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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1542

31.7.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1542 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2025

che specifica le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità da trasmettere a norma del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (1), in particolare l’articolo 3 ter, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 138/2004 istituisce i conti economici dell’agricoltura nell’Unione europea stabilendo la metodologia e i termini per la trasmissione dei conti dell’agricoltura.

(2)

Conformemente all’articolo 3 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 138/2004, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità per la prima volta entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni.

(3)

Per lo scambio di dati relativi alla qualità e di metadati è necessario garantire norme comuni in materia di relazioni sulla qualità. Tale necessità può essere soddisfatta specificando le modalità, la struttura e gli indicatori di valutazione per le relazioni sulla qualità. Le norme dovrebbero contribuire all’armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità.

(4)

La struttura unica integrata di metadati (Single Integrated Metadata Structure, SIMS) (2) è stata approvata come norma in materia di metadati dal comitato del sistema statistico europeo. La Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire che le rispettive autorità statistiche nazionali applichino i concetti statistici ivi elencati per la compilazione dei metadati referenziali e delle relazioni sulla qualità e per gli scambi di metadati referenziali e di relazioni sulla qualità (3). L’applicazione della SIMS contribuisce all’armonizzazione della garanzia della qualità e delle relazioni sulla qualità, contribuendo in tal modo a soddisfare le prescrizioni in materia di qualità statistica di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che stabilisce un quadro di riferimento obbligatorio per le statistiche europee.

(5)

Il sistema statistico europeo dispone da tempo di uno standard di trasmissione, approvato dal comitato del programma statistico nel 2006. Lo standard stabilisce che i dati e i metadati per tutti i settori statistici devono arrivare in uno spazio comune di ricezione presso la Commissione (Eurostat) in modo da poter essere automaticamente monitorati, controllati e caricati nell’ambiente di produzione di destinazione. Tale standard dovrebbe essere utilizzato per le relazioni trasmesse a norma del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modalità

1.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità per la prima volta riguardo all’anno di riferimento 2023 e successivamente per ogni anno di riferimento che termina con 8 e 3.

2.   Le relazioni sulla qualità sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) utilizzando lo standard di trasmissione del sistema statistico europeo.

Articolo 2

Struttura

1.   Ciascuno Stato membro presenta un’unica relazione sulla qualità riguardante tutti i dati del programma di trasmissione dei conti economici dell’agricoltura di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 138/2004.

2.   La struttura e il contenuto delle relazioni sulla qualità sono stabiliti in dettaglio nell’allegato I. Tali relazioni segnalano inoltre tutti i casi in cui non sono state rispettate le norme di qualità adeguate o in cui non sono stati applicati correttamente i concetti statistici, o entrambe le eventualità, fornendo le relative motivazioni.

Articolo 3

Indicatori di valutazione

La qualità dei dati e dei metadati trasmessi è valutata rispetto all’insieme di indicatori di qualità e di prestazione di cui all’allegato II.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/138/oj.

(2)   https://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/quality-monitoring/quality-reporting?etrans=it.

(3)  Raccomandazione (UE) 2023/397 della Commissione, del 17 febbraio 2023, relativa ai metadati referenziali e alle relazioni sulla qualità per il Sistema statistico europeo, che sostituisce la raccomandazione 2009/498/CE relativa ai metadati di riferimento per il Sistema statistico europeo (GU L 53 del 21.2.2023, pag. 104, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/397/oj).

(4)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).


ALLEGATO I

STRUTTURA E CONTENUTO DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ

Le relazioni sulla qualità devono contenere dati e metadati relativi alla qualità in conformità ai criteri di qualità e ai concetti statistici indicati di seguito. Se non è pertinente a un’operazione statistica, uno specifico concetto statistico dovrebbe essere presente nella relazione sulla qualità accompagnato dalla menzione «non applicabile» e da una breve spiegazione.

Presentazione statistica

Descrizione dei dati diffusi.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Descrizione dei dati

Sistema di classificazione

Copertura settoriale

Concetti e definizioni statistici

Unità statistica

Popolazione statistica

Area di riferimento

Copertura temporale

Periodo di base

Unità di misura

Unità nella quale sono misurati i valori dei dati.

Periodo di riferimento

Periodo o momento ai quali l’osservazione misurata è riferita.

