali giornaliere di adulti obesi o in sovrappeso in buona salute, nel contesto di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, come stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.
(4)Al fine di garantire la sicurezza e l'idoneità dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, dovrebbero essere stabilite prescrizioni dettagliate in merito alla loro composizione, comprendenti prescrizioni sul valore energetico e sul tenore di macronutrienti e di micronutrienti. Tali prescrizioni dovrebbero basarsi sul più recente parere scientifico a tale riguardo dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità").
(5)Al fine di garantire l'innovazione e lo sviluppo dei prodotti, dovrebbe essere possibile aggiungere su base volontaria, ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, ingredienti non disciplinati dalle prescrizioni specifiche del presente regolamento, con particolare riferimento alle fibre alimentari. Tutti gli ingredienti utilizzati per fabbricare i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso dovrebbero essere idonei per adulti obesi o in sovrappeso sani e la loro idoneità dovrebbe essere stata dimostrata, se necessario, da studi adeguati. Agli operatori del settore alimentare incombe la responsabilità di dimostrare tale idoneità e le autorità nazionali competenti sono tenute a valutare, caso per caso, se ciò sia stato dimostrato.
(6)I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono essere conformi al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per tener conto della natura specifica dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è opportuno, se del caso, stabilire aggiunte e deroghe a tali norme generali.
(7)È essenziale che la dichiarazione nutrizionale dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso figuri su tali prodotti, al fine di garantire che essa sia correttamente utilizzata da parte sia degli adulti obesi o in sovrappeso sani che consumano gli alimenti in questione sia dei professionisti della sanità che possono fornire un parere sulla loro adeguatezza in determinati casi. Allo scopo di fornire quindi informazioni più complete, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe contenere maggiori indicazioni di quelle richieste dal regolamento (UE) n. 1169/2011. L'obbligo di indicare la dichiarazione nutrizionale dovrebbe inoltre sussistere per tutti i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a prescindere dall'imballaggio o dalla dimensione del contenitore; pertanto non dovrebbe applicarsi la deroga di cui all'allegato V, punto 18, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
(8)Allo scopo di fornire informazioni adeguate e di agevolare il confronto dei prodotti, la dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso dovrebbe essere espressa per porzione e/o per unità di consumo nonché per l'intera razione alimentare giornaliera. Tali informazioni dovrebbero inoltre riferirsi al prodotto pronto per l'uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.
(9)All'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 figura l'elenco di un limitato numero di sostanze nutritive che possono essere inserite su base volontaria nella dichiarazione nutrizionale per gli alimenti. L'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013 contiene un elenco di sostanze che possono essere aggiunte ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, alcune delle quali non sono contemplate dall'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Per garantire la chiarezza giuridica, è opportuno stabilire esplicitamente che la dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può comprendere tali sostanze. In alcuni casi inoltre, informazioni più dettagliate sui carboidrati e sui grassi presenti nel prodotto potrebbero essere utili per i consumatori e per i professionisti della sanità. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire tali informazioni su base volontaria.
(10)Gli adulti obesi o in sovrappeso sani possono avere esigenze nutrizionali diverse rispetto alla popolazione in generale. A ciò va aggiunto che i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono alimenti che sostituiscono integralmente la razione alimentare giornaliera. Per tali motivi, le informazioni nutrizionali sul valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, espresse come percentuale dei valori relativi all'assunzione giornaliera di riferimento fissati per la popolazione in generale nel regolamento (UE) n. 1169/2011, potrebbero indurre in errore i consumatori e pertanto non dovrebbero essere consentite.
(11)Diciture relative al contenuto calorico "basso" o "molto basso" dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono fornire informazioni utili ai consumatori. È quindi opportuno stabilire norme su tali diciture volontarie.
