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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1542 |
31.7.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1542 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2025
che specifica le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità da trasmettere a norma del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3 ter, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 138/2004 istituisce i conti economici dell’agricoltura nell’Unione europea stabilendo la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell’agricoltura. |
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(2) |
Conformemente all’articolo 3 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 138/2004, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità per la prima volta entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni. |
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(3) |
Per lo scambio di dati relativi alla qualità e di metadati è necessario garantire norme comuni in materia di relazioni sulla qualità. Tale necessità può essere soddisfatta specificando le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità. Le norme dovrebbero contribuire all’armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità. |
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(4) |
La struttura unica integrata di metadati (Single Integrated Metadata Structure, SIMS) (2) è stata approvata come norma in materia di metadati dal comitato del sistema statistico europeo. La Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire che le rispettive autorità statistiche nazionali applichino i concetti statistici ivi elencati per la compilazione dei metadati referenziali e delle relazioni sulla qualità e per gli scambi di metadati referenziali e di relazioni sulla qualità (3). L’applicazione della SIMS contribuisce all’armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare le prescrizioni in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che stabilisce un quadro di riferimento obbligatorio per le statistiche europee. |
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(5) |
Il sistema statistico europeo dispone da tempo di uno standard di trasmissione, approvato dal comitato del programma statistico nel 2006. Lo standard stabilisce che i dati e i metadati per tutti i settori statistici devono arrivare in uno spazio comune di ricezione presso la Commissione (Eurostat) in modo da poter essere automaticamente monitorati, controllati e caricati nell’ambiente di produzione di destinazione. Tale standard dovrebbe essere utilizzato per le relazioni trasmesse a norma del presente regolamento. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modalità
1. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità per la prima volta riguardo all’anno di riferimento 2023 e successivamente per ogni anno di riferimento che termina con 8 e 3.
2. Le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) utilizzando lo standard di trasmissione del sistema statistico europeo.
Articolo 2
Struttura
1. Ciascuno Stato membro presenta un’unica relazione sulla qualità riguardante tutti i dati del programma di trasmissione dei conti economici dell’agricoltura di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004.
2. La struttura e il contenuto delle relazioni sulla qualità sono stabiliti in dettaglio nell’allegato I. Tali relazioni segnalano inoltre tutti i casi in cui non sono state rispettate le norme di qualità adeguate o in cui non sono stati applicati correttamente i concetti statistici, o entrambe le eventualità, fornendo le relative motivazioni.
Articolo 3
Indicatori di valutazione
La qualità dei dati e dei metadati trasmessi è valutata rispetto all’insieme di indicatori di qualità e di prestazione di cui all’allegato II.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/138/oj.
(2) https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/quality-monitoring/quality-reporting?etrans=it.
(3) Raccomandazione (UE) 2023/397 della Commissione, del 17 febbraio 2023, relativa ai metadati referenziali e alle relazioni sulla qualità per il Sistema statistico europeo, che sostituisce la raccomandazione 2009/498/CE relativa ai metadati di riferimento per il Sistema statistico europeo (GU L 53 del 21.2.2023, pag. 104, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/397/oj).
(4) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).
ALLEGATO I
STRUTTURA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ
Le relazioni sulla qualità devono contenere dati e metadati relativi alla qualità in conformità ai criteri di qualità e ai concetti statistici indicati di seguito. Se non è pertinente a un’operazione statistica, uno specifico concetto statistico dovrebbe essere presente nella relazione sulla qualità accompagnato dalla menzione «non applicabile» e da una breve spiegazione.
Presentazione statistica
Descrizione dei dati diffusi.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Descrizione dei dati |
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Sistema di classificazione |
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Copertura settoriale |
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Concetti e definizioni statistici |
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Unità statistica |
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Popolazione statistica |
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Area di riferimento |
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Copertura temporale |
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Periodo di base |
Unità di misura
Unità nella quale sono misurati i valori dei dati.
Periodo di riferimento
Periodo o momento ai quali l’osservazione misurata è riferita.
