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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/1009 |
8.5.2026 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2026/1009 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2026
sulla gestione del rischio del fornitore
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il periodo di spiccata instabilità attraversato dal settore dell’energia elettrica durante la crisi dei prezzi dell’energia nel 2021-2022 è sfociato nel fallimento di vari fornitori, con forti ripercussioni per i consumatori. Se i fornitori non riescono a coprire adeguatamente i loro portafogli dal rischio, le fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso possono esporli a dissesto finanziario e, potenzialmente, portarli alla bancarotta e al trasferimento dei rischi e dei costi sui consumatori e su altri partecipanti al mercato. Per proteggere i consumatori da tali conseguenze i fornitori che offrono contratti a prezzo fisso devono imperativamente dotarsi di congrue strategie di copertura proporzionate al loro accesso alla generazione, alla loro capitalizzazione, all’esposizione alla volatilità dei prezzi all’ingrosso, alla loro dimensione e posizione nel mercato. |
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(2) |
Con il termine «copertura» s’intende una strategia di acquisto o una strategia finanziaria intesa ad attenuare i rischi di fluttuazioni sfavorevoli dei prezzi nei mercati dell’energia. Grazie a una copertura efficace i fornitori possono stabilizzare i costi di acquisizione, mettersi al riparo dalla volatilità dei mercati all’ingrosso e offrire ai consumatori prezzi al dettaglio stabili e prevedibili. È indispensabile che i fornitori con un folto numero di contratti a prezzo fisso si proteggano dalle oscillazioni dei prezzi per tutta la durata dei contratti, pur riconoscendo le variazioni nei modi di consumo. |
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(3) |
Sebbene la copertura possa comportare maggiori costi, la sicurezza che offre vale molto di più perché i fallimenti delle imprese in questo settore vanno facilmente a scapito dei consumatori, che potrebbero perdere i pagamenti già versati ed essere costretti a ricorrere ad alternative più costose. I fornitori dovrebbero pertanto dimostrare che le loro strategie sono in linea con i loro modelli aziendali e non comportano rischi indebiti per i consumatori, in particolare per via di pratiche inadeguate di copertura. Si prevede che la concorrenza nel mercato stimoli l’ottimizzazione dei costi, facendoli calare per i consumatori. Per attenuare i possibili aumenti dei costi dei fornitori è perciò fondamentale mantenere una solida concorrenza tra i fornitori al dettaglio. |
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(4) |
Sebbene la responsabilità di istituire una strategia di copertura e dimostrarne l’adeguatezza ricada in primis sul fornitore, le autorità nazionali di regolazione hanno la competenza e l’obbligo di far rispettare questa responsabilità in applicazione dell’articolo 18 bis della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) come modificata dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(5) |
Una misura efficace per rafforzare la resilienza e la gestione della liquidità dei fornitori di energia consiste nelle prove di stress, che in questo contesto sono una simulazione mediante la quale si valuta l’impatto di determinati fattori di rischio. Le prove di stress sono utili per misurare la resilienza finanziaria di un fornitore. Spetta alle autorità nazionali di regolazione decidere se avvalersi delle prove di stress e definirne la struttura. |
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(6) |
I rischi finanziari che gravano sui fornitori di energia possono essere strettamente legati all’interazione complessa tra i mercati fisici e finanziari, in particolare i mercati dei derivati. Una cooperazione rafforzata tra i regolatori dell’energia, le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità dei mercati finanziari può aiutare a individuare le vulnerabilità intersettoriali, in special modo quelle inerenti ai requisiti in materia di margini, garanzie reali e liquidità nella negoziazione dei derivati sull’energia. |
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(7) |
Per le comunità dell’energia continua a essere difficoltoso accedere ai prodotti di copertura nei mercati centralizzati. Questa situazione amplifica la loro esposizione alle fluttuazioni del mercato ed è aggravata dalle discussioni a livello nazionale circa l’imposizione di obblighi di copertura ai fornitori, che potrebbe esacerbare i rischi di mercato per i fornitori che sono comunità senza riconoscere le loro circostanze particolari. |
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(8) |
Sebbene gli Stati membri possano attuare con una certa discrezionalità l’articolo 18 bis della direttiva (UE) 2019/944, è opportuno che la presente raccomandazione indichi orientativamente come far rispettare l’obbligo di gestione del rischio in capo ai fornitori per proteggere i consumatori dai rischi cui sono esposti i fornitori e dagli shock dei prezzi dell’energia, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Si raccomanda agli Stati membri di adottare le misure illustrate di seguito.
