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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/178 |
26.1.2026 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/178 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2026
relativo all’autorizzazione della tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. come additivo per mangimi destinati a determinate specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2). |
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(2) |
La sostanza tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. è stata autorizzata per un periodo illimitato conformemente alla direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(3) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di autorizzazione della tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(4) |
Il richiedente ha chiesto che l’additivo sia autorizzato anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’utilizzo di tale additivo nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito. |
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(5) |
Nel parere del 18 aprile 2024 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che la tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. non desta preoccupazione per gli animali a ciclo vitale breve (animali destinati all’ingrasso) fino a determinate concentrazioni massime ulteriormente specificate per ciascuna specie. Essa ha indicato che, in assenza di dati analitici sulla presenza di addotti mono o diformilati di acilfloroglucinoli con terpeni nella tintura e in assenza di dati sulla tossicità, non è stato possibile trarre conclusioni per gli animali longevi e da riproduzione. L’Autorità ha inoltre concluso che la tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill., se utilizzata fino alle concentrazioni massime specificate per ciascuna specie, non dovrebbe porre problemi di sicurezza per i consumatori né dovrebbe costituire un rischio per l’ambiente. L’Autorità ha concluso che la tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. dovrebbe essere considerata irritante per la pelle e gli occhi e un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Dato che le foglie di Eucalyptus globulus Labill. e le loro preparazioni sono riconosciute come aromi per gli alimenti e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha altresì concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione di efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
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(6) |
Il richiedente ha successivamente ritirato la domanda di autorizzazione della tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. per tutte le specie e categorie di animali, a eccezione di tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e pesci pinnati minori (diversi dai pesci riproduttori). |
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(7) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda i tacchini da ingrasso, i polli da ingrasso e le specie avicole minori da ingrasso, i suini da ingrasso, i suini da ingrasso delle specie minori di suidi, i vitelli da ingrasso, gli ovini e i caprini da ingrasso, i bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, i camelidi da ingrasso, i conigli da ingrasso, i salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e i pesci pinnati minori (diversi dai pesci riproduttori). È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
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(8) |
La Commissione ritiene che la presenza di una sostanza problematica, il metileugenolo, richieda di fissare un tenore massimo per l’additivo nei mangimi completi e che una miscela di tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. e altri additivi botanici sia consentita, purché i livelli di metileugenolo nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimangano inferiori a quelli risultanti dall’utilizzo di un unico additivo al tenore massimo o raccomandato per la pertinente specie o categoria di animali. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. |
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(9) |
In conformità all’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione è tenuta ad adottare un regolamento che disponga il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi per i quali non sono state presentate domande entro il termine di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Analogamente, dovrebbe essere adottato un regolamento relativo agli additivi per mangimi per i quali è stata presentata una domanda successivamente ritirata. |
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(10) |
Nel caso di additivi per mangimi per i quali sia stata ritirata una domanda per determinate specie o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo tali specie o categorie di animali. |
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(11) |
È pertanto opportuno ritirare dal mercato la tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. per quanto riguarda le specie e categorie di animali che non sono oggetto dell’autorizzazione concessa dal presente regolamento. |
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(12) |
Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione. |
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(13) |
Nella misura in cui l’additivo per mangimi è ritirato dal mercato, è altresì opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le scorte esistenti dell’additivo in questione, delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti prodotti con tale additivo possano essere utilizzate fino a esaurimento anche per quanto riguarda le specie e categorie di animali che non sono oggetto dell’autorizzazione concessa dal presente regolamento, al fine di consentire alle parti interessate di adeguarsi all’obbligo di ritirare tali prodotti dal mercato. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Ritiro dal mercato
L’additivo per mangimi tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, è ritirato dal mercato per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato.
Articolo 3
Misure transitorie relative all’autorizzazione
1. L’additivo per mangimi tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill., autorizzato a norma della direttiva 70/524/CEE, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e pesci pinnati minori (diversi dai pesci riproduttori), prodotti ed etichettati prima del 15 agosto 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, destinati a tacchini da ingrasso, polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso, suini da ingrasso, suini da ingrasso delle specie minori di suidi, vitelli da ingrasso, ovini e caprini da ingrasso, bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, camelidi da ingrasso, conigli da ingrasso, salmonidi (diversi dai pesci riproduttori) e pesci pinnati minori (diversi dai pesci riproduttori), prodotti ed etichettati prima del 15 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 15 febbraio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Articolo 4
Misure transitorie relative al ritiro dal mercato
1. Le scorte esistenti dell’additivo per mangimi tintura di eucalipto ottenuta da Eucalyptus globulus Labill. possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 15 febbraio 2027.
2. Le premiscele prodotte con l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 15 maggio 2027.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con l’additivo per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati per quanto riguarda le specie e categorie di animali diverse da quelle menzionate nell’allegato fino al 15 febbraio 2028.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali
(GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).
(3) EFSA Journal, 22(5), e8801, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8801.
ALLEGATO
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Numero di identificazione dell’additivo per mangimi |
Nome dell’additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
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mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi organolettici. Gruppo funzionale: aromatizzanti. |
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2b185-t |
Tintura di eucalipto |
Composizione dell’additivo Tintura ottenuta dalle foglie di Eucalyptus globulus Labill. Forma liquida Caratterizzazione della sostanza attiva Tintura di eucalipto: tintura quale definita dal Consiglio d’Europa (1), ottenuta dalle foglie essiccate di Eucalyptus globulus Labill. tramite estrazione con un solvente costituito da una miscela di acqua ed etanolo, pressatura e filtrazione. Numero CoE: 185 Specifiche Sostanza secca: 1,77 - 1,98 % Composti fenolici totali (2): ≤ 0,491 % Acido gallico: ≤ 0,303 % Acido ellagico: ≤ 0,018 % Flavonoidi (3): ≤ 0,032 % 1,8-cineolo (eucaliptolo): ≤ 0,0036 % Metileugenolo: ≤ 0,00012 % Metodo di analisi (4) Per la caratterizzazione dell’additivo per mangimi:
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Tacchini da ingrasso |
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5 |
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15 febbraio 2036 |
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Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso |
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4 |
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Suini da ingrasso |
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7 |
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Suini da ingrasso delle specie minori di suidi |
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6 |
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Vitelli da ingrasso |
6 mesi |
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16 |
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Ovini e caprini da ingrasso |
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14 |
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Bovini da ingrasso; altri ruminanti da ingrasso ad eccezione degli ovini, dei caprini e dei vitelli da ingrasso di età non superiore ai 6 mesi; Camelidi da ingrasso |
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14 |
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Conigli da ingrasso |
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6 |
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Salmonidi e pesci pinnati minori diversi dai pesci riproduttori |
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15 |
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(1) «Natural sources of flavourings» — Relazione n. 2 (2007).
(2) Espressi come equivalenti acido gallico (GAE).
(3) Espressi come equivalenti quercetina.
(4) Informazioni dettagliate sul metodo di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/178/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)