Mandato istituzionale
Normativa, serie di regole o altre istruzioni formali che conferiscono ad un’organizzazione la responsabilità e l’autorità per la rilevazione, il trattamento e la diffusione di statistiche.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Atti giuridici ed altri accordi |
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Condivisione dei dati |
Riservatezza
Proprietà dei dati indicante in che misura la loro divulgazione non autorizzata può pregiudicare o ledere gli interessi della fonte dei dati o di altre parti interessate.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Disposizioni in materia di riservatezza |
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Riservatezza — Trattamento dei dati |
Comunicazione dei dati
Regole relative alla comunicazione dei dati statistici a tutte le parti interessate.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Calendario della comunicazione dei dati |
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Accesso al calendario della comunicazione dei dati |
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Accesso degli utenti |
Frequenza della diffusione
Periodicità secondo cui sono diffuse le statistiche nell’arco di un dato periodo.
Accessibilità e chiarezza
Condizioni alle quali e modalità con le quali gli utenti possono accedere ai dati, utilizzarli e interpretarli.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Comunicati stampa |
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Pubblicazioni |
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Banca dati online |
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Altro |
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Documentazione sulla metodologia |
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Tasso di completezza dei metadati |
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Documentazione sulla qualità |
Gestione della qualità
Sistemi e strutture messi in atto da un’organizzazione per gestire la qualità dei prodotti e dei processi statistici.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Garanzia della qualità |
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Valutazione della qualità |
Pertinenza
Misura in cui le informazioni statistiche soddisfano le necessità attuali e potenziali degli utenti.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Necessità degli utenti |
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Soddisfazione degli utenti |
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Completezza |
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Completezza dei dati — Tasso per i produttori |
Accuratezza e attendibilità
L’accuratezza dei dati è l’approssimazione dei calcoli o delle stime ai valori esatti o reali che le statistiche si propongono di misurare.
L’attendibilità dei dati è l’approssimazione del valore stimato iniziale al valore stimato successivo.
Tempestività e puntualità
La tempestività è l’intervallo di tempo intercorrente tra l’evento descritto dai dati e il momento in cui i dati sono disponibili.
La puntualità è lo scarto temporale tra la data di fornitura prevista dei dati e la data di fornitura effettiva.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Tempestività |
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Scarto temporale — Primi risultati per i produttori |
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Puntualità — Fornitura e pubblicazione per gli utenti |
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Puntualità — Fornitura e pubblicazione per i produttori |
Coerenza e comparabilità
L’idoneità delle statistiche a essere combinate in maniera affidabile, in diversi modi e per diversi usi e la misura in cui le differenze tra le statistiche possono essere attribuite a differenze tra i valori reali delle caratteristiche statistiche.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Comparabilità geografica |
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Comparabilità nel tempo e per la durata delle serie storiche comparabili per gli utenti |
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Durata delle serie storiche comparabili per i produttori |
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Coerenza tra domini |
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Coerenza — Statistiche annuali e subannuali |
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Coerenza — Conti nazionali |
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Coerenza interna |
Costi e oneri
Costi della rilevazione e dell’elaborazione di un prodotto statistico e oneri gravanti sui rispondenti.
Revisione dei dati
Qualsiasi modifica di un valore di una statistica resa pubblica.
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Disposizioni in materia di revisione dei dati |
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Pratiche di revisione dei dati |
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Revisione dei dati — Dimensione assoluta media |
Trattamento statistico
Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:
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Fonte dei dati |
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Frequenza della rilevazione dei dati |
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Rilevazione dei dati |
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Convalida dei dati |
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Elaborazione dei dati |
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Adeguamento |
ALLEGATO II
INDICATORI DI QUALITÀ E DI PRESTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI E DEI METADATI DEI CONTI ECONOMICI DELL’AGRICOLTURA
I seguenti sottoconcetti di cui all’allegato I devono essere utilizzati come indicatori di valutazione.
Tasso di completezza dei metadati
Il rapporto tra il numero di elementi di metadati forniti e il numero totale di elementi di metadati applicabili.
Completezza dei dati — Tasso per i produttori
Il rapporto tra il numero di caselle di dati fornite e il numero di caselle di dati richieste da Eurostat.
Scarto temporale — Primi risultati per i produttori
Il numero di giorni che intercorrono tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento e il giorno della pubblicazione dei primi risultati, al livello di dettaglio della relazione del produttore.
Puntualità — Fornitura e pubblicazione per i produttori
Il numero di giorni tra la data di fornitura dei dati e la data prevista per la fornitura conformemente al regolamento (CE) n. 138/2004.
Durata delle serie storiche comparabili per i produttori
Il numero di periodi di riferimento nelle serie storiche dall’ultima interruzione.
Revisione dei dati — Dimensione assoluta media
La media su un periodo di tempo delle revisioni assolute di un indicatore chiave.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1542/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)