Recepimento
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1. |
In sede di recepimento dell’articolo 18 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri devono designare un’autorità nazionale di regolazione indipendente che abbia il compito di garantire il rispetto di questa disposizione. Si raccomanda agli Stati membri di assegnare questo compito al regolatore o a un’altra autorità simile indipendente con un mandato di protezione dei consumatori tale da imporre ai fornitori l’adozione di misure prudenziali e garantire così una vigilanza e una protezione effettiva degli interessi dei consumatori. |
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2. |
Delegare all’autorità designata le modalità di esecuzione e di garanzia della conformità dei fornitori all’obbligo di introdurre e attuare opportune strategie di copertura così come di intraprendere tutte le azioni ragionevoli per limitare il rischio di fallimento. Gli Stati membri possono stabilire criteri generali a tal fine, ma nel rispetto dell’indipendenza delle autorità nazionali di regolazione, come stabilito nella direttiva (UE) 2019/944. |
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3. |
Tenere conto che è possibile, in linea di principio, assicurare l’adozione di opportune strategie di copertura mediante norme generali di vigilanza, senza dovere necessariamente esaminare nel dettaglio la posizione o la strategia di ogni fornitore. Per valutare le strategie di copertura si raccomanda l’uso di strumenti quali prove di stress e obblighi di rendicontazione in capo ai fornitori. Gli Stati membri dovrebbero attuare norme generali che prevedano la vigilanza senza compromettere la libertà commerciale dei fornitori. |
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4. |
Permettere alle autorità nazionali di regolazione di determinare il quadro adatto a garantire il rispetto dell’obbligo di gestione del rischio, che includa cicli regolari di rendicontazione e prove di stress e sia proporzionato alle dimensioni del mercato, al tipo di fornitore e all’esposizione al rischio. |
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5. |
Stabilire l’obbligo per i fornitori di attuare opportune strategie di copertura e di intraprendere tutte le azioni ragionevoli per ridurre al minimo il rischio di fallimento e limitare le ripercussioni sul sistema finanziario. Tra le opzioni possibili a tal fine vi è l’introduzione di criteri prudenziali per la concessione delle licenze, soglie di solvibilità finanziaria o misure di liquidità, che consentono alle autorità nazionali di regolazione di valutare le strategie di acquisto e di gestione del rischio adottate dai fornitori. |
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6. |
Incoraggiare i fornitori a usare i vari strumenti di copertura disponibili, tra cui i contratti a termine, i contratti future e gli accordi di compravendita di energia. |
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7. |
Agevolare la partecipazione delle comunità dell’energia e degli attori di mercato più piccoli semplificando l’accesso ai prodotti di copertura, promuovendo meccanismi di aggregazione, scambi tra pari e accordi di compravendita cooperativi, in linea con le norme unionali sulla concorrenza e con la raccomandazione (UE) 2026/1007 della Commissione (3). |
Principi guida per far rispettare l’obbligo di gestione del rischio
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8. |
Assicurare che le strategie di copertura sviluppate e attuate dai fornitori tengano conto dell’accesso del fornitore alle sue capacità di generazione e della sua capitalizzazione, insieme all’esposizione del fornitore alle fluttuazioni dei prezzi del mercato all’ingrosso, alle sue dimensioni, alla struttura del mercato e alla disponibilità di liquidità. |
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9. |
Riconoscere che le opportune strategie di copertura variano in funzione del tipo di fornitore e del contesto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i fornitori dimostrino l’adeguatezza del loro approccio rispetto al loro modello aziendale e che le autorità nazionali di regolazione facciano rispettare l’obbligo con flessibilità. |
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10. |
Incoraggiare le autorità nazionali di regolazione a promuovere tra i fornitori l’adozione di strategie efficaci di gestione del rischio per attenuare gli effetti della volatilità dei prezzi, sul fornitore e sull’intero sistema, senza però esigere necessariamente una copertura completa. Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le autorità nazionali di regolazione autorizzino a una copertura parziale i fornitori che possono dimostrare una resilienza equivalente mediante attivi di produzione, riserve di liquidità o altre forme di salvaguardia. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i fornitori di dimensioni maggiori con portafogli consistenti di contratti a prezzo fisso abbiano una copertura proporzionata per ridurre al minimo i rischi sistemici. |
