INVITO A PRESENTARE CONTRIBUTI

PER UNA VALUTAZIONE E UNA VALUTAZIONE D'IMPATTO CONDOTTE IN PARALLELO

Con questo documento la Commissione intende informare il pubblico e i portatori di interessi dei suoi lavori, in modo che possano esprimersi sul progetto di iniziativa e partecipare efficacemente alle attività di consultazione.

I destinatari sono invitati a esprimersi sul modo in cui la Commissione interpreta il problema e sulle possibili soluzioni e a trasmettere tutte le informazioni di cui dispongono al riguardo, anche sulle possibili conseguenze delle diverse opzioni.

Titolo dell'iniziativa

Revisione delle norme dell'UE sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

DG capofila – Unità responsabile

DG ENER, unità B.3 – Edifici e prodotti

Probabile tipo di iniziativa

Regolamento delegato della Commissione (progettazione ecocompatibile)

Regolamento delegato della Commissione (etichettatura energetica)

Pianificazione indicativa

Adozione prevista entro il terzo trimestre del 2028

Informazioni aggiuntive

Riesame delle norme di progettazione ecocompatibile/etichettatura energetica – Apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta

Questo documento ha scopo puramente informativo. Non pregiudica in nulla la decisione finale della Commissione di proseguire o no l'iniziativa, né il contenuto finale della stessa. Tutti gli elementi dell'iniziativa qui descritti, compresa la sua tempistica, possono cambiare. 

A. Contesto politico, valutazione, definizione del problema e analisi della sussidiarietà

Contesto politico

La progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica contribuiscono a realizzare il patto per l'industria pulita e il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili. Da tempo la progettazione ecocompatibile sostiene l'economia circolare e rafforza il mercato unico dell'UE per i prodotti connessi all'energia. Metterla in pratica riduce notevolmente le bollette energetiche dei consumatori e migliora la sicurezza energetica dell'UE perché fa diminuire il consumo di energia primaria e la dipendenza dalle importazioni. Contribuisce inoltre a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, mitigando i cambiamenti climatici in modo efficace sotto il profilo dei costi dato che i risparmi sui costi dell'energia superano gli investimenti necessari.

Le misure in vigore devono essere riesaminate periodicamente per garantirne la pertinenza, l'efficienza e l'efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato. Il piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica 2022-2024( 1 ) prevedeva il riesame delle misure in materia di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica per la refrigerazione commerciale (regolamenti (UE) 2019/2024 e (UE) 2019/2018). Il piano di lavoro sottolineava che la progettazione ecocompatibile e l'etichettatura energetica dovrebbero contribuire maggiormente all'economia circolare, ad esempio trattando in modo più sistematico aspetti relativi all'efficienza dei materiali come la durabilità, la riparabilità e la riciclabilità. È ora stato pubblicato il primo piano di lavoro ai sensi del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili( 2 ), che include i compiti non completati nell'ambito del precedente piano di lavoro e che non rientrano nel regime transitorio, compresi quelli riguardanti la refrigerazione commerciale.

Valutazione

Nell'ambito del riesame delle attuali misure di progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica, si valuterà la misura in cui i regolamenti sono riusciti a conseguire o a progredire verso i loro obiettivi (con particolare attenzione ai tre criteri di valutazione proposti dagli orientamenti per legiferare meglio, ossia l'efficienza, l'efficacia e la pertinenza delle misure). Si analizzerà la relazione tra le risorse utilizzate e l'impatto dei regolamenti, esaminando sia i costi sia i benefici per diversi portatori di interessi. La coerenza sarà esaminata in modo proporzionato, mentre per la sussidiarietà e il valore aggiunto dell'UE non si scenderà nel dettaglio, in quanto i regolamenti oggetto di valutazione sono atti di diritto derivato e si ritiene che tali aspetti siano già stati considerati nel redigere l'atto principale.

La valutazione si svolgerà a livello dell'UE e riguarderà le norme dalla loro entrata in vigore fino al momento attuale. 

Problema che si intende affrontare con l'iniziativa

Nella valutazione d'impatto si stimava che i regolamenti ora vigenti sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione commerciali avrebbero ridotto il consumo energetico di 19 TWh entro il 2030, con una conseguente riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari a 7,4 Mt CO2eq/anno rispetto allo scenario in assenza di tali misure( 3 ). Sono stati tuttavia individuati problemi che potrebbero impedire ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica e delle prestazioni ambientali, tra cui:

-le soglie per l'etichettatura energetica erano state fissate sulla base dei migliori dati disponibili in quel momento, ma i dati EPREL ora forniscono un quadro aggiornato, completo e attendibile dei modelli sul mercato dell'UE, consentendo di fissare soglie molto più pertinenti;