Mandato istituzionale

Normativa, serie di regole o altre istruzioni formali che conferiscono ad un’organizzazione la responsabilità e l’autorità per la rilevazione, il trattamento e la diffusione di statistiche.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Atti giuridici ed altri accordi

Condivisione dei dati

Riservatezza

Proprietà dei dati indicante in che misura la loro divulgazione non autorizzata può pregiudicare o ledere gli interessi della fonte dei dati o di altre parti interessate.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Disposizioni in materia di riservatezza

Riservatezza — Trattamento dei dati

Comunicazione dei dati

Regole relative alla comunicazione dei dati statistici a tutte le parti interessate.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Calendario della comunicazione dei dati

Accesso al calendario della comunicazione dei dati

Accesso degli utenti

Frequenza della diffusione

Periodicità secondo cui sono diffuse le statistiche nell’arco di un dato periodo.

Accessibilità e chiarezza

Condizioni alle quali e modalità con le quali gli utenti possono accedere ai dati, utilizzarli e interpretarli.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Comunicati stampa

Pubblicazioni

Banca dati online

Altro

Documentazione sulla metodologia

Tasso di completezza dei metadati

Documentazione sulla qualità

Gestione della qualità

Sistemi e strutture messi in atto da un’organizzazione per gestire la qualità dei prodotti e dei processi statistici.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Garanzia della qualità

Valutazione della qualità

Pertinenza

Misura in cui le informazioni statistiche soddisfano le necessità attuali e potenziali degli utenti.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Necessità degli utenti

Soddisfazione degli utenti

Completezza

Completezza dei dati — Tasso per i produttori

Accuratezza e attendibilità

L’accuratezza dei dati è l’approssimazione dei calcoli o delle stime ai valori esatti o reali che le statistiche si propongono di misurare.

L’attendibilità dei dati è l’approssimazione del valore stimato iniziale al valore stimato successivo.

Tempestività e puntualità

La tempestività è l’intervallo di tempo intercorrente tra l’evento descritto dai dati e il momento in cui i dati sono disponibili.

La puntualità è lo scarto temporale tra la data di fornitura prevista dei dati e la data di fornitura effettiva.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Tempestività

Scarto temporale — Primi risultati per i produttori

Puntualità — Fornitura e pubblicazione per gli utenti

Puntualità — Fornitura e pubblicazione per i produttori

Coerenza e comparabilità

L’idoneità delle statistiche a essere combinate in maniera affidabile, in diversi modi e per diversi usi e la misura in cui le differenze tra le statistiche possono essere attribuite a differenze tra i valori reali delle caratteristiche statistiche.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Comparabilità geografica

Comparabilità nel tempo e per la durata delle serie storiche comparabili per gli utenti

Durata delle serie storiche comparabili per i produttori

Coerenza tra domini

Coerenza — Statistiche annuali e subannuali

Coerenza — Conti nazionali

Coerenza interna

Costi e oneri

Costi della rilevazione e dell’elaborazione di un prodotto statistico e oneri gravanti sui rispondenti.

Revisione dei dati

Qualsiasi modifica di un valore di una statistica resa pubblica.

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Disposizioni in materia di revisione dei dati

Pratiche di revisione dei dati

Revisione dei dati — Dimensione assoluta media

Trattamento statistico

Questo concetto comprende i seguenti sottoconcetti:

Fonte dei dati

Frequenza della rilevazione dei dati

Rilevazione dei dati

Convalida dei dati

Elaborazione dei dati

Adeguamento


ALLEGATO II

INDICATORI DI QUALITÀ E DI PRESTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEI DATI E DEI METADATI DEI CONTI ECONOMICI DELL’AGRICOLTURA

I seguenti sottoconcetti di cui all’allegato I devono essere utilizzati come indicatori di valutazione.

Tasso di completezza dei metadati

Il rapporto tra il numero di elementi di metadati forniti e il numero totale di elementi di metadati applicabili.

Completezza dei dati — Tasso per i produttori

Il rapporto tra il numero di caselle di dati fornite e il numero di caselle di dati richieste da Eurostat.

Scarto temporale — Primi risultati per i produttori

Il numero di giorni che intercorrono tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento e il giorno della pubblicazione dei primi risultati, al livello di dettaglio della relazione del produttore.

Puntualità — Fornitura e pubblicazione per i produttori

Il numero di giorni tra la data di fornitura dei dati e la data prevista per la fornitura conformemente al regolamento (CE) n. 138/2004.

Durata delle serie storiche comparabili per i produttori

Il numero di periodi di riferimento nelle serie storiche dall’ultima interruzione.

Revisione dei dati — Dimensione assoluta media

La media su un periodo di tempo delle revisioni assolute di un indicatore chiave.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1542/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)