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11. |
Dotare le autorità nazionali di regolazione delle competenze necessarie a specificare, monitorare e far rispettare gli obblighi di copertura, senza però togliere flessibilità ai fornitori nel definire gli approcci alla gestione del rischio che riducono effettivamente l’esposizione alla volatilità. |
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12. |
Incoraggiare le autorità nazionali di regolazione e i fornitori ad attuare, se fattibile, prove di stress, a cadenza regolare o ad hoc, che simulano condizioni di mercato sfavorevoli per valutare la liquidità e la solvibilità dei fornitori e la loro esposizione al rischio. La durata e la portata delle simulazioni dovrebbe essere determinata a livello nazionale, ad esempio considerando un orizzonte temporale di sei o dodici mesi. |
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13. |
Gli Stati membri dovrebbero istituire sistemi d’intervento preventivo proporzionato in preparazione all’uscita ordinata dal mercato, in linea con la disposizione sul fornitore di ultima istanza di cui all’articolo 27 bis della direttiva (UE) 2019/944 (4). In caso di dissesto o default del fornitore, è opportuno che gli Stati membri prevedano una procedura chiara e trasparente che coinvolga le autorità competenti e i fornitori (di ultima istanza). Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consumatori siano immediatamente informati, con un linguaggio semplice, sulla continuità della fornitura, sull’attivazione del regime del fornitore di ultima istanza e su eventuali modifiche delle condizioni contrattuali. |
Rendicontazione semplice ed efficace
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14. |
Incoraggiare le autorità nazionali di regolazione ad assoggettare i fornitori a obblighi di rendicontazione proporzionati e di facile adempimento, fondati se possibile su sistemi esistenti di concessione delle licenze. A fini di efficienza e trasparenza è auspicabile usare strumenti digitali di rendicontazione. Gli Stati membri dovrebbero anche incoraggiare le autorità nazionali di regolazione ad allineare gli obblighi di rendicontazione con gli obblighi in materia di dati a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare l’articolo 8. |
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15. |
Fare in modo che le autorità nazionali di regolazione adottino strategie di esame adattate ai mercati nazionali, siano esse sotto forma di valutazioni generali, esami in serie o monitoraggio in base al rischio, considerando le dimensioni, la complessità del portafoglio e l’accesso alla generazione o alla liquidità del fornitore. Gli Stati membri dovrebbero anche incoraggiare le autorità nazionali di regolazione a rafforzare la prevedibilità per il settore stabilendo cicli di rendicontazione, scanditi secondo gli intervalli temporali più congrui per i fini normativi e le operazioni del settore. |
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16. |
Assicurare che le autorità nazionali di regolazione, nella strategia adottata per far rispettare l’obbligo di gestione del rischio, trattino tutti i fornitori in modo giusto ed equo. È opportuno che le strategie di esame, in particolare quelle basate sul rischio, siano improntate a criteri chiari prestabiliti di trasparenza, prevedibilità e coerenza, e consistano in requisiti proporzionati alle dimensioni e al profilo di rischio del fornitore così da garantire condizioni di parità. |
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17. |
Incoraggiare le autorità di regolazione a esaminare e aggiornare spesso le regole di rendicontazione e vigilanza in risposta all’evoluzione del mercato. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la cooperazione con le banche centrali nazionali, i regolatori finanziari e i portatori di interessi al fine di migliorare la coerenza e garantire che la vigilanza prudenziale permanga solida e credibile. Si incoraggiano i regolatori dell’Unione a scambiarsi le buone pratiche. |
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2026
Per la Commissione
Dan JØRGENSEN
Membro della Commissione
(1) Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/944/oj).
(2) Direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (GU L, 2024/1711, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1711/oj).
(3) Raccomandazione (UE) 2026/1007 della Commissione, del 20 aprile 2026, sul sostegno allo sviluppo delle comunità dell’energia e sulla massimizzazione del potenziale dell’autoconsumo (GU L, 2026/1007, 8.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2026/1007/oj).
(4) Articolo 27 bis della direttiva (UE) 2019/944.
(5) Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1227/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2026/1009/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)