-l'etichetta energetica e le informazioni obbligatorie potrebbero comunicare meglio agli acquirenti gli aspetti legati all'economia circolare;

-le prescrizioni dovrebbero essere aggiornate per riflettere gli sviluppi del mercato e delle tecnologie, al fine di ottenere tutti i risparmi economicamente sostenibili per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti. Tra questi sviluppi si annoverano anche quelli derivanti dal regolamento dell'UE sui gas fluorurati e dalle pressioni economiche;

-potrebbero essere possibili risparmi energetici e ambientali da prodotti che attualmente non rientrano nell'ambito di applicazione, come armadietti refrigerati per alimenti (frigoriferi per conservare prodotti dopo la vendita, in luoghi diversi dai supermercati), distributori automatici intelligenti, armadi espositori da supermercato collegati a circuiti di acqua refrigerata o che usano il CO2 come refrigerante (entrambe le tipologie stanno diventando sempre più diffuse per effetto delle norme sui gas fluorurati);

-occorre garantire che i fattori di adeguamento relativi alle temperature di conservazione e alla configurazione integrata o remota degli armadi da supermercato rimangano congrui;

-i regolamenti potrebbero essere adattati in modo da non ostacolare gli sforzi dell'industria alimentare volti a conseguire risparmi energetici attraverso l'adeguamento delle temperature di conservazione degli alimenti congelati (alcuni propongono il passaggio da -18 °C a -15 °C per risparmiare energia);

-altri aspetti elencati all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2024 potrebbero anche portare a benefici aggiuntivi e a una migliore attuazione delle norme.

Saranno inoltre valutati modi di semplificare la legislazione e ridurre i costi amministrativi.

Base per l'azione dell'UE (base giuridica e analisi della sussidiarietà)

Base giuridica

Il regolamento (UE) 2017/1369 sull'etichettatura energetica( 4 ) si basa sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)( 5 ), che fornisce una base giuridica per le misure volte a promuovere l'efficienza energetica.

Il regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili( 6 ) si basa sull'articolo 114 TFUE, che costituisce la base giuridica delle misure per il funzionamento del mercato unico.

Con questi atti il Parlamento e il Consiglio hanno conferito alla Commissione il mandato legislativo per disciplinare le prestazioni ambientali dei prodotti connessi all'energia e in particolare la loro efficienza energetica.

Necessità pratica di un'azione dell'UE

La legislazione dell'UE per questi prodotti impone alla Commissione di riesaminare le norme alla luce del progresso tecnologico. L'aggiornamento di tali norme può avvenire solo a livello dell'UE. Gli Stati membri dell'UE potrebbero voler intervenire su aspetti non contemplati dalla legislazione. Se l'UE non intervenisse in questi ambiti gli Stati membri potrebbero stabilire norme proprie per gli aspetti e i prodotti non regolamentati e la conseguente frammentazione normativa, dovuta alla complessità degli aspetti tecnici, potrebbe perturbare il funzionamento del mercato interno.

B. Obiettivi e opzioni strategiche

L'obiettivo principale del quadro legislativo è ridurre l'impatto ambientale dei prodotti, comprese le emissioni di gas a effetto serra, all'interno del mercato unico in modo efficace sotto il profilo dei costi, in particolare attraverso una maggiore efficienza energetica. La valutazione d'impatto si concentrerà almeno sugli aspetti principali seguenti:

1.metodi di misurazione e di prova;

2.requisiti di efficienza energetica e dei materiali;

3.aspetti dell'etichettatura energetica, compresa la scala di etichettatura energetica;

4.gamma dei prodotti interessati;

5.altri impatti ambientali.

La valutazione d'impatto riguarderà almeno le seguenti opzioni strategiche:

1.nessuna azione dell'UE ("status quo");

2.accordi volontari;

3.prescrizioni rivedute per la progettazione ecocompatibile, tra cui:

a.l'estensione dell'ambito di applicazione,

b.il riesame dei requisiti alla luce degli sviluppi tecnologici e di migliori dati di mercato (EPREL),

c.obblighi d'informazione,

d.il riesame dei requisiti di efficienza dei materiali, che potrebbero includere la durabilità, la rifabbricazione e la riparabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato;

4.prescrizioni rivedute per l'etichettatura energetica, tra cui:

a.classi di efficienza energetica aggiornate,

b.informazioni sugli aspetti legati all'economia circolare,

c.la possibilità di una classificazione più dettagliata dei prodotti, che tenga conto, tra l'altro, della differenza tra armadi con sistema integrato e armadi con sistema remoto.