(12)Le indicazioni nutrizionali e sulla salute sono strumenti promozionali utilizzati su base volontaria dagli operatori del settore alimentare nella comunicazione commerciale, in linea con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Dato il ruolo particolare dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso nel regime alimentare delle persone che li consumano, l'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute non dovrebbe essere consentito per quanto riguarda tali prodotti. Considerando tuttavia che le informazioni relative alla presenza di fibre alimentari nei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere utili per i consumatori, dovrebbe essere adottata una disposizione intesa a consentire, a determinate condizioni, le indicazioni nutrizionali riguardanti l'aggiunta di fibre alimentari.
(13)La direttiva 96/8/CE ha imposto l'aggiunta di fibre alimentari ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso. Data la mancanza di prove scientifiche a tale riguardo, nel suo ultimo parere in proposito l'Autorità non è stata in grado di stabilire un tenore minimo per le fibre alimentari. Per tali ragioni è opportuno mantenere la quantità minima di fibre alimentari prevista dalla direttiva 96/8/CE, in caso di aggiunta ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.
(14)L'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio dispone che gli Stati membri applichino la legislazione alimentare e controllino e verifichino il rispetto delle disposizioni della medesima da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. In tale contesto, al fine di agevolare il controllo ufficiale efficace degli alimenti sostitutivi dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, gli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato tali prodotti dovrebbero fornire alle autorità nazionali competenti un modello dell'etichetta utilizzata e tutte le informazioni pertinenti ritenute necessarie dalle autorità competenti per la verifica della conformità al presente regolamento, a meno che gli Stati membri dispongano di un diverso sistema di controllo efficace.
(15)Al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni che potrebbero comportare un adeguamento tecnico del processo di produzione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi trascorsi cinque anni dalla data della sua entrata in vigore,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le seguenti prescrizioni specifiche per quanto riguarda i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso:
a)prescrizioni in materia di composizione;
b)prescrizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità;
c)prescrizioni in materia di notifica per l'immissione del prodotto sul mercato.
Articolo 2
Immissione sul mercato
1.La denominazione di vendita del prodotto alimentare disciplinato dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 609/2013 è "sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso".
2.I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere immessi sul mercato solo se conformi al presente regolamento.
Articolo 3
Prescrizioni in materia di composizione
1.I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni in materia di composizione di cui all'allegato I, tenendo conto delle specifiche di cui all'allegato II.
2.Le prescrizioni in materia di composizione di cui all'allegato I si applicano agli alimenti pronti per l'uso, commercializzati come tali o dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante.
3.I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono contenere altri ingredienti diversi dalle sostanze elencate nell'Allegato I solo se la loro idoneità è stata stabilita mediante dati scientifici generalmente accettati.
Articolo 4
Prescrizioni specifiche relative alle informazioni sugli alimenti
1.Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono previste come obbligatorie le seguenti indicazioni complementari:
a)una dicitura indicante che il prodotto è destinato solo ad adulti obesi o in sovrappeso sani che intendono conseguire una riduzione del peso;
b)una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da donne in gravidanza o in allattamento, da adolescenti o da persone che soffrono di una determinata patologia;
c)una dicitura indicante l'importanza di mantenere un adeguato apporto giornaliero di liquidi;
d)una dicitura indicante che il prodotto fornisce adeguate quantità giornaliere di tutte le sostanze nutritive essenziali, se utilizzato conformemente alle istruzioni per l'uso;
e)una dicitura indicante che il prodotto non dovrebbe essere utilizzato, senza il parere di un professionista della sanità, da adulti obesi o in sovrappeso sani per un periodo superiore alle otto settimane o ripetutamente per periodi più brevi;
f)istruzioni per una preparazione adeguata, se necessario, e un'indicazione relativa all'importanza del loro rispetto;
g)se un prodotto, usato secondo le istruzioni del fabbricante, fornisce un apporto giornaliero di polioli superiore a 20 g al giorno, una dicitura indicante che l'alimento può avere un effetto lassativo;
h)se al prodotto non sono aggiunte fibre alimentari, una dicitura indicante che è necessario consultare un professionista della sanità in merito alla possibilità di integrare il prodotto con fibre alimentari.