C. Probabile impatto

La definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile più rigorosi potrebbe portare a un aumento dei costi di acquisizione e quindi anche dei prezzi e del fatturato di fabbricanti, grossisti e dettaglianti. È probabile che queste variazioni dell'attività economica influenzino proporzionalmente i livelli di occupazione. Eventuali modifiche dei requisiti di efficienza dei materiali si rifletterebbero negli obblighi dei fabbricanti ai sensi della direttiva (UE) 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni. L'etichettatura energetica aumenterà verosimilmente la concorrenza in termini di prestazioni per le caratteristiche principali indicate sull'etichetta, in particolare l'efficienza energetica.

I principali impatti ambientali di questi prodotti derivano dal consumo di energia nella fase di utilizzo. Un minore consumo di energia ridurrà gli impatti ambientali negativi correlati, i costi per i consumatori e il fatturato del settore dell'approvvigionamento energetico. I requisiti di efficienza energetica mireranno a ottenere il minor livello possibile di costi per i consumatori durante tutto il ciclo di vita del prodotto, affinché i risparmi attesi compensino l'aumento dei prezzi.

Altri requisiti ambientali potrebbero aumentare i costi iniziali. L'impatto economico dei requisiti che incidono sulla vita utile di un prodotto dipenderà dalla scelta dei consumatori di prolungarne la durata di vita, ad esempio riparandolo, e dal costo di questa scelta. L'allungamento della durata di vita comporterà un calo delle vendite e del fatturato.

Non si prevede alcun impatto sulla competitività, dal momento che i requisiti si applicheranno a tutti i prodotti equivalenti, mentre potrebbero verificarsi impatti in caso di specializzazione in uno specifico segmento di prodotti o in una fascia di prezzi specifica. Le variazioni del fatturato non dovrebbero alterare la redditività per gli operatori economici. L'enfasi sulla semplificazione della registrazione e delle categorie di prodotti mira a ridurre gli oneri sui fornitori.

D. Strumenti per legiferare meglio

Valutazione d'impatto e valutazione

Per preparare l'iniziativa e orientare la decisione della Commissione saranno effettuate in rapida successione una valutazione e una valutazione d'impatto: la prima dovrebbe essere completata nel quarto trimestre del 2025, la seconda dovrebbe passare al vaglio del comitato per il controllo normativo nel quarto trimestre del 2026.

Strategia di consultazione

La consultazione punta a informare il pubblico e i portatori di interessi e a raccogliere riscontri sull'iniziativa prevista. Per effettuare l'analisi, l'obiettivo è raccogliere informazioni qualitative (tecnologie disponibili, pareri di acquirenti, fornitori e organizzazioni ambientaliste, ecc.) e dati quantitativi (dati EPREL, dati di mercato sulle vendite e sui prezzi, risultati dei test di laboratorio).

-Questo invito a presentare contributi sarà seguito da una consultazione pubblica sul portale "Di' la tua"( 7 ). La consultazione sarà disponibile in tutte le lingue dell'UE e resterà aperta per 12 settimane.

-I progressi dei lavori relativi alla valutazione e alla valutazione d'impatto saranno presentati al forum sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica. Il forum riunisce gli Stati membri, le associazioni di settore e i rappresentanti della società civile, consentendo loro di contribuire nel corso del processo.

-Per un periodo di quattro settimane sarà possibile presentare osservazioni sul progetto di proposta legislativa, che sarà notificato all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nell'ambito delle normali procedure di adozione.

Motivi della consultazione

Dare ai portatori di interessi la possibilità di condividere la loro esperienza nell'attuazione dei regolamenti vigenti per gli apparecchi di refrigerazione commerciali ed esprimersi sulle principali opzioni individuate per la valutazione d'impatto, nonché di fornire ulteriori contributi sugli sviluppi del mercato o delle tecnologie.

Destinatari

Il pubblico destinatario è costituito da esperti e rappresentanti di tutti i portatori di interessi, comprese le associazioni di settore (associazioni di imprese che operano nel settore manifatturiero, del commercio al dettaglio, delle installazioni o delle riparazioni), le singole imprese, le organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, le autorità nazionali e i privati.

(1) () https://energy.ec.europa.eu/publications/ecodesign-and-energy-labelling-working-plan-2022-2024_it .
(2) () Comunicazione della Commissione, "Piano di lavoro 2025-2030 per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e l'etichettatura energetica" (COM(2025) 187 final).
(3) () Sintesi della valutazione d'impatto, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019SC0353 .
(4) () Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj ).
(5) () Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj/ ).
(6) () Regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili (GU L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj ).
(7) ()  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14251-Efficienza-energetica-specifiche-per-la-progettazione-ecocompatibile-degli-apparecchi-di-refrigerazione-con-funzione-di-vendita-diretta-riesame_it (progettazione ecocompatibile) e https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14252-Efficienza-energetica-requisiti-dellUE-per-letichettatura-energetica-degli-apparecchi-di-refrigerazione-con-funzione-di-vendita-diretta-riesame_it (etichettatura energetica).