2.Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1, riportate sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta, sono stampate in modo da essere conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
3.L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non contengono alcun riferimento al ritmo o all'entità della perdita di peso conseguibili a seguito del loro impiego.
Articolo 5
Prescrizioni specifiche relative alle dichiarazione nutrizionale
1.Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso indica la quantità di ogni sostanza minerale e di ogni vitamina elencate nell'allegato I del presente regolamento e contenute nel prodotto.
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera comprende inoltre la quantità di colina presente e, se aggiunte, di fibre alimentari.
2.Oltre alle informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso può essere integrato dai seguenti elementi:
a)le quantità di grassi e di carboidrati;
b)le quantità di qualsiasi sostanza elencata nell'allegato del regolamento (UE) n. 609/2013, se tale indicazione non è prevista dal paragrafo 1 del presente articolo;
c)la quantità di qualsiasi sostanza aggiunta al prodotto in conformità all'articolo 3, paragrafo 3.
3.In deroga all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale obbligatoria per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono ripetute nell'etichettatura.
4.La dichiarazione nutrizionale è obbligatoria per tutti i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, indipendentemente dalle dimensioni della faccia più grande dell'imballaggio o del contenitore.
5.Tutte le sostanze nutritive indicate nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono conformi alle prescrizioni di cui agli articoli da 31 a 35 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
6.In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono espressi per l'intera razione alimentare giornaliera nonché per porzione e/o per unità di consumo dell'alimento pronto per l'uso dopo una preparazione conforme alle indicazioni del fabbricante. Se opportuno, tali informazioni possono anche essere espresse per 100 g o 100 ml dell'alimento come venduto.
7.In deroga all'articolo 32, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il valore energetico e la quantità di sostanze nutritive dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non sono espresse come percentuale delle assunzioni di riferimento indicate nell'allegato XIII di tale regolamento.
8.Le indicazioni comprese nella dichiarazione nutrizionale per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 sono inserite dopo la voce più pertinente di tale allegato alla quale appartengono o di cui sono componenti.
Le indicazioni non elencate nell'allegato XV del regolamento (UE) n. 1169/2011 che non appartengono a una voce di tale allegato o della quale non sono componenti sono inserite nella dichiarazione nutrizionale dopo l'ultima voce di tale allegato.
L'indicazione della quantità di sodio figura insieme agli altri minerali e può essere ripetuta accanto all'indicazione del tenore di sale come segue: "Sale: X g (di cui sodio: Y mg)".
9.La dicitura "dieta a bassissimo contenuto calorico" può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia inferiore a 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno).
10.La dicitura "dieta a basso contenuto calorico" può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, purché il valore energetico del prodotto sia compreso tra 3 360 kJ/giorno (800 kcal/giorno) e 5 040 kJ/giorno (1 200 kcal/giorno).
Articolo 6
Indicazioni nutrizionali e sulla salute
1.I sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non recano indicazioni nutrizionali e sulla salute.
2.In deroga al paragrafo 1, l'indicazione nutrizionale "fibre aggiunte" può essere utilizzata per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, a condizione che il contenuto di fibre alimentari del prodotto non sia inferiore a 10 g.
Articolo 7
Notifica
Quando un sostituto dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è immesso sul mercato, l'operatore del settore alimentare notifica all'autorità competente di ogni Stato membro in cui il prodotto in questione è commercializzato le informazioni figuranti sull'etichetta, inviandole un modello dell'etichetta utilizzata per il prodotto e fornendo all'autorità competente qualsiasi altra informazione che quest'ultima possa ragionevolmente richiedere per stabilire la conformità al presente regolamento, a meno che uno Stato membro non esoneri l'operatore del settore alimentare da quest'obbligo nel contesto di un sistema nazionale che garantisca un controllo ufficiale efficace del prodotto in questione.
Articolo 8
Riferimenti alla direttiva 96/8/CE
I riferimenti alla direttiva 96/8/CE in altri atti si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal [5 years after entry into force].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2.6.2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER